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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2599/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPOTTO Parte_1 C.F._1
MARIO GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA CAPUA 42 00177 ROMA presso il difensore avv.
PAPOTTO MARIO GUIDO
ATTORE
Contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHETTI CRISTIANA, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIA OBERDAN, 26 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. BORGHETTI CRISTIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12/12/2023 Parte_2 conveniva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1 di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di aver lavorato presso la con Controparte_2 sede in Bentivoglio (BO), Via Casa Rossa n. 2, dal 07/09/2015 al 31/12/2015 con pagina 1 di 9 contratti a tempo determinato e qualifica di operaio addetto al montaggio, Livello 4 CCNL Metalmeccanico Confapi, e dal 01/01/2016 con trasformazione a tempo indeterminato e attribuzione del livello 5.
Riferiva che durante l'ultimo anno di lavoro, la retribuzione era stata pari a 1.800,00/1.900,00 Euro e che, a partire dal 26/05/2016, l'azienda aveva messo a disposizione del ricorrente un appartamento sito in Funo di Argelato (BO), Via Gallera n. 230, piano 2, ammobiliato, sostenendone i relativi costi, sia di locazione (canone di Euro 700,00 mensili in favore della proprietaria poi Ester CP_3
Costruzioni S.r.l.), sia di utenze e ulteriori spese. Rappresentava sul punto che il godimento del predetto immobile era da ritenersi un componente della retribuzione (c.d. fringe benefit), e che pertanto il ricorrente vi si era trasferito da Napoli, sua città di origine, dapprima singolarmente, ed in seguito insieme al figlio ed alla moglie . Persona_1 Persona_2
Riportava che di tale ampliamento del nucleo familiare, la Società datrice era stata tempestivamente informata attraverso comunicazione al responsabile del settore Amministrazione e Personale . Testimone_1
Lamentava che nell'ottobre del 2022 la , in ragione di asserite difficoltà CP_1 economiche legate al ciclo produttivo, aveva rappresentato al ricorrente la propria intenzione di procedere con la disdetta del predetto contratto di locazione, e che, con raccomandata A/R del 20/02/2023, la medesima aveva invitato il lavoratore ad allontanare la propria moglie ed il figlio dall'appartamento entro il 10/03/2023, nonché a riconsegnarlo libero e vuoto da persone e cose entro il 02/05/2023, al fine di consentirne il rilascio alla proprietà entro la data del 31/05/2023.
Proseguiva poi rappresentando che, in seguito al suddetto invito, la Società aveva inviato allo stesso ricorrente, rispettivamente nelle date del 01/03/2023, 09/03/2023 e 10/03/2023, tre distinte lettere di contestazione disciplinare non correlate direttamente all'oggetto del presente giudizio ma riferite a presunte condotte illegittime che il dipendente avrebbe tenuto in diverse occasioni, lettere in seguito alle quali il lavoratore aveva presentato le proprie giustificazioni in data 18/03/2023, ricevendo cionondimeno in data 22/03/2023 due provvedimenti disciplinari. Affermava che, nella pendenza dei sopra menzionati procedimenti, il lavoratore in data 23/03/2023 aveva riscontrato la comunicazione aziendale relativa al rilascio dell'immobile de quo, rappresentando in tale occasione che al momento dell'assunzione non vi era stata da parte dell'azienda nessuna indicazione in merito all'uso foresteria o a limitazioni rispetto alla presenza di eventuali familiari, e che la concessione dell'appartamento costituisse parte della retribuzione, con la conseguenza che il rilascio dell'immobile da parte del ricorrente, senza concessione di un immobile alternativo, determinava una diminuzione non consentita della retribuzione stessa. Lamentava che, in seguito ad uno scambio di corrispondenza senza esito tra i rispettivi legali, intercorso nei mesi di aprile e maggio 2023, aveva proceduto ad CP_1 inviare in data 31/05/2023 una lettera di licenziamento per giusta causa con effetto immediato, e ciò poiché la medesima ravvisava nel mancato riscontro alla richiesta di pagina 2 di 9 liberazione dell'immobile entro una data precisa“una grave insubordinazione…che pregiudica e lede irrimediabilmente la fiducia nei suoi confronti e rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro”, ragione per cui il ricorrente impugnava il predetto licenziamento con comunicazione a mezzo pec del 19/06/2023. Rappresentava, alla luce di tutto quanto sopra, il carattere asseritamente ritorsivo del licenziamento, ovvero la sussistenza di elementi che consentirebbero di ritenere che il recesso esercitato dalla resistente fosse stato determinato in via esclusiva da un motivo illecito ex art. 1345 c.c., in quanto il licenziamento de quo sarebbe stato in realtà solo l'epilogo finale di una condotta aziendale caratterizzata dapprima dalle tre contestazioni disciplinari, intervenute tra febbraio e marzo 2023 a seguito del rifiuto al rilascio dell'immobile da parte del ricorrente, condotta poi conclusasi con la sanzione espulsiva. Evidenziava come l'appartamento de quo non potesse ritenersi un'abitazione temporanea ad uso foresteria, essendo trascorsi ben 8 anni dall'inizio del rapporto di lavoro, ribadendo poi che l'azienda fosse stata informata dallo stesso lavoratore della sua intenzione di abitare presso l'immobile con il figlio e la coniuge, motivo per cui non sarebbe stato credibile che avesse avuto conoscenza di tale situazione di fatto CP_1 tramite apposite verifiche, aggiungendosi a ciò che la stessa non aveva mai CP_1 manifestato al la restrizione in merito alla presenza di eventuali suoi familiari Pt_1 presso l'abitazione. Ribadiva inoltre come la concessione di una sistemazione abitativa ad uso personale-familiare al lavoratore fosse stata concordata in sede di assunzione, costituendo parte integrante della retribuzione, con conseguente applicazione del principio di irriducibilità della stessa ex art. 2103 c.c..
