TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 416 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
Avv. GUIDO PRINCIPE, c.f. , nato il [...] a C.F._1
BENEVENTO, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio;
Appellante
E
ING. , c.f. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
AN (BN), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Marcari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso alla Via Monte Sabotino n.7;
Appellata
E
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
DO IC e FA IC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Napoli alla Via Cappella Vecchia n.11;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. GUIDO PRINCIPE chiedeva la riforma della sentenza n. 803/2020 con la quale era stata accertata la sua responsabilità
1 professionale nell'ambito dell'attività difensiva espletata in nome e per conto dell'Ing.
(recupero crediti professionali proquota nei confronti di un condomino), CP_1 lamentando che il Giudice di Pace di Benevento aveva fondato la sua decisione esclusivamente sulle argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1476/10 (che, in accoglimento dell'appello spiegato dal condomino
, aveva rigettato la domanda spiegata dall'Ing. a patrocinio dell'Avv. CP_3 CP_1
Principe) e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8484/2015 (che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione depositato dall'Avv. Principe – in nome e per conto dell'Ing. – avverso la citata sentenza d'appello); in particolare, l'Avv. CP_1
Principe evidenziava che – al fine di verificare l'eventuale sussistenza di sue negligenze
– sarebbe stato necessario acquisire e vagliare tutta la documentazione depositata da ambo le parti nei predetti giudizi e si sarebbe così rilevato che egli aveva depositato (a sostegno della domanda spiegata per conto del suo assistito) la documentazione che era stata ritenuta idonea dal Giudice di Pace di Colle AN (in contumacia dell'allora convenuto ) e che – invece – era stata poi ritenuta insufficiente dal Tribunale di CP_3
Benevento in sede di appello, che – però – non aveva ammesso ulteriore documentazione (la cui produzione si era resa necessaria a seguito dell'avversa contestazione formulata solo in sede di appello), ritenendola non indispensabile;
l'Avv.
Principe – quindi – da un lato riteneva di aver compiutamente difeso il proprio assistito sin dal primo grado di giudizio e dall'altro evidenziava che l'eventuale produzione già in quella sede della documentazione di cui chiedeva l'acquisizione direttamente in appello (verbali di assemblea condominiale di conferimento dell'incarico all'Ing.
, in ogni caso non sarebbe stata sufficiente ad evitare il rigetto della domanda, CP_1 giacchè era stata ritenuta non indispensabile. Con riferimento al giudizio di legittimità, inoltre, l'Avv. Principe documentava che la dichiarazione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza era stata resa in contrasto con quanto dalla medesima Cassazione indicato in sede di adozione di specifico protocollo. L'Avv.
Principe, infine ed in subordine, chiedeva la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui era stata rigettata la sua domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa (ribadendo le argomentazioni già rese nel primo grado a sostegno della stessa), chiedendo la restituzione di tutte le somme versate in ottemperanza della sentenza qui impugnata.
2 Costituendosi anche in questa sede, l'Ing. ribadiva le Controparte_1 argomentazioni già rese nel primo grado, in particolare ridepositando la sentenza n.
2100/2013 con la quale la sua domanda di vedersi corrispondere da altri condomini le somme spettantigli proquota per l'attività professionali espletate anche per conto di era stata regolarmente accolta perché – in quella sede – l'Avv. Principe aveva CP_3 depositato anche i verbali di assemblea condominiale dai quali si evinceva l'avvenuto conferimento dell'incarico, mentre il Tribunale di Benevento con la citata sentenza n.
1476/2010 aveva considerato non compiutamente provato il diritto dell'Ing. nei CP_1 confronti del condomino , giacchè in quel giudizio l'Avv. Principe non aveva CP_3 depositato i citati verbali. Anche in questa sede, inoltre, l'Ing. riteneva CP_1 sufficienti le argomentazioni rese dalla Cassazione nella sentenza n. 8484/2015 per imputare all'Avv. Principe il mancato rispetto del principio di c.d. autosufficienza del ricorso.
Costituendosi anche in questa sede, ribadiva le Controparte_2 argomentazioni per le quali riteneva non applicabile al caso in esame la polizza sottoscritta dall'Avv. Principe solo in data 31.3.2010, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, per ragioni organizzative il fascicolo subiva diversi turn over di G.I.
Assegnato alla sottoscritta in data 17.3.2025, veniva fissata direttamente l'udienza del
29.5.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla citata udienza, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è fondato e – per l'effetto – merita accoglimento.
Come giustamente evidenziato dall'odierno appellante, infatti, la sentenza impugnata fonda la propria decisione unicamente sulle argomentazioni contenute nella sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1476/10 e nella sentenza della Corte di Cassazione n.
8484/2015.
Alla pagina 3 della sentenza n. 803/2020 del Giudice di Pace di Benevento, in particolare, era dato leggere:
3 Come noto, però, in materia di responsabilità – di natura contrattuale – del professionista d'opera intellettuale, spetta all'attore che lamenti l'inesatta esecuzione della prestazione, sub specie di negligenza professionale, provare il titolo ed allegare l'inesatto inadempimento, nonché – in caso di domanda risarcitoria – provare l'esistenza di un danno ed il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno, secondo la regola processualcivilistica del “più probabile che non”. Spetterà, poi, al professionista, al fine di liberarsi da responsabilità, provare di aver esattamente adempiuto ovvero contestare che dal proprio inadempimento siano derivati dei danni risarcibili (perché, ad esempio, la domanda attorea non avrebbe in ogni caso avuto apprezzabili probabilità di essere accolta).
