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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5061 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 rimessa in decisione al Collegio con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IC (NA) alla via Della Libertà n. 234 presso lo studio dell'avv. Crescenzo D'Alterio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_1 C.F._2
Giulio Palermo n. 45 presso lo studio dell'avv. Rosaria Marasca che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 05.03.2025, parte ricorrente ha così concluso: “ Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data
15/04/1998 e riportato nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Napoli, atto n. 37, Parte II, serie A sez. AR anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato
1 R.g. n. 5061/2024
Civile di procedere alla annotazione della sentenza;
2. A tale scopo chiede che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio, avvenga alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del18/01/2021 R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, ad eccezione del “capo 7” delle citate condizioni nelle quali è previsto la corresponsione dell'assegno di mantenimento di €. 100,00 mensili per il figlio da versarsi non più in favore della sig.ra Per_1
ma direttamente in favore del figlio , nelle more divenuto CP_1 Persona_2 economicamente autosufficiente;
3. In ordine alle spese di carattere straordinario previamente concordate e adeguatamente documentate, come specificato nel Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019, poste nella misura del 50% a carico di entrambi, restano invariate le disposizioni previste con il Decreto di omologazione del 18/01/2021 R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord;
4. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione;
5.
Condannare la resistente alla refusione delle spese legali e processuali. Con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con le note di precisazione delle conclusioni dell'11.03.2025 parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - Pronunciare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra il sig. e la sig.ra. in Parte_1 CP_1
Napoli il giorno 15.04.1998 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Napoli., atto n. 37, parte II, serie A sez. AR anno 1998; - Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Napoli. di procedere alle dovute annotazioni;
- Confermare l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente. presso la madre;
- Disciplinare il diritto di vista Persona_3 del padre alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del 18.01.2021 RG
6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Prevedersi in capo a. Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 500,00 euro mensili, €
100.00 per il figlio ed € 400.00 per la figlia , somma rivalutabile secondo gli Per_1 Persona_3 indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese,; - Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della figlia siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore così come da Protocollo e assegno Unico come per Legge Con vittoria di spese e competenze professionali ”.
Il Pubblico Ministero in data 18.08.2025 con il suo visto ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 il ricorrente, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 15.04.1998 con la resistente e che dalla loro unione CP_1 erano nati 2 figli, (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Persona_3
2 R.g. n. 5061/2024
sulla scorta della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n.
934/2021 del 26.01.2021 (R.g. n. 6060/2020), adiva l'intestato Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione ma con previsione del versamento diretto in favore del figlio dell'assegno di mantenimento già Per_1 previsto in sede di separazione.
In particolare, il ricorrente chiedeva di: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 15/04/1998 e riportato nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli, atto n. 37, Parte II, serie A sez. AR anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza;
2. A tale scopo chiede che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio, avvenga alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del 18/01/2021 R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, ad eccezione del “capo 7” delle citate condizioni nelle quali è previsto la corresponsione dell'assegno di mantenimento di €. 100,00 mensili per il figlio da versarsi Per_1 non più in favore della sig.ra ma direttamente in favore del figlio;
CP_1 Persona_2
3. In ordine alle spese di carattere straordinario previamente concordate e adeguatamente documentate, come specificato nel Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019, poste nella misura del 50% a carico di entrambi, restano invariate le disposizioni previste con il Decreto di omologazione del 18/01/2021
R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord;
4. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione;
5. Condannare la resistente alla refusione delle spese legali e processuali. Con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 10.12.2024, nell'evidenziare l'insussistenza dei presupposti per il versamento diretto del mantenimento nei confronti del figlio e le accresciute esigenze della secondogenita dall'epoca della separazione, chiedeva: Per_1
“Pronunciare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra il sig. e la sig.ra. in Napoli il giorno Parte_1 CP_1
15.04.1998 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Napoli., atto n. 37, parte II, serie A sez. AR anno 1998 - Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli. di procedere alle dovute annotazioni;
- Confermare l'affido condiviso della figlia con Persona_3 collocamento prevalente. presso la madre;
- Disciplinare il diritto di vista del padre alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del 18.01.2021 RG 6060/2020 del Tribunale
Ordinario di Napoli Nord - Prevedersi in capo a. l'obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento ordinario dei figli nella misura di 500,00 euro.mensili, € 100.00 per il figlio Per_1
3 R.g. n. 5061/2024
ed € 400.00 per la figlia , somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da Persona_3 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della figlia siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore”.
