Art. 3.
Quando nelle leggi di guerra o di neutralita', o, nei provvedimenti ad esse connessi, e' stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle Colonie o dell'Africa Italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara Libico.
Quando nelle leggi di guerra o di neutralita', o, nei provvedimenti ad esse connessi, e' stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle Colonie o dell'Africa Italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara Libico.