Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Fornasari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento di diniego comunicato a mezzo PEC in data 08 luglio 2025, con cui è stata formalmente negata la reimmatricolazione al corso di laurea al ricorrente;
b) del Regolamento Didattico del Corso di Studio in "Geografia e processi territoriali" (LM-80), approvato in data 30 aprile 2025, nella parte in cui fissa il requisito del voto di laurea di 95/110 (art. 1, punto b), ove interpretato come applicabile anche a studenti rinunciatari con carriera pregressa, e per non aver previsto, anche in violazione dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo, alcuna disposizione transitoria a tutela delle posizioni consolidate;
c) dell'Avviso di Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in "Geografia e processi territoriali" (LM-80) per l'A.A. 2025/2026, pubblicato in data 09 giugno 2025, nella parte in cui estende illegittimamente i nuovi requisiti di accesso anche agli studenti che intendono iscriversi "in seguito a rinuncia agli studi";
d) del provvedimento di diniego all'ammissione al corso di laurea magistrale, comunicato al dott. -OMISSIS-attraverso il portale dell’Università il giorno 10 settembre 2025;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. AO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, immatricolatosi per la prima volta al corso di laurea magistrale in “Geografia e processi territoriali” (LM-80) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nell’Anno Accademico 2019/2020, in data 19 maggio 2025 ha ricevuto comunicazione da parte dell’Ufficio contribuzioni studentesche dell’Università di mancato accoglimento della domanda di esonero dal versamento delle contribuzioni studentesche (cd. tasse universitarie) per l’A.A. 2024/2025, disponendo, contestualmente, l’obbligo di versamento integrativo della quota di contribuzione – così come liquidata nell’area personale online – entro il termine del 30 giugno 2025. Tale diniego è conseguito ai controlli effettuati dall’INPS e volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva autocertificato di essere figlio di titolare di pensione di inabilità ai sensi della l. n. 118/1971. Dai controlli svolti dall’ufficio competente dell’INPS, d’altronde, è risultato che il padre del ricorrente era beneficiario di altra tipologia di prestazione (pensione ordinaria), non idonea a consentire l’esonero dal versamento dei contributi dovuti.
Il ricorrente non risulta aver impugnato o contestato il suddetto diniego, ma, in data 19 giugno 2025, ha presentato la rinuncia agli studi (a mezzo del portale telematico “Studenti online”) e, in data 23 giugno 2025, ha richiesto informazioni – a mezzo PEC – per la re-immatricolazione al corso di laurea magistrale in “Geografia e processi territoriali”.
D’altronde, già in data 9 aprile 2025 era stato pubblicato il nuovo Regolamento didattico del corso di laurea e in data 9 giugno 2025 era stato pubblicato l’Avviso per l’ammissione all’Anno Accademico 2025-2026, seppur sotto condizione sospensiva per il parere favorevole da parte del Consiglio Universitario Nazionale (ottenuto con prot. n. 783/2025 del 12 giugno 2025).
Tali atti prevedono quali requisiti di ammissione: - il conseguimento della laurea in una delle seguenti classi: L-6 (Geografia), L-10 (Lettere), L-42 (Storia); - il possesso di una laurea appartenente a una classe differente da quelle indicate e aver acquisito almeno 27 crediti formativi universitari (CFU) in uno o più dei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) […]; - oltre […] al possesso dei requisiti curriculari sopra indicati, […] l'accertamento dell'adeguata preparazione personale. La verifica della personale preparazione si ritiene assolta se il laureato ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 95/110.
Il ricorrente, non possedendo il requisito del voto di laurea triennale pari o superiore a 95/110, ha avviato uno scambio di corrispondenza a mezzo di e-mail, contestando quanto previsto dal Regolamento del Corso di studi in “Geografia e processi territoriali” e dal successivo Avviso per l’ammissione al corso dinanzi agli Organi dell’Ateneo: in particolare, ha lamentato la mancata differenziazione tra una prima immatricolazione al corso di studio – da ritenersi soggetta ai suddetti requisiti – e una re-immatricolazione a seguito di rinuncia agli studi (come nel caso del ricorrente).
