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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, celebrata in data 30.09.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., dandone comunicazione alle parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1293/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Duomo n. 6 CF. rappresentato e difeso per mandato in calce al presente C.F._1 atto dall'Avv. Manuela Strangi del Foro di Palmi (c.f.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio legale sito in Gioia Tauro alla Via Nazionale 111 n. 114 , quali difensore ai sensi e per gli effetti di legge dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni e/o notifiche al seguente indirizzo pec Email_1 attore/opponente-
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] e residente in [...]
OV NZ, n. 3 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura C.F._3 speciale alle liti rilasciata in foglio separato ed allegato al presente atto, dall'avvocato Enrico Cecchin
(C.F.: ) del Foro di Padova convenuto /opposto C.F._4
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 345/2024 (n. 1092/2024 R.G), emesso dal Tribunale
Ordinario di Palmi in data 27.09.2024 e notificato in data 30.09.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da processo verbale d'udienza del 30.09.2025 ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione notificato in data 10.11.2024, a mezzo pec, parte attrice proponeva opposizione avverso il d.i. n. 345/2024 (n. 1092/2024 R.G), emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi in data 27.09.2024 e notificato in data 30.09.2024, col quale su istanza di veniva Controparte_1 ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 5.550,00, (a titolo di canoni di locazione convenuti con il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 03-11-2017 tra lo stesso e Persona_1
, deceduta, e dante causa del creditore istante) oltre agli interessi moratori da ogni singola
[...] scadenza al saldo, oltre a spese e compensi professionali, rimborso forfettario di legge 15%, iva e c.p.a. come per legge,
Parte opponente contesta il quantum debeatur e dichiara di avere riconsegnato l'immobile locato nel mese di febbraio dell'anno 2022 , mediante consegna dello stesso libero da cose e persone al locatore.
E' circostanza pacifica tra le parti che il contratto di locazione, stipulato per la durata di anni 3 a partire dal 20-11-2017 fino al 19-10-2020, veniva rinnovato tacitamente per i successivi due anni , e che il si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione e che nel contratto di Pt_1 locazione per successione legittima subentrava l'odierno convenuto.
E' oggetto di lite solamente l'importo del credito esigibile da parte dell'odierno convenuto.
Infatti, il locatore vanta il diritto al pagamento di diciannove mensilità, relativi ai canoni dei mesi di febbraio e settembre 2020, di marzo 2021 e dei mesi da a ottobre 2022, maturando a tale titolo un credito complessivo di € 5.550,00, oltre al diritto alla corresponsione, sui singoli ratei del canone dalla scadenza, degli interessi di mora .
L' attore , opponendosi al decreto ingiuntivo n. 345/2024 contesta il quantum debeatur Pt_1 deducendo e dimostrando con prova scritta di avere corrisposto al creditore i canoni di affitto relativi ai mesi di febbraio 2020 e di settembre 2020 e non dovute le somme richieste a titolo di canoni di locazione maturati nel periodo da Gennaio a Ottobre 2022 per un totale di €. 2.550,00, avendo riconsegnato l'immobile locato, libero da cose e persone, nel mese di febbraio 2022 restituendo le chiavi dell'appartamento al delegato del sig. , suo cognato . CP_1 Controparte_2
In sede di precisazione delle conclusioni parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 345/24 , r.g. 1092/24, e “nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere che l'opponente è debitore di somme non versate” chiedeva l'accertamento dell'importo effettivo delle somme ancora eventualmente, dovute in forza e virtù del rapporto negoziale risolto.
