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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4849/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OL Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4849 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”, vertente tra
(CF: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.5.1961, ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Via Scipione Rovito
n.
9 - OL con l'Avv. ER IN (CF: ), che lo rappresenta C.F._2
e difende come da procura in atti
- attore e
PI: ), in persona del l.r.p..t, con sede in Piazza Tre Torri n. 3 – CP_1 P.IVA_1
Milano, elettivamente domiciliata alla Via Fulvio Rennella n. 88 - Caserta con l'Avv. Lucia
TE (CF: ), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, il Sig. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al CP_1 pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza “Moto Vamos” stipulata in data 26.09.2020, a seguito del furto del motociclo Yamaha tg. EV45899, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 novembre
2020.
L'attore esponeva di aver acquistato il veicolo, in data 26.9.2020, per un corrispettivo di €
13.200,00 versando parte dell'importo in contanti e il residuo mediante finanziamento con
1 Santander Consumer Bank e contestualmente, aveva stipulato con polizza assicurativa CP_1 comprensiva della garanzia furto e incendio, per il valore commerciale del mezzo.
A seguito del furto, denunciato il 4.11.2020 presso il Commissariato di Chiaiano, l'attore attivava la procedura di indennizzo, trasmettendo alla compagnia tutta la documentazione richiesta, comprese le chiavi originali del veicolo, il certificato PRA, la procura e il decreto di archiviazione del procedimento penale, proseguiva l'attore, nonostante le lettere di messa in mora inviate in data 18.01.2021 e 04.02.2021, non provvedeva alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo.
L'attore deduceva, infine, di essere ancora soggetto al pagamento delle rate del finanziamento, non potendo estinguerlo a causa della mancata corresponsione dell'indennizzo, e che il tentativo di mediazione esperito in data 08.03.2022 si era concluso con esito negativo per la mancata adesione della compagnia.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società in virtù della polizza CP_1 assicurativa in oggetto di corrispondere al signor l'indennizzo nella misura Parte_1 pattuita di euro 13.200,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di euro 13.200,00 o, in subordine, di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo;
4) accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla nei CP_1 confronti di con la predetta polizza n 446297871 e condannarla al pagamento Parte_1
a titolo risarcitorio delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi per la mancata estinzione anticipata del prestito finalizzato;
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituitasi in giudizio contestava la domanda attorea. CP_1
La convenuta eccepiva il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'assicurato, in particolare la tardiva denuncia del sinistro e la presenza di anomalie nella consegna delle chiavi.
In particolare, la compagnia riferiva di aver fatto analizzare le chiavi in Germania, riscontrando abrasioni sulla chiave n. 1 e la creazione di duplicati non consegnati, in contrasto con quanto dichiarato dall'attore in sede stragiudiziale.
contestava inoltre che il motociclo, di elevato valore, veniva parcheggiato all'aperto, CP_1 privo di copertura RCA, e ritirato con targa di prova.
2 Chiedeva quindi al Tribunale di:
“IN VIA DEL TUTTO PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE, chiede disporsi la sospensione del processo de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., per quanto sopra osservato;
disporsi in ogni caso, la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica del Tribunale competente alla luce delle anomalie rilevate;
In via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in ordine all'an ed al quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea contenere la condanna di CP_1
nei limiti del contratto di assicurazione il tutto in considerazione della franchigia/scoperto.
[...]
Vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi ed espletata CTU tecnica per verificare l'eventuale duplicazione delle chiavi del motociclo rubato, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza dell'8.5.2025.
Questioni preliminari
In via preliminare, va rilevato che è stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria come da verbale negativo del 08.03.2022 per mancata partecipazione della CP_1
allegato da parte attrice (cfr. doc. 14 citazione) e, quindi, assolta la condizione di
[...] procedibilità della domanda.
È provata, poi, la legittimazione di tutte le parti in causa, quella dell'attore tramite produzione del certificato di proprietà, libretto di circolazione, fattura di acquisto e annotazione perdita possesso del motociclo Yamaha tg. EV45899 (cfr. doc. 2 -5 -7 – 8 atto di citazione), nonché quella della compagnia – comunque non contestata – come da produzione attorea (cfr. doc. 3 atto di citazione).
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da di tardività della denuncia del furto CP_1 alla compagnia ex art. 1915 c.c., se ne rileva l'infondatezza.
