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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/11/2024, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2021 promossa da:
( ) e ( rappresentato e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. DONATI LORENZO giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già ( ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIA RANZI giusta procura in atti;
resistente
( ) e per essa quale mandataria (già Controparte_4 P.IVA_3 CP_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'avv. ROBERTO ASCANI, giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e erano comproprietari, unitamente a , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e di svariati beni – fabbricati e terreni – siti in Comune di Venarotta. Parte_7
Per via di talune posizioni creditorie vantate da alcuni istituti di credito nei confronti degli altri contitolari, sui beni in comunione, erano iscritte le seguenti ipoteche giudiziali “1) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 88 del 06/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , con nota R.P. 149 del 3/2/2010; 2) Ipoteca iscritta presso Parte_6 Controparte_5
Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 107 del 09/02/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro per 2/12 Rinnovata con nota R.P. 150 del 3/2/2010; 3) Ipoteca iscritta presso Cons. Parte_4
RR.II. OL P. con nota R.P. 159 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , Parte_6
e con nota R.P. 151 del 03/02/2010; 4) Ipoteca iscritta presso Parte_5 Controparte_6
pagina 1 di 9 Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 158 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma,
contro
Pt_6
, e con nota R.P. 152 del 03/02/2010; 5) Ipoteca iscritta
[...] Parte_5 Controparte_6
presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 157 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro
, e con nota R.P. 153 del 03/02/2010; 6) Ipoteca Parte_6 Parte_5 Controparte_6
iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 170 del 23/02/1990 da Banco di Santo Spirito sede
Roma, contro , e con nota R.P. 154 del 3/2/2010; Parte_6 Parte_5 Controparte_6
7) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 130 del 14/0/2/90 da Banco di Santo
Spirito sede Roma, contro , e con nota R.P. 155 del Parte_6 Parte_5 Controparte_6
3/2/2010; 8) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 262 del 21/03/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con nota R.P. 156 Parte_6 Parte_5 Controparte_6
del 03/02/2010; 9) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 724 del 21/07/92 da
Banca Toscana sede Firenze, contro e con nota R.P. 695 del Parte_6 Controparte_6
19/07/2012 da Monte dei Paschi di Siena contro , e Parte_6 Parte_4 Parte_5 [...]
”. CP_7
Era pertanto instaurato un procedimento di divisione endo-esecutiva all'esito del quale gli odierni ricorrenti, non esecutati, dichiarata sciolta la comunione, risultavano assegnatari dei seguenti beni:
Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del Comune di Venarotta al: -fg. 11: partt.
56, 57, 105 (ex porzione part. 55); -fg. 13: partt. 74, 98, 269 (ex porzione part. 97): -fg. 14: partt. 121,
617 (ex porzione part. 122); -fg. 16: partt. 26, 245, 311 (ex porzione part. 41), 313 (ex porzione part.
54), 316 (ex porzione part. 122), 318, 320 (ex porzione part. 3), 322 (ex porzione part. 82), 324 (ex porzione part. 126); -fg. 17: partt. 53, 54, 90, 91, 111, 129, 130, 406, 435 (ex porzione part. 88), 613
(lotto edif.) (ex porzione part. 37), 615 (lotto edif.) (ex porzione part. 109), 617 (ex porzione part. 112),
619 (ex porzione part. 148); -fg. 18: partt. 603 (lotto edif.) (ex porzione part. 95), 1004 (ex porzione part. 169), 169, 1005 (ex porzione part. 170); -fg. 22: partt. 27, 397, 719 (ex porzione part. 28), 721
(ex porzione part. 31), 723 (ex porzione part. 304); -fg. 23: partt. 1, 305 (fabbricato rurale) (ex porzione part. 2), 306 (ex porzione part. 3), 307 (ex porzione part. 3), 311 (ex porzione part. 198), 312
(ex porzione part. 213), 313 (ex porzione part. 213), 316 (ex porzione part. 185), 317 (ex porzione part.
185); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg. 17: part. 646
(ex porzione part. 94 catasto terreni); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di
Venarotta al: -fg. 22: part. 34, subb. 1, 2 (rimessa), 3, 4, 5, 6, 7 (magazzino/deposito); FA
(cappella e oratorio non destinato al pubblico) distinto al C.F. del al: -fg. 22: Parte_8
part. 32; FA (abitazione economica A3) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg: 22:
pagina 2 di 9 partt. 35, 36, 426, 427; -Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del Parte_8
al: -fg. 22: partt. 33, 37 (fabbricato rurale), 345”.
[...]
Il processo esecutivo da cui era originata la divisione era dichiarato estinto con provvedimento dell'11.3.2014, confermato in sede di reclamo e integrato, su istanza di , per mezzo del Parte_2
provvedimento del 2.11.2017 con il quale si dava ordine di cancellazione anche delle trascrizioni in rinnovazione dei pignoramenti.
Tuttavia, sui beni assegnati a seguito di divisione agli odierni ricorrenti permangono, oggi, le iscrizioni ipotecarie effettuate contro i precedenti comproprietari. Pertanto, ritenendo gli odierni ricorrenti il proprio diritto ad ottenere la cancellazione delle citate iscrizioni da parte degli attuali proprietari delle posizioni che hanno originato le iscrizioni ipotecarie, chiedevano stragiudizialmente a
[...]
