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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1602/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, vertente
TRA
, (C.F..: ), in persona del Presidente della Parte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti rogata dal notaio il 2.4.2015 rep. 153.618, raccolta n. 31.846, dall'Avv. Dianora De Persona_1
Nobili dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, sita in Catanzaro, Germaneto – Cittadella Regionale;
- APPELLANTE –
E
, (P.IVA. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Controparte_2
difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
1 dall'Avv. Angelo Carduccelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Catanzaro, alla Via A. Fares, n. 21;
- APPELLATA –
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 728.2009 del
Tribunale di Catanzaro e, in ogni caso, accertare e dichiarare ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile ovvero rigettarla Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, e, comunque, dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito relativo alle somme vantate dalla Società IV CP_2
per tutte le ragioni di cui in narrativa- con conseguenziale statuizione anche in
[...]
ordine alle spese e di competenze di giudizio del primo grado”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'On. Ecc. ma Corte di Appello, respinta ogni diversa richiesta ed eccezione, chiede:
a) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso, la sentenza Parte_1
n.145/2019 depositata il 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Catanzaro e, questa confermando, e porre a carico dell'appellante le maggiori spese dei due gradi di giudizio, e per non tediare, si devono intendersi integralmente trascritti nella presente comparsa, tutte quelle difese e deduzioni già formulate in prima sede, della sentenza impugnata della comparsa costitutiva e di risposta e conclusionale, memorie
- che si allegano- degli scritti e verbali di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
2 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la (d'ora innanzi, per Parte_1
brevità, anche solo ”) ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 728/2009 emesso in data 29.09.2009 e notificato in data 09.10.2009, con il quale il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 15.277,85 (oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo), in favore della ricorrente IV , a titolo di saldo Pt_3 Controparte_2
finale, pari al 30%, della liquidazione del progetto “Inf.On.Line”.
A sostegno della spiegata opposizione la ha eccepito, Parte_1
preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non essendoci in atti documenti attestanti la debenza di somme.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria della ricorrente, pretesa che riguarda il saldo, pari al 30%, del contributo di cui alla convenzione stipulata fra la e la Società IV in data 26.05.2005, relativa al Pt_1 Controparte_2
progetto “Inf.On.Line”, ammesso al finanziamento di cui alla Misura 3.16 – azione B3 del POR (2000/2006) con decreto 1086 del 07.02.2005.
In particolare la ha affermato: Pt_1
- di essersi impegnata a corrispondere un contributo di € 49.077,82 a fronte di un investimento complessivo di € 65.437,09;
- che in forza dell'art. 5 della sopra menzionata convenzione l'Ente disponeva di un potere di controllo esercitato sulla società attraverso verifiche in itinere o ex post,
che detto articolo prevedeva espressamente che “L'esito del collaudo effettuato permette di erogare le quote dei contributi, ovvero la revoca parziale o totale dei contributi assegnati”;
-che l'art. 6 prevedeva espressamente che in particolare il versamento del 30% era subordinato all'esito positivo del collaudo finale;
-che l'art. 7 prevedeva la revoca totale o parziale del contributo a seguito delle accertate inadempienze, con l'obbligo della restituzione delle somme già versate;
-che il collaudo finale ha avuto esito negativo sicché l'Amministrazione, a seguito del deposito di documentazione integrativa da parte della ditta proponente, ha deciso di
3 non revocare in toto i contributi, valutando totalmente o parzialmente ammissibili i costi delle attività realizzate in modo sufficiente o parziale e non riconoscendo i costi delle attività valutate in modo insufficiente;
- che all'esito dell'istruttoria si è ritenuto che “il rendiconto finale e le spese sostenute risultano in definitiva ammissibili per un importo complessivo pari ad € 45.557,00 e il contributo totale concedibile, come rideterminato, in misura pari al 75% delle spese riconosciute ammissibili, è risultato pari ad € 34.167,76” con la conseguenza che la società è tenuta alla restituzione di € 186,71, avendo già ricevuto la somma di €
34.354,47,
- che in ragione di ciò la somma residua di € 15.277,85 non era quindi dovuta, non avendo la ditta realizzato alcune attività o non avendole svolte in modo sufficiente.
