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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14929/2024, pendente tra
, elettivamente domiciliato Parte_1 in Milano alla Via Alberico Albricci n. 3, presso lo “studio dell'avv. Raffaele Di Monda, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 Luglio 2015, Rep. Persona_1
80974/21569, regi delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23 Luglio 2015 al n. 19851 serie 1T, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè n. 1, convenuto
Oggetto: opposizione atp
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito ammetti il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconosca l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa relativa alla corresponsione della pensione di inabilità (INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92.;
1) Accertata l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente
1 accolta la richiesta sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU;
2) condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce la condanna al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico della soccombente, nel rispetto delle tariffe forensi, ed in conformità a quanto sancito dalla Cassazione (Cass. S.U. N. 10455 del 2015) “ai fini della individuazione dello scaglione applicabile in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”. Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, si chiede pertanto la condanna di parte soccombente al pagamento dei compensi legali come da nota spese allegata, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario, come da ordinanza n°6457/2017 della Corte di Cassazione 6° sez. civile, secondo la quale in materia di atp applicando il dm 55/2014 per le fasi previste (ovvero tre) e lo scaglione tra i 5200 e 26000 euro l'importo minimo liquidabile al difensore per la sua attività è pari ad euro 1.314,00. Con puntuale e giusta motivazione delle ragioni sottese all'eventuale parziale compensazione delle spese, ai sensi del novellato art. 92 c.p.c. “In caso di compensazione delle spese giudiziali, è necessario una specifica motivazione: tale condizione non è soddisfatta quando la compensazione si basi su una formula generica che non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione” (Cass. Civ., 10/04/2008, n. 14563).
Per la parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate da parte ricorrente in quanto destituite di qualunque fondamento per i motivi esposti in narrativa.
Spese, diritti e onorari rifusi
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' deducendo: - di avere inoltrato in CP_1 data 08/08/2023 domanda 3930971603785 (in tà) e n.ro domanda 3930971603786 (handicap) ai competenti organi intesa ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché dello status di portatore di handicap grave ex L. 104/92 art. 3 comma 3.; - che a seguito di regolare convocazione a visita, il ricorrente era stato sottoposto a visita medica in data al 08/09/2023 dalla Commissione di prima istanza, in seguito alla quale era stato riconosciuto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL. 509/88) – percentuale: 67%, con verbale del 08/09/2023, definito in data 08/09/2023 e trasmesso con raccomandata A/R in data 19/09/2023, e la stessa sensi dell'art. 4 L.
5.2.1992 n. 104 dichiarava l'istante
“ (COMMA 1 ART.3)”; - di essere affetto da gravissime Parte_2 patologie cliniche, quali: “ritardo mentale di media entità in soggetto con difficoltà di acculturazione, deflessione del tono dell'umore, dimorfismo femore dx politraumatico”;
2 - di avere presentato ricordo per A.T.P., chiedendo la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento della pensione di inabilità e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92; - che le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sono da contestare in quanto non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 21.5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Il ricorrente ha contestato l'accertamento peritale svolto nel corso del procedimento di ATP n. RG 2514/2024 per i seguenti motivi, qui di seguito testualmente riportati:
“Il ricorrente è affetto da gravi patologie. Ed invero: ritardo mentale di media entità in soggetto con difficoltà di acculturazione, deflessione del tono dell'umore, dimorfismo femore dx politraumatico”, patologie che impossibilitano il sig a Pt_3 svolgere ogni attività lavorativa, determinando una invalidità civile totale il tutto come risulta anche dalla documentazione medico-clinica che si deposita agli atti.
In particolar modo, valutando le gravi patologie come sopra meglio evidenziate, non si comprende la negazione della prestazione assistenziale richiesta, anche in considerazione dell'età, e la correlazione dei diversi handicap. Si può senza dubbio affermare la necessità del riconoscimento in capo allo stesso dell'impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa delle sue infermità e/o difetto fisico.
Pertanto, si impugnano e si contestano le conclusioni a cui perviene il CTU in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni del ricorrente.
Il CTU nel proprio pregevole elaborato non prende in debita considerazione la situazione complessiva del ricorrente.
