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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8338 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER RE, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO LUISA, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 parte convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni - 2054 co. 1, c.c. – 144 Cod. Ass. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02/12/2025 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“-Accertare e dichiarare che il sig. in qualità di terzo trasportato Parte_1 sull'autocarro condotto dal sig. ha diritto ad essere risarcito dalle Controparte_2
, in solido con l'altro convenuto;
Controparte_1
-Per l'effetto, condannare gli stessi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti,
1 patrimoniali e non patrimoniali, per come indicati in narrativa o per come saranno meglio addotti e provati in corso di causa, anche mediante ricorso a ctu medica e ctu tecnico contabile, da liquidarsi tenendo conto della quantificazione e dei criteri indicati nel presente atto, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse ritenere il Tribunale adito, anche in via equitativa, da cui detrarsi gli acconti corrisposti da Controparte_3
-Con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme risarcitorie liquidate, dal dì del sinistro sino al soddisfo;
-Con onere di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Costituitasi in giudizio, senza porre in dubbio la Controparte_1 verificazione dell'incidente e la qualità di trasportato dell'attore, ha contestato la fondatezza delle pretese risarcitorie, ritenendo pienamente satisfattive le somme già versate in acconto sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata nel precedente procedimento per a.t.p.. In particolare, ha concluso nel seguente modo:
“1. rigettare la domanda attrice poiché infondata e non allegata, oltre che eccessivamente gravatoria;
2. conseguentemente, dare atto che con il versamento della somma complessiva di € 44.700,00, oltre spese legali per € 4.940,00, eseguito dalla deducente CO in favore del Sig. a soddisfacimento di ogni sua pretesa e richiesta, null'altro deve la Parte_1
CO , in favore dell'attore, per nessun'altra ragione e/o causa”; Controparte_1
3. dichiarare, in ogni caso, da un lato non dovute e dall'altro comunque esagerate e gravatorie le somme ex adverso richieste, riducendole alla luce di quelle che saranno le risultanze istruttorie;
4. dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
..”. Pur essendo stato regolarmente intimato, non si è invece costituito in giudizio il convenuto conducente del veicolo a bordo del quale Controparte_2 viaggiava l'attore al momento del sinistro.
2. Sulla qualificazione dell'azione proposta dall'attore e sull'an della responsabilità. L'azione risarcitoria promossa dall'attore va innanzitutto ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c., avendo questi agito nei confronti del conducente del veicolo. A mente dell'art. 2054 c.c.1, il conducente del veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La norma configura a
2 carico del conducente una presunzione di responsabilità da cui lo stesso può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014). Le pretese azionate nei confronti della compagnia assicurativa trovano invece copertura normativa all'interno dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a mente del quale: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione….”. Tale previsione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va interpretata in chiave estensiva, in modo da riconoscere la possibilità di agire nei confronti della propria assicurazione anche al proprietario del veicolo che, in occasione del sinistro, viaggiava sul proprio mezzo in veste di trasportato;
circostanza, questa, che ricorre nel caso di specie (cfr. verbale di polizia, dal quale risulta che l'attore è il proprietario del mezzo incidentato)2. Tanto premesso, nessun dubbio sussiste in ordine alla verificazione del sinistro e alla responsabilità da ascrivere in capo al conducente del mezzo, che, in spregio a quanto previsto dall'art. 141 del Codice della strada, perdeva il controllo del veicolo, fuoriuscendo dalla sede stradale e causando il ribaltamento del mezzo. Tali circostanze risultano dal verbale di polizia allegato all'atto di citazione e, inoltre, non sono state neanche messe in dubbio dall'impresa di assicurazione convenuta. Non essendosi costituito in giudizio, il conducente del mezzo non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c..
3. Sull'accertamento e sulla quantificazione dei danni non patrimoniali. Prima dell'introduzione del presente giudizio, l'attore, in veste di ricorrente, aveva avviato un procedimento per a.t.p. per la quantificazione dei danni patiti a seguito dell'incidente per cui è causa, occorso il 25 aprile del 2016. Al termine del procedimento per a.t.p. il nominato c.t.u., Dott. Per_1
, aveva riscontrato, quali esiti del sinistro a carico del ricorrente
[...]
(odierno attore), “postumi algo-disfunzionali del rachide cervicale da trauma distorsivo in paziente con spondilo-discoartrosi” e “postumi algo-disfunzionali della spalla destra in esito a lussazione chiusa con distacco del trochite omerale.”, concludendo per una invalidità permanente pari al 13-14% di danno c.d. biologico e per una invalidità temporanea totale di 30 giorni, per una invalidità temporanea
3 parziale al 50% di 30 giorni e, infine, per una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni. Il c.t.u. aveva ritenuto sussistente una relazione causale tra il sinistro e la riscontrata lieve limitazione funzionale del rachide cervicale, con contrattura dei muscoli paravertebrali e dei trapezi, nonché con la limitazione in elevazione-abduzione e la riduzione per circa 1/3 della spalla destra. Di contro, aveva escluso l'esistenza di un legame eziologico con i disturbi psichici lamentati dall'attore, rilevando che gli stessi “ documentati in un'unica relazione psichiatrica del 28.8.2017 non si fondano su un percorso diagnostico-terapeutico adeguato che abbia preceduto quell'epicrisi diagnostica conclusiva, che può ritenersi temporaneamente compatibile con il periodo di malattia durante la quale la diagnosi di frattura del dente dell'epistrofeo rimase incerta per diverso tempo, ma evidentemente allo stato del tutto risolta, come dimostra la sintomatologia riferita dal periziando, l'assenza di terapia e di un percorso clinico-assistenziale coerente con la diagnosi formulata dallo psichiatra.”. Nel corso del presente giudizio, avendo l'attore prodotto ulteriore documentazione sanitaria a sostegno delle proprie pretese, è stato disposto un supplemento dell'espletata c.t.u., a cui ha fatto seguito un ulteriore supplemento, con integrazione, questa volta, di un Collegio peritale con la nomina di uno specialista in materia di neurologia e psichiatria forense. Con il primo supplemento di perizia, il c.t.u. ha riconosciuto, a carico dell'attore, anche il documentato “Disturbo da Stress Post Traumatico di grado lieve”, fondando le proprie conclusioni sul percorso diagnostico-terapeutico a cui si era sottoposto l'attore presso l'indicato Centro di Salute Mentale. Si riporta di seguito l'estratto di interesse dell'elaborato peritale: “In ordine alla diagnosi clinica, si ritiene di condividere il giudizio degli specialisti del CSM di “Disturbo
Post-Traumatico da Stress”: si tratta di un quadro clinico caratterizzato da un elevato grado di disagio psicologico conseguente all'evento stressante o potenzialmente pericoloso, con sintomi di ipervigilanza, irritabilità, risposte di allarme e scatti di rabbia, depressione, ansia. Tale condizione, secondo le attestazioni del CSM, non era presente prima del sinistro stradale;
