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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 960/2021 promossa da:
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Gaudenzio VOLPONI
APPELLANTE contro
P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Annalisa AZZALI
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Parma in persona del
Giudice Unico Dott. Marco VITTORIA, n. 307/2021 Reg. Sent. in oggetto, così giudicare:
pagina 1 di 22 1) accertati tutti i vizi e i difetti delle opere appaltate ed il conseguente degrado dell'intera opera e quindi il grave inadempimento della dichiarare che il contratto d'appalto 21/1/2013 è risolto Controparte_1 per colpa e fatto esclusivo di e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme Controparte_1 ex adverso richieste (€ 38.900,00 per opere inerenti al 4° SAL, € 35.200,00 per lavorazioni extra 3° SAL ed
Euro 13.350,00 per somme trattenute in garanzia oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi), respingendo le relative domande perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio.
2) Respingere la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita 21/1/2013 e conseguentemente dichiarare non dovuti a li acconti prezzo ricevuti da Controparte_1 Parte_1 pari a € 73.460,00, respingendo le relative domande perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio.
3) Accertati tutti i vizi e i difetti delle opere appaltate ed il conseguente degrado dell'intera opera e quindi il grave inadempimento della dichiarato il contratto d'appalto 21/1/2013 risolto per Controparte_1 colpa e fatto esclusivo di condannare quest'ultima, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno sofferto per gli accertati vizi dell'opera, per le ulteriori opere necessarie alla loro eliminazione ed all'eliminazione del conseguente degrado delle stesse, indicato in 148.720,00, oltre IVA, o nella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata, da dì del dovuto al saldo effettivo.
4) Disporre la parziale compensazione giudiziale tra l'importo dovuto alla per i Controparte_1 lavori eseguiti e contestati, nella misura che sarà accertata in corso di causa ed il credito di
[...]
i cui al precedente punto 3), con condanna di al pagamento Parte_1 Controparte_1 della differenza con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5) In ogni caso respingere l'appello incidentale formulato da iccome inammissibile, Controparte_1 infondato, non provato o come meglio, con ogni conseguente statuizione anche sulle spese legali.
6) Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, da determinarsi sulla base della tariffa professionale per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori che non hanno riscosso onorari ed hanno anticipato le relative spese.
In via strettamente e gradatamente subordinata, con compensazione integrale delle spese di lite ovvero riduzione dell'importo di condanna quanto al primo grado di giudizio per le ragioni tutte esposte in atto d'appello”.
pagina 2 di 22 Conclusioni per l'appellata:
“Voglia la Corte D'Appello di Bologna adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, respingere l'appello spiegato da , in persona del suo liquidatore pro Parte_1 tempore avverso la sentenza n. 307/2021 del Tribunale di Parma e le domande avversarie siccome inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque totalmente infondate, in fatto ed in diritto, improvate o come meglio, per le ragioni tutte esposte in premessa;
in via di appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza n. 307/2021 Tribunale di Parma relativamente alla statuizione con cui è stato riconosciuto, in favore di , in persona del suo liquidatore pro Parte_1 tempore, l'importo di € 54.129,00, oltre IVA a mezzo di compensazione di tale somma con il maggior dovuto stabilito in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento della somma di euro 283.428,00 oltre IVA, come dettagliato in premessa e come riconosciuto nella sentenza di primo grado, confermandosi l'impugnato provvedimento con riferimento ad ogni restante statuizione;
in ogni caso, con la conferma della condanna di
[...]
, in persona del suo liquidatore, alla refusione delle spese del giudizio di primo grado Parte_1 nonché con condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio di gravame, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vicenda processuale trae origine da contratto di appalto del 21.01.2013 con il quale affidava a l'esecuzione dei lavori edili per la realizzazione di Parte_1 CP_1
quattro unità immobiliari indipendenti in località Malandriano (PR), Strada Silvani n. 1.
A margine, le parti concludevano altresì un contratto preliminare (collegato) di compravendita, con cui si impegnava ad alienare a una delle unità CP_1
immobiliari: le parti concordavano che il pagamento del prezzo della vendita sarebbe avvenuto mediante compensazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, nella misura prevista dall'art. 4 del contratto di vendita e 18 del contratto di appalto.
2. Dopo le prime fatture, nn. 23 e 26, emesse da (cui seguivano le fatture nn. 1 CP_1
e 2 di per il collegato contratto di compravendita), autorizzava la sospensione dei lavori a novembre riuscendo a saldare il dovuto il 09.12.13; emetteva, quindi, CP_1
ulteriore fattura n. 29/13, dopo la certificazione della DL relativa al terzo SAL, per €
pagina 3 di 22 131.996,8 e fatturava (n. 3/13) la somma di € 32.999,2, a titolo acconto vendita (da compensarsi col dovuto), e poi emetteva tre note di debito, per € 600,00, € 1.903,8, €
1.903,8. Successivamente non onorava i pagamenti che sosteneva di aver CP_1
diritto di ricevere;
emetteva ulteriori fatture, per € 38.900,00 per opere CP_1
destinate ad entrare nel quarto SAL e per opere extracapitolato del terzo SAL, per ulteriori
€ 35.200,00.
3. A fronte del diniego di pagamento, intraprendeva quindi iniziativa con CP_1
ricorso monitorio, ed il presente giudizio condensava dunque le cause riunite (r.g.
5156/2014 e n. r.g. 6526/14) nelle quali si discuteva:
- la pretesa di pagamento azionata da in via monitoria, cui proponeva CP_2
opposizione, fondata sull'esistenza di vizi di costruzione, dedotti a fondamento di un'eccezione di inadempimento e di una domanda risarcitoria;
- la domanda di risoluzione proposta da per ottenere la restituzione delle CP_2
somme già versate in acconto/trattenute in compensazione nell'ambito del contratto preliminare di vendita, al quale si era resa inadempiente vendendo l'immobile a terzi, ed il risarcimento del danno ulteriore.
4. Dopo le istanze di provvisoria esecuzione e di sequestro avanzate da , CP_2
nonché lo svolgimento di ATP, in corso di causa venivano assunte prove testimoniali e disposta CTU, all'esito della quale il Tribunale di Parma dichiarava la risoluzione dei due contratti siglati dalle parti il 21.01.2013; revocava il decreto ingiuntivo n. 1972/14; operata la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, per le causali riconosciute in motivazione, condannava al pagamento di € 229.299,00, oltre IVA come da contratto ed Parte_1
interessi al saggio ex d. lgs. n. 231/02, dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda;
condannava alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
ponendo definitivamente a carico di le spese della fase monitoria;
poneva CP_1
definitivamente a carico di le spese delle Consulenze.
5. Dal punto di vista processuale, il Tribunale osservava che agiva per vedersi CP_1
corrisposto il controvalore delle opere eseguite e le somme inutilmente versate in acconto, ma che una volta richiesta la risoluzione del contratto (di appalto e di compravendita), le pagina 4 di 22 domande di adempimento azionate in via monitoria andavano intese come rinunciate, con conseguente revoca del titolo monitorio perché l'intervenuta iniziativa giudiziale privava la pretesa azionata in via monitoria del fondamento in origine dedotto (il contratto di appalto).
D'altro canto, pretendeva di paralizzare la domanda di risoluzione del Parte_1
contratto preliminare di vendita, ma la domanda risultava inaccoglibile, perché la parte non era nelle condizioni di fare offerta di esecuzione nei modi di legge, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in quanto gli immobili risultavano ormai intestati ad altri soggetti, dunque il promittente venditore non poteva opporsi alla restituzione degli importi già ricevuti a titolo di acconto sul dovuto (portati in compensazione).
6. Ciò posto, il giudice di primo grado riteneva di condividere il lungo e meditato iter argomentativo del perito, il quale, all'esito di un travagliato percorso istruttorio, aveva concluso, con ragionamento puntuale e ragionevole, in ordine a tutti i punti che erano in discussione: l'esistenza dei vizi lamentati da , la loro riconducibilità all'operato di
[...]
, il valore delle opere eseguite, il controvalore dei danni eventualmente procurati alla CP_1
committenza.
In particolare, il CTU aveva rilevato che: <I lavori eseguiti da dopo l'interruzione CP_1
del cantiere, sono proseguiti con altra impresa (LE srl) prima dell'incarico al CTU, per cui la qualità, la quantità, la consistenza dei lavori eseguiti da non è stata verificata direttamente dal CTU, ma CP_1
si evince da un 'verbale di consistenza', controfirmato dalle Parti, stilato alla data di restituzione del cantiere da parte di a da cui emerge la corrispondenza dei lavori eseguiti con quanto in elenco ai CP_1 Pt_1
SAL n° 1, 2, 3., e in parte al SAL n° 4, oltre ad alcuni lavori fuori contratto […] Il Contratto
d'Appalto era stato stipulato a “corpo” e non “a misura”, per cui l'importo delle singole opere realizzate da
Contratto non può essere quantificato. Per quanto riguarda gli importi relativi, le quantità dei materiali e delle lavorazioni eseguite, si può però fare riferimento ai SAL emessi e alle relative opere, che non sono mai stati contestati da parte del DL e dalla TE (che ha contestato alcuni vizi sulle opere stesse e la sostituzione di un materiale, oltre ai deprezzamenti sulla classe energetica, tra l'altro non contestati dal DL
Geom. Il CTU quantifica l'importo dei lavori correttamente eseguiti da ancora Pt_2 Controparte_1
da liquidare, in un cifra complessiva totale di € 197.712,32* compresa IVA, dal totale mancano le cifre trattenute da garanzia sui SAL in quanto lavori comunque eseguiti (€ 13.360,00 + IVA) e le Pt_1
pagina 5 di 22 cifre richieste da per il fermo cantiere (riserva C) (Ricorso per ATP in corso di causa, doc. CP_1
13), e manca anche la 'compensazione' con gli 'acconti prezzo ' sulla compravendita fra e Pt_1 [...]
sulle quali il CTU lascia al Sig. Giudice la decisione, in quanto esulano dal quesito […] CP_1
L'importo dei lavori che non ha utilmente portato a compimento, rispetto al programma CP_1
previsto in contratto, è quello relativo al 4° SAL (in parte), 5°e 6° SAL, per un totale di € (88.020,00
+ 126.920,00 + 126.920,00) = € 341.860,00 + IVA>>
7. Osservava ancora il Tribunale che il CTU, passato a verificare se sussistevano, o meno, i vizi specificatamente lamentati da aveva passato in rassegna ogni Parte_1
singola componente di danno analizzando i difetti denunciati, ed aveva distinto tra quelli sussistenti e quelli non comprovati;
nel coacervo di quelli valutati sussistenti, quali fossero addebitabili ad una cattiva esecuzione dell'opera commissionata e quali fossero, se del caso, imputabili ad altre maestranze (v. elenco pagg. 127-156 dell'elaborato peritale).
In questa prospettiva, il giudice di prime cure riteneva che si poteva addebitare a
[...]
il costo delle opere sostenuto per la rimozione dei difetti: non vi era, invece, alcun CP_1
danno (ulteriore e diverso) che fosse imputabile alla circostanza che i lavori che
[...]
non aveva eseguito (e che il CTU aveva quantificato in € 341.860,00) fossero stati, CP_1
conclusivamente da altri eseguiti (se non comprovando che la stessa opera fosse stata eseguita ad un prezzo ingiustificatamente più alto).
