Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 6706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6706 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06706/2025REG.PROV.COLL.
N. 01024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fava, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.r.g.a. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 286 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e i motivi con esso riproposti;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 12 giugno 2025, per le parti, gli avvocati Federico Fava e Giandomenico Pittelli;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.
1.1.- Il ricorrente in primo grado – -OMISSIS- – partecipava alla selezione indetta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con avviso pubblico del 6 agosto 2020 per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico/medica o dirigente odontoiatra – direttore/direttrice del servizio di odontoiatria, disciplina di odontoiatria presso la medesima Azienda.
1.2.- All’esito della valutazione dei colloqui e dei curricula veniva redatta la graduatoria: al primo posto risultava il dott. -OMISSIS-, con complessivi 75,50 punti; al secondo posto il dott. -OMISSIS-con 71 punti; al terzo posto la dott.ssa -OMISSIS-con 70 punti. Il dott. -OMISSIS-era dichiarato inidoneo.
1.3.- Con deliberazione n. 110, dd. 30 gennaio 2024, L’Azienda sanitaria « prendeva atto » del verbale di valutazione della commissione preposta alla selezione: in tale atto erano indicati i candidati idonei – senza che fosse anche allegato il verbale di valutazione e senza che vi fosse alcun riferimento al primo della graduatoria – con l’avviso che si sarebbe proceduto « alla nomina con delibera separata ».
1.4.- Tale esito era impugnato dal candidato -OMISSIS-con il ricorso introduttivo; il candidato -OMISSIS- proponeva ricorso incidentale volto a censurare la lex specialis della procedura oltre che l’ammissione del ricorrente principale, il quale, a sua volta, con distinti due ricorsi per motivi aggiunti chiedeva l’annullamento, rispettivamente: a) dell’atto di conferimento di un incarico quinquennale quale direttore della struttura complessa Servizio di odontoiatria Bolzano al predetto -OMISSIS-; b) del punto 1, lett. g), dell’avviso pubblico.
1.5.1.- Con una prima doglianza veicolata in via principale, il candidato -OMISSIS-lamentava che in ordine al criterio « esperienza professionale, prestazioni ed incarichi organizzativi » ed al corrispondente sotto-criterio di valutazione « tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate » per il quale erano previsti 5 punti, sarebbero stati a costui assegnati zero punti perché la commissione di selezione avrebbe ritenuto che « non sono valutabili le prestazioni individuali in quanto non conforme a quanto richiesto dal bando ». Premetteva che la mancata attribuzione del punteggio sarebbe stata riconducibile al fatto che il documento riguardante la casistica operatoria presentata dal dott. -OMISSIS-non sarebbe stata controfirmata dal Direttore sanitario ma solo dal dirigente di secondo livello, ragione per cui sarebbe stato violato il punto 3 lett. f) del bando, a mente del quale « la casistica operatoria deve riferirsi al decennio precedente alla pubblicazione del presente avviso e deve essere certificata dal Direttore sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda ospedaliera ». Osservava che nessuna previsione avrebbe imposto che nel caso mancanza di tale firma la relativa casistica operatoria non potesse essere valutata e, questo, a differenza di tutta la restante documentazione elencata sub punto 3 del bando in cui sarebbero state previste specifiche conseguenze in caso di incompletezza o di mancanza delle relative formalità. Ne sarebbe, in ogni caso, derivata l’esperibilità del soccorso istruttorio, il quale sarebbe stato omesso dall’Amministrazione.
1.5.2.- Una seconda doglianza era volta a censurare l’attribuzione dei vari punteggi: lamentava il ricorrente che la commissione di selezione avrebbe errato nella valutazione del suo curriculum, rivendicando quindi il diritto al primo posto in graduatoria. Deduceva il ricorrente che per i titoli di studio e, segnatamente, per la specializzazione, il dott. -OMISSIS- aveva ricevuto 4 punti su 5, e ciò nonostante non avesse, in tesi, né conseguito, né indicato nel proprio curriculum, alcuna specializzazione, contrariamente a quanto richiesto dal bando. Di conseguenza, riteneva che tali 4 punti andassero sottratti al dott. -OMISSIS-.
Lamentava, altresì, che nella valutazione dell'esperienza manageriale, il dott. -OMISSIS- aveva ricevuto 0,5 punti su 5, per aver ricoperto il ruolo di responsabile di una ‘struttura semplice’ per pochi mesi, contrariamente ai criteri previsti.