Il creditore, odierno convenuto, costituendosi, contestava all'opponente di non avere mai comunicato nelle forme prescritte la disdetta del contratto di locazione, pertanto, a prescindere dalla riconsegna dell'immobile, il contratto si era automaticamente rinnovato per due anni , sino ad ottobre 2022, con conseguente obbligo negoziale al pagamento dei canoni mensili maturati e non pagati fino a quella data di scadenza. Nel costituirsi riconosceva che il conduttore aveva pagato il canone relativo Pt_1 al mese di marzo 2021 (vd. estratto conto prodotto nel fascicolo di parte) . In sede di precisazioni delle conclusioni rilevava che parte opponente aveva offerto prova del pagamento di due sole mensilità, e che pertanto la somma di € 3.300,00 richiesta dal risulterebbe incontestata. CP_1
Chiedeva quindi
in via pregiudiziale:
• dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di citazione per i motivi di cui al par. 2 e conseguentemente dichiarare la nullità del procedimento da quello introdotto;
nel merito in via principale:
• respingersi l'odierna opposizione per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 345/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 27-09-2024; nel merito in via subordinata:
• pronunciare ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per le ragioni evidenziate sub par. 4.3
• condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. per le ragioni di cui al par. 5;
• condannarsi l'opponente al rimborso delle spese tutte del giudizio .
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte dalle parti e mediante prova testimoniale.
Anzitutto va rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione per irregolarità del formato elettronico dell'atto ricevuto dall'opposto, atteso che l'atto notificato ha perfettamente raggiunto il suo scopo come dimostra la difesa dettagliata spiegata da parte convenuta nel presente giudizio, e depositata tempestivamente nel termine di legge.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m" e
".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Sez. 2, Sentenza n.
30927 del 29/11/2018). LA differenza tra i due sistemi di firma sta nel fatto che per l'estensione .pdf l'atto non richiede l'installazione di uno specifico software di lettura dell'atto, nel caso di atto con estensione p.7m contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto. Tuttavia se l'atto è stato letto dal suo destinatario, come è nel caso di specie, vale la regola del raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
23620 del 28/09/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Parte attrice/opponente ha infatti, dimostrato di avere corrisposto i canoni di locazione relativi alle mensilità di febbraio e settembre 2020, che invece risultano conteggiati nella somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Dalla produzione documentale offerta da parte convenuta emerge altresì il pagamento del canone mensile di marzo 2021, richiesto in sede di giudizio monitorio .
Inoltre, l'opponente dimostra di avere consegnato l'immobile nel mese di febbraio del 2022, ancorchè non riesca a fornire in giudizio la prova della data esatta di consegna (il teste Testimone_1
escusso sull'unico capitolo di prova dedotto da parte opponente, conferma la
[...] circostanza di essere stato presente nel mese di febbraio 2022 allo sgombero dell'immobile e alla riconsegna delle chiavi dell'appartamento).
Il contrario non è stato provato dal creditore, che si è limitato a negare detta circostanza senza offrire alcun elemento di prova a contrario, e argomentando sull'ininfluenza della anticipata riconsegna dell'immobile, sul diritto alla prestazione maturato dal locatore in forza del rinnovo tacito del contratto e per l'intero periodo di rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata al locatore nelle forme pattuite.
Ora secondo le previsioni contrattuali il conduttore dell'immobile avrebbe potuto recedere dal contratto anticipatamente , per giustificati motivi rispettando il termine di preavviso di sei mesi.
La riconsegna dell'immobile da parte del conduttore nella presente vicenda, accompagnato dalla immissione in possesso dell'immobile da parte del locatore, deve essere interpretato giuridicamente come valida chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà del conduttore di recedere anticipatamente dalla naturale scadenza contrattuale.
La riconsegna dell'immobile nel mese di febbraio , espressione dell'indiscutibile volontà di interrompere il vincolo negoziale, recepita dal locatore che riprendeva il pieno possesso e il libero godimento dell'immobile, può essere equiparato a quell'atto recettizio dedotto nel contratto di locazione della comunicazione a mezzo raccomandata del recesso anticipato.
Secondo il solido orientamento della giurisprudenza di legittimità – tra cui Cassazione 19429/2016 – il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto. Egli, perciò, fino a tale termine è tenuto a versare i canoni indipendentemente dal momento eventualmente anteriore di materiale rilascio del bene (Cassazione 12157/2016).
Infatti , considerata la natura del contratto e l'utilità economica che il locatore trae da detto programma negoziale, è stato da sempre riconosciuto che il periodo di preavviso offre al locatore il giusto lasso di tempo necessario per consentirgli di ricollocare sul mercato il bene immobile. Il preavviso serve, dunque, ad evitare che la scelta unilaterale del conduttore si traduca in pregiudizio economico per il locatore.