All'esito dell'udienza di comparizione del 14.01.2025 il Giudice delegato - dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione -, con ordinanza depositata in data 08.02.2025, in via provvisoria e urgente, confermava le condizioni stabilite in sede di separazione. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 473bis 28 c.p.c. innanzi a sé con assegnazione alle parti del termine sino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, del termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e del termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'esito del deposito degli scritti conclusionali, il Giudice delegato assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Questioni preliminari
In via preliminare il Collegio rileva che anche la secondogenita delle parti in causa, Persona_3
(nata a [...] il [...]), è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al suo affido e alla regolamentazione degli incontri con il padre Parte_1
, rimessa alla sua autodeterminazione.
[...]
Sulla domanda di divorzio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 11.11.2020) nel giudizio di separazione consensuale concluso con decreto n. 934/2021 di omologa;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulla domanda avanzata dalla resistente di conferma dell'obbligo previsto in sede di separazione di versamento da parte del ricorrente di assegno per il mantenimento del figlio
(nato a [...] il [...]) e sulla domanda avanzata dal ricorrente di versamento Per_1 diretto in favore del figlio del mantenimento dovuto.
Orbene, il Tribunale rileva che va revocato l'obbligo, posto a carico del ricorrente in sede di separazione, di versare in favore della resistente assegno per il mantenimento del figlio . Per_1
4 R.g. n. 5061/2024
Invero, sul punto giova evidenziare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del
1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014).
Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n.
12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
A ciò consegue che, a fronte del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, eventuali sopravvenute circostanze (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività lavorativa dal medesimo espletata) non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui
5 R.g. n. 5061/2024
presupposti erano già venuti meno e ciò anche ove dette circostanze privino il predetto del sostentamento economico (Cass. n. 26259 del 02/12/2005). Diverso è, invece, l'eventuale diritto agli alimenti fondata su fondata su presupposti diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.
Tanto premesso, il Collegio rileva che dalle risultanze di causa emerge il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio , avendo la stessa resistente in sede di Per_1 libero interrogatorio confermato che il figlio, sebbene ancora non abilitato all'insegnamento, lavora come insegnante supplente a Sondrio con guadagno di circa 1000,00 euro al mese, per cui deve ritenersi ormai inserito nel mondo lavorativo, oltre che non più convivente con la madre.
Ne discende che va revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente in sede di separazione di versamento in favore della resistente di assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , Per_1 con assorbimento anche della valutazione in questa sede della domanda avanzata dal ricorrente di versamento direttamente al figlio del quantum dovuto e salva ogni facoltà del padre di contribuire alle esigenze di vita del figlio con corresponsione spontanea di somme in suo favore.
Sulla domanda avanzata da parte resistente di aumento dell'assegno posto in sede di separazione a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia Per_3
(nata a [...] il [...]).
[...]
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della resistente ad agire iure proprio per la determinazione a carico del ricorrente di un assegno per il mantenimento della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Persona_3
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.; sentenza
24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238) “Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”. Ne consegue che, essendo pacifico in giudizio che convive Persona_3 attualmente con la madre e che non è economicamente autosufficiente, sussiste in capo a
[...] la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento CP_1
a carico del padre per il suo mantenimento.
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico di Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia va tenuto conto, in primo luogo, della Persona_3 situazione reddituale per come emergente dagli atti di causa.
