Articolo 1 della Legge 5 novembre 1964, n. 1176
Articolo 2
Versione
5 dicembre 1964
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'E.F.I.M., istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38 .
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;
lire 2,5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;
lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;
lire 2,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968.
Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38 , saranno destinati ad annientare il fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1964