L’Ateneo, con PEC datata 8 luglio 2025, ha indicato i motivi ostativi all’accoglimento di un’eventuale nuova domanda di immatricolazione, richiamando i requisiti per l’ammissione così come stabiliti dal nuovo Regolamento didattico del corso di laurea e dal successivo Avviso di ammissione.
In particolare, l’Amministrazione ha sottolineato che « l’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Geografia e processi territoriali prevede per la verifica della personale preparazione, a partire dall'anno accademico 25/26, un voto di laurea triennale di almeno 95/110. La soglia fissata è vincolante poiché prevista in ordinamento che è stato sottoposto alla verifica del CUN e non risulta possibile in nessun caso derogare. Del nuovo ordinamento è stata data pubblicità tramite il regolamento didattico, pubblicato nel sito del corso di studi. Non sono previste deroghe rispetto ai criteri di cui sopra. Come indicato nell’avviso per l’ammissione al Corso, pubblicato sul sito del corso, questo è rivolto a chi “in possesso dei requisiti di ammissione indicati nella Sezione 4, intende iscriversi al Corso, anche in caso di trasferimento o passaggio di corso o in seguito a rinuncia agli studi ».
Il ricorrente ha comunque formulato richiesta di ammissione al corso di laurea e il procedimento amministrativo si è concluso con il formale rigetto della domanda, come deliberato dalla commissione per la verifica dei requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale in Geografia e processi territoriali, con il provvedimento prot. n. 0322793 del 25 settembre 2025. Tale decisione è stata resa nota all’odierno ricorrente, nella stessa data, nell’area personale (“Studenti online”) del sito istituzionale dell’Università di Bologna.
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2025, l’odierno ricorrente ha, quindi, impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e contestando il diniego di ammissione al corso di laurea magistrale in “Geografia e processi territoriali” (LM-80) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi, in sintesi:
1. risulterebbero violati l’art. 6, D.M. n. 270 del 2004, e gli artt. 9 e 29 del Regolamento studenti, nonché sussisterebbe il vizio di eccesso di potere, in quanto la nuova previsione del Regolamento didattico e dell’Avviso per l’ammissione al Corso di Laura, da un lato, avrebbero escluso la possibilità di compiere un accertamento in concreto dell’adeguata preparazione dello studente, dall’altro lato, non avrebbero distinto la situazione dello studente già immatricolato, ma rinunciatario, dall’ipotesi di chi si iscrive per la prima volta alla magistrale; l’Università, quindi, avrebbe errato nel negare la verifica in concreto dell’effettiva preparazione del ricorrente e delle competenze acquisite e dimostrate già in precedenza; ancora, l’imposizione di un criterio di verifica dei requisiti di accesso astratto e numerico, oltre a non essere consentita da alcuna norma di legge, sarebbe violativa degli artt. 1 e 3 del d.m. n. 931 del 2024 e risulterebbe anche illogica e sproporzionata, perché se, da un lato, nega la reimmatricolazione a chi ha già conseguito con profitto numerosi CFU nello stesso corso di studio, dall’altro lato, consente l’ammissione di soggetti formalmente in possesso del voto minimo richiesto, ma privi di esperienza pregressa nello specifico corso accademico; sarebbe quindi stato leso l’affidamento del ricorrente avendo questi superato esami corrispondenti a più di metà dell’intero corso di laura;
2. l’imposizione del voto minimo di laurea triennale violerebbe il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e con il principio di uniformità delle regole nell’ordinamento universitario nazionale, in quanto sarebbe previsto esclusivamente dall’Università resistente e non da altri Atenei.
Si è costituita in giudizio l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a..
È necessario, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo vigente. L’art. 6, comma 2, del D.M. n. 1649/2023 dispone che “ il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale ”. L’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004 stabilisce che “ per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici […]”.
