Versione
13 aprile 1952
13 aprile 1952
Art. 11.
Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.
Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa.
La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.
Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare e' trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.
Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa.
La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.
Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare e' trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2006, n. 1725Provvedimento: […] che le prestazioni di detto fondo inerenti al credito hanno natura previdenziale e che conseguentemente è del giudice ordinario la giurisdizione per le controversie relative agli inerenti rapporti, anche se aventi ad oggetto domande dirette a far valere il preteso diritto alla restituzione dei contributi (Cass. sez. un 15 novembre 2002 n. 16164). L'art. 11 della legge 8 aprile 1952 n. 212, nel variare la misura del contributo a favore del fondo per il credito, […] che con decorrenza dal 1 luglio 1956 il contributo stesso, di cui all'art. 11 della legge n. 212/1952, “¿ rimborsato, […] Pertanto il richiamo dell'art. 11 della legge n. 212 del 1952, a proposito del rimborso dei contributi, […]Leggi di più...
- fondamento·
- insussistenza·
- esclusione·
- dubbi di legittimità costituzionale·
- diritto alla restituzione dei contributi alla cessazione del periodo di ausiliaria·
- ufficiali in ausiliaria·
- contributi assicurativi·
- previdenza (assicurazioni sociali)