La commissione avrebbe, infatti, stabilito che l’esperienza manageriale doveva essere di almeno un anno per ottenere punteggi significativi, con valori specifici per la direzione di strutture complesse e semplici. Nonostante ciò, al dott. -OMISSIS- sarebbero stati erroneamente concessi 0,5 punti. Tale attribuzione avrebbe dovuto considerarsi impropria, e la rimozione di tali 4,5 punti complessivi (di cui 4 punti per il difetto della specializzazione), da sola, anche senza considerare il primo motivo di ricorso, avrebbe comportato il superamento in graduatoria del dott. -OMISSIS- da parte del ricorrente, che sarebbe risultato più giovane e quindi favorito in caso di pari punteggio (entrambi i candidati, infatti, avrebbero ottenuto il punteggio di 71 punti).
1.6.1.- Con un primo motivo proposto in via incidentale, il candidato -OMISSIS- lamentava la omessa esclusione del candidato -OMISSIS-dalla procedura in ragione della mancanza di un requisito (per il quale era stato assegnato un punteggio pari a zero), relativo alla « tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate » (punto 3, lett. f, dell’avviso pubblico), mancante della « certificazione da parte del direttore sanitario » a corredo della casistica dichiarata. Ciò in considerazione che, in sintesi, l’avviso pubblico avrebbe previsto la « non ammissione » del candidato in mancanza di uno dei requisiti (nel caso di specie quello previsto dall’art. 1, lett. g del bando con previsione di documentato curriculum ex art. 8 d. PGP n. 12 del 1998).
Non sarebbe stata sufficiente una mera dichiarazione ma la necessaria documentazione a corredo, qui consistente nella certificazione della casistica operatoria ad opera del « Direttore sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda ospedaliera » (combinato disposto artt. 6 e art. 8 d.P.G.P. n. 12 del 1998, par. 3 lett. f dell’avviso).
1.6.2.- Con un secondo ordine di censure, il ricorrente incidentale lamentava la inammissibilità della partecipazione alla selezione di un aspirante del quale non risultasse certa la sussistenza di una pregressa attività professionale e di una pregressa esperienza nel campo operatorio, con un curriculum (artt. 5 e 6 del regolamento) che sarebbe stato corredato da documenti (ai sensi dell’art. 6, comma 2) e, segnatamente, dalla certificazione del Direttore sanitario.
1.7.- L’Azienda sanitaria di Bolzano si opponeva all’accoglimento delle domande proposte dal ricorrente e dal controinteressato.
1.8.- Il T.r.g.a., sez. autonoma di Bolzano, con sentenza n. 286 del 2024, affermata la propria giurisdizione, rigettava il ricorso incidentale, accoglieva la domanda di annullamento oggetto del ricorso principale, rigettava la domanda risarcitoria. Le rimanenti questioni erano dichiarate assorbite.
Le statuizioni del T.r.g.a. poggiavano su un inter argomentativo che – in via di estrema sintesi, e per quanto qui di interesse – era così articolato:
a) quanto al ricorso incidentale:
a1) il regolamento approvato con d. P.G.P. n. 12 del 1998 sarebbe stato applicabile alla procedura per cui è causa poiché iniziata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento del 2021; inoltre, l’incompletezza della documentazione relativa alla casistica operatoria non comportava automaticamente l’esclusione del candidato, ma rilevava solo ai fini della valutazione del curriculum da parte della commissione;
a2) la disposizione del bando, conforme alla previsione dell’art. 5, primo comma, lett. c) del regolamento, non avrebbe imposto che la specifica attività professionale fosse documentata ai sensi del successivo art. 6, ma che il curriculum documentasse una specifica attività professionale ai sensi dell’art. 6, ossia dimostrasse, con precisi riferimenti, il contenuto minimo dettato dall’art. 6;
a3) la certificazione di tale attività, prevista dall’art. 6, comma 2, avrebbe avuto rilevanza solo ai fini della prova di tale attività e sarebbe stata ricompresa nell’attività valutativa della commissione;
a4) « se il bando avesse voluto considerare la casistica operatoria firmata e controfirmata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del regolamento quale requisito di ammissione, l’avrebbe citata espressamente nel corrispondente elenco di cui al punto 1; oppure, quanto meno, avrebbe richiamato espressamente il comma 2, del predetto art. 6; articolo, che, richiamato per intero per l’interposizione dell’art. 8, prova che tale rinvio integrale riguardi essenzialmente il contenuto e non la prova della c.d. casistica operatoria, in quanto il predetto art. 8 disciplina il contenuto del curriculum, salva la disposizione che esclude il ricorso all’autocertificazione per la casistica operatoria »;