Da ciò emerge chiaramente come la fonte nazionale attribuisca la potestà regolamentare alle singole Università per la determinazione degli specifici criteri d’accesso qualora i corsi di laurea magistrale non siano a numero programmato.
Il Regolamento didattico dell’Ateneo resistente - emanato con D.R. n. 609/2013 e ss.mm., e aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 294 del 26/02/2025 -, al riguardo, dispone, all’art. 11, comma 7, [Ammissione ai corsi], che “ per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale, di un titolo di studio, riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente. Il regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione . […]”. La previsione dei requisiti curriculari e delle modalità per la verifica della preparazione personale è stata specificata – per il corso di laurea magistrale in “Geografia e processi territoriali” dell’Alma Mater Studiorum – dal nuovo Regolamento didattico del corso di studio, laddove, all’art. 1, lett. b) [Modalità di ammissione, verifica dell’adeguatezza della personale preparazione] prevede che “ la verifica della personale preparazione si ritiene assolta se il laureato ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 95/110 ”.
Il Collegio ritiene che la previsione regolamentare in questione non possa essere utilmente censurata, venendo in rilievo l’accesso non al corso di laurea triennale, ma al corso biennale per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, nonché in ragione della sopra ricordata autonomia delle istituzioni universitarie nella scelta discrezionale dei criteri per l’accesso ai corsi di laurea, e, per quanto qui rileva, delle modalità per la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale.
Rientra, infatti, nel potere attribuito all’Amministrazione la scelta delle modalità con cui disporre tale verifica di adeguatezza della preparazione dello studente: nel caso di specie, l’esercizio della discrezionalità nella predisposizione dei criteri non appare manifestamente illogico o irragionevole.
Si consideri, anzitutto, che i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea dell’Alma Mater Studiorum, oltre ad avere ottenuto il parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 10/06/2025 (prot. n. 783/2025 del 12/06/2025 – Decreto Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Ministero dell’Università e della Ricerca) - atto non censurato da parte ricorrente - sono stati predisposti, dall’Ateneo, conformemente alle linee guida del CUN per la redazione degli ordinamenti didattici per l’A.A. 2025/2026, che – per quanto qui d’interesse – dispongono che “ la verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel quadro A3.b della SUA-CdS (scheda unica annuale del corso di studio), e possono essere modificati, anche annualmente, dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano lettere motivazionali o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili. E’ del tutto legittimo che un corso di studi renda più selettiva la verifica della personale preparazione anche se il corso è a libero accesso, perché ogni corso di studi opera in qualità attraverso processi annuali di autovalutazione, monitoraggio e miglioramento continuo, al fine di diminuire i fenomeni di abbandono e innalzare il livello della regolarità degli iscritti, aspetti molto attenzionati dall’Ateneo tramite il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità d’Ateneo, considerato che la regolarità degli iscritti e la conclusione del percorso formativo sono dati che incidono sugli indicatori per l’erogazione del Fondo di Finanziamento Ordinario da parte del MUR ” (paragrafo “Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali”, pag. 21).
Sotto altro profilo, l’avere il Regolamento didattico del corso di studio in “Geografia e processi territoriali” e, conseguentemente, l’Avviso per l’ammissione per l’Anno Accademico 2025-2026, previsto, al paragrafo 4.3 [Adeguata preparazione personale], che “ l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è in ogni caso subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari sopra indicati, all'accertamento dell'adeguata preparazione personale ” e – al successivo sotto-paragrafo 4.3.a che “ la verifica della personale preparazione si ritiene assolta se il laureato ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 95/110 ”, risulta non irragionevole e giustificato se solo si considera che, come accennato, viene in rilievo l’ammissione ad un corso di laurea specialistico.
Tale tipologia di corso di laurea è evidentemente finalizzata a far conseguire al laureando una formazione avanzata e, quindi, una conoscenza di alto livello nella materia di riferimento: ciò giustifica l’imposizione di una soglia di accesso minima, anche elevata – purché non del tutto sproporzionata - qualora la singola Amministrazione Universitaria abbia ragione di ritenere che, per la specificità della materia e dell’impostazione del Corso di laurea, sia opportuna una selezione “verso l’alto” degli studenti da ammettere.