(titolare di n. 8 iscrizioni su 9 presenti) e (titolare di n. 1 Controparte_1 Controparte_4
iscrizione su 9), di voler rilasciare atti di assenso alla loro cancellazione/riduzione. In assenza di riscontro, dunque, chiedevano all'intestato Tribunale di “- previamente accertare e dichiarare la inefficacia ai sensi dell'art. 2825 c.c. delle iscrizioni ipotecarie presenti a carico dei beni, di cui in ricorso, esclusivamente assegnati, a seguito di giudizio divisionale, per l'intero, ai precedenti comproprietari non debitori, e;
- conseguentemente disporre e ordinare, Parte_1 Parte_2
ponendo ogni relativo onere e costo a esclusivo e integrale carico dei convenuti - ciascuno per quanto di propria competenza e in relazione alle ipoteche relative ai crediti di cui è titolare ovvero per cui ne rappresenta il titolare - la cancellazione, anche mediante riduzione e/o restrizione, ai sensi dell'art.
2872 c.c., delle iscrizioni ipotecarie: 1) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 88 del 06/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , con nota Parte_6 Controparte_5
R.P. 149 del 3/2/2010; 2) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 107 del 09/02/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro per 2/12 Rinnovata con nota R.P. 150 Parte_4
del 3/2/2010; 3) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 159 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , e con nota R.P. 151 Parte_6 Parte_5 Controparte_6
del 03/02/2010; 4) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 158 del 21/02/90 da
Cassa di Risparmio di Roma, contro , e con nota Parte_6 Parte_5 Controparte_6
R.P. 152 del 03/02/2010; 5) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 157 del
21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 Controparte_6
con nota R.P. 153 del 03/02/2010; 6) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota
[...]
R.P. 170 del 23/02/1990 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 [...]
con nota R.P. 154 del 3/2/2010; 7) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. Controparte_6
con nota R.P. 130 del 14/0/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , Parte_6 Parte_5
pagina 3 di 9 e con nota R.P. 155 del 3/2/2010; 8) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. Controparte_6
OL P. con nota R.P. 262 del 21/03/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , Parte_6 Pt_5
e con nota R.P. 156 del 03/02/2010; 9) Ipoteca iscritta presso Cons.
[...] Controparte_6
RR.II. OL P. con nota R.P. 724 del 21/07/92 da Banca Toscana sede Firenze, contro e Parte_6
con nota R.P. 695 del 19/07/2012 da Monte dei Paschi di Siena
contro
Controparte_6
, e e ciò laddove queste insistono su tutti o Parte_6 Parte_4 Parte_5 Controparte_7
alcuni dei seguenti beni - assegnati in esclusiva e intera proprietà in esito al giudizio divisionale di cui in premessa, in ragione di 1/2 ciascuno, agli attori e – da identificarsi sia con le Parte_1 Parte_2
attuali individuazioni sia con le precedenti individuazioni, come di seguito: Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del al: -fg. 11: partt. 56, 57, 105 (ex porzione part. Pt_8 Parte_8
55); -fg. 13: partt. 74, 98, 269 (ex porzione part. 97): -fg. 14: partt. 121, 617 (ex porzione part. 122); - fg. 16: partt. 26, 245, 311 (ex porzione part. 41), 313 (ex porzione part. 54), 316 (ex porzione part.
122), 318, 320 (ex porzione part. 3), 322 (ex porzione part. 82), 324 (ex porzione part. 126); -fg. 17: partt. 53, 54, 90, 91, 111, 129, 130, 406, 435 (ex porzione part. 88), 613 (lotto edif.) (ex porzione part.
37), 615 (lotto edif.) (ex porzione part. 109), 617 (ex porzione part. 112), 619 (ex porzione part. 148); - fg. 18: partt. 603 (lotto edif.) (ex porzione part. 95), 1004 (ex porzione part. 169), 169, 1005 (ex porzione part. 170); -fg. 22: partt. 27, 397, 719 (ex porzione part. 28), 721 (ex porzione part. 31), 723
(ex porzione part. 304); -fg. 23: partt. 1, 305 (fabbricato rurale) (ex porzione part. 2), 306 (ex porzione part. 3), 307 (ex porzione part. 3), 311 (ex porzione part. 198), 312 (ex porzione part. 213), 313 (ex porzione part. 213), 316 (ex porzione part. 185), 317 (ex porzione part. 185); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg. 17: part. 646 (ex porzione part. 94 catasto terreni); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg. 22: part.
34, subb. 1, 2 (rimessa), 3, 4, 5, 6, 7 (magazzino/deposito); FA (cappella e oratorio non destinato al pubblico) distinto al C.F. del al: -fg. 22: part. 32; FA Parte_8
(abitazione economica A3) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg: 22: partt. 35, 36, 426,
427; -Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del al: -fg. 22: Parte_8
partt. 33, 37 (fabbricato rurale), 345. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario sui compensi e accessori di legge se e laddove applicabili, da porre a carico dei convenuti in solido tra loro”.
