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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10920/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 10.15 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. MIGNANO LUCA;
per parte convenuta l'avv. SARNO SABINO ANTONINO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mignano conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa ed insiste nell'istanza di revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori;
L'avv. Sarno conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10920/2016 promossa da:
TRA
, c.f. in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
c.f. , elettivamente domiciliata in San Giorgio a SO C.F._2
Cremano alla Via Cavalli di Bronzo n. 9, presso lo studio dell'avv. Luca Mignano c.f.
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di C.F._3
citazione;
ATTRICE
E
c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
in proprio e nella qualità di procuratori di , c.f. C.F._5 CP_3
elettivamente dom.ti in Portici (NA) alla via Diaz n.2 presso lo studio C.F._6 dell'avv. Sabino Antonio Sarno c.f. dal quale sono rappresentati e C.F._7
difesi giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
, e in qualità di proprietari, giusta successione da
[...] Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 6 del fondo sito in San Giorgio a Cremano alla Via Cupa Mare (Pini di Persona_2
Solimene), censito al N.C.E.U. , terreni del Comune di San Giorgio a Cremano al Foglio 2, particella 1307, classe U, are 55, reddito dominicale €uro 287,57, reddito agrario 62,64, chiedendo di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore.
A fondamento della domanda l'attrice, premesso di abitare in un immobile adiacente al predetto fondo, ha rappresentato di essersene occupata, insieme al marito , a SO
far data dal 1960, coltivandolo a propria cura e spese ed, addirittura, edificandovi nel 1995 una regolare serra, senza che il fondo sia mai stato rivendicato dai o dagli attuali Persona_2
convenuti, suoi eredi.
Costituitisi i convenuti hanno eccepito che l'attrice era venuta in possesso del fondo in questione in forza di un contratto di affitto agrario stipulato con quest'ultima in ragione della sua qualifica di coltivatrice diretta in ragione del quale, unitamente al marito, SO
(anch'egli coltivatore diretto) ha corrisposto, fino al 2001, un canone mediante deposito su un libretto presso il Banco di Napoli, agenzia di Corso Garibaldi, in Procida, per cui, tenuto conto della sua qualifica di detentrice qualificata, ed in mancanza di atti di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., hanno concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Espletata la procedura di mediazione, il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e, nelle more dello stesso, l'attrice è stata condannata per il reato di occupazione abusiva per violazione dell'art. 633 c.p., in ordine al fondo in questione, giusta sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 1468 del 11.12.2018, passata in giudicato.
Venendo al merito giova premettere che l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà e di altri diritti reali di godimento che si perfeziona, quanto ad un bene immobile, ai sensi dell'art.1158 c.c., in virtù del possesso dello stesso continuato per venti anni, pacifico e pubblico, ai sensi dell'art. 1163 c.c. .
Ai sensi dell'art. 1140, comma 2, c.c. si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa.
La detenzione si sostanzia nel potere di fatto sulla cosa esercitato per il soddisfacimento di un interesse proprio o di un interesse altrui in ragione di un titolo negoziale attributivo rispettivamente di un diritto personale di godimento (es. locazione o comodato) o di pagina 3 di 6 un'obbligazione da adempiersi nei confronti del possessore effettivo (es. mandato o appalto), cd. detenzione qualificata, oppure esercitato per il soddisfacimento di un interesse altrui per ragioni di ospitalità e servizio, cd. detenzione non qualificata.
Dunque, detenzione e possesso, anche se dal punto di vista fattuale si sostanziano nella disponibilità del bene, si differenziano in ragione del titolo in base al quale un soggetto ha la disponibilità della cosa e mentre la detenzione ha il contenuto di un diritto personale di godimento o di un rapporto di ospitalità o servizio, la cui persistenza è subordinata alla volontà del possessore che conserva il controllo diretto del bene, potendone sempre ordinare la restituzione, il possesso, ai sensi dell'art. 1140, comma 1, c.c. si manifesta nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale ed ha il contenuto del corrispondente diritto reale.
Pertanto, la detenzione non è utile ai fini dell'usucapione ma può trasformarsi in possesso, utile al fine di usucapire, solo se il titolo in ragione del quale si ha la disponibilità del bene << venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore>>, cd. interversio possessionis, di cui all'art. 1141, comma 2, c.p.c. Anche se la predetta disposizione ammette che il detentore possa divenire possessore per sua iniziativa è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale < aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita
(verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene)>> (cfr.
Cassazione Civile, sezione II, 20 maggio 2002 n. 7337).