in anamnesi, anzi, l'inizio dei disturbi psichici è collocato proprio in conseguenza dell'evento traumatico. Ciò premesso, atteso che la diagnosi clinica conclusiva è il risultato di un lungo e costante percorso diagnostico e terapeutico che il paziente ha svolto presso una struttura pubblica di salute mentale, all'esito dell'analisi della documentazione sanitaria si è ritenuto superfluo – come inizialmente ipotizzato in occasione delle operazioni peritali, anche su sollecitazione del consulente della CO – inviare il paziente ad una valutazione psico-diagnostica presso uno psichiatra, atteso che il quesito da porre all'ausiliario del CTU può riguardare
4 senz'altro la modulazione di una diagnosi, ma non anche un giudizio in tema di nesso causale tra lesione e menomazione. Resta infatti in capo al giudizio medico legale stabilire se vi sia correlazione causale tra il danno psichico ed il sinistro stradale, una volta confermata la diagnosi psichiatrica che, nel caso in questione, risulta sufficientemente dimostrata dalla documentazione in atti.”. Pertanto, il c.t.u. ha ricalibrato nella misura del 25% l'invalidità permanente riscontrata, incrementando di ulteriori 20 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25% già riconosciuta al periziato. Nell'ultimo supplemento di perizia, a cui ha preso parte uno specialista in materia di psichiatria forense, i c.t.u. hanno riconosciuto a carico dell'attore un “Disturbo Depressivo Persistente con caratteristiche Miste”, quale evoluzione del già documentato Disturbo post-traumatico da stress. I c.t.u. hanno confermato l'effettivo legame causale tra l'incidente e l'insorgenza, anche nei suoi aspetti evolutivi, della suddetta patologia psichiatrica, giungendo a quantificare l'invalidità permanente in una misura percentuale oscillante tra il 22% e il 23%. Gli esiti di quest'ultimo supplemento di perizia, in uno a quelli del precedente supplemento (nella parte in cui non si riscontrano contraddizioni con il successivo supplemento di perizia), sono da ritenere pienamente condivisibili, in quanto fondati su valutazioni logiche e tecnico-scientifiche inappuntabili. Peraltro i c.t.u. hanno risposto in maniera compiuta alle osservazioni dei vari c.t.p., per confutare le quali si fa integrale rinvio alle risposte degli elaborati definitivi. Alla luce di tanto, per quanto concerne il danno non patrimoniale, la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 22-23%, un danno da invalidità temporanea assoluta di giorni 30, un danno da invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e un danno da invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori 50 giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754).
5 Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 22,5 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 44 anni, la quantificazione del danno da invalidità permanente risulta pari ad € 100.570,00. Tale somma, è pari alla media delle somme liquidabili per i valori di punto 23 (pari ad € 104.637,00) e 22 (pari ad € 96.503,00), avendo i c.t.u. quantificato il danno nel valore di punto ricompreso tra 22% e 23%. Inoltre la somma indicata è già comprensiva della componente monetaria relativa al ristoro della sofferenza psichica patita in conseguenza del sinistro (c.d. danno
6 morale), liquidata in misura standardizzata e proporzionale al grado di compromissione dell'integrità psico-fisica riscontrata, stante la carenza di specifiche allegazioni idonee a legittimare una maggiore personalizzazione rispetto a quella accordata. Del pari nessuna ulteriore personalizzazione va operata con riferimento alla lamentata componente esistenziale del danno, in quanto le allegazioni di parte attrice si riferiscono alla compromissione di ordinarie attività afferenti alla vita di relazione, che già trovano ristoro nella liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno. Per quanto concerne il danno da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia. Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 30 giorni e di quella parziale al 50% in giorni 30 e di quella parziale al 25% in ulteriori giorni 50, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 6.612,50 A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, euro 107.182,50 (€ 6.612,50 + 100.570,00).
4. Sull'accertamento e sulla quantificazione del danno patrimoniale. L'attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute, che, secondo quanto accertato dal c.t.u., possono ritenersi congrue nella misura di € 2.263,88. L'attore ha inoltre avanzato domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante per l'asserita perdita della capacità lavorativa specifica. A sostegno dell'assunto, ha dedotto (cfr. atto di citazione):
che, essendo titolare di partita iva e di licenza per l'autotrasporto in proprio di autoveicoli destinati alla rivendita diretta, “ha subito, a causa delle lesioni osteo-articolari, gravi ripercussioni sulla sua attività lavorativa legate alla difficoltà nelle normali operazioni di carico e scarico delle vetture dalla bisarca
7 ed impossibilità ad eseguire operazioni più complesse, come ad esempio la sostituzione di uno pneumatico”;
che l'incidenza, concomitante e prevalente, della componente depressiva scaturita dall'incidente ha avuto riflessi negativi sulla sua attività lavorativa, “avendolo portato alla chiusura definitiva con la cessazione dell'attività”;
che la componente articolare, unita a quella psicopatologica, hanno portato ad uno stato di invalidità totale non compatibile con l'attività da lui svolta;
che attualmente risulta inoccupato per le suddette ragioni (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione);
che, rispetto alla componente attuale del danno, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta e del reddito dell'anno antecedente al sinistro, si è registrata una perdita complessiva di € 1.300,00. L'attore non ha depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., e, all'udienza del 2.12.2025, ha precisato le conclusioni richiamando quelle dell'atto introduttivo del giudizio e della memoria conclusiva. La domanda, così come posta, non è meritevole di accoglimento. Prima di dare conto delle ragioni che ostano all'accoglimento della domanda, appare però opportuno premettere alcune considerazioni in merito ai pregiudizi ricollegabili alla compromissione o alla riduzione della capacità lavorativa della vittima. Come noto, al cospetto di un danno biologico, generalmente di natura macropermanente, può determinarsi una diminuzione della capacità della vittima di produrre reddito. La perdita o la diminuzione della capacità di produrre reddito può rapportarsi al reddito derivante da una specifica occupazione che la vittima svolgeva al momento dell'illecito o che avrebbe verosimilmente svolto in futuro;
oppure può rapportarsi a generiche opportunità di lavoro compatibili con le attitudini e le competenze del soggetto. Rispetto alla prima categoria di danni, si è soliti parlare di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, mentre ricadono nella seconda ipotesi tutti quei pregiudizi che vengono catalogati con l'etichetta di danno da perdita della capacità lavorativa generica. Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica viene costantemente qualificato come danno di natura patrimoniale. Affinché possa trovare ristoro, il danneggiato è tenuto a provare:
l'incidenza della menomazione della salute sulla sua capacità di
8 svolgere o continuare a svolgere una determinata attività lavorativa;
nonché l'incidenza della riscontrata perdita o diminuzione della capacità lavorativa sull'attitudine al guadagno del soggetto, che deve risultare appunto diminuita o del tutto azzerata3. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta”, infatti,
“l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”4. Più precisamente, è stato affermato che: “detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.”5. In sostanza, l'inabilità lavorativa permanente si ha quando la lesione preclude alla vittima la possibilità di conservare il proprio reddito da lavoro nella stessa misura goduta prima del sinistro, o perché del tutto azzerata o perché diminuita rispetto a prima. Presupposto è, quindi, la sussistenza di un nesso causale tra lesioni e impossibilità di svolgere il lavoro precedentemente svolto, e tra quest'ultima e l'effettiva contrazione del reddito del danneggiato.