Contestava il predetto licenziamento intimato per giusta causa e senza preavviso poiché illegittimo alla luce dell'infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni addotte dall'azienda. Chiedeva pertanto in via principale che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse, per tutti i motivi indicati in ricorso, che il licenziamento intimato dalla in data 31/05/2023 per giusta causa era inefficace, CP_1 illegittimo, illecito, ingiusto e/o nullo, in quanto vietato dagli artt. 4 della Legge n. 604 del 1966, 15 della Legge n. 300 del 1970 e 3 della Legge n. 108 del 1990, con la condanna di a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni da CP_1 ultimo svolte, o in mansioni ad esse equivalenti, ed a corrispondergli a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, il 31/05/2023, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio in data 28/03/2024 Controparte_1 con memoria difensiva e domanda riconvenzionale, a mezzo della quale allegava in primo luogo che nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 11/04/2016
pagina 3 di 9 tra la Società e l'allora proprietaria , fosse espressamente previsto che CP_3
l'immobile doveva “essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione per il personale della società conduttrice”.
Proseguiva sul punto affermando che, alla luce delle difficoltà economiche incontrate dall'Azienda e della conseguente contrazione dell'attività e necessità di risparmio, fin dalla data del 26/10/2022 il Rag. e l'Ing. , Testimone_1 Controparte_4 rispettivamente Responsabile settore Amministrazione-Personale e Direttore Generale, avevano palesato al ricorrente che a breve sarebbe stata disdettata la locazione relativa alla foresteria da lui occupata, con la conseguente necessità di liberare l'immobile in tempo utile per consentire i lavori di ripristino e la relativa imbiancatura prima della riconsegna fissata il 09/04/2023. Rammentava che tale circostanza era poi stata ribadita con lettera di del CP_1
07/11/2022, lettera della quale veniva data lettura al lavoratore nei locali aziendali stante il rifiuto del dipendente di ritirarne copia brevi manu. Riportava di aver ricevuto, in data 02/01/2023, una comunicazione via pec dal Comune di Argelato (BO) riguardante la pendenza di un procedimento di iscrizione anagrafica di
(sposata in seconde nozze dal ricorrente) inerente l'immobile di Funo, Persona_2 evidente conseguenza del fatto che la stessa vivesse già lì, come pure il figlio Per_1
[...]
Rappresentava che, stante il recesso dal contratto di locazione per la data del 31/05/2023 già formalizzato da era dunque necessario che la Società CP_1 rientrasse in possesso di tale immobile entro il mese di aprile 2023, per essere nella condizione di riconsegnarlo a sua volta all'attuale proprietaria Ester Costruzioni S.r.l. libero da cose e persone, nei tempi definiti con quest'ultima. Aggiungeva sul punto che, stanti i molteplici rifiuti e mancati riscontri da parte del ricorrente in merito al rilascio dell'immobile, in data 08/05/2023, la convenuta aveva invitato nuovamente il medesimo a liberare l'appartamento entro il 16/05/2023, essendo cessato il contratto di locazione, formalizzando altresì in tale occasione la proposta di riconoscere in busta mensilmente in favore del ricorrente una somma lorda di Euro 250,00 a decorrere dal mese successivo al giorno del rilascio dell'immobile de quo, il tutto quale equivalente del fringe benefit aziendale revocato. Lamentava poi che, con lettera del 19/05/2023, la medesima era costretta a dare corso ad un nuovo procedimento disciplinare a carico del Sig. in cui si dava atto che Pt_1
“con comunicazione via mail le è stato chiesto di liberare da persone e cose l'immobile sito a Funo (BO), Via Argelato 230, entro il 16/05/2023; nella citata missiva è infatti espressamente scritto che ha inoltre necessità che lei liberi da persone e cose CP_1
l'immobile che non è di entro e non oltre il 16/05/2023 essendo cessato il CP_1 contratto di locazione come già comunicatole in precedenti missive”, comunicazione alla quale il lavoratore non aveva fatto seguire alcuna giustificazione. Rappresentava come, stante tutto quanto sopra, la Società datrice avesse proceduto, in data 31/05/2023, a comunicare il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, dando lettura della lettera al ricorrente presso i locali aziendali.
pagina 4 di 9 Rammentava che, in data 01/06/2023, la aveva notificato Controparte_5 all'odierna resistente un'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ex art. 657 c.p.c,. relativa alla foresteria occupata dal con fissazione di udienza al 10/07/2023. Pt_1
Rappresentava che con provvedimento del 10/07/2023 il Giudice del Tribunale di Bologna aveva convalidato lo sfratto a carico di , fissando il termine del CP_1
10/08/2023 per l'esecuzione del rilascio, con condanna in capo alla stessa
[...]
