CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2023, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
"11111,ITIMILO7 PII "rAmPraii77AtA" JLAIII I CIIIL/4 sul ricorso 31918-2020 proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA V.F.T. SRLS UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Della Valle 2, presso lo studio dell'Avvocato NC LA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco LASSIAN1;
- ricorrente -
contro Ti i TMTTy RA-U- gpA, in norcnnA 14in>io, rAnnrocontanto nrn tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca MASSIMEI;
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 5633 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/02/2023
- controricorrente -
nonché contro CA UC, domiciliato ex lege in Roma, presso la r'ancelleria dcIl rorten eli rneca-7inna rme-Inrcienni-mi-rt n elifnen %A I II IL..., 1 L111..1.11 L...P.1 1 L...1 dall'Avvocato Edoardo MENSITIERI;
- con troricorrente - e EQUITALIA MARCHE SPA, DITTA INDIVIDUALE MARCHIONNI TI, MARCHIONNI TI IN PROPRIO, EQUITALIA CENTRO SPA, UNICREDIT SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 561/2020 del TRIBUNALE di PESARO, ciepositata ii 3i/08/2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/2022 dal consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. F ATTI r AI ICA 1. La Società Agricola V.F.T. S.r.l.s. (d'ora in poi, "FT") ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 561/20, del 31 agosto 2020, del Tribunale di Pesaro, che ha dichiarato cessata la materia del contendere ìn relazione all'opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta, volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o di inefficacia, ovvero la revoca, del provvedimento con il quale - nell'ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare a carico di TI NN - il professionista delegato alla vendita ha dichiarato la validità dell'offerta con cui è stato aggiudicato a UC CA, per il prezzo di € 433.400,00, l'immobile già di proprietà della debitrice esecutata. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere intervenuta, al pari di altri creditori della NN (nella posizione di uno dei quali, in particolare, essa FT si surrogava), nella procedura esecutiva intrapresa dalla società MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., procedura culminata nel pignoramento di un immobile di proprietà della debitrice esecutata. In particolare, avendo il giudice dell'esecuzione fissato - dopo una serie dì vendite, con o senza incanto, andate deserte - una vendita senza incanto per la data dei 17 febbraio 2017, poi differita al 3 marzo 2017, con un prezzo base di C 571.000,00, I-I i I nnti 11-rn ci (eli n In n rn-7-7^ i n fen rinrci ri i 14 ov ri- R7 ) t-nr-rtnn %.‘41 1,-. I 4 i k. .1 S.. ..n k %A Vt... 1.• I ,...1-+L.A.O Il li I II V I 411 I 1•I MI i. • I a-1.. ìì I 1..1 3, cod. proc. civ.) quello di C 428.400,00, essa FT presentava, il 23 febbraio 2017, presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pesaro e presso il professionista delegato alla vendita, la seguente istanza. Con la stessa si chiedeva che agli eventuali offerenti fosse fornita adeguata informativa in ordine all'istanza di assegnazione del bene staggito, da essa FT presentata - i! precedente .3 febbraio - ex art. .588 cod. proc. civ., per l'importo di C 428.000,00, chiedendo, .altresì, di sospendere e/o anticipare e/o posticipare la vendita, in modo da farla coincidere con la comparizione delle parti a seguito del deposito dell'istanza di assegnazione. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione o la modificazione della data della vendita, confermava la comparizione delle parti per l'udienza del 16 marzo 2017, nulla osservando sulla regolarità, o meno, dell'istanza di assegnazione. Successivamente, il 3 marzo 2017, UC CA - avvertito dal professionista delegato dell'esistenza della domanda di assegnazione (nonché delle conseguenze che essa comportava, ai sensi del comma 3 dell'art. 572 cod. proc. cìv.) - si aggiudicava il bene, offrendo l'ulteriore importo di C 5.000,00, rispetto al prezzo di C 428.400,00, sebbene nnt, rinwencen renrnrininren r-nn I e^Ii n n IIS.,111 V ...99 I li I I i li I I.. li I I 1.4 . Ciò premesso, la FT, all'udienza del 16 marzo 2017, fissata per la comparizione delle partì dopo la vendita, eccepiva, preliminarmente, la nullità del provvedimento di aggiudicazione pronunciato dal professionista delegato, chiedendone, pertanto, la revoca, giacché il CA, sebbene informato dell'avvenuto deposito dell'istanza di assegnazione, e dunque invitato ad offrire una somma non inferiore a quella prevista dal comma 3 dell'art. 572 cod. proc. civ., si era limitato all'offerta di ulteriori C 5.000,00. In ordine a tale iniziativa - qualificata da FT come -..