Alla luce di tali argomentazioni parte opponente ha chiesto, pertanto, che fosse revocato o comunque dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.01.2010, si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Ha dedotto che una volta ricevuto l'esito negativo del collaudo, ha provveduto a depositare la documentazione richiesta, sicché il Collaudatore è stato incaricato dalla
Regione di riformulare la relazione tecnica presentata. Il tecnico si è rifiutato così arrecando alla società danni economici ed all'immagine, di cui ha chiesto il riconoscimento. La pur in assenza di una nuova formulazione tecnica, ha Pt_1
provveduto irragionevolmente alla riduzione del contributo anziché affidare ad altro tecnico l'incarico di verificare se la ditta aveva o meno onorato gli impegni assunti. Da tanto deriva la responsabilità della per non avere fornito un principio di prova Pt_1
idoneo a sostenere le proprie determinazioni.
Istruita documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza del 10.07.2018, la causa è stata decisa con la sentenza n. 145/2019, con la quale il Tribunale di Catanzaro
4 ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite tra le parti.
In estrema sintesi, il Tribunale ha affermato che la ditta creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la ha dedotto Parte_1
generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo né ha provato la sussistenza di un credito minore rispetto a quello ingiunto.
Ha ritenuto che le contestazioni dell'opponente scaturiscono da un'attività istruttoria interna e sono state effettuate nell'ambito della procedura di finanziamento e, pertanto, non possono trovare ingresso nella convenzione di finanziamento per cui è causa. Più nel dettaglio ha affermato che la , per sua stessa ammissione, ha Parte_1
chiesto chiarimenti e riscontri al tecnico incaricato in ordine all'esito negativo del collaudo.
Siccome il tecnico non ha offerto alcun riscontro, la fase finale della procedura di finanziamento è monca per fatto imputabile alla parte opponente, la quale ha irritualmente proceduto con un supplemento di istruttoria valutando unilateralmente come totalmente o parzialmente ammissibili i costi delle attività realizzate e non riconoscendo i costi delle attività che era state ritenute come documentate in modo insufficiente.
Alla luce di ciò, ha ritenuto l'opposizione infondata ed in ragione della complessità della vicenda e delle sue peculiari connotazioni ha compensato integralmente le spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 23.07.2019, concludendo come in epigrafe.
A fondamento dell'appello ha dedotto che la sentenza è totalmente erronea poiché il
Tribunale ha disatteso tutte le contestazioni dalla stessa avanzate nel corso del giudizio di primo grado, da cui si evinceva l'inadempimento della società finanziata rispetto
5 agli obblighi assunti con la convenzione stipulata con l'amministrazione ai fini della concessione del contributo di fondi comunitari.
Ha ulteriormente affermato che la sentenza è errata poiché richiama principi giurisprudenziali sull'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo senza, però, applicarli correttamente alla fattispecie in esame.
Infatti essa, come in effetti ha fatto, avrebbe dovuto semplicemente allegare l'inadempimento, mentre incombeva sull'opposta creditrice la prova dell'esatto adempimento e, all'uopo, richiama giurisprudenza di legittimità in tema di inversione dell'onere della prova nei casi in cui il debitore eccepisca l'inadempimento (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
Ha dedotto di avere prodotto tutta la documentazione attestante l'inadempimento e di avere evidenziato nell'atto di opposizione che in base a quanto stabilito nel contratto agli artt. 5,6 e 7, la ditta è risultata inadempiente agli obblighi assunti, ragion per cui il saldo del 30% non è dovuto in quanto subordinato all'esito del collaudo finale, il quale ha avuto esito negativo.