a rifondere le spese del giudizio quantificate in Controparte_1
Euro 1.145,50, oltre 15% e accessori. Lamentava che e la sua famiglia, nonostante le molteplici diffide Parte_2 di , nonché la procedura di sfratto avviata e i conseguenti quattro accessi CP_1 effettuati anche con la forza pubblica, avevano liberato l'immobile solo in data 10/01/2024, con costi tutti a carico di per l'intero periodo di illegittima CP_1 occupazione della predetta foresteria, costi complessivamente pari ad Euro 24.580,58, di cui Euro 1.274,25 per utenze e consumi della famiglia e del Pt_1 figlio del ricorrente dal 01/06/2023 al 10/01/2024, Euro 5.797,69 per indennità di occupazione 01/06 – 31/12/2023 versata da ad Ester Costruzioni S.r.l., Euro CP_1
6.908,64 per spese legali, Euro 600,00 relativi ai costi per il fabbro, ed ivi incluso il danno all'immagine stimato dall'Azienda in Euro 10.000,00. Allegava che il valore annuale economico del benefit de quo stabilito nel rispetto delle previsioni ex art. 51, co. 3, lettera c) del TUIR, ammontava ad Euro 2.698,42 annuali, e quindi ad Euro 224,87 mensili, e che tale benefit veniva concesso al ricorrente per supportarlo in una sua fase di vita complessa legata a problemi familiari relativi ad un suo precedente divorzio ed al mantenimento dei suoi figli minori, specialmente durante il periodo della pandemia Covid, essendo in quel momento alquanto problematico reperire un alloggio alternativo alla foresteria aziendale. Contestava in diritto l'asserita nullità e/o inefficacia del licenziamento in quanto ritorsivo, e ciò poiché il ricorrente si sarebbe limitato a sostenere la sussistenza di ulteriori generici elementi estranei alla vicenda de quo che avrebbero sostenuto la ritorsività, il tutto mentre la giurisprudenza di legittimità riconosceva che la sussistenza di un carattere ritorsivo del licenziamento non può essere fondata su elementi generici presuntivi che non siano legati da un nesso di causalità con il recesso (Cass. civ., n. 8237/1994), nonché l'onere della controparte di allegare e dimostrare di essersi sempre comportato in modo legittimo e che il recesso era stato motivato solo ed esclusivamente da un intento di vendetta, e che dunque l'unica vera ragione determinante del provvedimento espulsivo era esclusivamente vendicativo (Cass. civ. Sez. Lav. sent. 17.6.2020 n. 11705). Affermava come l'unico motivo del licenziamento fosse da rinvenire nella condotta accertata e addebitata al lavoratore, e quindi nella gravissima insubordinazione messa in atto, che per la sua rilevanza sul piano disciplinare, aveva reciso definitivamente il rapporto fiduciario.
pagina 5 di 9 Contestava poi la sussistenza di qualsivoglia obbligo del datore di riconoscere al ricorrente la possibilità di usufruire sine die della foresteria aziendale, tantomeno unitamente alla sua famiglia, nonché il diritto del lavoratore di poter richiedere un'abitazione alternativa, e ciò tenendo in conto che, anche qualora la concessione dell'appartamento fosse stato un vero e proprio benefit, sarebbe stato in ogni caso possibile procedere alla revoca unilaterale del medesimo senza preavviso e senza diritto ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo, offerti peraltro più volte al lavoratore dall'Azienda. Negava infine la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 18, L. 300/1970, per come modificati dalla L. 92/2012, e ciò in quanto il fatto contestato era assolutamente sussistente, poichè materialmente esistente ed imputabile al lavoratore, oltre che in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza e i doveri di osservanza e diligenza posti in capo al lavoratore stesso. Chiedeva pertanto in via principale il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, nonché in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che Parte_2 aveva cagionato un danno alla pari a Euro 24.580,58, la condanna del
[...] CP_1 medesimo al pagamento in favore della convenuta della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo. Il tutto con vittoria di spese. Con decreto di fissazione dell'udienza del 18/12/2023, il Giudice del Lavoro fissava l'udienza di discussione per la data del 15/04/2024, poi differita al 16/09/2024. Il processo si svolgeva pertanto alle udienze del 16/09/2024 e 03/01/2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva in primo luogo come nel caso di specie non sia ravvisabile la sussistenza di un motivo illecito o ritorsivo posto a fondamento della risoluzione del rapporto lavorativo in oggetto. Sul punto, osserva il Tribunale che il contratto di locazione relativo all'immobile posto in Funo di Argelato (BO), Via Galliera n. 230 stipulato da , prevedesse che CP_1
“l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione per il personale della società conduttrice”, risultando pertanto il medesimo sussumibile nella fattispecie del contratto ad uso foresteria. Tale tipologia di contratto, intesa quale peculiare forma di locazione, non è soggetta alle regole generali sulle locazioni abitative di cui alla Legge N°431/1998, rimanendo invece disciplinata dalle norme codicistiche di cui agli artt. 1571 c.c. e ss., ed è del resto caratterizzato sul piano soggettivo, dall'essere un contratto a favore di terzo, poiché colui che utilizza il bene è un soggetto diverso da chi stipula il contratto, nella specie un dipendente della società datrice di lavoro, nonché caratterizzato sotto il profilo temporale dalla durata transitoria.
pagina 6 di 9 La locazione in oggetto era pertanto destinata a soddisfare l'esigenza, che è la causa stessa del contratto, della datrice di lavoro di destinare l'immobile a temporaneo alloggio di propri dipendenti od ospiti.
