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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.93/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.44/2024 pubblicata in data 18 gennaio
2024 promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 da:
Pt_1 in persona del direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna presso l'Avvocatura Regionale Inail via Amendola n.3 e rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Buzzoni in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 13 febbraio 2019 n. 23467 rep Persona_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via San Felice n.6 presso e nello studio degli avv. Rosa Tarantini e Giovanna Longhi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Malattia professionale
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 di accertava e dichiarava che lo stesso alla data della domanda Pt_1 amministrativa, era affetto dalle malattie denominate “patologia degenerativa spalle bilateralmente con marcata limitazione funzionale” e “patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare”, aventi eziologia professionale, che gli avevano provocato un danno biologico complessivo del 16% secondo le tabelle e condannava per l'effetto a corrispondere l'indennizzo di Pt_1 Pt_1 legge parametrato al predetto grado di invalidità, con interessi legali dalla domanda al saldo.
In tale ricorso chiedeva che il tribunale adito accertasse e Controparte_1 dichiarasse che era affetto dalle malattie professionali denunciate e, cioè, da patologia degenerativa spalle bilateralmente con marcata limitazione funzionale con danno biologico stimato nella misura del 20% e patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare con danno biologico stimato nella misura del
6% e che, quindi, accertasse che tali malattie professionali determinavano un danno biologico complessivo nella misura del 20% e, comunque, in misura pari o superiore al minimo di legge e che lo stesso aveva diritto ex art. 13 d. lgs.vo n.
38/2000, ad un indennizzo in rendita o capitale commisurato al grado complessivo di menomazione accertato, tenuto conto di eventuali altre percentuale di menomazione precedentemente riconosciute.
Chiedeva, quindi, la condanna di alla costituzione e corresponsione a suo Pt_1 favore di un indennizzo (in rendita o in capitale) commisurato al grado di menomazione complessiva accertato, con decorrenza dalla data 28.12.2018 delle domande amministrative.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_1
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_1
Con il primo e unico motivo di appello deduceva l'erronea e/o carente motivazione in ordine al nesso causale tra le patologie lamentate e la lavorazione svolta dall'appellato.
In particolare censurava la motivazione della sentenza appellata e le risultanze della ctu sostenendo che non vi fosse prova del nesso di causalità tra l'attività
2 lavorativa svolta e le malattie denunciate.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio e con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 29 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 L'appello proposto da è solo in parte fondato. Pt_1
Il ctu nominato nel presente giudizio all'esito di un'approfondita indagine peritale ha concluso asserendo che: “1) sussistono le malattie denunciate dall'appellato così come descritte nelle precedenti considerazioni medico- legali;
2) alla luce degli elementi raccolti, si ritiene che le lesioni tendinee a carico delle spalle abbiano origine professionale;
diversamente, la patologia discoartrosica a carico della colonna lombo-sacrale non sia riconducibile all'azione lavorativa;
3) dalla tecnopatia accertata sono derivati postumi permanenti che determinano incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del periziando (c.d. danno biologico) in misura del 16%”.
In particolare il ctu ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e le lesioni tendinee alle spalle come già ritenuto dal consulente che ha espletato la ctu in primo grado.
Le conclusioni del ctu che tengono conto dell'intera attività lavorativa svolta dall'appellato sono condivisibili considerate anche le risposte date dallo stesso al ctp di Pt_1
In particolare il ctu ha così esaurientemente risposto alle suddette osservazioni:
“La Dr.ssa ritiene che gli elementi a supporto della riconducibilità Per_2 delle infermità a carico delle spalle al lavoro svolto dal signor non CP_1 siano sufficienti, in quanto attengono solo a dati anamnestici, non supportati da idonea documentazione.
