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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 323 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Forestieri, come da procura in calce all'atto di citazione depositato il 24.02.2018, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Scalea
(Cs) al Viale I Maggio n. 50, come indicato nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
21.03.2025; attori
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., Commissario Liquidatore dott. , con sede in San Controparte_2
Giorgio a Cremano (Na) alla via S. Anna I Traversa n. 14, partita iva , rappresentata P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Massimo Garzilli e Stefania Scorsone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli alla via M. Cervantes n. 55/5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.05.2018; convenuta
Oggetto: azione di accertamento di usucapione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 24.02.2018, e Parte_1 hanno evocato in giudizio la Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere l'accertamento
[...] dell'avvenuto acquisto in loro favore, nella misura del 50% ciascuno, per usucapione ultraventennale della proprietà dell'appartamento sito in San Nicola Arcella alla Contrada
1 Pianette, FA “ , piano secondo, interno 20, identificato in catasto al foglio 11, p.lla CP_1
7, sub. 34. In particolare, hanno rilevato di possedere tale immobile sin dal 1985, in quanto lo hanno abitato personalmente, soprattutto durante i periodi di vacanza, da tale anno fino al 2006, mentre successivamente hanno continuato ad esercitare il loro possesso anche concedendolo in locazione a terzi;
hanno sempre provveduto al pagamento di tutti gli oneri riguardanti il medesimo immobile (catastalmente intestato alla parte convenuta), ovvero le imposte, le utenze (essendo stata volturata quella relativa all'energia elettrica già nel dicembre 1985) e tutte le spese necessarie alla manutenzione (tra cui la pitturazione dei muri interni ed esterni, la sostituzione di elementi degli impianti idraulici ed elettrici, la riparazione di serramenti); nonché, hanno sempre attivamente preso parte, di persona o delegando terzi, sempre in qualità di comproprietari, alle assemblee condominiali, così come si sono fatti carico di tutte le relative spese, sia ordinarie che straordinarie. Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in loro favore della proprietà del sopraindicato immobile per intervenuta usucapione, con vittoria delle spese e competenze di lite, con attribuzione in favore dell'avv. Massimiliano Forestieri per dichiarato anticipo (secondo quanto indicato nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.03.2025).
Con comparsa, depositata il 9.05.2018, si è costituita in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.. La Controparte_1 stessa, nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato la genericità ed infondatezza della domanda attorea, stante la mancata prova certa del termine iniziale di decorrenza del possesso e della continuità dello stesso. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
In corso di causa è stata assunta la prova testimoniale chiesta dagli attori.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.03.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti costituite, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di usucapione proposta da e Parte_1 Parte_2
è fondata e, come tale, suscettibile di accoglimento.
[...]
Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano ai sensi dell'art. 1158 c.c. in ragione del possesso continuato per venti anni. L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di tale potere
2 soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 4807/1992 in ordine alla funzione dell'istituto e ai presupposti che ne legittimano l'applicazione). Pertanto, affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario accertare la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga per il tempo indispensabile per usucapire caratterizzata dall'animus e dal corpus e non che sia dovuta a mera tolleranza (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 4092/1992 con riguardo all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus).
Comunque, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, la continuità del possesso va posta in relazione alla natura del bene che si assume posseduto e, quindi, alla destinazione dello stesso.
Pertanto, l'intermittenza dei relativi atti di godimento, quando rivestono carattere di normalità in relazione alla destinazione del bene, non esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa. Al riguardo, infatti, vige la presunzione posta dall'art. 1142 c.c. della continuità del possesso, con la conseguenza che si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore (sia che agisca come attore o che resista come convenuto) tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma essendo, piuttosto, onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione provare l'intervenuta interruzione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Corte appello L'Aquila n.
20/2020). Dunque, i requisiti di un possesso utile ai fini dell'usucapione (la cui prova grava su chi agisce in giudizio) si manifestano, per un verso, nell'esplicazione di un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto coram populo, con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo, invece, richiesto lo stato soggettivo di buona fede (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 9671/2014 circa il requisito soggettivo chiesto ai fini dell'usucapione e ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria può ricorrere per accertarne la sussistenza).
Posto quanto sopra, nel caso di specie, è emerso dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio che e già dal 1985 hanno congiuntamente posseduto, Parte_1 Parte_2 in modo pacifico e pubblico, senza alcuna contestazione da parte di terzi, l'appartamento per cui
è causa, sia recandosi nello stesso nel periodo estivo e durante l'anno con cadenza regolare
(ovvero in occasione delle festività natalizie e pasquali, oltre che nei fine settimana), sia locandolo a terzi, per periodi brevi o anche per intere annualità; nonché, si sono occupati, pure avvalendosi dell'opera di terzi, della manutenzione del medesimo immobile (cfr., in particolare, quanto dichiarato, all'udienza del 17.06.2021, dai testi e ). Inoltre, Testimone_1 Testimone_2 si evince dal compendio documentale in atti che gli attori si sono fatti carico del pagamento dell'utenza elettrica volturata nel 1985, dell'IMU almeno dal 1993 e delle spese condominiali dal
1997.
3 Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore degli attori, nella misura del 50% ciascuno, della proprietà dell'appartamento sito in San Nicola Arcella alla Contrada Pianette, FA “ , CP_1 riportato in catasto al foglio 11, p.lla 7, sub. 34 (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 16695/2023 in ordine all'ammissibilità dell'acquisto per usucapione della comproprietà di un bene pro indiviso).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di parte convenuta alla loro rifusione in favore degli attori (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del
10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della causa indicato in atti), con diminuzione alla metà, considerata l'attività difensiva prestata, la natura della controversia e la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 323/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di usucapione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto in loro favore, nella misura del 50% ciascuno, per usucapione ultraventennale della proprietà dell'immobile sito in San Nicola Arcella alla Contrada
Pianette, FA “ , piano secondo, interno 20, riportato in catasto al foglio 11, CP_1 particella 7, sub. 34;
- ordina alla competente ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti volture;
- condanna la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore di e , delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.838,00, di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva come per legge, se dovute, con attribuzione in favore dell'avv.
Massimiliano Forestieri per dichiarato anticipo.
Paola, 31.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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