Osserva ancora il Tribunale che, il contratto di locazione è stato stipulato per la durata di tre anni dal 11/04/2016 al 10/04/2019, e poi rinnovato di due anni in due anni fino alla disdetta comunicata da ad Ester Costruzioni S.r.l. in data 25/11/2022, con la CP_1 precisazione che il ricorrente vi si è stabilito per ben 8 anni nel periodo 2016 – 2024, fino al rilascio avvenuto al termine di una procedura di sfratto, con costi interamente a carico del datore di lavoro. E' poi emerso dalla documentazione prodotta dalle parti, ed è incontestato tra le parti, che almeno dal mese di marzo 2023, presso l'appartamento erano residenti non solo lo stesso ricorrente ma anche il di lui figlio , Parte_2 Persona_1 nonché la coniuge , soggetti del tutto estranei a e non aventi Persona_2 CP_1 alcun rapporto lavorativo con la Società, e che dunque occupavano illegittimamente l'immobile, stante la predetta natura del contratto di locazione in oggetto e la disdetta nel frattempo comunicata. Alla luce di quanto sopra, la Società datrice, una volta comunicata la disdetta, era pertanto onerata di procedere al rilascio dell'immobile entro il termine essenziale della predetta data del 31/05/2023, con la conseguente necessità di ottenere a sua volta la riconsegna dell'appartamento da parte del lavoratore e del suo nucleo familiare, al fine di evitare azioni giudiziarie da parte della locatrice. In merito alla natura del beneficio concesso al lavoratore, osserva il Tribunale che nel caso di specie, il fringe benefit in esame non appare costituire una componente in natura della retribuzione, e ciò in quanto secondo la Giurisprudenza di legittimità sul punto “il godimento a titolo gratuito dell'alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa; in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati”. (Cass. civ., n. 38169/2022). Ciò posto, rileva il Tribunale, che il godimento a titolo gratuito dell'alloggio a uso foresteria, assicurato al ricorrente per un periodo continuativo di circa 8 anni, è pertanto emolumento non collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni di operaio metalmeccanico, quanto piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa in provincia di Bologna, lontano dall'originario luogo di residenza (Napoli), motivo per cui era senz'altro possibile per procedere alla revoca CP_1
pagina 7 di 9 unilaterale del beneficio senza diritto del dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo. Osserva ancora il Tribunale che, anche volendo considerare il fringe benefit in esame quale componente della retribuzione, è un fatto incontestato che l'azienda ha offerto più volte all'ex dipendente una somma lorda di Euro 250,00 a titolo di emolumento sostituivo, a decorrere dal mese successivo al giorno del rilascio dell'immobile, importo maggiore rispetto al valore mensile del fringe benefit de quo di Euro 224,87 previsto ex art. art. 51, co. 3, lett. c) del TUIR. A fronte del mancato riscontro a tale proposta più volte formulata dal datore di lavoro, appare a maggior ragione corretta la revoca unilaterale del fringe benefit in oggetto. Inoltre, tenuto conto della rilevanza disciplinare della condotta, del tenore delle giustificazioni rese dal dipendente, nonché della mancata prova di un ulteriore ed univoco motivo illecito posto a fondamento del licenziamento, risulta senz'altro giustificata la sanzione del licenziamento per giusta causa. In particolare, risulta evidente come il rifiuto di procedere al rilascio dell'appartamento sia stato il presupposto del provvedimento espulsivo, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento idoneo alla prova dell'esistenza di un diverso motivo illecito determinante che abbia avuto un rapporto causale esclusivo nella determinazione datoriale, essendosi il lavoratore limitato a generiche deduzioni di ulteriori elementi non provati. Parimenti, non risulta applicabile a caso di specie la disciplina di cui all'art. 18, L. n. 300/1970, vista l'assoluta sussistenza del fatto materiale e la sua imputabilità al lavoratore, nonché il contrasto della condotta tenuta con gli obblighi di buona fede e correttezza e i doveri di osservanza e diligenza insiti in qualsiasi rapporto lavorativo. Osserva infine il Tribunale che la sanzione impugnata appare legittima anche sotto il profilo della proporzionalità, visti i connotati intrinseci della condotta, la sua gravità ed evidente intenzionalità, tali da giustificare la rottura del rapporto fiduciario ed il conseguente recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.. Alla luce di tutto quanto sopra, si respingono le domande proposte dal ricorrente. Muovendo alla disamina alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, risulta provata dalla documentazione offerta in giudizio la sussistenza di un danno economico per la Società pari a complessivi Euro 14.580,58, di cui agli importi specificati in precedenza. Non si ravvisano invece gli elementi per la liquidazione del danno all'immagine, visto che tale tipologia di danno, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non è in re ipsa, bensì è un danno conseguenza, che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (Cass. civ., n. 10527/2011; Cass, civ., n. 13614/2011, Cass. civ. n. 747/2012), prova che nel giudizio de quo non appare fornita dalla resistente. Ciò premesso, si condanna al risarcimento del danno arrecato a Parte_2
liquidato in Euro 14.580,58 con interessi Controparte_2 legali dalla mora al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_2 Controparte_2
[...]
Condanna al risarcimento del danno arrecato a Parte_2 [...]
liquidato in Euro 14.580,58 con interessi legali dalla mora al Controparte_2 saldo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_2 [...]
liquidate in Euro 5.000,00 per compensi Controparte_2 professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 03/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2599/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPOTTO Parte_1 C.F._1
MARIO GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA CAPUA 42 00177 ROMA presso il difensore avv.
