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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 187/2025
TRIBUNALE ORDINARIO
DI IMPERIA
Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Martina Badano, nel procedimento cautelare ex art. 1137, comma IV
c.c. promosso dai condòmini Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e la in persona Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_1 Parte_12 del legale rappresentante pro tempore contro il in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, in persona della legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
a scioglimento della riserva assunta, fuori udienza ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Il ricorso va respinto per le ragioni che di seguito si illustrano.
Premesso in fatto che con l'odierno ricorso, promosso ai sensi dell'art. 1137. Comma IV c.c., i ricorrenti, condòmini del sito in Costarainera (IM), chiedevano al Tribunale Controparte_2 di Imperia la sospensione dell'efficacia della delibera condominiale adottata in data 1.2.2025, che inopinatamente deliberava di proseguire nella gestione del complesso condominiale come condominio unico e non come Supercondominio in attesa delle decisioni del Tribunale di Imperia, e, in secondo luogo, nominava, quale nuovo amministratore e legale rappresentante dell'ente di gestione in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 [...]
poiché assertivamente elusivo del decreto con cui la Corte d'Appello di Genova, II sezione CP_4 civile, in data 8.10.2024, aveva revocato il precedente amministratore del Parte_13
(doc. 5) per gravi Parte_14 inadempienze.
Premesso in questo senso che i ricorrenti deducevano a fondamento della domanda di sospensione della delibera assembleare la sua invalidità per violazione dell'art. 1129, comma 13 c.c. - che prevede che, “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente
l'amministratore revocato”, nel senso che “la disciplina prevista dall'art. 1129, co. 13, c.c., impedisce la riconferma immediata dell'amministratore rimosso dal Tribunale” [...] e “opera solo con riguardo all'esercizio di gestione successivo a quello in cui è avvenuta la revoca” – nonché la sua nullità per avere deciso di mantenere la gestione del come Condominio unico, in violazione “del CP_2
Regolamento Condominiale, avente natura contrattuale, e del decreto della Corte d'Appello di Genova dell'08/10/2024 emesso nella causa n. 9/2024 R.G.V.G.” (pag. 3 del ricorso).
******
Premesso inoltre che nel presente procedimento con comparsa del 7.4.2025 si costituiva il resistente, eccependo il difetto di interesse dei ricorrenti ed in ogni caso domandando CP_2 il rigetto della domanda cautelare per la mancata dimostrazione dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, introducendo in ultimo un'istanza di revoca della revoca dell'amministratore di condominio del provvedimento assunto dalla Corte d'Appello di Genova dell'08.10.2024 emesso nella causa n. 9/2024 R.G.V.G. ex art. 742 c.p.c. in considerazione dell'adozione proprio della delibera condominiale dell'1.2.2025.
§§§§§§
La domanda va accolta per gli argomenti di seguito illustrati.
Premesso l'indiscutibile ricostruzione della più autorevole giurisprudenza, ad avviso del quale sono da “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbano, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. S.U. 2005, n. 4806; conf. Cass. 2016, n. 24948; Trib. Genova 2014, n.
3730).
Quanto alla ricorrenza del fumus boni iuris, coglie nel segno la dedotta violazione dell'art. 1129, comma 13 c.c., che prescrive il divieto per l'amministratore, revocato giudizialmente per gravi inadempienze al mandato, di assumere immediatamente un nuovo incarico.