9 Nella nozione di danno da perdita della capacità lavorativa generica vengono invece ricomprese distinte tipologie di danni, che sono classificati dalla giurisprudenza sia come danni patrimoniali, che come danni non patrimoniali. Rientrano nella prima categoria, e sono quindi valutabili come danni patrimoniali, tutte quelle situazioni in cui il danneggiato (specie se di giovane età) non svolgeva alcuna attività lavorativa prima della lesione della salute e, ciononostante, in conseguenza della menomazione patita, veda comunque ridotta o esclusa la sua capacità di produrre reddito in futuro. La perdita della capacità di guadagno viene in questi casi rapportata alla inidoneità ad attendere a generiche attività lavorative confacenti alle attitudini e alle aspirazioni della vittima (fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato riesca a dimostrare che in futuro avrebbe svolto una specifica attività lavorativa, trattandosi, in questo caso, di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica). Il danno da perdita della capacità lavorativa generica resta invece confinato nella sfera del danno non patrimoniale quando la tipologia o l'entità dei postumi permanenti riportati dalla vittima non sia tale da incidere sulla sua capacità di guadagno e, dunque, da determinare una contrazione dei propri redditi futuri. Si parla a tal proposito di perdita della cenestesi lavorativa, che si sostanzia nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dalla vittima nello svolgimento della propria attività lavorativa dopo la verificazione dell'illecito6. La liquidazione del danno in questi casi può essere effettuata attraverso una maggiorazione degli importi dovuti a titolo di danno c.d. biologico. Tornando al caso di specie, i nominati c.t.u., in ordine all'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attore, hanno rilevato:
che “le attività esercitate dal periziato (autotrasportatore) non possono ritenersi sensibilmente ridotte dalla limitazione funzionale di spalla;
per contro, la menomazione della sfera psichica non può ritersi allo stesso modo incidente su quella specifica attività lavorativa, anche perché non comporta la revoca della patente di guida”;
10 che “le singole voci di danno – che rispetto al danno biologico complessivo incidono ciascuna all'incirca per la metà – rientrano in quella fascia percentuale di danno (12-13%) che assai raramente determina menomazioni su attività lavorative sostanzialmente generiche (autista e, verosimilmente, lavoro di carico/scarico), ossia che non richiedono particolari abilità o specializzazioni”;
che la fascia di danno psichico riscontrato (9-11%) non sarebbe in grado di produrre menomazioni significative sull'attività lavorativa dell'attore, attesa la possibilità di poterla svolgere anche con la terapia psicofarmacologica in corso;
che in ogni caso “la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta”;
che si riscontra l'assenza di “menomazione significativa sullo svolgimento dell'attività lavorativa del periziato, salvo quanto segnalato in ordine alle previsioni in tema di conseguimento o rinnovo della patente di guida per i conducenti di cui al Gruppo 2 dell'Allegato III del Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59.”, data l'attività di autotrasportatore che l'attore svolgeva prima dell'incidente.
Sulla base delle conclusioni rassegnate dai c.t.u. e tenuto conto delle allegazioni di parte attrice, va, come anticipato, escluso il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, che l'attore ha reclamato deducendo di aver smesso di svolgere il lavoro di autotrasportatore a seguito del sinistro (l'attore ha detto, in particolare, che la componente articolare e quella psicopatologica hanno portato ad uno stato di invalidità totale, non compatibile con l'attività da lui svolta). Al riguardo, va osservato che i c.t.u. hanno escluso che le lesioni riportate dall'attore siano in grado, per entità e tipologia, di precludergli lo svolgimento dell'attività di autotrasportatore e a nulla rileva il fatto che gli stessi c.t.u. abbiano alluso alla possibilità di un eventuale mancato rinnovo della patente di guida rilasciata all'attore. In ordine a tale ultimo aspetto, va, infatti, rilevato che la domanda avanzata dall'attore sconta un difetto di allegazione, in quanto, nell'atto introduttivo del giudizio (l'attore non depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n.1 c.p.c.), si è limitato a dedurre che la componente articolare e quella psicopatologica hanno comportato, a seguito del sinistro, una invalidità totale non compatibile con l'attività da lui svolta, senza fare alcun riferimento al fatto che l'impossibilità di continuare a svolgere tale attività era dipesa dal mancato rinnovo, anche solo potenziale, della patente di guida.
11 A ciò si aggiunga che lo stesso attore ha riferito ai c.t.u. di aver smesso di lavorare perché non ne aveva più voglia e non si sentiva bene (cfr. pag. 19 della perizia depositata il 21.02.2025 “Ha dichiarato che 1) non lavora piu (autotrasportatore), sia perchè non ne ha voglia sia perchè non si sente bene (dolori e cattivo funzionamento delle braccia, dolori al collo e al capo)”). In altri termini, l'attore avrebbe dovuto allegare in modo più specifico il nesso di causalità giuridica tra la lesione da cui era scaturita l'asserita compromissione totale della capacità lavorativa specifica e l'azzeramento del proprio reddito. Avrebbe, cioè, dovuto dedurre che le lesioni riportate e, in particolare, quelle attinenti alla sfera psichica, lo avevano costretto ad assumere dei farmaci che gli avevano o gli avrebbero impedito di ottenere il rinnovo della patente. Tale circostanza è invece emersa solo attraverso i nominati c.t.u., sicché l'attore non può integrare tardivamente il contenuto dei propri scritti difensivi facendo proprie considerazioni dei c.t.u. che avrebbero dovuto invece costituire oggetto di puntuale allegazione. Va, infine, osservato che, per ottenere il ristoro di tale voce di danno, l'attore, alla luce degli esiti della c.t.u – che non ha escluso la sua capacità lavorativa specifica, né lo ha tantomeno giudicato inabile ad altri lavori (il fatto che l'attore sia stato dichiarato invalido civile all'80% è circostanza successiva alle lesioni riportate a seguito del sinistro) -, avrebbe dovuto allegare e provare che le lesioni patite erano state tali da impedirgli anche lo svolgimento di ulteriori attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e capacità, in linea con quanto affermato in punto di onere della prova dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Infine, non può trovare riconoscimento neanche il c.d. danno da cenestesi lavorativa, in quanto si tratta di un pregiudizio che consiste nella maggior usura che deriva dallo svolgimento dell'attività lavorativa e, nel caso specie, sebbene i c.t.u. abbiano in astratto suggerito una personalizzazione del danno, lo hanno fatto in modo generico, senza affermare che i pregiudizi patiti dalla vittima comportano un maggiore sforzo o una maggiore usura nello svolgimento dell'attività lavorativa precedentemente esercitata.
5. Sulla rivalutazione, gli interessi e gli acconti versati. Sulla somma accertata, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Come noto, il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.). Il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria impone al debitore di:
“(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in
12 moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).” (cfr. Cassazione civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927). Le regole appena richiamata sono destinate a trovare applicazione anche quando il debitore abbia corrisposto al creditore/danneggiato degli acconti sull'importo totale del risarcimento. L'anticipato pagamento di una parte del capitale attenua però gli effetti della mora del debitore. Nel caso in cui il debitore esegua più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
“(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.”. Ne discende: “che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.” Applicando questo criterio, il danneggiato ha diritto a ricevere la somma di € 109.446,38, da devalutare alla data dell'illecito (25.04.2016), a cui va sottratta la somma di € 45.300,00 (pari ai tre acconti ricevuti di 29.800,00, di €
13 12.800,00 e di € 2.700,00), anch'essa da devalutare (partendo dalla data delle singole elargizioni) alla data dell'illecito, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, gli interessi, da calcolare al tasso legale, andranno applicati sull'intero capitale rivalutato anno per anno per il periodo che va dalla data dell'illecito (25.04.2016) alla data del pagamento del primo acconto, e sulla somma che residua dopo la detrazione del primo acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino al pagamento del successivo acconto e così via (ripetendo l'operazione per ciascun acconto) fino al periodo che va dal pagamento dell'ultimo acconto alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza. Gli interessi dovuti vanno calcolati nella misura indicata dall'art. 1284, co. 4, c.c. (l'attore ne ha fatto espressa domanda all'udienza di precisazione delle conclusioni e si tratta di domanda già ricompresa in quella originaria che aveva ad oggetto il riconoscimento degli interessi, in quanto volta solo a specificare la misura) a far data dal deposito del ricorso nel procedimento per a.t.p., da intendersi quale domanda giudiziale, atteso che si tratta di obbligazioni che traggono origine da fatto illecito e non constano accordi tra le parti in ordine alla quantificazione degli interessi dovuti (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2025 , n. 7677)7.
6. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri minimi, in ragione della prossimità della cifra netta liquidata al parametro inferiore dello scaglione di riferimento), seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute. Sono del pari poste a carico dei convenuti le spese relative alla fase del procedimento per a.t.p., che vengono liquidate in questa sede mediante l'applicazione dei parametri minimi per le ragioni sopra indicate (mediante l'applicazione del d.m. ratione temporis applicabile)8. Dalle somme liquidate a titolo di spese vanno detratti gli acconti di € 1.400,00, di € 1.800,00 e di € 1.400,00 già versati dalla compagnia assicurativa. Sono infine poste definitivamente a carico dei convenuti le spese relative alle
14 varie c.t.u. espletate, inclusa quella disposta nel procedimento per a.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna i convenuti al pagamento, in solido tra di loro, della somma di € 109.446,38, da devalutare alla data dell'illecito (25.04.2016), da cui detrarre la somma di € 45.300,00 (pari ai tre acconti ricevuti), anch'essa da devalutare (partendo dalla data delle singole elargizioni) alla data dell'illecito, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da cui detrarre gli importi indicati in motivazione e già versati dalla compagnia assicurativa a titolo di spese legali, oltre spese esenti (marca da bollo, c.u. e altre spese documentate);
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite relative al procedimento per a.t.p., che liquida in € 2.147,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da cui detrarre gli importi indicati in motivazione e già versati dalla compagnia assicurativa a titolo di spese legali, oltre spese esenti (marca da bollo, c.u. e altre spese documentate)
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. Così deciso in Lecce, in data 05/12/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1044 2 Cassazione civile , sez. III , 07/02/2025 , n. 3078 3 Cassazione civile sez. III - 12/02/2015, n. 2758 “Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale”. 4 Cassazione civile sez. III - 03/07/2014, n. 15238; Cassazione civile , sez. III , 15/09/2023 , n. 26641 “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444).”. 5 Cassazione civile sez. III - 12/02/2015, n. 2758: “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poichè esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass., 27 aprile 2014, n. 10074).” 6 Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28988 “L'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, possono enuclearsi le seguenti fattispecie: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora non pare dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale;
”. 7 Cassazione civile sez. III, 11/02/2025, (ud. 16/12/2024, dep. 11/02/2025), n.3499 “c) gli interessi maggiorati sono dovuti "dalla domanda", ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P.”. 8 Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29850: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.”