E' vero che nell'indagine peritale effettuata sono risultate disponibili solamente le valutazioni emerse dal DVR di esse non hanno rilevato fattori CP_2 Pt_2 di rischio lavorativo per movimenti ripetitivi degli arti superiori e posizioni estreme delle spalle. Tuttavia lo scrivente CTU ha notato che il predetto DVR venne eseguito nel 2018, cioè alla fine della carriera lavorativa del Sig.
mentre la valutazione appropriata deve considerare tutto l'arco CP_1
3 professionale dello stesso lavoratore.
Il periziato ha dichiarato di aver lavorato come fresatore per circa 38 anni e ciò risulta coerente con l'estratto contributivo emesso dall' CP_3
In merito alle tipologie di attrezzature utilizzate risulta plausibile che nei primi anni di attività il sig. abbia usato fresatrici di tipo meccanico poiché CP_1 quelle a controllo numerico cominciarono a essere commercializzate in Italia intorno agli anni '80 del secolo scorso. Peraltro il sig. ha precisato CP_1 che nell'arco della carriera lavorativa, fu addetto per diversi anni alla produzione di prototipi avendo a disposizione frese manuali ed a controllo numerico che alternava in base alle necessità: tale particolare lavorazione, ancorchè produttiva di poche unità di pezzi al giorno, rendeva necessaria l'esecuzione di numerosi tentativi su di un medesimo pezzo, costringendolo ad elevare gli arti superiori centinaia di volte al giorno. A scopo dimostrativo il periziato ha esibito alcune fotografie di una macchina fresatrice impiegata (fino al 2006) e di numerose tipologie di utensili che utilizzava.
Alla obiezione formulata dal Consulente dell' , secondo cui nel tempo di Pt_1 utilizzo di tale macchinario vi sarebbero stati tempi di recupero utili per attenuare il sovraccarico biomeccanico legato ai cicli lavorativi, si risponde che ciò dipende dai ritmi lavorativi aziendali e, comunque (si ripete) va considerato che tale mansione è stata esercitata dal sig. per 38 anni in modo CP_1 pressochè continuativo.
Lo scrivente CTU ritiene che la letteratura scientifica citata nelle precedenti considerazioni medico legali forniscano elementi utili a corroborare la correlazione fra le tipologie lavorative che determinano sforzi fisici ripetitivi e posture anomale agli arti superiori, in particolare i fresatori, e l'insorgenza di tendinopatie alle spalle. Si ribadisce che le conclusioni dell'elaborato peritale risultano supportate proprio da una pubblicazione dell' “I disturbi Pt_1 muscoloscheletrici lavorativi” in cui vengono indicate le macchine fresatrici tra quelle che espongono a sovraccarico biomeccanico gli arti superiori. E' vero che nella medesima pubblicazione viene considerata l'esposizione a rischio di almeno 4 ore complessive nel turno di lavoro. A tal proposito, dall'esame dell'estratto contributivo non risulta che il Sig. abbia svolto CP_3 CP_1 attività a tempo parziale, quindi si deduce che egli abbia sempre lavorato a tempo pieno, quindi con orario lavorativo superiore alle 4 ore al dì.”
4 Si ritiene di condividere anche la valutazione del danno effettuata dal ctu nel presente giudizio considerate le motivazioni indicate nella consulenza tecnica e le risposte alle osservazioni di parte appellante.
Il consulente ha, infatti, così risposto: “In merito alla valutazione del danno, la
Consulente dell' ritiene che – secondo criteriologia medico legale in Pt_1 merito alle fattispecie di “danno composto” – il danno anatomico vada riassorbito in quello funzionale e che, quindi, la valutazione del danno sia da contenersi entro i 10-12 punti percentuali.
A questa osservazione si risponde nel modo seguente. La stima del danno conseguente alla malattia professionale accertata è stata effettuata applicando la criteriologia valutativa indicata dal D.M. 12 Luglio 2000. Questa prevede alla voce 227 valore fino a 4 punti percentuali per una articolazione: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale. In tal modo si ritiene di attribuire valore del 8% in considerazione della bilateralità della malattia a carico delle spalle.