-4. C I -7 • .-. I I I ' 4- oJ)UIIUI I A UI L. L)LI COLl. F../1 OC. eiV., ciuca quoie aueriva IO sees-sa NN (mentre tutte le altre parti, compreso il CA, ne chiedevano il rigetto) - ìl giudice dell'esecuzione sì pronunciava, previa riserva, con ordinanza dell'Il aprile 2017, ritenendo inammissibile l'istanza di assegnazione, nonché rigettando la richiesta di sospensione dell'esecuzione (in relazione alla quale veniva proposto reclamo al collegio, peraltro rigettato) avanzata dalle opponenti e fissando, infine, termine per l'introduzione del giudizio di merito. Procedeva in tal senso FT, al duplice fine sia di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento con cui il professionista delegato alla vendita aveva dichiarato la validità dell'offerta del CA, aggiudicandogli definitivamente l'impjobile, sia di richiedere, per l'effetto, l'assegnazione del bene in suo favore, con condanna del creditore procedente e dell'eventuale aggiudicatario al risarcimento del danno, anche ai sensi dei corrimi 1 e 2 dell'art. 96 cod. proc. civ. A supporto, in particolare, della domanda dì revoca dell'aggiudicazione, l'opponente rilevava come il CA non avesse neppure provveduto al deposito del saldo del prezzo nel termine assegnatogli, donde la decadenza dall'aggiudicazione. L'esito del giudizio consisteva nella declaratoria dì cessazione della materia del contendere (con condanna dell'opponente alle spese di lite), pronunciata sul rilievo della sopravvenienza del decreto di trasferimento dell'immobile ai CA e, soprattutto, della rinuncia dell'opponente FT ad impugnare tale nrn I minel i mnni-n ....SA I 3. Avverso la sentenza del Tribunale pesarese ha proposto ricorso per cassazione la società FT, sulla base - come detto - di sette motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto, in relazione all'avvenuta adozione del decreto di trasferimento in favore del CA, "non è stata proposta tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.", di talché "qualunque decisione eventualmente adottabile all'esito del presente giudizio di opposizione cnrnInhci %..1.01..".. inutiliter data". Nella specie, assume la ricorrente, non è ipotizzabile la cessazione della materia del contendere, che sussiste solo quando sopravvenga una situazione che elimini, in tutti i suoi aspetti, la posizione dì contrasto tra le partì. Nel caso che occupa, per contro, essa FT, oltre a sollecitare nrIn i t-Ire...m/cid i rrtneni-n rinricti rni-nri r I Vinca-n dellim rinel ratnri= di s.J9111 v,...A.ith I 1 ,....111,..•-• 11./11.7LII A-1I1 LAJI III \AI nullità dell'aggiudicazione, aveva chiesto, in subordine, tanto il risarcimento del danno, quanto la condanna del CA all'integrazione del prezzo (in modo da poterne beneficiare quale creditrice intervenuta), sicché, almeno in relazione a tale domanda, l'interesse ad agire avrebbe dovuto ritenersi sussistente. Ove, poi, la sentenza dovesse intendersi nel senso che la declaratoria di cessazione della materia del contendere sia stata correlata ad un'estinzione del processo esecutivo, la decisione si rkinitarnhbo enrrnnnm ci-mni-ci Finir- il-à rielln rli i I I L/ i V , g\JI16 1.4.1 %.1 ...i li L, L. .7 i %...4 estinzione di tale giudizio. Infine, si sottolinea come la sentenza del Tribunale di Pesaro confligga con la disciplina delle nullità, come risultante dall'art. 159 cod. proc. civ., ovvero con il principio dell'invalidità derivata. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché dell'ad. 669- terdecies cod. proc. civ. Si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, tesa ad evidenziare un'irragionevole disparità di trattamento tra chi formuli offerta di acquisto ex art. 571 cod. proc. civ. e chi • .. t- nn - opui iya IDI.Cli ia ue acyl eaLtue ic Dl DGI 101 UCII ai L. JU Luu. civ., giacché solo il primo, e non il secondo, può fruire della riduzione di 1/4 ex art. 572, comma 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente è errato il rilievo del Tribunale secondo cui, essendosi il collegio - in sede di reclamo - pronunciato su tale questione, ritenendola manifestamente infondata, siffatta decisione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione. Orbene, a parte l'impossibilità di ricorrere per cassazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze ex art. 669- terdecies cod. proc. civ., la ricorrente rileva come la questione di I " n 4-4- i m j4- re...e-Fife -r i n r-,2 I" rtnc•c--2 rn e-rd l r-rt ••2•1-• Il-911-U I i I I LUI L.U.71.11.1.14.1L/ i le/ IL. h/L/J.7U ejSe re I 1 hs I pu.›Lu LI.3vau1/4... V (.À LU d'ufficio - in ogni stato e grado del giudizio, "criptica", infine, apparendo l'affermazione secondo cui, essendo stata la norma già applicata dal giudice dell'esecuzione, non vi sarebbe spazio per una rivalutazione della questione. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 572 e 589 cod. proc. civ., riproponendo la questione di legittimità di cui si è detto. 3.4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 587 cod. proc. civ., in relazione al mancato rilievo della tardività del versamento del prezzo dell'aggiudicazione, giacché n....tearlet+-" nli-rn il f-nrminea lgn re inrn i ncenrsnmi-r. r-rtn i_a v v N... 1 I L IJ 4 I I 1 L 1 il 11 1 I I l/ ye\JI 111 U...7.2 1 1 L %./1 4111‘111L1.1, ./ 1 I al CA, per il deposito del saldo. 3.5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 572, comma 2, cod. proc. Si censura la sentenza impugnata perché, tra i motivi che l'hanno indotta a dichiarare - in relazione alla decisione da assumersi sulle spese di lite - la soccombenza virtuale di essa FT, vi è la ritenuta inammissibilità, già dichiarata con ordinanza del 12 aprile 2017, dell'istanza di assegnazione dalla stessa formulata, perché proposta ad un prezzo inferiore a quello previsto nel bando dì gara. In questo modo, tuttavia, sarebbe stato violato l'art. 572, comma 2, cod. proc. civ., norma che disciplina le modalità con le ne iati l'nffori-a ti iar.rve siete% rleama caccnro frIrmt alata ellie vcinna rile%/af-rs `41 4 1..1 11 i 4 I 1.4 SA %...1.1 M I.) 1_4 ‘11 V _I)¼.. 1 '4 1 I 1 L.1 1 4 4../ V 1 1 1 1 V M 1.14 il fatto obiettivo dell'esistenza di una istanza di assegnazione, e dunque a prescindere da ogni valutazione, postuma, in ordine alla sua validità. In altre parole, secondo la rìcorrente, o si ritiene che l'oggettiva presenza di un'istanza di assegnazione implichi l'applicazione tout court del comma 2 dell'art. 572 cod. proc. civ., oppure si subordina l'applicazione di tale norma alla "previa" verifica della validità dell'istanza, sicché "tertium non datur". 3.6. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Si censura la sentenza impugnata perché, sempre nel decidere in Mine alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, essa avrebbe dovuto attribuire rilievo al diritto di prelazione spettante a FT, quale coltivatrice del fondo finitimo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione. A tale richiesta si era opposto l'aggiudicatario, sul rilievo che il diritto di prelazione non sarebbe esercitabile in relazione alle vendite forzate, mostrando, tuttavia, di ignorare che il divieto "de quo" è previsto (art. 8, comma 2, della I. n. 590 del 1965) per l'affittuario, il mezzadro, il colono, il compartecipante al fondo assoggettato ad esecuzione forzata, ma non pure a chi rivesta tali posizioni rispetto al fondo confinante (art. 7 della I. n. 817 del 1971). 