Articolo 8 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 maggio 1990
Art. 8. 1. Dopo l' articolo 319 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 319-bis. - Circostanze aggravanti). - La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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