Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6663 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU6 6 6 3 20 1 IN NOME FEL POPOLO ITALIC E SAZI E Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20464/99 Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Rel Consigliere Cron. 14952 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Rep. 2436 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Ud. 28/11/2000 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA IL SOLE MOR sul ricorso proposto da: 3000 RI IM, elettivamente domiciliato in ROMA 15 MAG. 2001 PIAZZA MAZZINI 15, presso l'avvocato STEFANO BARATTELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LIRE 3000 MARZIO DEL TOSTO, giusta procura in calce al CANCELLERIA ricorso;
ricorrente CG512675
contro
PIACENTINO, CURATELA DEL MAGLIFICIO INDUSTRIALE DEL MAGLIFICIO INDUSTRIALE PIACENTINO, FALLIMENTO GENERALE PREPSSO LA CORTE DI APPELLO DE PROCURATORE 2000 L'AQUILA; 2222 intimati avverso la sentenza n. 230/98 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 18/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Barattelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza pubblicata il 18 agosto 1998 rigettava l'impugnazione proposta da SS IV contro la sentenza del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato la opposizion ne da lui fatta alla dichiarazione del suo fallimento. Argomentando la ritenuta infondatezza dell'unico motivo di appello, la Corte di merito rilevava che l'audizione dell'IV non era potuta avvenire nella fase pre- fallimentare perché egli si era intenzionalmente sot- tratto alla disposta convocazione per mezzo della poli- zia giudiziaria, essendo risultato che allo stesso in- dirizzo nel quale era stato ricercato lo aveva raggiun- to in quei giorni l'invito a una visita medica di con- trollo a Budapest;
mentre per altro dalla documentazio- Blen 2 ne acquisita presso la Camera di Commercio di L'Aquila era risultato che all'atto della denuncia della cessa- zione dell'attività l'IV aveva indicato una falsa residenza in Roma-Ciampino, all'evidente fine di sfug- gire alla ricerca dei creditori: sicchè conclusiva- mente - il comportamento contrario agli obblighi di correttezza al limite della scadenza annuale dalla -cessazione dell'attività di impresa aveva dato causa legittimandola alla mancata audizione del debitore prima della dichiarazione del suo fallimento. Contro questa decisione SS IV ha propo- sto ricorso per cassazione argomentando molteplici cen- sure di inadeguata motivazione dirette alla senten- za di primo grado. Non hanno svolto difese in questa fase né il creditore istante per la dichiarazione del fallimento, né il curatore. Motivi della decisione 1. Come ha rilevato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, il ricorso deve essere dichiarato inammis- sibile, perché proposto (con notificazione del 29 otto- bre 1999) dopo decorso un anno dalla pubblicazione del- la sentenza impugnata (avvenuta il 18 agosto 1998), non (procedimento relativo alla essendo nella specie operante la sospensione nel "revoca" del fallimento) "decorso dei termini processuali" (disposta dall'art. 1 3 legge 742/1969), secondo prevede l'art. 3 della stessa legge (con riguardo a tutti i procedimenti indicati dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio nell'art. 92 1941, n. 12). Non si è mai dubitato infatti, così in giurispru- denza (tra le più recenti, Cass. 5329/1994 e 3701/1994) come in dottrina, che l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 3 legge 742/1969 (che eccettua dalla sospen- sione "di diritto" nel decorso dei termini processuali le controversie indicate nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario) comportasse l'esclusione della sospensione di cui all'art. 1 della stessa legge di tutti i termini che scandiscono i tempi del giudizio di "opposizione alla dichiarazione di fallimento" (artt. 18 e 19 legge fallimentare), come "controversia relati- Va alla dichiarazione e alla revoca del fallimento", così indicata nel citato art. 92. L'art. 1 Legge 742/1969 considera "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie" (ed a quelle am- ministrative) e l'esclusione del successivo art. 3 ha necessariamente la medesima latitudine, operando con riguardo ai termini di ogni grado e fase degli speciali procedimenti indicati nel richiamato art. 92 e dunque incontestabilmente con riguardo al termine per ricor- so in cassazione. Whary 4 2. Dichiarato inammissibile il tardivo ricorso, spese del non v'è luogo a provvedere in ordine alle giudizio, poiché le parti intimate non hanno svolto di- fese in questa fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 28 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio prosamitos is, t DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi. 10 MIAC 2001 IL CA Marie а Айого hoooo 290000 5