Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 09/12/2025, n. 22152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22152 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13556/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13556 del 2025, proposto da
ST SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come in atti;
contro
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico per esame e titoli, su base territoriale, per il reclutamento di complessive 300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nell'Area dei Funzionari, nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le esigenze delle sedi dell'Amministrazione», profilo Cod. MIT/FUNZ/A, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 18,6 punti, inficiato dalla presenza, nel suo questionario prova, di 4 quesiti errati e/o fuorvianti;
-dell'avviso del 15 luglio u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso
de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di 4 quesiti errati e/o fuorvianti;
-del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente esclusione dal concorso de quo;
-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 18,6 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di 4 quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 12, 27, 45 e 58;
-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 12, 27, 45 e 58 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
-del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NA OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto con bando del 24 aprile 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato all’assunzione, su base territoriale, di 300 funzionari da inquadrare nell’Area dei Funzionari. La ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti, ha sostenuto la prova scritta in data 14 luglio 2025, ottenendo un punteggio pari a 18,50 punti su 30, punteggio inferiore alla soglia minima di 21 punti stabilita dal bando per il superamento della prova.
2. Ritenendo che tale risultato fosse stato determinato da errori nei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice, la ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione dell’esito della prova scritta e degli atti ad essa presupposti e conseguenti, deducendo l’illegittimità di quattro quesiti (nn. 12, 27, 45 e 58) somministrati in sede d’esame. In particolare, ha sostenuto che tali quesiti fossero errati o formulati in modo ambiguo, tali da rendere impossibile l’individuazione di una sola risposta corretta, compromettendo in tal modo l’oggettività e la trasparenza della valutazione.
3. La ricorrente ha chiesto, in conseguenza, l’annullamento degli atti impugnati, la rettifica del proprio punteggio con riconoscimento della soglia di idoneità e l’inclusione nella graduatoria. In via subordinata, ha domandato il risarcimento del danno.
4. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, sostenendo la correttezza tecnica e giuridica delle domande contestate e l’assenza di qualsiasi vizio di illogicità, arbitrarietà o errore manifesto nella valutazione effettuata.
5. All’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, ravvisando i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7. Va premesso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, le prove scritte nei concorsi pubblici – specie se strutturate a risposta multipla – sono espressione di una discrezionalità tecnica che è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi in cui emergano evidenti vizi di legittimità. In particolare, il sindacato del giudice non può spingersi a sostituirsi alla Commissione nella valutazione del merito delle risposte, ma deve limitarsi a verificare la ragionevolezza, logicità e coerenza del procedimento valutativo, nonché l’eventuale sussistenza di errori oggettivi, formulazioni ambigue, o ancora l’assenza di una risposta univocamente corretta tra quelle offerte.
8. Deve inoltre ricordarsi che, nelle prove concorsuali strutturate mediante quesiti a risposta multipla, la presenza di risposte apparentemente plausibili ma non corrette – i c.d. “distrattori” – costituisce elemento essenziale della stessa tecnica valutativa. Tali risposte, costruite in modo da richiamare nozioni simili o parziali rispetto a quelle oggetto della domanda, non generano alcuna ambiguità, ma assolvono alla funzione di verificare la capacità del candidato di individuare l’unica soluzione pienamente corrispondente alla traccia. La presenza di distrattori coerenti ma errati non incide dunque sulla legittimità del quesito, né può essere interpretata come indice di equivocità o incertezza della formulazione, rientrando invece nella fisiologia delle prove selettive a carattere oggettivo.
9. Nel caso in esame, la ricorrente ha sottoposto all’attenzione del Collegio quattro quesiti che, a suo dire, sarebbero stati viziati da errori tecnici o da ambiguità tali da rendere ingiusto il punteggio conseguito. Tuttavia, all’analisi degli atti e delle difese formulate dalle amministrazioni resistenti, tali censure non appaiono fondate.
10. In relazione al quesito n. 12, avente ad oggetto l’individuazione del sistema deputato all’acquisizione, gestione, aggiornamento ed elaborazione di informazioni territoriali georeferenziate, la risposta indicata come corretta dalla Commissione (“SIT”) corrisponde pienamente alla definizione richiesta. Come chiarito nella memoria dell’Amministrazione, il Sistema Informativo Territoriale (SIT) rappresenta, in ambito pubblico, l’insieme integrato di dati, tecnologie e procedure volto alla gestione sistemica delle informazioni territoriali. La risposta “GIS”, invece, indicata dalla ricorrente come preferibile, individua esclusivamente il componente tecnologico (software e hardware) del sistema, ossia uno strumento operativo, privo di autonoma rilevanza rispetto all’organizzazione funzionale complessiva del SIT. Tale risposta costituisce pertanto un distrattore, coerente ma tecnicamente errato. Il quesito è stato formulato in modo chiaro, univoco e corretto, e la risposta selezionata dalla Commissione risulta del tutto esente da vizi.