L'art. 1913 c.c. non prevede, infatti, nella ipotesi di mancato avviso del sinistro entro tre giorni dalla verificazione, alcuna decadenza dal diritto all'indennizzo, potendo configurare tutt'al più una ipotesi di violazione di obbligo contrattuale fonte di responsabilità ed eventuale obbligo risarcitorio nel caso in cui da tale ritardo o omissione siano derivati danni all'assicuratore, pregiudizi che nel caso di specie non risultano né specificamente dedotti dalla Allianza, né provati. L'art. 1915 cc poi esclude il diritto all'indennità soltanto nel caso di inadempimento doloso di tale obbligo che non risulta né dedotto, né provato nel caso di specie, né risulta provata una colpa dell'assicurato medesimo tale da giustificare una riduzione dell'indennità, che in ogni
3 caso avrebbe dovuto essere richiesta dalla unitamente alla dimostrazione del danno CP_1 giustificante una tale riduzione.
Quanto alla richiesta sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., reiterata dalla convenuta anche in sede di comparsa conclusionale, se ne rileva la infondatezza. Parte attrice ha depositato il decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Milano del 13.02.2024, dal quale emerge che le argomentazioni circa la duplicazione delle chiavi, negata dall'assicurato, non potrebbero in alcun modo condurre ad una sentenza di condanna, essendo insussistenti ulteriori elementi probatori atti a corroborare la tesi della denunciante (cfr. doc. depositato il 22.02.2024 da parte attrice).
Sul merito della domanda
La domanda di parte attrice deve ritenersi sufficientemente provata sia nell'an che nel quantum.
Il Sig. oltre alla denuncia di furto sporta al Commissariato di P.S. di Chiaiano il 4.11.2020 Pt_1
(cfr. doc. 6 atto di citazione), ha fornito prova dell'evento sinistroso tramite la prova testimoniale assunta in corso di causa.
Il teste Sig. , escusso all'udienza del 16.11.2023, ha dichiarato: “Si è vero, Testimone_1 la moto era parcheggiata nel cortile di casa sua agli inizi di novembre dell'anno 2020. Io sono un amico di e mi trovavo a casa sua per una cena. mi fece vedere la moto Parte_1 Parte_1 che era anche coperta da un telo perché era nuova e lui era un po' fissato. Noi siamo motociclisti
e siamo un po' gelosi delle moto. Si è vero (rispetto all'utilizzo di catena per mettere in sicurezza il motociclo). Io sono andato via verso le ore 23.00/23.30 e la moto era ancora parcheggiata nel cortile. il cortile era illuminato. ho reso testimonianza in cause di sinistri stradali un paio di volte.”.
Il teste Sig. , escusso all'udienza del 16.11.2023, ha dichiarato: “Nulla so;
Testimone_2
Posso dire che parcheggiava la moto nell'androne del suo palazzo, so che la copriva Parte_1
e metteva la catena per sicurezza;
Confermo quanto detto sopra;
Io sono giunto a casa di
perché dovevo eseguire una piccola riparazione, verso le ore 8,20/8,30 ed ho Parte_1 incontrato che stava in prossimità del portone di accesso, di ferro, arrabbiato perché Parte_1 gli avevano rubato la moto e stava per andare a sporgere denuncia. non ho mai testimoniato in un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria.”.
Entrambi i testi confermavano l'esistenza del veicolo sottratto, ritratto anche in reperti fotografici depositati dall'attore (cfr. doc. all. a memoria 183 n. 2 parte attrice), l'utilizzo di appropriate misure di sicurezza da parte del Sig. e, come da lettura congiunta delle dichiarazioni rese, Pt_1
l'asportazione del veicolo per opera di ignoti malfattori.
4 Ciò detto, la questione, su cui le parti hanno dibattuto nel corso del giudizio, riguarda la potenziale duplicazione delle chiavi del motociclo da parte del Sig. circostanza questa Pt_1 sostenuta dall' sulla scorta di perizia commissionata dalla CP_1 Controparte_2
Orbene, tale circostanza è stata esclusa dall'ausiliario del giudice Ing. , che con Persona_1
CTU depositata il 15.6.2024, concludeva: “Non si ritiene che vi sia alcun elemento tecnico per ritenere che la chiave n.1 sia stata utilizzata come modello per realizzare dei duplicati non presenti nel gruppo di chiavi analizzato.” (cfr. CTU pag. 16) e come chiarito in sede di chiarimenti all'udienza del 14.11.2024, nel corso di tale udienza il CTU ribadiva le proprie conclusioni, specificando ancora che “il materiale utilizzato per le chiavi in questione è di lega di “Alpacca”, materiale tenero facilmente impressionabile e quindi soggetto a rigature e incisioni.”.