8. In particolare, in punto di danni rilevati, a fronte delle contestazioni della difesa di , il
CTU aveva rilevato che <i danni indicati dal CTP di parte convenuta Ing. nella sua perizia Per_1
del 04.10.2014 (parte convenuta, doc. 21), per quanto descritti in modo esaustivo nelle lavorazioni, non permettono la verifica in quanto tutte le singole opere sono quantificate 'a corpo', senza una quantità e senza un valore unitario corrispondente (desumibile dal Prezziario delle Opere Edili alla data della restituzione del cantiere). Per quanto riguarda i danni derivati e i costi per la rimozione degli stessi, parte convenuta lamenta che per ripristinare il cantiere dovrà affrontare numerose ed importanti opere, qui sotto Pt_1
elencate, per il costo non inferiore ad euro 48,720,00 oltre IVA” (Comparsa di costituzione e risposta, pag. 38 da rigo 7 a rigo 9). Per il CTU, che non era presente in cantiere all'epoca dei fatti, è assolutamente impossibile verificare se tale quantificazione è corretta e qual'è stata l'entità del danno che ne sia derivato a
a meno di una serie enorme di saggi quasi puntuali per la quantificazione delle quantità e dell'entità Pt_1
pagina 6 di 22 dei danni. A questo proposito occorre sottolineare che i vizi e difetti di cui ai punti: – 1), 1a), 2), 3), 4), 5),
6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) della Comparsa di costituzione e risposta;
– agli art. 1.4), 2), 3.2) 5.1) del Capitolato Speciale;
– ai punti 1), 2 , 3), 5) del doc. 6 del 06.06.15; – e infine al punto unico della proposta conciliativa vizi che, data l'entità e l'importanza dichiarata, dovevano essere eliminati prima di proseguire con i lavori rimasti in sospeso, non compaiono come voci aggiunte né nel nuovo Contratto
d'Appalto stilato con l'Impresa LE né nella fattura emessa dalla stessa il 15.05.15 (fattura LE, all.
21). E' per lo meno strano che tali opere, indicate e quantificate in atti come ripristini o risanamenti o rimozioni o rifacimenti, non siano poi state aggiunte, come opere da realizzare a priori e anche un modo urgente “per ripristinare il cantiere”, nel Contratto d'Appalto con l'Impresa LE, subentrata nei lavori a
o come effettivamente ed immediatamente realizzati, nella fattura di LE a Anche CP_1 Pt_1
per quanto riguarda la lamentela di cui al doc. CTU 26.09.2016 (allegato al verbale 07.10.16), ricordando anche quanto sottolineato dal CTU nella risposta al quesito 4, non ci sono fatture giustificative di tali spese, che quindi il CTU non può riconoscere>>.
9. Infine, per verificare se le opere da altri realizzate fossero state un mero 'completamento' delle opere che non aveva potuto realizzare o se invece fossero finalizzate a CP_1
ripristinare opere mal eseguite da , il Tribunale aveva ritenuto necessario CP_1
nominare un altro CTU, il quale aveva concluso per la sostanziale sovrapponibilità fra i lavori commissionati a e quelli eseguiti dall' CP_1 Controparte_3
a quell'altra subentrata, e che pertanto, andavano riconosciute a le seguenti somme: - €
5.409,00 (v. p. 155); - € 48.720,00, oltre IVA;
i costi di sgombero, €. 6.500,00.
10. Ciò posto, il Tribunale ribadiva che le parti avevano, al contempo, siglato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di opere edili e un contratto preliminare di vendita del lavoro compiuto oggetto della prestazione descritta nel contratto d'appalto.
Il collegamento tra i due documenti negoziali risultava dalla contestualità della sottoscrizione e, vieppiù, dalla circostanza che il pagamento del corrispettivo per il trasferimento del diritto di proprietà era strutturalmente ricondotto all'avanzamento dei lavori dell'opera appaltata (mediante compensazione), sì che la compensazione imputava la medesima somma a pagamento del dovuto in sede di appalto e ad acconto in sede di vendita. Doveva quindi ritenersi che era intenzione delle parti costruire un impegno a pagina 7 di 22 carattere obbligatorio in cui il trasferimento del bene fosse sospensivamente condizionato all'adempimento degli obblighi relativi al contratto di appalto.
Tuttavia, risolto il contratto di appalto, per volontà concorde e per inadempimento imputabile alla committenza, l'effetto reale era divenuto impossibile per causa imputabile a la quale aveva provveduto ad alienare gli immobili ad altri, così ponendosi Parte_1
nelle condizioni del contraente che ha compromesso le ragioni dell'altra parte in spregio dell'obbligo di buona fede: in particolare, nulla avrebbe impedito alle parti, anche risolto il contratto di appalto, di mantenere in piedi il contratto di vendita, provvedendo a trasferire a tempo debito il bene.
Pertanto, provocata la risoluzione del contratto, il Tribunale concludeva che doveva ritenersi operativa la finzione di avveramento della condizione (art. 1359 c.c.) e che risultava quindi inadempiente all'obbligo di trasferire il bene oggetto del compromesso;
conseguentemente il contratto di vendita doveva essere risolto e era tenuta Parte_1
a rendere le somme originariamente trattenute, non avendo richiesto il doppio CP_1
di quanto già versato.
11. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il Tribunale concludeva che:
- I contratti conclusi andavano risolti;
- Le parti andavano condannate alle restituzioni e ai risarcimenti e, segnatamente,
(i) era tenuta a pagare: Parte_1
a. € 190.108,00, oltre IVA, come da contratto;
b. € 13.360,00, oltre IVA, come da contratto, per ritenute in garanzia ormai non più dovute;
c. € 73.460,00, oltre IVA, come da contratto, già ricevute in acconto per il contratto finalizzato al trasferimento della proprietà immobiliare, quivi risolto;
d. € 6.500,00, per danno da fermo cantiere;
(ii) era invece tenuta a risarcire a la complessiva somma di € 54.129,00, CP_1
oltre IVA, per le voci di danno ritenute comprovate.
12. Quanto alle spese, il Tribunale riteneva che dovevano seguire la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e che il relativo capo di sentenza era particolarmente rigoroso, in ragione del contegno processuale della parte soccombente, la quale si era resa inadempiente agli pagina 8 di 22 obblighi di pagamento al CTU e aveva sottratto risorse economiche alla garanzia patrimoniale della controparte (ciò che aveva giustificato anche il sequestro in corso di causa, avvalorato dall'esito della presente sentenza).
13. Avverso la sentenza ha proposto appello G.M. chiedendone la riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla, nonché proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
14. L'appellante principale con il primo motivo lamenta l'illogica e contraddittoria valutazione e motivazione in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio, oltre all'omesso esame dei rilievi e delle osservazioni del consulente tecnico della società Parte_1
deducendo che il Tribunale avrebbe condiviso le conclusioni del CTU Arch. Per_2
nonostante la nullità della relazione peritale posta in evidenza dalla difesa dell'appellante. lamenta che il CTU non avrebbe risposto ai quesiti formulati dal Giudice Parte_1
Istruttore e, in particolare, non avrebbe verificato la consistenza e la qualità delle opere realizzate da non avrebbe valutato i vizi ed i difetti lamentati da Controparte_1 [...]
provati dalle centinaia di fotografie allegate, anche con la data, alla relazione iniziale Pt_1
8/10/2014 del CTP Ing. che non erano mai state contestate ritualmente dalla Per_1
controparte.
Inoltre, si deduce che il D.L. Geom. non avrebbe mai autorizzato i lavori Pt_2
extracontratto, di cui ha richiesto il pagamento senza però Controparte_1
dimostrare di averli effettuati. Ciò nonostante, il CTU immotivatamente avrebbe riconosciuto a relativi importi. Controparte_1
15. Secondo l'appellante il CTU non avrebbe analizzato le opere realmente eseguite da né avrebbe verificato la qualità delle stesse e non avrebbe Controparte_1
considerato i danni alle strutture per la loro cattiva esecuzione, e avrebbe preso in pagina 9 di 22 considerazione solo i SAL che però non corrispondono assolutamente ai lavori eseguiti da e che erano stati valutati orientativamente solo per predisporre i Controparte_1
pagamenti, dividendo l'importo contrattuale in vari SAL associati al pagamento di acconti di uguale valore.
Si deduce che lo stato dei luoghi al tempo della sospensione dei lavori e quindi con le opere caratterizzate dalla sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati da Parte_1
era stato documentato dalle fotografie allegate alla relazione iniziale 4/10/2014 del CTP
Ing. che non erano state contestate tempestivamente, ma di ciò il CTU non ne Per_1
avrebbe tenuto conto nella sua perizia.
16. Si deduce che anche i testi escussi avrebbero confermato che EDILER S.r.l., impresa che aveva sostituito l'appellata, aveva eseguito molte opere per eliminare vizi e i difetti accertati il 29/09/2014 al momento della riconsegna del cantiere, e che proprio alla luce di tali risultanze il GI aveva ritenuto doveroso disporre una ulteriore CTU tecnica volta a verificare “se le opere, in ipotesi, affidate a EDILER risultino sovrapponibili a quelle originariamente affidate a con la precisazione che “l'affidamento a terzi di opere non può essere Controparte_4
considerato per ciò stesso e per ciò solo un danno dovendo, piuttosto, fornirsi prova che le opere siano specificatamente finalizzate (non già a completare opere rimaste incompiute, bensì ad ovviare a problematiche imputabili al primo appaltatore”.
17. A tale riguardo si deduce che il CTU Ing. Prost, nominato dal Giudice in tale ultima fase, nel supplemento di perizia ha determinato le opere previste nel contratto e che non sono state eseguite conformemente da ma non ha quantificato il Controparte_1
valore delle opere di ripristino e ciò nonostante agli atti risultassero sia le perizie del CTP
Ing. che sin dal 2014 aveva determinato e quantificato le opere per il ripristino Per_1
dei lavori eseguiti da sia il computo metrico dei lavori eseguiti da Controparte_1
proprio per eliminare i vizi e i difetti delle opere eseguite da CP_5 [...]
Si deduce che sul punto l'appellante aveva richiesto un supplemento di Controparte_1
CTU ma l'istanza è stata respinta dal Giudice.
pagina 10 di 22 Deduce l'appellante che la sentenza impugnata è, quindi, da censurare per essersi limitata a far proprie le conclusioni del consulente d'ufficio, senza dare adeguata risposta ai rilievi tecnici ribaditi da dal rispettivo consulente. Parte_1
Alla luce delle gravissime inadempienze della , di cui il Tribunale non ha tenuto CP_1
conto, l'appellante ha richiesto la risoluzione del contratto di appalto 21/1/2013 oltre ad un risarcimento valutato complessivamente in Euro 165.188,00.
18. Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone tutte le censure alla CTU già proposte in primo grado e che sono state puntualmente confutate dal perito del Tribunale.
Invero nel caso di specie il perito a pag. 98 e segg. ha replicato specificamente, punto per punto, alle numerosissime osservazioni del CTP della disattendendole per la Parte_1
maggior parte e specificando, per la restante, che “Le Osservazioni su cui il CTU conviene sono già state inserite in relazione”.
19. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata dalla sentenza n. 12195 del 6.05.2024: “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.
Una volta, quindi, che sia intervenuta l'analisi e la confutazione da parte del CTU delle osservazioni dei consulenti parte, il requisito motivazionale è garantito dal recepimento di una consulenza che abbia esaminato tali osservazioni se, come avvenuto nel caso di specie, è stato rispettato il principio del contradditorio.
