Articolo 11 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 aprile 1952
Art. 11.
Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.
Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa.
La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.
Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare e' trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1952
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