Si costituiva in giudizio esponendo che, in realtà, aveva provveduto alla Controparte_4
riduzione delle ipoteche. Chiedeva, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 9 Si costituiva altresì mediante il deposito di due memorie di Controparte_1
costituzione da parte di due differenti difensori. Con una prima memoria si contestava parzialmente la
“legittimazione passiva” di , non essendovi prova che tutte le posizioni debitorie che avevano CP_1
originato le ipoteche per cui è causa erano state alla stessa trasferite a seguito dei vari passaggi di titolarità dei crediti. Entrambe le memorie contestavano, poi, l'assenza di certezza in ordine ai beni da liberare e, dunque, l'effettiva rispondenza tra gli stessi – come elencati in questa sede – e quelli assegnati all'esito del giudizio divisionale in capo agli odierni ricorrenti. Concludevano entrambe, comunque, chiedendo il rigetto della domanda. Con costituzione del 20.2.2024 l'avv. Giorgia Ranzi si costituiva, quale unico difensore di in sostituzione del precedente difensore Controparte_1 rappresentando che “per uniformità di difesa, ha conferito mandato alla Controparte_1 scrivente anche in revoca e sostituzione di quello già conferito all'avv Michele Ferrari”.
Espletata una CTU tecnica il procedimento – mutato il giudice istruttore – era chiamato all'udienza del
25.10.2024 per la discussione (udienza poi sostituita con il deposito di note scritte) e, in quella sede, trattenuto in decisione.
Come noto, l'art. 2825 c.c. dispone che “l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. 2) Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.”
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa risulta documentato in atti, oltre che non contestato, il diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere la restrizione con contestuale cancellazione delle ipoteche sui beni assegnati loro in proprietà esclusiva a seguito dell'intervenuta divisione.
Ed infatti, a seguito della notifica del ricorso, provvedeva alla riduzione Controparte_4
della ipoteca giudiziale di cui risultava titolare, con atto per Notaio in Roma, in data Per_1
26.11.2021, inviato alla conservatoria il 2.12.2021 e annotato il 3.2.2022.
Alla luce di quanto sopra può dirsi, dunque, cessata la materia del contendere tra gli odierni ricorrenti e la Controparte_4
Passando, invece, alla posizione assunta da e principiando con l'eccezione Controparte_1
di parziale difetto di legittimazione passiva dalla stessa avanzata va innanzitutto precisato come le parti ricorrenti abbiano fornito a questo Tribunale tutti gli elementi di prova idonei a dimostrare la legittimazione, dal lato passivo, della producendo in giudizio tutte le varie Controparte_1
pagina 5 di 9 operazioni che hanno visto transitare i crediti che hanno originato le ipoteche che ci occupano da Banco di Santo Spirito in Roma e Cassa di Risparmio di Roma fino a Controparte_1
In particolare, le parti ricorrenti allegavano e dimostravano che i citati istituti, originari creditori, si fusero, dapprima, nella che si trasformò in che, a propria volta Controparte_8 Controparte_9 venne incorporata per fusione in Quest'ultima cartolarizzava i crediti in favore di Controparte_10
la quale poi veniva fusa per incorporazione in Controparte_11 Controparte_12
( , che a propria volta assumeva la denominazione di che
[...] CP_13 CP_3
cartolarizza verso che ulteriormente cartolarizza in favore di Controparte_14 Controparte_1
CP_1 Tale ultima cessione pubblicata in menzionava il contemporaneo incarico di gestione e
[...]
riscossione del credito a la quale ha successivamente mutava denominazione in CP_3
(v. doc. 13). CP_2
I citati passaggi di titolarità dei crediti che ci occupano erano confermati dalla costituzione in giudizio avvenuta in data 7.3.2022 da parte dell'avv. Ferrari che ricostruiva le vicende circolatorie dei crediti attestando e documentando (v. doc. 3-4-5-6-7-8) quanto già dimostrato dalle parti ricorrenti.
Tanto basta a ritenere sussistente la legittimazione passiva, relativamente a tutte le posizioni, in capo a che, dal canto suo, si limitava con la comparsa depositata in data 16.3.2022 Controparte_1
dall'avv. Ranzi, a contestare la legittimazione senza tuttavia fornire alcun concreto elemento a supporto dell'eccezione. D'altro canto, non si vede come gli odierni ricorrenti, estranei ai rapporti ceduti, avrebbero potuto dimostrare diversamente le cessioni intervenute nel tempo - dei crediti che avevano originato le ipoteche per cui è causa - se non mediante la produzione in giudizio delle G.U. dalle quali risultano i vari passaggi che dagli istituti di credito originari hanno portato all'attuale situazione di titolarità.
La legittimazione passiva di può dunque dirsi sussistente. Controparte_1
Passando all'ulteriore eccezione relativa all'asserita incertezza sulla corretta individuazione delle particelle oggetto di domanda giudiziale - trattandosi di particelle che, nel tempo, avevano cambiato la loro denominazione - come anticipato, in corso di causa, è stata espletata una CTU tecnica che ha confermato la correttezza delle conclusioni degli odierni ricorrenti. In particolare, con percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici il CTU nominato affermava che “le particelle elencate nel ricorso introduttivo, da cui cancellare e ridurre le ipoteche che vi sono iscritte, corrispondono a quelle indicate “a favore” di e , raggruppate nelle unità negoziali 1, 2 e 5, nella nota Parte_1 Parte_2
di trascrizione R.G. 8384 R.P. 5978 del 10/12/2015 presso la Conservatoria RR.II. di OL EN
(doc. 7 del ricorso introduttivo), salvo mero errore materiale nella ripetizione del n. 169, quale riferito ad apparentemente ad autonoma particella, non più esistente, in quanto soppressa e la cui
pagina 6 di 9 soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili: Foglio 18 Particella 1003, Foglio 18
Particella 1004 […]”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda avanzata dai ricorrenti andrà accolta.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite tra i ricorrenti e – stante Controparte_4
la cessazione della materia del contendere - le stesse andranno regolate in base al principio della soccombenza virtuale con la conseguenza che, poiché la restrizione dell'ipoteca è avvenuta solo successivamente all'avvio del presente giudizio, come ammesso dalla stessa parte resistente (v. nota in
Cons. RR.II. del 3.2.2022), è evidente che per il principio della causalità, le spese sostenute dai ricorrenti per l'instaurazione del presente giudizio andranno poste a carico di Controparte_4
– spese che andranno limitate alla fase di studio ed alla fase introduttiva del giudizio.