Ebbene, nella specie, l'attrice ha dedotto di aver occupato sine titulo il fondo in questione sin pagina 4 di 6 dal 1960 ma tale ricostruzione è smentita dalla produzione documentale di parte convenuta in cui figura l'attestazione dell'avvenuto deposito del canone di affitto del fondo, scaduto a maggio 1976, su un libretto di deposito della Banca della Provincia di Napoli, mai contestato o disconosciuto da quest'ultima, e tanto a dimostrazione della prospettazione di parte convenuta in forza della quale l'attrice ha avuto la disponibilità del fondo in forza di un antico contratto di locazione agraria, verosimilmente verbale, stipulato con , marito e padre dei Persona_2
convenuti, e, quindi, il rapporto con il fondo è sorto come detenzione e non possesso.
Rispetto alla originaria detenzione, l'attrice non ha né allegato né offerto di provare di aver mai mutato la detenzione del terreno in possesso ad usucapionem atteso che le circostanze articolate per i testi, di cui ha chiesto l'escussione, sono volte esclusivamente a dimostrare che l'attrice e suo marito abbiano avuto la disponibilità del fondo e che se ne siano occupati ma non anche il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro i proprietari.
Inoltre, non è sufficiente ad integrare l'opposizione del detentore nei termini sopra chiariti né il prolungarsi della detenzione senza corresponsione del canone da più di 20 anni, rispetto al momento della iscrizione a ruolo del presente atto, atteso che il protratto inadempimento contrattuale non può considerarsi atto idoneo ad escludere l'altrui possesso e così come la realizzazione di una serra nel 1995, che potrebbe rientrare nell'oggetto del contratto di locazione agraria o, al più, integrare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, non è una condotta idonea a mutare l'originaria detenzione dell'attrice in vero e proprio possesso.
Inoltre, l'avvenuta condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 633 c.p. non è sufficiente da sola a ritenere perfezionato, nella specie, l'acquisto per usucapione del bene.
In ragione di quanto esposto, difettando i presupposti per l'acquisto per usucapione del fondo in questione.
In ragione del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di , e in solido tra loro, che si CP_3 Controparte_1 CP_2
liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a bassa complessità, in ordine alla fase di studio, introduttiva, trattazione (il cui importo va decurtato della metà per il mancato pagina 5 di 6 svolgimento dell'istruttoria orale) e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica)
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , così provvede: Controparte_1 CP_2
1.rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
e in solido tra loro, che si liquidano in 5.261 euro per Controparte_1 CP_2
compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all' avv. Sabino Antonino Sarnche si è dichiarato antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore 13.30
Napoli, 28/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 10.15 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. MIGNANO LUCA;
per parte convenuta l'avv. SARNO SABINO ANTONINO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Mignano conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa ed insiste nell'istanza di revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori;
L'avv. Sarno conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10920/2016 promossa da:
TRA
, c.f. in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
c.f. , elettivamente domiciliata in San Giorgio a SO C.F._2
Cremano alla Via Cavalli di Bronzo n. 9, presso lo studio dell'avv. Luca Mignano c.f.
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di C.F._3
citazione;
ATTRICE
E
c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
in proprio e nella qualità di procuratori di , c.f. C.F._5 CP_3
elettivamente dom.ti in Portici (NA) alla via Diaz n.2 presso lo studio C.F._6 dell'avv. Sabino Antonio Sarno c.f. dal quale sono rappresentati e C.F._7
difesi giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
, e in qualità di proprietari, giusta successione da
[...] Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 6 del fondo sito in San Giorgio a Cremano alla Via Cupa Mare (Pini di Persona_2
Solimene), censito al N.C.E.U. , terreni del Comune di San Giorgio a Cremano al Foglio 2, particella 1307, classe U, are 55, reddito dominicale €uro 287,57, reddito agrario 62,64, chiedendo di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore.
A fondamento della domanda l'attrice, premesso di abitare in un immobile adiacente al predetto fondo, ha rappresentato di essersene occupata, insieme al marito , a SO
far data dal 1960, coltivandolo a propria cura e spese ed, addirittura, edificandovi nel 1995 una regolare serra, senza che il fondo sia mai stato rivendicato dai o dagli attuali Persona_2
convenuti, suoi eredi.
Costituitisi i convenuti hanno eccepito che l'attrice era venuta in possesso del fondo in questione in forza di un contratto di affitto agrario stipulato con quest'ultima in ragione della sua qualifica di coltivatrice diretta in ragione del quale, unitamente al marito, SO
(anch'egli coltivatore diretto) ha corrisposto, fino al 2001, un canone mediante deposito su un libretto presso il Banco di Napoli, agenzia di Corso Garibaldi, in Procida, per cui, tenuto conto della sua qualifica di detentrice qualificata, ed in mancanza di atti di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., hanno concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Espletata la procedura di mediazione, il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e, nelle more dello stesso, l'attrice è stata condannata per il reato di occupazione abusiva per violazione dell'art. 633 c.p., in ordine al fondo in questione, giusta sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 1468 del 11.12.2018, passata in giudicato.