20. Osserva la Corte che nel caso in esame il Giudice di prime cure si è lungamente soffermato sulle risultanze della CTU, dimostrando di avere ben presente sia i rilievi critici delle parti che le conclusioni del consulente, e aderendo alle stesse perché frutto di un
“meditato iter argomentativo del perito, il quale, all'esito di un travagliato percorso istruttorio, ha concluso, pagina 11 di 22 con ragionamento puntuale e ragionevole, in ordine a tutti i punti che erano in discussione: l'esistenza dei vizi lamentati da , la loro riconducibilità all'operato di il valore delle opere eseguite, il CP_2
controvalore dei danni eventualmente procurati alla committenza. Il ragionamento del CTU risulta analitico
e puntualissimo: egli ha risposto a tutte le osservazioni più volte e da diverse angolazioni riproposte, specie dalla difesa di . Parte_1
Il CTU ha innanzitutto confermato che le opere eseguite dalla erano CP_1
corrispondenti al contratto di appalto e che non sono mai state contestate dalla DL, evidenziando a tale proposito: “Come già accennato non è possibile verificare la consistenza nei lavori eseguiti, se non dalla documentazione in atti. La consistenza dei lavori realizzati da in CP_1
conformità al capitolato e al contratto di appalto fino al blocco del cantiere (29.09.14) si evince da un
'verbale di consistenza', stilato alla data di consegna del cantiere (docc. 4, 9 e 4 di parte attrice), firmato, tra gli altri, dal Sig. (legale rappresentante di , dal Geom. (legale Pt_3 CP_1 CP_6
rappresentante di dall'Ing. (CTP di e dall'Ing. (CTP di Pt_1 CP_7 CP_1 Per_1 Pt_1
(pag. 21 CTU)…“Tali opere e lavorazioni, documentate dalle fotografie in atti e dal citato 'verbale di consistenza', appaiono coincidenti con le opere indicate nel Contratto d'appalto e nel Capitolato speciale
d'appalto. Tali opere sono state confermate dal Direttore dei Lavori Geom. on l'emissione dei primi Pt_2
3 Certificati di pagamento relativi ai 3 Stati di Avanzamento Lavori.” (pag. 23 CTU).
21. Le tardive contestazioni circa l'entità delle opere eseguite dall'appaltatrice non sono supportate da elementi obiettivi considerato che: “In nessuno dei documenti di causa compaiono critiche del DL Geom. all'operato dell' ” e quindi “Per questo il CTU, Pt_2 Controparte_8
sulla base della documentazione in atti, ritiene che la qualità, la quantità e la consistenza delle opere fino ad allora realizzate dall' siano state, almeno a giudizio del Direttore dei Lavori, eseguite Controparte_9
in modo normalmente corretto e quindi non degne di particolari riserve o rilievi” (pag. 24 CTU).
Inoltre, con particolare riguardo ai vizi lamentati dalla il CTU ha Parte_1
espressamente evidenziato: “Con le riserve si prende comunque nota di quanto contestato in quanto eseguito in difformità dal Contratto o non 'a regola d'arte', per poi conguagliarlo alla fine, senza interrompere i lavori. In nessuno dei documenti di causa compaiono critiche del DL Geom. Pt_2
all'operato dell Le uniche 'critiche' emerse da parte del DL riguardano annotazioni, Controparte_9
sottolineature e appunti per la committenza (docc. CTU 10.02.14, 23.07.14, 23.01.15, all. 5). pagina 12 di 22 Per questo il CTU, sulla base della documentazione in atti, ritiene che la qualità, la quantità e la consistenza delle opere fino ad allora realizzate dall siano state, almeno a giudizio del Controparte_9
Direttore dei Lavori, eseguite in modo normalmente corretto e quindi non degne di particolari riserve o rilievi” (pag. 24 CTU). E ancora: “Prima di analizzare singolarmente i vizi e difetti è opportuno aprire una parentesi, che vale per quasi tutte le voci contestate, sottolineando ancora una volta che il D.L Geom. progettista e DL delle opere in oggetto, ma anche il Geom. che era il DL incaricato e Pt_2 CP_6
responsabile anche per il Comune di Parma dall'inizio lavori al 04.10.13, non hanno mai mosso alcuna critica, di alcun tipo, all' stando ai documenti in atti”….”In tutti i documenti (più di Controparte_9
160) attentamente visionati dal CTU, non solo quelli in atti ma anche quelli esplicitamente richiesti alle parti dal CTU (verbale 30.06.16, all. 1) in quanto nominati in atti ma non prodotti dalle parti stesse, non compare mai, non solo da parte del DL Geom. ma anche da parte del Committente, un rilievo, una Pt_2
critica, una contestazione, o segnalazioni di vizi o difetti o anche di opere non 'a regola d'arte' (vedi elenco al par. 2.2), o infine anche solo segnalazioni di difformità rispetto al Contratto d'Appalto o al Capitolato
Speciale, da parte di ” (pag. 28 CTU). Controparte_1
22. Osserva la Corte che il perito, dopo aver esaminato analiticamente tutti i difetti e gli inadempimenti denunciati da ha così concluso: “In sintesi, se anche il vizio o Parte_1
difetto c'era, esso di fatto non ha creato né creerà un danno economico a parte convenuta “per le ulteriori opere necessarie alla loro eliminazione ed il conseguente degrado delle stesse” (Comparsa di costituzione e risposta, pag. 70, da rigo 20 a rigo 22), dato che la nuova impresa LE ha continuato le costruzioni e le ha completate come se niente fosse successo. Al momento del sopralluogo 3 villette erano completate” (pag.
61). Il CTU ha poi rilevato che i vizi e difetti enunciati nella perizia di parte della
[...]
“non compaiono come voci aggiunte né nel nuovo Contratto d'Appalto stilato con l'Impresa Parte_1
LE né nella fattura emessa dalla stessa il 15.05.15 (fattura LE, all. 21)…….Il CTU, in quanto non in atti ma funzionali al quesito, ha richiesto tutte le fatture di LE a ma il Geom. Pt_1 CP_6
ha solo risposto “le farò avere”, senza però dare seguito alla sua affermazione (allegato al verbale 22.08.16, all. 1).” Motivo per cui il CTU ha ritenuto, con ragionamento logico e condivisibile, che i vizi lamentati, se realmente esistenti “siano stati 'rimossi' senza costi aggiuntivi per G.M”.
23. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo di appello, si deve evidenziare che su richiesta della è stata ammessa una seconda consulenza, affidata all'Ing. Parte_1
pagina 13 di 22 Prost, proprio per verificare se le opere realizzate dalla LE, che è subentrata nell'appalto, siano state un mero completamento delle opere che non ha realizzato o se le stesse CP_2
siano state finalizzate a ripristinare opere mal eseguite dalla prima appaltatrice.
Anche la seconda consulenza dell'ing. Prost, parimenti contestata da ha Parte_1
concluso per la sostanziale sovrapponibilità fra i lavori commissionati a e Controparte_4
quelli eseguiti dall' subentrata alla prima, a conferma che Controparte_3
non vi furono attività di ripristino affidate alla nuova impresa per ovviare agli asseriti difetti lamentati dalla società Parte_1
24. In conclusione, dagli approfonditi accertamenti peritali non sono emersi vizi e difetti risarcibili per la salvo quelli riconosciuti dal Giudice di prime cure di cui si Parte_1
dirà oltre esaminando l'appello incidentale, e le somme pretese da non hanno trovato elementi di riscontro nelle CTU che risultano redatte su elementi oggettivi, tenendo presente gli stati di avanzamento dei lavori approvati dalla D.L., le certificazioni delle opere stilate in occasione della riconsegna del cantiere, i sopralluoghi eseguiti dai CTU.
Tale materiale probatorio, redatto in contraddittorio tra le parti, non può essere messo in discussione da fotografie e da computi metrici di provenienza unilaterale, che in ogni caso sono stati esaminati e valutati criticamente dai CTU prima di formulare le loro conclusioni.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, che ha correttamente recepito le risultanze delle CTU, non contiene alcuna contraddittorietà o difetto di motivazione, e pertanto sul punto andrà confermata.
25. Con il secondo motivo, lamenta l'erronea valutazione delle prove e l'omessa pronuncia su un punto decisivo della causa, deducendo che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare gli ulteriori inadempimenti al contratto da parte dell'appellata.
Si deduce che , oltre non avere eseguito correttamente i lavori appaltati, non CP_1
avrebbe ottemperato al contratto sottoscritto, violando numerosi articoli, ed in particolare:
a) Art.1. Subappalto e cessione del contratto: si deduce che le opere di muratura e carpenteria non sono state eseguite dalla ditta con sue maestranze, ma dalla ditta Controparte_1
senza alcuna autorizzazione da parte della Controparte_10 [...]
Parte_1
pagina 14 di 22 b) Art. 8. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore: si deduce a tale riguardo che, contrariamente a quanto pattuito, nessuna prova del cemento armato utilizzato è stata fornita dall'appaltatore e per questo ha dovuto eseguire carotaggi e tagliare i ferri Parte_1
sporgenti per le prove di laboratorio funzionali alle certificazioni di fine lavoro, sostenendo tutte le spese di collaudo;
c) art. 10: si deduce che non avrebbe fornito all'appaltante la necessaria CP_1
documentazione relativa alla regolarità contributiva dei lavoratori e la loro regolare iscrizione alla Cassa Edile;
d) art.11: si lamenta che non sarebbe stata fornita la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi espressamente prevista nel contratto;
e) art. 12: si lamenta che avrebbe abbandonato immotivatamente il cantiere CP_1
con grave danno per l'appaltante, dando luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 13;
f) art. 14: non sarebbe stata formata alcuna documentazione sulla qualità e provenienza delle forniture;
g) artt. 15 e 16: la società appellata avrebbe omesso di fornire le garanzie previste nelle specifiche tecniche per evitare il verificarsi di danni alle opere e alle cose;
h) art. 17: l'appaltatrice avrebbe realizzato varianti in corso d'opera non autorizzate in alcun modo dalla committente, ma considerate legittime dal CTU arch. nella propria perizia;
Per_2
i) art. 20: il collaudo dei lavori che o i suoi sub appaltatori hanno realizzato CP_1
non sarebbe stato eseguito come richiesto dal contratto, visto che le opere non erano state ultimate.
L'appellante deduce, inoltre, che si sarebbe resa inadempiente anche alle Controparte_1
previsioni del capitolato speciale dei lavori non attenendosi alle specifiche indicazioni di esecuzione relativamente all'art.
1.4 Rinterri e movimenti;
Art.
2. Opere in cemento armato;
Art.
3.2 Murature esterne di tamponamento Art.
5.1 Impermeabilizzazioni muri contro terra.
26. Anche il secondo motivo è infondato.
pagina 15 di 22 Osserva la Corte che tutte le dedotte inadempienze contrattuali di sono state CP_1
già esaminate dal CTU e, in parte sono risultate non provate, in parte non produttive Per_2
di alcun danno per la committenza, altre ancora smentite per tabulas (subappalto). In ogni caso, tali dedotti inadempimenti non risultano mai contestati durante il rapporto contrattuale, tant'è che il contratto di appalto è stato sospeso una prima volta nel novembre
2013 solo per l'inadempimento della committente dovuto ad un problema di liquidità e una seconda volta, definitivamente, nel febbraio 2014 per la mancanza dei pagamenti richiesti dalla . Tutte le contestazioni e gli inadempimenti sono stati avanzati da CP_1 Pt_1
solo dopo le richieste di saldo e dopo le azioni giudiziarie introdotte da . CP_1
Ancora una volta deve quindi concludersi che le dedotte inadempienze, anche alla luce delle
CTU, non hanno alcun fondamento non essendo mai state rilevate dalla D.L., non hanno procurato alcun danno alla committenza che ha regolarmente venduto i beni oggetto del contratto di appalto, compreso quello promesso in vendita alla società . CP_1
La risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto stabilito nella sentenza (pag.7) non impugnata sul punto, è da attribuirsi alla grave inadempienza contrattuale della committenza per aver ingiustificatamente interrotto i pagamenti.
27. Con il terzo motivo lamenta che il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel dichiarare risolto il contratto di vendita intercorso tra le parti, condannando
[...]
alla restituzione delle somme originariamente trattenute. Parte_1
Si deduce che in realtà il preliminare di compravendita relativo ad una delle villette realizzate nel complesso “Villa Beatrice” sarebbe da ritenersi risolto per inadempimento di
[...]
che ha dapprima sospeso i lavori appaltati, gravemente viziati e difettosi, e poi ha CP_1
abbandonato il cantiere.
Il Tribunale avrebbe poi errato nel condannare alla restituzione degli Parte_1
acconti prezzo, in quanto tali importi non sono mai stati corrisposti da , ma CP_1
sono stati compensati con i SAL del contratto di appalto.
Si deduce a tale riguardo che era espressamente previsto nel contratto di appalto che in caso di risoluzione del preliminare di vendita i sarebbero stati corrisposti nella medesima misura e gli importi oggetto di compensazione con gli acconti prezzo del contratto pagina 16 di 22 preliminare di compravendita sarebbero stati qualificati come “trattenuta in garanzia” della corretta esecuzione delle opere, garanzia da intendersi aggiuntiva e non sostitutiva di quella già precedentemente prevista. Nel contratto preliminare era pattuita analoga clausola in caso di risoluzione del contratto di appalto.