Si allude alla disposizione di legge che prescrive che, “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria,
l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”, nel senso che “la disciplina prevista dall'art. 1129, co. 13, c.c., impedisce la riconferma immediata dell'amministratore rimosso dal Tribunale”
[...] e “opera solo con riguardo all'esercizio di gestione successivo a quello in cui è avvenuta la revoca”, come avvenuto nel caso di specie, in cui alla revoca dell'8.10.2024 è seguita in data 1.2.2025 la costituzione irregolare e la nomina illegittima dell'amministratore revocato (Cass. 2023, n. 3198; conformi
Tribunale Velletri, sez. I, 30.10.2017 n. 3061; Trib. Trieste 11.12.2018, n. 729, entrambe in De Jure). Va sul punto considerato che la delibera controversa nominava quale nuovo amministratore condominiale del la cui unica socia ed Parte_15 Controparte_3 amministratrice è la sig.ra e ciò a seguito della revoca giudiziale dell'incarico Controparte_4 disposto all'amministratore., lo Parte_14 da parte della Corte d'Appello di Genova (decreto dell'8.10.2024, doc. 5).
[...]
Non può sul punto dubitarsi della piena sovrapponibilità soggettiva tra il precedente amministratore revocato giudizialmente e Parte_14
l'attuale ente amministratore nominato l'1.2.2025, ossia la Società se si Controparte_3 confrontano le visure camerali delle due società (v. docc. 13.14), da cui si evince che l'amministratrice unica della è proprio amministratrice e socia dell'ente Controparte_3 Controparte_4 revocato dalla Corte d'Appello.
Non merita sul punto positivo apprezzamento l'argomentata difesa del circa l'alterità CP_2 soggettiva fra le due società, in quanto nella specifica materia che ci occupa (impugnazione delle delibere assembleari), ha modo di esplicarsi l'art. 71-bis, comma terzo delle disp. att. c.c., che prescrive che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice 8ossia le società di capitali come la nuova amministratrice
[...] ma in tal caso “i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, Controparte_3 dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi”, locuzione che impone di accertare che i requisiti di affidabilità dell'amministratore del , manifestamente carenti in caso di destituzione per gravi CP_2 irregolarità, vanno imputati e verificati sui “soci illimitatamente responsabili”, come del resto sancito dalla giurisprudenza di merito, ad avviso della quale “una volta revocata la persona giuridica, anche le persone fisiche indicate nell'art. 71-bis disp. att. c.c. incorrono nel divieto previsto dall'art. 1129, comma 12
c.c.”
§§§§§§§§§§
Quanto alla ricorrenza del c.d. periculum in mora, giovano alcune precisazioni ricostruttive.
Merita considerare al riguardo che il pericolo di pregiudizio nel ritardo, in cui si sostanzia il periculum in mora di ogni domanda cautelare, come quella in concreto esperita, è stato oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale di merito che ha condotta all'affermazione di due distinti indirizzi interpretativi, che oscillano, da un lato, fra il recepimento delle rigorose indicazioni tratte dall'art. 700 c.p.c. sui provvedimenti cautelari d'urgenza - in base al quale il periculum sarebbe costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero a cui non sia possibile rimediare nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno (Trib. Roma sez. XI, 27.1.2017; conforme Trib. Cassino 27.5.2016 e Tribunale Venezia, 15.6.2016, in De Jure) - ed il richiamo all'art. 237, comma IV c.c., dettato in materia di impugnazione delle delibere delle assemblee di società di capitali, che pare esemplarsi in molti punti alla disciplina del condominio negli edifici (come riconosciuto, tra le molte, anche da Cass., 28 giugno 2004, n. 11961).
Secondo questa diversa impostazione, la sospensione delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c. configura un rimedio cautelare tipico, che postula un periculum diverso da quello del provvedimento d'urgenza che ha, per contro, natura residuale e sussidiaria, e che non può essere utilizzata per integrare in via analogica la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici (Trib. Cassino 12.6.2019;
Trib. Pavia 22.12.2022; Tribunale di Nocera Inferiore, 2.2.2001; Tribunale Salerno, 15.12.2007), di talché il giudice provvede sulla sospensione della delibera condominiale, “valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione”, ossia ragionando “non in termini di irreparabilità, bensì in ragione di un danno ingiusto purché di intensità tale da sopravanzare le opposte ragioni del condominio alla conservazione dell'efficacia della delibera” (Trib. Cassino 12.6.2019; conforme Trib. Bergamo sez. IV
27.6.2016).
Orbene, calando la sistemazione concettuale alla concreta fattispecie illustrata nel ricorso, e muovendo dal criterio della ponderazione dei contrapposti interessi, si ravvisano elementi tali da giustificare la sospensione della delibera controversa, al lume del periculum costì ricostruito, essendo stato assunto un danno ingiusto dei ricorrenti assiologicamente più pregnante di quello del resistente a non essere ostacolato nella funzionalità gestionale derivante dalla conferma CP_2 della delibera impugnata.
A suffragio della domanda, basti osservare che, a fronte della prospettazione di un danno derivante dall'adozione della delibera in termini di grave incertezza (ossia una “situazione caotica a danno dei condomini”, in particolare dei condomini del complesso A2, che avrebbero un loro amministratore e sostenuto oneri;
pag. 13 del ricorso), i ricorrenti hanno fornito puntuale riscontro documentale dell'assunto relativo alle spese sostenute ed alla presupposta nomina dell'amministratore (il del complesso A2, di cui fanno parte almeno i ricorrenti Per_1 Persona_2 Pt_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (v. doc. 9 Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_11 deliberazione dell''8.11.2024, intestato al “ .A2”). Controparte_5
Va osservato che la delibera dell'1.2.2025 non soltanto nominava un nuovo amministratore del ma ne delibera i compensi e confermava la gestione unitaria del complesso mono- CP_2 condominiale: si è pertanto dimostrato, nei limiti della cognizione sommaria del procedimento cautelare, un rischio concreto di duplicazione di oneri di gestione conseguenti alla delibera dell.12.2025 a carico dei ricorrenti, che appare superiore al rischio di blocco funzionale del
Condominio complessivo.
Basti soffermarsi sulla deliberazione dell''8.11.2024 assunta dai condomini dell'edificio A2 (doc. 9), in cui è stata deliberata l'accettazione del preventivo di spesa per la gestione del complesso A2 dell'amministratore Rag. e che risulta attualmente efficace ex art. 1137 c.c. Per_2
E' del resto pacificamente emerso dall'evidenza processuale che l'ente amministratore revocato si è di fatto ricostituito nella compagine gestoria nuovamente nominata in data 1.2.2025, con l'effetto che è agevolmente deducibile che la riconferma dello stesso amministratore nella Controparte_4 veste di legale rappresentante del Condominio, nonostante l'accertata la rottura del patto fiduciario con i condòmini mandatari, potrebbe comportare un irrimediabile pregiudizio per gli interessi della collettività condominiale, non ultimo a causa della reiterazione delle condotte di sistematica violazione della legge e del Regolamento accertate in sede giudiziale e sanzionate con la destituzione.
L'accoglimento del ricorso non assorbe la questione proposta con l'istanza del CP_6
del provvedimento di revoca dello da amministratore del
[...] Parte_14
Condominio esponente adottato dalla Corte di Appello di Genova nel senso della sua revoca.
L'istanza di revisione del va però dichiarata inammissibile, in quanto al più avrebbe CP_2 dovuto essere introdotta con domanda autonoma sottoposta a rito camerale (art. 742 c.p.c.) ed iscritta nel ruolo di V.G.
§§§§§§§§§
A seguito dell'accoglimento del ricorso ante causam, in punto regolamento delle spese di lite, si ritiene congruo disporre la compensazione alla luce della oscillazione giurisprudenziale accolta in materia di periculum in mora (art. 92 c.p.c.) nei procedimenti di impugnazione delle delibere condominiali.
P.Q.M.
1. ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti;
2. SOSPENDE l'efficacia esecutiva della delibera assembleare assunta dal CP_2
con il verbale dell'1.2.2025;
[...]
3. RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione;
4. COMPENSA le spese di lite.
Si manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge alle Parti costituite.
Imperia, 8.4.2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Martina Badano)
TRIBUNALE ORDINARIO
DI IMPERIA
Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Martina Badano, nel procedimento cautelare ex art. 1137, comma IV
c.c. promosso dai condòmini Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e la in persona Parte_9 Parte_10 Parte_11 CP_1 Parte_12 del legale rappresentante pro tempore contro il in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, in persona della legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
a scioglimento della riserva assunta, fuori udienza ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Il ricorso va respinto per le ragioni che di seguito si illustrano.
Premesso in fatto che con l'odierno ricorso, promosso ai sensi dell'art. 1137. Comma IV c.c., i ricorrenti, condòmini del sito in Costarainera (IM), chiedevano al Tribunale Controparte_2 di Imperia la sospensione dell'efficacia della delibera condominiale adottata in data 1.2.2025, che inopinatamente deliberava di proseguire nella gestione del complesso condominiale come condominio unico e non come Supercondominio in attesa delle decisioni del Tribunale di Imperia, e, in secondo luogo, nominava, quale nuovo amministratore e legale rappresentante dell'ente di gestione in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 [...]
poiché assertivamente elusivo del decreto con cui la Corte d'Appello di Genova, II sezione CP_4 civile, in data 8.10.2024, aveva revocato il precedente amministratore del Parte_13
(doc. 5) per gravi Parte_14 inadempienze.
Premesso in questo senso che i ricorrenti deducevano a fondamento della domanda di sospensione della delibera assembleare la sua invalidità per violazione dell'art. 1129, comma 13 c.c. - che prevede che, “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente
l'amministratore revocato”, nel senso che “la disciplina prevista dall'art. 1129, co. 13, c.c., impedisce la riconferma immediata dell'amministratore rimosso dal Tribunale” [...] e “opera solo con riguardo all'esercizio di gestione successivo a quello in cui è avvenuta la revoca” – nonché la sua nullità per avere deciso di mantenere la gestione del come Condominio unico, in violazione “del CP_2
Regolamento Condominiale, avente natura contrattuale, e del decreto della Corte d'Appello di Genova dell'08/10/2024 emesso nella causa n. 9/2024 R.G.V.G.” (pag. 3 del ricorso).
******
Premesso inoltre che nel presente procedimento con comparsa del 7.4.2025 si costituiva il resistente, eccependo il difetto di interesse dei ricorrenti ed in ogni caso domandando CP_2 il rigetto della domanda cautelare per la mancata dimostrazione dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, introducendo in ultimo un'istanza di revoca della revoca dell'amministratore di condominio del provvedimento assunto dalla Corte d'Appello di Genova dell'08.10.2024 emesso nella causa n. 9/2024 R.G.V.G. ex art. 742 c.p.c. in considerazione dell'adozione proprio della delibera condominiale dell'1.2.2025.
§§§§§§
La domanda va accolta per gli argomenti di seguito illustrati.
Premesso l'indiscutibile ricostruzione della più autorevole giurisprudenza, ad avviso del quale sono da “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbano, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. S.U. 2005, n. 4806; conf. Cass. 2016, n. 24948; Trib. Genova 2014, n.
3730).
Quanto alla ricorrenza del fumus boni iuris, coglie nel segno la dedotta violazione dell'art. 1129, comma 13 c.c., che prescrive il divieto per l'amministratore, revocato giudizialmente per gravi inadempienze al mandato, di assumere immediatamente un nuovo incarico.
Si allude alla disposizione di legge che prescrive che, “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria,
l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”, nel senso che “la disciplina prevista dall'art. 1129, co. 13, c.c., impedisce la riconferma immediata dell'amministratore rimosso dal Tribunale”
[...] e “opera solo con riguardo all'esercizio di gestione successivo a quello in cui è avvenuta la revoca”, come avvenuto nel caso di specie, in cui alla revoca dell'8.10.2024 è seguita in data 1.2.2025 la costituzione irregolare e la nomina illegittima dell'amministratore revocato (Cass. 2023, n. 3198; conformi
Tribunale Velletri, sez. I, 30.10.2017 n. 3061; Trib. Trieste 11.12.2018, n. 729, entrambe in De Jure). Va sul punto considerato che la delibera controversa nominava quale nuovo amministratore condominiale del la cui unica socia ed Parte_15 Controparte_3 amministratrice è la sig.ra e ciò a seguito della revoca giudiziale dell'incarico Controparte_4 disposto all'amministratore., lo Parte_14 da parte della Corte d'Appello di Genova (decreto dell'8.10.2024, doc. 5).
[...]
Non può sul punto dubitarsi della piena sovrapponibilità soggettiva tra il precedente amministratore revocato giudizialmente e Parte_14
l'attuale ente amministratore nominato l'1.2.2025, ossia la Società se si Controparte_3 confrontano le visure camerali delle due società (v. docc. 13.14), da cui si evince che l'amministratrice unica della è proprio amministratrice e socia dell'ente Controparte_3 Controparte_4 revocato dalla Corte d'Appello.
Non merita sul punto positivo apprezzamento l'argomentata difesa del circa l'alterità CP_2 soggettiva fra le due società, in quanto nella specifica materia che ci occupa (impugnazione delle delibere assembleari), ha modo di esplicarsi l'art. 71-bis, comma terzo delle disp. att. c.c., che prescrive che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice 8ossia le società di capitali come la nuova amministratrice
[...] ma in tal caso “i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, Controparte_3 dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi”, locuzione che impone di accertare che i requisiti di affidabilità dell'amministratore del , manifestamente carenti in caso di destituzione per gravi CP_2 irregolarità, vanno imputati e verificati sui “soci illimitatamente responsabili”, come del resto sancito dalla giurisprudenza di merito, ad avviso della quale “una volta revocata la persona giuridica, anche le persone fisiche indicate nell'art. 71-bis disp. att. c.c. incorrono nel divieto previsto dall'art. 1129, comma 12
c.c.”
§§§§§§§§§§
Quanto alla ricorrenza del c.d. periculum in mora, giovano alcune precisazioni ricostruttive.
Merita considerare al riguardo che il pericolo di pregiudizio nel ritardo, in cui si sostanzia il periculum in mora di ogni domanda cautelare, come quella in concreto esperita, è stato oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale di merito che ha condotta all'affermazione di due distinti indirizzi interpretativi, che oscillano, da un lato, fra il recepimento delle rigorose indicazioni tratte dall'art. 700 c.p.c. sui provvedimenti cautelari d'urgenza - in base al quale il periculum sarebbe costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero a cui non sia possibile rimediare nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno (Trib. Roma sez. XI, 27.1.2017; conforme Trib. Cassino 27.5.2016 e Tribunale Venezia, 15.6.2016, in De Jure) - ed il richiamo all'art. 237, comma IV c.c., dettato in materia di impugnazione delle delibere delle assemblee di società di capitali, che pare esemplarsi in molti punti alla disciplina del condominio negli edifici (come riconosciuto, tra le molte, anche da Cass., 28 giugno 2004, n. 11961).
Secondo questa diversa impostazione, la sospensione delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c. configura un rimedio cautelare tipico, che postula un periculum diverso da quello del provvedimento d'urgenza che ha, per contro, natura residuale e sussidiaria, e che non può essere utilizzata per integrare in via analogica la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici (Trib. Cassino 12.6.2019;
Trib. Pavia 22.12.2022; Tribunale di Nocera Inferiore, 2.2.2001; Tribunale Salerno, 15.12.2007), di talché il giudice provvede sulla sospensione della delibera condominiale, “valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione”, ossia ragionando “non in termini di irreparabilità, bensì in ragione di un danno ingiusto purché di intensità tale da sopravanzare le opposte ragioni del condominio alla conservazione dell'efficacia della delibera” (Trib. Cassino 12.6.2019; conforme Trib. Bergamo sez. IV
27.6.2016).
