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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 259/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. PANETTA C.F._1
TIZIANA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. DEDALI ENZA C.F._2
del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio concordatario a VENTIMIGLIA in data 05/09/1999;
• hanno avuto maggiorenne e , minorenne;
Per_1 Per_2
• hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E'decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse delle figlie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a VENTIMIGLIA il 05/09/1999 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1999, parte II, serie A, atto n.
41) tra e , alle seguenti concordate Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) Viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore _3
, nata a [...] il [...], con collocazione presso la madre attualmente in
[...]
2 Vallecrosia, via Col. Aprosio n.674/9 e con regolamentazione dei periodi di permanenza con il padre con le seguenti modalità:
- la minore trascorrerà con il padre due fine settimane alternati al mese, dal venerdì alle ore
19.00, alla domenica sera alle ore 21.30, quando verrà accompagnata a casa dalla madre;
- la minore trascorrerà con il padre, inoltre, un giorno infrasettimanale, che verrà concordato con il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi.
Tutti i periodi delle vacanze scolastiche verranno trascorsi dalla minore metà con la madre e metà con il padre;
il periodo delle vacanze estive verrà trascorso dalla minore 3 settimane
(anche non consecutive) con il padre;
durante le vacanze Natalizie, sempre da dividersi a metà tra i genitori ed in modo da prevedere l'alternarsi negli anni, un anno il Natale e quello successivo il Capodanno e così per le vacanze Pasquali, anni alterni con l'un genitore la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
2) Viene stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre per la figlia minore in un importo mensile di € 350,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a favore della sig.ra , oltre all'intero importo percepito a titolo di Parte_1
Assegno Unico dal IG. per il che quest'ultimo si impegna ed obbliga a mantenere Pt_2
e rinnovare la relativa richiesta ed comunicare le coordinate IBAN della sig.ra Parte_1 all'ente tenuto al relativo pagamento, ovvero a bonificare il relativo importo non appena percepito, con la pezza giustificativa di quanto ricevuto;
oltre al 50% delle spese non coperte da tale assegno, fermo restando il 50% delle spese per l'attività di danza che frequenta , nonché di quelle così come di seguito specificate: Per_2
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica;
c) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) tablet ove l'istituto
3 frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) trasposto pubblico;
g) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
3) Si stabilisce a favore della figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, in quanto studentessa universitaria, nata a [...] il [...], un contributo al Per_1
mantenimento a carico del padre e con versamento diretto a favore della figlia, della somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese anticipato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN di oltre al 50%, a carico di ciascun genitore, dei costi relativi all'alloggio Per_1
universitario e delle spese tutte necessarie per gli studi universitari, nonché delle spese mediche ivi comprese quelle per eventuali visite specialistiche;
si stabilisce che restano a totale carico del IG. i costi tutti relativi all'autovettura in uso a (bollo, Pt_2 Per_1
assicurazione, manutenzione e rata del finanziamento) nonché dello scooter targato
FK03440, che rimane in uso esclusivo di nel periodo estivo, in quello natalizio e Per_1
durante le vacanze.
4) La casa coniugale sita in Perinaldo, Località Trumè n.5 viene definitivamente assegnata al IG. Pt_2
4 5) Il IG. dovrà versare a favore della IG.ra , a restituzione/rimborso Pt_2 Parte_1 delle spese sostenute dalla , la somma complessiva di €. 40.000,00 di cui sono Parte_1
già state versate le prime due rate e
- Quanto al saldo di euro 30.000,00 (trentamila) entro e non oltre la data della sentenza di divorzio tra le parti, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate della : Parte_1
IBAN: MC15 30002032600000007591U40;
6) Spese di giudizio compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di VENTIMIGLIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 17/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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