28. Si deduce che, essendo rimasta inadempiente agli obblighi contrattuali, la CP_1
stessa avrebbe diritto, in detrazione alle ragioni di danno subìte da , al riconoscimento del compenso per le sole opere correttamente eseguite e delle quali, comunque,
[...]
si sia giovata. Parte_1
Tale importo andrebbe parzialmente compensato con gli importi che deve CP_1
restituire e con gli importi che deve in ogni caso risarcire per i danni provocati a
[...]
applicata la compensazione parziale con il controcredito di € 161.735,53 Parte_1
oltre IVA di competenza di per i danni di cui al computo metrico dei Parte_1
lavori eseguiti, confermati dalle testimonianze del Geom. del Geom. Tes_1 CP_11
del Sig. responsabile del cantiere per incarico di EDILER, l'appellante deduce Tes_2
che residuerebbe un credito a suo favore di € 78.477,95 oltre IVA.
29. Il motivo è infondato.
Come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, (pag. 7), è Parte_1
inadempiente anche nei confronti del collegato preliminare di compravendita per aver la stessa alienato a terzi il bene promesso in vendita a , nonostante il regolare CP_1
pagamento degli acconti sul prezzo che venivano trattenuti sull'importo dei SAL. Non essendo quindi più possibile il trasferimento della proprietà dell'immobile, Parte_1
deve restituire quanto trattenuto per tale causale.
Infatti, tutte le contestazioni relative ai vizi e difetti dell'opera, mai fatte valere durante il rapporto, sono risultate prive di fondamento come già evidenziato, dovendo pertanto concludersi che siano state avanzate pretestuosamente dall'appellante al solo fine di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento.
Anche sul punto la sentenza merita conferma.
30. Con il quarto motivo si contesta la mancata indicazione dei criteri di liquidazione delle spese legali, deducendo che il giudice si sarebbe limitato ad affermare che le spese seguono pagina 17 di 22 la soccombenza senza indicare il criterio di liquidazione adottato, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Si lamenta inoltre la condanna di all'integrale rifusione delle spese di Parte_1
causa a fronte della revoca del decreto ingiuntivo e dell'esito complessivo dei procedimenti cautelari introdotti in corso di causa.
Infine si contesta che il Tribunale abbia tenuto presente nella liquidazione delle spese il comportamento processuale della che da una parte si è sottratta al Parte_1
pagamento delle spese del CTU e dall'altra ha sottratto beni alla garanzia patrimoniale, in quanto la prima valutazione non dovrebbe avere alcuna incidenza sul criterio di liquidazione delle spese avendo il CTU rimedi per recuperare coattivamente il proprio credito, e la seconda non sarebbe fondata in quanto l'esito dei procedimento cautelari, valutati nel loro complesso, non sarebbe così granitico nel senso di avvalorare esclusivamente le ragioni della
. CP_1
31. Anche il quarto motivo è infondato, avendo il giudice di primo grado correttamente applicato il criterio della soccombenza condannando la al pagamento delle Parte_1
spese come da DM 147/22 tenuto conto dello scaglione di riferimento con l'aumento espressamente previsto. Il Giudice ha poi specificato i criteri che hanno determinato una condanna alle spese più rigorosa, facendo riferimento al comportamento processuale della e alla sottrazione dei propri beni alla garanzia patrimoniale, circostanze che Parte_1
giustificano ampiamente l'aumento applicato allo scaglione di riferimento, tenendo peraltro presente l'intensa attività difensiva svolta dalla difesa della anche per i CP_1
procedimenti cautelari che, considerato l'epilogo della vicenda, erano tutt'altro che infondati. Invece con la revoca del decreto ingiuntivo le spese anticipate dalla CP_1
sono rimaste definitivamente a carico della stessa.
Anche sul punto la sentenza è quindi esente dalle censure mosse da .
L'appello incidentale.
32. con appello incidentale lamenta che la sentenza sarebbe errata e priva del CP_1
tutto di motivazione nella parte in cui ha riconosciuto a l'importo Parte_1
risarcitorio di euro 48.720,00 + IVA e l'importo di € 5.409,00. pagina 18 di 22 Si deduce che ogni onere probatorio al riguardo gravava sulla predetta società che avrebbe dovuto e potuto assolverlo esclusivamente in via documentale.
Invece, come evidenziato nell'elaborato peritale di entrambi i CTU, l'attività affidata alla
LE, impresa che è subentrata nel cantiere oggetto di causa, è stata esclusivamente di prosecuzione e completamento delle opere iniziate da , e non di ripristino di CP_1
opere affette da vizi.
Negli stati di avanzamento lavori previsti nel contratto stipulato tra e la Parte_1
nuova impresa, allegato agli atti dalla stessa non sono in alcun modo contemplati e quantificati interventi di ripristino e nessuna menzione ad interventi riparatori è neppure presente nella fattura emessa da LE, allegata alla CTU.
Si deduce che la perizia dell'Ing. non ha individuato vizi e ha comunque escluso la Per_2
ricorrenza di danni, (pag. 107 e 111 CTU).
Il giudice di primo grado non avrebbe, quindi, considerato quanto emerge dalla CTU in ordine al fatto che in contratti di appalto stipulati dapprima con la e poi con la CP_1
LE sono esattamente sovrapponibili anche riguardo agli importi previsti per i S.A.L. e ciò escluderebbe l'applicazione di maggiorazioni dovuti a ripristini.
Anche in ordine alla voce di spesa di € 5.409,00 per il deprezzamento relativo alla diversa classe energetica si lamenta l'erroneità della sentenza, priva di motivazione sul punto, considerato che il CTU ha riconosciuto priva di valida certificazione la classe energetica degli immobili.
Deduce l'appellante incidentale che i dettagliati importi riconosciuti in favore di CP_1
non potranno pertanto essere oggetto di alcuna riduzione, dovendosi condannare l Pt_1
pagamento dell'importo di euro 283.428,00 oltre IVA.
33. L'appello incidentale è fondato.
Osserva la Corte che il CTU con riferimento ai difetti lamentati da Per_2 Parte_1
ha testualmente affermato nella perizia: “Si rileva che i danni indicati dal CTP di parte convenuta
Ing. nella sua perizia del 04.10.2014 (parte convenuta, doc. 21), per quanto descritti in modo Per_1
esaustivo nelle lavorazioni, non permettono la verifica in quanto tutte le singole opere sono quantificate 'a corpo', senza una quantità e senza un valore unitario corrispondente (desumibile dal Prezziario delle Opere pagina 19 di 22 Edili alla data della restituzione del cantiere). Per quanto riguarda i danni derivati e i costi per la rimozione degli stessi, parte convenuta lamenta che “ per ripristinare il cantiere dovrà affrontare Pt_1
numerose ed importanti opere, qui sotto elencate, per il costo non inferiore a d euro 48,720,00 oltre IVA”
(Comparsa di costituzione e risposta, pag. 38 da rigo 7 a rigo 9). Per il CTU, che non era presente in cantiere all'epoca dei fatti, è assolutamente impossibile verificare se tale quantificazione è corretta e qual è stata l'entità del danno che ne sia derivato a a meno di una serie enorme di saggi quasi puntuali per Pt_1
la quantificazione delle quantità e dell'entità dei danni……E' per lo meno strano che tali opere, indicate e quantificate in atti come ripristini o risanamenti o rimozioni o rifacimenti, non siano poi state aggiunte, come opere da realizzare a priori e anche un modo urgente “per ripristinare il cantiere”, nel Contratto
d'Appalto con l'Impresa LE, subentrata nei lavori a o come effettivamente ed CP_1
immediatamente realizzati, nella fattura di LE a nche per quanto riguarda la lamentela di cui Pt_1
al doc. CTU 26.09.2016 (allegato al verbale 07.10.16), ricordando anche quanto sottolineato dal CTU nella risposta al quesito 4, non ci sono fatture giustificative di tali spese, che quindi il CTU non può riconoscere.” (pag. 154 e 155 CTU . Per_2
34. L'importo di € 48.720,00 per il ripristino del cantiere non è stato quindi riconosciuto dal
CTU perché assolutamente indimostrato, non risultante dal contratto di appalto o dalla prima fattura emessa dalla LE, impresa che è subentrata alla , mentre le CP_1
successive fatture emesse dalla nuova impresa appaltatrice non sono mai state esibite al
CTU, che pure ne aveva fatto richiesta. Tale importo non trova alcuna giustificazione alla luce della documentazione in atti e, come correttamente posto in evidenza dal perito, la circostanza è assai strana se solo si consideri che tali lavori di ripristino del cantiere avrebbero dovuto rivestire il carattere dell'urgenza e quindi essere inseriti immediatamente nel nuovo contratto di appalto e fatturati subito da LE prima ancora di iniziare le ulteriori lavorazioni.
35. Deve pertanto condividersi la doglianza dell'appellante incidentale in ordine al fatto che, per tale voce di spesa, il Tribunale si è discostato dalle conclusioni del perito senza adeguata motivazione, mentre è pacifico che il giudice può disattendere le risultanze della CTU solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati pagina 20 di 22 per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Il giudice di prime cure ha invece ritenuto che la mancata fatturazione di tali opere di ripristino non fosse determinante alla luce della documentazione fotografica di parte e della stima eseguita dal CTP e non confutata dal CTU, non tenendo in giusto conto le valutazioni del perito, secondo cui:
“- le foto non sono circostanziate al punto tale da individuare nelle planimetrie dove sono i danni fotografati,
– non ci sono nemmeno misurazioni in contraddittorio per la verifica dell'entità dei danni lamentati
– alcuni vizi sono documentati in modo insufficiente o generico (vale per tutti la “maldestra posa” della scala dichiarata “fuori piombo” e fotografata senza una bolla o in piombo di riferimento a fianco)” (pag. 108
CTU).
In ultima analisi i difetti lamentati, non più evidenti al momento del sopralluogo, non sono stati effettivamente verificati dal perito che quindi ha ritenuto di non riconoscerli in assenza di una qualsiasi loro menzione nel secondo contratto di appalto e di qualsiasi fattura a sostegno, e la Corte concorda nelle valutazioni del CTU perché logiche, ben argomentate e frutto di un approfondito esame dei documenti allegati e dello stato dei luoghi.
Pertanto tali spese per asseriti ripristini non riscontrati e non provati non possono essere riconosciute a .
36. Analogo discorso per la somma di € 5.409,00 relativa al deprezzamento per la diversa classe energetica degli immobili. In perizia si legge infatti: “Il CTU invece riconosce, solo se accertata e correttamente certificata la classe energetica A, il deprezzamento di cui alle lamentele 14) e 15), che vengono quantificate in un costo di € 5.409,00. Il CTU ha comunque seri dubbi sul riconoscere anche tale deprezzamento solo sulla base di una sola certificazione di un Certificatore privato, non datata e non firmata, non supportata da alcun progetto esecutivo e per di più relativa a due edifici che a quella data erano diversi fra loro”. Non risultando che abbia successivamente certificato la Parte_1
classe energetica degli edifici producendo ulteriore documentazione debitamente datata e sottoscritta, anche questa ulteriore voce di spesa non può essere riconosciuta.
