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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/10/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 738/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza dell'8.10.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
R.G. n. 738/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione Unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 738/2022 avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 011/2022 (R.G. n. 193/2021) emessa dal
Giudice di Pace di Agnone, depositata in cancelleria il 18.1.2022
TRA (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Katiuscia Secondino e dall'Avv. Antonio
RL ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di sita in Isernia alla Parte_1
Via XXIV Maggio n. 243;
- appellante
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
30.1.1989, e (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
29.4.1958, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Marcaccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Capriati a Volturno (CE) al Viale J. F.
Kennedy n. 3;
- appellati
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'8.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto è, comunque, così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.9.2021, e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio al fine di ottenere il rimborso di n. 2
[...] Parte_1
Buoni Fruttiferi Postali Serie “Q” (nr. 000.407 del 14.4.1989 di £ 500.000 e nr. 000.589 dell'1.2.1990 di £ 500.000), basando il calcolo della liquidazione, solo ed esclusivamente, sui tassi riportati sul retro degli stessi e, per l'effetto, ottenere la maggiore somma - pari ad €
1.255,00 al netto della ritenuta fiscale - rispetto a quanto già liquidato alla data del rimborso parziale. Nello specifico, gli attori rappresentavano che, al momento della riscossione dei BFP,
[...] erogava, in favore dei medesimi, un importo inferiore rispetto a quello Parte_1 asseritamente dovuto in base alle condizioni contrattuali riportate dai titoli stessi.
In particolare, e riferivano che entrambi i Buoni Fruttiferi Controparte_1 Controparte_2
Postali da essi sottoscritti avevano durata trentennale e che il timbro apposto a tergo degli stessi riportava l'indicazione del nuovo rendimento dei titoli sino alla scadenza del 20° anno, senza - tuttavia - specificare nulla in merito agli interessi da corrispondersi nei successivi 10 anni;
per tale ragione, gli attori sostenevano doversi applicare, dal 21° anno successivo alla sottoscrizione sino alla scadenza naturale dei titoli ordinari (30° anno), le condizioni contrattuali stampigliate sul retro dei BFP.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Parte_1 dell'atto di citazione e l'incompetenza territoriale del giudice adito, e, nel merito, deduceva la correttezza degli importi già liquidati, attesa la realizzazione della liquidazione in questione in maniera conforme a quanto prescritto dal D.M. del 13.6.1986; la convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace di Agnone, con sentenza n. 011/2022 depositata in data 18.1.2022, accoglieva la domanda di e , condannando al Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € 1.324,40 al netto della ritenuta fiscale, oltre alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, al Parte_1 fine di sentir: “..in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n.011/22 RG
193/21 resa dal Giudice di Pace di Agnone dott. depositata il 18.01.2022, Persona_1 dichiarando la conformità a legge dell'operato di in virtù delle norme tutte infra Parte_1 richiamate e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dal signor e Controparte_1
perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni Controparte_2 infra esposte;
nonché dichiarare che null'altro è dovuto per i titoli per cui è causa rispetto a quanto già percepito;
condannare il sig. E alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione delle ulteriori somme non dovute e percepite, unitamente alle spese di lite, pagate da in esecuzione della sentenza qui impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e Pt_1 competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nello specifico, parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva condannato al pagamento, in favore degli attori, di Parte_1 ulteriori € 1.324,40, attribuendo, erroneamente, la differenza riscontrata (tra gli importi liquidati e gli importi asseritamente dovuti) ai rendimenti previsti per l'ultimo decennio anziché all'applicazione della ritenuta fiscale.
In particolare, l'odierna appellante rappresentava che: - i titoli in questione, nativi serie “Q”, erano stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 1986 istitutivo di detta serie, ma prima dell'istituzione della ritenuta erariale, avvenuta con D.L. 239/96 e pari al 12,50%; - pertanto, i rendimenti riportati a tergo dei buoni erano calcolati a lordo della ritenuta erariale;
- la differenza riscontrata in sede di riscossione, quindi, era da riconnettersi all'applicazione della normativa sulla ritenuta fiscale.
Si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'inammissibilità dell'atto di appello per: - carenza dei requisiti previsti dall'art. 342, comma 1, c.p.c.; - violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; - violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.; nel merito, invece, gli stessi contestavano gli avversi assunti, ritenendo vincolanti, per l'ultimo decennio di efficacia del titolo, le condizioni contrattuali così come convenute tra i titolari dei buoni e al momento dell'emissione dei medesimi;
gli appellati Parte_1 concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “..in via principale rigettare l'appello promosso da perché inammissibile, improponibile, improcedibile, Parte_1 infondato e nei fatti non provato, sulla scorta di quanto rilevato nelle pagine che precedono, e per l'effetto confermare la sentenza n. 11/2022, resa dal Giudice di Pace di Agnone in Proc. sub
RG n. 193/2021”, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva decisa.