Ciò attesta che il finanziamento avrebbe potuto anche essere revocato totalmente, ma tenuto conto dell'attività parzialmente realizzata è stata richiesta all'esperto incaricato una riformulazione della relazione tecnica ed a seguito della documentazione integrativa presentata dalla società, nonostante il giudizio complessivamente negativo del collaudo, ha deciso di ridurre l'importo finanziato, riconoscendo i costi delle attività realizzate in modo sufficiente o parziale ed escludendo quelli delle attività valutate in modo insufficiente.
Dunque, ritenendo di avere eccepito l'inadempimento, di avere dimostrato i fatti impeditivi della pretesa riconosciuta nella fase monitoria e che per contro la controparte , nulla ha provato in ordine alle contestazioni sollevate in merito alle spese di personale riconosciute al 50%, alle spese generali riconosciute al 60% e alle varie fasi del progetto riconosciute al 20%, al fine di dimostrare che le somme fossero dovute per intero, ha chiesto in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della spiegata opposizione.
6 Da ultimo ha censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha statuito che “Le contestazioni di parte opponente quali fatti impeditivi della pretesa creditoria scaturiscono da una attività istruttoria interna che parte opponente dichiara di aver effettuato nell'ambito della procedura di finanziamento che non ha ingresso alcuno, a parere del giudicante, nella convenzione di finanziamento per cui è causa.
In realtà trattasi di ragionamento non condivisibile poiché il potere di revoca totale o parziale del contributo è stabilito sia nell'Avviso Pubblico (art. 14 all. 8) sia nella convenzione (art. 7 all.11), nella quale è previsto, altresì, un potere di controllo e verifica (art. 5 all.11) in capo alla alla quale spetta la valutazione degli esiti Pt_1
dei controlli, pur affidandosi ad un tecnico valutatore.
Siccome quest'ultimo con nota del 21.01.2009 n. 1400 ha presentato una comunicazione con cui ha ribadito le conclusioni già riportate nella relazione tecnica, confermando l'esito negativo l'Amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, ha ridotto il contributo operando le valutazioni di cui si è detto sopra sulla base di quanto indicato dal tecnico nella sua relazione.
Ha dedotto, ancora, che non è stata posta in essere alcuna procedura “monca” né alcuna istruttoria irrituale, avendo operato sulla base dell'Avviso e della convenzione sottoscritta tra le parti, nell'ambito dei suoi poteri e favorendo l'odierna appellata.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.01.2020, la Società IV chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
In particolare ha evidenziato che l'attività finanziata è stata svolta in modo trasparente ed è stata interamente completata, per come risulta dai documenti visionati dalla stessa la quale ha immotivatamente ridotto il contributo nonostante Parte_1
l'assenza dei chiarimenti richiesti al collaudatore, necessari per la revoca del beneficio.
Ha dedotto, altresì, di avere chiesto più volte in primo grado di ordinare ex art. 210
c.p.c. a controparte il deposito della nota prot. N. 22465 del 31.10.2008 del dirigente del servizio ricerca e relativa risposta indicata nella lettera del 6.10.2009 prot. N.17244, del tecnico Ing. , ma che detta richiesta è rimasta inevasa. Persona_2
7 Ha evidenziato, altresì, la scorrettezza del comportamento assunto dalla e Pt_1
dall'esperto collaudatore il quale, a seguito dell'esito negativo del collaudo, ricevuta dall'Ente con nota prot. N. 22465 del 31.8.2008 la richiesta di effettuare “una riformulazione della relazione tecnica presentata in modo che risultino chiari ed espliciti i passaggi che hanno determinato esito negativo del collaudo effettuato……”, con nota prot. N. 1400 del 22.12.2008 ha ribadito l'esito negativo del collaudo, senza tuttavia provvedere alla riformulazione della relazione, secondo quanto richiesto dal dirigente di servizio.