b) quanto alle doglianze proposte in via principale:
b1) di fronte ad un quadro giuridico procedimentale e sostanziale fortemente indeterminato, « in cui è presumibile che non fossero intervenuti i provvedimenti ministeriali richiesti dall’art. 15, comma 3, del regolamento, tanto da consentire questo florilegio di attestazioni sulla “casistica operatoria” non conformi al paradigma normativo sulla certificazione ai sensi della disciplina generale sui certificati di cui al D.P.R. n. 445/2000 […] la certificazione dimessa dal ricorrente […] pur incompleta, è accompagnata dal registro degli interventi ed è munita dell’attestazione del dirigente di secondo livello, responsabile del medesimo registro, ed è perciò tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituendo una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell’art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990. Per il Collegio, in questa condizione procedimentale alquanto carente, timbri e firme dell’Azienda sanitaria non possono assumere il carattere essenziale e sostanziale sostenuto dall’Azienda resistente e dal controinteressato.
Appare pertanto ragionevole che in questa fattispecie possa operare il soccorso istruttorio richiesto dal ricorrente […] . In questo caso, infatti, alla luce delle circostanze di fatto sopra tratteggiate, è evidente che la firma del direttore sanitario ha il valore di una controfirma, di un adempimento formale e non sostanziale […] . L’assenza di tale controfirma determina per il Collegio unicamente un’irregolarità per vizio di forma, sanabile con l’attivazione del soccorso istruttorio »;
b2) premessa limitazione dello scrutinio ai « primi due errori di valutazione » (cfr. § 26.3. della sentenza appellata) indicati nel correlato motivo di ricorso, « solo il ricorrente e la dott.ssa -OMISSIS-sono in possesso di un diploma di specializzazione post lauream non necessario per l’esercizio della professione e quindi valutabile come titolo di studio ulteriore rispetto a quelli previsti per l’iscrizione all’albo.Perciò, l’attribuzione al dott. -OMISSIS- di un punteggio riferito ad un diploma di specializzazione che non possiede - non necessario, ma ulteriore rispetto al fine dell’esercizio della professione - non risulta giustificata »;
b3) l’Azienda sanitaria, poi, non considera che anche i laureati in odontoiatria e protesi dentaria per potere accedere al relativo primariato devono essere in possesso di un diploma di specializzazione;
b4) non sarebbe pertinente la disciplina sull’anzianità di servizio richiamata dall’Azienda e dal controinteressato: il bando, infatti, prevede un’anzianità professionale minima per poter partecipare al concorso, rilevante solo ai fini dell’ammissione, mentre l’intera anzianità professionale è valutata al punto 3 dei criteri di valutazione come « esperienza professionale », « ben distinta da quella dei “titoli di studio” di cui al punto 1 »;
b5) in relazione ai punti 0,5/5 attribuiti a -OMISSIS- per aver ricoperto il ruolo di responsabile di una struttura semplice per pochi mesi, la commissione si è autovincolata in ragione di uno svolgimento di tale attività almeno annuale: nel fissare il criterio con la formula del punto/anno ha « inteso espressamente escludere le sue frazioni; diversamente, avrebbe scelto la formula del punto/mese (utilizzata in altri concorsi per struttura complessa banditi dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige) ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello (principale) il dott. -OMISSIS- il quale ne ha chiesto la riforma sulla base delle seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ed in particolare per avere l’impugnata sentenza erroneamente rigettato il ricorso incidentale del controinteressato in violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico (art. 1, lett. g e art. 3 lett. f ), nonché del d.P.G.P. 23 aprile 1998, n. 12 (art. 5, co. 1, lett. c e art. 6, comma 2) e dell’art. 6 d.P.R. n. 484 del 1997 nonché – in ogni caso – per travisamento del fatto. Sostiene l’appellante -OMISSIS-, in ordine alla mancata esclusione dell’originario ricorrente, che:
- la c.d. « casistica operatoria », qui assente – ma regolarmente presentata dagli altri candidati – costituirebbe elemento essenziale richiesto dal bando a pena di esclusione;
- la lex specialis della procedura vincolerebbe rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, a tutela anche della parità di trattamento tra i concorrenti;
- l’affermazione del T.r.g.a. secondo cui la certificazione rileverebbe «[…] solo ai fini della prova di tale attività, non ai fini della sua esistenza […] e l’eventuale difetto rientra nell’attività valutativa della commissione », sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza in materia di procedure concorsuali, adottando un inedito e illegittimo criterio « sostanzialistico », secondo cui sarebbe sufficiente che un determinato requisito « esista » e non che lo stesso venga ritualmente certificato dall’autorità competente nelle forme prescritte dal bando;
- la violazione in cui sarebbe incorso l’originario ricorrente si sarebbe concretata nel mancato rispetto delle forme previste dall’art. 6, comma 2, d.P.G.P. n. 12 del 1998, richiamato nel bando;
2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ed in particolare per avere l’impugnata sentenza erroneamente accolto il ricorso (principale) in violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 e dell’art. 12, comma 1, lett. a), l.p. n. 17 del 1993, nonché – in ogni caso – per travisamento del fatto. Premesso che la « casistica operatoria » equivarrebbe alla « tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato » e che essa costituirebbe una sezione del curriculum, l’affermazione del T.r.g.a. secondo cui la locuzione « casistica operatoria » sarebbe atecnica e non corrisponderebbe alla « casistica chirurgica » sarebbe errata, dovendosi dimostrare la casistica chirurgica. Nel caso di specie, il dott. -OMISSIS-, attraverso la produzione di un database asseritamente « non intellegibile », si sarebbe limitato ad indicare la « casistica operatoria », distinguendo poi nella prima tabella, non certificata (e, dunque, asseritamente invalida), le « prestazioni di chirurgia orale generale […] senza indicare la distinzione fra quelle di routine (estrazione di un dente, etc.) rispetto a quelle chirurgiche vere e proprie […]». Né sarebbe corretto affermare che gli odontoiatri, alla luce della normativa vigente, non possano effettuare « interventi chirurgici », considerato che esisterebbe la relativa esistente previsione. Sempre sul piano documentale, l’obbligo della certificazione di (esclusiva) competenza del Direttore sanitario, qui violato. sarebbe stato chiaramente indicato nel bando;
3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ed in particolare per avere l’impugnata sentenza erroneamente accolto il ricorso (principale) in violazione e falsa applicazione della lex specialis , nonché – in ogni caso – per travisamento del fatto. Sostiene l’appellante che:
a) quanto ai titoli di studio:
- le valutazioni della commissione di concorso sarebbero insindacabili;
- di aver conseguito titoli accademici post lauream esclusivamente rivolti ai laureati in odontoiatria sicché nessun errore di valutazione sarebbe stato commesso dall’Amministrazione;
b) quanto all’esperienza manageriale:
- il criterio punto/anno non escluderebbe le frazioni di anno, sicché correttamente sarebbero stati all’appellante attribuiti 0,5 punti in ragione dello svolgimento dell’incarico, per circa sette mesi, di direttore di struttura semplice.
4.1.- L’Azienda sanitaria Alto Adige, sebbene raggiunta dalla notificazione dell’appello, non si è costituita in giudizio.
4.2.1.- Si è costituito in giudizio l’appellato -OMISSIS--OMISSIS-il quale ha contrastato le pretese dell’appellante ed ha concluso per l’infondatezza del gravame. Ad un tempo il medesimo appellato ha reso nota l’intervenuta esecuzione della sentenza di prime cure mediante la sottoscrizione, ad opera del Direttore sanitario, della casistica operatoria e mediante riconvocazione della Commissione per la valutazione dei candidati.
4.2.2.- Ha, quindi, riproposto i motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure inerenti al « sottocriterio relativo alla produzione scientifica », al « sottocriterio relativo alla esperienza didattica », al « sottocriterio relativo alla “tipologia prestazioni erogate dalle strutture” ».
5.- L’appellante con memoria e replica ha ribadito le proprie tesi difensive ed ha sottolineato, tra l’altro, la insindacabilità – a suo avviso – dei giudizi espressi dalla Commissione.