******
In via preliminare, va ritenuto ammissibile l'atto di appello, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta.
Avuto riguardo al primo aspetto messo in luce (art. 342 c.p.c.), si ritengono rispettati i presupposti delineati dall'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato precisamente i profili di censura mossi nei confronti della sentenza impugnata (in applicazione di quanto chiarito da
Cass. civ., Sez. 2, n. 2320/2020, secondo cui: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”).
Per quanto concerne il secondo profilo (art. 348 bis c.p.c.), il Tribunale ha già disatteso l'eccezione fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr. Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n.
37272 del 29.11.2021).
Relativamente al terzo profilo (art. 345, comma 2, c.p.c.), parte appellata sostiene che le questioni nel merito fondanti l'impugnativa costituiscano “novum”, in quanto la società
[...] in primo grado sposava la tesi secondo cui i BFP oggetto di causa erano nativi Parte_1 serie “P” e poi trasformati in serie “Q/P”, sostenendo la prevalenza del timbro di trasformazione e dei conseguenti tassi previsti dal DM 1986 sulla lettera del titolo, mentre nel giudizio di gravame deduceva che i buoni in questione erano nativi serie “Q”, in quanto emessi nel 1989 e nel 1990, e che, pertanto, non avendo subito variazioni, ogni questione giuridica doveva ritenersi attinente alla modalità di applicazione e calcolo della ritenuta fiscale.
Ebbene, anche tale eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa, non rappresentando le argomentazioni di parte appellante eccezioni nuove. Infatti, per un verso, la stampa chiara ed inequivocabile, sulla parte frontale dei titoli, della lettera “Q” seguita dal numero identificativo dei buoni, escludeva ab origine qualsiasi dubbio in ordine alla serie di appartenenza dei BFP oggetto di causa;
per altro verso, già nel giudizio di primo grado, aveva Parte_1 sollevato la questione della ritenuta fiscale applicabile ai BFP sottoscritti dagli appellati.
Infine, quanto all'asserita improcedibilità dell'appello per omesso deposito della sentenza impugnata e dell'indice di atti e documenti, l'eccezione non è meritevole di accoglimento. Ed infatti, come di recente chiarito da Cass. civ., Sez. 3, n. 27362/2024, “l'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne Data pubblicazione 22/10/2024 l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cosi la sentenza 11 gennaio 2010, n. 238, ribadita in seguito dalle sentenze 10 dicembre 2013, n. 27536, 22 novembre 2016, n. 23713, e dalle ordinanze 31 maggio 2019, n. 14883, e 13 maggio 2021, n. 12751).”
Tanto premesso, nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova rammentare, innanzitutto, che i costituiscono titoli di Controparte_3 legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito (cfr. Cass. SU 13979/2007, 27809/05); ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito.
Quanto alla disciplina agli stessi applicabile, il DPR n.156/1973, all'articolo 173, come modificato dal d.lgs. n. 460 del 1974, ha stabilito che “
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie (…)”.
Tale disposizione normativa - successivamente superata con due innovazioni legislative rispettivamente del 1999 e del 2000 - è rilevante ai fini della decisione in esame, in quanto si verte di ipotesi di buoni emessi prima delle ulteriori modifiche succitate.
Altra norma da tener presente ai fini della decisione è, poi, il DM 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro, emesso di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, che, all'articolo 4, ha così disposto: “
1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 4748 del 2022, ha avuto modo di offrire una lucida panoramica del fenomeno in esame, essenziale ai fini della soluzione della questione che qui si pone. Ed infatti, secondo il Supremo Consesso: “al fine di stabilire quali siano i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si è dato conto, in particolare l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, richiede poi di essere sinteticamente inquadrato nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari (…) I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (…), sono emessi da depositi e prestiti e, come ha chiarito CP_4 ancora una volta la Corte costituzionale, «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte cost. 18 settembre 1995,
n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, all'epoca nel vecchio testo. (…) Né può tacersi, guardando all'aspetto della tutela del risparmio, anch'esso di rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo 47 Cost., che sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette ― come si accennava Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le
nei successivi assetti soggettivi che l'ente ha assunto ―, ed in ragione dell'esercizio dello Pt_1 ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull'ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni (…)”.