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER RE, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO LUISA, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 parte convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni - 2054 co. 1, c.c. – 144 Cod. Ass. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02/12/2025 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“-Accertare e dichiarare che il sig. in qualità di terzo trasportato Parte_1 sull'autocarro condotto dal sig. ha diritto ad essere risarcito dalle Controparte_2
, in solido con l'altro convenuto;
Controparte_1
-Per l'effetto, condannare gli stessi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti,
1 patrimoniali e non patrimoniali, per come indicati in narrativa o per come saranno meglio addotti e provati in corso di causa, anche mediante ricorso a ctu medica e ctu tecnico contabile, da liquidarsi tenendo conto della quantificazione e dei criteri indicati nel presente atto, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse ritenere il Tribunale adito, anche in via equitativa, da cui detrarsi gli acconti corrisposti da Controparte_3
-Con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme risarcitorie liquidate, dal dì del sinistro sino al soddisfo;
-Con onere di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Costituitasi in giudizio, senza porre in dubbio la Controparte_1 verificazione dell'incidente e la qualità di trasportato dell'attore, ha contestato la fondatezza delle pretese risarcitorie, ritenendo pienamente satisfattive le somme già versate in acconto sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata nel precedente procedimento per a.t.p.. In particolare, ha concluso nel seguente modo:
“1. rigettare la domanda attrice poiché infondata e non allegata, oltre che eccessivamente gravatoria;
2. conseguentemente, dare atto che con il versamento della somma complessiva di € 44.700,00, oltre spese legali per € 4.940,00, eseguito dalla deducente CO in favore del Sig. a soddisfacimento di ogni sua pretesa e richiesta, null'altro deve la Parte_1
CO , in favore dell'attore, per nessun'altra ragione e/o causa”; Controparte_1
3. dichiarare, in ogni caso, da un lato non dovute e dall'altro comunque esagerate e gravatorie le somme ex adverso richieste, riducendole alla luce di quelle che saranno le risultanze istruttorie;
4. dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
..”. Pur essendo stato regolarmente intimato, non si è invece costituito in giudizio il convenuto conducente del veicolo a bordo del quale Controparte_2 viaggiava l'attore al momento del sinistro.
2. Sulla qualificazione dell'azione proposta dall'attore e sull'an della responsabilità. L'azione risarcitoria promossa dall'attore va innanzitutto ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c., avendo questi agito nei confronti del conducente del veicolo. A mente dell'art. 2054 c.c.1, il conducente del veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La norma configura a
2 carico del conducente una presunzione di responsabilità da cui lo stesso può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014). Le pretese azionate nei confronti della compagnia assicurativa trovano invece copertura normativa all'interno dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a mente del quale: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione….”. Tale previsione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va interpretata in chiave estensiva, in modo da riconoscere la possibilità di agire nei confronti della propria assicurazione anche al proprietario del veicolo che, in occasione del sinistro, viaggiava sul proprio mezzo in veste di trasportato;
circostanza, questa, che ricorre nel caso di specie (cfr. verbale di polizia, dal quale risulta che l'attore è il proprietario del mezzo incidentato)2. Tanto premesso, nessun dubbio sussiste in ordine alla verificazione del sinistro e alla responsabilità da ascrivere in capo al conducente del mezzo, che, in spregio a quanto previsto dall'art. 141 del Codice della strada, perdeva il controllo del veicolo, fuoriuscendo dalla sede stradale e causando il ribaltamento del mezzo. Tali circostanze risultano dal verbale di polizia allegato all'atto di citazione e, inoltre, non sono state neanche messe in dubbio dall'impresa di assicurazione convenuta. Non essendosi costituito in giudizio, il conducente del mezzo non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c..
3. Sull'accertamento e sulla quantificazione dei danni non patrimoniali. Prima dell'introduzione del presente giudizio, l'attore, in veste di ricorrente, aveva avviato un procedimento per a.t.p. per la quantificazione dei danni patiti a seguito dell'incidente per cui è causa, occorso il 25 aprile del 2016. Al termine del procedimento per a.t.p. il nominato c.t.u., Dott. Per_1
, aveva riscontrato, quali esiti del sinistro a carico del ricorrente
[...]
(odierno attore), “postumi algo-disfunzionali del rachide cervicale da trauma distorsivo in paziente con spondilo-discoartrosi” e “postumi algo-disfunzionali della spalla destra in esito a lussazione chiusa con distacco del trochite omerale.”, concludendo per una invalidità permanente pari al 13-14% di danno c.d. biologico e per una invalidità temporanea totale di 30 giorni, per una invalidità temporanea
3 parziale al 50% di 30 giorni e, infine, per una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni. Il c.t.u. aveva ritenuto sussistente una relazione causale tra il sinistro e la riscontrata lieve limitazione funzionale del rachide cervicale, con contrattura dei muscoli paravertebrali e dei trapezi, nonché con la limitazione in elevazione-abduzione e la riduzione per circa 1/3 della spalla destra. Di contro, aveva escluso l'esistenza di un legame eziologico con i disturbi psichici lamentati dall'attore, rilevando che gli stessi “ documentati in un'unica relazione psichiatrica del 28.8.2017 non si fondano su un percorso diagnostico-terapeutico adeguato che abbia preceduto quell'epicrisi diagnostica conclusiva, che può ritenersi temporaneamente compatibile con il periodo di malattia durante la quale la diagnosi di frattura del dente dell'epistrofeo rimase incerta per diverso tempo, ma evidentemente allo stato del tutto risolta, come dimostra la sintomatologia riferita dal periziando, l'assenza di terapia e di un percorso clinico-assistenziale coerente con la diagnosi formulata dallo psichiatra.”. Nel corso del presente giudizio, avendo l'attore prodotto ulteriore documentazione sanitaria a sostegno delle proprie pretese, è stato disposto un supplemento dell'espletata c.t.u., a cui ha fatto seguito un ulteriore supplemento, con integrazione, questa volta, di un Collegio peritale con la nomina di uno specialista in materia di neurologia e psichiatria forense. Con il primo supplemento di perizia, il c.t.u. ha riconosciuto, a carico dell'attore, anche il documentato “Disturbo da Stress Post Traumatico di grado lieve”, fondando le proprie conclusioni sul percorso diagnostico-terapeutico a cui si era sottoposto l'attore presso l'indicato Centro di Salute Mentale. Si riporta di seguito l'estratto di interesse dell'elaborato peritale: “In ordine alla diagnosi clinica, si ritiene di condividere il giudizio degli specialisti del CSM di “Disturbo
Post-Traumatico da Stress”: si tratta di un quadro clinico caratterizzato da un elevato grado di disagio psicologico conseguente all'evento stressante o potenzialmente pericoloso, con sintomi di ipervigilanza, irritabilità, risposte di allarme e scatti di rabbia, depressione, ansia. Tale condizione, secondo le attestazioni del CSM, non era presente prima del sinistro stradale;
in anamnesi, anzi, l'inizio dei disturbi psichici è collocato proprio in conseguenza dell'evento traumatico. Ciò premesso, atteso che la diagnosi clinica conclusiva è il risultato di un lungo e costante percorso diagnostico e terapeutico che il paziente ha svolto presso una struttura pubblica di salute mentale, all'esito dell'analisi della documentazione sanitaria si è ritenuto superfluo – come inizialmente ipotizzato in occasione delle operazioni peritali, anche su sollecitazione del consulente della CO – inviare il paziente ad una valutazione psico-diagnostica presso uno psichiatra, atteso che il quesito da porre all'ausiliario del CTU può riguardare
4 senz'altro la modulazione di una diagnosi, ma non anche un giudizio in tema di nesso causale tra lesione e menomazione. Resta infatti in capo al giudizio medico legale stabilire se vi sia correlazione causale tra il danno psichico ed il sinistro stradale, una volta confermata la diagnosi psichiatrica che, nel caso in questione, risulta sufficientemente dimostrata dalla documentazione in atti.”. Pertanto, il c.t.u. ha ricalibrato nella misura del 25% l'invalidità permanente riscontrata, incrementando di ulteriori 20 giorni l'invalidità temporanea parziale al 25% già riconosciuta al periziato. Nell'ultimo supplemento di perizia, a cui ha preso parte uno specialista in materia di psichiatria forense, i c.t.u. hanno riconosciuto a carico dell'attore un “Disturbo Depressivo Persistente con caratteristiche Miste”, quale evoluzione del già documentato Disturbo post-traumatico da stress. I c.t.u. hanno confermato l'effettivo legame causale tra l'incidente e l'insorgenza, anche nei suoi aspetti evolutivi, della suddetta patologia psichiatrica, giungendo a quantificare l'invalidità permanente in una misura percentuale oscillante tra il 22% e il 23%. Gli esiti di quest'ultimo supplemento di perizia, in uno a quelli del precedente supplemento (nella parte in cui non si riscontrano contraddizioni con il successivo supplemento di perizia), sono da ritenere pienamente condivisibili, in quanto fondati su valutazioni logiche e tecnico-scientifiche inappuntabili. Peraltro i c.t.u. hanno risposto in maniera compiuta alle osservazioni dei vari c.t.p., per confutare le quali si fa integrale rinvio alle risposte degli elaborati definitivi. Alla luce di tanto, per quanto concerne il danno non patrimoniale, la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 22-23%, un danno da invalidità temporanea assoluta di giorni 30, un danno da invalidità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e un danno da invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori 50 giorni. Per quantificare tale danno occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754).
5 Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 22,5 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 44 anni, la quantificazione del danno da invalidità permanente risulta pari ad € 100.570,00. Tale somma, è pari alla media delle somme liquidabili per i valori di punto 23 (pari ad € 104.637,00) e 22 (pari ad € 96.503,00), avendo i c.t.u. quantificato il danno nel valore di punto ricompreso tra 22% e 23%. Inoltre la somma indicata è già comprensiva della componente monetaria relativa al ristoro della sofferenza psichica patita in conseguenza del sinistro (c.d. danno
6 morale), liquidata in misura standardizzata e proporzionale al grado di compromissione dell'integrità psico-fisica riscontrata, stante la carenza di specifiche allegazioni idonee a legittimare una maggiore personalizzazione rispetto a quella accordata. Del pari nessuna ulteriore personalizzazione va operata con riferimento alla lamentata componente esistenziale del danno, in quanto le allegazioni di parte attrice si riferiscono alla compromissione di ordinarie attività afferenti alla vita di relazione, che già trovano ristoro nella liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno. Per quanto concerne il danno da invalidità temporanea assoluta e relativa, questo giudice ritiene che tale voce di danno debba formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli previsti per il danno da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi e spesso ben più gravi connessi con la fase acuta della malattia. Adottando ancora un criterio equitativo e riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano, il danno questione, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all'età, è oggi liquidato con una somma pari ad euro 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 30 giorni e di quella parziale al 50% in giorni 30 e di quella parziale al 25% in ulteriori giorni 50, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 6.612,50 A titolo di danno non patrimoniale spettano, dunque, euro 107.182,50 (€ 6.612,50 + 100.570,00).
4. Sull'accertamento e sulla quantificazione del danno patrimoniale. L'attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute, che, secondo quanto accertato dal c.t.u., possono ritenersi congrue nella misura di € 2.263,88. L'attore ha inoltre avanzato domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante per l'asserita perdita della capacità lavorativa specifica. A sostegno dell'assunto, ha dedotto (cfr. atto di citazione):
che, essendo titolare di partita iva e di licenza per l'autotrasporto in proprio di autoveicoli destinati alla rivendita diretta, “ha subito, a causa delle lesioni osteo-articolari, gravi ripercussioni sulla sua attività lavorativa legate alla difficoltà nelle normali operazioni di carico e scarico delle vetture dalla bisarca
7 ed impossibilità ad eseguire operazioni più complesse, come ad esempio la sostituzione di uno pneumatico”;
che l'incidenza, concomitante e prevalente, della componente depressiva scaturita dall'incidente ha avuto riflessi negativi sulla sua attività lavorativa, “avendolo portato alla chiusura definitiva con la cessazione dell'attività”;
che la componente articolare, unita a quella psicopatologica, hanno portato ad uno stato di invalidità totale non compatibile con l'attività da lui svolta;
che attualmente risulta inoccupato per le suddette ragioni (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione);
che, rispetto alla componente attuale del danno, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta e del reddito dell'anno antecedente al sinistro, si è registrata una perdita complessiva di € 1.300,00. L'attore non ha depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., e, all'udienza del 2.12.2025, ha precisato le conclusioni richiamando quelle dell'atto introduttivo del giudizio e della memoria conclusiva. La domanda, così come posta, non è meritevole di accoglimento. Prima di dare conto delle ragioni che ostano all'accoglimento della domanda, appare però opportuno premettere alcune considerazioni in merito ai pregiudizi ricollegabili alla compromissione o alla riduzione della capacità lavorativa della vittima. Come noto, al cospetto di un danno biologico, generalmente di natura macropermanente, può determinarsi una diminuzione della capacità della vittima di produrre reddito. La perdita o la diminuzione della capacità di produrre reddito può rapportarsi al reddito derivante da una specifica occupazione che la vittima svolgeva al momento dell'illecito o che avrebbe verosimilmente svolto in futuro;
oppure può rapportarsi a generiche opportunità di lavoro compatibili con le attitudini e le competenze del soggetto. Rispetto alla prima categoria di danni, si è soliti parlare di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, mentre ricadono nella seconda ipotesi tutti quei pregiudizi che vengono catalogati con l'etichetta di danno da perdita della capacità lavorativa generica. Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica viene costantemente qualificato come danno di natura patrimoniale. Affinché possa trovare ristoro, il danneggiato è tenuto a provare:
l'incidenza della menomazione della salute sulla sua capacità di
8 svolgere o continuare a svolgere una determinata attività lavorativa;
nonché l'incidenza della riscontrata perdita o diminuzione della capacità lavorativa sull'attitudine al guadagno del soggetto, che deve risultare appunto diminuita o del tutto azzerata3. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta”, infatti,
“l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”4. Più precisamente, è stato affermato che: “detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.”5. In sostanza, l'inabilità lavorativa permanente si ha quando la lesione preclude alla vittima la possibilità di conservare il proprio reddito da lavoro nella stessa misura goduta prima del sinistro, o perché del tutto azzerata o perché diminuita rispetto a prima. Presupposto è, quindi, la sussistenza di un nesso causale tra lesioni e impossibilità di svolgere il lavoro precedentemente svolto, e tra quest'ultima e l'effettiva contrazione del reddito del danneggiato.
9 Nella nozione di danno da perdita della capacità lavorativa generica vengono invece ricomprese distinte tipologie di danni, che sono classificati dalla giurisprudenza sia come danni patrimoniali, che come danni non patrimoniali. Rientrano nella prima categoria, e sono quindi valutabili come danni patrimoniali, tutte quelle situazioni in cui il danneggiato (specie se di giovane età) non svolgeva alcuna attività lavorativa prima della lesione della salute e, ciononostante, in conseguenza della menomazione patita, veda comunque ridotta o esclusa la sua capacità di produrre reddito in futuro. La perdita della capacità di guadagno viene in questi casi rapportata alla inidoneità ad attendere a generiche attività lavorative confacenti alle attitudini e alle aspirazioni della vittima (fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato riesca a dimostrare che in futuro avrebbe svolto una specifica attività lavorativa, trattandosi, in questo caso, di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica). Il danno da perdita della capacità lavorativa generica resta invece confinato nella sfera del danno non patrimoniale quando la tipologia o l'entità dei postumi permanenti riportati dalla vittima non sia tale da incidere sulla sua capacità di guadagno e, dunque, da determinare una contrazione dei propri redditi futuri. Si parla a tal proposito di perdita della cenestesi lavorativa, che si sostanzia nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dalla vittima nello svolgimento della propria attività lavorativa dopo la verificazione dell'illecito6. La liquidazione del danno in questi casi può essere effettuata attraverso una maggiorazione degli importi dovuti a titolo di danno c.d. biologico. Tornando al caso di specie, i nominati c.t.u., in ordine all'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attore, hanno rilevato:
che “le attività esercitate dal periziato (autotrasportatore) non possono ritenersi sensibilmente ridotte dalla limitazione funzionale di spalla;
per contro, la menomazione della sfera psichica non può ritersi allo stesso modo incidente su quella specifica attività lavorativa, anche perché non comporta la revoca della patente di guida”;
10 che “le singole voci di danno – che rispetto al danno biologico complessivo incidono ciascuna all'incirca per la metà – rientrano in quella fascia percentuale di danno (12-13%) che assai raramente determina menomazioni su attività lavorative sostanzialmente generiche (autista e, verosimilmente, lavoro di carico/scarico), ossia che non richiedono particolari abilità o specializzazioni”;
che la fascia di danno psichico riscontrato (9-11%) non sarebbe in grado di produrre menomazioni significative sull'attività lavorativa dell'attore, attesa la possibilità di poterla svolgere anche con la terapia psicofarmacologica in corso;
che in ogni caso “la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta”;
che si riscontra l'assenza di “menomazione significativa sullo svolgimento dell'attività lavorativa del periziato, salvo quanto segnalato in ordine alle previsioni in tema di conseguimento o rinnovo della patente di guida per i conducenti di cui al Gruppo 2 dell'Allegato III del Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59.”, data l'attività di autotrasportatore che l'attore svolgeva prima dell'incidente.
Sulla base delle conclusioni rassegnate dai c.t.u. e tenuto conto delle allegazioni di parte attrice, va, come anticipato, escluso il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, che l'attore ha reclamato deducendo di aver smesso di svolgere il lavoro di autotrasportatore a seguito del sinistro (l'attore ha detto, in particolare, che la componente articolare e quella psicopatologica hanno portato ad uno stato di invalidità totale, non compatibile con l'attività da lui svolta). Al riguardo, va osservato che i c.t.u. hanno escluso che le lesioni riportate dall'attore siano in grado, per entità e tipologia, di precludergli lo svolgimento dell'attività di autotrasportatore e a nulla rileva il fatto che gli stessi c.t.u. abbiano alluso alla possibilità di un eventuale mancato rinnovo della patente di guida rilasciata all'attore. In ordine a tale ultimo aspetto, va, infatti, rilevato che la domanda avanzata dall'attore sconta un difetto di allegazione, in quanto, nell'atto introduttivo del giudizio (l'attore non depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n.1 c.p.c.), si è limitato a dedurre che la componente articolare e quella psicopatologica hanno comportato, a seguito del sinistro, una invalidità totale non compatibile con l'attività da lui svolta, senza fare alcun riferimento al fatto che l'impossibilità di continuare a svolgere tale attività era dipesa dal mancato rinnovo, anche solo potenziale, della patente di guida.