[...]
Diversamente, sempre in forza del principio della causalità, andrà Controparte_1 condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti per l'intero giudizio. Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore delle parti ricorrenti.
Allo stesso modo andranno rimborsate alle parti ricorrenti le spese sostenute per il pagamento del consulente di parte, resasi necessaria a seguito delle eccezioni della parte Controparte_1
spese che potranno essere riconosciute nella misura, ritenutasi equa, di complessivi euro 1000,00 oltre agli oneri di legge e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL EN, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1940 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra i ricorrenti e;
Controparte_4
- Accerta l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2825 c.c., delle iscrizioni ipotecarie presenti a carico dei beni di cui in ricorso esclusivamente assegnati, a seguito di giudizio divisionale, a e Parte_1
e, per l'effetto, dispone che dai seguenti beni assegnati in proprietà esclusiva (in Parte_2
misura di ½ ciascuno) agli attori:
Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del al: Parte_8
- fg. 11: partt. 56, 57, 105 (ex porzione part. 55);
- fg. 13: partt. 74, 98, 269 (ex porzione part. 97):
- fg. 14: partt. 121, 617 (ex porzione part. 122);
- fg. 16: partt. 26, 245, 311 (ex porzione part. 41), 313 (ex porzione part. 54), 316 (ex porzione pagina 7 di 9 part. 122), 318, 320 (ex porzione part. 3), 322 (ex porzione part. 82), 324 (ex porzione part. 126);
- fg. 17: partt. 53, 54, 90, 91, 111, 129, 130, 409, 435 (ex porzione part. 88), 613 (lotto edif.) (ex porzione part. 37), 615 (lotto edif.) (ex porzione part. 109), 617 (ex porzione part. 112), 619 (ex porzione part. 148);
- fg. 18: partt. 603 (lotto edif.) (ex porzione part. 95), 1004 (ex porzione part. 169), 1005 (ex porzione part. 170);
- fg. 22: partt. 27, 397, 719 (ex porzione part. 28), 721 (ex porzione part. 31), 723 (ex porzione part. 304);
- fg. 23: partt. 1, 305 (fabbricato rurale) (ex porzione part. 2), 306 (ex porzione part. 3), 307 (ex porzione part. 3), 311 (ex porzione part. 198), 312 (ex porzione part. 213), 313 (ex porzione part. 213), 316 (ex porzione part. 185), 317 (ex porzione part. 185);
Fabbricato (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg. 17: part. 646 (ex porzione part. 94 catasto terreni);
Fabbricato (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg. 22: part. 34, subb. 1, 2 (rimessa), 3, 4, 5, 6, 7 (magazzino/deposito);
Fabbricato (cappella e oratorio non destinato al pubblico) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg. 22: part. 32;
Fabbricato (abitazione economica A3) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg: 22: partt. 35, 36, 426, 427;
Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del Comune di Venarotta al:
- fg. 22: partt. 33, 37 (fabbricato rurale), 345. siano cancellate le seguenti ipoteche:
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 88 del 06/2/90 da Banco di
Santo Spirito sede Roma, contro , con nota R.P. 149 Parte_6 Controparte_5
del 3/2/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 107 del 09/02/90 da Banco di
Santo Spirito sede Roma, contro per 2/12 Rinnovata con nota R.P. 150 Parte_4
del 3/2/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 159 del 21/02/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 151 del 03/02/2010;
pagina 8 di 9 o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 158 del 21/02/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 152 del 03/02/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 157 del 21/02/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 153 del 03/02/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 170 del 23/02/1990 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 Controparte_6
con nota R.P. 154 del 3/2/2010;
[...]
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 130 del 14/0/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 Controparte_6
con nota R.P. 155 del 3/2/2010;
[...]