La Cassazione, dunque, ricostruisce la natura di questi strumenti rimarcandone la funzione pubblicistica.
Ebbene, proprio tale natura ha giustificato numerose sentenze della Cassazione - tra tutte, le
SS.UU. n. 3963 del 2019 - che hanno ribadito l'applicabilità della norma del 1973 (che consentiva, come detto, variazioni anche "in pejus" del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali) anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, che ne ha sostituito il testo, determinando - quindi - una sostituzione automatica dei tassi di interesse trascritti dietro i buoni con quelli previsti dal D.M. del 1986, attuativo della norma sopra citata del 1973.
Rispetto a tale operazione, l'articolo 1339 c.c. prevede, si ricorda, un duplice congegno di inserzione automatica di clausole, di integrazione del contratto o di sostituzione delle clausole difformi. Si tratta di fenomeni alquanto diversi: nel primo caso, le parti si astengono dal disciplinare il profilo oggetto della norma legale, sicché si determina un'integrazione legale a mezzo dell'inserzione automatica di clausole;
nel secondo caso, in cui le parti decidono per via contrattuale di regolare il rapporto in difformità da una norma imperativa conformativa, il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell'articolo 1419, comma 2, c.c., e la lacuna generatasi per effetto della nullità viene colmata dalla norma cogente.
Ne discende, quindi, che il fenomeno della sostituzione sacrifica al massimo grado la libertà negoziale delle parti, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta.
Orbene, secondo la predetta ordinanza della Cassazione del 2022, il congegno cui rinvia l'articolo 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, “giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali, l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti. Ora, non ha bisogno di essere sottolineato che il fenomeno della sostituzione presuppone una norma cogente. Ed è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle Sezioni
Unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'articolo 1372 c.c.. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico. Né rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa”.
Ciò posto, non può condividersi l'assunto secondo cui le disposizioni dei buoni serie “Q” emessi dopo il 1° luglio 1986 prevalgono sulle disposizioni del citato DM 13.6.1986.
Sul punto, l'ordinanza n. 4748/2022 - già richiamata - ha concluso statuendo che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo - ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l' interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore)
e come tale idonea a sostituire, ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera Q”.
Orbene, è evidente che la pronuncia poc'anzi citata faccia espresso riferimento ai buoni della tipologia Q – quelli, cioè, rispetto ai quali si procede nel presente giudizio – e, pertanto, risulta pacifica l'applicazione allo stesso dei principi nella medesima espressi.
Sul punto, è altresì intervenuta anche l'ordinanza nr. 4284/2022 della Corte di Cassazione, affermando come, in tali ipotesi, non si possa invocare il principio del legittimo affidamento - come richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 - e rigettando la censura che evidenziava come nel caso di specie i buoni non fossero stati oggetto di uno ius variandi operante ex post, poiché emessi nel novembre 1986 e, dunque, in epoca successiva all'emanazione del DM 13.6.1986.
Ebbene, anche nel caso de quo, come risultante dalla documentazione prodotta (cfr.
[...] nr. 000.407 del 14.4.1989 e nr. 000.589 dell'1.2.1990 - allegati da parte Controparte_3 appellata), i buoni costituenti oggetto della presente controversia sono stati regolarmente emessi con la serie “Q” successivamente all'emanazione del D.M. 13.6.1986.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, emerge, dunque, che i buoni postali nella titolarità degli odierni appellati sono stati correttamente liquidati da parte di in Parte_1 maniera conforme a quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 e, pertanto, nessun'altra somma è dovuta a e a a titolo di interessi Controparte_1 Controparte_2 maturati sui predetti buoni.
Ne discende l'accoglimento dell'appello proposto da e, dunque, in riforma Parte_1 integrale della sentenza ivi impugnata, il rigetto della domanda formulata in primo grado dagli odierni appellati, con conseguente restituzione di quanto eventualmente versato da Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
L'accoglimento dell'appello implica, altresì, la riforma della sentenza di primo grado relativamente al capo delle spese, le quali, parimenti alle spese del presente grado di giudizio, meritano di essere compensate alla luce della peculiarità delle questioni trattate e della novità degli orientamenti giurisprudenziali citati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma integrale Parte_1 dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Agnone n. 011/2022 depositata il
18.1.2022, rigetta la domanda formulata in primo grado da e Controparte_1
, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione di quanto Controparte_2
eventualmente versato da in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
• dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Isernia, 9.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 738/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza dell'8.10.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
R.G. n. 738/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione Unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 738/2022 avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 011/2022 (R.G. n. 193/2021) emessa dal
Giudice di Pace di Agnone, depositata in cancelleria il 18.1.2022
TRA (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Katiuscia Secondino e dall'Avv. Antonio
RL ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di sita in Isernia alla Parte_1
Via XXIV Maggio n. 243;
- appellante
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
30.1.1989, e (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
29.4.1958, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Marcaccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Capriati a Volturno (CE) al Viale J. F.