PAPOTTO MARIO GUIDO
ATTORE
Contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHETTI CRISTIANA, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIA OBERDAN, 26 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. BORGHETTI CRISTIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12/12/2023 Parte_2 conveniva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1 di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di aver lavorato presso la con Controparte_2 sede in Bentivoglio (BO), Via Casa Rossa n. 2, dal 07/09/2015 al 31/12/2015 con pagina 1 di 9 contratti a tempo determinato e qualifica di operaio addetto al montaggio, Livello 4 CCNL Metalmeccanico Confapi, e dal 01/01/2016 con trasformazione a tempo indeterminato e attribuzione del livello 5.
Riferiva che durante l'ultimo anno di lavoro, la retribuzione era stata pari a 1.800,00/1.900,00 Euro e che, a partire dal 26/05/2016, l'azienda aveva messo a disposizione del ricorrente un appartamento sito in Funo di Argelato (BO), Via Gallera n. 230, piano 2, ammobiliato, sostenendone i relativi costi, sia di locazione (canone di Euro 700,00 mensili in favore della proprietaria poi Ester CP_3
Costruzioni S.r.l.), sia di utenze e ulteriori spese. Rappresentava sul punto che il godimento del predetto immobile era da ritenersi un componente della retribuzione (c.d. fringe benefit), e che pertanto il ricorrente vi si era trasferito da Napoli, sua città di origine, dapprima singolarmente, ed in seguito insieme al figlio ed alla moglie . Persona_1 Persona_2
Riportava che di tale ampliamento del nucleo familiare, la Società datrice era stata tempestivamente informata attraverso comunicazione al responsabile del settore Amministrazione e Personale . Testimone_1
Lamentava che nell'ottobre del 2022 la , in ragione di asserite difficoltà CP_1 economiche legate al ciclo produttivo, aveva rappresentato al ricorrente la propria intenzione di procedere con la disdetta del predetto contratto di locazione, e che, con raccomandata A/R del 20/02/2023, la medesima aveva invitato il lavoratore ad allontanare la propria moglie ed il figlio dall'appartamento entro il 10/03/2023, nonché a riconsegnarlo libero e vuoto da persone e cose entro il 02/05/2023, al fine di consentirne il rilascio alla proprietà entro la data del 31/05/2023.
Proseguiva poi rappresentando che, in seguito al suddetto invito, la Società aveva inviato allo stesso ricorrente, rispettivamente nelle date del 01/03/2023, 09/03/2023 e 10/03/2023, tre distinte lettere di contestazione disciplinare non correlate direttamente all'oggetto del presente giudizio ma riferite a presunte condotte illegittime che il dipendente avrebbe tenuto in diverse occasioni, lettere in seguito alle quali il lavoratore aveva presentato le proprie giustificazioni in data 18/03/2023, ricevendo cionondimeno in data 22/03/2023 due provvedimenti disciplinari. Affermava che, nella pendenza dei sopra menzionati procedimenti, il lavoratore in data 23/03/2023 aveva riscontrato la comunicazione aziendale relativa al rilascio dell'immobile de quo, rappresentando in tale occasione che al momento dell'assunzione non vi era stata da parte dell'azienda nessuna indicazione in merito all'uso foresteria o a limitazioni rispetto alla presenza di eventuali familiari, e che la concessione dell'appartamento costituisse parte della retribuzione, con la conseguenza che il rilascio dell'immobile da parte del ricorrente, senza concessione di un immobile alternativo, determinava una diminuzione non consentita della retribuzione stessa. Lamentava che, in seguito ad uno scambio di corrispondenza senza esito tra i rispettivi legali, intercorso nei mesi di aprile e maggio 2023, aveva proceduto ad CP_1 inviare in data 31/05/2023 una lettera di licenziamento per giusta causa con effetto immediato, e ciò poiché la medesima ravvisava nel mancato riscontro alla richiesta di pagina 2 di 9 liberazione dell'immobile entro una data precisa“una grave insubordinazione…che pregiudica e lede irrimediabilmente la fiducia nei suoi confronti e rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro”, ragione per cui il ricorrente impugnava il predetto licenziamento con comunicazione a mezzo pec del 19/06/2023. Rappresentava, alla luce di tutto quanto sopra, il carattere asseritamente ritorsivo del licenziamento, ovvero la sussistenza di elementi che consentirebbero di ritenere che il recesso esercitato dalla resistente fosse stato determinato in via esclusiva da un motivo illecito ex art. 1345 c.c., in quanto il licenziamento de quo sarebbe stato in realtà solo l'epilogo finale di una condotta aziendale caratterizzata dapprima dalle tre contestazioni disciplinari, intervenute tra febbraio e marzo 2023 a seguito del rifiuto al rilascio dell'immobile da parte del ricorrente, condotta poi conclusasi con la sanzione espulsiva. Evidenziava come l'appartamento de quo non potesse ritenersi un'abitazione temporanea ad uso foresteria, essendo trascorsi ben 8 anni dall'inizio del rapporto di lavoro, ribadendo poi che l'azienda fosse stata informata dallo stesso lavoratore della sua intenzione di abitare presso l'immobile con il figlio e la coniuge, motivo per cui non sarebbe stato credibile che avesse avuto conoscenza di tale situazione di fatto CP_1 tramite apposite verifiche, aggiungendosi a ciò che la stessa non aveva mai CP_1 manifestato al la restrizione in merito alla presenza di eventuali suoi familiari Pt_1 presso l'abitazione. Ribadiva inoltre come la concessione di una sistemazione abitativa ad uso personale-familiare al lavoratore fosse stata concordata in sede di assunzione, costituendo parte integrante della retribuzione, con conseguente applicazione del principio di irriducibilità della stessa ex art. 2103 c.c..
