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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 519/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, CF. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Accardo;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'Avv. Lilia Bonicioli;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 629/2023 Parte_1 del 26/6/23, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto la declaratoria dell' illegittimità dell'indebito con riferimento al recupero delle prestazioni relative alla disoccupazione agricola per complessivi € 8.364,04.
A sostegno del ricorso in primo grado ha allegato: che l' Controparte_1 tra il 2011 ed il 2019 le aveva liquidato prestazioni di disoccupazione agricola (relative agli anni
2010, 2011, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2015, 2016, 2017 e 2018) trattenendo consistenti somme, per € 8.364,04 complessivi, a titolo di “recuperi e reintroiti prestazioni”; che tali trattenute erano illegittime anzitutto per l'incomprensibilità assoluta e l'estrema genericità dell'indicazione relativa ai presunti crediti dell' , di cui non venivano precisati il motivo né l'anno di riferimento;
che non CP_1 aveva mai ricevuto le somme trattenute dall' per indebito da recuperare;
che, a causa CP_1 dell'indeterminatezza della pretesa, non aveva potuto verificare la fondatezza della stessa nonché
l'eventuale errore in cui l'ente previdenziale sarebbe incorso;
che, per tale ragione, la pretesa operata dall' era inammissibile;
che l'indennità di disoccupazione è uno strumento di sostegno al CP_1 reddito e, pertanto, non può essere oggetto né di pignoramento, né di trattenute dirette da parte dell' ; che il ricorso al competente Comitato Provinciale non era stato deciso. CP_1
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la illegittimità delle trattenute contestando la legittimità della compensazione. CP_ Si è costituito l' rilevando che la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2003, 2006, 2007 e 2008 e che il giudizio promosso dalla stessa avverso la cancellazione si era concluso con sentenza n. 2322/13 del Tribunale di Locri, passata in giudicato, per effetto della quale le giornate di lavoro denunciate per gli anni dal 2005 al 2009 erano variate in diminuzione;
che pertanto l' stava recuperando prestazioni previdenziali pagate alla ricorrente e non dovute in CP_1 ragione di quanto sopra;
che la ricorrente avrebbe dovuto provare il proprio diritto alle suddette prestazioni;
che comunque si produceva documentazione da cui risultava il pagamento alla ricorrente delle prestazioni indebite nonché comunicazioni relative agli indebiti;
che le prestazioni indebite dovevano essere restituite e che l' aveva effettuato il recupero a mezzo di trattenute sulle CP_1 prestazioni di disoccupazione nella misura di un quinto, legittime in ragione dell'art. 69 L. n.
153/1969 che ammette la pignorabilità e sequestrabilità delle indennità spettanti in forza del R.D. n.
1827/1935 e ss. modd.; che peraltro nel caso di specie si verteva in ipotesi di “compensazione impropria” che non richiede i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (Cass. 30220/2019); che le trattenute risultavano legittime anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 545 c.p.c.; che la pretesa creditoria nei confronti dell'Istituto risultava altresì prescritta per decorso del termine breve annuale o quinquennale. Ha chiesto, quindi, dichiararsi inammissibile, infondata e comunque non provata ogni domanda proposta dalla ricorrente.
Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo che la trattenuta operata dall' fosse CP_2 legittima, sul punto così ha motivato <per il recupero di crediti derivanti da indebiti non pensionistici, quale è certamente l'indebito per cui è causa, l' può agire sugli assegni in CP_2 pagamento per prestazioni a sostegno del reddito, quali l'indennità di disoccupazione agricola.
L' ha espressamente regolamentato il procedimento amministrativo volto a siffatto recupero, CP_2 con la determinazione presidenziale n. 123/2017, come chiarito da ultimo anche dal messaggio n.