Kennedy n. 3;
- appellati
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'8.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto è, comunque, così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.9.2021, e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio al fine di ottenere il rimborso di n. 2
[...] Parte_1
Buoni Fruttiferi Postali Serie “Q” (nr. 000.407 del 14.4.1989 di £ 500.000 e nr. 000.589 dell'1.2.1990 di £ 500.000), basando il calcolo della liquidazione, solo ed esclusivamente, sui tassi riportati sul retro degli stessi e, per l'effetto, ottenere la maggiore somma - pari ad €
1.255,00 al netto della ritenuta fiscale - rispetto a quanto già liquidato alla data del rimborso parziale. Nello specifico, gli attori rappresentavano che, al momento della riscossione dei BFP,
[...] erogava, in favore dei medesimi, un importo inferiore rispetto a quello Parte_1 asseritamente dovuto in base alle condizioni contrattuali riportate dai titoli stessi.
In particolare, e riferivano che entrambi i Buoni Fruttiferi Controparte_1 Controparte_2
Postali da essi sottoscritti avevano durata trentennale e che il timbro apposto a tergo degli stessi riportava l'indicazione del nuovo rendimento dei titoli sino alla scadenza del 20° anno, senza - tuttavia - specificare nulla in merito agli interessi da corrispondersi nei successivi 10 anni;
per tale ragione, gli attori sostenevano doversi applicare, dal 21° anno successivo alla sottoscrizione sino alla scadenza naturale dei titoli ordinari (30° anno), le condizioni contrattuali stampigliate sul retro dei BFP.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Parte_1 dell'atto di citazione e l'incompetenza territoriale del giudice adito, e, nel merito, deduceva la correttezza degli importi già liquidati, attesa la realizzazione della liquidazione in questione in maniera conforme a quanto prescritto dal D.M. del 13.6.1986; la convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace di Agnone, con sentenza n. 011/2022 depositata in data 18.1.2022, accoglieva la domanda di e , condannando al Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € 1.324,40 al netto della ritenuta fiscale, oltre alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, al Parte_1 fine di sentir: “..in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n.011/22 RG
193/21 resa dal Giudice di Pace di Agnone dott. depositata il 18.01.2022, Persona_1 dichiarando la conformità a legge dell'operato di in virtù delle norme tutte infra Parte_1 richiamate e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dal signor e Controparte_1
perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni Controparte_2 infra esposte;
nonché dichiarare che null'altro è dovuto per i titoli per cui è causa rispetto a quanto già percepito;
condannare il sig. E alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione delle ulteriori somme non dovute e percepite, unitamente alle spese di lite, pagate da in esecuzione della sentenza qui impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e Pt_1 competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nello specifico, parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva condannato al pagamento, in favore degli attori, di Parte_1 ulteriori € 1.324,40, attribuendo, erroneamente, la differenza riscontrata (tra gli importi liquidati e gli importi asseritamente dovuti) ai rendimenti previsti per l'ultimo decennio anziché all'applicazione della ritenuta fiscale.
In particolare, l'odierna appellante rappresentava che: - i titoli in questione, nativi serie “Q”, erano stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 1986 istitutivo di detta serie, ma prima dell'istituzione della ritenuta erariale, avvenuta con D.L. 239/96 e pari al 12,50%; - pertanto, i rendimenti riportati a tergo dei buoni erano calcolati a lordo della ritenuta erariale;
- la differenza riscontrata in sede di riscossione, quindi, era da riconnettersi all'applicazione della normativa sulla ritenuta fiscale.
Si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'inammissibilità dell'atto di appello per: - carenza dei requisiti previsti dall'art. 342, comma 1, c.p.c.; - violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; - violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.; nel merito, invece, gli stessi contestavano gli avversi assunti, ritenendo vincolanti, per l'ultimo decennio di efficacia del titolo, le condizioni contrattuali così come convenute tra i titolari dei buoni e al momento dell'emissione dei medesimi;
gli appellati Parte_1 concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “..in via principale rigettare l'appello promosso da perché inammissibile, improponibile, improcedibile, Parte_1 infondato e nei fatti non provato, sulla scorta di quanto rilevato nelle pagine che precedono, e per l'effetto confermare la sentenza n. 11/2022, resa dal Giudice di Pace di Agnone in Proc. sub
RG n. 193/2021”, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva decisa.
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In via preliminare, va ritenuto ammissibile l'atto di appello, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta.
Avuto riguardo al primo aspetto messo in luce (art. 342 c.p.c.), si ritengono rispettati i presupposti delineati dall'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato precisamente i profili di censura mossi nei confronti della sentenza impugnata (in applicazione di quanto chiarito da
Cass. civ., Sez. 2, n. 2320/2020, secondo cui: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”).
Per quanto concerne il secondo profilo (art. 348 bis c.p.c.), il Tribunale ha già disatteso l'eccezione fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr. Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n.
37272 del 29.11.2021).
Relativamente al terzo profilo (art. 345, comma 2, c.p.c.), parte appellata sostiene che le questioni nel merito fondanti l'impugnativa costituiscano “novum”, in quanto la società
[...] in primo grado sposava la tesi secondo cui i BFP oggetto di causa erano nativi Parte_1 serie “P” e poi trasformati in serie “Q/P”, sostenendo la prevalenza del timbro di trasformazione e dei conseguenti tassi previsti dal DM 1986 sulla lettera del titolo, mentre nel giudizio di gravame deduceva che i buoni in questione erano nativi serie “Q”, in quanto emessi nel 1989 e nel 1990, e che, pertanto, non avendo subito variazioni, ogni questione giuridica doveva ritenersi attinente alla modalità di applicazione e calcolo della ritenuta fiscale.
Ebbene, anche tale eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa, non rappresentando le argomentazioni di parte appellante eccezioni nuove. Infatti, per un verso, la stampa chiara ed inequivocabile, sulla parte frontale dei titoli, della lettera “Q” seguita dal numero identificativo dei buoni, escludeva ab origine qualsiasi dubbio in ordine alla serie di appartenenza dei BFP oggetto di causa;
per altro verso, già nel giudizio di primo grado, aveva Parte_1 sollevato la questione della ritenuta fiscale applicabile ai BFP sottoscritti dagli appellati.
Infine, quanto all'asserita improcedibilità dell'appello per omesso deposito della sentenza impugnata e dell'indice di atti e documenti, l'eccezione non è meritevole di accoglimento. Ed infatti, come di recente chiarito da Cass. civ., Sez. 3, n. 27362/2024, “l'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne Data pubblicazione 22/10/2024 l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cosi la sentenza 11 gennaio 2010, n. 238, ribadita in seguito dalle sentenze 10 dicembre 2013, n. 27536, 22 novembre 2016, n. 23713, e dalle ordinanze 31 maggio 2019, n. 14883, e 13 maggio 2021, n. 12751).”
Tanto premesso, nel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova rammentare, innanzitutto, che i costituiscono titoli di Controparte_3 legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito (cfr. Cass. SU 13979/2007, 27809/05); ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito.
Quanto alla disciplina agli stessi applicabile, il DPR n.156/1973, all'articolo 173, come modificato dal d.lgs. n. 460 del 1974, ha stabilito che “
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie (…)”.
Tale disposizione normativa - successivamente superata con due innovazioni legislative rispettivamente del 1999 e del 2000 - è rilevante ai fini della decisione in esame, in quanto si verte di ipotesi di buoni emessi prima delle ulteriori modifiche succitate.
Altra norma da tener presente ai fini della decisione è, poi, il DM 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro, emesso di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, che, all'articolo 4, ha così disposto: “
1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 4748 del 2022, ha avuto modo di offrire una lucida panoramica del fenomeno in esame, essenziale ai fini della soluzione della questione che qui si pone. Ed infatti, secondo il Supremo Consesso: “al fine di stabilire quali siano i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si è dato conto, in particolare l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, richiede poi di essere sinteticamente inquadrato nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari (…) I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (…), sono emessi da depositi e prestiti e, come ha chiarito CP_4 ancora una volta la Corte costituzionale, «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte cost. 18 settembre 1995,
n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, all'epoca nel vecchio testo. (…) Né può tacersi, guardando all'aspetto della tutela del risparmio, anch'esso di rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo 47 Cost., che sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette ― come si accennava Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le
nei successivi assetti soggettivi che l'ente ha assunto ―, ed in ragione dell'esercizio dello Pt_1 ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull'ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni (…)”.
