Decreto cautelare 14 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/02/2026, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03584/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12103 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. LI TO , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la declaratoria d’illegittimità
-previa tutela cautelare -
del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell’ istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. OB MA GI.
Ritenuto che
-la difesa erariale - con memoria depositata il 15/11/2025 - ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso – notificato e depositato il 14/10/2025 - in difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, conformemente ai criteri enunciati nella sentenza n.11 del 2/10/2025, resa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato.
Né il ricorrente ha ritenuto di replicare al riguardo. Sicchè il Collegio - con Ordinanza n.6574 del 24/11/2025 - ha ravvisato i presupposti per applicare l’ art. 55, comma 10 cpa .
Considerato che
– il Collegio - accogliendo l’eccezione formulata nell’interesse del MAECI - pur disponendo la compensazione delle spese di lite, dichiara il gravame inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RZ, Presidente
OB MA GI, Referendario, Estensore
ES Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MA GI | ES RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.