37. L'appello incidentale merita dunque totale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza, la società dovrà essere condannata al pagamento della Parte_1
pagina 21 di 22 complessiva somma di € 283.428,00 (229.299,00 già riconosciuti in primo grado +
54.129,00) oltre IVA e interessi moratori per le causali indicate nella sentenza di primo grado.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ad eccezione della fase istruttoria non svolta in appello, sono poste a carico dell'appellante principale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge
n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- respinge l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 283.428,00 oltre IVA, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02, dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo in favore di Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del grado di giudizio in favore di che si liquidano in € Controparte_1
14.239,00 per compensi, oltre rimborso del C.U. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Bologna, il 14.10.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 960/2021 promossa da:
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Gaudenzio VOLPONI
APPELLANTE contro
P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Annalisa AZZALI
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Parma in persona del
Giudice Unico Dott. Marco VITTORIA, n. 307/2021 Reg. Sent. in oggetto, così giudicare:
pagina 1 di 22 1) accertati tutti i vizi e i difetti delle opere appaltate ed il conseguente degrado dell'intera opera e quindi il grave inadempimento della dichiarare che il contratto d'appalto 21/1/2013 è risolto Controparte_1 per colpa e fatto esclusivo di e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme Controparte_1 ex adverso richieste (€ 38.900,00 per opere inerenti al 4° SAL, € 35.200,00 per lavorazioni extra 3° SAL ed
Euro 13.350,00 per somme trattenute in garanzia oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi), respingendo le relative domande perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio.
2) Respingere la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita 21/1/2013 e conseguentemente dichiarare non dovuti a li acconti prezzo ricevuti da Controparte_1 Parte_1 pari a € 73.460,00, respingendo le relative domande perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio.
3) Accertati tutti i vizi e i difetti delle opere appaltate ed il conseguente degrado dell'intera opera e quindi il grave inadempimento della dichiarato il contratto d'appalto 21/1/2013 risolto per Controparte_1 colpa e fatto esclusivo di condannare quest'ultima, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno sofferto per gli accertati vizi dell'opera, per le ulteriori opere necessarie alla loro eliminazione ed all'eliminazione del conseguente degrado delle stesse, indicato in 148.720,00, oltre IVA, o nella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata, da dì del dovuto al saldo effettivo.
4) Disporre la parziale compensazione giudiziale tra l'importo dovuto alla per i Controparte_1 lavori eseguiti e contestati, nella misura che sarà accertata in corso di causa ed il credito di
[...]
i cui al precedente punto 3), con condanna di al pagamento Parte_1 Controparte_1 della differenza con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5) In ogni caso respingere l'appello incidentale formulato da iccome inammissibile, Controparte_1 infondato, non provato o come meglio, con ogni conseguente statuizione anche sulle spese legali.
6) Con vittoria di spese di causa oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, da determinarsi sulla base della tariffa professionale per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori che non hanno riscosso onorari ed hanno anticipato le relative spese.
In via strettamente e gradatamente subordinata, con compensazione integrale delle spese di lite ovvero riduzione dell'importo di condanna quanto al primo grado di giudizio per le ragioni tutte esposte in atto d'appello”.
pagina 2 di 22 Conclusioni per l'appellata:
“Voglia la Corte D'Appello di Bologna adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, respingere l'appello spiegato da , in persona del suo liquidatore pro Parte_1 tempore avverso la sentenza n. 307/2021 del Tribunale di Parma e le domande avversarie siccome inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque totalmente infondate, in fatto ed in diritto, improvate o come meglio, per le ragioni tutte esposte in premessa;
in via di appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza n. 307/2021 Tribunale di Parma relativamente alla statuizione con cui è stato riconosciuto, in favore di , in persona del suo liquidatore pro Parte_1 tempore, l'importo di € 54.129,00, oltre IVA a mezzo di compensazione di tale somma con il maggior dovuto stabilito in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento della somma di euro 283.428,00 oltre IVA, come dettagliato in premessa e come riconosciuto nella sentenza di primo grado, confermandosi l'impugnato provvedimento con riferimento ad ogni restante statuizione;
in ogni caso, con la conferma della condanna di
[...]
, in persona del suo liquidatore, alla refusione delle spese del giudizio di primo grado Parte_1 nonché con condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio di gravame, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vicenda processuale trae origine da contratto di appalto del 21.01.2013 con il quale affidava a l'esecuzione dei lavori edili per la realizzazione di Parte_1 CP_1
quattro unità immobiliari indipendenti in località Malandriano (PR), Strada Silvani n. 1.
A margine, le parti concludevano altresì un contratto preliminare (collegato) di compravendita, con cui si impegnava ad alienare a una delle unità CP_1
immobiliari: le parti concordavano che il pagamento del prezzo della vendita sarebbe avvenuto mediante compensazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, nella misura prevista dall'art. 4 del contratto di vendita e 18 del contratto di appalto.
2. Dopo le prime fatture, nn. 23 e 26, emesse da (cui seguivano le fatture nn. 1 CP_1
e 2 di per il collegato contratto di compravendita), autorizzava la sospensione dei lavori a novembre riuscendo a saldare il dovuto il 09.12.13; emetteva, quindi, CP_1
ulteriore fattura n. 29/13, dopo la certificazione della DL relativa al terzo SAL, per €
pagina 3 di 22 131.996,8 e fatturava (n. 3/13) la somma di € 32.999,2, a titolo acconto vendita (da compensarsi col dovuto), e poi emetteva tre note di debito, per € 600,00, € 1.903,8, €
1.903,8. Successivamente non onorava i pagamenti che sosteneva di aver CP_1
diritto di ricevere;
emetteva ulteriori fatture, per € 38.900,00 per opere CP_1
destinate ad entrare nel quarto SAL e per opere extracapitolato del terzo SAL, per ulteriori
€ 35.200,00.
3. A fronte del diniego di pagamento, intraprendeva quindi iniziativa con CP_1
ricorso monitorio, ed il presente giudizio condensava dunque le cause riunite (r.g.
5156/2014 e n. r.g. 6526/14) nelle quali si discuteva:
- la pretesa di pagamento azionata da in via monitoria, cui proponeva CP_2
opposizione, fondata sull'esistenza di vizi di costruzione, dedotti a fondamento di un'eccezione di inadempimento e di una domanda risarcitoria;
- la domanda di risoluzione proposta da per ottenere la restituzione delle CP_2
somme già versate in acconto/trattenute in compensazione nell'ambito del contratto preliminare di vendita, al quale si era resa inadempiente vendendo l'immobile a terzi, ed il risarcimento del danno ulteriore.
4. Dopo le istanze di provvisoria esecuzione e di sequestro avanzate da , CP_2
nonché lo svolgimento di ATP, in corso di causa venivano assunte prove testimoniali e disposta CTU, all'esito della quale il Tribunale di Parma dichiarava la risoluzione dei due contratti siglati dalle parti il 21.01.2013; revocava il decreto ingiuntivo n. 1972/14; operata la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, per le causali riconosciute in motivazione, condannava al pagamento di € 229.299,00, oltre IVA come da contratto ed Parte_1
interessi al saggio ex d. lgs. n. 231/02, dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda;
condannava alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
ponendo definitivamente a carico di le spese della fase monitoria;
poneva CP_1
definitivamente a carico di le spese delle Consulenze.
5. Dal punto di vista processuale, il Tribunale osservava che agiva per vedersi CP_1
corrisposto il controvalore delle opere eseguite e le somme inutilmente versate in acconto, ma che una volta richiesta la risoluzione del contratto (di appalto e di compravendita), le pagina 4 di 22 domande di adempimento azionate in via monitoria andavano intese come rinunciate, con conseguente revoca del titolo monitorio perché l'intervenuta iniziativa giudiziale privava la pretesa azionata in via monitoria del fondamento in origine dedotto (il contratto di appalto).
D'altro canto, pretendeva di paralizzare la domanda di risoluzione del Parte_1
contratto preliminare di vendita, ma la domanda risultava inaccoglibile, perché la parte non era nelle condizioni di fare offerta di esecuzione nei modi di legge, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in quanto gli immobili risultavano ormai intestati ad altri soggetti, dunque il promittente venditore non poteva opporsi alla restituzione degli importi già ricevuti a titolo di acconto sul dovuto (portati in compensazione).
6. Ciò posto, il giudice di primo grado riteneva di condividere il lungo e meditato iter argomentativo del perito, il quale, all'esito di un travagliato percorso istruttorio, aveva concluso, con ragionamento puntuale e ragionevole, in ordine a tutti i punti che erano in discussione: l'esistenza dei vizi lamentati da , la loro riconducibilità all'operato di
[...]
, il valore delle opere eseguite, il controvalore dei danni eventualmente procurati alla CP_1
committenza.
In particolare, il CTU aveva rilevato che: <I lavori eseguiti da dopo l'interruzione CP_1
del cantiere, sono proseguiti con altra impresa (LE srl) prima dell'incarico al CTU, per cui la qualità, la quantità, la consistenza dei lavori eseguiti da non è stata verificata direttamente dal CTU, ma CP_1
si evince da un 'verbale di consistenza', controfirmato dalle Parti, stilato alla data di restituzione del cantiere da parte di a da cui emerge la corrispondenza dei lavori eseguiti con quanto in elenco ai CP_1 Pt_1
SAL n° 1, 2, 3., e in parte al SAL n° 4, oltre ad alcuni lavori fuori contratto […] Il Contratto
d'Appalto era stato stipulato a “corpo” e non “a misura”, per cui l'importo delle singole opere realizzate da
Contratto non può essere quantificato. Per quanto riguarda gli importi relativi, le quantità dei materiali e delle lavorazioni eseguite, si può però fare riferimento ai SAL emessi e alle relative opere, che non sono mai stati contestati da parte del DL e dalla TE (che ha contestato alcuni vizi sulle opere stesse e la sostituzione di un materiale, oltre ai deprezzamenti sulla classe energetica, tra l'altro non contestati dal DL
Geom. Il CTU quantifica l'importo dei lavori correttamente eseguiti da ancora Pt_2 Controparte_1
da liquidare, in un cifra complessiva totale di € 197.712,32* compresa IVA, dal totale mancano le cifre trattenute da garanzia sui SAL in quanto lavori comunque eseguiti (€ 13.360,00 + IVA) e le Pt_1
pagina 5 di 22 cifre richieste da per il fermo cantiere (riserva C) (Ricorso per ATP in corso di causa, doc. CP_1
13), e manca anche la 'compensazione' con gli 'acconti prezzo ' sulla compravendita fra e Pt_1 [...]
sulle quali il CTU lascia al Sig. Giudice la decisione, in quanto esulano dal quesito […] CP_1
L'importo dei lavori che non ha utilmente portato a compimento, rispetto al programma CP_1
previsto in contratto, è quello relativo al 4° SAL (in parte), 5°e 6° SAL, per un totale di € (88.020,00
+ 126.920,00 + 126.920,00) = € 341.860,00 + IVA>>
7. Osservava ancora il Tribunale che il CTU, passato a verificare se sussistevano, o meno, i vizi specificatamente lamentati da aveva passato in rassegna ogni Parte_1
singola componente di danno analizzando i difetti denunciati, ed aveva distinto tra quelli sussistenti e quelli non comprovati;
nel coacervo di quelli valutati sussistenti, quali fossero addebitabili ad una cattiva esecuzione dell'opera commissionata e quali fossero, se del caso, imputabili ad altre maestranze (v. elenco pagg. 127-156 dell'elaborato peritale).
In questa prospettiva, il giudice di prime cure riteneva che si poteva addebitare a
[...]
il costo delle opere sostenuto per la rimozione dei difetti: non vi era, invece, alcun CP_1
danno (ulteriore e diverso) che fosse imputabile alla circostanza che i lavori che
[...]
non aveva eseguito (e che il CTU aveva quantificato in € 341.860,00) fossero stati, CP_1
conclusivamente da altri eseguiti (se non comprovando che la stessa opera fosse stata eseguita ad un prezzo ingiustificatamente più alto).