La Cassazione, dunque, ricostruisce la natura di questi strumenti rimarcandone la funzione pubblicistica.
Ebbene, proprio tale natura ha giustificato numerose sentenze della Cassazione - tra tutte, le
SS.UU. n. 3963 del 2019 - che hanno ribadito l'applicabilità della norma del 1973 (che consentiva, come detto, variazioni anche "in pejus" del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali) anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, che ne ha sostituito il testo, determinando - quindi - una sostituzione automatica dei tassi di interesse trascritti dietro i buoni con quelli previsti dal D.M. del 1986, attuativo della norma sopra citata del 1973.
Rispetto a tale operazione, l'articolo 1339 c.c. prevede, si ricorda, un duplice congegno di inserzione automatica di clausole, di integrazione del contratto o di sostituzione delle clausole difformi. Si tratta di fenomeni alquanto diversi: nel primo caso, le parti si astengono dal disciplinare il profilo oggetto della norma legale, sicché si determina un'integrazione legale a mezzo dell'inserzione automatica di clausole;
nel secondo caso, in cui le parti decidono per via contrattuale di regolare il rapporto in difformità da una norma imperativa conformativa, il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell'articolo 1419, comma 2, c.c., e la lacuna generatasi per effetto della nullità viene colmata dalla norma cogente.
Ne discende, quindi, che il fenomeno della sostituzione sacrifica al massimo grado la libertà negoziale delle parti, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta.
Orbene, secondo la predetta ordinanza della Cassazione del 2022, il congegno cui rinvia l'articolo 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, “giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali, l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti. Ora, non ha bisogno di essere sottolineato che il fenomeno della sostituzione presuppone una norma cogente. Ed è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle Sezioni
Unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'articolo 1372 c.c.. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico. Né rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa”.
Ciò posto, non può condividersi l'assunto secondo cui le disposizioni dei buoni serie “Q” emessi dopo il 1° luglio 1986 prevalgono sulle disposizioni del citato DM 13.6.1986.
Sul punto, l'ordinanza n. 4748/2022 - già richiamata - ha concluso statuendo che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo - ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l' interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore)
e come tale idonea a sostituire, ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera Q”.
Orbene, è evidente che la pronuncia poc'anzi citata faccia espresso riferimento ai buoni della tipologia Q – quelli, cioè, rispetto ai quali si procede nel presente giudizio – e, pertanto, risulta pacifica l'applicazione allo stesso dei principi nella medesima espressi.
Sul punto, è altresì intervenuta anche l'ordinanza nr. 4284/2022 della Corte di Cassazione, affermando come, in tali ipotesi, non si possa invocare il principio del legittimo affidamento - come richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 - e rigettando la censura che evidenziava come nel caso di specie i buoni non fossero stati oggetto di uno ius variandi operante ex post, poiché emessi nel novembre 1986 e, dunque, in epoca successiva all'emanazione del DM 13.6.1986.
Ebbene, anche nel caso de quo, come risultante dalla documentazione prodotta (cfr.
[...] nr. 000.407 del 14.4.1989 e nr. 000.589 dell'1.2.1990 - allegati da parte Controparte_3 appellata), i buoni costituenti oggetto della presente controversia sono stati regolarmente emessi con la serie “Q” successivamente all'emanazione del D.M. 13.6.1986.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, emerge, dunque, che i buoni postali nella titolarità degli odierni appellati sono stati correttamente liquidati da parte di in Parte_1 maniera conforme a quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 e, pertanto, nessun'altra somma è dovuta a e a a titolo di interessi Controparte_1 Controparte_2 maturati sui predetti buoni.
Ne discende l'accoglimento dell'appello proposto da e, dunque, in riforma Parte_1 integrale della sentenza ivi impugnata, il rigetto della domanda formulata in primo grado dagli odierni appellati, con conseguente restituzione di quanto eventualmente versato da Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
L'accoglimento dell'appello implica, altresì, la riforma della sentenza di primo grado relativamente al capo delle spese, le quali, parimenti alle spese del presente grado di giudizio, meritano di essere compensate alla luce della peculiarità delle questioni trattate e della novità degli orientamenti giurisprudenziali citati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma integrale Parte_1 dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Agnone n. 011/2022 depositata il
18.1.2022, rigetta la domanda formulata in primo grado da e Controparte_1
, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione di quanto Controparte_2
eventualmente versato da in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
• dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Isernia, 9.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione