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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Deli Luca - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Marina Righi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 5160/2021 in data
3.8.2021, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Lusella Pellizzer
parte ricorrente
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: Separazione giudiziale
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per : Parte_1
Nel merito:
pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri nata in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato in [...] il [...], sposatisi il
[...]
27/12/2003 in LA (Romania), con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di LA, nel registro degli atti di matrimonio al Numero 2348 del 27 dicembre 2003, con addebito al sig. per le ragioni esposte, alle CP_1
seguenti essenziali
Condizioni:
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati ed assegnare la casa familiare con ogni arredo e corredo ivi contenuto alla sig.ra affinché la abiti con i due figli;
Parte_1
2. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_1
presso la madre;
3. il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia.
4. disporre a carico del sig. a far data CP_1
dalla domanda introduttiva del presente giudizio, un assegno di mantenimento a beneficio dei figli nella misura
Pag. 2 di 15 di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici
Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico su di un conto le cui coordinate la sig.ra ha già indicato al marito. CP_1
Le spese straordinarie per i figli, per la cui determinazione e disciplina si rinvia al Protocollo
d'intesa tra Avvocati e Magistrati adottato dal Tribunale
di Treviso, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
5. disporre a carico del sig. a far data CP_1
dalla domanda introduttiva del presente giudizio, un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su di un conto le cui coordinate la sig.ra ha già indicato al CP_1
marito;
6. Gli assegni familiari spetteranno alla madre e le detrazioni per figli a carico, spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si chiede che siano acquisiti i documenti su citati ed individuati con i numeri da 57 a 61 che si producono unitamente alle presenti note scritte.
Pag. 3 di 15 per : CP_1
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi sig.ra e sig. per le ragioni di cui in Parte_1 CP_1
premessa e conseguentemente rigettarsi la domanda di addebito formulata nei suoi confronti in quanto inammissibile ed infondata;
- disporre che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui andrà assegnata la casa famigliare;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in via condivisa e le decisioni più importanti nell'interesse della prole saranno assunte di comune accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli stessi;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di convivenza con i figli;
- disporre che il padre possa tenere e vedere con sé i figli: * un pomeriggio a settimana con pernotto presso la casa paterna il giorno del martedì o giovedì dove il padre recupererà i figli dalla casa materna alle 18 circa e li riporterà a scuola il mattino seguente, qualora i ragazzi non avessero lezione, li riporterà presso la casa materna;
* a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 22.00 quando li
Pag. 4 di 15 riaccompagnerà presso l'abitazione famigliare;
* durante le vacanze scolastiche estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con inclusione alternata delle festività (Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) in modo che, quello dei due che non abbia trascorso con loro il
Natale, vi trascorrerà la Pasqua e viceversa per tutte le altre festività in via alternata, da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo;
disporre l'erogazione a carico del padre di un contributo al mantenimento in favore dei figli minori per un importo totale di € 350,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi entro i primi dieci giorni del mese;
-
disporre che le spese straordinarie per i figli, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, e da intendersi integralmente qui richiamato, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
-rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento per sé
stessa avanzata dalla sig.ra non Parte_1
sussistendone i presupposti, in quanto inammissibile ed infondata e dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
- disporre che le detrazioni per i figli vengano suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 5 di 15 - rigettarsi la domanda avanzata dalla sig.ra nella CP_1
memoria integrativa, di aumento dell'assegno di mantenimento disposto per i figli minori, in quanto inammissibile ed infondata;
In ogni caso rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili e comunque infondate. Si
conclude in via istruttoria riportandosi agli atti. Con
vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1
separazione dal coniuge con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio a LA (Romania) il 27/12/2003.
La ricorrente esponeva che la residenza familiare era a
SA (Treviso) in un immobile di proprietà di entrambi,
acquistato con un contratto rent to buy, e per il quale veniva versata la somma mensile di 780 euro;
che dall'unione erano nati a EL (Treviso) due figli:
il 29/11/2004 e Persona_2 Persona_1
l'11/11/2008; che lei lavorava quale operaia percependo una retribuzione mensile pari ad euro 1.800 circa;
che il marito lavorava quale autista con contratto a tempo indeterminato percependo una retribuzione mensile di circa
3.000 euro;
che il marito, inoltre, gestiva una associazione di promozione sociale e culturale denominata
Pag. 6 di 15 “Associazione Star” con sede ad GO (Padova),
attraverso la quale organizzava banchetti per matrimoni,
battesimi e compleanni per cittadini rumeni e moldavi presso l'immobile sede dell'associazione, condotto in locazione dietro versamento di un canone mensile di euro
2.500; qui il marito esercitava attività di ristorazione durante il fine settimana e vi effettuava anche servizi fotografici a pagamento;
che il loro rapporto era entrato in crisi a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito dal novembre del 2020; che lei si era recata insieme con la sorella dall'amante del marito,
la quale aveva confermato la relazione e le aveva riferito che il le aveva detto che lui si stava separando CP_1
dalla moglie;
che il marito si era allora trasferito ad abitare, insieme con il di lui fratello ed un amico, in altra casa anch'essa di proprietà dei coniugi, e da allora non si era più interessato dei figli e non contribuiva ai bisogni della famiglia;
che già a gennaio e febbraio 2021
il marito diceva a terzi che si stava separando dalla moglie.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso dei figli con residenza prevalente presso la madre;
un contributo mensile paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 500
ciascuno (spese straordinarie a carico di entrambi al 50%
Pag. 7 di 15 ciascuno) e un assegno di mantenimento per sé di analogo importo.