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 262 del 21/03/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 156 del 03/02/2010;
- Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare al difensore delle parti ricorrenti, dichiaratosi antistatario, le spese di lite per la fase di studio ed introduttiva che si quantificano in complessivi euro 3543,00 oltre al 15% per spese generali iva e cpa come per legge;
- condanna la sola parte resistente a rimborsare al difensore delle parti Controparte_16
ricorrenti, dichiaratosi antistatario, le spese di lite relative alla fase istruttoria ed alla fase decisionale che si quantificano in complessivi euro 5528,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge ed oltre ad euro 1000,00 – oltre cassa e iva se dovuta -per spese di CTP.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte resistente Controparte_1
OL EN, 6 novembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2021 promossa da:
( ) e ( rappresentato e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. DONATI LORENZO giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già ( ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIA RANZI giusta procura in atti;
resistente
( ) e per essa quale mandataria (già Controparte_4 P.IVA_3 CP_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'avv. ROBERTO ASCANI, giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e erano comproprietari, unitamente a , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e di svariati beni – fabbricati e terreni – siti in Comune di Venarotta. Parte_7
Per via di talune posizioni creditorie vantate da alcuni istituti di credito nei confronti degli altri contitolari, sui beni in comunione, erano iscritte le seguenti ipoteche giudiziali “1) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 88 del 06/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , con nota R.P. 149 del 3/2/2010; 2) Ipoteca iscritta presso Parte_6 Controparte_5
Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 107 del 09/02/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro per 2/12 Rinnovata con nota R.P. 150 del 3/2/2010; 3) Ipoteca iscritta presso Cons. Parte_4
RR.II. OL P. con nota R.P. 159 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , Parte_6
e con nota R.P. 151 del 03/02/2010; 4) Ipoteca iscritta presso Parte_5 Controparte_6
pagina 1 di 9 Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 158 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma,
contro
Pt_6
, e con nota R.P. 152 del 03/02/2010; 5) Ipoteca iscritta
[...] Parte_5 Controparte_6
presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 157 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro
, e con nota R.P. 153 del 03/02/2010; 6) Ipoteca Parte_6 Parte_5 Controparte_6
iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 170 del 23/02/1990 da Banco di Santo Spirito sede
Roma, contro , e con nota R.P. 154 del 3/2/2010; Parte_6 Parte_5 Controparte_6
7) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 130 del 14/0/2/90 da Banco di Santo
Spirito sede Roma, contro , e con nota R.P. 155 del Parte_6 Parte_5 Controparte_6
3/2/2010; 8) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 262 del 21/03/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con nota R.P. 156 Parte_6 Parte_5 Controparte_6
del 03/02/2010; 9) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 724 del 21/07/92 da
Banca Toscana sede Firenze, contro e con nota R.P. 695 del Parte_6 Controparte_6
19/07/2012 da Monte dei Paschi di Siena contro , e Parte_6 Parte_4 Parte_5 [...]
”. CP_7
Era pertanto instaurato un procedimento di divisione endo-esecutiva all'esito del quale gli odierni ricorrenti, non esecutati, dichiarata sciolta la comunione, risultavano assegnatari dei seguenti beni:
Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del Comune di Venarotta al: -fg. 11: partt.
56, 57, 105 (ex porzione part. 55); -fg. 13: partt. 74, 98, 269 (ex porzione part. 97): -fg. 14: partt. 121,
617 (ex porzione part. 122); -fg. 16: partt. 26, 245, 311 (ex porzione part. 41), 313 (ex porzione part.
54), 316 (ex porzione part. 122), 318, 320 (ex porzione part. 3), 322 (ex porzione part. 82), 324 (ex porzione part. 126); -fg. 17: partt. 53, 54, 90, 91, 111, 129, 130, 406, 435 (ex porzione part. 88), 613
(lotto edif.) (ex porzione part. 37), 615 (lotto edif.) (ex porzione part. 109), 617 (ex porzione part. 112),
619 (ex porzione part. 148); -fg. 18: partt. 603 (lotto edif.) (ex porzione part. 95), 1004 (ex porzione part. 169), 169, 1005 (ex porzione part. 170); -fg. 22: partt. 27, 397, 719 (ex porzione part. 28), 721
(ex porzione part. 31), 723 (ex porzione part. 304); -fg. 23: partt. 1, 305 (fabbricato rurale) (ex porzione part. 2), 306 (ex porzione part. 3), 307 (ex porzione part. 3), 311 (ex porzione part. 198), 312
(ex porzione part. 213), 313 (ex porzione part. 213), 316 (ex porzione part. 185), 317 (ex porzione part.
185); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg. 17: part. 646
(ex porzione part. 94 catasto terreni); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di
Venarotta al: -fg. 22: part. 34, subb. 1, 2 (rimessa), 3, 4, 5, 6, 7 (magazzino/deposito); FA
(cappella e oratorio non destinato al pubblico) distinto al C.F. del al: -fg. 22: Parte_8
part. 32; FA (abitazione economica A3) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg: 22:
pagina 2 di 9 partt. 35, 36, 426, 427; -Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del Parte_8
al: -fg. 22: partt. 33, 37 (fabbricato rurale), 345”.
[...]
Il processo esecutivo da cui era originata la divisione era dichiarato estinto con provvedimento dell'11.3.2014, confermato in sede di reclamo e integrato, su istanza di , per mezzo del Parte_2
provvedimento del 2.11.2017 con il quale si dava ordine di cancellazione anche delle trascrizioni in rinnovazione dei pignoramenti.
Tuttavia, sui beni assegnati a seguito di divisione agli odierni ricorrenti permangono, oggi, le iscrizioni ipotecarie effettuate contro i precedenti comproprietari. Pertanto, ritenendo gli odierni ricorrenti il proprio diritto ad ottenere la cancellazione delle citate iscrizioni da parte degli attuali proprietari delle posizioni che hanno originato le iscrizioni ipotecarie, chiedevano stragiudizialmente a
[...]