3.7. Il settimo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la nullità dell'aggiudicazione e - in ogni caso - riall'acarar7innn fr,r-int-n I 4.4 rIcir inacici-an-rm Il ELLA, nel fncesirnin dell'esecuzione, del titolo esecutivo. La ricorrente rileva di aver eccepito - nel corso sia della procedura esecutiva, sia del giudizio di opposizione - l'improcedibilità dell'esecuzione, in ragione della irreperibilità del titolo esecutivo in forza del quale era stato eseguito il pignoramento immobiliare, non risultando presente nel fascicolo di ufficio neppure i titoli prodotti dai creditori interv'enuti. L'eccezione era stata proposta anche innanzi al giudice del reclamo, ma dallo stessa "liquidata" sul rilievo che il titolo era presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso a questa Corte di Cassazione, a seguito dì impugnazione proposta dal debitore esecutato, e non più rinvenuto dopo quella decisione. Orbene, dal momento che non solo l'esistenza, ma pure la permanenza, del titolo costituisce condizione dell'azione esecutiva, il rilievo della cui carenza può avvenire anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto trarre dall'assenza del titolo esecutivo la conclusione della declaratoriY , illegittimità, con effetto "ex tunc", dell'intera procedura esecutiva. A rn e i c-4- il-n «211 1 .2• I. tetre i rin rt i i eni ri.n i n et r e•rsr el i ci- i evi-i T. è lui li iv I CJII UV V JUR 14 11111-$4911(.14.1 IJI ec.., LAJI controricorsi, i! CA e la società Illimity Banca S.p.a. (successore di Capital Service S.p.a.), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimaste solo intimate TI NN e le società ILi VCI 11.14..G nel:a iml."..cuui a e3C I..uLiva) L-MUIL0110 \...G1 IL! Equitalia Marche S.p.a. e Unicredit S.p.a. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di • in ce hn nrcicenni-mf-n rhineinnrirt i ..)1.1%.• J \ è %%À 1.1 I S....J...11 IV& 11 .."...I I i 1...1 LI 5.1 IL sia pronunciata - sul presupposto che il solo rimedio esperibile avverso il provvedimento di assegnazione fosse quello del "ricorso" al giudice dell'esecuzione ex art. 591-ter cod. proc. civ. (la cui pronuncia, meramente ordinatoria, sarebbe stata solo suscettibile di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., senza che neppure tale provvedimento sia suscettibile di ricorso per cassazione;
è citata Cass. Sez. 3, sent. 9, maggio 2015,ì, n. 1;22:38, Rv. 653893-01) - cassazione senza rinvio a norma dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ. 7. La ricorrente e il controrìcorrente CA hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va dichiarato improcedibile. 8.1. Il presente ricorso risulta redatto, in data 11 dicembre 2020, dall'Avv. Marco Cassiani, in forza di procura speciale rilasciatagli in pari data. Tuttavia, agli atti del presente giudizio, vi ài en'ni-i-nci- n -zinnta di r.nnfrIrmil-1 — alln "e^rIenin infetrmatir^n" 1.4 1 1 LA k..1 L 1 Sii 1%, 1. AI I 1.-A..! I SÌ M 1 I 1 11 LLi k..111Li 5...511./11.4 11 11,J I 1 1‘.1 sentenza impugnata, notificata in via telematica alla FT, di quella analogica depositata a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. - resa, in data 18 dicembre 2020, non dall'Avv. Cassiani, ma dal già difensore della società odierna ricorrente nel giudizio di merito, Avv. Veronica Cironì. Orbene, secondo questa Corte, a seguito "della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza" impugnata, ai fini della procedibilità ricorso, "non può essere effettuata da un altro avvocato" - neppure quando si tratti di chi ha prestato l'attività defensionale nel giudizio di merito che ha messo capo alla pronuncia della sentenza poi impugnata per cassazione - "cui non .4 .Dica La LU LUI II LI IO wi k"..ue O JLLIOIL pci la prviivziZivile uel suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico" (Cass. Sez. 3, ord. 29 novembre 2018, n. 30846, Rv. 651862-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 19 novembre 2019, n. 29961). 8.2. Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile, ciò che preclude a questo Collegio di pronunciarsi sulla questione sollevata dal Procuratore Generale presso questa Corte. 9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. i O • ti ragione della declaratoria dì improcedibilità de! ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando la Cru-icatl Arerirnia X/ 1- Cric a rifrInrinrcs n I I Ira racnrtranda milm y I V • I • Il • ..... • ,LAI I • 4.4 1- 1.1 s.A.• 4.I•,..11 I I 4 I-• 4.1 I I 4 società Illimity Banca S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per il primo, in C 11.000,00 più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per la seconda, in C 8.200,00 più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. sens i de iv.„,r+ .2 r.r. _ r.eua fel ri el D D .2 n r-r-t n n n i I GI -L ¼.¼J è I II I I Ci -L 14 i f uv-1 %A • I • N.. I I ICA9 9 1M 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- .4-11— 1 tJ 01 L. 11 Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,
