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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 11171 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'Avv. GIUGNO ALESSIA ricorrente -
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. DI SALVO LOREDANA resistente -
Avente ad oggetto: risarcimento danno biologico per infortunio sul lavoro
All'udienza di trattazione scritta ex art 127ter cpc del 20/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, dichiara che parte ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 13%.
Condanna l' a corrispondere a parte ricorrente il relativo CP_1 indennizzo in capitale, al netto di quanto già corrisposto in virtù del precedente parziale riconoscimento, con decorrenza ed accessori come per legge.
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in €. 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 19/09/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere subito un infortunio sul lavoro in data
1 22/07/2019; che l' convenuto gli aveva riconosciuto postumi CP_2 invalidanti di natura permanente nella misura dell'8%.
Chiedeva che gli venisse riconosciuto quale esito permanente dell'infortunio occorso, un danno biologico nella misura pari o superiore al 20% con conseguente la condanna dell' al CP_1 pagamento in proprio favore del relativo indennizzo o della relativa rendita, con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- premesso che l' convenuto, costituitosi con memoria CP_2 difensiva, contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che, istruita la causa con l'effettuazione di consulenza tecnica, la stessa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
20/01/2025;
- rilevato che il ricorso merita accoglimento nei termini precisati;
- rilevato, in particolare, che il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che al ricorrente si può riconoscere, quale conseguenza dell'incidente, una lesione della sua integrità psicofisica nella misura del 13%;
- rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione e chiarimenti in atti);
- rilevato pertanto che la domanda deve essere parzialmente accolta, con accertamento del diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennizzo in capitale conseguente al danno biologico pari al
13% e condanna al pagamento delle somme, al netto di CP_3 quanto già corrisposto in virtù del precedente parziale riconoscimento (8%), con decorrenza ed accessori come per legge;
- rilevato che le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione a favore dell'avvocato di parte ricorrente, che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 20/01/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 11171 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'Avv. GIUGNO ALESSIA ricorrente -
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. DI SALVO LOREDANA resistente -
Avente ad oggetto: risarcimento danno biologico per infortunio sul lavoro
All'udienza di trattazione scritta ex art 127ter cpc del 20/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, dichiara che parte ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 13%.
Condanna l' a corrispondere a parte ricorrente il relativo CP_1 indennizzo in capitale, al netto di quanto già corrisposto in virtù del precedente parziale riconoscimento, con decorrenza ed accessori come per legge.
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in €. 1.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 19/09/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere subito un infortunio sul lavoro in data
1 22/07/2019; che l' convenuto gli aveva riconosciuto postumi CP_2 invalidanti di natura permanente nella misura dell'8%.
Chiedeva che gli venisse riconosciuto quale esito permanente dell'infortunio occorso, un danno biologico nella misura pari o superiore al 20% con conseguente la condanna dell' al CP_1 pagamento in proprio favore del relativo indennizzo o della relativa rendita, con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- premesso che l' convenuto, costituitosi con memoria CP_2 difensiva, contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che, istruita la causa con l'effettuazione di consulenza tecnica, la stessa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
20/01/2025;
- rilevato che il ricorso merita accoglimento nei termini precisati;
- rilevato, in particolare, che il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che al ricorrente si può riconoscere, quale conseguenza dell'incidente, una lesione della sua integrità psicofisica nella misura del 13%;
- rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione e chiarimenti in atti);
- rilevato pertanto che la domanda deve essere parzialmente accolta, con accertamento del diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennizzo in capitale conseguente al danno biologico pari al
13% e condanna al pagamento delle somme, al netto di CP_3 quanto già corrisposto in virtù del precedente parziale riconoscimento (8%), con decorrenza ed accessori come per legge;
- rilevato che le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione a favore dell'avvocato di parte ricorrente, che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 20/01/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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