8. In particolare, in punto di danni rilevati, a fronte delle contestazioni della difesa di , il
CTU aveva rilevato che <i danni indicati dal CTP di parte convenuta Ing. nella sua perizia Per_1
del 04.10.2014 (parte convenuta, doc. 21), per quanto descritti in modo esaustivo nelle lavorazioni, non permettono la verifica in quanto tutte le singole opere sono quantificate 'a corpo', senza una quantità e senza un valore unitario corrispondente (desumibile dal Prezziario delle Opere Edili alla data della restituzione del cantiere). Per quanto riguarda i danni derivati e i costi per la rimozione degli stessi, parte convenuta lamenta che per ripristinare il cantiere dovrà affrontare numerose ed importanti opere, qui sotto Pt_1
elencate, per il costo non inferiore ad euro 48,720,00 oltre IVA” (Comparsa di costituzione e risposta, pag. 38 da rigo 7 a rigo 9). Per il CTU, che non era presente in cantiere all'epoca dei fatti, è assolutamente impossibile verificare se tale quantificazione è corretta e qual'è stata l'entità del danno che ne sia derivato a
a meno di una serie enorme di saggi quasi puntuali per la quantificazione delle quantità e dell'entità Pt_1
pagina 6 di 22 dei danni. A questo proposito occorre sottolineare che i vizi e difetti di cui ai punti: – 1), 1a), 2), 3), 4), 5),
6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) della Comparsa di costituzione e risposta;
– agli art. 1.4), 2), 3.2) 5.1) del Capitolato Speciale;
– ai punti 1), 2 , 3), 5) del doc. 6 del 06.06.15; – e infine al punto unico della proposta conciliativa vizi che, data l'entità e l'importanza dichiarata, dovevano essere eliminati prima di proseguire con i lavori rimasti in sospeso, non compaiono come voci aggiunte né nel nuovo Contratto
d'Appalto stilato con l'Impresa LE né nella fattura emessa dalla stessa il 15.05.15 (fattura LE, all.
21). E' per lo meno strano che tali opere, indicate e quantificate in atti come ripristini o risanamenti o rimozioni o rifacimenti, non siano poi state aggiunte, come opere da realizzare a priori e anche un modo urgente “per ripristinare il cantiere”, nel Contratto d'Appalto con l'Impresa LE, subentrata nei lavori a
o come effettivamente ed immediatamente realizzati, nella fattura di LE a Anche CP_1 Pt_1
per quanto riguarda la lamentela di cui al doc. CTU 26.09.2016 (allegato al verbale 07.10.16), ricordando anche quanto sottolineato dal CTU nella risposta al quesito 4, non ci sono fatture giustificative di tali spese, che quindi il CTU non può riconoscere>>.
9. Infine, per verificare se le opere da altri realizzate fossero state un mero 'completamento' delle opere che non aveva potuto realizzare o se invece fossero finalizzate a CP_1
ripristinare opere mal eseguite da , il Tribunale aveva ritenuto necessario CP_1
nominare un altro CTU, il quale aveva concluso per la sostanziale sovrapponibilità fra i lavori commissionati a e quelli eseguiti dall' CP_1 Controparte_3
a quell'altra subentrata, e che pertanto, andavano riconosciute a le seguenti somme: - €
5.409,00 (v. p. 155); - € 48.720,00, oltre IVA;
i costi di sgombero, €. 6.500,00.
10. Ciò posto, il Tribunale ribadiva che le parti avevano, al contempo, siglato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di opere edili e un contratto preliminare di vendita del lavoro compiuto oggetto della prestazione descritta nel contratto d'appalto.
Il collegamento tra i due documenti negoziali risultava dalla contestualità della sottoscrizione e, vieppiù, dalla circostanza che il pagamento del corrispettivo per il trasferimento del diritto di proprietà era strutturalmente ricondotto all'avanzamento dei lavori dell'opera appaltata (mediante compensazione), sì che la compensazione imputava la medesima somma a pagamento del dovuto in sede di appalto e ad acconto in sede di vendita. Doveva quindi ritenersi che era intenzione delle parti costruire un impegno a pagina 7 di 22 carattere obbligatorio in cui il trasferimento del bene fosse sospensivamente condizionato all'adempimento degli obblighi relativi al contratto di appalto.
Tuttavia, risolto il contratto di appalto, per volontà concorde e per inadempimento imputabile alla committenza, l'effetto reale era divenuto impossibile per causa imputabile a la quale aveva provveduto ad alienare gli immobili ad altri, così ponendosi Parte_1
nelle condizioni del contraente che ha compromesso le ragioni dell'altra parte in spregio dell'obbligo di buona fede: in particolare, nulla avrebbe impedito alle parti, anche risolto il contratto di appalto, di mantenere in piedi il contratto di vendita, provvedendo a trasferire a tempo debito il bene.
Pertanto, provocata la risoluzione del contratto, il Tribunale concludeva che doveva ritenersi operativa la finzione di avveramento della condizione (art. 1359 c.c.) e che risultava quindi inadempiente all'obbligo di trasferire il bene oggetto del compromesso;
conseguentemente il contratto di vendita doveva essere risolto e era tenuta Parte_1
a rendere le somme originariamente trattenute, non avendo richiesto il doppio CP_1
di quanto già versato.
11. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il Tribunale concludeva che:
- I contratti conclusi andavano risolti;
- Le parti andavano condannate alle restituzioni e ai risarcimenti e, segnatamente,
(i) era tenuta a pagare: Parte_1
a. € 190.108,00, oltre IVA, come da contratto;
b. € 13.360,00, oltre IVA, come da contratto, per ritenute in garanzia ormai non più dovute;
c. € 73.460,00, oltre IVA, come da contratto, già ricevute in acconto per il contratto finalizzato al trasferimento della proprietà immobiliare, quivi risolto;
d. € 6.500,00, per danno da fermo cantiere;
(ii) era invece tenuta a risarcire a la complessiva somma di € 54.129,00, CP_1
oltre IVA, per le voci di danno ritenute comprovate.
12. Quanto alle spese, il Tribunale riteneva che dovevano seguire la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e che il relativo capo di sentenza era particolarmente rigoroso, in ragione del contegno processuale della parte soccombente, la quale si era resa inadempiente agli pagina 8 di 22 obblighi di pagamento al CTU e aveva sottratto risorse economiche alla garanzia patrimoniale della controparte (ciò che aveva giustificato anche il sequestro in corso di causa, avvalorato dall'esito della presente sentenza).
13. Avverso la sentenza ha proposto appello G.M. chiedendone la riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla, nonché proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
14. L'appellante principale con il primo motivo lamenta l'illogica e contraddittoria valutazione e motivazione in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio, oltre all'omesso esame dei rilievi e delle osservazioni del consulente tecnico della società Parte_1
deducendo che il Tribunale avrebbe condiviso le conclusioni del CTU Arch. Per_2
nonostante la nullità della relazione peritale posta in evidenza dalla difesa dell'appellante. lamenta che il CTU non avrebbe risposto ai quesiti formulati dal Giudice Parte_1
Istruttore e, in particolare, non avrebbe verificato la consistenza e la qualità delle opere realizzate da non avrebbe valutato i vizi ed i difetti lamentati da Controparte_1 [...]
provati dalle centinaia di fotografie allegate, anche con la data, alla relazione iniziale Pt_1
8/10/2014 del CTP Ing. che non erano mai state contestate ritualmente dalla Per_1
controparte.
Inoltre, si deduce che il D.L. Geom. non avrebbe mai autorizzato i lavori Pt_2
extracontratto, di cui ha richiesto il pagamento senza però Controparte_1
dimostrare di averli effettuati. Ciò nonostante, il CTU immotivatamente avrebbe riconosciuto a relativi importi. Controparte_1
15. Secondo l'appellante il CTU non avrebbe analizzato le opere realmente eseguite da né avrebbe verificato la qualità delle stesse e non avrebbe Controparte_1
considerato i danni alle strutture per la loro cattiva esecuzione, e avrebbe preso in pagina 9 di 22 considerazione solo i SAL che però non corrispondono assolutamente ai lavori eseguiti da e che erano stati valutati orientativamente solo per predisporre i Controparte_1
pagamenti, dividendo l'importo contrattuale in vari SAL associati al pagamento di acconti di uguale valore.
Si deduce che lo stato dei luoghi al tempo della sospensione dei lavori e quindi con le opere caratterizzate dalla sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati da Parte_1
era stato documentato dalle fotografie allegate alla relazione iniziale 4/10/2014 del CTP
Ing. che non erano state contestate tempestivamente, ma di ciò il CTU non ne Per_1
avrebbe tenuto conto nella sua perizia.
16. Si deduce che anche i testi escussi avrebbero confermato che EDILER S.r.l., impresa che aveva sostituito l'appellata, aveva eseguito molte opere per eliminare vizi e i difetti accertati il 29/09/2014 al momento della riconsegna del cantiere, e che proprio alla luce di tali risultanze il GI aveva ritenuto doveroso disporre una ulteriore CTU tecnica volta a verificare “se le opere, in ipotesi, affidate a EDILER risultino sovrapponibili a quelle originariamente affidate a con la precisazione che “l'affidamento a terzi di opere non può essere Controparte_4
considerato per ciò stesso e per ciò solo un danno dovendo, piuttosto, fornirsi prova che le opere siano specificatamente finalizzate (non già a completare opere rimaste incompiute, bensì ad ovviare a problematiche imputabili al primo appaltatore”.
17. A tale riguardo si deduce che il CTU Ing. Prost, nominato dal Giudice in tale ultima fase, nel supplemento di perizia ha determinato le opere previste nel contratto e che non sono state eseguite conformemente da ma non ha quantificato il Controparte_1
valore delle opere di ripristino e ciò nonostante agli atti risultassero sia le perizie del CTP
Ing. che sin dal 2014 aveva determinato e quantificato le opere per il ripristino Per_1
dei lavori eseguiti da sia il computo metrico dei lavori eseguiti da Controparte_1
proprio per eliminare i vizi e i difetti delle opere eseguite da CP_5 [...]
Si deduce che sul punto l'appellante aveva richiesto un supplemento di Controparte_1
CTU ma l'istanza è stata respinta dal Giudice.
pagina 10 di 22 Deduce l'appellante che la sentenza impugnata è, quindi, da censurare per essersi limitata a far proprie le conclusioni del consulente d'ufficio, senza dare adeguata risposta ai rilievi tecnici ribaditi da dal rispettivo consulente. Parte_1
Alla luce delle gravissime inadempienze della , di cui il Tribunale non ha tenuto CP_1
conto, l'appellante ha richiesto la risoluzione del contratto di appalto 21/1/2013 oltre ad un risarcimento valutato complessivamente in Euro 165.188,00.
18. Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone tutte le censure alla CTU già proposte in primo grado e che sono state puntualmente confutate dal perito del Tribunale.
Invero nel caso di specie il perito a pag. 98 e segg. ha replicato specificamente, punto per punto, alle numerosissime osservazioni del CTP della disattendendole per la Parte_1
maggior parte e specificando, per la restante, che “Le Osservazioni su cui il CTU conviene sono già state inserite in relazione”.
19. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata dalla sentenza n. 12195 del 6.05.2024: “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.
Una volta, quindi, che sia intervenuta l'analisi e la confutazione da parte del CTU delle osservazioni dei consulenti parte, il requisito motivazionale è garantito dal recepimento di una consulenza che abbia esaminato tali osservazioni se, come avvenuto nel caso di specie, è stato rispettato il principio del contradditorio.