734 del 25.2.2020. In particolare, è prevista la possibilità di operare una compensazione impropria, che si verifica laddove il credito sia riferito alla medesima prestazione a sostegno del reddito, previa informativa e diffida dell'interessato. Qualora non si possa procedere alla compensazione impropria, oppure, all'esito della stessa, residui una parte di debito da recuperare, l'Istituto procederà, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su una prestazione in corso di pagamento. In tal caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 545 c.p.c., da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle trattenute fiscali. Orbene, nella specie, dall'esame dei prospetti allegati dall' relativi alle CP_2 singole trattenute operate, emerge in ogni caso il rispetto del limite del quinto>>. CP_ Avverso detta sentenza ha interposto appello la , sostenendo che l' nel giudizio di Parte_1 primo grado, si sarebbe costituito tardivamente con conseguente decadenza ex art.416 c.p.c. CP_ In via subordinata, l'appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta dall' non sarebbe probatoria ed in ogni caso ha eccepito l'illegittimità della compensazione ai sensi dell'art. 1246 n. 3
c.c. trattandosi di crediti dichiarati impignorabili perché l'indennità di disoccupazione, rientra tra le prestazioni tutelate dall'art. 38 Cost., e risulta pignorabile solo con il duplice limite del rispetto del minimo vitale e del quinto dell'eccedenza di tale importo (per come riconosciuto dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 506 del 4.12.2002); d'altra parte, sebbene liquidate in unica soluzione, le indennità in questione vanno ad indennizzare non meno di due mensilità, con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di € 500,00 e dunque certamente inferiore al “minimo vitale” (individuabile anche utilizzando come parametro di riferimento l'importo dell'assegno sociale). CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi dopo l'udienza del 28/11/ 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. CP_ L'appellante sostiene che l' non abbia fornito prova in ordine alla fonte degli indebiti e al pagamento alla delle somme portate in compensazione. Parte_1
Invero l' nel costituirsi in giudizio, ha confermato e allegato la fonte delle trattenute - CP_2 relative all'indennità di disoccupazione agricola riferita a vari anni, divenuta illegittime in seguito alla cancellazione di una parte delle giornate agricole denunciate-e ha dimostrato, altresì, l'effettiva percezione delle somme da parte della ricorrente. Ed invero, la predetta cancellazione delle giornate agricole-fonde dell'indebito- era ben nota alla ricorrente- la quale ha impugnato i relativi provvedimenti con plurimi ricorsi, tutti riuniti, e successivamente decisi con sentenza del Tribunale di Locri n.2322/2013 di rigetto.
Invero, con il ricorso RGR 3580/2011 l'odierna appellante ha adito il Tribunale di Locri per chiedere di “dichiarare il diritto della sig.ra a percepire l'indennità di Parte_1 disoccupazione agricola relativamente agli anni 2003,2006,2007 e 2008; 2) dichiarare illegittimi e dunque disapplicare e dichiarare privi di qualsivoglia efficacia giuridica, i provvedimenti emessi dall' rispettivamente in data 22.1 1.2010, 30.1 1.2010, 16.11.2010 e 19.01.201 1, oggi CP_3 impugnati con il presente ricorso;
3) confermare conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2003,2006,2007 e 2008 per le causali di cui in narrativa, dichiarando illegittimo l'indebito residuo conteggiato dall' in complessivi E 5.700,09”. CP_2
Come si evince chiaramente dalle conclusioni del ricorso RGR 3580/2011 l'odierna appellante non ha all'epoca contestato di avere ricevuto l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2003,
2006, 2007 e 2008; anzi ha chiesto espressamente di non essere tenuta alla restituzione delle somme percepite.
A fronte del rigetto- con sentenza definitiva- dell'impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, è venuto meno il presupposto per ottenere le indennità di disoccupazione.
Inoltre, è stata la stessa ricorrente a dichiarare con il ricorso suddetto di avere percepito la disoccupazione agricola.
L'appellante contesta, altresì, il diritto dell' a procedere alle trattenute sull'indennità di CP_2 disoccupazione, in quanto la somma trattenuta sarebbe superiore alla somma mensile percepita.
Occorre rilevare che, nella buona sostanza, l'appellante intende assumere la lesione del minimo vitale, ricorrendo le condizioni prefigurate dall'art.545 cpc. 7 comma (<Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>).
Ciò posto, anche seguendo il ragionamento dell'appellante, la stessa si è limitata ad eccepire la violazione della norma senza fornire alcuna prova circa i propri redditi, né ha allegato in che modo la trattenuta effettuata possa incidere sul c.d. minimo vitale.
L'originaria ricorrente ha, infatti, solo genericamente eccepito la violazione dell'art. 545 c.p.c per impignorabilità delle somme. Inoltre, come già sostenuto da questa Corte, in relazione all'art. 69 L. 153/1969 (che ammette la pignorabilità e sequestrabilità delle indennità spettanti in forza del R.D. n. 1827/1935), si osserva che << Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non transita CP_2 per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.>> (vedasi Cass.3648/2019).