Il limite ispirato a un criterio di merito correlato in modo stringente al voto di laurea triennale, è evidentemente finalizzato proprio a garantire un livello di maggiore qualità degli studenti laureati al termine del diploma di laurea di II livello.
Il fatto che l’Amministrazione universitaria abbia inteso “oggettivizzare” il criterio di ammissione, stabilendo un parametro “fisso”, prescindendo da un esame caso per caso della singola preparazione specifica dello studente richiedente l’ammissione, non appare poi né in contrasto con la normativa statale sopra ricordata, né irragionevole o sproporzionato.
Da un lato, infatti, il voto di laurea triennale deve ritenersi un dato sufficiente e adeguato per accertare la preparazione personale dello studente, anche considerato che la normativa primaria non esclude la possibilità di effettuare una valutazione mediante valorizzazione del voto di laurea triennale quale indicatore unico della preparazione personale; dall’altro lato, la previsione di un criterio oggettivo “fisso” esclude qualunque rischio di disparità di trattamento tra gli studenti e, al contempo, rappresenta uno stimolo, per qualunque studente di corso di laurea triennale che intenda iscriversi alla specialistica/magistrale presso l’Alma Mater, a studiare e impegnarsi sì da elevare il proprio livello di conoscenze in modo da raggiungere la soglia minima di voto di laurea richiesta.
L’imposizione di un voto minimo di 95/110, per quanto elevato, non appare sproporzionato, anche perché l’Amministrazione Universitaria, nella sua discrezionalità, ha evidentemente ritenuto che per accedere utilmente al corso di laurea specialistica una tale soglia di preparazione fosse adeguata e opportuna e su tale aspetto parte ricorrente nel suo ricorso introduttivo del presente giudizio non ha dedotto censure puntuali volte a dar conto degli elementi che renderebbero palesemente e manifestamente irragionevole e sproporzionata, nonché immotivata, la determinazione dell’Amministrazione Universitaria.
Non può, al riguardo, valorizzarsi il fatto che gli altri Istituti Universitari non prevederebbero una soglia minima di accesso alla laurea specialistica con conseguentemente asserita disparità di trattamento: va, infatti, da un lato, nuovamente ribadita la discrezionalità del singolo Ateneo nel disciplinare i requisiti di ammissione ai corsi specialistici, sì che il maggior rigore imposto da uno di essi non può essere censurato per il sol fatto che gli altri non risultano essere altrettanto esigenti; dall’altro lato, si rammenta che il vizio di disparità di trattamento «si può configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata» (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6269).
A tal proposito, nel caso di specie parte ricorrente non ha dato conto di elementi che facciano ritenere assolutamente identica la struttura del corso di laurea in esame predisposto dall’Alma Mater e quelli asseritamente omologhi degli altri Atenei.
Non può nemmeno lamentarsi l’omessa valorizzazione, ai fini della valutazione della preparazione personale, degli esami sostenuti da chi il corso di laurea specialistica lo ha iniziato in passato, ma non lo ha terminato rinunciando agli studi, per poi, come nel caso del ricorrente, reiscriversi.
Né si può accogliere la censura relativa alla mancata previsione di una disposizione regolamentare transitoria idonea a salvaguardare la condizione di chi, come il ricorrente, ha, rinunciato agli studi universitari specialistici per poi reiscriversi, e, nel periodo anteriore alla rinuncia – precedente all’entrata in vigore della normativa - ha sostenuto e superato alcuni esami del corso di laurea specialistico (nel caso di specie maturando 78 CFU su 120).