Tenuto conto che nel corso della visita medica sul periziato è emersa una più che discreta limitazione articolare ad ambedue le spalle, si è ritenuto di integrare il valore precedentemente indicato con ulteriori 7-8 punti percentuali, utilizzando la voce tabellare 223: Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole;
in tal caso si è ridotto il valore rispetto al valore massimo del 25% tabellare previsto.
Nel caso di specie si rammenta che gli esami RM del Persona_3
29/05/2017 ed RM spalla sinistra effettuato il 05/03/2018 documentarono lesioni massive delle cuffie dei rotatori. A tali lesioni anatomiche tendinee si accompagna significativa limitazione articolare delle spalle, come è stato possibile verificare durante l'esame clinico-obiettivo nel corso della visita medica peritale.
La criteriologia applicativa indicata dal D.M. 12 luglio 2000 chiarisce che nel caso di danni composti, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, bensì si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Tenuto conto della lesività documentata e della rilevante disfunzionalità evidenziata a carico
5 delle spalle, si ritiene di poter attribuire valore di danno biologico alla menomazione residuata alle spalle nel loro complesso a seguito di malattia professionale nella misura del 16%, secondo una media ponderata delle voci tabellari considerate.
Si precisa che si è tenuto conto della indicazione metodologica richiamata dal
Consulente dell' ( e – Giuffrè Ed, 2006) Pt_1 Persona_4 Persona_5 secondo cui “la menomazione anatomica quando si associa ad un pregiudizio funzionale, deve essere valutata unitamente a questo seguendo uno schema di riassorbimento progressivo mano a mano che i pregiudizio funzionale aumenta di gravità”. Se si fosse seguito un mero criterio di proporzionalità relativo al danno funzionale delle spalle, il valore finale sarebbe risultato superiore a quello del 16% valorizzato.
Quest'ultimo, quindi, rappresenta l'espressione sia della componente anatomica che di quella funzionale secondo le indicazioni tabellari di legge, definendo il valore finale secondo una media ponderata in relazione al quadro clinico-strumentale documentato.”
Si deve, poi, ritenere che non sia provato il nesso di causalità tra la patologia erniaria e l'attività lavorativa come esaustivamente motivato dal ctu la cui consulenza non è stata oggetto di alcuna osservazione da parte del ctp di parte appellata.
In particolare il ctu ha così condivisibilmente argomentato: “Venendo a considerare la seconda malattia denunciata, cioè quella a carico della colonna lombo-sacrale, si deve precisare che nelle succitate tabelle di legge è prevista l'ernia discale lombare per lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
Dalla documentazione in atti risulta che la Valutazione Rischi da
Movimentazione di carichi presso era entro limiti più che CP_4 accettabili (indice di rischio calcolato 0,62 – 0,5 per uomo <18->45 anni).
Va anche considerato che l'unica testimonianza raccolta nel corso del procedimento di 1° grado riporta l'effettuazione in passato di sollevamenti di pesi anche maggiori di 50KG, ma le lavorazioni erano effettuate in coppia anche se su macchine diverse, inoltre gli addetti si aiutavano in caso di manovre pesanti. La tipologia dell'attività alle macchine fresatrici non prevede sollevamenti di pesi se non occasionalmente e nel caso di specie è stato riferito
6 che gli addetti si aiutavano in tali circostanze. Lo stesso periziato, durante la raccolta dell'anamnesi lavorativa, non ha posto l'attenzione sulla movimentazione di pesi o carichi gravosi, bensì soprattutto sull'uso degli arti superiori per le operazioni di fresatura.
Detto ciò, gli accertamenti diagnostici esaminati hanno documentato in capo al periziato di una condizione artrosica vertebrale dorso-lombare e scoliosi lombare, con evidenza strumentale (RM rachide lombosacrale del 26/11/2018) di minima protrusione discale L1-L2 in paramediana sinistra, e modico bulging discale in L3-L4, L4-L5, L5-S1. Inoltre l'esame elettromiografia agli arti inferiori del 21/03/2019 evidenziò segni di possibile radicolopatia cronica L4-
L5 destra, ma nel corso della raccolta dell'anamnesi patologica il periziato non ha riferito irradiazioni dolorose agli arti inferiori.