In assenza dei chiarimenti richiesti, dunque, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione è da considerare lacunosa con la conseguenza che non si sarebbe potuta operare la riduzione.
Ha inoltre dedotto che la a fronte della documentazione prodotta dalla società Pt_1
avrebbe potuto chiudere positivamente il progetto ed invece ha deciso di non pagare quanto dovuto. Avrebbe potuto, altresì, affidare ad un altro tecnico l'incarico di verificare se la ditta aveva rispettato l'impegno della realizzazione del progetto spin- off ed invece ha illegittimamente proceduto alla riduzione del contributo andando a colpire anche quanto era stato speso per i lavori e i contributi previdenziali (INPS e
INAIL) dei dipendenti riconosciuti e documentati.
Ha ancora evidenziato, che l'attività svolta è stata oggetto di positiva valutazione istruttoria in sede di ammissione e ai due saldi di pagamento e che la riduzione del contributo ha prodotto un grave danno alla società, la quale è stata costretta a chiudere la propria posizione presso la Camera di Commercio non essendo più in grado di ripercorrere altre esperienze che la poteva mettere in campo, anche per Pt_1
favorire l'occupazione ed ha dovuto licenziare un giovane dipendente.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.05.2025, la Corte, con provvedimento del 14.04.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8 Nel termine assegnato le parti in causa hanno depositato sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
3. Le valutazioni della Corte
3.1.Con il primo motivo d'appello l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado poiché il Tribunale, in palese violazione dell'art. 1460 c.c., ha omesso di considerare le circostanze di fatto e le contestazioni dalle quali emergeva l'inadempimento della ditta opposta rispetto agli obblighi assunti con la convenzione
Il collegio ritiene che tale motivo di appello sia fondato.
È noto che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente che eccepisce l'inadempimento ha l'onere di provare che la creditrice opposta non ha adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, mentre incombe su quest'ultima la prova dell'esatto adempimento, oppure della sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
A tal uopo sovviene Cass. civ. SS. UU. 13533/2002, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Orbene, dall'applicazione dell'enucleato principio di diritto al caso di specie, deriva che, a fronte della prova fornita documentalmente dalla circa Parte_1
l'inesatto adempimento della ditta opposta, quale fatto impeditivo della pretesa
9 creditoria, attestato dall'esito negativo del collaudo, l'odierna appellata non ha fornito la prova del contrario, ovvero di aver esattamente adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione, ma si è limitata ad affermare che “dalla documentazione prodotta in giudizio le opere eseguite sono conformi alle specifiche finalità del contratto pubblico”.
Trattasi di affermazione non suffragata da alcuna prova, ove si consideri che il tecnico incaricato dalla di procedere alla verifica finale concernente l'attuazione del Pt_1
progetto, in un primo momento aveva sospeso l'esito del collaudo per esaminare la documentazione integrativa richiesta e fornita dalla ditta.
Senonché all'esito della disamina della predetta documentazione ha concluso il collaudo con esito negativo, poiché il tecnico ha accertato che “dall'analisi complessiva della documentazione progettuale appare evidente che lo scope dell'iniziativa nella fase di attuazione è stato fortemente ridimensionato. Gli attuatori si sono limitati all'infrastrutturazione hw e sw di una piccolissima sede che oggi è quasi del tutto inutilizzata. Il beneficiario non ha predisposto e quindi attuato nessun piano d'azione finalizzato all'individuazione dei clienti esistenti e potenziali ed alla promozione dei servizi. I servizi realizzati ed i canali di erogazione degli stessi, pubblicizzati in modo mediocre ed inadeguato, seppur realizzati in modo appena sufficiente sono molto lontani dalle caratteristiche che avrebbero dovuto avere per il raggiungimento dello scope del progetto” (cfr. pag. 130 ss. fascicolo di parte Pt_1
).
[...]
