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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3626/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel. dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3626 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SEVERI MONICA,
e
C.F. , con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. SEVERI MONICA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24/09/2025 e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una Parte_2
relazione, ora interrotta, dalla quale sono nati i figli nata il [...] e Per_1
nato il [...], riconosciuti da entrambi. Per_2
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) i figli minori e resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali pertanto si obbligano ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale ed a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione-istruzione-formazione tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ai fini anagrafici i figli manterranno la residenza con la madre;
2) tenuto conto delle abitudini ed impegni settimanali dei figli nonché dei loro impegni lavorativi, i sigg.ri ed hanno concordato che quest'ultimo Parte_1 Parte_2 possa vedere e tenere con sé e quando vorrà, ed in ogni caso almeno per Per_1 Per_2
8 giorni in un mese, previo accordo con la madre.
Per quanto attiene le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori hanno concordato di regolarsi di volta in volta avendo cura di suddividere equamente i giorni di vacanza scolastica dei figli e ferma restando l'alternanza tra i genitori per il giorno della Vigilia e quello di Natale, per il giorno di Natale e quello di Capodanno e per il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con i figli trascorreranno le ferie e/o si recheranno per una permanenza superiore ai due giorni in occasione dei fine settimana;
3) la casa familiare resterà assegnata alla sig.ra (che ne è anche proprietaria Parte_1 esclusiva) con l'uso di tutti i mobili, arredi e suppellettili;
il sig. si è già Parte_2 portato a vivere altrove asportando i propri beni ed effetti personali;
4) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 [...] verserà a mediante bonifico bancario ed Parte_2 Parte_1 entro il giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio); detto importo dovrà essere annualmente aggiornato in base alla pagina 2 di 5 variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati.
Le parti concordano inoltre che l'assegno unico riconosciuto dall'INPS per i figli spetterà in via esclusiva alla madre.
I genitori condivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti ai figli, quali:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 3 di 5
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) le parti hanno condiviso l'impegno, nell'interesse preminente dei figli, di supportarsi economicamente qualora ve ne fosse la necessità per una momentanea assenza di liquidità ed in ogni caso si impegnano a rivedere le pattuizioni in tema di mantenimento dei figli trascorso un anno dal deposito della sentenza conclusiva del procedimento;
6) i genitori si impegnano espressamente a collaborare tra loro affinché tali concordate condizioni vengano da entrambi rispettate nel preminente interesse dei figli nonché a prestarsi per ogni adempimento riguardante il rilascio/rinnovo di documento valido per l'espatrio per i figli minori;
7) le spese legali sono interamente compensate tra le parti. “
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
pagina 4 di 5 Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.Riccardo Di Pasquale Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel. dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3626 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SEVERI MONICA,
e
C.F. , con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. SEVERI MONICA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24/09/2025 e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una Parte_2
relazione, ora interrotta, dalla quale sono nati i figli nata il [...] e Per_1
nato il [...], riconosciuti da entrambi. Per_2
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) i figli minori e resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali pertanto si obbligano ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale ed a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione-istruzione-formazione tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ai fini anagrafici i figli manterranno la residenza con la madre;
2) tenuto conto delle abitudini ed impegni settimanali dei figli nonché dei loro impegni lavorativi, i sigg.ri ed hanno concordato che quest'ultimo Parte_1 Parte_2 possa vedere e tenere con sé e quando vorrà, ed in ogni caso almeno per Per_1 Per_2
8 giorni in un mese, previo accordo con la madre.
Per quanto attiene le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori hanno concordato di regolarsi di volta in volta avendo cura di suddividere equamente i giorni di vacanza scolastica dei figli e ferma restando l'alternanza tra i genitori per il giorno della Vigilia e quello di Natale, per il giorno di Natale e quello di Capodanno e per il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con i figli trascorreranno le ferie e/o si recheranno per una permanenza superiore ai due giorni in occasione dei fine settimana;
3) la casa familiare resterà assegnata alla sig.ra (che ne è anche proprietaria Parte_1 esclusiva) con l'uso di tutti i mobili, arredi e suppellettili;
il sig. si è già Parte_2 portato a vivere altrove asportando i propri beni ed effetti personali;
4) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 [...] verserà a mediante bonifico bancario ed Parte_2 Parte_1 entro il giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio); detto importo dovrà essere annualmente aggiornato in base alla pagina 2 di 5 variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati.
Le parti concordano inoltre che l'assegno unico riconosciuto dall'INPS per i figli spetterà in via esclusiva alla madre.
I genitori condivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti ai figli, quali:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 3 di 5
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) le parti hanno condiviso l'impegno, nell'interesse preminente dei figli, di supportarsi economicamente qualora ve ne fosse la necessità per una momentanea assenza di liquidità ed in ogni caso si impegnano a rivedere le pattuizioni in tema di mantenimento dei figli trascorso un anno dal deposito della sentenza conclusiva del procedimento;
6) i genitori si impegnano espressamente a collaborare tra loro affinché tali concordate condizioni vengano da entrambi rispettate nel preminente interesse dei figli nonché a prestarsi per ogni adempimento riguardante il rilascio/rinnovo di documento valido per l'espatrio per i figli minori;
7) le spese legali sono interamente compensate tra le parti. “
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
pagina 4 di 5 Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.Riccardo Di Pasquale Dott.Riccardo Di Pasquale
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