In pratica nel caso di specie si tratta di alterazioni discali diffuse, senza vere e proprie ernie, che, per caratteristiche ed estensione, risultano attendibilmente riconducibili alla scoliosi lombare ed alla malattia artrosica piuttosto che a sovraccarico biomeccanico prolungato nel tempo.
In conclusione, gli elementi sopra descritti conducono a ritenere incerto e scarsamente documentato un vero e proprio rischio lavorativo da abituale movimentazione manuale di carichi, essendo del tutto plausibile l'origine extralavorativa delle anomalie patologiche a carico della colonna lombare;
pertanto si ritiene che le discopatie lombari multiple accertate non rientrino nell'ambito delle tecnopatie secondo la definizione di legge.”
Da quanto sopra esposto deriva che, a parziale riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi che la patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare non ha origine professionale, mentre la sentenza deve essere confermata per il resto considerato che il ctu nel presente giudizio ha quantificato il danno biologico in relazione alla malattia alle spalle di cui è stata riconosciuta la natura professionale nella misura del 16% secondo le tabelle Pt_1
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un quarto.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dei procuratori antistatari.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio devono essere poste integralmente a carico di come ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte anche in caso di Pt_1
7 compensazione delle spese ( cfr. Cass civ n. 22868/2019).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.93/2024 RGA così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che la denunciata
“patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare” non ha origine professionale e conferma la sentenza per il resto.
2) Condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Pt_1 Controparte_1 giudizio che liquida, previa compensazione di un quarto, per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 2600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 2600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
3) Pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di
Pt_1
Così deciso in Bologna, il 29 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.93/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.44/2024 pubblicata in data 18 gennaio
2024 promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 da:
Pt_1 in persona del direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna presso l'Avvocatura Regionale Inail via Amendola n.3 e rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Buzzoni in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 13 febbraio 2019 n. 23467 rep Persona_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via San Felice n.6 presso e nello studio degli avv. Rosa Tarantini e Giovanna Longhi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Malattia professionale
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 di accertava e dichiarava che lo stesso alla data della domanda Pt_1 amministrativa, era affetto dalle malattie denominate “patologia degenerativa spalle bilateralmente con marcata limitazione funzionale” e “patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare”, aventi eziologia professionale, che gli avevano provocato un danno biologico complessivo del 16% secondo le tabelle e condannava per l'effetto a corrispondere l'indennizzo di Pt_1 Pt_1 legge parametrato al predetto grado di invalidità, con interessi legali dalla domanda al saldo.
In tale ricorso chiedeva che il tribunale adito accertasse e Controparte_1 dichiarasse che era affetto dalle malattie professionali denunciate e, cioè, da patologia degenerativa spalle bilateralmente con marcata limitazione funzionale con danno biologico stimato nella misura del 20% e patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare con danno biologico stimato nella misura del
6% e che, quindi, accertasse che tali malattie professionali determinavano un danno biologico complessivo nella misura del 20% e, comunque, in misura pari o superiore al minimo di legge e che lo stesso aveva diritto ex art. 13 d. lgs.vo n.
38/2000, ad un indennizzo in rendita o capitale commisurato al grado complessivo di menomazione accertato, tenuto conto di eventuali altre percentuale di menomazione precedentemente riconosciute.
Chiedeva, quindi, la condanna di alla costituzione e corresponsione a suo Pt_1 favore di un indennizzo (in rendita o in capitale) commisurato al grado di menomazione complessiva accertato, con decorrenza dalla data 28.12.2018 delle domande amministrative.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_1
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_1
Con il primo e unico motivo di appello deduceva l'erronea e/o carente motivazione in ordine al nesso causale tra le patologie lamentate e la lavorazione svolta dall'appellato.