Venendo al merito giova premettere che l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà e di altri diritti reali di godimento che si perfeziona, quanto ad un bene immobile, ai sensi dell'art.1158 c.c., in virtù del possesso dello stesso continuato per venti anni, pacifico e pubblico, ai sensi dell'art. 1163 c.c. .
Ai sensi dell'art. 1140, comma 2, c.c. si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa.
La detenzione si sostanzia nel potere di fatto sulla cosa esercitato per il soddisfacimento di un interesse proprio o di un interesse altrui in ragione di un titolo negoziale attributivo rispettivamente di un diritto personale di godimento (es. locazione o comodato) o di pagina 3 di 6 un'obbligazione da adempiersi nei confronti del possessore effettivo (es. mandato o appalto), cd. detenzione qualificata, oppure esercitato per il soddisfacimento di un interesse altrui per ragioni di ospitalità e servizio, cd. detenzione non qualificata.
Dunque, detenzione e possesso, anche se dal punto di vista fattuale si sostanziano nella disponibilità del bene, si differenziano in ragione del titolo in base al quale un soggetto ha la disponibilità della cosa e mentre la detenzione ha il contenuto di un diritto personale di godimento o di un rapporto di ospitalità o servizio, la cui persistenza è subordinata alla volontà del possessore che conserva il controllo diretto del bene, potendone sempre ordinare la restituzione, il possesso, ai sensi dell'art. 1140, comma 1, c.c. si manifesta nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale ed ha il contenuto del corrispondente diritto reale.
Pertanto, la detenzione non è utile ai fini dell'usucapione ma può trasformarsi in possesso, utile al fine di usucapire, solo se il titolo in ragione del quale si ha la disponibilità del bene << venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore>>, cd. interversio possessionis, di cui all'art. 1141, comma 2, c.p.c. Anche se la predetta disposizione ammette che il detentore possa divenire possessore per sua iniziativa è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale < aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita
(verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene)>> (cfr.
Cassazione Civile, sezione II, 20 maggio 2002 n. 7337).
Ebbene, nella specie, l'attrice ha dedotto di aver occupato sine titulo il fondo in questione sin pagina 4 di 6 dal 1960 ma tale ricostruzione è smentita dalla produzione documentale di parte convenuta in cui figura l'attestazione dell'avvenuto deposito del canone di affitto del fondo, scaduto a maggio 1976, su un libretto di deposito della Banca della Provincia di Napoli, mai contestato o disconosciuto da quest'ultima, e tanto a dimostrazione della prospettazione di parte convenuta in forza della quale l'attrice ha avuto la disponibilità del fondo in forza di un antico contratto di locazione agraria, verosimilmente verbale, stipulato con , marito e padre dei Persona_2
convenuti, e, quindi, il rapporto con il fondo è sorto come detenzione e non possesso.
Rispetto alla originaria detenzione, l'attrice non ha né allegato né offerto di provare di aver mai mutato la detenzione del terreno in possesso ad usucapionem atteso che le circostanze articolate per i testi, di cui ha chiesto l'escussione, sono volte esclusivamente a dimostrare che l'attrice e suo marito abbiano avuto la disponibilità del fondo e che se ne siano occupati ma non anche il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro i proprietari.
Inoltre, non è sufficiente ad integrare l'opposizione del detentore nei termini sopra chiariti né il prolungarsi della detenzione senza corresponsione del canone da più di 20 anni, rispetto al momento della iscrizione a ruolo del presente atto, atteso che il protratto inadempimento contrattuale non può considerarsi atto idoneo ad escludere l'altrui possesso e così come la realizzazione di una serra nel 1995, che potrebbe rientrare nell'oggetto del contratto di locazione agraria o, al più, integrare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, non è una condotta idonea a mutare l'originaria detenzione dell'attrice in vero e proprio possesso.
Inoltre, l'avvenuta condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 633 c.p. non è sufficiente da sola a ritenere perfezionato, nella specie, l'acquisto per usucapione del bene.
In ragione di quanto esposto, difettando i presupposti per l'acquisto per usucapione del fondo in questione.
In ragione del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di , e in solido tra loro, che si CP_3 Controparte_1 CP_2
liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a bassa complessità, in ordine alla fase di studio, introduttiva, trattazione (il cui importo va decurtato della metà per il mancato pagina 5 di 6 svolgimento dell'istruttoria orale) e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica)
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , così provvede: Controparte_1 CP_2
1.rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
e in solido tra loro, che si liquidano in 5.261 euro per Controparte_1 CP_2
compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all' avv. Sabino Antonino Sarnche si è dichiarato antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore 13.30
Napoli, 28/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6