6 R.g. n. 5061/2024
Sul punto si rileva che all'udienza del 14.01.2025 il ricorrente ha dichiarato di essere guardia giurata con stipendio mensile di euro 1.200,00- 1250,00 al mese, mentre la resistente ha dichiarato di essere insegnante di scuola secondaria di primo grado (cfr. verbale di udienza del 14.01.2025);
Orbene, tenuto conto della situazione reddituale come sopra fotografata e delle accresciute esigenze di vita della figlia dall'epoca della separazione (2021), il Collegio ritiene equo porre all'attualità a carico del padre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento di la somma di euro Persona_3
300,00, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine alla casa coniugale osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per disporne l'assegnazione in favore di . CP_1
Invero, la disposizione citata riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ne consegue che, nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli alla via Cicerone
n. 8, va assegnata in favore di , ivi dimorando la stessa con la figlia e CP_1 Persona_3 non sussistendo opposizione al riguardo da parte del ricorrente che anzi ha chiesto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione ( e dunque anche dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente) ad eccezione del versamento in favore della resistente dell'assegno per il mantenimento del figlio . Per_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Gli esiti del giudizio e la natura della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
7 R.g. n. 5061/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 15.04.1998 (atto n. 37, Parte II, Serie A, anno
1998) tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 CP_1
Napoli il 08.05.1971);
b) REVOCA l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 assegno per il mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]); Per_1
c) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Persona_3 straordinarie per la figlia purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del
25.10.2029; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) ASSEGNA la casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli alla via Cicerone n. 8, a
[...] per ivi vivere con la figlia CP_1 Persona_3
e) COMPENSA le spese di lite come indicato in parte motiva;
f) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
g) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5061 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 rimessa in decisione al Collegio con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IC (NA) alla via Della Libertà n. 234 presso lo studio dell'avv. Crescenzo D'Alterio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_1 C.F._2
Giulio Palermo n. 45 presso lo studio dell'avv. Rosaria Marasca che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 05.03.2025, parte ricorrente ha così concluso: “ Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data
15/04/1998 e riportato nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Napoli, atto n. 37, Parte II, serie A sez. AR anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato
1 R.g. n. 5061/2024
Civile di procedere alla annotazione della sentenza;
2. A tale scopo chiede che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio, avvenga alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del18/01/2021 R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, ad eccezione del “capo 7” delle citate condizioni nelle quali è previsto la corresponsione dell'assegno di mantenimento di €. 100,00 mensili per il figlio da versarsi non più in favore della sig.ra Per_1
ma direttamente in favore del figlio , nelle more divenuto CP_1 Persona_2 economicamente autosufficiente;
3. In ordine alle spese di carattere straordinario previamente concordate e adeguatamente documentate, come specificato nel Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019, poste nella misura del 50% a carico di entrambi, restano invariate le disposizioni previste con il Decreto di omologazione del 18/01/2021 R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord;
4. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione;
5.
Condannare la resistente alla refusione delle spese legali e processuali. Con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con le note di precisazione delle conclusioni dell'11.03.2025 parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - Pronunciare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra il sig. e la sig.ra. in Parte_1 CP_1
Napoli il giorno 15.04.1998 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Napoli., atto n. 37, parte II, serie A sez. AR anno 1998; - Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Napoli. di procedere alle dovute annotazioni;
- Confermare l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente. presso la madre;
- Disciplinare il diritto di vista Persona_3 del padre alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del 18.01.2021 RG
6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Prevedersi in capo a. Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 500,00 euro mensili, €
100.00 per il figlio ed € 400.00 per la figlia , somma rivalutabile secondo gli Per_1 Persona_3 indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese,; - Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della figlia siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore così come da Protocollo e assegno Unico come per Legge Con vittoria di spese e competenze professionali ”.