(titolare di n. 8 iscrizioni su 9 presenti) e (titolare di n. 1 Controparte_1 Controparte_4
iscrizione su 9), di voler rilasciare atti di assenso alla loro cancellazione/riduzione. In assenza di riscontro, dunque, chiedevano all'intestato Tribunale di “- previamente accertare e dichiarare la inefficacia ai sensi dell'art. 2825 c.c. delle iscrizioni ipotecarie presenti a carico dei beni, di cui in ricorso, esclusivamente assegnati, a seguito di giudizio divisionale, per l'intero, ai precedenti comproprietari non debitori, e;
- conseguentemente disporre e ordinare, Parte_1 Parte_2
ponendo ogni relativo onere e costo a esclusivo e integrale carico dei convenuti - ciascuno per quanto di propria competenza e in relazione alle ipoteche relative ai crediti di cui è titolare ovvero per cui ne rappresenta il titolare - la cancellazione, anche mediante riduzione e/o restrizione, ai sensi dell'art.
2872 c.c., delle iscrizioni ipotecarie: 1) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 88 del 06/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , con nota Parte_6 Controparte_5
R.P. 149 del 3/2/2010; 2) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 107 del 09/02/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro per 2/12 Rinnovata con nota R.P. 150 Parte_4
del 3/2/2010; 3) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 159 del 21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , e con nota R.P. 151 Parte_6 Parte_5 Controparte_6
del 03/02/2010; 4) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 158 del 21/02/90 da
Cassa di Risparmio di Roma, contro , e con nota Parte_6 Parte_5 Controparte_6
R.P. 152 del 03/02/2010; 5) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 157 del
21/02/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 Controparte_6
con nota R.P. 153 del 03/02/2010; 6) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota
[...]
R.P. 170 del 23/02/1990 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 [...]
con nota R.P. 154 del 3/2/2010; 7) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. Controparte_6
con nota R.P. 130 del 14/0/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , Parte_6 Parte_5
pagina 3 di 9 e con nota R.P. 155 del 3/2/2010; 8) Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. Controparte_6
OL P. con nota R.P. 262 del 21/03/90 da Cassa di Risparmio di Roma, contro , Parte_6 Pt_5
e con nota R.P. 156 del 03/02/2010; 9) Ipoteca iscritta presso Cons.
[...] Controparte_6
RR.II. OL P. con nota R.P. 724 del 21/07/92 da Banca Toscana sede Firenze, contro e Parte_6
con nota R.P. 695 del 19/07/2012 da Monte dei Paschi di Siena
contro
Controparte_6
, e e ciò laddove queste insistono su tutti o Parte_6 Parte_4 Parte_5 Controparte_7
alcuni dei seguenti beni - assegnati in esclusiva e intera proprietà in esito al giudizio divisionale di cui in premessa, in ragione di 1/2 ciascuno, agli attori e – da identificarsi sia con le Parte_1 Parte_2
attuali individuazioni sia con le precedenti individuazioni, come di seguito: Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del al: -fg. 11: partt. 56, 57, 105 (ex porzione part. Pt_8 Parte_8
55); -fg. 13: partt. 74, 98, 269 (ex porzione part. 97): -fg. 14: partt. 121, 617 (ex porzione part. 122); - fg. 16: partt. 26, 245, 311 (ex porzione part. 41), 313 (ex porzione part. 54), 316 (ex porzione part.
122), 318, 320 (ex porzione part. 3), 322 (ex porzione part. 82), 324 (ex porzione part. 126); -fg. 17: partt. 53, 54, 90, 91, 111, 129, 130, 406, 435 (ex porzione part. 88), 613 (lotto edif.) (ex porzione part.
37), 615 (lotto edif.) (ex porzione part. 109), 617 (ex porzione part. 112), 619 (ex porzione part. 148); - fg. 18: partt. 603 (lotto edif.) (ex porzione part. 95), 1004 (ex porzione part. 169), 169, 1005 (ex porzione part. 170); -fg. 22: partt. 27, 397, 719 (ex porzione part. 28), 721 (ex porzione part. 31), 723
(ex porzione part. 304); -fg. 23: partt. 1, 305 (fabbricato rurale) (ex porzione part. 2), 306 (ex porzione part. 3), 307 (ex porzione part. 3), 311 (ex porzione part. 198), 312 (ex porzione part. 213), 313 (ex porzione part. 213), 316 (ex porzione part. 185), 317 (ex porzione part. 185); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg. 17: part. 646 (ex porzione part. 94 catasto terreni); FA (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg. 22: part.
34, subb. 1, 2 (rimessa), 3, 4, 5, 6, 7 (magazzino/deposito); FA (cappella e oratorio non destinato al pubblico) distinto al C.F. del al: -fg. 22: part. 32; FA Parte_8
(abitazione economica A3) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al: -fg: 22: partt. 35, 36, 426,
427; -Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del al: -fg. 22: Parte_8
partt. 33, 37 (fabbricato rurale), 345. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario sui compensi e accessori di legge se e laddove applicabili, da porre a carico dei convenuti in solido tra loro”.
Si costituiva in giudizio esponendo che, in realtà, aveva provveduto alla Controparte_4
riduzione delle ipoteche. Chiedeva, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 9 Si costituiva altresì mediante il deposito di due memorie di Controparte_1
costituzione da parte di due differenti difensori. Con una prima memoria si contestava parzialmente la
“legittimazione passiva” di , non essendovi prova che tutte le posizioni debitorie che avevano CP_1
originato le ipoteche per cui è causa erano state alla stessa trasferite a seguito dei vari passaggi di titolarità dei crediti. Entrambe le memorie contestavano, poi, l'assenza di certezza in ordine ai beni da liberare e, dunque, l'effettiva rispondenza tra gli stessi – come elencati in questa sede – e quelli assegnati all'esito del giudizio divisionale in capo agli odierni ricorrenti. Concludevano entrambe, comunque, chiedendo il rigetto della domanda. Con costituzione del 20.2.2024 l'avv. Giorgia Ranzi si costituiva, quale unico difensore di in sostituzione del precedente difensore Controparte_1 rappresentando che “per uniformità di difesa, ha conferito mandato alla Controparte_1 scrivente anche in revoca e sostituzione di quello già conferito all'avv Michele Ferrari”.
