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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Laura Cantore presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia, iscritta al n. 550/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Paola Preziosa;
Parte_1
- ricorrente e resistente in via riconvenzionale -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Angelamaria Cannone;
CP_1
- resistente e ricorrente in via riconvenzionale -
conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
9.12.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.12.2020, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge , con cui aveva contratto matrimonio il CP_1
30.4.1991. Dall'unione dei coniugi non nascevano figli.
Il ricorrente allegava che la causa della cessazione del consortium familiare fosse attribuibile al venir meno dell'affectio coniugalis per incompatibilità caratteriali tra i coniugi. Il 22.11.2017 la inoltrava allo una missiva con cui comunicava la CP_1 Pt_1
1 volontà di separarsi, adducendo che il ricorrente la aveva minacciata con la pistola di servizio;
il 1°.12.2017 lo contestava il contenuto della missiva;
il 5.12.2017, con altra Pt_1 lettera, la ritirava le accuse, ma il successivo 30.12.2017 interveniva un nuovo CP_1 litigio, a seguito del quale la resistente denunciava il coniuge, a cui era ritirata la licenza di porto di pistola e l'arma ed era sospeso senza retribuzione il rapporto di lavoro come guardia giurata.
Il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dalla coniuge con addebito a questa, assegnarsi a sé la casa familiare, nulla disporre a carico del marito per il mantenimento della moglie, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la resistente, non opponendosi alla domanda di separazione, ma allegando di essere stata vittima di continui maltrattamenti fisici e verbali dal mese di marzo 2017, in conseguenza di una relazione extraconiugale che lo aveva iniziato ad intrattenere e Pt_1 continuava ad intrattenere. All'esito di un incarico conferito ad una agenzia investigativa, riportava che lo aveva incontrato più volte questa signora dal 9.1.2018 all'11.1.2018. Pt_1
Aggiungeva che il ricorrente, una volta allontanatosi dalla casa familiare, aveva divelto e sottratto l'impianto di radio-allarme e richiesto il distacco immediato della corrente elettrica e del gas, creando problemi alla coniuge.
La resistente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito a questo, assegnarsi a sé la casa familiare, porsi carico del marito per il proprio mantenimento la somma mensile di € 600,00, con vittoria di spese di lite.
A seguito dell'ascolto dei coniugi, il Presidente del Tribunale, dato atto della infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, con ordinanza resa l'8.5.2018, assumeva i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale alla resistente e ponendo a carico del ricorrente il mantenimento della coniuge nella misura di € 200,00 (importo poi aumentato in corso di giudizio dal G.I. all'esito di un subprocedimento ex art. 709, ult. comma, c.p.c.).
Il Presidente, quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Alla udienza del 5.12.2022, trattata in modalità cartolare, sulle conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta, la causa era trattenuta alla decisione del Tribunale in
2 composizione collegiale, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Emessa sentenza parziale n. 698/2023, depositata il 25.4.2023, con pronuncia della separazione personale dei coniugi, il Collegio riteneva non matura ancora la decisione sulle ulteriori questioni proposte, essendo stato addotto con gli scritti conclusionali che la avesse iniziato a prestare attività lavorativa come infermiera. Disposta, con CP_1 ordinanza emessa in pari data, la prosecuzione della causa dinanzi al giudice istruttore, acquisite informazioni sulla situazione reddituale delle parti, era nuovamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024, con provvedimento del 31.12.2024, la causa era dal G.I. trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 25.3.2025.
Motivi della decisione
Come risulta dalla narrativa che precede, con la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio è stata già dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Le parti negli atti introduttivi hanno proposto reciproche domande di addebito della separazione. La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra tali comportamenti e la determinazione specifica della crisi coniugale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del
3.2.2017). Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di condotte adottate dall'uno o dall'altro che siano state determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal
3 matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020).