6.- All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, presenti i procuratori delle parti, l’appello, dopo la rituale discussione, è stato trattenuto in decisione.
7.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
8.- Con il primo e secondo motivo – i quali per la omogeneità sostanziale delle questioni prospettate possono essere trattati congiuntamente – ha censurato, come si è detto l’attribuzione di zero punti al candidato -OMISSIS-in luogo della sua esclusione, in ragione della mancata dichiarazione e certificazione della casistica operatoria, con declinazione nella casistica chirurgica.
8.1.- Il quadro normativo e della lex specialis di riferimento è articolato nei termini seguenti.
8.1.1.- L’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico odontoiatra- direttore del servizio di odontoiatria (doc. 3 produzione ricorrente in primo grado del 23 maggio 2024) prevedeva, all’art. 1, recante « Requisiti di accesso », «[…] g) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12 del 23.04.1998, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23.04.1998, n. 12 ». Stabiliva, altresì, che « I sotto elencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande » e che « La mancanza di uno solo di essi comporta la non ammissione ». All’art. 3, comma 2, detto avviso prevedeva che «[…] gli aspiranti devono allegare alla domanda: […] f) “Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate (casistica operatoria)”.
La casistica operatoria deve riferirsi al decennio precedente alla pubblicazione del presente avviso e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera ».
8.1.2.- L’art. 8 d.P.G.R. n. 12 del 1998 vigente ratione temporis (cfr. produzione appellante del 16 luglio 2024, doc. n. 9) stabiliva, al comma 3, che « I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali organizzative, con riferimento […] c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato […]».
8.1.3.- L’art. 6 del medesimo d. P.G.R. stabiliva che « 1. L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere:
a) per le discipline ricomprese nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionale come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.
2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera ».
9.1.- Così ricostruita la disciplina di interesse, costituisce fatto documentato l’avvenuta presentazione, ad opera dell’originario ricorrente, della « casistica operatoria- operationskatalog 29/09/2010-29/09/2020 », articolata in tabelle e statistiche inerenti a varie attività da costui svolte, sottoscritta dal direttore medico reggente dell’Ospedale di Merano (cfr. doc. n. 15b produzione di parte ricorrente in primo grado del 23 maggio 2024).
9.2.- Ne discende che la censura di parte appellante secondo cui l’assenza della sottoscrizione del direttore sanitario della struttura avrebbe comportato l’esclusione del candidato -OMISSIS-dalla procedura non solo si rivela del tutto formalistica, ma essa non si sincronizza neppure con la corretta lettura della lex specialis della procedura, che pure deve essere improntata alla regola di proporzionalità, quale requisito di sistema in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti e interessi del destinatario del potere pubblico. Nel caso di specie, l’esclusione per l’omessa sottoscrizione del direttore sanitario si rivela sproporzionata risultando non in linea con il concreto ‘disvalore’ della violazione, ove pure la si volesse ritenere esistente.
9.3.- Parimenti va ritenuto che in una situazione quale quella di specie, in cui non solo la casistica operatoria – sulla cui accezione atecnica e generale deve convenirsi con la tesi del T.r.g.a., soprarichiamata – è presente ed è stata sottoscritta dal dirigente di secondo livello, ma è pure accompagnata anche da una dichiarazione sostitutiva del candidato ai sensi del d. P.R. n. 445 del 2000, l’Amministrazione non poteva prescindere, in una ottica di collaborazione e buona fede, dall’attivare il soccorso istruttorio in modo da colmare la lacuna formale che colpiva la produzione documentale e, conseguentemente, valutare nel merito il dato curriculare del candidato. 9.4.- Deve ribadirsi che il soccorso istruttorio, previsto all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990 – in virtù del quale il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali– ha valenza generale dovendo la p.a. consentire la regolarizzazione di documenti incompleti in ossequio ai principi di tutela dell’affidamento e della buona fede dei partecipanti. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio « è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione » (Cons. Stato, sez. V, n. 7975 del 2019), ferma restando, in attuazione del principio del giusto procedimento, la tutela della parità di trattamento e della regolarità sostanziale delle procedure, qui fuori discussione.