Lo stesso tecnico nel corpo della relazione ha dato atto delle attività realizzate in modo parziale e appena sufficiente e di quelle non realizzate, evidenziando con particolare riferimento alle attività di analisi dei potenziali clienti che “Non è stato riscontrato alcun documento e/o informazioni in merito. Dall'integrazione documentale prodotta dal beneficiario e pervenuta all'Ente con nota prot. N. 4855 del 19 mag. 2008 si allegano n. 4 volantini (non firmati) che pubblicizzano incontri per la presentazione del sito web di progetto. Il materiale prodotto non dimostra e non quantifica l'effettiva partecipazione alle iniziative promozionali. Da una dichiarazione allegata si evince
10 tra l'altro che gli eventi si sono svolti unicamente presso i locali della III circ. di
Reggio Calabria. Premesso che il progetto doveva avere un impatto regionale.
Considerato che le attività programmate/svolte sono insufficienti sia in qualità che quantità. L'Attività in oggetto è insufficiente” (cfr. relazione pag. 131 fascicolo
). Parte_1
Il tecnico ha anche valutato le “attività di promozione dei servizi realizzati” in maniera insufficiente in assenza di idonea documentazione.
La , dunque in assenza di documentazione idonea a ribaltare l'esito Parte_1
negativo del collaudo, ha legittimamente ridotto il contributo, peraltro in senso favorevole alla ditta, ove si consideri che alla luce di un collaudo totalmente negativo avrebbe dovuto procedere ad una revoca totale e non parziale del contributo.
3.2. Con il secondo ed ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che in relazione al finanziamento per cui è causa sia stata effettuata un'attività istruttoria interna non prevista dalla convenzione.
Anche tale censura non può trovare accoglimento perché la ha Parte_1
operato nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico e nella
Convenzione sottoscritta tra le parti e nonostante l'esito negativo del collaudo, ritenendo di non avere a disposizione elementi sufficienti per disporre la revoca totale, ha operato una mera riduzione del contributo.
Più nel dettaglio, la Convenzione stipulata in data 26.05.2005 all'art. 5 sui “controlli e collaudi” prevede che “[…] L'esito del collaudo effettuato permette di erogare le quote dei contributi, ovvero la revoca parziale o totale dei contributi assegnati”, all'art. 6 sulle “modalità di finanziamento e garanzie richieste” prevede l'erogazione del saldo finale “a seguito di collaudo finale (positivo) da eseguirsi entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finale con allegata idonea documentazione contabile e certificazione di legge attestante l'intervento realizzato” e, infine, all'art. 7 rubricato
“revoche e sanzioni” prevede che “il contributo a favore dei soggetti beneficiari è totalmente revocato nei casi in cui […] l'esito del controllo effettuato indichi gravi ed insanabili inadempienze imputabili al Beneficiario” ed individua, altresì, i casi in cui
11 può operarsi la revoca parziale tra i quali rientra l'ipotesi in cui l'esito del controllo effettuato indichi sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario che impediscono tuttavia di procedere nell'attività cofinanziata, riconoscendo le spese ammissibili fino a quel momento e revocando la parte di contributo restante.
Ebbene, risulta per tabulas che la con lettera contratto del Parte_1
14.01.2008, prot. N. 259, ha assegnato l'incarico per il collaudo tecnico del progetto all'Ing. (cfr. pag. 79 fascicolo di parte opponente). Persona_2
Quest'ultimo, sospesa in un primo momento la valutazione del progetto in attesa di acquisizione della documentazione indicata nel verbale, relativa alle attività di analisi dei potenziali clienti ed alle attività di promozione dei servizi realizzati, riportate anche nella Tabella di cui al punto 5 sui “Risultati del progetto” (cfr. pagg. 121 ss.), una volta ricevuta la documentazione integrativa e dato atto nell'elaborato che in relazione alle attività sopra menzionate non è stato riscontrato alcun documento, ha attribuito una valutazione ad ogni attività del progetto ed ha concluso il collaudo con esito negativo, rappresentando che “dall'analisi complessiva della documentazione progettuale appare evidente che lo scope dell'iniziativa nella fase di attuazione è stato fortemente ridimensionato. Gli attuatori si sono limitati all'infrastrutturazione hw e sw di una piccolissima sede che oggi è quasi del tutto inutilizzata. Il beneficiario non ha predisposto e quindi attuato nessun piano d'azione finalizzato all'individuazione dei clienti esistenti e potenziali ed alla promozione dei servizi. I servizi realizzati ed i canali di erogazione degli stessi, pubblicizzati in modo mediocre ed inadeguato, seppur realizzati in modo appena sufficiente sono molto lontani dalle caratteristiche che avrebbero dovuto avere per il raggiungimento dello scopo del progetto” (cfr. pag.
