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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1786/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dr.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dr. Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1786/2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GARRONE Persona_1
FEDERICO come da procura allegata;
e da nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. ADDARI MANUELA come da procura allegata;
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- affidare congiuntamente le figlie e con Per_2 Per_3 collocazione paritaria presso entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
al fine di garantire il più possibile la bigenitorialità e permettere una frequentazione paritaria con entrambi i genitori, prevedere che le minori trascorrano una settimana con ciascun genitore, secondo uno schema settimanale alternato da ripetersi con cadenza continua;
il genitore che avrà le figlie la domenica sera provvederà ad accompagnarle a scuola il lunedì mattina o, in caso di assenza di attività scolastica, presso l'altro genitore entro le ore 9.00 del medesimo giorno;
in merito alle festività natalizie, sempre che i genitori di comune accordo non dispongano diversamente, prevedere che venga mantenuto il calendario sopra indicato, con la precisazione che il medesimo sarà derogato in modo che le minori trascorrano il la vigilia di Natale con la mamma ed il 25 con il papà. Le festività di Capodanno e le altre ricorrenze (Epifania, Pasqua, ecc.) seguiranno la normale turnazione settimanale già stabilita;
disporre che, per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore possa trascorrere due settimane, anche non consecutive, con le figlie, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
disporre che i genitori provvedano al mantenimento di e secondo il c.d. Per_2 Per_3 mantenimento diretto, stabilendo che le spese straordinarie in favore delle figlie siano ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre ed individuate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti del 7.7.2017, da intendersi integralmente richiamato e così di seguito ritrascritto, con espressa inclusione anche delle spese relative alla mensa scolastica;
spese di lite compensate”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05/06/2025, i sig.ri e Persona_1 Parte_1 chiedevano a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori (nata ad [...] il [...]) e Persona_4
(nata ad [...] il [...]) e regime di frequentazione con il genitore non Persona_5 collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il ricorso, il P.M. formulava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse delle minori e non contrarie all'ordine pubblico.
Spese di lite interamente compensate tra le parti trattandosi di ricorso congiunto.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. Le figlie e sono affidate congiuntamente, con collocazione paritaria presso Per_2 Per_3 entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
2. al fine di garantire il più possibile la bigenitorialità e permettere una frequentazione paritaria con entrambi i genitori, le minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, secondo uno schema settimanale alternato da ripetersi con cadenza continua;
il genitore che avrà le figlie la domenica sera provvederà ad accompagnarle a scuola il lunedì mattina o, in caso di assenza di attività scolastica, presso l'altro genitore entro le ore 9.00 del medesimo giorno;
3. in merito alle festività natalizie, sempre che i genitori di comune accordo non dispongano diversamente, prevedere che venga mantenuto il calendario sopra indicato, con la precisazione che il medesimo sarà derogato in modo che le minori trascorrano il la Vigilia di Natale con la mamma ed il 25 con il papà. Le festività di Capodanno e le altre ricorrenze
(Epifania, Pasqua, ecc.) seguiranno la normale turnazione settimanale già stabilita;
4. per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con le figlie, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
5. i genitori provvederanno al mantenimento di e secondo il c.d. Per_2 Per_3
mantenimento diretto, con le spese straordinarie in favore delle figlie ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre ed individuate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti del 7.7.2017, da intendersi integralmente richiamato e così di seguito ritrascritto, con espressa inclusione anche delle spese relative alla mensa scolastica;
6. spese di lite compensate tra le parti.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti La Presidente
Dr.ssa Ombretta Salvetti
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dr.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dr. Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1786/2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GARRONE Persona_1
FEDERICO come da procura allegata;
e da nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. ADDARI MANUELA come da procura allegata;
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- affidare congiuntamente le figlie e con Per_2 Per_3 collocazione paritaria presso entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
al fine di garantire il più possibile la bigenitorialità e permettere una frequentazione paritaria con entrambi i genitori, prevedere che le minori trascorrano una settimana con ciascun genitore, secondo uno schema settimanale alternato da ripetersi con cadenza continua;
il genitore che avrà le figlie la domenica sera provvederà ad accompagnarle a scuola il lunedì mattina o, in caso di assenza di attività scolastica, presso l'altro genitore entro le ore 9.00 del medesimo giorno;
in merito alle festività natalizie, sempre che i genitori di comune accordo non dispongano diversamente, prevedere che venga mantenuto il calendario sopra indicato, con la precisazione che il medesimo sarà derogato in modo che le minori trascorrano il la vigilia di Natale con la mamma ed il 25 con il papà. Le festività di Capodanno e le altre ricorrenze (Epifania, Pasqua, ecc.) seguiranno la normale turnazione settimanale già stabilita;
disporre che, per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore possa trascorrere due settimane, anche non consecutive, con le figlie, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
disporre che i genitori provvedano al mantenimento di e secondo il c.d. Per_2 Per_3 mantenimento diretto, stabilendo che le spese straordinarie in favore delle figlie siano ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre ed individuate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti del 7.7.2017, da intendersi integralmente richiamato e così di seguito ritrascritto, con espressa inclusione anche delle spese relative alla mensa scolastica;
spese di lite compensate”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05/06/2025, i sig.ri e Persona_1 Parte_1 chiedevano a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori (nata ad [...] il [...]) e Persona_4
(nata ad [...] il [...]) e regime di frequentazione con il genitore non Persona_5 collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il ricorso, il P.M. formulava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse delle minori e non contrarie all'ordine pubblico.
Spese di lite interamente compensate tra le parti trattandosi di ricorso congiunto.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. Le figlie e sono affidate congiuntamente, con collocazione paritaria presso Per_2 Per_3 entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
2. al fine di garantire il più possibile la bigenitorialità e permettere una frequentazione paritaria con entrambi i genitori, le minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, secondo uno schema settimanale alternato da ripetersi con cadenza continua;
il genitore che avrà le figlie la domenica sera provvederà ad accompagnarle a scuola il lunedì mattina o, in caso di assenza di attività scolastica, presso l'altro genitore entro le ore 9.00 del medesimo giorno;
3. in merito alle festività natalizie, sempre che i genitori di comune accordo non dispongano diversamente, prevedere che venga mantenuto il calendario sopra indicato, con la precisazione che il medesimo sarà derogato in modo che le minori trascorrano il la Vigilia di Natale con la mamma ed il 25 con il papà. Le festività di Capodanno e le altre ricorrenze
(Epifania, Pasqua, ecc.) seguiranno la normale turnazione settimanale già stabilita;
4. per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con le figlie, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
5. i genitori provvederanno al mantenimento di e secondo il c.d. Per_2 Per_3
mantenimento diretto, con le spese straordinarie in favore delle figlie ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre ed individuate secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Asti del 7.7.2017, da intendersi integralmente richiamato e così di seguito ritrascritto, con espressa inclusione anche delle spese relative alla mensa scolastica;
6. spese di lite compensate tra le parti.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 22 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti La Presidente
Dr.ssa Ombretta Salvetti