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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 4505/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa LE De CA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. / P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IA LA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
GUENCI MASSIMO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
1/2
La Giudice del Lavoro LE De CA Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Conferma il decreto ingiuntivo n. 476 emesso dal Tribunale di Milano il 20.02.2025. Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.200,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore della difesa di parte opposta FI il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 03/12/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
LE De CA
2/2
La Giudice del Lavoro LE De CA
SEZIONE LAVORO
N. 4505/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa LE De CA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. / P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IA LA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
GUENCI MASSIMO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
1/2
La Giudice del Lavoro LE De CA Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Conferma il decreto ingiuntivo n. 476 emesso dal Tribunale di Milano il 20.02.2025. Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.200,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore della difesa di parte opposta FI il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 03/12/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
LE De CA
2/2
La Giudice del Lavoro LE De CA