Il C.T.U., anzi, non elabora alcuna valutazione medico legale rispetto al generale quadro clinico del Ricorrente: si limita, infatti, ad “appurare” che:
“Nel caso del ricorrente si evidenzia come lo stesso ha frequentato un istituto tecnico con indirizzo di operatore elettrico con rendimento sufficiente, pur con necessità di sostegno;
all'epoca della visita medico-legale frequentava un tirocinio formativo per elettricista. La documentazione clinica riporta di difficoltà relazionali, comunque in miglioramento, mentre alla visita il ricorrente ha riferito di non aver piacere ad uscire con altre persone;
utilizza comunque i social network. In sintesi, quindi, il quadro in qui tracciato, è sicuramente indicativo di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale;
tuttavia, non si è ancora in una condizione tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
3 quella di relazione”, riconoscendo pertanto, solo parzialmente in capo allo stesso le invalidità richieste.
Tuttavia, nello stesso elaborato peritale, la stessa evidenzia le gravi difficoltà dello stesso. Invero:
- “riferisce di non essere al corrente del motivo della visita;
si spiega che si tratta di valutazione per richiesta di aggravamento dell'invalidità.
Riferisce di non essersi rivolto al CPS come indicato all'ultima valutazione UONPIA del novembre 2023” pag. 6 dell'elaborato peritale;
“Un funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media è definito da un QI di circa 70 o inferiore (circa 2 deviazioni standard al di sotto della media) … Nel caso in discussione, l'ultima valutazione disponibile tratteggia un quoziente intellettivo di 57. Sul punto, le tabelle ministeriali prevedono la voce
“insufficienza mentale media” [codice 1006] cui viene attribuito un decremento della capacità lavorativa generica nell'intervallo 61-70%. Pertanto, nel caso del ricorrente, il deficit intellettivo è stimabile in misura del 65%”.
Orbene, è lo stesso Ctu che nel proprio pregevole elaborato appura la lapalissiana condizione del ricorrente che oggi si vede negato un diritto che gli appartiene.
Non si comprende dunque, alla luce della documentazione medica depositata agli atti e di quanto rilevato dal CTU, come si possa negare che le patologie di cui soffre il ricorrente non incidano in maniera significativa sulla propria quotidianità, non riconoscendolo quale portatore di pensione di inabilità totale (INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA e dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92.”
2. Il CTU della fase di ATP, dott.ssa dopo aver dato atto di Persona_2 avere esaminato la documentazione medica a sua disposizione e di avere provveduto a visitare il ricorrente, il tutto nel contraddittorio delle parti, ha compiutamente chiarito le ragioni della valutazione espressa e tali valutazioni sono condivisibili.
Il CTU ha innanzitutto dato atto di quanto segue:
"Nel caso in discussione la presenza di un ritardo mentale è stata diagnosticata agli accertamenti condotti a Maggio 2021, ove si segnalava un ritardo mentale di gravità moderata (QI = 42) associato ad un'importante compromissione dell'autonomia personale relativamente all'attività didattica, condizionata, tuttavia, da una scarsa conoscenza della lingua italiana, per cui veniva attivato sostegno didattico. Adeguata per età risultava l'autonomia nella vestizione, alimentazione e igiene personale;
da sostenere invece la sfera sociale, in presenza di una riferita deflessione del tono dell'umore con ritiro sociale segnalato a partire da Luglio 2018 a seguito di un trauma della strada avvenuto in Egitto (a seguito del quale il ricorrente riportava frattura del femore trattata con mezzi di sintesi poi rimossi)."
La CTU ha poi dato atto che “Agli esami cognitivi e neuropsicologici di controllo più recenti, effettuati a novembre 2023, si segnalava un miglioramento nel funzionamento cognitivo (QI=57) Modificando la diagnosi in ritardo mentale lieve;
4 inalterate le altre sfere, con persistente necessità di sostegno didattico a fronte della mancata autonomia nello studio a casa. Si poneva diagnosi di: ritardo mentale lieve, disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio;
disturbo evolutivo delle capacità scolastiche di livello severo;
vs difficoltà di acculturazione del nucleo familiare sempre legate alla scarsa conoscenza della lingua italiana…”
E' stato poi evidenziato che “in corso di visita medico legale il sig ha Pt_1 mostrato una buona comprensione della lingua italiana, sufficiente per interagire durante il colloquio in maniera coerente, sebbene poco informativa con necessità di intervenire con richieste di precisazione.”