Nel caso di specie il conduttore provato di avere utilmente manifestato la volontà di recedere dal contratto mediante la riconsegna dell'immobile locato nel mese di Febbraio 2022, pertanto, il locatore, odierno convenuto, ha maturato il diritto al pagamento del canoni di locazione da febbraio e per il successivo periodo di preavviso , il semestre marzo-agosto 2022. A detto diritto corrisponde l'uguale e contrario obbligo negoziale del conduttore di corrispondere i relativi ratei del Pt_1 canone di locazione.
La consegna anticipata dell'immobile non ha , infatti, liberato il conduttore, odierno opponente, dall'obbligo di corrispondere il canone di locazione per il periodo di preavviso dedotto in contratto, visto lo scopo economico-giuridico del preavviso che riporta in equilibrio il rapporto negoziale sbilanciato a favore del conduttore al quale la legge riconosce la facoltà unilaterale di liberarsi dal vincolo contrattuale. L'obbligo al pagamento dei canoni di locazione per il periodo di preavviso è escluso solo nel caso in cui il conduttore dimostri che in quel semestre il locatore avesse reperito un altro conduttore, prova che nel presente giudizio non è stata offerta.
Pertanto, il convenuto ha maturato il diritto al pagamento dei canoni di locazioni Controparte_1 relativi ai seguenti mesi da luglio 2021 sino ad agosto 2022, sicchè il suo credito è pari a € 4.200,00
(€ 300 x 14 mensilità), essendo stato dimostrato che il ha corrisposto al , mediante Pt_1 CP_1 bonifici bacari i canoni relativi ai mesi di febbraio e settembre 2020 e di marzo 2021.
Considerato che secondo espressa previsione contrattuale il mancato pagamento di una sola mensilità avrebbe costituito in mora il conduttore, e che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione il credito vantato dal locatore in caso di mora del conduttore, trattandosi di obbligazione portable, cioè da adempiere presso il domicilio del creditore, non è necessaria di un'espressa costituzione in mora del debitore, ai fini della decorrenza degli interessi, quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore (Cass. n. 5836 del 2007, ma già Cass.
n. 7628 del 1986), in applicazione dell'art. 1219 n. 3 c.c., atteso che la morosità non è stata posta in discussione neanche dall'opponente, allora il ha maturato sulle somme dovute e dalla data CP_1 delle singole scadenze il diritto al pagamento degli interessi di mora nella misura legale.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 345/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 27-09-
2024 deve essere revocato essendo stato accertato, nel corso del presente giudizio, che il credito vantato da nei confronti dell'opponente in forza e virtù del contratto di Controparte_1 Pt_1 locazione stipulato in data 03.11.2017, è pari a € 4.200,00 , oltre interessi di mora ex art. 1219 c.c. e
1224 c.c. al saggio legale maturati sui singoli ratei mensili dalla data delle singole scadenze (il giorno
20 di ogni mese ) sino al pagamento.
Parte opponente va, quindi, condannata al pagamento delle superiori somme in favore del convenuto
Controparte_1
Vista la fondatezza dell'opposizione la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc formulata da parte opposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del
[...]
e liquidate, tenuto conto del valore della causa e delle questioni di diritto trattate, come in CP_1 dispositivo, in favore di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , disattesa ogni diversa Parte_1 eccezione e domanda, così decide:
A. accoglie l'opposizione
B. revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2024 (n. 1092/2024 R.G) emesso dal Tribunale di Palmi in data 27-09-2024;
C. condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
4.200,00, a titolo di canoni di locazione dovuti e non pagati per i mesi da luglio 2021 sino ad agosto 2022, in forza e virtù del contratto di locazione stipulato in data 03.11.2017, oltre interessi di mora, al saggio legale, ex art. 1219 c.c. e 1224 c.c. sui singoli ratei mensili dalla data della scadenza (il giorno 20 di ogni mese) sino al pagamento;
D. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che Controparte_1 liquida in € 894,00 per compenso professionale, € 49,00 per spese n.i., oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi, lì 07.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, celebrata in data 30.09.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., dandone comunicazione alle parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1293/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Duomo n. 6 CF. rappresentato e difeso per mandato in calce al presente C.F._1 atto dall'Avv. Manuela Strangi del Foro di Palmi (c.f.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio legale sito in Gioia Tauro alla Via Nazionale 111 n. 114 , quali difensore ai sensi e per gli effetti di legge dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni e/o notifiche al seguente indirizzo pec Email_1 attore/opponente-
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] e residente in [...]