In particolare censurava la motivazione della sentenza appellata e le risultanze della ctu sostenendo che non vi fosse prova del nesso di causalità tra l'attività
2 lavorativa svolta e le malattie denunciate.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio e con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 29 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 L'appello proposto da è solo in parte fondato. Pt_1
Il ctu nominato nel presente giudizio all'esito di un'approfondita indagine peritale ha concluso asserendo che: “1) sussistono le malattie denunciate dall'appellato così come descritte nelle precedenti considerazioni medico- legali;
2) alla luce degli elementi raccolti, si ritiene che le lesioni tendinee a carico delle spalle abbiano origine professionale;
diversamente, la patologia discoartrosica a carico della colonna lombo-sacrale non sia riconducibile all'azione lavorativa;
3) dalla tecnopatia accertata sono derivati postumi permanenti che determinano incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del periziando (c.d. danno biologico) in misura del 16%”.
In particolare il ctu ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e le lesioni tendinee alle spalle come già ritenuto dal consulente che ha espletato la ctu in primo grado.
Le conclusioni del ctu che tengono conto dell'intera attività lavorativa svolta dall'appellato sono condivisibili considerate anche le risposte date dallo stesso al ctp di Pt_1
In particolare il ctu ha così esaurientemente risposto alle suddette osservazioni:
“La Dr.ssa ritiene che gli elementi a supporto della riconducibilità Per_2 delle infermità a carico delle spalle al lavoro svolto dal signor non CP_1 siano sufficienti, in quanto attengono solo a dati anamnestici, non supportati da idonea documentazione.
E' vero che nell'indagine peritale effettuata sono risultate disponibili solamente le valutazioni emerse dal DVR di esse non hanno rilevato fattori CP_2 Pt_2 di rischio lavorativo per movimenti ripetitivi degli arti superiori e posizioni estreme delle spalle. Tuttavia lo scrivente CTU ha notato che il predetto DVR venne eseguito nel 2018, cioè alla fine della carriera lavorativa del Sig.
mentre la valutazione appropriata deve considerare tutto l'arco CP_1
3 professionale dello stesso lavoratore.
Il periziato ha dichiarato di aver lavorato come fresatore per circa 38 anni e ciò risulta coerente con l'estratto contributivo emesso dall' CP_3
In merito alle tipologie di attrezzature utilizzate risulta plausibile che nei primi anni di attività il sig. abbia usato fresatrici di tipo meccanico poiché CP_1 quelle a controllo numerico cominciarono a essere commercializzate in Italia intorno agli anni '80 del secolo scorso. Peraltro il sig. ha precisato CP_1 che nell'arco della carriera lavorativa, fu addetto per diversi anni alla produzione di prototipi avendo a disposizione frese manuali ed a controllo numerico che alternava in base alle necessità: tale particolare lavorazione, ancorchè produttiva di poche unità di pezzi al giorno, rendeva necessaria l'esecuzione di numerosi tentativi su di un medesimo pezzo, costringendolo ad elevare gli arti superiori centinaia di volte al giorno. A scopo dimostrativo il periziato ha esibito alcune fotografie di una macchina fresatrice impiegata (fino al 2006) e di numerose tipologie di utensili che utilizzava.
Alla obiezione formulata dal Consulente dell' , secondo cui nel tempo di Pt_1 utilizzo di tale macchinario vi sarebbero stati tempi di recupero utili per attenuare il sovraccarico biomeccanico legato ai cicli lavorativi, si risponde che ciò dipende dai ritmi lavorativi aziendali e, comunque (si ripete) va considerato che tale mansione è stata esercitata dal sig. per 38 anni in modo CP_1 pressochè continuativo.
Lo scrivente CTU ritiene che la letteratura scientifica citata nelle precedenti considerazioni medico legali forniscano elementi utili a corroborare la correlazione fra le tipologie lavorative che determinano sforzi fisici ripetitivi e posture anomale agli arti superiori, in particolare i fresatori, e l'insorgenza di tendinopatie alle spalle. Si ribadisce che le conclusioni dell'elaborato peritale risultano supportate proprio da una pubblicazione dell' “I disturbi Pt_1 muscoloscheletrici lavorativi” in cui vengono indicate le macchine fresatrici tra quelle che espongono a sovraccarico biomeccanico gli arti superiori. E' vero che nella medesima pubblicazione viene considerata l'esposizione a rischio di almeno 4 ore complessive nel turno di lavoro. A tal proposito, dall'esame dell'estratto contributivo non risulta che il Sig. abbia svolto CP_3 CP_1 attività a tempo parziale, quindi si deduce che egli abbia sempre lavorato a tempo pieno, quindi con orario lavorativo superiore alle 4 ore al dì.”
4 Si ritiene di condividere anche la valutazione del danno effettuata dal ctu nel presente giudizio considerate le motivazioni indicate nella consulenza tecnica e le risposte alle osservazioni di parte appellante.
Il consulente ha, infatti, così risposto: “In merito alla valutazione del danno, la
Consulente dell' ritiene che – secondo criteriologia medico legale in Pt_1 merito alle fattispecie di “danno composto” – il danno anatomico vada riassorbito in quello funzionale e che, quindi, la valutazione del danno sia da contenersi entro i 10-12 punti percentuali.
A questa osservazione si risponde nel modo seguente. La stima del danno conseguente alla malattia professionale accertata è stata effettuata applicando la criteriologia valutativa indicata dal D.M. 12 Luglio 2000. Questa prevede alla voce 227 valore fino a 4 punti percentuali per una articolazione: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale. In tal modo si ritiene di attribuire valore del 8% in considerazione della bilateralità della malattia a carico delle spalle.
Tenuto conto che nel corso della visita medica sul periziato è emersa una più che discreta limitazione articolare ad ambedue le spalle, si è ritenuto di integrare il valore precedentemente indicato con ulteriori 7-8 punti percentuali, utilizzando la voce tabellare 223: Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole;
in tal caso si è ridotto il valore rispetto al valore massimo del 25% tabellare previsto.
Nel caso di specie si rammenta che gli esami RM del Persona_3
29/05/2017 ed RM spalla sinistra effettuato il 05/03/2018 documentarono lesioni massive delle cuffie dei rotatori. A tali lesioni anatomiche tendinee si accompagna significativa limitazione articolare delle spalle, come è stato possibile verificare durante l'esame clinico-obiettivo nel corso della visita medica peritale.
La criteriologia applicativa indicata dal D.M. 12 luglio 2000 chiarisce che nel caso di danni composti, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, bensì si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Tenuto conto della lesività documentata e della rilevante disfunzionalità evidenziata a carico
5 delle spalle, si ritiene di poter attribuire valore di danno biologico alla menomazione residuata alle spalle nel loro complesso a seguito di malattia professionale nella misura del 16%, secondo una media ponderata delle voci tabellari considerate.
Si precisa che si è tenuto conto della indicazione metodologica richiamata dal
Consulente dell' ( e – Giuffrè Ed, 2006) Pt_1 Persona_4 Persona_5 secondo cui “la menomazione anatomica quando si associa ad un pregiudizio funzionale, deve essere valutata unitamente a questo seguendo uno schema di riassorbimento progressivo mano a mano che i pregiudizio funzionale aumenta di gravità”. Se si fosse seguito un mero criterio di proporzionalità relativo al danno funzionale delle spalle, il valore finale sarebbe risultato superiore a quello del 16% valorizzato.
Quest'ultimo, quindi, rappresenta l'espressione sia della componente anatomica che di quella funzionale secondo le indicazioni tabellari di legge, definendo il valore finale secondo una media ponderata in relazione al quadro clinico-strumentale documentato.”
Si deve, poi, ritenere che non sia provato il nesso di causalità tra la patologia erniaria e l'attività lavorativa come esaustivamente motivato dal ctu la cui consulenza non è stata oggetto di alcuna osservazione da parte del ctp di parte appellata.
In particolare il ctu ha così condivisibilmente argomentato: “Venendo a considerare la seconda malattia denunciata, cioè quella a carico della colonna lombo-sacrale, si deve precisare che nelle succitate tabelle di legge è prevista l'ernia discale lombare per lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
Dalla documentazione in atti risulta che la Valutazione Rischi da
Movimentazione di carichi presso era entro limiti più che CP_4 accettabili (indice di rischio calcolato 0,62 – 0,5 per uomo <18->45 anni).
Va anche considerato che l'unica testimonianza raccolta nel corso del procedimento di 1° grado riporta l'effettuazione in passato di sollevamenti di pesi anche maggiori di 50KG, ma le lavorazioni erano effettuate in coppia anche se su macchine diverse, inoltre gli addetti si aiutavano in caso di manovre pesanti. La tipologia dell'attività alle macchine fresatrici non prevede sollevamenti di pesi se non occasionalmente e nel caso di specie è stato riferito
6 che gli addetti si aiutavano in tali circostanze. Lo stesso periziato, durante la raccolta dell'anamnesi lavorativa, non ha posto l'attenzione sulla movimentazione di pesi o carichi gravosi, bensì soprattutto sull'uso degli arti superiori per le operazioni di fresatura.
Detto ciò, gli accertamenti diagnostici esaminati hanno documentato in capo al periziato di una condizione artrosica vertebrale dorso-lombare e scoliosi lombare, con evidenza strumentale (RM rachide lombosacrale del 26/11/2018) di minima protrusione discale L1-L2 in paramediana sinistra, e modico bulging discale in L3-L4, L4-L5, L5-S1. Inoltre l'esame elettromiografia agli arti inferiori del 21/03/2019 evidenziò segni di possibile radicolopatia cronica L4-
L5 destra, ma nel corso della raccolta dell'anamnesi patologica il periziato non ha riferito irradiazioni dolorose agli arti inferiori.
In pratica nel caso di specie si tratta di alterazioni discali diffuse, senza vere e proprie ernie, che, per caratteristiche ed estensione, risultano attendibilmente riconducibili alla scoliosi lombare ed alla malattia artrosica piuttosto che a sovraccarico biomeccanico prolungato nel tempo.
In conclusione, gli elementi sopra descritti conducono a ritenere incerto e scarsamente documentato un vero e proprio rischio lavorativo da abituale movimentazione manuale di carichi, essendo del tutto plausibile l'origine extralavorativa delle anomalie patologiche a carico della colonna lombare;
pertanto si ritiene che le discopatie lombari multiple accertate non rientrino nell'ambito delle tecnopatie secondo la definizione di legge.”
Da quanto sopra esposto deriva che, a parziale riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi che la patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare non ha origine professionale, mentre la sentenza deve essere confermata per il resto considerato che il ctu nel presente giudizio ha quantificato il danno biologico in relazione alla malattia alle spalle di cui è stata riconosciuta la natura professionale nella misura del 16% secondo le tabelle Pt_1
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un quarto.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dei procuratori antistatari.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio devono essere poste integralmente a carico di come ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte anche in caso di Pt_1
7 compensazione delle spese ( cfr. Cass civ n. 22868/2019).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.93/2024 RGA così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara che la denunciata
“patologia erniaria a carico della colonna vertebrale lombare” non ha origine professionale e conferma la sentenza per il resto.
2) Condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Pt_1 Controparte_1 giudizio che liquida, previa compensazione di un quarto, per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 2600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 2600,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
3) Pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di
Pt_1
Così deciso in Bologna, il 29 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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