Espletata una CTU tecnica il procedimento – mutato il giudice istruttore – era chiamato all'udienza del
25.10.2024 per la discussione (udienza poi sostituita con il deposito di note scritte) e, in quella sede, trattenuto in decisione.
Come noto, l'art. 2825 c.c. dispone che “l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. 2) Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.”
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa risulta documentato in atti, oltre che non contestato, il diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere la restrizione con contestuale cancellazione delle ipoteche sui beni assegnati loro in proprietà esclusiva a seguito dell'intervenuta divisione.
Ed infatti, a seguito della notifica del ricorso, provvedeva alla riduzione Controparte_4
della ipoteca giudiziale di cui risultava titolare, con atto per Notaio in Roma, in data Per_1
26.11.2021, inviato alla conservatoria il 2.12.2021 e annotato il 3.2.2022.
Alla luce di quanto sopra può dirsi, dunque, cessata la materia del contendere tra gli odierni ricorrenti e la Controparte_4
Passando, invece, alla posizione assunta da e principiando con l'eccezione Controparte_1
di parziale difetto di legittimazione passiva dalla stessa avanzata va innanzitutto precisato come le parti ricorrenti abbiano fornito a questo Tribunale tutti gli elementi di prova idonei a dimostrare la legittimazione, dal lato passivo, della producendo in giudizio tutte le varie Controparte_1
pagina 5 di 9 operazioni che hanno visto transitare i crediti che hanno originato le ipoteche che ci occupano da Banco di Santo Spirito in Roma e Cassa di Risparmio di Roma fino a Controparte_1
In particolare, le parti ricorrenti allegavano e dimostravano che i citati istituti, originari creditori, si fusero, dapprima, nella che si trasformò in che, a propria volta Controparte_8 Controparte_9 venne incorporata per fusione in Quest'ultima cartolarizzava i crediti in favore di Controparte_10
la quale poi veniva fusa per incorporazione in Controparte_11 Controparte_12
( , che a propria volta assumeva la denominazione di che
[...] CP_13 CP_3
cartolarizza verso che ulteriormente cartolarizza in favore di Controparte_14 Controparte_1
CP_1 Tale ultima cessione pubblicata in menzionava il contemporaneo incarico di gestione e
[...]
riscossione del credito a la quale ha successivamente mutava denominazione in CP_3
(v. doc. 13). CP_2
I citati passaggi di titolarità dei crediti che ci occupano erano confermati dalla costituzione in giudizio avvenuta in data 7.3.2022 da parte dell'avv. Ferrari che ricostruiva le vicende circolatorie dei crediti attestando e documentando (v. doc. 3-4-5-6-7-8) quanto già dimostrato dalle parti ricorrenti.
Tanto basta a ritenere sussistente la legittimazione passiva, relativamente a tutte le posizioni, in capo a che, dal canto suo, si limitava con la comparsa depositata in data 16.3.2022 Controparte_1
dall'avv. Ranzi, a contestare la legittimazione senza tuttavia fornire alcun concreto elemento a supporto dell'eccezione. D'altro canto, non si vede come gli odierni ricorrenti, estranei ai rapporti ceduti, avrebbero potuto dimostrare diversamente le cessioni intervenute nel tempo - dei crediti che avevano originato le ipoteche per cui è causa - se non mediante la produzione in giudizio delle G.U. dalle quali risultano i vari passaggi che dagli istituti di credito originari hanno portato all'attuale situazione di titolarità.
La legittimazione passiva di può dunque dirsi sussistente. Controparte_1
Passando all'ulteriore eccezione relativa all'asserita incertezza sulla corretta individuazione delle particelle oggetto di domanda giudiziale - trattandosi di particelle che, nel tempo, avevano cambiato la loro denominazione - come anticipato, in corso di causa, è stata espletata una CTU tecnica che ha confermato la correttezza delle conclusioni degli odierni ricorrenti. In particolare, con percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici il CTU nominato affermava che “le particelle elencate nel ricorso introduttivo, da cui cancellare e ridurre le ipoteche che vi sono iscritte, corrispondono a quelle indicate “a favore” di e , raggruppate nelle unità negoziali 1, 2 e 5, nella nota Parte_1 Parte_2
di trascrizione R.G. 8384 R.P. 5978 del 10/12/2015 presso la Conservatoria RR.II. di OL EN
(doc. 7 del ricorso introduttivo), salvo mero errore materiale nella ripetizione del n. 169, quale riferito ad apparentemente ad autonoma particella, non più esistente, in quanto soppressa e la cui
pagina 6 di 9 soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili: Foglio 18 Particella 1003, Foglio 18
Particella 1004 […]”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda avanzata dai ricorrenti andrà accolta.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite tra i ricorrenti e – stante Controparte_4
la cessazione della materia del contendere - le stesse andranno regolate in base al principio della soccombenza virtuale con la conseguenza che, poiché la restrizione dell'ipoteca è avvenuta solo successivamente all'avvio del presente giudizio, come ammesso dalla stessa parte resistente (v. nota in
Cons. RR.II. del 3.2.2022), è evidente che per il principio della causalità, le spese sostenute dai ricorrenti per l'instaurazione del presente giudizio andranno poste a carico di Controparte_4
– spese che andranno limitate alla fase di studio ed alla fase introduttiva del giudizio.