20. Osserva la Corte che nel caso in esame il Giudice di prime cure si è lungamente soffermato sulle risultanze della CTU, dimostrando di avere ben presente sia i rilievi critici delle parti che le conclusioni del consulente, e aderendo alle stesse perché frutto di un
“meditato iter argomentativo del perito, il quale, all'esito di un travagliato percorso istruttorio, ha concluso, pagina 11 di 22 con ragionamento puntuale e ragionevole, in ordine a tutti i punti che erano in discussione: l'esistenza dei vizi lamentati da , la loro riconducibilità all'operato di il valore delle opere eseguite, il CP_2
controvalore dei danni eventualmente procurati alla committenza. Il ragionamento del CTU risulta analitico
e puntualissimo: egli ha risposto a tutte le osservazioni più volte e da diverse angolazioni riproposte, specie dalla difesa di . Parte_1
Il CTU ha innanzitutto confermato che le opere eseguite dalla erano CP_1
corrispondenti al contratto di appalto e che non sono mai state contestate dalla DL, evidenziando a tale proposito: “Come già accennato non è possibile verificare la consistenza nei lavori eseguiti, se non dalla documentazione in atti. La consistenza dei lavori realizzati da in CP_1
conformità al capitolato e al contratto di appalto fino al blocco del cantiere (29.09.14) si evince da un
'verbale di consistenza', stilato alla data di consegna del cantiere (docc. 4, 9 e 4 di parte attrice), firmato, tra gli altri, dal Sig. (legale rappresentante di , dal Geom. (legale Pt_3 CP_1 CP_6
rappresentante di dall'Ing. (CTP di e dall'Ing. (CTP di Pt_1 CP_7 CP_1 Per_1 Pt_1
(pag. 21 CTU)…“Tali opere e lavorazioni, documentate dalle fotografie in atti e dal citato 'verbale di consistenza', appaiono coincidenti con le opere indicate nel Contratto d'appalto e nel Capitolato speciale
d'appalto. Tali opere sono state confermate dal Direttore dei Lavori Geom. on l'emissione dei primi Pt_2
3 Certificati di pagamento relativi ai 3 Stati di Avanzamento Lavori.” (pag. 23 CTU).
21. Le tardive contestazioni circa l'entità delle opere eseguite dall'appaltatrice non sono supportate da elementi obiettivi considerato che: “In nessuno dei documenti di causa compaiono critiche del DL Geom. all'operato dell' ” e quindi “Per questo il CTU, Pt_2 Controparte_8
sulla base della documentazione in atti, ritiene che la qualità, la quantità e la consistenza delle opere fino ad allora realizzate dall' siano state, almeno a giudizio del Direttore dei Lavori, eseguite Controparte_9
in modo normalmente corretto e quindi non degne di particolari riserve o rilievi” (pag. 24 CTU).
Inoltre, con particolare riguardo ai vizi lamentati dalla il CTU ha Parte_1
espressamente evidenziato: “Con le riserve si prende comunque nota di quanto contestato in quanto eseguito in difformità dal Contratto o non 'a regola d'arte', per poi conguagliarlo alla fine, senza interrompere i lavori. In nessuno dei documenti di causa compaiono critiche del DL Geom. Pt_2
all'operato dell Le uniche 'critiche' emerse da parte del DL riguardano annotazioni, Controparte_9
sottolineature e appunti per la committenza (docc. CTU 10.02.14, 23.07.14, 23.01.15, all. 5). pagina 12 di 22 Per questo il CTU, sulla base della documentazione in atti, ritiene che la qualità, la quantità e la consistenza delle opere fino ad allora realizzate dall siano state, almeno a giudizio del Controparte_9
Direttore dei Lavori, eseguite in modo normalmente corretto e quindi non degne di particolari riserve o rilievi” (pag. 24 CTU). E ancora: “Prima di analizzare singolarmente i vizi e difetti è opportuno aprire una parentesi, che vale per quasi tutte le voci contestate, sottolineando ancora una volta che il D.L Geom. progettista e DL delle opere in oggetto, ma anche il Geom. che era il DL incaricato e Pt_2 CP_6
responsabile anche per il Comune di Parma dall'inizio lavori al 04.10.13, non hanno mai mosso alcuna critica, di alcun tipo, all' stando ai documenti in atti”….”In tutti i documenti (più di Controparte_9
160) attentamente visionati dal CTU, non solo quelli in atti ma anche quelli esplicitamente richiesti alle parti dal CTU (verbale 30.06.16, all. 1) in quanto nominati in atti ma non prodotti dalle parti stesse, non compare mai, non solo da parte del DL Geom. ma anche da parte del Committente, un rilievo, una Pt_2
critica, una contestazione, o segnalazioni di vizi o difetti o anche di opere non 'a regola d'arte' (vedi elenco al par. 2.2), o infine anche solo segnalazioni di difformità rispetto al Contratto d'Appalto o al Capitolato
Speciale, da parte di ” (pag. 28 CTU). Controparte_1
22. Osserva la Corte che il perito, dopo aver esaminato analiticamente tutti i difetti e gli inadempimenti denunciati da ha così concluso: “In sintesi, se anche il vizio o Parte_1
difetto c'era, esso di fatto non ha creato né creerà un danno economico a parte convenuta “per le ulteriori opere necessarie alla loro eliminazione ed il conseguente degrado delle stesse” (Comparsa di costituzione e risposta, pag. 70, da rigo 20 a rigo 22), dato che la nuova impresa LE ha continuato le costruzioni e le ha completate come se niente fosse successo. Al momento del sopralluogo 3 villette erano completate” (pag.
61). Il CTU ha poi rilevato che i vizi e difetti enunciati nella perizia di parte della
[...]
“non compaiono come voci aggiunte né nel nuovo Contratto d'Appalto stilato con l'Impresa Parte_1
LE né nella fattura emessa dalla stessa il 15.05.15 (fattura LE, all. 21)…….Il CTU, in quanto non in atti ma funzionali al quesito, ha richiesto tutte le fatture di LE a ma il Geom. Pt_1 CP_6
ha solo risposto “le farò avere”, senza però dare seguito alla sua affermazione (allegato al verbale 22.08.16, all. 1).” Motivo per cui il CTU ha ritenuto, con ragionamento logico e condivisibile, che i vizi lamentati, se realmente esistenti “siano stati 'rimossi' senza costi aggiuntivi per G.M”.
23. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo di appello, si deve evidenziare che su richiesta della è stata ammessa una seconda consulenza, affidata all'Ing. Parte_1
pagina 13 di 22 Prost, proprio per verificare se le opere realizzate dalla LE, che è subentrata nell'appalto, siano state un mero completamento delle opere che non ha realizzato o se le stesse CP_2
siano state finalizzate a ripristinare opere mal eseguite dalla prima appaltatrice.
Anche la seconda consulenza dell'ing. Prost, parimenti contestata da ha Parte_1
concluso per la sostanziale sovrapponibilità fra i lavori commissionati a e Controparte_4
quelli eseguiti dall' subentrata alla prima, a conferma che Controparte_3
non vi furono attività di ripristino affidate alla nuova impresa per ovviare agli asseriti difetti lamentati dalla società Parte_1
24. In conclusione, dagli approfonditi accertamenti peritali non sono emersi vizi e difetti risarcibili per la salvo quelli riconosciuti dal Giudice di prime cure di cui si Parte_1
dirà oltre esaminando l'appello incidentale, e le somme pretese da non hanno trovato elementi di riscontro nelle CTU che risultano redatte su elementi oggettivi, tenendo presente gli stati di avanzamento dei lavori approvati dalla D.L., le certificazioni delle opere stilate in occasione della riconsegna del cantiere, i sopralluoghi eseguiti dai CTU.
Tale materiale probatorio, redatto in contraddittorio tra le parti, non può essere messo in discussione da fotografie e da computi metrici di provenienza unilaterale, che in ogni caso sono stati esaminati e valutati criticamente dai CTU prima di formulare le loro conclusioni.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, che ha correttamente recepito le risultanze delle CTU, non contiene alcuna contraddittorietà o difetto di motivazione, e pertanto sul punto andrà confermata.
25. Con il secondo motivo, lamenta l'erronea valutazione delle prove e l'omessa pronuncia su un punto decisivo della causa, deducendo che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare gli ulteriori inadempimenti al contratto da parte dell'appellata.
Si deduce che , oltre non avere eseguito correttamente i lavori appaltati, non CP_1
avrebbe ottemperato al contratto sottoscritto, violando numerosi articoli, ed in particolare:
a) Art.1. Subappalto e cessione del contratto: si deduce che le opere di muratura e carpenteria non sono state eseguite dalla ditta con sue maestranze, ma dalla ditta Controparte_1
senza alcuna autorizzazione da parte della Controparte_10 [...]
Parte_1
pagina 14 di 22 b) Art. 8. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore: si deduce a tale riguardo che, contrariamente a quanto pattuito, nessuna prova del cemento armato utilizzato è stata fornita dall'appaltatore e per questo ha dovuto eseguire carotaggi e tagliare i ferri Parte_1
sporgenti per le prove di laboratorio funzionali alle certificazioni di fine lavoro, sostenendo tutte le spese di collaudo;
c) art. 10: si deduce che non avrebbe fornito all'appaltante la necessaria CP_1
documentazione relativa alla regolarità contributiva dei lavoratori e la loro regolare iscrizione alla Cassa Edile;
d) art.11: si lamenta che non sarebbe stata fornita la copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi espressamente prevista nel contratto;
e) art. 12: si lamenta che avrebbe abbandonato immotivatamente il cantiere CP_1
con grave danno per l'appaltante, dando luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 13;
f) art. 14: non sarebbe stata formata alcuna documentazione sulla qualità e provenienza delle forniture;
g) artt. 15 e 16: la società appellata avrebbe omesso di fornire le garanzie previste nelle specifiche tecniche per evitare il verificarsi di danni alle opere e alle cose;
h) art. 17: l'appaltatrice avrebbe realizzato varianti in corso d'opera non autorizzate in alcun modo dalla committente, ma considerate legittime dal CTU arch. nella propria perizia;
Per_2
i) art. 20: il collaudo dei lavori che o i suoi sub appaltatori hanno realizzato CP_1
non sarebbe stato eseguito come richiesto dal contratto, visto che le opere non erano state ultimate.
L'appellante deduce, inoltre, che si sarebbe resa inadempiente anche alle Controparte_1
previsioni del capitolato speciale dei lavori non attenendosi alle specifiche indicazioni di esecuzione relativamente all'art.
1.4 Rinterri e movimenti;
Art.
2. Opere in cemento armato;
Art.
3.2 Murature esterne di tamponamento Art.
5.1 Impermeabilizzazioni muri contro terra.
26. Anche il secondo motivo è infondato.
pagina 15 di 22 Osserva la Corte che tutte le dedotte inadempienze contrattuali di sono state CP_1
già esaminate dal CTU e, in parte sono risultate non provate, in parte non produttive Per_2
di alcun danno per la committenza, altre ancora smentite per tabulas (subappalto). In ogni caso, tali dedotti inadempimenti non risultano mai contestati durante il rapporto contrattuale, tant'è che il contratto di appalto è stato sospeso una prima volta nel novembre
2013 solo per l'inadempimento della committente dovuto ad un problema di liquidità e una seconda volta, definitivamente, nel febbraio 2014 per la mancanza dei pagamenti richiesti dalla . Tutte le contestazioni e gli inadempimenti sono stati avanzati da CP_1 Pt_1
solo dopo le richieste di saldo e dopo le azioni giudiziarie introdotte da . CP_1
Ancora una volta deve quindi concludersi che le dedotte inadempienze, anche alla luce delle
CTU, non hanno alcun fondamento non essendo mai state rilevate dalla D.L., non hanno procurato alcun danno alla committenza che ha regolarmente venduto i beni oggetto del contratto di appalto, compreso quello promesso in vendita alla società . CP_1
La risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto stabilito nella sentenza (pag.7) non impugnata sul punto, è da attribuirsi alla grave inadempienza contrattuale della committenza per aver ingiustificatamente interrotto i pagamenti.
27. Con il terzo motivo lamenta che il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel dichiarare risolto il contratto di vendita intercorso tra le parti, condannando
[...]
alla restituzione delle somme originariamente trattenute. Parte_1
Si deduce che in realtà il preliminare di compravendita relativo ad una delle villette realizzate nel complesso “Villa Beatrice” sarebbe da ritenersi risolto per inadempimento di
[...]
che ha dapprima sospeso i lavori appaltati, gravemente viziati e difettosi, e poi ha CP_1
abbandonato il cantiere.
Il Tribunale avrebbe poi errato nel condannare alla restituzione degli Parte_1
acconti prezzo, in quanto tali importi non sono mai stati corrisposti da , ma CP_1
sono stati compensati con i SAL del contratto di appalto.
Si deduce a tale riguardo che era espressamente previsto nel contratto di appalto che in caso di risoluzione del preliminare di vendita i sarebbero stati corrisposti nella medesima misura e gli importi oggetto di compensazione con gli acconti prezzo del contratto pagina 16 di 22 preliminare di compravendita sarebbero stati qualificati come “trattenuta in garanzia” della corretta esecuzione delle opere, garanzia da intendersi aggiuntiva e non sostitutiva di quella già precedentemente prevista. Nel contratto preliminare era pattuita analoga clausola in caso di risoluzione del contratto di appalto.
