TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice HE Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5683/2021 R.G.
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Luigi Fallucchi, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. e, Controparte_1 P.IVA_1
per essa, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Federico Villa, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
NONCHÉ
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. e, per es- Controparte_3 P.IVA_2
sa, elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_4 dell'avv. Federico Villa, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 2.2.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, pre- cisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede al- la decisione con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1359/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 12.7.2021, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di € 137.468,87, oltre interessi e spese di lite, in favore della cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 [...]
per l'inadempimento del mutuo fondiario sottoscritto il 10.5.2010, a rogito Controparte_5
del Notaio di San Severo (rep. n. 94.212 – racc. n. 15.010). Persona_1
L'opponente, in particolare, ha eccepito la violazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/1993 e la conseguente nullità del mutuo fondiario per difetto di causa ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. e per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/1993, deducendo che il predet- to mutuo fondiario doveva essere in realtà qualificato come mutuo di scopo, in quanto concesso al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria della opponente. Ha, altresì, eccepito la nullità del d.i. per carenza dei presupposti giuridici per la sua concessione, essendo l'esposizione debitoria dell'istante pari ad € 51.023,72 (come evincibile dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB) e non invece pari ad € 137.468,87, come richiesto e concesso in via monitoria. Ha, quindi, concluso insistendo per la declaratoria di nullità/inefficacia del d.i. e la revoca dello stesso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.2.2022, si è costituita in giudizio l'opposta per mezzo della mandataria contestando integral- Controparte_1 Controparte_2 mente il contenuto dell'atto di citazione ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giu- dizio di opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito, ha contestato l'eccezione di nullità del mutuo sollevata da controparte, non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo e non essendovi comunque alcuna prova della diversa natura e finalità perseguita dal mu- tuo concluso tra le parti. In ordine al quantum, ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione solleva- ta da controparte, confermando che il credito dalla stessa vantato nei confronti dell'opponente è pari ad € 51.023,72. Ha, quindi, concluso chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. nei limiti dell'importo riconosciuto come dovuto (€ 51.023,72) – il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e la conferma del d.i. nei limiti della somma di € 51.023,72; in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 51.023,72 ai sensi dell'art. 186 bis e 186 ter c.p.c. e, in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della
2 domanda avversaria, la conversione giudiziale ex art. 1424 c.c. del mutuo fondiario in mutuo ipote- cario, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento del predetto importo, oltre interessi di mora;
in via ulteriormente subordinata, la conversione giudiziale ex art. 1424 c.c. del mutuo fon- diario in mutuo ipotecario, con condanna alla corresponsione della differenza di capitale non rim- borsato, oltre interessi di mora;
con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.5.2023, è intervenuta volontariamente in giu- dizio per mezzo della mandataria in qualità di Controparte_3 Controparte_4 successore a titolo particolare del credito ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (in forza di contratto di cessio- ne in blocco del 4.8.2022), richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti e scritti difensivi della originaria titolare del credito ed aderendo alle difese e alle conclusioni da quest'ultima rassegnate.
II. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €
51.023,72 ed esperito inutilmente il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita con sole prove documentali ed è pervenuta all'udienza del 13.3.2025, svoltasi in modalità cartolare.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza.
III.- In premessa, deve richiamarsi il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto in- giuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'e- manazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006, Cass. Civ. n. 16911/2005), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura moni- toria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rile- vanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. Civ. n. 419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o me- no) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatez- za nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Ciò posto, va evidenziato che, secondo pacifici principi in tema di inadempimento contrat- tuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nella specie), deve provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il
3 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (così le Sezioni Unite n.
13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. n. 13685/2019).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe in primis al creditore opposto, in qualità di atto- re in senso sostanziale, la dimostrazione dell'an e del quantum della sua pretesa di pagamento.
In particolare, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa credi- toria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla ef- fettiva situazione sostanziale.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi in punto di fatto che parte opposta ha pie- namente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dando prova del rapporto contrattuale azionato in via monitoria (contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio del 10.5.2010, rep. Per_1
n. 94.212 – racc. n. 15.010, dell'importo di € 65.000, da rifondere in n. 119 rate mensili) ed alle- gando l'inadempimento.
Per contro, parte opponente – che non ha contestato di aver ricevuto la somma mutuata e ha ammesso il proprio inadempimento al pagamento delle rate del mutuo – ha eccepito la nullità del mutuo fondiario per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. e 38 D.Lgs. n. 393/1995.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, deve osservarsi che il mutuo fondiario è un contratto reale che si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine ga- rantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia (art. 38 t.u.b.).
Il mutuatario, con la consegna del denaro, che è elemento costitutivo e perfezionativo del negozio, assume l'obbligo di restituire l'importo, di solito attraverso la corresponsione di un numero prede- terminato di rate comprensive tanto del capitale come degli interessi corrispettivi.
A tal proposito, appare opportuno sottolineare che la consegna idonea a perfezionare il ne- gozio non va intesa in senso di materiale e fisica traditio del danaro, potendo la stessa essere inte-
4 grata anche da un'operazione che consenta il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario (cfr. Cass. civ., n. 17194/2015), come l'accredito in conto corrente.
Per il mutuo fondiario è pacifica l'opinione – da ultimo fatta propria dalle Sezioni Unite del- la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5841/2025 – che lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma ero- gata.