Il ricorrente adduceva a sostegno della propria domanda una incompatibilità di caratteri e litigi, perché la resistente riteneva che lo avesse instaurato una relazione Pt_1 extraconiugale. La domanda non merita accoglimento, perché rimasta priva di supporto probatorio.
All'udienza del 3.5.2021, il teste riferiva di nulla sapere in merito, Testimone_1 all'udienza del 3.5.2021 il teste riportava che la si lamentava Testimone_2 CP_1 con la moglie che lo aveva una relazione extraconiugale e in una occasione aveva Pt_1 sentito egli stesso di persona le lamentele della resistente. Le lamentele della non CP_1 possono ritenersi sufficienti a determinare con efficacia causale la cessazione del consortium vitae tra i coniugi, nel senso che non emergono condotte della resistente che si siano poste come causa scatenante la separazione, avendo addotto il ricorrente nel ricorso introduttivo la sussistenza di incomprensioni caratteriali tra i coniugi;
invero, lo stesso con gli scritti conclusionali non appariva insistere nella domanda di addebito. Pt_1
A sua volta la resistente, a sostegno della domanda di addebito della separazione, ha addotto come motivo della crisi coniugale il comportamento del ricorrente. Ha sostenuto di aver subito continui maltrattamenti fisici e verbali dal mese di marzo 2017, di aver denunciato un episodio ai Carabinieri di Andria il giorno 30.12.2017 e di aver evidenziato nella stessa denuncia un precedente episodio del 17.12.2017; i continui litigi e maltrattamenti erano stati conseguenza di una relazione extraconiugale che il ricorrente aveva iniziato ad intrattenere e continuava ad intrattenere con una donna nominativamente indicata.
Nei successivi atti difensivi (anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nell'articolare i capitoli per l'interrogatorio formale deferito al ricorrente, non ammesso dal
G.I.) la non dettagliava quali fossero state le condotte assunte dallo , CP_1 Pt_1 riportando genericamente maltrattamenti fisici e verbali.
Tanto non permette di comprendere, anche nel rispetto di diritto di difesa della controparte, non messa in posizione di contestare specificamente le avverse allegazioni, quali fossero concretamente le condotte in violazione dei doveri familiari che erano state assunte dallo . Il rinvio alla documentazione allegata alla comparsa (denuncia Pt_1 presentata dalla ) non è idoneo a ritenere correttamente adempiuti gli oneri di CP_1 allegazione della parte.
4 E, comunque, pure considerando i fatti riportati dalla nella denuncia del dicembre CP_1
2017, deve ritenersi che i fatti lì esposti sono rimasti privi di supporto probatorio nel presente giudizio, non avendo articolato la resistente istanze di prova orale in merito, salvo aver richiesto (nella formula generica di cui si è detto) la prova per interpello del ricorrente, correttamente non ammessa dal G.I., perché non ammissibile, vertendosi in tema di diritti indisponibili.
Le dichiarazioni rese dalla nella denuncia prodotta non hanno ex se valore CP_1 dimostrativo, secondo i canoni probatori del rito processuale civile. Neppure possono avere rilievo nel presente giudizio le valutazioni della Corte di Appello, nella sentenza n.
8975/2023, che, ai soli fini della domanda della parte civile, riconosceva lo , già Pt_1 assolto in primo grado, responsabile dei fatti ascritti di maltrattamento nei confronti della coniuge. Ciò in quanto la pronuncia era emessa sulla base di elementi non assunti nel contraddittorio delle parti (lo in primo grado domandava il giudizio abbreviato ex art. Pt_1
438 c.p.c., accettando di essere giudicato allo stato degli atti, e nel giudizio di secondo grado, nonostante la sollecitazione della Procura Generale, non si procedeva all'istruttoria nel contraddittorio).
Neppure è stata provata nel presente giudizio l'altra condotta in violazione dei doveri coniugali, questa sì specificamente dettagliata dalla , ma rimasta, comunque, CP_1 sfornita di supporto probatorio con riferimento alla efficacia causale sulla rottura del coniugio.