si costituiva in giudizio e negava che la CP_1
crisi coniugale dipendesse dalla sua relazione extraconiugale;
la sua retribuzione mensile era pari ad euro 1.900- 2.000 e dall'attività svolta presso l'associazione culturale egli non traeva alcun guadagno;
sosteneva che era stato costretto a trasferirsi in altra abitazione stipulando un contratto di locazione transitorio con un canone mensile di euro 400; che non sussistevano i presupposti per versare alla moglie un assegno di mantenimento;
che egli versava mensilmente alla moglie euro
350 per il mantenimento dei figli.
I coniugi comparivano personalmente avanti al Presidente.
All'udienza presidenziale la OR confermava di CP_1
percepire una retribuzione mensile di euro 1.800; il marito diceva di percepire euro 2.200 – 2.300 al mese quale autotrasportatore e nulla dall'attività presso l'associazione.
Il Presidente formulava una proposta conciliativa che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, con residenza prevalente presso la madre, e il versamento mensile di euro
400 – 430 (da intendersi per ciascun figlio) da parte del padre per il mantenimento degli stessi;
la ricorrente accettava la proposta, il rifiutava. CP_1
Pag. 8 di 15 Il presidente adottava quindi i provvedimenti provvisori stabilendo l'affido condiviso dei figli con residenza presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale;
stabiliva un calendario di visite del padre;
poneva a carico del un contributo mensile al CP_1
mantenimento dei figli di euro 400 per ciascun figlio.
La causa proseguiva avanti al giudice istruttore;
veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova orale.
In corso di causa, all'esito della prova testimoniale e di istanza di parte ricorrente, il giudice dispone l'aumento dell'assegno a carico del da 400 euro per figlio a CP_1
500 euro per figlio, in ragione del fatto che il non CP_1
ospitava mai presso di sé i figli come da calendario indicato dal Presidente e dunque il mantenimento ordinario degli stessi gravava integralmente sulla madre.
I procuratori precisavano infine le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. Sulla separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è
deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni rese dalle parti;
il contegno dei coniugi nel corso del
Pag. 9 di 15 giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. Sulla domanda di addebito.
E' certo, perché lo ha confermato lo stesso che dal CP_1
novembre- dicembre del 2020, in costanza di matrimonio,
egli intraprese una relazione extraconiugale;
a luglio del
2021 lasciò poi la casa coniugale.
Risulta anche che nella primavera 2021, nonostante la
OR fosse a conoscenza della relazione CP_1
extraconiugale dal gennaio-febbraio 2021 , i coniugi progettavano un terzo figlio;
lei lo aveva perdonato (si veda quanto dichiarato dalla OR in sede di interpello rispondendo al capitolo 13: “pur avendo scoperto la
relazione extraconiugale di mio marito, volevo salvare il
nostro matrimonio;
sapevo che mio marito voleva un terzo
figlio, e io per fargli piacere cercai di rimanere incinta
nella primavera del 2021… lo avevo perdonato e speravo che
il nostro rapporto si sistemasse”).
Il VU, tuttavia, non interrompeva la relazione (si veda quanto riferito dalla teste sorella Testimone_1
della ricorrente: “so che mia sorella gli ha dato un'altra
possibilità, ma lui era innamorato e ha fatto la sua
scelta; fino a quale momento mio cognato era stato sempre
un buon padre e un buon marito”); e a luglio abbandonava la casa familiare.
Pag. 10 di 15 La separazione dunque trova causa nella condotta del CP_1
contraria ai doveri di fedeltà e di coabitazione derivanti dal matrimonio.
3. Sull'affidamento e collocamento della figlia minore
[...]
, nata l'[...]; sul mantenimento dei figli. Per_1
Entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso, e non c'è ragione per derogare alla regola della bigenitorialità; la ragazza avrà residenza prevalente presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa familiare.
Quanto ai rapporti tra padre e figli, risulta che il CP_1
non rispetti il calendario disposto dal presidente, nel senso che il non incontra i figli se non raramente. CP_1
Il figlio all'udienza del 12/4/2023 ha Persona_2
detto che da quando il padre è uscito da casa si sono sentiti ogni tanto telefonicamente e visti molto poco
(“forse una o due volte d'estate”; da capodanno 2022 si sono sentiti “poco o niente”; quanto al 2023 , ha detto :
“non ho praticamente mai visto o sentito mio padre, se non
rarissimamente; nel 2022 un po' di più”; e ha confermato il capitolo 34: “Vero che i figli e Persona_2 [...]
da luglio 2021 a maggio 2022 sono stati accuditi Per_1
e gestiti nelle loro attività esclusivamente dalla madre,
con la quale hanno trascorso tutto il loro tempo libero
dalla scuola, dagli impegni sportivi e sociali”. Negli
Pag. 11 di 15 scritti conclusivi, il procuratore del conferma che CP_1
padre e figli non si vedono.
Di fatto, dunque, i ragazzi sono sempre con la madre e ciò
incide sull'ammontare del contributo che il è tenuto CP_1
a versare alla moglie per contribuire al loro mantenimento.
La OR percepisce 1.800 euro al mese.
Il percepisce euro 2.000 -2.200 al mese quale CP_1
autotrasportatore; ma ulteriori entrate derivano dall'attività che egli svolge presso l'immobile della associazione Star: è risultato che il organizzi CP_1
eventi (così ha riferito i figlio); la sorella della ricorrente ha riferito di avere anche lei lavorato per il quale cameriera, insieme con altri lavoratori. Il CP_1
ha dichiarato che ora non si occupa più CP_1
dell'Associazione, ma importa dall'estero automobili,
insieme con il fratello.
Quale che sia la attuale occupazione del –oltre a CP_1
quella di autotrasportatore dipendente – è certo che egli abbia entrate, che il ha ritenuto di non riferire in CP_1
causa , nettamente superiori a quella della moglie.
Va pertanto confermato l'assegno di mantenimento dei figli,
a carico del , di euro 1.000 complessivamente CP_1
all'attualità; oltre rivalutazione annuale.
Le spese straordinarie per i figli vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
4. Sull'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente
Pag. 12 di 15 La OR , percependo una retribuzione mensile di CP_1
euro 1.800, è sicuramente il coniuge più debole dal punto di vista economico.
Anche lei lavorava per l'associazione e ora non gode più di quella entrata (v risposte del sui capitoli da 48 a CP_1
51; v risposta al capitolo 63 e al capitolo 67: risulta che il ricavato dalla attività di ristorazione veniva usato per la famiglia, era denaro che in parte confluiva sul conto comune, in parte veniva tenuto in casa); è verosimile allora che la OR non sia in grado di mantenere CP_1
lo stesso tenore di vita di cui godeva prima che il coniuge la lasciasse.
Il Tribunale ritiene pertanto di imporre al VU un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie,
pari ad euro 200.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 5160/2021,
così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi PT
, nata in [...] il [...], e nato
[...] CP_1
Pag. 13 di 15 in Romania il 02/02/1981, sposatisi il 27/12/2003 in LA
(Romania), con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile di LA, nel registro degli atti di matrimonio al
Numero 2348 del 27 dicembre 2003; con addebito al sig.
; CP_1
2. dispone l'affido condiviso della figlia minore
[...]
con collocazione prevalente presso la madre Persona_1
alla quale viene assegnata la casa familiare;
3. dispone che il padre possa vedere la figlia,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, quando la ragazza ne manifesterà la volontà; anche con pernotto nel fine settimana e durante i periodi di vacanza con le modalità
stabilite con i provvedimenti presidenziali;
4. pone a carico di , a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 1.000
complessivamente (500 euro per ciascun figlio); oltre rivalutazione annuale ISTAT;
5. pone le spese straordinarie per i figli – come da protocollo per la famiglia in uso presso questo Tribunale -
a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6. pone a carico di un assegno mensile di CP_1
mantenimento di euro 200 - oltre rivalutazione annuale
ISTAT – in favore della moglie Parte_1
7. condanna alla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore di spese che si liquidano in euro Parte_1
Pag. 14 di 15
7.616 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 115 per anticipazioni;
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
29/04/2025
Il presidente il giudice estensore dr Deli Luca dr Susanna Menegazzi
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