10.- I primi due motivi di appello vanno, dunque, rigettati e va, conseguentemente, confermato quale effetto conformativo della sentenza di annullamento di primo grado l’obbligo dell’appellata Azienda sanitaria di dar luogo alla riedizione del potere mediante valutazione della « casistica operatoria » del candidato -OMISSIS-.
11.- Anche il terzo motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
11.1.- Come si è detto, il T.r.g.a. ha: a) ritenuto illegittimo il punteggio attribuito all’odierno appellante in ragione del possesso di un titolo di specializzazione invece assente; b) ritenuto non valutabili i periodi di esercizio di attività di durata inferiore all’anno.
11.2.- Le conclusioni cui sono giunti i primi giudici devono essere condivise.
11.3.- In linea generale, va premesso che « le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l’irragionevolezza, l’arbitrio o la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo » (Cass. civ., sez. un. n. 3562 del 2020).
Nel caso di specie, non risulta che tali limiti siano stati oltrepassati. Anzi, le critiche sollevate dall’appellante in merito all’ammissibilità delle censure di primo grado si mostrano manifestamente infondate avendo il T.r.g.a., fondato le proprie valutazioni su elementi fattuali.
Va ricordato che, nel caso di specie, i criteri di valutazione del curriculum relativi al « titoli di studio » distinguevano la « specializzazione nella disciplina richiesta » (max 5 punti), i « master in materie attinenti la disciplina » (max 5 punti) e il « dottorato di ricerca in discipline inerenti al profilo professionale di riferimento » (max 5 punti), il tutto per un punteggio complessivo massimo di 15 punti (cfr. apposito verbale della commissione, doc. 3 produzione controinteressato in primo grado del 16 luglio 2024). Ora, il curriculum del candidato -OMISSIS- (cfr. documenti dallo stesso depositati in prime cure il 23 maggio 2024) contemplava il possesso di titoli post universitari ( corsi di perfezionamento e master ) diversi dalla specializzazione prevista dai criteri (e per la quale sono stati assegnati 5 punti), sicché il contestato punteggio a costui riconosciuto non poteva essere, già sul piano documentale, attribuito. Sul punto la sentenza nessun elemento di contraddittorietà presenta, non potendosi sovrapporre, nella loro ontologica diversità, i titoli offerti dall’appellante con la richiesta specializzazione.
11.4.- Parimenti nessun punteggio a titolo di responsabile di struttura semplice avrebbe potuto attribuirsi, e ciò in ragione della previsione di autovincolo della commissione la quale ha chiaramente (e ragionevolmente) inteso valutare soltanto i periodi di servizio superiori alla durata annua.
12.- Può adesso procedersi all’esame dei motivi riproposti nel presente grado di giudizio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. i quali, come si è detto, attengono al corretto impiego dei c.d. sottocriteri (« sottocriterio relativo alla produzione scientifica », « sottocriterio relativo alla esperienza didattica », « sottocriterio relativo alla “tipologia prestazioni erogate dalle strutture” ».
13.- In relazione al « sottocriterio della produzione scientifica », erano previsti max 5 punti per la « produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste specializzate italiane o straniere ». L’appellato ha conseguito 3/5 punti e la commissione, attestata la valutazione delle pubblicazioni, ha evidenziato che « 7 pubblicazioni sono parte di un medesimo capitolo ».
13.1.- Sostiene l’appellato che il sottocriterio di cui trattasi parlerebbe di « produzioni scientifiche » e non di « pubblicazioni », con la conseguenza che, a suo avviso, seguendo il ragionamento dell’Amministrazione, si dequoterebbe la rilevanza del tema scientifico trattato. Dai titoli delle produzioni scientifiche del dott. -OMISSIS-si evincerebbe, infatti, la diversità dei temi trattati rispetto alla pubblicazione in uno stesso manuale o su diversi libri, pervenendosi, in tesi, a privilegiare chi ha scritto un solo articolo scientifico e che è riuscito a pubblicarlo su innumerevoli riviste (magari anche di non particolare prestigio scientifico), rispetto a chi, invece, ha scritto innumerevoli articoli, ma tutti pubblicati sul medesimo manuale o sulla stessa enciclopedia.