Orbene, calando la sistemazione concettuale alla concreta fattispecie illustrata nel ricorso, e muovendo dal criterio della ponderazione dei contrapposti interessi, si ravvisano elementi tali da giustificare la sospensione della delibera controversa, al lume del periculum costì ricostruito, essendo stato assunto un danno ingiusto dei ricorrenti assiologicamente più pregnante di quello del resistente a non essere ostacolato nella funzionalità gestionale derivante dalla conferma CP_2 della delibera impugnata.
A suffragio della domanda, basti osservare che, a fronte della prospettazione di un danno derivante dall'adozione della delibera in termini di grave incertezza (ossia una “situazione caotica a danno dei condomini”, in particolare dei condomini del complesso A2, che avrebbero un loro amministratore e sostenuto oneri;
pag. 13 del ricorso), i ricorrenti hanno fornito puntuale riscontro documentale dell'assunto relativo alle spese sostenute ed alla presupposta nomina dell'amministratore (il del complesso A2, di cui fanno parte almeno i ricorrenti Per_1 Persona_2 Pt_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (v. doc. 9 Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_11 deliberazione dell''8.11.2024, intestato al “ .A2”). Controparte_5
Va osservato che la delibera dell'1.2.2025 non soltanto nominava un nuovo amministratore del ma ne delibera i compensi e confermava la gestione unitaria del complesso mono- CP_2 condominiale: si è pertanto dimostrato, nei limiti della cognizione sommaria del procedimento cautelare, un rischio concreto di duplicazione di oneri di gestione conseguenti alla delibera dell.12.2025 a carico dei ricorrenti, che appare superiore al rischio di blocco funzionale del
Condominio complessivo.
Basti soffermarsi sulla deliberazione dell''8.11.2024 assunta dai condomini dell'edificio A2 (doc. 9), in cui è stata deliberata l'accettazione del preventivo di spesa per la gestione del complesso A2 dell'amministratore Rag. e che risulta attualmente efficace ex art. 1137 c.c. Per_2
E' del resto pacificamente emerso dall'evidenza processuale che l'ente amministratore revocato si è di fatto ricostituito nella compagine gestoria nuovamente nominata in data 1.2.2025, con l'effetto che è agevolmente deducibile che la riconferma dello stesso amministratore nella Controparte_4 veste di legale rappresentante del Condominio, nonostante l'accertata la rottura del patto fiduciario con i condòmini mandatari, potrebbe comportare un irrimediabile pregiudizio per gli interessi della collettività condominiale, non ultimo a causa della reiterazione delle condotte di sistematica violazione della legge e del Regolamento accertate in sede giudiziale e sanzionate con la destituzione.
L'accoglimento del ricorso non assorbe la questione proposta con l'istanza del CP_6
del provvedimento di revoca dello da amministratore del
[...] Parte_14
Condominio esponente adottato dalla Corte di Appello di Genova nel senso della sua revoca.
L'istanza di revisione del va però dichiarata inammissibile, in quanto al più avrebbe CP_2 dovuto essere introdotta con domanda autonoma sottoposta a rito camerale (art. 742 c.p.c.) ed iscritta nel ruolo di V.G.
§§§§§§§§§
A seguito dell'accoglimento del ricorso ante causam, in punto regolamento delle spese di lite, si ritiene congruo disporre la compensazione alla luce della oscillazione giurisprudenziale accolta in materia di periculum in mora (art. 92 c.p.c.) nei procedimenti di impugnazione delle delibere condominiali.
P.Q.M.
1. ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti;
2. SOSPENDE l'efficacia esecutiva della delibera assembleare assunta dal CP_2
con il verbale dell'1.2.2025;
[...]
3. RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione;
4. COMPENSA le spese di lite.
Si manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge alle Parti costituite.
Imperia, 8.4.2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Martina Badano)