Tutto quanto detto porta a ritenere provato l'an della pretesa attorea, quindi la sussistenza del diritto del Volpi all'indennizzo assicurativo.
Per quanto riguarda il quantum, è ben noto che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n. 16229/2023).
Nel caso di specie ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del motociclo Yamaha tg.
EV45899 di proprietà del Sig. al momento del furto avvenuto nella notte tra il Parte_1
3.11.2020 e il 4.11.2020.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
5 Resta chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Nel caso di specie, il bene veniva acquistato per €. 13.200,00 il 26.9.2020 e veniva assicurato per tale somma da ritenersi, quindi, rappresentativa del valore effettivo reale del veicolo sottratto essendo intervenuto il furto in un arco di tempo nel quale il medesimo valore non subiva alcuna apprezzabile oscillazione.
Da tale somma andrà decurtata la franchigia prevista in polizza, pari non al 25% come sostenuto dalla convenuta compagnia, ma al 10% come chiaramente evincibile dalle condizioni di polizza alla pag. 3 (cfr. doc. 3 lettera conferma polizza allegato alla citazione), per un indennizzo finale pari ad €. 11.800,00.
Va ancora rilevato che l'attore ha diritto al risarcimento del danno da ritardata corresponsione dell'indennizzo, in quanto, per costante giurisprudenza, quello avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo è un debito di valore (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10488/09 e Cass. civ. n.
25099/2017, secondo cui, con riguardo all'assicurazione contro i danni, il debito di indennizzo dell'assicuratore si configura come debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, ed è pertanto suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria).
L'importo di €. 11.800,00 dovrà quindi essere rivalutato a decorrere dal 04.11.2020, con contestuale applicazione di interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno, genericamente dedotte e non provate.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
Le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di OL Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inadempimento contrattuale di e in accoglimento della domanda CP_1 condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore Sig. della somma di €. Parte_1
6 11.800,00 oltre rivalutazione monetaria dal momento del furto (4.11.2020) fino al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata;
2) Condanna la convenuta società al rimborso, in favore dell'attore Sig. CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.
ER IN dichiaratosi antistatario;
3) Condanna la convenuta società al pagamento delle spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 21/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OL Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4849 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”, vertente tra
(CF: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.5.1961, ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Via Scipione Rovito
n.
9 - OL con l'Avv. ER IN (CF: ), che lo rappresenta C.F._2
e difende come da procura in atti
- attore e
PI: ), in persona del l.r.p..t, con sede in Piazza Tre Torri n. 3 – CP_1 P.IVA_1
Milano, elettivamente domiciliata alla Via Fulvio Rennella n. 88 - Caserta con l'Avv. Lucia
TE (CF: ), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, il Sig. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al CP_1 pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza “Moto Vamos” stipulata in data 26.09.2020, a seguito del furto del motociclo Yamaha tg. EV45899, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 novembre
2020.
L'attore esponeva di aver acquistato il veicolo, in data 26.9.2020, per un corrispettivo di €
13.200,00 versando parte dell'importo in contanti e il residuo mediante finanziamento con
1 Santander Consumer Bank e contestualmente, aveva stipulato con polizza assicurativa CP_1 comprensiva della garanzia furto e incendio, per il valore commerciale del mezzo.
A seguito del furto, denunciato il 4.11.2020 presso il Commissariato di Chiaiano, l'attore attivava la procedura di indennizzo, trasmettendo alla compagnia tutta la documentazione richiesta, comprese le chiavi originali del veicolo, il certificato PRA, la procura e il decreto di archiviazione del procedimento penale, proseguiva l'attore, nonostante le lettere di messa in mora inviate in data 18.01.2021 e 04.02.2021, non provvedeva alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo.
L'attore deduceva, infine, di essere ancora soggetto al pagamento delle rate del finanziamento, non potendo estinguerlo a causa della mancata corresponsione dell'indennizzo, e che il tentativo di mediazione esperito in data 08.03.2022 si era concluso con esito negativo per la mancata adesione della compagnia.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società in virtù della polizza CP_1 assicurativa in oggetto di corrispondere al signor l'indennizzo nella misura Parte_1 pattuita di euro 13.200,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di euro 13.200,00 o, in subordine, di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo;
4) accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla nei CP_1 confronti di con la predetta polizza n 446297871 e condannarla al pagamento Parte_1
a titolo risarcitorio delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi per la mancata estinzione anticipata del prestito finalizzato;
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituitasi in giudizio contestava la domanda attorea. CP_1
La convenuta eccepiva il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'assicurato, in particolare la tardiva denuncia del sinistro e la presenza di anomalie nella consegna delle chiavi.
In particolare, la compagnia riferiva di aver fatto analizzare le chiavi in Germania, riscontrando abrasioni sulla chiave n. 1 e la creazione di duplicati non consegnati, in contrasto con quanto dichiarato dall'attore in sede stragiudiziale.
contestava inoltre che il motociclo, di elevato valore, veniva parcheggiato all'aperto, CP_1 privo di copertura RCA, e ritirato con targa di prova.
2 Chiedeva quindi al Tribunale di:
“IN VIA DEL TUTTO PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE, chiede disporsi la sospensione del processo de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., per quanto sopra osservato;
disporsi in ogni caso, la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica del Tribunale competente alla luce delle anomalie rilevate;
In via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in ordine all'an ed al quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea contenere la condanna di CP_1
nei limiti del contratto di assicurazione il tutto in considerazione della franchigia/scoperto.
[...]
Vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi ed espletata CTU tecnica per verificare l'eventuale duplicazione delle chiavi del motociclo rubato, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza dell'8.5.2025.
Questioni preliminari
In via preliminare, va rilevato che è stata esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria come da verbale negativo del 08.03.2022 per mancata partecipazione della CP_1
allegato da parte attrice (cfr. doc. 14 citazione) e, quindi, assolta la condizione di
[...] procedibilità della domanda.
È provata, poi, la legittimazione di tutte le parti in causa, quella dell'attore tramite produzione del certificato di proprietà, libretto di circolazione, fattura di acquisto e annotazione perdita possesso del motociclo Yamaha tg. EV45899 (cfr. doc. 2 -5 -7 – 8 atto di citazione), nonché quella della compagnia – comunque non contestata – come da produzione attorea (cfr. doc. 3 atto di citazione).
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da di tardività della denuncia del furto CP_1 alla compagnia ex art. 1915 c.c., se ne rileva l'infondatezza.
L'art. 1913 c.c. non prevede, infatti, nella ipotesi di mancato avviso del sinistro entro tre giorni dalla verificazione, alcuna decadenza dal diritto all'indennizzo, potendo configurare tutt'al più una ipotesi di violazione di obbligo contrattuale fonte di responsabilità ed eventuale obbligo risarcitorio nel caso in cui da tale ritardo o omissione siano derivati danni all'assicuratore, pregiudizi che nel caso di specie non risultano né specificamente dedotti dalla Allianza, né provati. L'art. 1915 cc poi esclude il diritto all'indennità soltanto nel caso di inadempimento doloso di tale obbligo che non risulta né dedotto, né provato nel caso di specie, né risulta provata una colpa dell'assicurato medesimo tale da giustificare una riduzione dell'indennità, che in ogni
3 caso avrebbe dovuto essere richiesta dalla unitamente alla dimostrazione del danno CP_1 giustificante una tale riduzione.
Quanto alla richiesta sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., reiterata dalla convenuta anche in sede di comparsa conclusionale, se ne rileva la infondatezza. Parte attrice ha depositato il decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Milano del 13.02.2024, dal quale emerge che le argomentazioni circa la duplicazione delle chiavi, negata dall'assicurato, non potrebbero in alcun modo condurre ad una sentenza di condanna, essendo insussistenti ulteriori elementi probatori atti a corroborare la tesi della denunciante (cfr. doc. depositato il 22.02.2024 da parte attrice).
Sul merito della domanda
La domanda di parte attrice deve ritenersi sufficientemente provata sia nell'an che nel quantum.
Il Sig. oltre alla denuncia di furto sporta al Commissariato di P.S. di Chiaiano il 4.11.2020 Pt_1
(cfr. doc. 6 atto di citazione), ha fornito prova dell'evento sinistroso tramite la prova testimoniale assunta in corso di causa.
Il teste Sig. , escusso all'udienza del 16.11.2023, ha dichiarato: “Si è vero, Testimone_1 la moto era parcheggiata nel cortile di casa sua agli inizi di novembre dell'anno 2020. Io sono un amico di e mi trovavo a casa sua per una cena. mi fece vedere la moto Parte_1 Parte_1 che era anche coperta da un telo perché era nuova e lui era un po' fissato. Noi siamo motociclisti
e siamo un po' gelosi delle moto. Si è vero (rispetto all'utilizzo di catena per mettere in sicurezza il motociclo). Io sono andato via verso le ore 23.00/23.30 e la moto era ancora parcheggiata nel cortile. il cortile era illuminato. ho reso testimonianza in cause di sinistri stradali un paio di volte.”.
Il teste Sig. , escusso all'udienza del 16.11.2023, ha dichiarato: “Nulla so;
Testimone_2
Posso dire che parcheggiava la moto nell'androne del suo palazzo, so che la copriva Parte_1
e metteva la catena per sicurezza;
Confermo quanto detto sopra;
Io sono giunto a casa di
perché dovevo eseguire una piccola riparazione, verso le ore 8,20/8,30 ed ho Parte_1 incontrato che stava in prossimità del portone di accesso, di ferro, arrabbiato perché Parte_1 gli avevano rubato la moto e stava per andare a sporgere denuncia. non ho mai testimoniato in un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria.”.
Entrambi i testi confermavano l'esistenza del veicolo sottratto, ritratto anche in reperti fotografici depositati dall'attore (cfr. doc. all. a memoria 183 n. 2 parte attrice), l'utilizzo di appropriate misure di sicurezza da parte del Sig. e, come da lettura congiunta delle dichiarazioni rese, Pt_1
l'asportazione del veicolo per opera di ignoti malfattori.
4 Ciò detto, la questione, su cui le parti hanno dibattuto nel corso del giudizio, riguarda la potenziale duplicazione delle chiavi del motociclo da parte del Sig. circostanza questa Pt_1 sostenuta dall' sulla scorta di perizia commissionata dalla CP_1 Controparte_2
Orbene, tale circostanza è stata esclusa dall'ausiliario del giudice Ing. , che con Persona_1
CTU depositata il 15.6.2024, concludeva: “Non si ritiene che vi sia alcun elemento tecnico per ritenere che la chiave n.1 sia stata utilizzata come modello per realizzare dei duplicati non presenti nel gruppo di chiavi analizzato.” (cfr. CTU pag. 16) e come chiarito in sede di chiarimenti all'udienza del 14.11.2024, nel corso di tale udienza il CTU ribadiva le proprie conclusioni, specificando ancora che “il materiale utilizzato per le chiavi in questione è di lega di “Alpacca”, materiale tenero facilmente impressionabile e quindi soggetto a rigature e incisioni.”.
Tutto quanto detto porta a ritenere provato l'an della pretesa attorea, quindi la sussistenza del diritto del Volpi all'indennizzo assicurativo.
Per quanto riguarda il quantum, è ben noto che in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di coprire, o riparare, al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo subito in seguito all'evento sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n. 16229/2023).
Nel caso di specie ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del motociclo Yamaha tg.
EV45899 di proprietà del Sig. al momento del furto avvenuto nella notte tra il Parte_1
3.11.2020 e il 4.11.2020.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
5 Resta chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Nel caso di specie, il bene veniva acquistato per €. 13.200,00 il 26.9.2020 e veniva assicurato per tale somma da ritenersi, quindi, rappresentativa del valore effettivo reale del veicolo sottratto essendo intervenuto il furto in un arco di tempo nel quale il medesimo valore non subiva alcuna apprezzabile oscillazione.
Da tale somma andrà decurtata la franchigia prevista in polizza, pari non al 25% come sostenuto dalla convenuta compagnia, ma al 10% come chiaramente evincibile dalle condizioni di polizza alla pag. 3 (cfr. doc. 3 lettera conferma polizza allegato alla citazione), per un indennizzo finale pari ad €. 11.800,00.
Va ancora rilevato che l'attore ha diritto al risarcimento del danno da ritardata corresponsione dell'indennizzo, in quanto, per costante giurisprudenza, quello avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo è un debito di valore (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10488/09 e Cass. civ. n.
25099/2017, secondo cui, con riguardo all'assicurazione contro i danni, il debito di indennizzo dell'assicuratore si configura come debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, ed è pertanto suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria).
L'importo di €. 11.800,00 dovrà quindi essere rivalutato a decorrere dal 04.11.2020, con contestuale applicazione di interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno, genericamente dedotte e non provate.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
Le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di OL Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inadempimento contrattuale di e in accoglimento della domanda CP_1 condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore Sig. della somma di €. Parte_1
6 11.800,00 oltre rivalutazione monetaria dal momento del furto (4.11.2020) fino al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata;
2) Condanna la convenuta società al rimborso, in favore dell'attore Sig. CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.
ER IN dichiaratosi antistatario;
3) Condanna la convenuta società al pagamento delle spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 21/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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