Contestava il predetto licenziamento intimato per giusta causa e senza preavviso poiché illegittimo alla luce dell'infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni addotte dall'azienda. Chiedeva pertanto in via principale che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse, per tutti i motivi indicati in ricorso, che il licenziamento intimato dalla in data 31/05/2023 per giusta causa era inefficace, CP_1 illegittimo, illecito, ingiusto e/o nullo, in quanto vietato dagli artt. 4 della Legge n. 604 del 1966, 15 della Legge n. 300 del 1970 e 3 della Legge n. 108 del 1990, con la condanna di a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni da CP_1 ultimo svolte, o in mansioni ad esse equivalenti, ed a corrispondergli a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, il 31/05/2023, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio in data 28/03/2024 Controparte_1 con memoria difensiva e domanda riconvenzionale, a mezzo della quale allegava in primo luogo che nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 11/04/2016
pagina 3 di 9 tra la Società e l'allora proprietaria , fosse espressamente previsto che CP_3
l'immobile doveva “essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione per il personale della società conduttrice”.
Proseguiva sul punto affermando che, alla luce delle difficoltà economiche incontrate dall'Azienda e della conseguente contrazione dell'attività e necessità di risparmio, fin dalla data del 26/10/2022 il Rag. e l'Ing. , Testimone_1 Controparte_4 rispettivamente Responsabile settore Amministrazione-Personale e Direttore Generale, avevano palesato al ricorrente che a breve sarebbe stata disdettata la locazione relativa alla foresteria da lui occupata, con la conseguente necessità di liberare l'immobile in tempo utile per consentire i lavori di ripristino e la relativa imbiancatura prima della riconsegna fissata il 09/04/2023. Rammentava che tale circostanza era poi stata ribadita con lettera di del CP_1
07/11/2022, lettera della quale veniva data lettura al lavoratore nei locali aziendali stante il rifiuto del dipendente di ritirarne copia brevi manu. Riportava di aver ricevuto, in data 02/01/2023, una comunicazione via pec dal Comune di Argelato (BO) riguardante la pendenza di un procedimento di iscrizione anagrafica di
(sposata in seconde nozze dal ricorrente) inerente l'immobile di Funo, Persona_2 evidente conseguenza del fatto che la stessa vivesse già lì, come pure il figlio Per_1
[...]
Rappresentava che, stante il recesso dal contratto di locazione per la data del 31/05/2023 già formalizzato da era dunque necessario che la Società CP_1 rientrasse in possesso di tale immobile entro il mese di aprile 2023, per essere nella condizione di riconsegnarlo a sua volta all'attuale proprietaria Ester Costruzioni S.r.l. libero da cose e persone, nei tempi definiti con quest'ultima. Aggiungeva sul punto che, stanti i molteplici rifiuti e mancati riscontri da parte del ricorrente in merito al rilascio dell'immobile, in data 08/05/2023, la convenuta aveva invitato nuovamente il medesimo a liberare l'appartamento entro il 16/05/2023, essendo cessato il contratto di locazione, formalizzando altresì in tale occasione la proposta di riconoscere in busta mensilmente in favore del ricorrente una somma lorda di Euro 250,00 a decorrere dal mese successivo al giorno del rilascio dell'immobile de quo, il tutto quale equivalente del fringe benefit aziendale revocato. Lamentava poi che, con lettera del 19/05/2023, la medesima era costretta a dare corso ad un nuovo procedimento disciplinare a carico del Sig. in cui si dava atto che Pt_1
“con comunicazione via mail le è stato chiesto di liberare da persone e cose l'immobile sito a Funo (BO), Via Argelato 230, entro il 16/05/2023; nella citata missiva è infatti espressamente scritto che ha inoltre necessità che lei liberi da persone e cose CP_1
l'immobile che non è di entro e non oltre il 16/05/2023 essendo cessato il CP_1 contratto di locazione come già comunicatole in precedenti missive”, comunicazione alla quale il lavoratore non aveva fatto seguire alcuna giustificazione. Rappresentava come, stante tutto quanto sopra, la Società datrice avesse proceduto, in data 31/05/2023, a comunicare il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, dando lettura della lettera al ricorrente presso i locali aziendali.
pagina 4 di 9 Rammentava che, in data 01/06/2023, la aveva notificato Controparte_5 all'odierna resistente un'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ex art. 657 c.p.c,. relativa alla foresteria occupata dal con fissazione di udienza al 10/07/2023. Pt_1
Rappresentava che con provvedimento del 10/07/2023 il Giudice del Tribunale di Bologna aveva convalidato lo sfratto a carico di , fissando il termine del CP_1
10/08/2023 per l'esecuzione del rilascio, con condanna in capo alla stessa
[...]
a rifondere le spese del giudizio quantificate in Controparte_1
Euro 1.145,50, oltre 15% e accessori. Lamentava che e la sua famiglia, nonostante le molteplici diffide Parte_2 di , nonché la procedura di sfratto avviata e i conseguenti quattro accessi CP_1 effettuati anche con la forza pubblica, avevano liberato l'immobile solo in data 10/01/2024, con costi tutti a carico di per l'intero periodo di illegittima CP_1 occupazione della predetta foresteria, costi complessivamente pari ad Euro 24.580,58, di cui Euro 1.274,25 per utenze e consumi della famiglia e del Pt_1 figlio del ricorrente dal 01/06/2023 al 10/01/2024, Euro 5.797,69 per indennità di occupazione 01/06 – 31/12/2023 versata da ad Ester Costruzioni S.r.l., Euro CP_1
6.908,64 per spese legali, Euro 600,00 relativi ai costi per il fabbro, ed ivi incluso il danno all'immagine stimato dall'Azienda in Euro 10.000,00. Allegava che il valore annuale economico del benefit de quo stabilito nel rispetto delle previsioni ex art. 51, co. 3, lettera c) del TUIR, ammontava ad Euro 2.698,42 annuali, e quindi ad Euro 224,87 mensili, e che tale benefit veniva concesso al ricorrente per supportarlo in una sua fase di vita complessa legata a problemi familiari relativi ad un suo precedente divorzio ed al mantenimento dei suoi figli minori, specialmente durante il periodo della pandemia Covid, essendo in quel momento alquanto problematico reperire un alloggio alternativo alla foresteria aziendale. Contestava in diritto l'asserita nullità e/o inefficacia del licenziamento in quanto ritorsivo, e ciò poiché il ricorrente si sarebbe limitato a sostenere la sussistenza di ulteriori generici elementi estranei alla vicenda de quo che avrebbero sostenuto la ritorsività, il tutto mentre la giurisprudenza di legittimità riconosceva che la sussistenza di un carattere ritorsivo del licenziamento non può essere fondata su elementi generici presuntivi che non siano legati da un nesso di causalità con il recesso (Cass. civ., n. 8237/1994), nonché l'onere della controparte di allegare e dimostrare di essersi sempre comportato in modo legittimo e che il recesso era stato motivato solo ed esclusivamente da un intento di vendetta, e che dunque l'unica vera ragione determinante del provvedimento espulsivo era esclusivamente vendicativo (Cass. civ. Sez. Lav. sent. 17.6.2020 n. 11705). Affermava come l'unico motivo del licenziamento fosse da rinvenire nella condotta accertata e addebitata al lavoratore, e quindi nella gravissima insubordinazione messa in atto, che per la sua rilevanza sul piano disciplinare, aveva reciso definitivamente il rapporto fiduciario.
pagina 5 di 9 Contestava poi la sussistenza di qualsivoglia obbligo del datore di riconoscere al ricorrente la possibilità di usufruire sine die della foresteria aziendale, tantomeno unitamente alla sua famiglia, nonché il diritto del lavoratore di poter richiedere un'abitazione alternativa, e ciò tenendo in conto che, anche qualora la concessione dell'appartamento fosse stato un vero e proprio benefit, sarebbe stato in ogni caso possibile procedere alla revoca unilaterale del medesimo senza preavviso e senza diritto ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo, offerti peraltro più volte al lavoratore dall'Azienda. Negava infine la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 18, L. 300/1970, per come modificati dalla L. 92/2012, e ciò in quanto il fatto contestato era assolutamente sussistente, poichè materialmente esistente ed imputabile al lavoratore, oltre che in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza e i doveri di osservanza e diligenza posti in capo al lavoratore stesso. Chiedeva pertanto in via principale il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, nonché in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che Parte_2 aveva cagionato un danno alla pari a Euro 24.580,58, la condanna del
[...] CP_1 medesimo al pagamento in favore della convenuta della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo. Il tutto con vittoria di spese. Con decreto di fissazione dell'udienza del 18/12/2023, il Giudice del Lavoro fissava l'udienza di discussione per la data del 15/04/2024, poi differita al 16/09/2024. Il processo si svolgeva pertanto alle udienze del 16/09/2024 e 03/01/2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva in primo luogo come nel caso di specie non sia ravvisabile la sussistenza di un motivo illecito o ritorsivo posto a fondamento della risoluzione del rapporto lavorativo in oggetto. Sul punto, osserva il Tribunale che il contratto di locazione relativo all'immobile posto in Funo di Argelato (BO), Via Galliera n. 230 stipulato da , prevedesse che CP_1
“l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione per il personale della società conduttrice”, risultando pertanto il medesimo sussumibile nella fattispecie del contratto ad uso foresteria. Tale tipologia di contratto, intesa quale peculiare forma di locazione, non è soggetta alle regole generali sulle locazioni abitative di cui alla Legge N°431/1998, rimanendo invece disciplinata dalle norme codicistiche di cui agli artt. 1571 c.c. e ss., ed è del resto caratterizzato sul piano soggettivo, dall'essere un contratto a favore di terzo, poiché colui che utilizza il bene è un soggetto diverso da chi stipula il contratto, nella specie un dipendente della società datrice di lavoro, nonché caratterizzato sotto il profilo temporale dalla durata transitoria.
pagina 6 di 9 La locazione in oggetto era pertanto destinata a soddisfare l'esigenza, che è la causa stessa del contratto, della datrice di lavoro di destinare l'immobile a temporaneo alloggio di propri dipendenti od ospiti.