OV NZ, n. 3 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura C.F._3 speciale alle liti rilasciata in foglio separato ed allegato al presente atto, dall'avvocato Enrico Cecchin
(C.F.: ) del Foro di Padova convenuto /opposto C.F._4
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 345/2024 (n. 1092/2024 R.G), emesso dal Tribunale
Ordinario di Palmi in data 27.09.2024 e notificato in data 30.09.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da processo verbale d'udienza del 30.09.2025 ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione notificato in data 10.11.2024, a mezzo pec, parte attrice proponeva opposizione avverso il d.i. n. 345/2024 (n. 1092/2024 R.G), emesso dal Tribunale Ordinario di Palmi in data 27.09.2024 e notificato in data 30.09.2024, col quale su istanza di veniva Controparte_1 ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 5.550,00, (a titolo di canoni di locazione convenuti con il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 03-11-2017 tra lo stesso e Persona_1
, deceduta, e dante causa del creditore istante) oltre agli interessi moratori da ogni singola
[...] scadenza al saldo, oltre a spese e compensi professionali, rimborso forfettario di legge 15%, iva e c.p.a. come per legge,
Parte opponente contesta il quantum debeatur e dichiara di avere riconsegnato l'immobile locato nel mese di febbraio dell'anno 2022 , mediante consegna dello stesso libero da cose e persone al locatore.
E' circostanza pacifica tra le parti che il contratto di locazione, stipulato per la durata di anni 3 a partire dal 20-11-2017 fino al 19-10-2020, veniva rinnovato tacitamente per i successivi due anni , e che il si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione e che nel contratto di Pt_1 locazione per successione legittima subentrava l'odierno convenuto.
E' oggetto di lite solamente l'importo del credito esigibile da parte dell'odierno convenuto.
Infatti, il locatore vanta il diritto al pagamento di diciannove mensilità, relativi ai canoni dei mesi di febbraio e settembre 2020, di marzo 2021 e dei mesi da a ottobre 2022, maturando a tale titolo un credito complessivo di € 5.550,00, oltre al diritto alla corresponsione, sui singoli ratei del canone dalla scadenza, degli interessi di mora .
L' attore , opponendosi al decreto ingiuntivo n. 345/2024 contesta il quantum debeatur Pt_1 deducendo e dimostrando con prova scritta di avere corrisposto al creditore i canoni di affitto relativi ai mesi di febbraio 2020 e di settembre 2020 e non dovute le somme richieste a titolo di canoni di locazione maturati nel periodo da Gennaio a Ottobre 2022 per un totale di €. 2.550,00, avendo riconsegnato l'immobile locato, libero da cose e persone, nel mese di febbraio 2022 restituendo le chiavi dell'appartamento al delegato del sig. , suo cognato . CP_1 Controparte_2
In sede di precisazione delle conclusioni parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 345/24 , r.g. 1092/24, e “nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere che l'opponente è debitore di somme non versate” chiedeva l'accertamento dell'importo effettivo delle somme ancora eventualmente, dovute in forza e virtù del rapporto negoziale risolto.