13.2.- In relazione al punteggio attribuito all’appellante -OMISSIS- (5 punti/5) in ordine al medesimo sottocriterio, evidenzia che costui avrebbe elencato tra le sue produzioni scientifiche anche la pubblicazione degli « atti di sessione di ricerca VIII Congresso Nazionale Società Italiana di Parodontologia »: sostiene che gli atti di una sessione di ricerca nell’ambito di un congresso nazionale non possono essere, in tesi, equiparati alla pubblicazione su una rivista specializzata (e i criteri avrebbero richiesto la pubblicazione su rivista specializzata). Ne discenderebbe che potrebbero essere prese in considerazione soltanto quattro pubblicazioni dell’appellante.
In definitiva, all’appellato -OMISSIS- andrebbero complessivamente attribuiti n.5 punti e all’appellante n. 3 punti.
13.3.- In via subordinata deduce il candidato -OMISSIS-che ove possano essere prese in considerazione solo produzioni scientifiche che appaiono in « capitoli diversi », dovrebbero essere comunque attribuiti, in suo favore, quantomeno gli stessi punti (5) assegnati al dott. -OMISSIS-: infatti, delle complessive otto produzioni scientifiche del dott. -OMISSIS-, una sarebbe pubblicata sulla rivista specializzata « Hindawi BioMed Research International » e le restanti sette produzioni scientifiche sarebbero suddivise in 3 capitoli diversi del manuale di odontoiatria speciale della società italiana di odontostomatologia per l’handicap, ragione per cui almeno tre di queste sette produzioni scientifiche dovrebbero essere prese in considerazione essendo, per l’appunto, distribuite su tre capitoli diversi proprio come esigerebbe la commissione: con il risultato che il dott. -OMISSIS-vanterebbe quattro produzioni scientifiche al pari del dott. -OMISSIS-, per cui anche al primo andrebbero assegnati 5 punti.
13.4.- Il motivo è fondato solo in parte.
13.5.- In relazione al punteggio attribuito al dr. -OMISSIS-, premesso che la pubblicazione manualistica – in assenza di specificazione nei criteri stabiliti e seguendo una lettura aderente al dato letterale – non può qui considerarsi alla stessa stregua di una pubblicazione su « rivista specializzata », costui non ha contestato l’affermazione, contenuta nella memoria-ricorso incidentale, secondo cui è in possesso di una sola pubblicazione su rivista specializzata, peraltro considerata dalla Commissione. Per questa parte il motivo va, pertanto, rigettato.
13.6.- Parimenti non equiparabili a siffatte pubblicazioni sono gli « atti di sessione di ricerca VIII Congresso Nazionale Società Italiana di Parodontologia » prodotte dall’appellante (su cui la commissione si è limitata ad affermare il possesso di « diverse pubblicazioni ») con la conseguenza che, in accoglimento, in parte qua , del motivo e avuto riguardo alla genericità del (sotto)criterio, l’Amministrazione dovrà rivalutare il punteggio complessivo per tale sottocriterio attribuito al dr. -OMISSIS- sottraendovi quello corrispondente a tale pubblicazione poiché non valutabile nei termini voluti dai criteri di selezione.
14.- In relazione al sottocriterio relativo alla esperienza didattica, era prevista l’attribuzione di max 5 punti per l’« attività didattica attinente alla disciplina presso corsi di studio per il conseguimento di un diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario ».
14.1.- L’appellato -OMISSIS-ha conseguito 2 punti/5 con la seguente motivazione: « attività didattica presso diverse sedi universitarie, anche se sono indicate poche ore e pertanto è possibile assegnare un punteggio limitato ».
14.2.- Sostiene il candidato -OMISSIS-che vi sarebbe una sproporzione tra il punteggio a lui assegnato e quello assegnato al dott. -OMISSIS-: il primo avrebbe esperienza come professore a contratto dell’Università di Trieste sin dal 2010 e la commissione avrebbe invece meglio valutato la quantità di ore di docenza presso istituti (Claudiana, id est : Scuola provinciale superiore di sanità) asseritamente non comparabili con l’università. Conseguentemente chiede attribuirsi in suo favore l’attribuzione di 5 punti, al pari di tutti gli altri candidati.
14.3.- L’appellante osserva, sul tema, che il sottocriterio di cui trattasi valorizzerebbe l’« esperienza », sicché assumerebbe rilievo ai fini del relativo apprezzamento il dato quantitativo che, nel caso del dott. -OMISSIS-, sarebbe rappresentato da molti anni di docenza presso la « Claudiana » a fronte delle « poche ore » rappresentate dallo stesso candidato dott. -OMISSIS-.
14.4.- Il motivo è fondato nei sensi appresso specificati.
14.5.- Per i fini che qui rilevano nessuna differenza in termini esperienziali viene in evidenza tra l’insegnamento presso l’Istituto provinciale superiore di sanità e le Istituzioni universitarie, avuto riguardo alla connotazione scientifica della c.d. « Claudiana » quale emerge dalla l.p. n. 18 del 1993 istitutiva dell’Ente.
14.6.- In tal senso, la valutazione in termini quantitativi operata dalla commissione deve ritenersi corretta, con conseguente reiezione del motivo riproposto.
15.- In relazione al sottocriterio relativo alla « Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture » era previsto un punteggio di max 5 punti, l’appellato -OMISSIS-ha conseguito 4 punti/5 con la motivazione seguente: « viene valutata l’esperienza come responsabile di struttura semplice. Non sono valutabili le prestazioni individuali in quanto non conforme a quanto richiesto dal bando ».
15.1.- Sostiene l’appellato, originario ricorrente, che il criterio sarebbe illegittimamente volto non a valutare le capacità del candidato ma la struttura cui egli appartiene. In ogni caso, non si comprenderebbe comunque il minor punteggio attribuito al dott. -OMISSIS-posto che egli opererebbe, al pari degli altri che invece hanno ottenuto 5 punti, in una struttura ospedaliera (ossia in una struttura hub , come indicato dalla commissione, al pari degli altri). In prime cure l’Amministrazione aveva evidenziato come la commissione, « secondo i crismi di razionalità e logicità», avesse premiato il dott. -OMISSIS- con un punto di differenza (5 punti) rispetto al dott. -OMISSIS-(4 punti) perché questi (il primo) avrebbe «reso il suo operato in una struttura molto più grande e specializzata (Ospedale provinciale centrale di Bolzano con struttura complessa di Odontostomatologia) rispetto al dott. -OMISSIS-che ha operato presso una struttura più piccola e periferica (Ospedale di Merano con una struttura semplice di Odontoiatria) » (pag. 20 della memoria di primo grado). La stessa minore complessità della struttura in cui opera l’appellato è stata evidenziata dall’appellante, in prime cure, nella memoria-ricorso incidentale (pag. 29).
15.2.- Premesso che il motivo non intercetta profili di inammissibilità avendo censurato il corretto esercizio della discrezionalità tecnica, il parametro di giudizio impiegato dall’Amministrazione risulta astrattamente coerente con il canone di logicità e si mostra privo di profili di abnormità risultando apprezzabile la differenza tra le diverse unità operative in cui è maturata l’esperienza in termini di dimensioni e complessità, senza che ciò finisca per valutare la struttura e non il candidato. Ora, poiché è logico ritenere che l’esperienza del candidato correttamente può considerarsi dipendere anche dal ‘luogo’ (id est: dalla tipologia di struttura sanitaria) in cui essa è maturata nel caso di specie l’Amministrazione è incorsa nel censurato difetto di motivazione non avendo reso comprensibile le ragioni per le quali la struttura presso la quale ha operato l’originario ricorrente determinerebbe il delta differenziale ai fini della qualità dell’esperienza e della conseguente attribuzione del punteggio.
15.3.- Il motivo va, dunque, accolto salve, sul punto, le ulteriori valutazioni dell’amministrazione.
16.- Conclusivamente i motivi riproposti vanno limitatamente e in parte qua accolti con riferimento a quello inerente al « sottocriterio relativo alla produzione scientifica » e a quello inerente alla « Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture », salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ad essi correlati; per il resto i motivi riproposti vanno rigettati.
17.- Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va rigettato ma, anche a seguito dell’accoglimento parziale dei motivi riproposti, la sentenza va confermata con diversa motivazione nella statuizione di accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e con un più ampio e pregnante effetto conformativo che si aggiunge all’annullamento degli atti impugnati.
18.- Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate avuto riguardo agli specifici profili e alla connotazione interpretativa della vicenda procedimentale e contenziosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, parzialmente accogliendo invece i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a., conferma, con diversa motivazione, l’impugnata sentenza di annullamento rideterminandone gli effetti conformativi.
Rimangono salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nei sensi precisati in motivazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.