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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2451/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SALA VERA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PERVILLI REBECCA e dell'avv. DIANA Controparte_1
COSTANTINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA BORSELLINO n. 2,
REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia ogni contraria istanza respinta 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], RI Parte_1
(Moldavia), il 11.02.1986 e , nato a [...], il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio il 28.01.2006 a ( ); CP_2 Per_1 Per_2
2) tenuto conto che la figlia , nata a [...], il [...] è Persona_3 ormai maggiorenne e che la figlia minore , nata a [...], il Persona_4
07.05.2008 attualmente non frequenta il padre, totalmente assente, affidare in via esclusiva la figlia
pagina 1 di 5 minore , alla madre;
allorchè riprendessero i rapporti padre/figlia ella, di anni 17, Persona_4 potrà liberamente accordarsi con il padre in merito alle modalità di visita;
3) assegnare in godimento esclusivo alla moglie l'immobile sito in San AN di OV (RE), Via Provinciale Sud n. 81, ove verrà fissata la residenza della moglie e delle figlie;
4) tenuto conto che entrambe le figlie sono attualmente studentesse ed economicamente non autosufficienti determinare la misura del contributo al mantenimento ordinario da parte del padre per le figlie in misura di € 800,00 mensili, o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà congrua, somma da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come indicate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Il resistente ha così concluso:
“si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e chiede il rigetto delle avverse istanze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 473 bis.14 e 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 30/07/2024, Parte_1
conveniva in giudizio il marito , con cui aveva contratto matrimonio in Controparte_1
in data 28/01/2006, da cui erano nate le due figlie (nata il [...]) e Per_2 Persona_3 [...]
(nata il [...]). Persona_4
Esponeva che la casa familiare fosse situata a OV (RE), Strada Casaletto n. 10; che il matrimonio aveva conosciuto momenti di grave difficoltà a causa dei maltrattamenti sia fisici che psicologici posti in essere da parte del marito nei suoi confronti;
che in alcune occasioni, a causa delle percosse e violenze fisiche subite, la ricorrente era stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso per le cure necessarie, e da ultimo aveva sporto querela nei confronti del marito.
Deduceva di lavorare come operaia con stipendio di circa € 1.700,00 mensili, e che anche il marito, operaio, percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.700,00. Riferiva inoltre che i coniugi erano comproprietari, al 50% ciascuno, di un immobile sito in San AN di OV (RE) Via
Provinciale Sud. n. 81, in corso di ristrutturazione, nel quale, finiti i lavori, ella sarebbe andata a vivere con le figlie, mentre l'attuale abitazione familiare, sita in OV (RE), Strada Casaletto n. 10, era condotta in comodato.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia di separazione dal coniuge, l'assegnazione dell'immobile sito in
San AN di OV (RE) Via Provinciale Sud. n. 81, l'affidamento condiviso delle due figlie con loro collocazione prevalente presso di sé ed una frequentazione libera da parte del padre, nonché un contributo di mantenimento delle figlie da porre a carico del padre pari ad € 800,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Nel ricorso chiedeva dunque, quanto al regime di affidamento della prole, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre in sede di precisazione delle conclusioni (v. note per l'udienza del
17/04/2025) modificava le proprie conclusioni, chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre (essendo l'altra figlia divenuta, medio tempore, maggiorenne). Persona_4
Rilevava, a fondamento della propria domanda di affidamento esclusivo, che il convenuto si fosse reso irreperibile e che non avesse più contatti con le figlie.
Il convenuto , costituitosi in giudizio con memoria di costituzione depositata in Controparte_1
data 08/11/2024, chiedeva addebitarsi la separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, frequentazione delle figlie libera da parte del padre, ed offriva quale contributo per il loro mantenimento una somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 10/12/2024, veniva sentita la ricorrente ( “non intendo riconciliarmi, confermo che la convivenza con mio marito è definitivamente cessata lo scorso mese di luglio” ), e dopo un rinvio in pendenza di trattative, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17/04/2025.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto rilevato che non possa essere riconosciuta in Italia, ai sensi dell'art. 64 L. 218/1995, la sentenza straniera di divorzio pronunciata in prodotta dal Per_2
resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 15/04/2025, e ciò in quanto non vi è prova che la sentenza sia passata in giudicato, come richiesto dall'art. 64 lett. d) della Legge 218/1995.
3.
Ciò chiarito, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza già dal fatto che la convivenza sia cessata nel mese di luglio 2024 e, da allora, non sia più stata ripresa;
inoltre, il resistente non è comparso di persona all'udienza di comparizione dei coniugi, rendendo di fatto impossibile il tentativo di riconciliazione essendo presente solo la moglie, ed entrambi i coniugi, nei loro rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto la separazione.
Il resistente ha formulato domanda di addebito imputando alla ricorrente la violazione del dovere di fedeltà coniugale, senza tuttavia provare il proprio assunto, atteso che il video dallo stesso prodotto
(documento n. 1), peraltro incomprensibile in quanto in lingua straniera, non prova il tradimento che sarebbe stato posto in essere dalla moglie, ed i capitoli di prova orale articolati nella memoria ex art.
pagina 3 di 5 473 bis.17 n. 2 c.p.c. non sono stati poi riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, sicché per pacifica giurisprudenza devono ritenersi rinunciati (v. fra le tante Cass. 07.03.2019, n.6590; Cass.
27.02.2019, n. 5741; Cass.14.10.2008, n. 25157).
Peraltro, già prima del mese di luglio 2024 (mese a cui il convenuto fa risalire la scoperta del tradimento addebitato alla moglie), la ricorrente si era vista refertare in pronto soccorso le percosse del marito, come si evince dal referto di pronto soccorso del 17/03/2024 prodotto in atti dalla ricorrente
(documento n. 7), a dimostrazione del fatto che, anche se per ipotesi provato, il comportamento fedifrago addebitato alla moglie non potrebbe in ogni caso considerarsi causa della rottura del rapporto coniugale.
La domanda di addebito formulata dal convenuto va quindi respinta.
Quanto alle statuizioni riguardanti le due figlie, la figlia più grande è divenuta maggiorenne lo Per_3
scorso mese di agosto.
La figlia minore il prossimo 7 maggio compirà l'età di 17 anni. Persona_4
La domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre merita accoglimento, essendo stato lo stesso difensore del resistente ad aver riferito, nelle note di trattazione scritta depositate in data
13/01/2025, la sopravvenuta irreperibilità del proprio assistito, e la conseguente impossibilità di formalizzare un accordo transattivo, riservandosi il deposito di rinuncia al mandato difensivo per impossibilità di comunicazione con il convenuto.
L'affidamento esclusivo della minore alla madre è dunque giustificato dalla irreperibilità del padre.
Fermo restando il collocamento prevalente della figlia presso la madre, l'età di (ormai Persona_4
prossima al compimento dei 17 anni) rende opportuno prevedere che il padre potrà incontrarla previo accordo con la stessa, in ordine ai giorni, ai tempi e alle modalità.
Non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di assegnazione dell'immobile sito in San
AN di OV, Via Provinciale Sud n. 81, per carenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies
c.c., poiché quella non è l'attuale casa familiare, essendo riconosciuto dalla stessa ricorrente, e comunque documentato dal certificato di famiglia e di residenza del 26/07/2024 prodotto dalla ricorrente al documento n. 4 del ricorso, che l'attuale casa familiare sia l'immobile sito in OV,
Strada Casaletto n. 10.
In merito al contributo di mantenimento delle figlie (entrambe studentesse ed economicamente non autosufficienti) da porre a carico del padre, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, entrambi operai con reddito mensile pari in media a circa € 1.700,00 netti al mese, nonché dell'età delle due figlie, si stima equo porre a carico del resistente, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, l'assegno pagina 4 di 5 mensile di euro 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 147/2022 (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), attestandosi sui valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio a in data 28/01/2006. CP_2 Per_1 Per_2
2) Respinge la domanda di addebito formulata dal resistente.
3) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso Persona_4 quest'ultima, e con facoltà per il padre di vedere la figlia minore previo accordo con la stessa in ordine ai giorni, ai tempi e alle modalità.
4) Respinge la domanda della ricorrente di assegnazione dell'immobile sito in San AN di
OV, Via Provinciale Sud n. 81.
5) Pone a carico del padre, , con decorrenza dalla domanda (30/07/2024), l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle due figlie con un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da versarsi in favore della madre entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.906,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
17 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2451/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SALA VERA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PERVILLI REBECCA e dell'avv. DIANA Controparte_1
COSTANTINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA BORSELLINO n. 2,
REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia ogni contraria istanza respinta 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], RI Parte_1
(Moldavia), il 11.02.1986 e , nato a [...], il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio il 28.01.2006 a ( ); CP_2 Per_1 Per_2
2) tenuto conto che la figlia , nata a [...], il [...] è Persona_3 ormai maggiorenne e che la figlia minore , nata a [...], il Persona_4
07.05.2008 attualmente non frequenta il padre, totalmente assente, affidare in via esclusiva la figlia
pagina 1 di 5 minore , alla madre;
allorchè riprendessero i rapporti padre/figlia ella, di anni 17, Persona_4 potrà liberamente accordarsi con il padre in merito alle modalità di visita;
3) assegnare in godimento esclusivo alla moglie l'immobile sito in San AN di OV (RE), Via Provinciale Sud n. 81, ove verrà fissata la residenza della moglie e delle figlie;
4) tenuto conto che entrambe le figlie sono attualmente studentesse ed economicamente non autosufficienti determinare la misura del contributo al mantenimento ordinario da parte del padre per le figlie in misura di € 800,00 mensili, o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà congrua, somma da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come indicate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Il resistente ha così concluso:
“si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e chiede il rigetto delle avverse istanze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 473 bis.14 e 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 30/07/2024, Parte_1
conveniva in giudizio il marito , con cui aveva contratto matrimonio in Controparte_1
in data 28/01/2006, da cui erano nate le due figlie (nata il [...]) e Per_2 Persona_3 [...]
(nata il [...]). Persona_4
Esponeva che la casa familiare fosse situata a OV (RE), Strada Casaletto n. 10; che il matrimonio aveva conosciuto momenti di grave difficoltà a causa dei maltrattamenti sia fisici che psicologici posti in essere da parte del marito nei suoi confronti;
che in alcune occasioni, a causa delle percosse e violenze fisiche subite, la ricorrente era stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso per le cure necessarie, e da ultimo aveva sporto querela nei confronti del marito.
Deduceva di lavorare come operaia con stipendio di circa € 1.700,00 mensili, e che anche il marito, operaio, percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.700,00. Riferiva inoltre che i coniugi erano comproprietari, al 50% ciascuno, di un immobile sito in San AN di OV (RE) Via
Provinciale Sud. n. 81, in corso di ristrutturazione, nel quale, finiti i lavori, ella sarebbe andata a vivere con le figlie, mentre l'attuale abitazione familiare, sita in OV (RE), Strada Casaletto n. 10, era condotta in comodato.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia di separazione dal coniuge, l'assegnazione dell'immobile sito in
San AN di OV (RE) Via Provinciale Sud. n. 81, l'affidamento condiviso delle due figlie con loro collocazione prevalente presso di sé ed una frequentazione libera da parte del padre, nonché un contributo di mantenimento delle figlie da porre a carico del padre pari ad € 800,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Nel ricorso chiedeva dunque, quanto al regime di affidamento della prole, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre in sede di precisazione delle conclusioni (v. note per l'udienza del
17/04/2025) modificava le proprie conclusioni, chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre (essendo l'altra figlia divenuta, medio tempore, maggiorenne). Persona_4
Rilevava, a fondamento della propria domanda di affidamento esclusivo, che il convenuto si fosse reso irreperibile e che non avesse più contatti con le figlie.
Il convenuto , costituitosi in giudizio con memoria di costituzione depositata in Controparte_1
data 08/11/2024, chiedeva addebitarsi la separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, frequentazione delle figlie libera da parte del padre, ed offriva quale contributo per il loro mantenimento una somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 10/12/2024, veniva sentita la ricorrente ( “non intendo riconciliarmi, confermo che la convivenza con mio marito è definitivamente cessata lo scorso mese di luglio” ), e dopo un rinvio in pendenza di trattative, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17/04/2025.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto rilevato che non possa essere riconosciuta in Italia, ai sensi dell'art. 64 L. 218/1995, la sentenza straniera di divorzio pronunciata in prodotta dal Per_2
resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 15/04/2025, e ciò in quanto non vi è prova che la sentenza sia passata in giudicato, come richiesto dall'art. 64 lett. d) della Legge 218/1995.
3.
Ciò chiarito, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza già dal fatto che la convivenza sia cessata nel mese di luglio 2024 e, da allora, non sia più stata ripresa;
inoltre, il resistente non è comparso di persona all'udienza di comparizione dei coniugi, rendendo di fatto impossibile il tentativo di riconciliazione essendo presente solo la moglie, ed entrambi i coniugi, nei loro rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto la separazione.
Il resistente ha formulato domanda di addebito imputando alla ricorrente la violazione del dovere di fedeltà coniugale, senza tuttavia provare il proprio assunto, atteso che il video dallo stesso prodotto
(documento n. 1), peraltro incomprensibile in quanto in lingua straniera, non prova il tradimento che sarebbe stato posto in essere dalla moglie, ed i capitoli di prova orale articolati nella memoria ex art.
pagina 3 di 5 473 bis.17 n. 2 c.p.c. non sono stati poi riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, sicché per pacifica giurisprudenza devono ritenersi rinunciati (v. fra le tante Cass. 07.03.2019, n.6590; Cass.
27.02.2019, n. 5741; Cass.14.10.2008, n. 25157).
Peraltro, già prima del mese di luglio 2024 (mese a cui il convenuto fa risalire la scoperta del tradimento addebitato alla moglie), la ricorrente si era vista refertare in pronto soccorso le percosse del marito, come si evince dal referto di pronto soccorso del 17/03/2024 prodotto in atti dalla ricorrente
(documento n. 7), a dimostrazione del fatto che, anche se per ipotesi provato, il comportamento fedifrago addebitato alla moglie non potrebbe in ogni caso considerarsi causa della rottura del rapporto coniugale.
La domanda di addebito formulata dal convenuto va quindi respinta.
Quanto alle statuizioni riguardanti le due figlie, la figlia più grande è divenuta maggiorenne lo Per_3
scorso mese di agosto.
La figlia minore il prossimo 7 maggio compirà l'età di 17 anni. Persona_4
La domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre merita accoglimento, essendo stato lo stesso difensore del resistente ad aver riferito, nelle note di trattazione scritta depositate in data
13/01/2025, la sopravvenuta irreperibilità del proprio assistito, e la conseguente impossibilità di formalizzare un accordo transattivo, riservandosi il deposito di rinuncia al mandato difensivo per impossibilità di comunicazione con il convenuto.
L'affidamento esclusivo della minore alla madre è dunque giustificato dalla irreperibilità del padre.
Fermo restando il collocamento prevalente della figlia presso la madre, l'età di (ormai Persona_4
prossima al compimento dei 17 anni) rende opportuno prevedere che il padre potrà incontrarla previo accordo con la stessa, in ordine ai giorni, ai tempi e alle modalità.
Non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di assegnazione dell'immobile sito in San
AN di OV, Via Provinciale Sud n. 81, per carenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies
c.c., poiché quella non è l'attuale casa familiare, essendo riconosciuto dalla stessa ricorrente, e comunque documentato dal certificato di famiglia e di residenza del 26/07/2024 prodotto dalla ricorrente al documento n. 4 del ricorso, che l'attuale casa familiare sia l'immobile sito in OV,
Strada Casaletto n. 10.
In merito al contributo di mantenimento delle figlie (entrambe studentesse ed economicamente non autosufficienti) da porre a carico del padre, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, entrambi operai con reddito mensile pari in media a circa € 1.700,00 netti al mese, nonché dell'età delle due figlie, si stima equo porre a carico del resistente, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, l'assegno pagina 4 di 5 mensile di euro 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo come da D.M. n. 147/2022 (cause di valore indeterminabile di bassa complessità, scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), attestandosi sui valori minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio a in data 28/01/2006. CP_2 Per_1 Per_2
2) Respinge la domanda di addebito formulata dal resistente.
3) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso Persona_4 quest'ultima, e con facoltà per il padre di vedere la figlia minore previo accordo con la stessa in ordine ai giorni, ai tempi e alle modalità.
4) Respinge la domanda della ricorrente di assegnazione dell'immobile sito in San AN di
OV, Via Provinciale Sud n. 81.
5) Pone a carico del padre, , con decorrenza dalla domanda (30/07/2024), l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle due figlie con un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da versarsi in favore della madre entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.906,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
17 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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