Al fine di potersi ritenere sussistente la dedotta responsabilità professionale, quindi, come giustamente evidenziato da parte appellante, occorre esaminare tutta l'attività professionale dallo stesso espletata in favore dell'odierna parte appellata per poterne vagliare la diligenza esigibile ex art. 1176, II co. c.c. (cfr. Cass. n. 25889 del 22.9.2025
e Cass. n. 15526 del 10.6.2025 ex multis).
Orbene, dall'esame degli atti messi a disposizione da parte appellante, in primo luogo si evince che l'Avv. Principe aveva fondato la domanda spiegata dinanzi al Giudice di
Pace di Colle AN per conto del suo cliente (Ing. non solo sulla specifica CP_1 delle spettanze, ma anche sul prospetto riepilogativo (dal quale – per quanto dedotto
4 dall'Avv. Principe e non specificamente contestato – si evinceva un parziale pagamento dell'allora convenuto in favore dell'Ing. implicante un riconoscimento del CP_1 debito di ), oltre che sulla CTU espletata in altro giudizio contro altri CP_3 condomini, ma relativa alla medesima attività professionale espletata dall'Ing. CP_1
Nel foliario degli atti depositati dinanzi al Giudice di Pace di Colle AN dall'Avv.
Principe in nome e per conto del proprio cliente Ing. infatti, era dato leggere CP_1
Orbene, trattasi di documentazione completa, idonea a sostenere la domanda dell'Ing.
soprattutto in considerazione della contumacia di , tant'è vero che il CP_1 CP_3
Giudice di Pace di Colle AN nella propria sentenza n. 95/07 (allegata alla produzione di parte appellata) faceva esplicitamente leva sulla contumacia dell'allora convenuto al fine di ritenere più che sufficiente la documentazione allegata alla domanda attorea dall'Avv. Principe.
Con la sentenza n. 1476/2010, invece, il Tribunale di Benevento accoglieva l'appello proposto da quel convenuto contumace, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta nell'ambito del giudizio di primo grado e tardiva quella prodotta direttamente in appello.
In sede di appello, però, il Tribunale di Benevento aveva ritenuto non ammissibile la documentazione tardivamente prodotta solo in quella sede (i citati verbali di assemblee condominiali dai quali si evinceva l'avvenuto conferimento dell'incarico) con le seguenti argomentazioni:
5 Come giustamente argomentato dall'odierno appellante, quindi, secondo la prospettazione del Tribunale di Benevento, quelle delibere condominiali dalle quali si evinceva il conferimento dell'incarico all'Ing. (poste a fondamento dell'accoglimento della sua CP_1 domanda in altre sedi – cfr. sentenza n. 2100/13 del Tribunale di Benevento pure allegata da parte appellata), non avrebbero avuto una influenza causale incisiva sulla decisione finale della controversia, di talchè – in ogni caso – erano da ritenersi irrilevanti.
Non ci si può esimere dal rilevare, infine (sul punto), che anche la Cassazione (cfr. sentenza n. 8484/2010, pure allegata alla produzione di parte appellata) sottolineava detto aspetto evidenziando di non poter procedere ad una autonoma valutazione di indispensabilità o meno della documentazione prodotta per la prima volta in appello, trattandosi di un mero giudizio di merito.
In definitiva, quindi, non si ravvedono negligenze nell'opera professionale espletata dall'Avv. Principe per conto dell'Ing. sia perché a sostegno della domanda spiegata CP_1 aveva depositato idonea documentazione già nel corso del primo grado di giudizio, sia perché in sede di appello (per contestare le tardive deduzioni della parte rimasta contumace in primo grado) aveva chiesto di depositare ulteriore documentazione, che – però – era stata ritenuta non indispensabile.
Per quanto attiene la dedotta negligenza nello svolgimento dell'attività professionale in sede di legittimità, dall'esame della sentenza n. 8484/2010 della Cassazione si evince che il ricorso veniva dichiarato inammissibile con le seguenti argomentazioni:
6 7 Sin dalla propria costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, però, l'Avv.
Principe depositava il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione ed il
[...] in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia Controparte_4 civile e tributaria del 17.12.2015 (allegato sub 10 al fascicolo di parte depositato in primo grado e ridepositato in allegato all'atto di appello – pagg. 25 e ss del fascicolo di I grado da documento n. 7 a documento n. 12) alla luce del quale deve convenirsi con l'odierno appellante in ordine all'insussistenza della violazione del principio di autosufficienza.
Nel citato Protocollo, che si condivide, infatti, è dato leggere:
Anche sul punto, quindi, non si ravvedono negligenze imputabili all'Avv. Principe, non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che (come dallo stesso rilevato) dall'incipit della citata sentenza si evince che il Sostituto Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento del ricorso, ritenendolo – quindi – non solo ammissibile, ma anche fondato.
L'appello, quindi, merita pieno accoglimento, con riforma integrale della sentenza n.
803/2020 e condanna delle odierne parti appellate alla restituzione di quanto ricevuto in ottemperanza della stessa.
Considerato – però – che la riforma è dovuta ad una lettura complessiva dell'attività espletata dal professionista che prescinde dalle argomentazioni contenute sia nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 1476/10 che nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 8484/2015, sulle quali – invece – l'Ing. aveva fondato la propria CP_1 domanda, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o
8 eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 803/2020 emessa dal
Giudice di Pace di Benevento il 6.7.2020 e, per l'effetto, RIGETTA la domanda spiegata dall'Ing. nei confronti dell'Avv. GUIDO Controparte_1
PRINCIPE, condannando le parti appellate alla restituzione di quanto ricevuto in virtù della stessa;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese relative al doppio grado di giudizio.
Benevento, 18/12/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
9