11 A ciò si aggiunga che lo stesso attore ha riferito ai c.t.u. di aver smesso di lavorare perché non ne aveva più voglia e non si sentiva bene (cfr. pag. 19 della perizia depositata il 21.02.2025 “Ha dichiarato che 1) non lavora piu (autotrasportatore), sia perchè non ne ha voglia sia perchè non si sente bene (dolori e cattivo funzionamento delle braccia, dolori al collo e al capo)”). In altri termini, l'attore avrebbe dovuto allegare in modo più specifico il nesso di causalità giuridica tra la lesione da cui era scaturita l'asserita compromissione totale della capacità lavorativa specifica e l'azzeramento del proprio reddito. Avrebbe, cioè, dovuto dedurre che le lesioni riportate e, in particolare, quelle attinenti alla sfera psichica, lo avevano costretto ad assumere dei farmaci che gli avevano o gli avrebbero impedito di ottenere il rinnovo della patente. Tale circostanza è invece emersa solo attraverso i nominati c.t.u., sicché l'attore non può integrare tardivamente il contenuto dei propri scritti difensivi facendo proprie considerazioni dei c.t.u. che avrebbero dovuto invece costituire oggetto di puntuale allegazione. Va, infine, osservato che, per ottenere il ristoro di tale voce di danno, l'attore, alla luce degli esiti della c.t.u – che non ha escluso la sua capacità lavorativa specifica, né lo ha tantomeno giudicato inabile ad altri lavori (il fatto che l'attore sia stato dichiarato invalido civile all'80% è circostanza successiva alle lesioni riportate a seguito del sinistro) -, avrebbe dovuto allegare e provare che le lesioni patite erano state tali da impedirgli anche lo svolgimento di ulteriori attività lavorative confacenti alle proprie attitudini e capacità, in linea con quanto affermato in punto di onere della prova dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Infine, non può trovare riconoscimento neanche il c.d. danno da cenestesi lavorativa, in quanto si tratta di un pregiudizio che consiste nella maggior usura che deriva dallo svolgimento dell'attività lavorativa e, nel caso specie, sebbene i c.t.u. abbiano in astratto suggerito una personalizzazione del danno, lo hanno fatto in modo generico, senza affermare che i pregiudizi patiti dalla vittima comportano un maggiore sforzo o una maggiore usura nello svolgimento dell'attività lavorativa precedentemente esercitata.
5. Sulla rivalutazione, gli interessi e gli acconti versati. Sulla somma accertata, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Come noto, il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.). Il ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria impone al debitore di:
“(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in
12 moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).” (cfr. Cassazione civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927). Le regole appena richiamata sono destinate a trovare applicazione anche quando il debitore abbia corrisposto al creditore/danneggiato degli acconti sull'importo totale del risarcimento. L'anticipato pagamento di una parte del capitale attenua però gli effetti della mora del debitore. Nel caso in cui il debitore esegua più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
“(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.”. Ne discende: “che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.” Applicando questo criterio, il danneggiato ha diritto a ricevere la somma di € 109.446,38, da devalutare alla data dell'illecito (25.04.2016), a cui va sottratta la somma di € 45.300,00 (pari ai tre acconti ricevuti di 29.800,00, di €
13 12.800,00 e di € 2.700,00), anch'essa da devalutare (partendo dalla data delle singole elargizioni) alla data dell'illecito, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, gli interessi, da calcolare al tasso legale, andranno applicati sull'intero capitale rivalutato anno per anno per il periodo che va dalla data dell'illecito (25.04.2016) alla data del pagamento del primo acconto, e sulla somma che residua dopo la detrazione del primo acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino al pagamento del successivo acconto e così via (ripetendo l'operazione per ciascun acconto) fino al periodo che va dal pagamento dell'ultimo acconto alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza. Gli interessi dovuti vanno calcolati nella misura indicata dall'art. 1284, co. 4, c.c. (l'attore ne ha fatto espressa domanda all'udienza di precisazione delle conclusioni e si tratta di domanda già ricompresa in quella originaria che aveva ad oggetto il riconoscimento degli interessi, in quanto volta solo a specificare la misura) a far data dal deposito del ricorso nel procedimento per a.t.p., da intendersi quale domanda giudiziale, atteso che si tratta di obbligazioni che traggono origine da fatto illecito e non constano accordi tra le parti in ordine alla quantificazione degli interessi dovuti (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2025 , n. 7677)7.
6. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri minimi, in ragione della prossimità della cifra netta liquidata al parametro inferiore dello scaglione di riferimento), seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute. Sono del pari poste a carico dei convenuti le spese relative alla fase del procedimento per a.t.p., che vengono liquidate in questa sede mediante l'applicazione dei parametri minimi per le ragioni sopra indicate (mediante l'applicazione del d.m. ratione temporis applicabile)8. Dalle somme liquidate a titolo di spese vanno detratti gli acconti di € 1.400,00, di € 1.800,00 e di € 1.400,00 già versati dalla compagnia assicurativa. Sono infine poste definitivamente a carico dei convenuti le spese relative alle
14 varie c.t.u. espletate, inclusa quella disposta nel procedimento per a.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna i convenuti al pagamento, in solido tra di loro, della somma di € 109.446,38, da devalutare alla data dell'illecito (25.04.2016), da cui detrarre la somma di € 45.300,00 (pari ai tre acconti ricevuti), anch'essa da devalutare (partendo dalla data delle singole elargizioni) alla data dell'illecito, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da cui detrarre gli importi indicati in motivazione e già versati dalla compagnia assicurativa a titolo di spese legali, oltre spese esenti (marca da bollo, c.u. e altre spese documentate);
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite relative al procedimento per a.t.p., che liquida in € 2.147,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da cui detrarre gli importi indicati in motivazione e già versati dalla compagnia assicurativa a titolo di spese legali, oltre spese esenti (marca da bollo, c.u. e altre spese documentate)
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. Così deciso in Lecce, in data 05/12/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1044 2 Cassazione civile , sez. III , 07/02/2025 , n. 3078 3 Cassazione civile sez. III - 12/02/2015, n. 2758 “Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale”. 4 Cassazione civile sez. III - 03/07/2014, n. 15238; Cassazione civile , sez. III , 15/09/2023 , n. 26641 “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444).”. 5 Cassazione civile sez. III - 12/02/2015, n. 2758: “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poichè esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass., 27 aprile 2014, n. 10074).” 6 Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28988 “L'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, possono enuclearsi le seguenti fattispecie: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora non pare dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale;
”. 7 Cassazione civile sez. III, 11/02/2025, (ud. 16/12/2024, dep. 11/02/2025), n.3499 “c) gli interessi maggiorati sono dovuti "dalla domanda", ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P.”. 8 Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29850: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.”