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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1169/2022, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LIOTTI GIOVANNI
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAVASINO ANNAMARIA MANUELA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 20.06.2007, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 8 civile del Comune di Trapani, al n. 99, parte II, serie A, ufficio 1, anno
2007.
Deduceva che dalla loro unione erano nate due figlie: Per_1
(19.01.2010) ed (5.10.2016). Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. cron. 9217/2020, emesso in data 22.10.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva che le figlie minori venissero affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Prospettava una regolamentazione dell'esercizio del proprio diritto di visita e si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 400,00 al mese, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e contestando le ulteriori difese ed istanze, ad eccezione di quella avente ad oggetto l'affido condiviso, cui si associava.
Quanto all'estrinsecazione del diritto di visita del genitore non collocatario, si doleva della mancata collaborazione del ricorrente, precisando che lo stesso, di professione marittimo, nei periodi di permanenza a Trapani, aveva sovente omesso di avvisare la prole dello sbarco in città. Deduceva che la scarsa costanza negli incontri padre-figlie aveva suscitato nella figlia più piccola il rifiuto di incontrare il padre.
pagina 2 di 8 In ordine alla situazione economica del ricorrente, sosteneva la percezione da parte del medesimo di più che adeguate entrate, nettamente superiori alle proprie (€ 700,00 al mese, a titolo di c.d. “Reddito di cittadinanza”), e da detta disparità faceva discendere la richiesta di obbligare il alla corresponsione di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia), Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, unitamente all'obbligo di contribuire per il 70% alle spese straordinarie. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva di imporre al la corresponsione di un Parte_1 assegno divorzile in suo favore, non inferiore ad € 300,00.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, con ordinanza del 28.11.2022, disponeva l'affido condiviso di ed con Per_1 Per_2 domicilio prevalente presso la madre (cui assegnava la casa coniugale) ed imponeva al di versare mensilmente alla la somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 800,00 (di cui € 300,00 per ciascuna figlia ed € 200,00 per il coniuge) e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Nella stessa sede, veniva conferito incarico al C.P.G. allo scopo di individuare il regime di affido e visite più confacente al benessere della prole.
Con ordinanza del 28.03.2023, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, con successiva ordinanza, contestuale alla sentenza parziale, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
In corso di causa, veniva attivato un sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di Trapani.
Dato ulteriore corso al giudizio, si procedeva all'assunzione di prove testimoniali e dell'interrogatorio formale di parte resistente;
all'esito,
pagina 3 di 8 venivano disposte indagini a mezzo della Polizia Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti disposti, si procedeva all'ascolto assistito delle minori;
indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Quanto al regime di affidamento concernente la prole minore, si rammenta che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
Nel caso di specie, ultimamente non sono state segnalate criticità degne di nota (ad eccezione della triangolazione rispetto alla relazione tra i genitori inizialmente verbalizzata dalla figlia maggiore – cfr. rel. Per_1
C.P.G. del 4.12.2023, ma successivamente ridimensionata) e non appaiono sussistere ragioni ostative all'affidamento condiviso, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti.
Di conseguenza, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso di ed ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
Con specifico riguardo all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, considerato l'esito dell'ascolto, appare opportuno consentire alle giovani di organizzare i momenti di incontro con il padre sia in base ai periodi di permanenza in Trapani, che in relazione alle loro esigenze di studio e di frequenza ad attività parascolastiche e di svago. In difetto di accordo potrà adottarsi quale schema il seguente:
pagina 4 di 8 “• il padre potrà tenere con sé le figlie almeno due giorni feriali alla settimana, nel giorno di martedì e giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle 21.30 (22.30 nel periodo estivo) dello stesso giorno, pasti compresi;
• le minori trascorreranno a fine settimana alterni almeno una giornata intera con il padre alternando il sabato e la domenica.
Pernottamento, se gradito;
• le minori trascorreranno con il padre festività civili e religiose secondo un criterio di alternanza;
vacanze estive almeno 45 giorni anche non consecutivi, da suddividere nel periodo libero da impegni scolastici.
A tale riguardo, va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore. Ciò, naturalmente, anteponendo la salvaguardia del loro delicato equilibrio psicofisico delle minori, che solo da ultimo hanno dichiarato di aver compreso il punto di vista dei genitori e di trascorrere adeguato tempo con entrambi (cfr. verb. ud. del 16.04.2025).
*****
In punto di mantenimento della prole minore, valutati gli elementi disponibili (tra cui l'età delle figlie e le posizioni patrimoniali delle parti), ritiene questo Tribunale di poter confermare l'obbligo per il di Parte_1
contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura già provvisoriamente fissata, di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico, che invece andrà percepito integralmente dalla madre per l'attuale prevalenza dei tempi di cura, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese. Ciò anche in considerazione della parziale riespansione dei pagina 5 di 8 tempi di condivisione delle minori con il ramo paterno, come descritta dalle minori medesime in occasione dell'ascolto.
Naturalmente, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito. A tal uopo, può confermarsi l'obbligo del alla contribuzione nella Parte_1 misura del 60%.
Ancora sotto il profilo economico, riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione e soprattutto degli accertamenti svolti a cura della Polizia
Tributaria, nel caso di specie consta che entrambi sono percettori di redditi
(il derivanti dall'impiego stabile e ben retribuito di marittimo, la Parte_1
pagina 6 di 8 da sussidi statali, come il Reddito di cittadinanza/inclusione) e CP_1 che non constano impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa.
Dalla predetta valutazione deriva, in forza del principio di autoresponsabilità e della minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di cessazione, l'impossibilità di accogliere la domanda della volta ad ottenere la corresponsione dell'assegno CP_1 divorzile in suo favore.
*****
Infine, le spese del giudizio, considerata la reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida le figlie minori ed in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso la madre;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
600,00 (di cui € 300,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
pagina 7 di 8 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1169/2022, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LIOTTI GIOVANNI
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAVASINO ANNAMARIA MANUELA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 20.06.2007, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 8 civile del Comune di Trapani, al n. 99, parte II, serie A, ufficio 1, anno
2007.
Deduceva che dalla loro unione erano nate due figlie: Per_1
(19.01.2010) ed (5.10.2016). Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. cron. 9217/2020, emesso in data 22.10.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva che le figlie minori venissero affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Prospettava una regolamentazione dell'esercizio del proprio diritto di visita e si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 400,00 al mese, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e contestando le ulteriori difese ed istanze, ad eccezione di quella avente ad oggetto l'affido condiviso, cui si associava.
Quanto all'estrinsecazione del diritto di visita del genitore non collocatario, si doleva della mancata collaborazione del ricorrente, precisando che lo stesso, di professione marittimo, nei periodi di permanenza a Trapani, aveva sovente omesso di avvisare la prole dello sbarco in città. Deduceva che la scarsa costanza negli incontri padre-figlie aveva suscitato nella figlia più piccola il rifiuto di incontrare il padre.
pagina 2 di 8 In ordine alla situazione economica del ricorrente, sosteneva la percezione da parte del medesimo di più che adeguate entrate, nettamente superiori alle proprie (€ 700,00 al mese, a titolo di c.d. “Reddito di cittadinanza”), e da detta disparità faceva discendere la richiesta di obbligare il alla corresponsione di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia), Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, unitamente all'obbligo di contribuire per il 70% alle spese straordinarie. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva di imporre al la corresponsione di un Parte_1 assegno divorzile in suo favore, non inferiore ad € 300,00.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, con ordinanza del 28.11.2022, disponeva l'affido condiviso di ed con Per_1 Per_2 domicilio prevalente presso la madre (cui assegnava la casa coniugale) ed imponeva al di versare mensilmente alla la somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 800,00 (di cui € 300,00 per ciascuna figlia ed € 200,00 per il coniuge) e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Nella stessa sede, veniva conferito incarico al C.P.G. allo scopo di individuare il regime di affido e visite più confacente al benessere della prole.