[...]
Diversamente, sempre in forza del principio della causalità, andrà Controparte_1 condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti per l'intero giudizio. Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore delle parti ricorrenti.
Allo stesso modo andranno rimborsate alle parti ricorrenti le spese sostenute per il pagamento del consulente di parte, resasi necessaria a seguito delle eccezioni della parte Controparte_1
spese che potranno essere riconosciute nella misura, ritenutasi equa, di complessivi euro 1000,00 oltre agli oneri di legge e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL EN, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1940 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra i ricorrenti e;
Controparte_4
- Accerta l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2825 c.c., delle iscrizioni ipotecarie presenti a carico dei beni di cui in ricorso esclusivamente assegnati, a seguito di giudizio divisionale, a e Parte_1
e, per l'effetto, dispone che dai seguenti beni assegnati in proprietà esclusiva (in Parte_2
misura di ½ ciascuno) agli attori:
Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del al: Parte_8
- fg. 11: partt. 56, 57, 105 (ex porzione part. 55);
- fg. 13: partt. 74, 98, 269 (ex porzione part. 97):
- fg. 14: partt. 121, 617 (ex porzione part. 122);
- fg. 16: partt. 26, 245, 311 (ex porzione part. 41), 313 (ex porzione part. 54), 316 (ex porzione pagina 7 di 9 part. 122), 318, 320 (ex porzione part. 3), 322 (ex porzione part. 82), 324 (ex porzione part. 126);
- fg. 17: partt. 53, 54, 90, 91, 111, 129, 130, 409, 435 (ex porzione part. 88), 613 (lotto edif.) (ex porzione part. 37), 615 (lotto edif.) (ex porzione part. 109), 617 (ex porzione part. 112), 619 (ex porzione part. 148);
- fg. 18: partt. 603 (lotto edif.) (ex porzione part. 95), 1004 (ex porzione part. 169), 1005 (ex porzione part. 170);
- fg. 22: partt. 27, 397, 719 (ex porzione part. 28), 721 (ex porzione part. 31), 723 (ex porzione part. 304);
- fg. 23: partt. 1, 305 (fabbricato rurale) (ex porzione part. 2), 306 (ex porzione part. 3), 307 (ex porzione part. 3), 311 (ex porzione part. 198), 312 (ex porzione part. 213), 313 (ex porzione part. 213), 316 (ex porzione part. 185), 317 (ex porzione part. 185);
Fabbricato (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg. 17: part. 646 (ex porzione part. 94 catasto terreni);
Fabbricato (abitazione civile A2) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg. 22: part. 34, subb. 1, 2 (rimessa), 3, 4, 5, 6, 7 (magazzino/deposito);
Fabbricato (cappella e oratorio non destinato al pubblico) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg. 22: part. 32;
Fabbricato (abitazione economica A3) distinto al C.F. del Comune di Venarotta al:
- fg: 22: partt. 35, 36, 426, 427;
Terreni (o fabbricati rurali ove precisato) distinti al C.T. del Comune di Venarotta al:
- fg. 22: partt. 33, 37 (fabbricato rurale), 345. siano cancellate le seguenti ipoteche:
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 88 del 06/2/90 da Banco di
Santo Spirito sede Roma, contro , con nota R.P. 149 Parte_6 Controparte_5
del 3/2/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 107 del 09/02/90 da Banco di
Santo Spirito sede Roma, contro per 2/12 Rinnovata con nota R.P. 150 Parte_4
del 3/2/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 159 del 21/02/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 151 del 03/02/2010;
pagina 8 di 9 o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 158 del 21/02/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 152 del 03/02/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 157 del 21/02/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 153 del 03/02/2010;
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 170 del 23/02/1990 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 Controparte_6
con nota R.P. 154 del 3/2/2010;
[...]
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 130 del 14/0/2/90 da Banco di Santo Spirito sede Roma, contro , e Parte_6 Parte_5 Controparte_6
con nota R.P. 155 del 3/2/2010;
[...]
o Ipoteca iscritta presso Cons. RR.II. OL P. con nota R.P. 262 del 21/03/90 da Cassa di
Risparmio di Roma, contro , e con Parte_6 Parte_5 Controparte_6
nota R.P. 156 del 03/02/2010;
- Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare al difensore delle parti ricorrenti, dichiaratosi antistatario, le spese di lite per la fase di studio ed introduttiva che si quantificano in complessivi euro 3543,00 oltre al 15% per spese generali iva e cpa come per legge;
- condanna la sola parte resistente a rimborsare al difensore delle parti Controparte_16
ricorrenti, dichiaratosi antistatario, le spese di lite relative alla fase istruttoria ed alla fase decisionale che si quantificano in complessivi euro 5528,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge ed oltre ad euro 1000,00 – oltre cassa e iva se dovuta -per spese di CTP.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte resistente Controparte_1
OL EN, 6 novembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
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