131).
Alla luce dell'esito negativo del collaudo, la per sua stessa Parte_1
ammissione, con nota prot. N. 22465 del 31.10.2008 (cfr. pag. 134) ha chiesto al tecnico alcune precisazioni prima di procedere alla revoca totale del contributo e quest'ultimo, con comunicazione del 21.01.2009 prot. N. 1400, dato atto di avere esaminato tutta la documentazione depositata dalla ditta, compresa quella integrativa
12 di cui si è detto sopra, ha ribadito le conclusioni già fornite in precedenza, ulteriormente specificando che “il collaudo ha quindi chiaramente evidenziato che il beneficiario ha esclusivamente provveduto a acquistare immobilizzazioni materiali ed immateriali prevalentemente di tipo informatico senza svolgere alcuna attività volta a perseguire gli obbiettivi e le finalità di cui all'art. 2 e dichiarati nella proposta progettuale” (cfr. pag. 137).
Sulla scorta di ciò, l ha chiarito che, non essendogli stati forniti dal CP_4
tecnico elementi sufficienti per procedere alla revoca totale del contributo, ha optato per la riduzione dello stesso, poiché ha tenuto conto delle attività parzialmente realizzate dalla ditta, anche alla luce delle valutazioni espresse dal tecnico collaudatore sul grado di realizzazione delle singole attività e, a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione finale, ha rideterminato il contributo totale concedibile in €
34.167,76.
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla Ditta odierna appellata, non c'è stata alcuna lacunosa istruttoria interna, ma semplicemente il tecnico ha ritenuto in risposta alle ulteriori richieste della di non dover specificare singole voci di Pt_1
spesa, poiché l'esito del collaudo è stato ritenuto dallo stesso totalmente e non parzialmente negativo.
In altre parole non solo non vi è stata alcuna attività incompleta di controllo, ma l'esito del controllo, secondo le valutazioni operate dalla si è riverberato in senso Pt_1
favorevole alla ditta, determinando la revoca parziale e non totale del contributo concesso.
Si aggiunga che la decisione assunta dall'ente appare in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di revoca di finanziamenti pubblici, che ha affermato che non si deve procedere alla risoluzione per inadempimento della Convenzione quando l'inadempimento del beneficiario non sia da qualificarsi grave.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va, dunque, accolto.
4.La riforma totale della sentenza appellata comporta anche la riforma delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, per come chiarito dalla Suprema Corte di
13 Cassazione che nella parte motiva dell'ordinanza n. 854 del 13 gennaio 2025 ha testualmente affermato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (ex plurimus Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017,
Rv. 642738 conf. Sez. 3, Ord. n. 16526 del 2024 - Rv. 671298).
Dette spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, vigente al momento della sentenza d'appello, (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 19989 del 13.07.2021), con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.
Anche le spese per la presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M.
10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi, inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass. 30219/2023).
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dagli attori in epigrafe indicati così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società individuale in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 103,7 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali , 14 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna la società individuale in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t che liquida in € 395,7 per esborsi ed €
5.809,00 per compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data in data 24.07.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
15