Osserva ancora il Tribunale che, il contratto di locazione è stato stipulato per la durata di tre anni dal 11/04/2016 al 10/04/2019, e poi rinnovato di due anni in due anni fino alla disdetta comunicata da ad Ester Costruzioni S.r.l. in data 25/11/2022, con la CP_1 precisazione che il ricorrente vi si è stabilito per ben 8 anni nel periodo 2016 – 2024, fino al rilascio avvenuto al termine di una procedura di sfratto, con costi interamente a carico del datore di lavoro. E' poi emerso dalla documentazione prodotta dalle parti, ed è incontestato tra le parti, che almeno dal mese di marzo 2023, presso l'appartamento erano residenti non solo lo stesso ricorrente ma anche il di lui figlio , Parte_2 Persona_1 nonché la coniuge , soggetti del tutto estranei a e non aventi Persona_2 CP_1 alcun rapporto lavorativo con la Società, e che dunque occupavano illegittimamente l'immobile, stante la predetta natura del contratto di locazione in oggetto e la disdetta nel frattempo comunicata. Alla luce di quanto sopra, la Società datrice, una volta comunicata la disdetta, era pertanto onerata di procedere al rilascio dell'immobile entro il termine essenziale della predetta data del 31/05/2023, con la conseguente necessità di ottenere a sua volta la riconsegna dell'appartamento da parte del lavoratore e del suo nucleo familiare, al fine di evitare azioni giudiziarie da parte della locatrice. In merito alla natura del beneficio concesso al lavoratore, osserva il Tribunale che nel caso di specie, il fringe benefit in esame non appare costituire una componente in natura della retribuzione, e ciò in quanto secondo la Giurisprudenza di legittimità sul punto “il godimento a titolo gratuito dell'alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa; in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati”. (Cass. civ., n. 38169/2022). Ciò posto, rileva il Tribunale, che il godimento a titolo gratuito dell'alloggio a uso foresteria, assicurato al ricorrente per un periodo continuativo di circa 8 anni, è pertanto emolumento non collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni di operaio metalmeccanico, quanto piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa in provincia di Bologna, lontano dall'originario luogo di residenza (Napoli), motivo per cui era senz'altro possibile per procedere alla revoca CP_1
pagina 7 di 9 unilaterale del beneficio senza diritto del dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo. Osserva ancora il Tribunale che, anche volendo considerare il fringe benefit in esame quale componente della retribuzione, è un fatto incontestato che l'azienda ha offerto più volte all'ex dipendente una somma lorda di Euro 250,00 a titolo di emolumento sostituivo, a decorrere dal mese successivo al giorno del rilascio dell'immobile, importo maggiore rispetto al valore mensile del fringe benefit de quo di Euro 224,87 previsto ex art. art. 51, co. 3, lett. c) del TUIR. A fronte del mancato riscontro a tale proposta più volte formulata dal datore di lavoro, appare a maggior ragione corretta la revoca unilaterale del fringe benefit in oggetto. Inoltre, tenuto conto della rilevanza disciplinare della condotta, del tenore delle giustificazioni rese dal dipendente, nonché della mancata prova di un ulteriore ed univoco motivo illecito posto a fondamento del licenziamento, risulta senz'altro giustificata la sanzione del licenziamento per giusta causa. In particolare, risulta evidente come il rifiuto di procedere al rilascio dell'appartamento sia stato il presupposto del provvedimento espulsivo, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento idoneo alla prova dell'esistenza di un diverso motivo illecito determinante che abbia avuto un rapporto causale esclusivo nella determinazione datoriale, essendosi il lavoratore limitato a generiche deduzioni di ulteriori elementi non provati. Parimenti, non risulta applicabile a caso di specie la disciplina di cui all'art. 18, L. n. 300/1970, vista l'assoluta sussistenza del fatto materiale e la sua imputabilità al lavoratore, nonché il contrasto della condotta tenuta con gli obblighi di buona fede e correttezza e i doveri di osservanza e diligenza insiti in qualsiasi rapporto lavorativo. Osserva infine il Tribunale che la sanzione impugnata appare legittima anche sotto il profilo della proporzionalità, visti i connotati intrinseci della condotta, la sua gravità ed evidente intenzionalità, tali da giustificare la rottura del rapporto fiduciario ed il conseguente recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.. Alla luce di tutto quanto sopra, si respingono le domande proposte dal ricorrente. Muovendo alla disamina alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, risulta provata dalla documentazione offerta in giudizio la sussistenza di un danno economico per la Società pari a complessivi Euro 14.580,58, di cui agli importi specificati in precedenza. Non si ravvisano invece gli elementi per la liquidazione del danno all'immagine, visto che tale tipologia di danno, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non è in re ipsa, bensì è un danno conseguenza, che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento (Cass. civ., n. 10527/2011; Cass, civ., n. 13614/2011, Cass. civ. n. 747/2012), prova che nel giudizio de quo non appare fornita dalla resistente. Ciò premesso, si condanna al risarcimento del danno arrecato a Parte_2
liquidato in Euro 14.580,58 con interessi Controparte_2 legali dalla mora al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_2 Controparte_2
[...]
Condanna al risarcimento del danno arrecato a Parte_2 [...]
liquidato in Euro 14.580,58 con interessi legali dalla mora al Controparte_2 saldo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_2 [...]
liquidate in Euro 5.000,00 per compensi Controparte_2 professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 03/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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