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa è funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Nel caso in esame, peraltro, non si verte in ipotesi di pignoramento o sequestro di pensioni, assegni o indennità, ma, bensì, in un'ipotesi di trattenuta per compensazione che non è vietata né esclusa da alcuna norma di legge.
La fattispecie di cui si tratta, invero, integra la fattispecie della cd. compensazione impropria, per la quale non è necessario che sussistano i requisiti di cui all'art.1243 c.c.
La compensazione impropria si verifica quando crediti e debiti tra l'istituto e l'assicurato CP_2 derivano dallo stesso rapporto, come ad esempio i conguagli retributivi o i recuperi su arretrati di una medesima prestazione. In questi casi, non si applicano le regole della compensazione “propria” prevista dal Codice Civile e può essere operata un'eliminazione automatica delle reciproche posizioni debitorie. "... La giurisprudenza ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 1246, 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione propria, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella impropria, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto (Cass., Sez. L, 21646 del 26 ottobre 2016).
L'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere (Cass., Sez. L, n. 5024 del 2 marzo 2009). ..." (cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza del 06-01-2025).
Nel caso in esame, è indubbio che le partite di dare/avere derivino da un unico rapporto, il rapporto giuridico previdenziale e, in particolare, è evidente l'identità della natura giuridica delle somme compensate (indennità disoccupazione) e il sorgere da rapporti di lavoro in agricoltura.
Vertendosi in tale ipotesi, non hanno rilievo i limiti di pignorabilità entro il quinto perché non si applicano alla fattispecie le norme in tema di pignoramento e/o sequestro di pensioni e indennità; né ha rilievo il limite previsto dall'art.1246 trattandosi di compensazione impropria, sicchè il recupero non soggiace al limite del quinto della somma dovuta.
Ma anche a voler prescindere dalle suesposte argomentazioni, si evidenzia che nel caso di specie l' , con riferimento alle singole trattenute operate, ha comunque rispettato il limite del quinto. CP_2
L'appello va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c. agli atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 629/2023 del Parte_1 CP_2
Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 26/06/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-Nulla sulle spese;
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/ 11/ 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 519/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, CF. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Accardo;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'Avv. Lilia Bonicioli;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 629/2023 Parte_1 del 26/6/23, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto la declaratoria dell' illegittimità dell'indebito con riferimento al recupero delle prestazioni relative alla disoccupazione agricola per complessivi € 8.364,04.
A sostegno del ricorso in primo grado ha allegato: che l' Controparte_1 tra il 2011 ed il 2019 le aveva liquidato prestazioni di disoccupazione agricola (relative agli anni
2010, 2011, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2015, 2016, 2017 e 2018) trattenendo consistenti somme, per € 8.364,04 complessivi, a titolo di “recuperi e reintroiti prestazioni”; che tali trattenute erano illegittime anzitutto per l'incomprensibilità assoluta e l'estrema genericità dell'indicazione relativa ai presunti crediti dell' , di cui non venivano precisati il motivo né l'anno di riferimento;
che non CP_1 aveva mai ricevuto le somme trattenute dall' per indebito da recuperare;
che, a causa CP_1 dell'indeterminatezza della pretesa, non aveva potuto verificare la fondatezza della stessa nonché
l'eventuale errore in cui l'ente previdenziale sarebbe incorso;
che, per tale ragione, la pretesa operata dall' era inammissibile;
che l'indennità di disoccupazione è uno strumento di sostegno al CP_1 reddito e, pertanto, non può essere oggetto né di pignoramento, né di trattenute dirette da parte dell' ; che il ricorso al competente Comitato Provinciale non era stato deciso. CP_1
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la illegittimità delle trattenute contestando la legittimità della compensazione. CP_ Si è costituito l' rilevando che la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2003, 2006, 2007 e 2008 e che il giudizio promosso dalla stessa avverso la cancellazione si era concluso con sentenza n. 2322/13 del Tribunale di Locri, passata in giudicato, per effetto della quale le giornate di lavoro denunciate per gli anni dal 2005 al 2009 erano variate in diminuzione;
che pertanto l' stava recuperando prestazioni previdenziali pagate alla ricorrente e non dovute in CP_1 ragione di quanto sopra;
che la ricorrente avrebbe dovuto provare il proprio diritto alle suddette prestazioni;
che comunque si produceva documentazione da cui risultava il pagamento alla ricorrente delle prestazioni indebite nonché comunicazioni relative agli indebiti;
che le prestazioni indebite dovevano essere restituite e che l' aveva effettuato il recupero a mezzo di trattenute sulle CP_1 prestazioni di disoccupazione nella misura di un quinto, legittime in ragione dell'art. 69 L. n.
153/1969 che ammette la pignorabilità e sequestrabilità delle indennità spettanti in forza del R.D. n.
1827/1935 e ss. modd.; che peraltro nel caso di specie si verteva in ipotesi di “compensazione impropria” che non richiede i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (Cass. 30220/2019); che le trattenute risultavano legittime anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 545 c.p.c.; che la pretesa creditoria nei confronti dell'Istituto risultava altresì prescritta per decorso del termine breve annuale o quinquennale. Ha chiesto, quindi, dichiararsi inammissibile, infondata e comunque non provata ogni domanda proposta dalla ricorrente.
Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo che la trattenuta operata dall' fosse CP_2 legittima, sul punto così ha motivato <per il recupero di crediti derivanti da indebiti non pensionistici, quale è certamente l'indebito per cui è causa, l' può agire sugli assegni in CP_2 pagamento per prestazioni a sostegno del reddito, quali l'indennità di disoccupazione agricola.
L' ha espressamente regolamentato il procedimento amministrativo volto a siffatto recupero, CP_2 con la determinazione presidenziale n. 123/2017, come chiarito da ultimo anche dal messaggio n.
734 del 25.2.2020. In particolare, è prevista la possibilità di operare una compensazione impropria, che si verifica laddove il credito sia riferito alla medesima prestazione a sostegno del reddito, previa informativa e diffida dell'interessato. Qualora non si possa procedere alla compensazione impropria, oppure, all'esito della stessa, residui una parte di debito da recuperare, l'Istituto procederà, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su una prestazione in corso di pagamento. In tal caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 545 c.p.c., da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle trattenute fiscali. Orbene, nella specie, dall'esame dei prospetti allegati dall' relativi alle CP_2 singole trattenute operate, emerge in ogni caso il rispetto del limite del quinto>>. CP_ Avverso detta sentenza ha interposto appello la , sostenendo che l' nel giudizio di Parte_1 primo grado, si sarebbe costituito tardivamente con conseguente decadenza ex art.416 c.p.c. CP_ In via subordinata, l'appellante ha sostenuto che la documentazione prodotta dall' non sarebbe probatoria ed in ogni caso ha eccepito l'illegittimità della compensazione ai sensi dell'art. 1246 n. 3
c.c. trattandosi di crediti dichiarati impignorabili perché l'indennità di disoccupazione, rientra tra le prestazioni tutelate dall'art. 38 Cost., e risulta pignorabile solo con il duplice limite del rispetto del minimo vitale e del quinto dell'eccedenza di tale importo (per come riconosciuto dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 506 del 4.12.2002); d'altra parte, sebbene liquidate in unica soluzione, le indennità in questione vanno ad indennizzare non meno di due mensilità, con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di € 500,00 e dunque certamente inferiore al “minimo vitale” (individuabile anche utilizzando come parametro di riferimento l'importo dell'assegno sociale). CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi dopo l'udienza del 28/11/ 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. CP_ L'appellante sostiene che l' non abbia fornito prova in ordine alla fonte degli indebiti e al pagamento alla delle somme portate in compensazione. Parte_1
Invero l' nel costituirsi in giudizio, ha confermato e allegato la fonte delle trattenute - CP_2 relative all'indennità di disoccupazione agricola riferita a vari anni, divenuta illegittime in seguito alla cancellazione di una parte delle giornate agricole denunciate-e ha dimostrato, altresì, l'effettiva percezione delle somme da parte della ricorrente. Ed invero, la predetta cancellazione delle giornate agricole-fonde dell'indebito- era ben nota alla ricorrente- la quale ha impugnato i relativi provvedimenti con plurimi ricorsi, tutti riuniti, e successivamente decisi con sentenza del Tribunale di Locri n.2322/2013 di rigetto.