Il creditore, odierno convenuto, costituendosi, contestava all'opponente di non avere mai comunicato nelle forme prescritte la disdetta del contratto di locazione, pertanto, a prescindere dalla riconsegna dell'immobile, il contratto si era automaticamente rinnovato per due anni , sino ad ottobre 2022, con conseguente obbligo negoziale al pagamento dei canoni mensili maturati e non pagati fino a quella data di scadenza. Nel costituirsi riconosceva che il conduttore aveva pagato il canone relativo Pt_1 al mese di marzo 2021 (vd. estratto conto prodotto nel fascicolo di parte) . In sede di precisazioni delle conclusioni rilevava che parte opponente aveva offerto prova del pagamento di due sole mensilità, e che pertanto la somma di € 3.300,00 richiesta dal risulterebbe incontestata. CP_1
Chiedeva quindi
in via pregiudiziale:
• dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di citazione per i motivi di cui al par. 2 e conseguentemente dichiarare la nullità del procedimento da quello introdotto;
nel merito in via principale:
• respingersi l'odierna opposizione per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 345/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 27-09-2024; nel merito in via subordinata:
• pronunciare ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per le ragioni evidenziate sub par. 4.3
• condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. per le ragioni di cui al par. 5;
• condannarsi l'opponente al rimborso delle spese tutte del giudizio .
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte dalle parti e mediante prova testimoniale.
Anzitutto va rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione per irregolarità del formato elettronico dell'atto ricevuto dall'opposto, atteso che l'atto notificato ha perfettamente raggiunto il suo scopo come dimostra la difesa dettagliata spiegata da parte convenuta nel presente giudizio, e depositata tempestivamente nel termine di legge.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m" e
".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Sez. 2, Sentenza n.
30927 del 29/11/2018). LA differenza tra i due sistemi di firma sta nel fatto che per l'estensione .pdf l'atto non richiede l'installazione di uno specifico software di lettura dell'atto, nel caso di atto con estensione p.7m contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto. Tuttavia se l'atto è stato letto dal suo destinatario, come è nel caso di specie, vale la regola del raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
23620 del 28/09/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Parte attrice/opponente ha infatti, dimostrato di avere corrisposto i canoni di locazione relativi alle mensilità di febbraio e settembre 2020, che invece risultano conteggiati nella somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Dalla produzione documentale offerta da parte convenuta emerge altresì il pagamento del canone mensile di marzo 2021, richiesto in sede di giudizio monitorio .
Inoltre, l'opponente dimostra di avere consegnato l'immobile nel mese di febbraio del 2022, ancorchè non riesca a fornire in giudizio la prova della data esatta di consegna (il teste Testimone_1
escusso sull'unico capitolo di prova dedotto da parte opponente, conferma la
[...] circostanza di essere stato presente nel mese di febbraio 2022 allo sgombero dell'immobile e alla riconsegna delle chiavi dell'appartamento).
Il contrario non è stato provato dal creditore, che si è limitato a negare detta circostanza senza offrire alcun elemento di prova a contrario, e argomentando sull'ininfluenza della anticipata riconsegna dell'immobile, sul diritto alla prestazione maturato dal locatore in forza del rinnovo tacito del contratto e per l'intero periodo di rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata al locatore nelle forme pattuite.
Ora secondo le previsioni contrattuali il conduttore dell'immobile avrebbe potuto recedere dal contratto anticipatamente , per giustificati motivi rispettando il termine di preavviso di sei mesi.
La riconsegna dell'immobile da parte del conduttore nella presente vicenda, accompagnato dalla immissione in possesso dell'immobile da parte del locatore, deve essere interpretato giuridicamente come valida chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà del conduttore di recedere anticipatamente dalla naturale scadenza contrattuale.
La riconsegna dell'immobile nel mese di febbraio , espressione dell'indiscutibile volontà di interrompere il vincolo negoziale, recepita dal locatore che riprendeva il pieno possesso e il libero godimento dell'immobile, può essere equiparato a quell'atto recettizio dedotto nel contratto di locazione della comunicazione a mezzo raccomandata del recesso anticipato.
Secondo il solido orientamento della giurisprudenza di legittimità – tra cui Cassazione 19429/2016 – il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto. Egli, perciò, fino a tale termine è tenuto a versare i canoni indipendentemente dal momento eventualmente anteriore di materiale rilascio del bene (Cassazione 12157/2016).
Infatti , considerata la natura del contratto e l'utilità economica che il locatore trae da detto programma negoziale, è stato da sempre riconosciuto che il periodo di preavviso offre al locatore il giusto lasso di tempo necessario per consentirgli di ricollocare sul mercato il bene immobile. Il preavviso serve, dunque, ad evitare che la scelta unilaterale del conduttore si traduca in pregiudizio economico per il locatore.