Con ordinanza del 28.03.2023, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, con successiva ordinanza, contestuale alla sentenza parziale, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
In corso di causa, veniva attivato un sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di Trapani.
Dato ulteriore corso al giudizio, si procedeva all'assunzione di prove testimoniali e dell'interrogatorio formale di parte resistente;
all'esito,
pagina 3 di 8 venivano disposte indagini a mezzo della Polizia Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti disposti, si procedeva all'ascolto assistito delle minori;
indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Quanto al regime di affidamento concernente la prole minore, si rammenta che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia.
Nel caso di specie, ultimamente non sono state segnalate criticità degne di nota (ad eccezione della triangolazione rispetto alla relazione tra i genitori inizialmente verbalizzata dalla figlia maggiore – cfr. rel. Per_1
C.P.G. del 4.12.2023, ma successivamente ridimensionata) e non appaiono sussistere ragioni ostative all'affidamento condiviso, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti.
Di conseguenza, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso di ed ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
Con specifico riguardo all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, considerato l'esito dell'ascolto, appare opportuno consentire alle giovani di organizzare i momenti di incontro con il padre sia in base ai periodi di permanenza in Trapani, che in relazione alle loro esigenze di studio e di frequenza ad attività parascolastiche e di svago. In difetto di accordo potrà adottarsi quale schema il seguente:
pagina 4 di 8 “• il padre potrà tenere con sé le figlie almeno due giorni feriali alla settimana, nel giorno di martedì e giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle 21.30 (22.30 nel periodo estivo) dello stesso giorno, pasti compresi;
• le minori trascorreranno a fine settimana alterni almeno una giornata intera con il padre alternando il sabato e la domenica.
Pernottamento, se gradito;
• le minori trascorreranno con il padre festività civili e religiose secondo un criterio di alternanza;
vacanze estive almeno 45 giorni anche non consecutivi, da suddividere nel periodo libero da impegni scolastici.
A tale riguardo, va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore. Ciò, naturalmente, anteponendo la salvaguardia del loro delicato equilibrio psicofisico delle minori, che solo da ultimo hanno dichiarato di aver compreso il punto di vista dei genitori e di trascorrere adeguato tempo con entrambi (cfr. verb. ud. del 16.04.2025).
*****
In punto di mantenimento della prole minore, valutati gli elementi disponibili (tra cui l'età delle figlie e le posizioni patrimoniali delle parti), ritiene questo Tribunale di poter confermare l'obbligo per il di Parte_1
contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura già provvisoriamente fissata, di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico, che invece andrà percepito integralmente dalla madre per l'attuale prevalenza dei tempi di cura, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese. Ciò anche in considerazione della parziale riespansione dei pagina 5 di 8 tempi di condivisione delle minori con il ramo paterno, come descritta dalle minori medesime in occasione dell'ascolto.
Naturalmente, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito. A tal uopo, può confermarsi l'obbligo del alla contribuzione nella Parte_1 misura del 60%.
Ancora sotto il profilo economico, riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione e soprattutto degli accertamenti svolti a cura della Polizia
Tributaria, nel caso di specie consta che entrambi sono percettori di redditi
(il derivanti dall'impiego stabile e ben retribuito di marittimo, la Parte_1
pagina 6 di 8 da sussidi statali, come il Reddito di cittadinanza/inclusione) e CP_1 che non constano impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa.
Dalla predetta valutazione deriva, in forza del principio di autoresponsabilità e della minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di cessazione, l'impossibilità di accogliere la domanda della volta ad ottenere la corresponsione dell'assegno CP_1 divorzile in suo favore.
*****
Infine, le spese del giudizio, considerata la reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- affida le figlie minori ed in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso la madre;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
600,00 (di cui € 300,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
pagina 7 di 8 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
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