Il Pubblico Ministero in data 18.08.2025 con il suo visto ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 il ricorrente, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 15.04.1998 con la resistente e che dalla loro unione CP_1 erano nati 2 figli, (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Persona_3
2 R.g. n. 5061/2024
sulla scorta della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n.
934/2021 del 26.01.2021 (R.g. n. 6060/2020), adiva l'intestato Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione ma con previsione del versamento diretto in favore del figlio dell'assegno di mantenimento già Per_1 previsto in sede di separazione.
In particolare, il ricorrente chiedeva di: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 15/04/1998 e riportato nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli, atto n. 37, Parte II, serie A sez. AR anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza;
2. A tale scopo chiede che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio, avvenga alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del 18/01/2021 R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, ad eccezione del “capo 7” delle citate condizioni nelle quali è previsto la corresponsione dell'assegno di mantenimento di €. 100,00 mensili per il figlio da versarsi Per_1 non più in favore della sig.ra ma direttamente in favore del figlio;
CP_1 Persona_2
3. In ordine alle spese di carattere straordinario previamente concordate e adeguatamente documentate, come specificato nel Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019, poste nella misura del 50% a carico di entrambi, restano invariate le disposizioni previste con il Decreto di omologazione del 18/01/2021
R.G. 6060/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord;
4. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione;
5. Condannare la resistente alla refusione delle spese legali e processuali. Con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 10.12.2024, nell'evidenziare l'insussistenza dei presupposti per il versamento diretto del mantenimento nei confronti del figlio e le accresciute esigenze della secondogenita dall'epoca della separazione, chiedeva: Per_1
“Pronunciare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra il sig. e la sig.ra. in Napoli il giorno Parte_1 CP_1
15.04.1998 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Napoli., atto n. 37, parte II, serie A sez. AR anno 1998 - Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli. di procedere alle dovute annotazioni;
- Confermare l'affido condiviso della figlia con Persona_3 collocamento prevalente. presso la madre;
- Disciplinare il diritto di vista del padre alle medesime condizioni previste nel Decreto di omologazione del 18.01.2021 RG 6060/2020 del Tribunale
Ordinario di Napoli Nord - Prevedersi in capo a. l'obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento ordinario dei figli nella misura di 500,00 euro.mensili, € 100.00 per il figlio Per_1
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ed € 400.00 per la figlia , somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da Persona_3 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della figlia siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore”.
All'esito dell'udienza di comparizione del 14.01.2025 il Giudice delegato - dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione -, con ordinanza depositata in data 08.02.2025, in via provvisoria e urgente, confermava le condizioni stabilite in sede di separazione. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 473bis 28 c.p.c. innanzi a sé con assegnazione alle parti del termine sino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, del termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e del termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'esito del deposito degli scritti conclusionali, il Giudice delegato assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Questioni preliminari
In via preliminare il Collegio rileva che anche la secondogenita delle parti in causa, Persona_3
(nata a [...] il [...]), è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al suo affido e alla regolamentazione degli incontri con il padre Parte_1
, rimessa alla sua autodeterminazione.
[...]
Sulla domanda di divorzio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 11.11.2020) nel giudizio di separazione consensuale concluso con decreto n. 934/2021 di omologa;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulla domanda avanzata dalla resistente di conferma dell'obbligo previsto in sede di separazione di versamento da parte del ricorrente di assegno per il mantenimento del figlio
(nato a [...] il [...]) e sulla domanda avanzata dal ricorrente di versamento Per_1 diretto in favore del figlio del mantenimento dovuto.
Orbene, il Tribunale rileva che va revocato l'obbligo, posto a carico del ricorrente in sede di separazione, di versare in favore della resistente assegno per il mantenimento del figlio . Per_1
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Invero, sul punto giova evidenziare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr. Cass. n. 15756 dell'11/07/2006; Cass., n. 2392 del
1998; Cass., n. 4765 del 2002).
La S.C., inoltre correlando il diritto-dovere dell'istruzione a quello del mantenimento, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Sentenza n. 18076 del 20/08/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014).