28. Si deduce che, essendo rimasta inadempiente agli obblighi contrattuali, la CP_1
stessa avrebbe diritto, in detrazione alle ragioni di danno subìte da , al riconoscimento del compenso per le sole opere correttamente eseguite e delle quali, comunque,
[...]
si sia giovata. Parte_1
Tale importo andrebbe parzialmente compensato con gli importi che deve CP_1
restituire e con gli importi che deve in ogni caso risarcire per i danni provocati a
[...]
applicata la compensazione parziale con il controcredito di € 161.735,53 Parte_1
oltre IVA di competenza di per i danni di cui al computo metrico dei Parte_1
lavori eseguiti, confermati dalle testimonianze del Geom. del Geom. Tes_1 CP_11
del Sig. responsabile del cantiere per incarico di EDILER, l'appellante deduce Tes_2
che residuerebbe un credito a suo favore di € 78.477,95 oltre IVA.
29. Il motivo è infondato.
Come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, (pag. 7), è Parte_1
inadempiente anche nei confronti del collegato preliminare di compravendita per aver la stessa alienato a terzi il bene promesso in vendita a , nonostante il regolare CP_1
pagamento degli acconti sul prezzo che venivano trattenuti sull'importo dei SAL. Non essendo quindi più possibile il trasferimento della proprietà dell'immobile, Parte_1
deve restituire quanto trattenuto per tale causale.
Infatti, tutte le contestazioni relative ai vizi e difetti dell'opera, mai fatte valere durante il rapporto, sono risultate prive di fondamento come già evidenziato, dovendo pertanto concludersi che siano state avanzate pretestuosamente dall'appellante al solo fine di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento.
Anche sul punto la sentenza merita conferma.
30. Con il quarto motivo si contesta la mancata indicazione dei criteri di liquidazione delle spese legali, deducendo che il giudice si sarebbe limitato ad affermare che le spese seguono pagina 17 di 22 la soccombenza senza indicare il criterio di liquidazione adottato, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Si lamenta inoltre la condanna di all'integrale rifusione delle spese di Parte_1
causa a fronte della revoca del decreto ingiuntivo e dell'esito complessivo dei procedimenti cautelari introdotti in corso di causa.
Infine si contesta che il Tribunale abbia tenuto presente nella liquidazione delle spese il comportamento processuale della che da una parte si è sottratta al Parte_1
pagamento delle spese del CTU e dall'altra ha sottratto beni alla garanzia patrimoniale, in quanto la prima valutazione non dovrebbe avere alcuna incidenza sul criterio di liquidazione delle spese avendo il CTU rimedi per recuperare coattivamente il proprio credito, e la seconda non sarebbe fondata in quanto l'esito dei procedimento cautelari, valutati nel loro complesso, non sarebbe così granitico nel senso di avvalorare esclusivamente le ragioni della
. CP_1
31. Anche il quarto motivo è infondato, avendo il giudice di primo grado correttamente applicato il criterio della soccombenza condannando la al pagamento delle Parte_1
spese come da DM 147/22 tenuto conto dello scaglione di riferimento con l'aumento espressamente previsto. Il Giudice ha poi specificato i criteri che hanno determinato una condanna alle spese più rigorosa, facendo riferimento al comportamento processuale della e alla sottrazione dei propri beni alla garanzia patrimoniale, circostanze che Parte_1
giustificano ampiamente l'aumento applicato allo scaglione di riferimento, tenendo peraltro presente l'intensa attività difensiva svolta dalla difesa della anche per i CP_1
procedimenti cautelari che, considerato l'epilogo della vicenda, erano tutt'altro che infondati. Invece con la revoca del decreto ingiuntivo le spese anticipate dalla CP_1
sono rimaste definitivamente a carico della stessa.
Anche sul punto la sentenza è quindi esente dalle censure mosse da .
L'appello incidentale.
32. con appello incidentale lamenta che la sentenza sarebbe errata e priva del CP_1
tutto di motivazione nella parte in cui ha riconosciuto a l'importo Parte_1
risarcitorio di euro 48.720,00 + IVA e l'importo di € 5.409,00. pagina 18 di 22 Si deduce che ogni onere probatorio al riguardo gravava sulla predetta società che avrebbe dovuto e potuto assolverlo esclusivamente in via documentale.
Invece, come evidenziato nell'elaborato peritale di entrambi i CTU, l'attività affidata alla
LE, impresa che è subentrata nel cantiere oggetto di causa, è stata esclusivamente di prosecuzione e completamento delle opere iniziate da , e non di ripristino di CP_1
opere affette da vizi.
Negli stati di avanzamento lavori previsti nel contratto stipulato tra e la Parte_1
nuova impresa, allegato agli atti dalla stessa non sono in alcun modo contemplati e quantificati interventi di ripristino e nessuna menzione ad interventi riparatori è neppure presente nella fattura emessa da LE, allegata alla CTU.
Si deduce che la perizia dell'Ing. non ha individuato vizi e ha comunque escluso la Per_2
ricorrenza di danni, (pag. 107 e 111 CTU).
Il giudice di primo grado non avrebbe, quindi, considerato quanto emerge dalla CTU in ordine al fatto che in contratti di appalto stipulati dapprima con la e poi con la CP_1
LE sono esattamente sovrapponibili anche riguardo agli importi previsti per i S.A.L. e ciò escluderebbe l'applicazione di maggiorazioni dovuti a ripristini.
Anche in ordine alla voce di spesa di € 5.409,00 per il deprezzamento relativo alla diversa classe energetica si lamenta l'erroneità della sentenza, priva di motivazione sul punto, considerato che il CTU ha riconosciuto priva di valida certificazione la classe energetica degli immobili.
Deduce l'appellante incidentale che i dettagliati importi riconosciuti in favore di CP_1
non potranno pertanto essere oggetto di alcuna riduzione, dovendosi condannare l Pt_1
pagamento dell'importo di euro 283.428,00 oltre IVA.
33. L'appello incidentale è fondato.
Osserva la Corte che il CTU con riferimento ai difetti lamentati da Per_2 Parte_1
ha testualmente affermato nella perizia: “Si rileva che i danni indicati dal CTP di parte convenuta
Ing. nella sua perizia del 04.10.2014 (parte convenuta, doc. 21), per quanto descritti in modo Per_1
esaustivo nelle lavorazioni, non permettono la verifica in quanto tutte le singole opere sono quantificate 'a corpo', senza una quantità e senza un valore unitario corrispondente (desumibile dal Prezziario delle Opere pagina 19 di 22 Edili alla data della restituzione del cantiere). Per quanto riguarda i danni derivati e i costi per la rimozione degli stessi, parte convenuta lamenta che “ per ripristinare il cantiere dovrà affrontare Pt_1
numerose ed importanti opere, qui sotto elencate, per il costo non inferiore a d euro 48,720,00 oltre IVA”
(Comparsa di costituzione e risposta, pag. 38 da rigo 7 a rigo 9). Per il CTU, che non era presente in cantiere all'epoca dei fatti, è assolutamente impossibile verificare se tale quantificazione è corretta e qual è stata l'entità del danno che ne sia derivato a a meno di una serie enorme di saggi quasi puntuali per Pt_1
la quantificazione delle quantità e dell'entità dei danni……E' per lo meno strano che tali opere, indicate e quantificate in atti come ripristini o risanamenti o rimozioni o rifacimenti, non siano poi state aggiunte, come opere da realizzare a priori e anche un modo urgente “per ripristinare il cantiere”, nel Contratto
d'Appalto con l'Impresa LE, subentrata nei lavori a o come effettivamente ed CP_1
immediatamente realizzati, nella fattura di LE a nche per quanto riguarda la lamentela di cui Pt_1
al doc. CTU 26.09.2016 (allegato al verbale 07.10.16), ricordando anche quanto sottolineato dal CTU nella risposta al quesito 4, non ci sono fatture giustificative di tali spese, che quindi il CTU non può riconoscere.” (pag. 154 e 155 CTU . Per_2
34. L'importo di € 48.720,00 per il ripristino del cantiere non è stato quindi riconosciuto dal
CTU perché assolutamente indimostrato, non risultante dal contratto di appalto o dalla prima fattura emessa dalla LE, impresa che è subentrata alla , mentre le CP_1
successive fatture emesse dalla nuova impresa appaltatrice non sono mai state esibite al
CTU, che pure ne aveva fatto richiesta. Tale importo non trova alcuna giustificazione alla luce della documentazione in atti e, come correttamente posto in evidenza dal perito, la circostanza è assai strana se solo si consideri che tali lavori di ripristino del cantiere avrebbero dovuto rivestire il carattere dell'urgenza e quindi essere inseriti immediatamente nel nuovo contratto di appalto e fatturati subito da LE prima ancora di iniziare le ulteriori lavorazioni.
35. Deve pertanto condividersi la doglianza dell'appellante incidentale in ordine al fatto che, per tale voce di spesa, il Tribunale si è discostato dalle conclusioni del perito senza adeguata motivazione, mentre è pacifico che il giudice può disattendere le risultanze della CTU solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati pagina 20 di 22 per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Il giudice di prime cure ha invece ritenuto che la mancata fatturazione di tali opere di ripristino non fosse determinante alla luce della documentazione fotografica di parte e della stima eseguita dal CTP e non confutata dal CTU, non tenendo in giusto conto le valutazioni del perito, secondo cui:
“- le foto non sono circostanziate al punto tale da individuare nelle planimetrie dove sono i danni fotografati,
– non ci sono nemmeno misurazioni in contraddittorio per la verifica dell'entità dei danni lamentati
– alcuni vizi sono documentati in modo insufficiente o generico (vale per tutti la “maldestra posa” della scala dichiarata “fuori piombo” e fotografata senza una bolla o in piombo di riferimento a fianco)” (pag. 108
CTU).
In ultima analisi i difetti lamentati, non più evidenti al momento del sopralluogo, non sono stati effettivamente verificati dal perito che quindi ha ritenuto di non riconoscerli in assenza di una qualsiasi loro menzione nel secondo contratto di appalto e di qualsiasi fattura a sostegno, e la Corte concorda nelle valutazioni del CTU perché logiche, ben argomentate e frutto di un approfondito esame dei documenti allegati e dello stato dei luoghi.
Pertanto tali spese per asseriti ripristini non riscontrati e non provati non possono essere riconosciute a .
36. Analogo discorso per la somma di € 5.409,00 relativa al deprezzamento per la diversa classe energetica degli immobili. In perizia si legge infatti: “Il CTU invece riconosce, solo se accertata e correttamente certificata la classe energetica A, il deprezzamento di cui alle lamentele 14) e 15), che vengono quantificate in un costo di € 5.409,00. Il CTU ha comunque seri dubbi sul riconoscere anche tale deprezzamento solo sulla base di una sola certificazione di un Certificatore privato, non datata e non firmata, non supportata da alcun progetto esecutivo e per di più relativa a due edifici che a quella data erano diversi fra loro”. Non risultando che abbia successivamente certificato la Parte_1
classe energetica degli edifici producendo ulteriore documentazione debitamente datata e sottoscritta, anche questa ulteriore voce di spesa non può essere riconosciuta.
37. L'appello incidentale merita dunque totale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza, la società dovrà essere condannata al pagamento della Parte_1
pagina 21 di 22 complessiva somma di € 283.428,00 (229.299,00 già riconosciuti in primo grado +
54.129,00) oltre IVA e interessi moratori per le causali indicate nella sentenza di primo grado.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ad eccezione della fase istruttoria non svolta in appello, sono poste a carico dell'appellante principale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge
n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- respinge l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 283.428,00 oltre IVA, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02, dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo in favore di Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del grado di giudizio in favore di che si liquidano in € Controparte_1
14.239,00 per compensi, oltre rimborso del C.U. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Bologna, il 14.10.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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