Invero, con il ricorso RGR 3580/2011 l'odierna appellante ha adito il Tribunale di Locri per chiedere di “dichiarare il diritto della sig.ra a percepire l'indennità di Parte_1 disoccupazione agricola relativamente agli anni 2003,2006,2007 e 2008; 2) dichiarare illegittimi e dunque disapplicare e dichiarare privi di qualsivoglia efficacia giuridica, i provvedimenti emessi dall' rispettivamente in data 22.1 1.2010, 30.1 1.2010, 16.11.2010 e 19.01.201 1, oggi CP_3 impugnati con il presente ricorso;
3) confermare conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2003,2006,2007 e 2008 per le causali di cui in narrativa, dichiarando illegittimo l'indebito residuo conteggiato dall' in complessivi E 5.700,09”. CP_2
Come si evince chiaramente dalle conclusioni del ricorso RGR 3580/2011 l'odierna appellante non ha all'epoca contestato di avere ricevuto l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2003,
2006, 2007 e 2008; anzi ha chiesto espressamente di non essere tenuta alla restituzione delle somme percepite.
A fronte del rigetto- con sentenza definitiva- dell'impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, è venuto meno il presupposto per ottenere le indennità di disoccupazione.
Inoltre, è stata la stessa ricorrente a dichiarare con il ricorso suddetto di avere percepito la disoccupazione agricola.
L'appellante contesta, altresì, il diritto dell' a procedere alle trattenute sull'indennità di CP_2 disoccupazione, in quanto la somma trattenuta sarebbe superiore alla somma mensile percepita.
Occorre rilevare che, nella buona sostanza, l'appellante intende assumere la lesione del minimo vitale, ricorrendo le condizioni prefigurate dall'art.545 cpc. 7 comma (<Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>).
Ciò posto, anche seguendo il ragionamento dell'appellante, la stessa si è limitata ad eccepire la violazione della norma senza fornire alcuna prova circa i propri redditi, né ha allegato in che modo la trattenuta effettuata possa incidere sul c.d. minimo vitale.
L'originaria ricorrente ha, infatti, solo genericamente eccepito la violazione dell'art. 545 c.p.c per impignorabilità delle somme. Inoltre, come già sostenuto da questa Corte, in relazione all'art. 69 L. 153/1969 (che ammette la pignorabilità e sequestrabilità delle indennità spettanti in forza del R.D. n. 1827/1935), si osserva che << Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non transita CP_2 per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.>> (vedasi Cass.3648/2019).
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa è funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Nel caso in esame, peraltro, non si verte in ipotesi di pignoramento o sequestro di pensioni, assegni o indennità, ma, bensì, in un'ipotesi di trattenuta per compensazione che non è vietata né esclusa da alcuna norma di legge.
La fattispecie di cui si tratta, invero, integra la fattispecie della cd. compensazione impropria, per la quale non è necessario che sussistano i requisiti di cui all'art.1243 c.c.
La compensazione impropria si verifica quando crediti e debiti tra l'istituto e l'assicurato CP_2 derivano dallo stesso rapporto, come ad esempio i conguagli retributivi o i recuperi su arretrati di una medesima prestazione. In questi casi, non si applicano le regole della compensazione “propria” prevista dal Codice Civile e può essere operata un'eliminazione automatica delle reciproche posizioni debitorie. "... La giurisprudenza ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 1246, 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione propria, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella impropria, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto (Cass., Sez. L, 21646 del 26 ottobre 2016).
L'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere (Cass., Sez. L, n. 5024 del 2 marzo 2009). ..." (cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza del 06-01-2025).
Nel caso in esame, è indubbio che le partite di dare/avere derivino da un unico rapporto, il rapporto giuridico previdenziale e, in particolare, è evidente l'identità della natura giuridica delle somme compensate (indennità disoccupazione) e il sorgere da rapporti di lavoro in agricoltura.
Vertendosi in tale ipotesi, non hanno rilievo i limiti di pignorabilità entro il quinto perché non si applicano alla fattispecie le norme in tema di pignoramento e/o sequestro di pensioni e indennità; né ha rilievo il limite previsto dall'art.1246 trattandosi di compensazione impropria, sicchè il recupero non soggiace al limite del quinto della somma dovuta.
Ma anche a voler prescindere dalle suesposte argomentazioni, si evidenzia che nel caso di specie l' , con riferimento alle singole trattenute operate, ha comunque rispettato il limite del quinto. CP_2
L'appello va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c. agli atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 629/2023 del Parte_1 CP_2
Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 26/06/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-Nulla sulle spese;
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/ 11/ 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)