Nel caso di specie il conduttore provato di avere utilmente manifestato la volontà di recedere dal contratto mediante la riconsegna dell'immobile locato nel mese di Febbraio 2022, pertanto, il locatore, odierno convenuto, ha maturato il diritto al pagamento del canoni di locazione da febbraio e per il successivo periodo di preavviso , il semestre marzo-agosto 2022. A detto diritto corrisponde l'uguale e contrario obbligo negoziale del conduttore di corrispondere i relativi ratei del Pt_1 canone di locazione.
La consegna anticipata dell'immobile non ha , infatti, liberato il conduttore, odierno opponente, dall'obbligo di corrispondere il canone di locazione per il periodo di preavviso dedotto in contratto, visto lo scopo economico-giuridico del preavviso che riporta in equilibrio il rapporto negoziale sbilanciato a favore del conduttore al quale la legge riconosce la facoltà unilaterale di liberarsi dal vincolo contrattuale. L'obbligo al pagamento dei canoni di locazione per il periodo di preavviso è escluso solo nel caso in cui il conduttore dimostri che in quel semestre il locatore avesse reperito un altro conduttore, prova che nel presente giudizio non è stata offerta.
Pertanto, il convenuto ha maturato il diritto al pagamento dei canoni di locazioni Controparte_1 relativi ai seguenti mesi da luglio 2021 sino ad agosto 2022, sicchè il suo credito è pari a € 4.200,00
(€ 300 x 14 mensilità), essendo stato dimostrato che il ha corrisposto al , mediante Pt_1 CP_1 bonifici bacari i canoni relativi ai mesi di febbraio e settembre 2020 e di marzo 2021.
Considerato che secondo espressa previsione contrattuale il mancato pagamento di una sola mensilità avrebbe costituito in mora il conduttore, e che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione il credito vantato dal locatore in caso di mora del conduttore, trattandosi di obbligazione portable, cioè da adempiere presso il domicilio del creditore, non è necessaria di un'espressa costituzione in mora del debitore, ai fini della decorrenza degli interessi, quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore (Cass. n. 5836 del 2007, ma già Cass.
n. 7628 del 1986), in applicazione dell'art. 1219 n. 3 c.c., atteso che la morosità non è stata posta in discussione neanche dall'opponente, allora il ha maturato sulle somme dovute e dalla data CP_1 delle singole scadenze il diritto al pagamento degli interessi di mora nella misura legale.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 345/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 27-09-
2024 deve essere revocato essendo stato accertato, nel corso del presente giudizio, che il credito vantato da nei confronti dell'opponente in forza e virtù del contratto di Controparte_1 Pt_1 locazione stipulato in data 03.11.2017, è pari a € 4.200,00 , oltre interessi di mora ex art. 1219 c.c. e
1224 c.c. al saggio legale maturati sui singoli ratei mensili dalla data delle singole scadenze (il giorno
20 di ogni mese ) sino al pagamento.
Parte opponente va, quindi, condannata al pagamento delle superiori somme in favore del convenuto
Controparte_1
Vista la fondatezza dell'opposizione la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc formulata da parte opposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del
[...]
e liquidate, tenuto conto del valore della causa e delle questioni di diritto trattate, come in CP_1 dispositivo, in favore di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , disattesa ogni diversa Parte_1 eccezione e domanda, così decide:
A. accoglie l'opposizione
B. revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2024 (n. 1092/2024 R.G) emesso dal Tribunale di Palmi in data 27-09-2024;
C. condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
4.200,00, a titolo di canoni di locazione dovuti e non pagati per i mesi da luglio 2021 sino ad agosto 2022, in forza e virtù del contratto di locazione stipulato in data 03.11.2017, oltre interessi di mora, al saggio legale, ex art. 1219 c.c. e 1224 c.c. sui singoli ratei mensili dalla data della scadenza (il giorno 20 di ogni mese) sino al pagamento;
D. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che Controparte_1 liquida in € 894,00 per compenso professionale, € 49,00 per spese n.i., oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi, lì 07.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella