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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/10/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Marco Vittoria Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 107-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria di (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Seidenari, con studio in Modena, via Farini n. 4, presso cui elegge il proprio domicilio, nonché domicilio digitale alla pec Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_3 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Gianmario De Troia con Studio in Parma
[...]
in Galleria Polidoro n. 8 presso il cui studio elegge domicilio;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente e della resistente all'udienza fissata ex art. 41 CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “commercio al dettaglio e all'ingrosso di veicoli e simili comprese imbarcazioni in genere ed ogni accessorio connesso;
la manutenzione e la riparazione di veicoli e simili comprese imbarcazioni in genere”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
A) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
B) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
C) sussistenza dello stato di insolvenza;
A) rilevato, quanto al requisito sub A, che dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria la debitrice risulta aver maturato debiti erariali scaduti per la somma di euro 421.542,06 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 6.6.2025);
B) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. La resistente, costituitasi in giudizio, non ha nemmeno allegato la sussistenza dei predetti requisiti. Si aggiunga che la debitrice non presenta bilanci d'esercizio dal 31.12.2020, posto che la documentazione allegata alla memoria depositata in data 24.9.2025 e denominata “bilanci” rappresenta pagina 2 di 6 unicamente una ricostruzione della situazione economica e finanziaria della società, non approvata dall'assemblea, né tantomeno regolarmente depositata. Peraltro, così come chiarito in sede d'udienza dal professionista incaricato della loro redazione, dott.
la situazione esposta nella predetta documentazione non è nemmeno attendibile, Persona_1
considerato che non si tiene conto dell'elevato debito erariale. Alla luce di tale circostanza deve escludersi la sussistenza dei suddetti requisiti, atteso che in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (v. Cass.
25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha
l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013;
n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte
d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti. Si aggiunga che dall'ultimo bilancio depositato si evince che la debitrice avesse un attivo patrimoniale pari ad euro 2.409.714,00, ricavi per euro 4.083.730,00 e debiti per euro 2.988.155,00;
C) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che pagina 3 di 6 il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Considerato che, nella vicenda in esame, sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale alla luce della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti con riguardo a debiti erariali per € 423.475,62 (v. informativa Agenzia delle
Entrate Riscossione del 6.6.2025); b) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci
(l'ultimo depositato risale al 31.12.2020); c) dalla segnalazione nella Centrale rischi
Interbancaria del mese di febbraio 2025 che evidenzia la presenza di sofferenze per euro
1.316.647,00 (v. doc. n. 6, ricorrente); d) dalla complessiva entità dei debiti che emerge dall'ultimo bilancio depositato, pari a 2.988.155,00, nonché una perdita di esercizio pari a euro 909.695,00; e) dalla sostanziale inattività della debitrice, come dichiarato all'atto della costituzione nel presente giudizio. Tali elementi sono da ritenersi sintomatici, a fronte dell'impossibilità di individuare componenti attive del patrimonio, dell'incapacità della resistente di provvedere ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. Persona_2
), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. C.F._1
CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e p. Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_3
in 43126 Parma (PR) – fraz. Vicofertile, Strada Lemignana n. 3/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
pagina 4 di 6 NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. ), professionista in Persona_2 C.F._1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 28.1.2026, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA pagina 5 di 6 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 1.10.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Marco Vittoria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Marco Vittoria Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 107-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria di (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Seidenari, con studio in Modena, via Farini n. 4, presso cui elegge il proprio domicilio, nonché domicilio digitale alla pec Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_3 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Gianmario De Troia con Studio in Parma
[...]
in Galleria Polidoro n. 8 presso il cui studio elegge domicilio;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente e della resistente all'udienza fissata ex art. 41 CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “commercio al dettaglio e all'ingrosso di veicoli e simili comprese imbarcazioni in genere ed ogni accessorio connesso;
la manutenzione e la riparazione di veicoli e simili comprese imbarcazioni in genere”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
A) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
B) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
C) sussistenza dello stato di insolvenza;
A) rilevato, quanto al requisito sub A, che dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria la debitrice risulta aver maturato debiti erariali scaduti per la somma di euro 421.542,06 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 6.6.2025);
B) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. La resistente, costituitasi in giudizio, non ha nemmeno allegato la sussistenza dei predetti requisiti. Si aggiunga che la debitrice non presenta bilanci d'esercizio dal 31.12.2020, posto che la documentazione allegata alla memoria depositata in data 24.9.2025 e denominata “bilanci” rappresenta pagina 2 di 6 unicamente una ricostruzione della situazione economica e finanziaria della società, non approvata dall'assemblea, né tantomeno regolarmente depositata. Peraltro, così come chiarito in sede d'udienza dal professionista incaricato della loro redazione, dott.
la situazione esposta nella predetta documentazione non è nemmeno attendibile, Persona_1
considerato che non si tiene conto dell'elevato debito erariale. Alla luce di tale circostanza deve escludersi la sussistenza dei suddetti requisiti, atteso che in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (v. Cass.
25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha
l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013;
n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte
d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti. Si aggiunga che dall'ultimo bilancio depositato si evince che la debitrice avesse un attivo patrimoniale pari ad euro 2.409.714,00, ricavi per euro 4.083.730,00 e debiti per euro 2.988.155,00;
C) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che pagina 3 di 6 il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Considerato che, nella vicenda in esame, sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale alla luce della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti con riguardo a debiti erariali per € 423.475,62 (v. informativa Agenzia delle
Entrate Riscossione del 6.6.2025); b) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci
(l'ultimo depositato risale al 31.12.2020); c) dalla segnalazione nella Centrale rischi
Interbancaria del mese di febbraio 2025 che evidenzia la presenza di sofferenze per euro
1.316.647,00 (v. doc. n. 6, ricorrente); d) dalla complessiva entità dei debiti che emerge dall'ultimo bilancio depositato, pari a 2.988.155,00, nonché una perdita di esercizio pari a euro 909.695,00; e) dalla sostanziale inattività della debitrice, come dichiarato all'atto della costituzione nel presente giudizio. Tali elementi sono da ritenersi sintomatici, a fronte dell'impossibilità di individuare componenti attive del patrimonio, dell'incapacità della resistente di provvedere ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. Persona_2
), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. C.F._1
CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e p. Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_3
in 43126 Parma (PR) – fraz. Vicofertile, Strada Lemignana n. 3/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
pagina 4 di 6 NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. ), professionista in Persona_2 C.F._1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 28.1.2026, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA pagina 5 di 6 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 1.10.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Marco Vittoria
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