Va rammentato, con riguardo ad entrambi i profili di contestazione, che, da un lato, il paragrafo 3 dell’Avviso di ammissione al corso di laurea magistrale in “Geografia e processi territoriali” per l’A.A. 2025/2026 prevede espressamente che “questo avviso è rivolto a chi, in possesso dei requisiti di ammissione indicati nella Sezione 4, intende iscriversi al Corso, anche in caso di trasferimento o passaggio di corso o in seguito a rinuncia agli studi”. Dall’altro lato, l’art. 29 (Rinuncia agli studi)del Regolamento degli Studenti dell’Università di Bologna, prevede che: “ 1. In qualsiasi momento, lo studente può dichiarare di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi. 2. La rinuncia agli studi sottoscritta dallo studente è irrevocabile e comporta la perdita dello status di studente presso l’Università dal momento del suo deposito presso la segreteria di competenza. […]. 4. Lo studente che ha rinunciato agli studi può iscriversi nuovamente all’Università avviando una nuova carriera, fermo restando il diritto di riconoscimento della carriera pregressa ”.
Occorre, anzitutto, rammentare che la rinuncia agli studi comporta «… la cessazione in via definitiva della carriera universitaria e dello status di studente, con radicale cesura rispetto alla carriera universitaria pregressa, fermo restando che, anche alla luce dei principi generali in materia di sistema universitario, una nuova iscrizione ad un corso di laurea consente il riconoscimento di esami pregressi e dei relativi cfu laddove ne sussistano le condizioni” (TAR Lazio, sez. III, n. 4063/2025). La rinuncia agli studi, inoltre, “ ha natura irretrattabile, in quanto l'interesse pubblico sotteso alla disciplina del "rapporto universitario" richiede costante riconoscibilità e piena certezza delle situazioni che lo concernono e ciò preclude al privato di ricostituire un rapporto che volontariamente ha concluso ” (T.A.R. Campania, Napoli, II, 21 novembre 2003, n. 13.759; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 4 dicembre 1989 n. 496) ” (TAR Toscana, sez. I, n. 1609/2015).
Ovviamente, a differenza di una prima immatricolazione, lo studente rinunciatario – in caso di re-immatricolazione – potrà, però, chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, ovvero dei CFU già sostenuti.
Il diritto al riconoscimento degli esami già sostenuti viene in rilievo solo e nella misura in cui la domanda di ammissione venga accettata, sussistendo i relativi presupposti di accesso al corso di laurea specialistica.
In sintesi, la rinuncia agli studi determina una soluzione di continuità con il percorso universitario pregresso non ultimato sì che ai fini della re-immatricolazione lo studente deve considerarsi equiparato al richiedente una prima ammissione al corso di laurea.
Quanto precede, da un lato, fa ritenere non irragionevole la mancanza di una norma transitoria idonea a differenziare i rinunciatari e ciò anche se, come nel caso del ricorrente, si tratta di soggetto che ha conseguito la laurea triennale anteriormente all’entrata in vigore del regolamento.
Per un verso, infatti, colui che rinuncia si assume il rischio della soluzione di continuità con il percorso universitario pregresso e della possibilità che, come nel caso di specie, si aggravino le condizioni di accesso al corso di laurea specialistico.
Il regolamento, quindi, non potrebbe certamente trovare legittima applicazione a coloro che la rinuncia e la domanda di re-immatricolazione l’abbiano presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, ma nel caso del ricorrente quest’ultimo ha presentato la rinuncia e la correlata domanda di re-immatricolazione quando il regolamento era già entrato in vigore ben conscio, quindi, delle conseguenze alle quali poteva andare incontro.
Non viene, perciò, in rilievo una previsione “retroattiva”, perché il ricorrente avrebbe ben potuto non rinunciare e continuare a frequentare il corso, non rilevando, ai fini della presente decisione, le addotte ragioni economiche correlate al problema dell’esonero dalle “tasse universitarie”.
In tal senso, peraltro, non è stato nemmeno leso l’affidamento del ricorrente, proprio perché la disposizione regolamentare non avrebbe trovato applicazione se lo stesso non avesse inteso rinunciare al suo percorso di studi in atto.
