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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 503/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. PEZZETTA C.F._1
ELENA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to presso lo studio dei difensori Avv.ti FIGONE C.F._2
LB e CI LA del Foro di Genova.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio concordatario a Imperia in data 03/09/2011;
• hanno avuto , nata a [...] il [...]; Per_1
• hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia
, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Imperia il 03/09/2011 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2011, parte II, serie A, atto n. 35) tra e , alle seguenti concordate condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) La figlia minore viene affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni nell'interesse della figlia;
2) il Sig. dovrà vedere e tenere con sé quantomeno: CP_1 Per_1
2 - un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, fino alle ore 19.00 salvo impegni scolastici o sportivi della figlia, tenendola ad Imperia;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica entro le ore 19;
- Per metà delle vacanze natalizie e pasquali;
- Almeno per una settimana nel periodo estivo.
3) il Sig. dovrà contribuire al mantenimento della figlia minore con il CP_1 versamento della somma mensile di Euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici istat dall'anno successivo al presente verbale, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordato e documentato secondo quanto infra capitolato: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche c/o strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N; d) ticket sanitari.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari anche erogati dal S.S.N; d) farmaci particolari.
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo inizio anno;
c) mensa.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive e attrezzature pertinenti, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà comunicarlo all'altro genitore entro 15 gg dalla presentazione dei relativi documenti attestanti l'acquisto e/o il pagamento;
4) Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 18/12/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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