- ricorrente -
contro Ti i TMTTy RA-U- gpA, in norcnnA 14in>io, rAnnrocontanto nrn tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca MASSIMEI;
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 5633 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/02/2023
- controricorrente -
nonché contro CA UC, domiciliato ex lege in Roma, presso la r'ancelleria dcIl rorten eli rneca-7inna rme-Inrcienni-mi-rt n elifnen %A I II IL..., 1 L111..1.11 L...P.1 1 L...1 dall'Avvocato Edoardo MENSITIERI;
- con troricorrente - e EQUITALIA MARCHE SPA, DITTA INDIVIDUALE MARCHIONNI TI, MARCHIONNI TI IN PROPRIO, EQUITALIA CENTRO SPA, UNICREDIT SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 561/2020 del TRIBUNALE di PESARO, ciepositata ii 3i/08/2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/2022 dal consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. F ATTI r AI ICA 1. La Società Agricola V.F.T. S.r.l.s. (d'ora in poi, "FT") ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 561/20, del 31 agosto 2020, del Tribunale di Pesaro, che ha dichiarato cessata la materia del contendere ìn relazione all'opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta, volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o di inefficacia, ovvero la revoca, del provvedimento con il quale - nell'ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare a carico di TI NN - il professionista delegato alla vendita ha dichiarato la validità dell'offerta con cui è stato aggiudicato a UC CA, per il prezzo di € 433.400,00, l'immobile già di proprietà della debitrice esecutata. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere intervenuta, al pari di altri creditori della NN (nella posizione di uno dei quali, in particolare, essa FT si surrogava), nella procedura esecutiva intrapresa dalla società MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., procedura culminata nel pignoramento di un immobile di proprietà della debitrice esecutata. In particolare, avendo il giudice dell'esecuzione fissato - dopo una serie dì vendite, con o senza incanto, andate deserte - una vendita senza incanto per la data dei 17 febbraio 2017, poi differita al 3 marzo 2017, con un prezzo base di C 571.000,00, I-I i I nnti 11-rn ci (eli n In n rn-7-7^ i n fen rinrci ri i 14 ov ri- R7 ) t-nr-rtnn %.‘41 1,-. I 4 i k. .1 S.. ..n k %A Vt... 1.• I ,...1-+L.A.O Il li I II V I 411 I 1•I MI i. • I a-1.. ìì I 1..1 3, cod. proc. civ.) quello di C 428.400,00, essa FT presentava, il 23 febbraio 2017, presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pesaro e presso il professionista delegato alla vendita, la seguente istanza. Con la stessa si chiedeva che agli eventuali offerenti fosse fornita adeguata informativa in ordine all'istanza di assegnazione del bene staggito, da essa FT presentata - i! precedente .3 febbraio - ex art. .588 cod. proc. civ., per l'importo di C 428.000,00, chiedendo, .altresì, di sospendere e/o anticipare e/o posticipare la vendita, in modo da farla coincidere con la comparizione delle parti a seguito del deposito dell'istanza di assegnazione. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione o la modificazione della data della vendita, confermava la comparizione delle parti per l'udienza del 16 marzo 2017, nulla osservando sulla regolarità, o meno, dell'istanza di assegnazione. Successivamente, il 3 marzo 2017, UC CA - avvertito dal professionista delegato dell'esistenza della domanda di assegnazione (nonché delle conseguenze che essa comportava, ai sensi del comma 3 dell'art. 572 cod. proc. cìv.) - si aggiudicava il bene, offrendo l'ulteriore importo di C 5.000,00, rispetto al prezzo di C 428.400,00, sebbene nnt, rinwencen renrnrininren r-nn I e^Ii n n IIS.,111 V ...99 I li I I i li I I.. li I I 1.4 . Ciò premesso, la FT, all'udienza del 16 marzo 2017, fissata per la comparizione delle partì dopo la vendita, eccepiva, preliminarmente, la nullità del provvedimento di aggiudicazione pronunciato dal professionista delegato, chiedendone, pertanto, la revoca, giacché il CA, sebbene informato dell'avvenuto deposito dell'istanza di assegnazione, e dunque invitato ad offrire una somma non inferiore a quella prevista dal comma 3 dell'art. 572 cod. proc. civ., si era limitato all'offerta di ulteriori C 5.000,00. In ordine a tale iniziativa - qualificata da FT come -..