11. Anche in relazione al quesito n. 27, relativo ai requisiti dei Digital Twin, non emergono elementi di erroneità. Il quesito si riferiva alla rappresentazione digitale tridimensionale dell’infrastruttura e chiedeva di individuare la risposta che contenesse le caratteristiche più aderenti alle finalità di tale tecnologia. La risposta selezionata dalla Commissione, che includeva la precisione millimetrica nell’allineamento geospaziale e il supporto a schemi ingegneristici complessi, è stata motivata in modo puntuale dalla difesa erariale. Il Digital Twin, infatti, per come oggi utilizzato nel monitoraggio delle infrastrutture, richiede livelli di precisione molto elevati per consentire una modellazione fedele dell’opera e un’efficace attività di simulazione e manutenzione predittiva. La risposta fornita dalla ricorrente, che escludeva la necessità della precisione millimetrica, non tiene conto di queste esigenze applicative e risulta pertanto erronea.
12. Quanto al quesito n. 45, attinente l’integrazione di dati ambientali nei modelli digitali, la Commissione ha correttamente considerato esatta la risposta che ricomprende anche l’ambiente circostante tra gli elementi rilevanti del Digital Twin. La ricorrente ha sostenuto che l’ambiente esterno fosse escluso dalla modellazione, ma tale affermazione contrasta con l’evoluzione tecnologica attuale, che, come descritto nella memoria, consente l’integrazione di rilievi aerofotogrammetrici (come quelli da drone), dati da sensori e altre fonti ambientali, a completamento del modello. Anche in questo caso, dunque, la risposta fornita dalla ricorrente è un distrattore non corretto, e l’opzione selezionata dalla Commissione è pienamente aderente al contenuto tecnico richiesto.
13. Infine, con riguardo al quesito n. 58, concernente i contratti riservati ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 36/2023, va rilevato che la risposta indicata come corretta è l’unica che individua i soggetti effettivamente destinatari della disciplina speciale, ossia le cooperative sociali. Le altre opzioni offerte, tra cui quella selezionata dalla ricorrente, risultano del tutto estranee al perimetro normativo dell’articolo citato. La formulazione del quesito e la scelta della risposta corretta non presentano, dunque, alcun margine di ambiguità o di opinabilità, e si pongono in linea con il dato normativo, risultando anzi l’unica risposta aderente alla lettera e alla ratio della norma.
14. Alla luce delle osservazioni che precedono, risulta evidente come le risposte indicate come corrette dalla Commissione siano pienamente difendibili dal punto di vista tecnico e giuridico, mentre le risposte preferite dalla ricorrente non superano il livello di plausibilità, rimanendo al rango di distrattori coerenti, e dunque legittimamente utilizzabili nell’ambito di un quiz concorsuale.
15. A ciò si aggiunge che, anche a voler ammettere in via meramente ipotetica la sussistenza di ambiguità in uno o più dei quesiti di natura tecnica, resta dirimente il dato oggettivo rappresentato dal quesito n. 58, di contenuto giuridico, la cui correttezza è indiscutibile, sia dal punto di vista del contenuto, sia della chiarezza. Ne consegue che quantomeno uno dei quesiti impugnati deve considerarsi certamente esente da vizi, con ciò venendo meno la prova di resistenza che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, costituisce condizione imprescindibile per l'accoglimento del ricorso. La ricorrente ha conseguito un punteggio di 18,60/30; ai fini del raggiungimento della soglia minima di 21 punti, sarebbe stato, dunque, necessario l’attribuzione di almeno 2,4 punti aggiuntivi, che, con il sistema di punteggio previsto (0,50 per ogni risposta esatta, –0,10 per ogni errata), avrebbero potuto essere ottenuti solo riconoscendo l’erroneità di tutti e quattro i quesiti contestati. L’accertamento della correttezza di anche uno solo di essi, come nel caso del quesito giuridico n. 58, è dunque sufficiente a escludere l’interesse concreto e attuale della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati.
16. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato nel merito.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si quantificano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
NA OT, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA OT | NA TA |
IL SEGRETARIO