Il teste , all'udienza del 14.2.2020, riferiva di nulla sapere di una relazione Testimone_3 coniugale dello con , già propria coniuge separata;
all'udienza del Pt_1 Parte_2
9.11.2020 la teste riferiva di avere solo una relazione di amicizia con lo Parte_2
da inizio anno 2018, probabilmente dal gennaio di quell'anno. Pt_1
Come supra riportato, all'udienza del 3.5.2021 il teste riportava che la Testimone_2
si lamentava con la moglie che lo aveva una relazione extraconiugale e in una CP_1 Pt_1 occasione aveva sentito le lamentele di persona: trattasi di dichiarazioni de relato actoris
(della resistente, ricorrente in riconvenzionale) ed è noto che “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20.2.2025).
5 Neppure probante della efficacia causale della assunta relazione extraconiugale è la relazione dell'investigatore privato depositata da parte resistente, in cui vengono riportati gli esiti della osservazione dei movimenti dello nel gennaio 2018, dunque, in epoca Pt_1 successiva alla già avvenuta rottura del consortium vitae tra i coniugi, successiva cioè alla prima missiva della di comunicazione della volontà di separarsi e alla querela del CP_1
30.12.2017.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Tale prova non è stata fornita in giudizio, in quanto difetta l'indicazione di specifici episodi, con relativa collocazione temporale e spaziale, idonei a provare una relazione extraconiugale dello in epoca antecedente alla crisi che ha determinato la domanda di Pt_1 separazione.
Anche la domanda di addebito proposta dalla non merita, dunque, accoglimento. CP_1
In merito alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, come supra evidenziato, la causa era rimessa sul ruolo essendo emerso un fatto sopravvenuto, ovvero la assunzione della , che aveva iniziato a prestare attività lavorativa dipendente. CP_1
All'esito delle indagini reddituali svolte, con richiesta di informative all è risultata la CP_2 percezione da parte della resistente di un reddito annuo quasi doppio rispetto a quello del ricorrente.
La ha, però, insistito anche con gli scritti conclusionali nella richiesta di assegno CP_1 di mantenimento ex art. 156 c.c..
“In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 7.1.2025).
6 “Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente” (Sez. 1, Ordinanza n.
9708 del 10.4.2024).
Manca nel caso de quo il presupposto della disparità economica dei coniugi a detrimento della coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, per cui la domanda della CP_1 non può trovare accoglimento, con revoca dalla pubblicazione della presente sentenza, dell'ordinanza presidenziale (come successivamente modificata) nella parte in cui poneva a carico del ricorrente il mantenimento della coniuge. Si deve tenere conto della circostanza che in corso di giudizio la resistente ha reperito una attività lavorativa che concretamente le ha consentito di avere una propria autonomia economica.
Nulla va disposto in merito alla assegnazione della casa familiare, benché ormai appaia dismessa, con revoca in parte qua dell'ordinanza presidenziale. In assenza di prole da tutelare, infatti, alcun provvedimento ex art. 337 sexies c.c. può essere assunto, trattandosi di un provvedimento unicamente collegato all'interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico.
Le spese di lite meritano integrale compensazione, tenuto conto del rigetto delle reciproche domande di addebito della separazione, nonché del rigetto delle domande di assegnazione della casa familiare, del rigetto della domanda di assegno di mantenimento della , CP_1 benché in ragione di un fatto sopravvenuto rispetto all'epoca di instaurazione del giudizio, ma anche del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della resistente nel subprocedimento n. 550-1/2018 r.g..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 550/2018 r.g. sulle domande proposte da nei confronti di , con ricorso depositato Parte_1 CP_1 il 1°.2.2018, nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, vista la sentenza parziale n. 698/2023, così provvede:
7 - rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
- rigetta le domande di assegnazione della casa familiare, con revoca dell'ordinanza presidenziale, nella parte in cui disponeva la assegnazione della casa familiare alla
; CP_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. della , con revoca CP_1 in parte qua dell'ordinanza presidenziale con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 13.5.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
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