-4. C I -7 • .-. I I I ' 4- oJ)UIIUI I A UI L. L)LI COLl. F../1 OC. eiV., ciuca quoie aueriva IO sees-sa NN (mentre tutte le altre parti, compreso il CA, ne chiedevano il rigetto) - ìl giudice dell'esecuzione sì pronunciava, previa riserva, con ordinanza dell'Il aprile 2017, ritenendo inammissibile l'istanza di assegnazione, nonché rigettando la richiesta di sospensione dell'esecuzione (in relazione alla quale veniva proposto reclamo al collegio, peraltro rigettato) avanzata dalle opponenti e fissando, infine, termine per l'introduzione del giudizio di merito. Procedeva in tal senso FT, al duplice fine sia di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento con cui il professionista delegato alla vendita aveva dichiarato la validità dell'offerta del CA, aggiudicandogli definitivamente l'impjobile, sia di richiedere, per l'effetto, l'assegnazione del bene in suo favore, con condanna del creditore procedente e dell'eventuale aggiudicatario al risarcimento del danno, anche ai sensi dei corrimi 1 e 2 dell'art. 96 cod. proc. civ. A supporto, in particolare, della domanda dì revoca dell'aggiudicazione, l'opponente rilevava come il CA non avesse neppure provveduto al deposito del saldo del prezzo nel termine assegnatogli, donde la decadenza dall'aggiudicazione. L'esito del giudizio consisteva nella declaratoria dì cessazione della materia del contendere (con condanna dell'opponente alle spese di lite), pronunciata sul rilievo della sopravvenienza del decreto di trasferimento dell'immobile ai CA e, soprattutto, della rinuncia dell'opponente FT ad impugnare tale nrn I minel i mnni-n ....SA I 3. Avverso la sentenza del Tribunale pesarese ha proposto ricorso per cassazione la società FT, sulla base - come detto - di sette motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto, in relazione all'avvenuta adozione del decreto di trasferimento in favore del CA, "non è stata proposta tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.", di talché "qualunque decisione eventualmente adottabile all'esito del presente giudizio di opposizione cnrnInhci %..1.01..".. inutiliter data". Nella specie, assume la ricorrente, non è ipotizzabile la cessazione della materia del contendere, che sussiste solo quando sopravvenga una situazione che elimini, in tutti i suoi aspetti, la posizione dì contrasto tra le partì. Nel caso che occupa, per contro, essa FT, oltre a sollecitare nrIn i t-Ire...m/cid i rrtneni-n rinricti rni-nri r I Vinca-n dellim rinel ratnri= di s.J9111 v,...A.ith I 1 ,....111,..•-• 11./11.7LII A-1I1 LAJI III \AI nullità dell'aggiudicazione, aveva chiesto, in subordine, tanto il risarcimento del danno, quanto la condanna del CA all'integrazione del prezzo (in modo da poterne beneficiare quale creditrice intervenuta), sicché, almeno in relazione a tale domanda, l'interesse ad agire avrebbe dovuto ritenersi sussistente. Ove, poi, la sentenza dovesse intendersi nel senso che la declaratoria di cessazione della materia del contendere sia stata correlata ad un'estinzione del processo esecutivo, la decisione si rkinitarnhbo enrrnnnm ci-mni-ci Finir- il-à rielln rli i I I L/ i V , g\JI16 1.4.1 %.1 ...i li L, L. .7 i %...4 estinzione di tale giudizio. Infine, si sottolinea come la sentenza del Tribunale di Pesaro confligga con la disciplina delle nullità, come risultante dall'art. 159 cod. proc. civ., ovvero con il principio dell'invalidità derivata. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché dell'ad. 669- terdecies cod. proc. civ. Si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, tesa ad evidenziare un'irragionevole disparità di trattamento tra chi formuli offerta di acquisto ex art. 571 cod. proc. civ. e chi • .. t- nn - opui iya IDI.Cli ia ue acyl eaLtue ic Dl DGI 101 UCII ai L. JU Luu. civ., giacché solo il primo, e non il secondo, può fruire della riduzione di 1/4 ex art. 572, comma 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente è errato il rilievo del Tribunale secondo cui, essendosi il collegio - in sede di reclamo - pronunciato su tale questione, ritenendola manifestamente infondata, siffatta decisione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione. Orbene, a parte l'impossibilità di ricorrere per cassazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze ex art. 669- terdecies cod. proc. civ., la ricorrente rileva come la questione di I " n 4-4- i m j4- re...e-Fife -r i n r-,2 I" rtnc•c--2 rn e-rd l r-rt ••2•1-• Il-911-U I i I I LUI L.U.71.11.1.14.1L/ i le/ IL. h/L/J.7U ejSe re I 1 hs I pu.›Lu LI.3vau1/4... V (.À LU d'ufficio - in ogni stato e grado del giudizio, "criptica", infine, apparendo l'affermazione secondo cui, essendo stata la norma già applicata dal giudice dell'esecuzione, non vi sarebbe spazio per una rivalutazione della questione. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 572 e 589 cod. proc. civ., riproponendo la questione di legittimità di cui si è detto. 3.4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 587 cod. proc. civ., in relazione al mancato rilievo della tardività del versamento del prezzo dell'aggiudicazione, giacché n....tearlet+-" nli-rn il f-nrminea lgn re inrn i ncenrsnmi-r. r-rtn i_a v v N... 1 I L IJ 4 I I 1 L 1 il 11 1 I I l/ ye\JI 111 U...7.2 1 1 L %./1 4111‘111L1.1, ./ 1 I al CA, per il deposito del saldo. 3.5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 572, comma 2, cod. proc. Si censura la sentenza impugnata perché, tra i motivi che l'hanno indotta a dichiarare - in relazione alla decisione da assumersi sulle spese di lite - la soccombenza virtuale di essa FT, vi è la ritenuta inammissibilità, già dichiarata con ordinanza del 12 aprile 2017, dell'istanza di assegnazione dalla stessa formulata, perché proposta ad un prezzo inferiore a quello previsto nel bando dì gara. In questo modo, tuttavia, sarebbe stato violato l'art. 572, comma 2, cod. proc. civ., norma che disciplina le modalità con le ne iati l'nffori-a ti iar.rve siete% rleama caccnro frIrmt alata ellie vcinna rile%/af-rs `41 4 1..1 11 i 4 I 1.4 SA %...1.1 M I.) 1_4 ‘11 V _I)¼.. 1 '4 1 I 1 L.1 1 4 4../ V 1 1 1 1 V M 1.14 il fatto obiettivo dell'esistenza di una istanza di assegnazione, e dunque a prescindere da ogni valutazione, postuma, in ordine alla sua validità. In altre parole, secondo la rìcorrente, o si ritiene che l'oggettiva presenza di un'istanza di assegnazione implichi l'applicazione tout court del comma 2 dell'art. 572 cod. proc. civ., oppure si subordina l'applicazione di tale norma alla "previa" verifica della validità dell'istanza, sicché "tertium non datur". 3.6. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Si censura la sentenza impugnata perché, sempre nel decidere in Mine alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, essa avrebbe dovuto attribuire rilievo al diritto di prelazione spettante a FT, quale coltivatrice del fondo finitimo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione. A tale richiesta si era opposto l'aggiudicatario, sul rilievo che il diritto di prelazione non sarebbe esercitabile in relazione alle vendite forzate, mostrando, tuttavia, di ignorare che il divieto "de quo" è previsto (art. 8, comma 2, della I. n. 590 del 1965) per l'affittuario, il mezzadro, il colono, il compartecipante al fondo assoggettato ad esecuzione forzata, ma non pure a chi rivesta tali posizioni rispetto al fondo confinante (art. 7 della I. n. 817 del 1971). 3.7. Il settimo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la nullità dell'aggiudicazione e - in ogni caso - riall'acarar7innn fr,r-int-n I 4.4 rIcir inacici-an-rm Il ELLA, nel fncesirnin dell'esecuzione, del titolo esecutivo. La ricorrente rileva di aver eccepito - nel corso sia della procedura esecutiva, sia del giudizio di opposizione - l'improcedibilità dell'esecuzione, in ragione della irreperibilità del titolo esecutivo in forza del quale era stato eseguito il pignoramento immobiliare, non risultando presente nel fascicolo di ufficio neppure i titoli prodotti dai creditori interv'enuti. L'eccezione era stata proposta anche innanzi al giudice del reclamo, ma dallo stessa "liquidata" sul rilievo che il titolo era presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso a questa Corte di Cassazione, a seguito dì impugnazione proposta dal debitore esecutato, e non più rinvenuto dopo quella decisione. Orbene, dal momento che non solo l'esistenza, ma pure la permanenza, del titolo costituisce condizione dell'azione esecutiva, il rilievo della cui carenza può avvenire anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto trarre dall'assenza del titolo esecutivo la conclusione della declaratoriY , illegittimità, con effetto "ex tunc", dell'intera procedura esecutiva. A rn e i c-4- il-n «211 1 .2• I. tetre i rin rt i i eni ri.n i n et r e•rsr el i ci- i evi-i T. è lui li iv I CJII UV V JUR 14 11111-$4911(.14.1 IJI ec.., LAJI controricorsi, i! CA e la società Illimity Banca S.p.a. (successore di Capital Service S.p.a.), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimaste solo intimate TI NN e le società ILi VCI 11.14..G nel:a iml."..cuui a e3C I..uLiva) L-MUIL0110 \...G1 IL! Equitalia Marche S.p.a. e Unicredit S.p.a. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di • in ce hn nrcicenni-mf-n rhineinnrirt i ..)1.1%.• J \ è %%À 1.1 I S....J...11 IV& 11 .."...I I i 1...1 LI 5.1 IL sia pronunciata - sul presupposto che il solo rimedio esperibile avverso il provvedimento di assegnazione fosse quello del "ricorso" al giudice dell'esecuzione ex art. 591-ter cod. proc. civ. (la cui pronuncia, meramente ordinatoria, sarebbe stata solo suscettibile di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., senza che neppure tale provvedimento sia suscettibile di ricorso per cassazione;
è citata Cass. Sez. 3, sent. 9, maggio 2015,ì, n. 1;22:38, Rv. 653893-01) - cassazione senza rinvio a norma dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ. 7. La ricorrente e il controrìcorrente CA hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va dichiarato improcedibile. 8.1. Il presente ricorso risulta redatto, in data 11 dicembre 2020, dall'Avv. Marco Cassiani, in forza di procura speciale rilasciatagli in pari data. Tuttavia, agli atti del presente giudizio, vi ài en'ni-i-nci- n -zinnta di r.nnfrIrmil-1 — alln "e^rIenin infetrmatir^n" 1.4 1 1 LA k..1 L 1 Sii 1%, 1. AI I 1.-A..! I SÌ M 1 I 1 11 LLi k..111Li 5...511./11.4 11 11,J I 1 1‘.1 sentenza impugnata, notificata in via telematica alla FT, di quella analogica depositata a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. - resa, in data 18 dicembre 2020, non dall'Avv. Cassiani, ma dal già difensore della società odierna ricorrente nel giudizio di merito, Avv. Veronica Cironì. Orbene, secondo questa Corte, a seguito "della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza" impugnata, ai fini della procedibilità ricorso, "non può essere effettuata da un altro avvocato" - neppure quando si tratti di chi ha prestato l'attività defensionale nel giudizio di merito che ha messo capo alla pronuncia della sentenza poi impugnata per cassazione - "cui non .4 .Dica La LU LUI II LI IO wi k"..ue O JLLIOIL pci la prviivziZivile uel suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico" (Cass. Sez. 3, ord. 29 novembre 2018, n. 30846, Rv. 651862-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 19 novembre 2019, n. 29961). 8.2. Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile, ciò che preclude a questo Collegio di pronunciarsi sulla questione sollevata dal Procuratore Generale presso questa Corte. 9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. i O • ti ragione della declaratoria dì improcedibilità de! ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando la Cru-icatl Arerirnia X/ 1- Cric a rifrInrinrcs n I I Ira racnrtranda milm y I V • I • Il • ..... • ,LAI I • 4.4 1- 1.1 s.A.• 4.I•,..11 I I 4 I-• 4.1 I I 4 società Illimity Banca S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per il primo, in C 11.000,00 più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per la seconda, in C 8.200,00 più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. sens i de iv.„,r+ .2 r.r. _ r.eua fel ri el D D .2 n r-r-t n n n i I GI -L ¼.¼J è I II I I Ci -L 14 i f uv-1 %A • I • N.. I I ICA9 9 1M 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- .4-11— 1 tJ 01 L. 11 Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,