Evidenziando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, in termini di durata e di contenuto, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel figlio nella società (cfr. Sentenza n.
12952 del 22/06/2016).
Pertanto, il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito detto percorso, dal tempo mediamente occorrente per trovare occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come ad esempio peculiari problematiche personali dello stesso, o la mancanza di un qualsivoglia lavoro dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.
A ciò consegue che, a fronte del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, eventuali sopravvenute circostanze (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività lavorativa dal medesimo espletata) non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui
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presupposti erano già venuti meno e ciò anche ove dette circostanze privino il predetto del sostentamento economico (Cass. n. 26259 del 02/12/2005). Diverso è, invece, l'eventuale diritto agli alimenti fondata su fondata su presupposti diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.
Tanto premesso, il Collegio rileva che dalle risultanze di causa emerge il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio , avendo la stessa resistente in sede di Per_1 libero interrogatorio confermato che il figlio, sebbene ancora non abilitato all'insegnamento, lavora come insegnante supplente a Sondrio con guadagno di circa 1000,00 euro al mese, per cui deve ritenersi ormai inserito nel mondo lavorativo, oltre che non più convivente con la madre.
Ne discende che va revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente in sede di separazione di versamento in favore della resistente di assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , Per_1 con assorbimento anche della valutazione in questa sede della domanda avanzata dal ricorrente di versamento direttamente al figlio del quantum dovuto e salva ogni facoltà del padre di contribuire alle esigenze di vita del figlio con corresponsione spontanea di somme in suo favore.
Sulla domanda avanzata da parte resistente di aumento dell'assegno posto in sede di separazione a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia Per_3
(nata a [...] il [...]).
[...]
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della resistente ad agire iure proprio per la determinazione a carico del ricorrente di un assegno per il mantenimento della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Persona_3
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.; sentenza
24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238) “Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”. Ne consegue che, essendo pacifico in giudizio che convive Persona_3 attualmente con la madre e che non è economicamente autosufficiente, sussiste in capo a
[...] la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento CP_1
a carico del padre per il suo mantenimento.
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico di Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia va tenuto conto, in primo luogo, della Persona_3 situazione reddituale per come emergente dagli atti di causa.
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Sul punto si rileva che all'udienza del 14.01.2025 il ricorrente ha dichiarato di essere guardia giurata con stipendio mensile di euro 1.200,00- 1250,00 al mese, mentre la resistente ha dichiarato di essere insegnante di scuola secondaria di primo grado (cfr. verbale di udienza del 14.01.2025);
Orbene, tenuto conto della situazione reddituale come sopra fotografata e delle accresciute esigenze di vita della figlia dall'epoca della separazione (2021), il Collegio ritiene equo porre all'attualità a carico del padre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento di la somma di euro Persona_3
300,00, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine alla casa coniugale osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per disporne l'assegnazione in favore di . CP_1
Invero, la disposizione citata riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ne consegue che, nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli alla via Cicerone
n. 8, va assegnata in favore di , ivi dimorando la stessa con la figlia e CP_1 Persona_3 non sussistendo opposizione al riguardo da parte del ricorrente che anzi ha chiesto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione ( e dunque anche dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente) ad eccezione del versamento in favore della resistente dell'assegno per il mantenimento del figlio . Per_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Gli esiti del giudizio e la natura della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 15.04.1998 (atto n. 37, Parte II, Serie A, anno
1998) tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 CP_1
Napoli il 08.05.1971);
b) REVOCA l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 assegno per il mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]); Per_1
c) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Persona_3 straordinarie per la figlia purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del
25.10.2029; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) ASSEGNA la casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli alla via Cicerone n. 8, a
[...] per ivi vivere con la figlia CP_1 Persona_3
e) COMPENSA le spese di lite come indicato in parte motiva;
f) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
g) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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