TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN IA RP, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1951/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Domenico De Angelis
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ottavio Pannone
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.02.2023, parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato, dall'1.02.1981 all'8.6.2017, dapprima presso l'O.P.G. di Aversa e successivamente presso la
R.E.M.S. di Mondragone, in qualità di specialista psichiatra ex legge n. 740/1970, in virtù di specifici accordi sottoscritti con il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di durata annuale, rinnovatisi, senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile 2015, per 80 ore settimanali. Ha quindi chiesto al Tribunale la condanna dell' al CP_1 pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di euro 23.126,45
a titolo di differenze retributive maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
L' regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto CP_1 il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. Secondo quest'ultima, in CP_2 particolare, sarebbero prescritti tutti i crediti maturati antecedentemente al quinquennio precedente alla notifica del presente ricorso e cioè quelli maturati prima dell'1.03.2018, decorrendo la prescrizione nei rapporti parasubordinati, qual è quello in esame, sin dalla maturazione del credito (Cass. n. 4891/2021) e mancando, nella specie, validi atti interruttivi.
L'eccezione non è fondata in quanto parte ricorrente ha prodotto due diffide inviate all'amministrazione resistente, la prima tramite raccomandata in data 19.7.2017 e la seconda via p.e.c. in data
15.11.2021 (cfr. all. nn. 24 e 25 al ricorso), idonee ad interrompere il decorso della prescrizione.
Tanto premesso, il ricorso deve ritenersi fondato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il ricorrente, specialista psichiatra ex legge n. 740/1970, in virtù di specifici accordi sottoscritti con il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, di durata annuale, rinnovatisi, senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile 2015, per 80 ore settimanali, aveva ricevuto per tutta la durata del rapporto una retribuzione oraria pari ad euro 32,28, secondo le tariffe previste dal Ministero della
Giustizia per la consulenza.
Tuttavia, in esecuzione delle disposizioni del D.P.C.M. del 1 aprile
2008, il decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 26 del 15/3/2013, rettificando e integrando il decreto commissariale n.
28 del 14.03.2012, aveva inquadrato i medici specialisti (ex legge n.
740/1970) in servizio in convenzione presso gli istituti penitenziari nella categoria di cui all'art 13 A.C.N. specialistica 2009.
In base all'art. 50 A.C.N. specialistica 2005, così come modificato dall'art. 34 A.C.N. 2009, il compenso orario per i medici specialisti era stato elevato ad euro 38,76 per prestazioni effettuate fino al
17.12.2015; successivamente, ai sensi dell'art. 46 ACN specialistica
2015, entrato in vigore dal 18.12.2015, tale compenso era pari ad euro 39,31 per prestazioni effettuate successivamente a tale data.
Considerato dunque che il compenso percepito era rimasto invariato per tutta la durata degli incarichi, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate, calcolate complessivamente in euro 23.126,45.
In ordine alla domanda formulata dal ricorrente, l'ente convenuto non ha in alcun modo confutato l'iter regolamentare e contrattuale che ha interessato il rapporto di lavoro del dott. e che ne fonda Pt_1 la relativa pretesa, limitandosi ad una generica contestazione sia dei fatti costitutivi della pretesa che dei conteggi prodotti.
Ebbene, al riguardo è necessario richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. n. 16970/2018; in senso conforme anche Cass. n. 20768/2017 e Cass. n. 2832/2016) ed “ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3,
c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”
(Cass. n. 5949/2018 e, in senso conforme, Cass. n. 25588/2010; Cass.
n. 11667/2010; Cass. n. 6202/2010 e Cass. n. 83/2003). Cont L' , dunque, non ha dedotto la sussistenza di cause ostative al riconoscimento del diritto azionato dal dott. non avendo Pt_1 formulato censure puntuali ai fatti costitutivi e ai conteggi elaborati dal ricorrente.
Per tutti i motivi sin qui esposti la pretesa deve ritenersi fondata ed i conteggi consolidati nell'importo indicato dal anche Pt_1 alla luce della pertinente documentazione prodotta.
L' va, pertanto, condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma complessiva di euro 23.126,45 a titolo di differenze retributive.
Per tale importo spettano gli interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma di euro 23.126,45, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto alla concreta soddisfazione.
Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 24.11.2025
Il Giudice
NN IA RP
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Mario Gallucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN IA RP, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1951/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Domenico De Angelis
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ottavio Pannone
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.02.2023, parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato, dall'1.02.1981 all'8.6.2017, dapprima presso l'O.P.G. di Aversa e successivamente presso la
R.E.M.S. di Mondragone, in qualità di specialista psichiatra ex legge n. 740/1970, in virtù di specifici accordi sottoscritti con il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di durata annuale, rinnovatisi, senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile 2015, per 80 ore settimanali. Ha quindi chiesto al Tribunale la condanna dell' al CP_1 pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di euro 23.126,45
a titolo di differenze retributive maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
L' regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto CP_1 il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. Secondo quest'ultima, in CP_2 particolare, sarebbero prescritti tutti i crediti maturati antecedentemente al quinquennio precedente alla notifica del presente ricorso e cioè quelli maturati prima dell'1.03.2018, decorrendo la prescrizione nei rapporti parasubordinati, qual è quello in esame, sin dalla maturazione del credito (Cass. n. 4891/2021) e mancando, nella specie, validi atti interruttivi.
L'eccezione non è fondata in quanto parte ricorrente ha prodotto due diffide inviate all'amministrazione resistente, la prima tramite raccomandata in data 19.7.2017 e la seconda via p.e.c. in data
15.11.2021 (cfr. all. nn. 24 e 25 al ricorso), idonee ad interrompere il decorso della prescrizione.
Tanto premesso, il ricorso deve ritenersi fondato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che il ricorrente, specialista psichiatra ex legge n. 740/1970, in virtù di specifici accordi sottoscritti con il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, di durata annuale, rinnovatisi, senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile 2015, per 80 ore settimanali, aveva ricevuto per tutta la durata del rapporto una retribuzione oraria pari ad euro 32,28, secondo le tariffe previste dal Ministero della
Giustizia per la consulenza.
Tuttavia, in esecuzione delle disposizioni del D.P.C.M. del 1 aprile
2008, il decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 26 del 15/3/2013, rettificando e integrando il decreto commissariale n.
28 del 14.03.2012, aveva inquadrato i medici specialisti (ex legge n.
740/1970) in servizio in convenzione presso gli istituti penitenziari nella categoria di cui all'art 13 A.C.N. specialistica 2009.
In base all'art. 50 A.C.N. specialistica 2005, così come modificato dall'art. 34 A.C.N. 2009, il compenso orario per i medici specialisti era stato elevato ad euro 38,76 per prestazioni effettuate fino al
17.12.2015; successivamente, ai sensi dell'art. 46 ACN specialistica
2015, entrato in vigore dal 18.12.2015, tale compenso era pari ad euro 39,31 per prestazioni effettuate successivamente a tale data.
Considerato dunque che il compenso percepito era rimasto invariato per tutta la durata degli incarichi, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate, calcolate complessivamente in euro 23.126,45.
In ordine alla domanda formulata dal ricorrente, l'ente convenuto non ha in alcun modo confutato l'iter regolamentare e contrattuale che ha interessato il rapporto di lavoro del dott. e che ne fonda Pt_1 la relativa pretesa, limitandosi ad una generica contestazione sia dei fatti costitutivi della pretesa che dei conteggi prodotti.
Ebbene, al riguardo è necessario richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. n. 16970/2018; in senso conforme anche Cass. n. 20768/2017 e Cass. n. 2832/2016) ed “ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3,
c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”
(Cass. n. 5949/2018 e, in senso conforme, Cass. n. 25588/2010; Cass.
n. 11667/2010; Cass. n. 6202/2010 e Cass. n. 83/2003). Cont L' , dunque, non ha dedotto la sussistenza di cause ostative al riconoscimento del diritto azionato dal dott. non avendo Pt_1 formulato censure puntuali ai fatti costitutivi e ai conteggi elaborati dal ricorrente.
Per tutti i motivi sin qui esposti la pretesa deve ritenersi fondata ed i conteggi consolidati nell'importo indicato dal anche Pt_1 alla luce della pertinente documentazione prodotta.
L' va, pertanto, condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma complessiva di euro 23.126,45 a titolo di differenze retributive.
Per tale importo spettano gli interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma di euro 23.126,45, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto alla concreta soddisfazione.
Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 24.11.2025
Il Giudice
NN IA RP
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Mario Gallucci