Da tale categoria di mutuo va tenuto distinto il c.d. “mutuo di scopo”, che è un contratto ati- pico consensuale con il quale il mutuante assume l'obbligo di erogare un finanziamento per un fine specifico contro l'obbligo del mutuatario di corrispondergli gli interessi e di realizzare l'obiettivo in vista del quale le parti hanno espressamente pattuito l'erogazione del denaro (sul punto, cfr. ex mul- tis, Cass. Civ. n. 9838/2021).
Pertanto, affinché possa parlarsi di mutuo di scopo, è necessaria la presenza di una clausola di de- stinazione della somma mutuata e di un programma contrattuale orientato alla sua realizzazione, che incida sulla causa del contratto e finisca per coinvolgere l'interesse dell'istituto finanziatore;
secon- do la giurisprudenza di legittimità, non basta invece il mero richiamo di motivi soggettivi, di per sé inidoneo a modificare il tipo negoziale del mutuo (cfr. Cass. Civ. n. 9838/2021).
Ne consegue che il mutuo fondiario non è un “mutuo di scopo”, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mu- tuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizza- zione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di presta- zione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipoteca- ria.
Il mutuo poi, che sia ordinario o fondiario, può essere utilizzato per destinare (in via imme- diata o contestuale) le somme mutuate al ripianamento di debiti pregressi del mutuatario. Trattasi del c.d. “mutuo solutorio” che non definisce una figura contrattuale atipica, diversa dal contratto ti- pico di mutuo, ma ha una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Il mutuo solutorio, quindi, non è un mutuo di scopo, come affermato dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 5841/2025), perché l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa ma, è un elemento logicamente suc- cessivo, che si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto.
Ne consegue che la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità – salvo il caso in cui
5 il mutuo solutorio mascheri un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento – essen- do essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento.
Preme evidenziare che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi non sono inva- lidi (perché non vi è alcuna violazione di norme imperative), ma al più inefficaci (previo esperimen- to dei rimedi predisposti a tal fine dall'ordinamento: azione revocatoria ordinaria o fallimentare).
In sostanza, nel contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto (diversamente da quanto avviene nel mutuo di scopo); di talché l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario è giuridicamente irrilevan- te e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che, in caso di mutuo fondia- rio, l'impiego del denaro per il ripianamento di debiti pregressi non integra la nullità del contratto per mancanza di causa né è fonte di risoluzione per inadempimento (Cass. Civ. SS.UU. n.
5481/2025).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è evidente che l'asserita – ma non provata – destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti pregressi dell'opponente, non
è comunque idonea ad incidere sulla validità del negozio né a determinarne la deviazione dalla figu- ra del mutuo fondiario, con conseguente infondatezza dell'eccezione sul punto sollevata.
Va, altresì, esclusa la qualifica di “mutuo di scopo” al contratto di mutuo fondiario per cui è causa, stante la mancanza, all'interno del regolamento pattizio, di qualsivoglia clausola che destini le somme erogate dall'intermediario a un fine specifico.
Il contratto – in definitiva – deve ritenersi pienamente valido.
Merita, invece, accoglimento il motivo di opposizione concernente il quantum debeatur, la cui fondatezza è stata riconosciuta anche da parte opposta in sede di comparsa di costituzione e ri- sposta.
Risulta ex actis, infatti, che l'ingiunzione sia stata erroneamente chiesta e concessa per la somma di € 137.468,87, a fronte dell'importo risultante nell'estratto conto certificato ex art. 50
TUB pari ad € 51.023,72.
La pretesa creditoria è quindi risultata fondata, ancorché in misura parzialmente diversa ri- spetto a quella oggetto del decreto.
6 Per le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiun- tivo revocato e, per l'effetto, l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di €
51.023,72, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Va, infine, precisato che sussiste la legittimazione attiva della terza intervenuta, stante la prova che è cessionaria del credito vantato da per effetto di Controparte_3 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30 Aprile 1999, n. 130, di cui è stata data notizia, ai sensi dell'art. 58 T.U.B, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 90 del
4.8.2022.
Come noto, con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la Pt_2
da prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di inter- vento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Trib. Bari n. 2171/2015; Cass. n.
22424/2009).
Ne consegue che – in assenza di formale estromissione dal giudizio della cedente – la deci- sione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successo- re a titolo particolare, avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e proces- suale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla scrivente, la par- te che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha sì l'onere di dimostrare l'in- clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova docu- mentale della propria legittimazione sostanziale, ma ciò solo in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, dovendosi, per contro, ritenere sufficiente – in caso di riconoscimento implicito od esplicito della legittimazione sostanziale della cessionaria – la produ- zione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. Civ. n.
4116/2016, da ultimo, Cass. Civ. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, parte opponente – a fronte della costituzione di in data Controparte_3
31.5.2023 – non ha contestato alla prima difesa utile la mancata evidenza della titolarità del credito in capo alla cessionaria, così riconoscendo in maniera implicita la legittimazione attiva di quest'ultima.
7 IV.- Le spese di lite si pongono a carico di parte opponente per il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr.
Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 52.000, in ragione del decisum, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'esigua atti- vità difensiva svolta.
Nulla sulle spese di e, per essa, di in Controparte_3 Controparte_4
ragione del carattere volontario e facoltativo dell'intervento compiuto ed atteso che parte opposta e l'interventrice volontaria sono assistite dal medesimo difensore (si veda Cass. Civ. n. 18256/2017), tenuto conto – in ogni caso – degli effetti che la sentenza ha nei suoi confronti ai sensi dell'art. 111
c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1359/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data
12.7.2021;
b) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 51.023,72, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di del- Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano nella somma di € 6.713,00, oltre a rimborso forfettario spese ge- nerali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 14.3.2025
Il Giudice – HE Valeriani
8