Il CTU ha poi compiutamente valutato i postumi della frattura del femore destro avvenuta in Egitto nel 2018.
Sulla base delle risultanze esaminate ed acquisite, ha quindi spiegato come è pervenuto alle conclusioni esposte nella perizia con riferimento all'impatto delle menomazioni in questione sulla capacità lavorativa generica del ricorrente “sulla scorta delle indicazioni di cui al DM 5.2.1992”.
Il CTU ha, in primo luogo, spiegato che nelle “indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali” si fa riferimento a difetti della funzione psichica qualificabili come di gradi medio per QI mediante WAISS test nell'intervallo tra 50 e 60.
Nel caso sottoposto a valutazione, l'ultima valutazione disponibile tratteggiava un quoziente intellettivo di 57; le tabelle ministeriali prevedono la voce “insufficienza mentale media” cui viene attribuito un decremento della capacità lavorativa generica nell'intervallo 61-70%.
In maniera del tutto ragionevole, in difetto di ulteriori dati idonei ad aggravare la situazione, il CTU ha, quindi, stimato il deficit intellettivo nel parametro intermedio del 65%.
Il CTU ha poi valutato la menomazione di significato ortopedico e, rilevato che la stessa è caratterizzata da un vizio di consolidazione di frattura al femore destro in assenza di significative limitazioni funzionali, ha utilizzato per analogia il parametro
“paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve”, cui è attribuita una percentuale di incidenza sulla capacità lavorativa generica tra l'11 e il 20%.
Scelto il parametro dell'11%, il CTU ha effettuato il calcolo riduzionistico, non espressamente contestato, che ha condotto alla individuazione di una percentuale finale pari al 68%.
Quanto alla valutazione della condizione di handicap grave, la dott.ssa Per_2 ha rilevato che il ricorrente “ha frequentato un istituto tecnico con indirizzo di operatore elettrico con rendimento sufficiente, pur con necessità di sostegno;
all'epoca della visita medico-legale frequentava un tirocinio formativo per elettricista. La documentazione clinica riporta difficoltà relazionali, comunque in miglioramento, mentre alla visita il ricorrente ha riferito di non avere piacere ad uscire con altre persone;
utilizza comunque i social network. In sintesi, quindi, il quadro in qui tracciato, è sicuramente indicativo di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale;
tuttavia, non si è ancora in una conduzione tale da
5 rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
3. La pensione di inabilità civile prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, costituisce una prestazione di natura assistenziale che ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito ed è strutturata in base ad un sistema tabellare di punti di invalidità, per cui, ove tale invalidità non raggiunga la soglia del 100%, la suddetta prestazione non può essere concessa.
Le contestazioni formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, come si evince dalla lettura di quanto riportato al paragrafo 1, sono del tutto generiche.
Avverso tale accertamento, il ricorrente ha unicamente dedotto che la gravità delle patologie non sarebbe stata tenuta in debito conto dal CTU, senza spiegare per quale effettiva ragione medico-legale l'accertamento del CTU non sarebbe corretto e senza contestare in maniera specifica i criteri adottati dal CTU per pervenire alle valutazioni formulate.
Il presente ricorso in opposizione non fornisce, quindi, alcun dato concreto idoneo a smentire gli accertamenti svolti dal CTU in punto di condizioni generali e di vita del ricorrente ed a consentire di pervenire ad una diversa conclusione in relazione alle capacità lavorative residue.
Nessuna contestazione si rinviene, poi, in relazione all'accertamento peritale negativo in ordine alla condizione di handicap connotato da particolare gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104.
4. Il ricorso deve essere, quindi, respinto.
Le spese devono essere compensate, tenuto conto della tipologia di procedimento e delle condizioni personali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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