Giova, infatti, chiarire che – nonostante il periodo di transizione dell’Ateneo verso i nuovi ordinamenti didattici – le conseguenze della rinuncia agli studi (e dei motivi ostativi alla richiesta di nuova immatricolazione) erano perfettamente conoscibili e conosciute dal ricorrente: tanto il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “Geografia e processi territoriali” quanto l’Avviso di ammissione per l’A.A. 2025/2026, infatti, sono stati pubblicati in data anteriore alla rinuncia agli studi, senza considerare quanto già la segreteria degli studenti e il coordinatore del corso di laurea hanno rappresentato al ricorrente a mezzo di e-mail in data antecedente alla presentazione della rinuncia.
Quindi, con specifico riguardo al ricorrente, che al momento dell’entrata in vigore del regolamento era già iscritto al percorso di studi, e la cui rinuncia è avvenuta dopo l’entrata in vigore medesima, la mancanza di una disposizione transitoria relativamente alla rinuncia e re-iscrizione non rileva e comunque non determina l’illegittimità dell’atto in questione e dei provvedimenti in questa sede impugnati.
Per quanto concerne, invece, il tema della omessa valorizzazione - nell’ambito del criterio di valutazione della personale preparazione - degli esami sostenuti dal rinunciatario al corso di studi, va premesso che il regolamento universitario prevede il diritto al riconoscimento degli esami pregressi, ma a condizione che siano soddisfatte le condizioni di ammissione vigenti al momento della domanda di ammissione o re-immatricolazione.
La decisione dell’Amministrazione Universitaria di non valorizzare la situazione di chi, come il ricorrente, ha comunque sostenuto esami relativi al medesimo corso di laurea specialistico, poi rinunciato, rappresenta una soluzione, per quanto certamente rigorosa, rientrante nell’alveo di un esercizio non irragionevole, né sproporzionato, della discrezionalità amministrativa riconosciuta dall’ordinamento alle Università.
Infatti, si è detto che con un criterio fisso basato sul voto minimo di accesso pari a 95/110 l’Università ha inteso introdurre un sistema oggettivo idoneo, da un lato, ad evitare disparità di trattamento, dall’altro lato, a certificare quella “adeguata preparazione personale” richiesta dal d.m. n. 270 del 2004.
Il criterio consente di garantire, in uno, la semplificazione dell’attività amministrativa, la tendenziale univocità e oggettività delle determinazioni (non potendosi valorizzare come argumentum a contrario l’eventuale contestazione sulla diversa maggiore severità didattica e valutativa di alcuni atenei rispetto ad altri), e l’uguaglianza tra i richiedenti l’ammissione.
L’eventuale valorizzazione, ai fini della re-immatricolazione (fermo quindi il diritto al riconoscimento degli esami “ex post”), degli esami sostenuti dal rinunciatario introdurrebbe, nuovamente, un elemento distonico rispetto alle legittime finalità sopra ricordate, peraltro di difficile regolamentazione ex ante e di parimenti non semplice e univoca valutazione in concreto, sempre tenendo conto della difficoltà di evitare disparità di trattamento.
Da quanto precede, quindi, il Collegio ritiene che la nuova disciplina regolamentare approvata dall’Ateneo resistente sia legittima.
Parimenti legittima, poi, risulta essere stata l’applicazione della suddetta disciplina nei confronti del ricorrente.
Infatti, posto che, come detto, la rinuncia determina una soluzione di continuità con il percorso di studi pregresso e la domanda di re-immatricolazione costituisce una nuova domanda alla stregua di una domanda di prima immatricolazione, correttamente, in applicazione del regolamento in vigore l’Amministrazione resistente ha respinto la domanda del ricorrente.
In definitiva, è proprio la cesura del rapporto tra il ricorrente rinunciatario e l’università che consente alle nuove prescrizioni di essere applicate al ricorrente senza violare il principio dell’irretroattività e senza poter invocare alcun legittimo affidamento riposto in una scelta volontaria e irretrattabile del ricorrente.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono ritenersi compensate, attesa la particolarità e novità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO TI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | AO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.