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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3815/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220061767662 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la parte ricorrente - in collegamento da remoto - l'avv. Difensore_1 il quale dichiara di aver ricevuto la cartella, dal proprio assistito, in data 03/01/2024 e di aver conseguentemente proposto subito il ricorso.
Il Presidente del Collegio chiarisce e ribadisce che non è in atti alcuna prova circa la data di notifica della cartella.
Resistente (A.E.): E' presente per l'Ag. Entrate Direzione Provinciale di Catania il dott. Nominativo_1 il quale si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (Ader): E' presente per l'Ag.entrate-Riscossione l'avv. Nominativo_2 - in collegamento da remoto ed in delega dell'avv. Difensore_2 - la quale preliminarmente eccepisce l'inammissibilità delle memorie depositate da parte ricorrente in data 26/12/2025 e, per il resto, si riporta ai propri atti insistendo sulla correttezza della relata di notifica conosciuta dal contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 03/01/2024 ed inviato il 29/04/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania avverso la cartella di pagamento n.
29320220061767662 e la sottesa iscrizione a ruolo.
Premette che in data 3 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Catania ha notificato la cartella di pagamento in oggetto [All. 1], con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania ha iscritto a ruolo la somma di 41.529,28 euro di cui 30.142,08 euro a titolo di IRPEF per la tassazione separata del Trattamento di Fine Rapporto percepito nell'anno 2016, interessi per 2.338,70 euro e sanzioni per
9.042,62 euro, a seguito del controllo ex art. 36bis del D.P.R. 602/1973 in rettifica della dichiarazione Mod.
Unico 2017 per il periodo di imposta 2016.
In via preliminare, si rileva la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza ex art. 25 del DPR n. 602/73 in combinato disposto con l'art. 36 bis del DPR 600/73. Nullità della notifica. Intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Nel caso di specie, trattandosi di iscrizione a ruolo per l'anno d'imposta 2016, in rettifica ex art. 36 bis del
DPR n. 600/73 della dichiarazione dei redditi Unico/2017 l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31.12.2020.
Di contro, la notifica della cartella di pagamento è sopraggiunta solo il 3 gennaio 2024 ossia allo spirare dei sopradetti termini di decadenza.
Va dipoi evidenziato che in fattispecie non risultano essere stati osservati i dettami normativi in tema di notifica degli atti impositivi a mezzo posta, sicché qualsivoglia sanatoria a mente dell' art. 156 cpc invocata ex adverso per eventuale raggiungimento dello scopo, conseguente all'impugnazione della stessa cartella di pagamento, può aver effetto solo ex nunc ossia alla data di proposizione del ricorso, tenuti fermi gli effetti decadenziali già maturati.
Sempre in via preliminare, si deduce la nullità dell'impugnata cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo per mancanza di motivazione. Violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000.
In particolare la rettifica ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 dei Redditi/2017 sarebbe avvenuta in forza dei dati esposti nella Certificazione Unica/2017 presentata dal sostituto d'imposta e dunque non conosciuta dal ricorrente in violazione del suo diritto di difesa.
Ancora in via preliminare: nullità della cartella e del ruolo per mancata instaurazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 36bis DPR n. 600/1973, dell'art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 6, commi 1 e
5, L. n. 212/2000.
L'Ufficio, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, dopo avere proceduto alla liquidazione di sanzioni e interessi, è passato direttamente alla fase della riscossione senza comunicare alla contribuente l'esito della liquidazione, violando le norme sopra menzionate e inficiando di nullità l'intero procedimento di controllo avviato.
In via principale si rileva l'illegittimità e/o infondatezza del ruolo e della cartella;
non debenza delle pretese creditorie ex adverso vantate. violazione del principio di doppia imposizione Italia-Australia.
L'impugnata cartella di pagamento, relativa alla rettifica della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta
2016, riguarda l'assoggettamento del ricorrente a tassazione separata del TF da questo percepito nell'anno 2016 dalla Società_1 spa (c.f. P.IVA_1).
Difatti la rettifica cartolare operata dall'Agenzia Fiscale sarebbe fondata sulla CU 2017 trasmessa dalla Società_1 che quale ex datrice di lavoro ha operato da sostituto d'imposta del contribuente. Tali atti non sono stati allegati né il loro contenuto essenziale è stato riprodotto.
Dalla scarna motivazione della cartella si deduce che sulle erogazioni effettuate dal datore di lavoro nell'anno
2016 pari a 134.052,54 euro, a copertura di un arco temporale novennale, l'Ufficio ha liquidato una tassazione separata con aliquota media del quinquennio precedente pari al 23% per complessivi 30.142,08 euro.
In verità il sig. Ricorrente_1, come ben noto all'Ufficio che ha spedito l'atto impugnato in 21 Pine Ave Briar Hill 00000 - Nominativo_3 ( cfr. ultima pagina All. 1 busta contenente la cartella di pagamento) è residente in [...]per come dallo stesso indicato nel frontespizio della propria dichiarazione dei redditi .
Il ricorrente è stato posto in mobilità transnazionale quale lavoratore dipendente della Società_1 dal 2006 e sino al 2016, momento di cessazione del rapporto di lavoro ed erogazione del TF , proprio in Australia ed ivi trasferitosi STABILMENTE ha dichiarato e pagato le relative imposte.
Nella specie, dunque, non può essere applicata alcuna imposizione domestica nello Stato italiano in quanto non conforme alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985.
Difetta in fattispecie il requisito di residenza fiscale in Italia del contribuente previsto dall'articolo 2 del DPR
n 917/86 in quanto il contribuente è definitivamente residente, tanto civilmente quanto fiscalmente, in un paese estero.
Come noto, le disposizioni fiscali domestiche devono raffrontarsi con quanto previsto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
In virtù dell'accordo odiernamente vigente tra l'Italia e il Paese estero, il trattamento di fine rapporto percepito dal ricorrente deve essere escluso da tassazione in Italia in quanto l'attività lavorativa è stata svolta integralmente in Australia. L'assimilazione del TF maturato interamente all'estero ai “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe” consente di escluderlo da imposizione in Italia, poiché va trattato alla stregua di retribuzione corrisposta ad un lavoratore in relazione a una prestazione lavorativa resa in uno stato estero.
Ne discende che detto reddito potrà essere reso imponibile solo in Australia per espressa deroga operata dalle disposizioni convenzionali - per come definite dall'articolo 15 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni – alle disposizioni nazionali, in quanto il lavoratore è risultato essere residente nel Paese estero al momento della corresponsione.
In mero subordine, a mente dell'art. ex art. 165 del TUIR si fa istanza a questa Corte di Giustizia affinché ridetermini, quale giudice del merito e per quanto di diritto, l'imposta da corrispondere a tassazione separata per l'anno 2016 dichiarando che quanto già corrisposto dal ricorrente, per come emerge nella dichiarazione estera del medesimo anno, sia considerato, in tutto o in parte, un credito d'imposta da portare a deconto del dovuto.
In mero subordine, a mente dell'art. ex art. 165 del TUIR si fa istanza a questa Corte di Giustizia affinché ridetermini, quale giudice del merito e per quanto di diritto, l'imposta da corrispondere a tassazione separata per l'anno 2016 dichiarando che quanto già corrisposto dal ricorrete, per come emerge nella dichiarazione estera del medesimo anno, sia considerato, in tutto o in parte, un credito d'imposta da portare a deconto del dovuto.
In ogni caso si rileva l'illegittimità, l'inapplicabilità e/o l'infondatezza delle sanzioni irrogate. Esclusioni per la sussistenza di ragioni di obbiettive condizioni d'incertezza.
La suddetta obiettiva incertezza è per l'appunto derivata dall'operatività delle convenzioni bilaterali e transnazionali che hanno condotto il contribuente ad aver dichiarato e corrisposto i redditi da oltre quindici anni in Australia senza aver subito controlli fiscali.
In ulteriore subordine ricorrono i presupposti per la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi del novellato quarto comma dell'art. 7 del DLgs. 472/97 risultando manifesta la sproporzione tra entità del tributo e della sanzione
Chiede di annullare la iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento;
di dichiarare illegittime ed inapplicabili le sanzioni, anche per obiettive condizioni d'incertezza, ovvero ridurle nella misura del minimo edittale.
Con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 30/05/2024.
Contesta i motivi di ricorso ed insiste sulla legittimità dell'operato dell'Ufficio e sulla fondatezza della pretesa erariale.
Nel corso della istruttoria, parte ricorrente non ha prodotto il contratto di lavoro che avrebbe potuto evidenziare il luogo di svolgimento della attività lavorativa. Ha prodotto invece due “lettere di rinnovo del trasferimento in Australia” del 31 dicembre 2010 e del 12 luglio 2012.
Dalle interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria si è potuto constatare che negli anni 2006,
2007, 2008, 2009 il sostituto di imposta ha erogato redditi e versato le ritenute in Italia.
Evidentemente l'attività lavorativa svolta negli anni dal 2006 al 2009 è stata svolta in Italia e tassata in Italia. Al fine di verificare in concreto quale dei due Stati possa esercitare la potestà impositiva, occorre tenere presente che il TF matura anno per anno, per cui non è possibile considerare, ai fini della verifica della residenza del percipiente e della localizzazione del lavoro solo l'anno di erogazione dell'emolumento complessivamente spettante. Occorre invece considerare distintamente i periodi in cui il lavoro è stato effettuato in Italia da quelli in nei quali il lavoro è stato svolto in Australia.
Considerato quanto sopra, la quota parte di TF riferibile agli anni dal 2006 al 2009 (anni in cui il ricorrente pur essendo iscritto all'AIRE ha prestato la sua attività lavorativa nel territorio italiano –tant'è che il sostituto ha versato i contributi e le ritenute in Italia), è soggetta a tassazione in Italia;
mentre la quota parte di TF riferibile agli anni successivi (dal 2010 al 2016) potrà essere assoggettata a tassazione nello Stato estero di residenza.
Chiede di confermare l'operato dell'Ufficio nei termini sopra detti e disporre la tassazione della quota parte di TF in Italia per gli anni dal 2006 al 2009 e la tassazione della quota parte di TF in Australia per gli anni dal 2010 al 2016; di compensare le spese di giudizio in considerazione della complessità del caso.
Con atto depositato in data 26/06/2024 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Contesta i motivi di ricorso relativi alla presunta nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza ex art. 25 del DPR n. 602/73 in combinato disposto con l'art. 36 bis del DPR
600/73 e di intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi ed al presunto difetto di motivazione.
Evidenzia il difetto di legittimazione passiva della Riscossione in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa impositiva (mancata instaurazione del contraddittorio;
non debenza delle pretese creditorie per violazione del principio di doppia imposizione Italia-Australia; omessa notifica avviso di accertamento;
l'illegittimità, l'inapplicabilità e/o l'infondatezza delle sanzioni irrogate).
Chiede di rigettare il ricorso;
di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Concessionario per tutti i fatti antecedenti la consegna del ruolo;
di condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di averli anticipati e non riscossi.
Il ricorrente in data 26/12/2025 deposita memorie con le quali, contestando le deduzioni degli Uffici, ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso (decadenza dalla pretesa impositiva;
difetto di motivazione;
mancata instaurazione del contraddittorio;
non debenza della pretesa tributaria;
violazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973; illegittimità delle sanzioni) ed insiste sulle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Alla pubblica udienza del giorno 7 gennaio 2026 viene trattata, come da verbale, la controversia.
Dopo preliminare esame degli atti del fascicolo da parte del Collegio, il Presidente/Relatore richiama l'attenzione sulla data di notifica della cartella impugnata - come indicata dal ricorrente - nella data del
03/01/2024, medesimo giorno in cui è stato notificato il ricorso alle controparti e chiede pertanto delucidazioni alla parte ricorrente sulla correttezza dell'indicazione di tale data di notifica della cartella.
E' presente per la parte ricorrente - in collegamento da remoto – l'avv. Difensore_1 il quale dichiara di aver ricevuto la cartella, dal proprio assistito, in data 03/01/2024 e di aver conseguentemente proposto subito il ricorso.
Il Presidente del Collegio chiarisce e ribadisce che non è in atti alcuna prova circa la data di notifica della cartella.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nelle conclusioni.
Il difensore dell'Ag.entrate-Riscossione, avv. Nominativo_2 – in collegamento da remoto ed in delega dell'avv. Difensore_2 - preliminarmente eccepisce l'inammissibilità delle memorie depositate da parte ricorrente in data 26/12/2025 e, per il resto, si riporta ai propri atti insistendo sulla correttezza della relata di notifica conosciuta dal contribuente.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente, impugnando la sopra indicata cartella, ne sostiene la illegittimità e ne chiede l'annullamento.
Le parti resistenti, come visto, insistono sulla regolarità del proprio operato e sulla legittimità e fondatezza della pretesa erariale.
Questa Corte rileva che parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 03/01/2024, cioè la medesima data in cui il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo PEC alle controparti.
Rileva, inoltre, che la cartella di pagamento in oggetto è stata spedita all'odierno ricorrente con Raccomandata del 26/10/2023, come risulta da documentazione depositata in atti dallo stesso ricorrente, quindi oltre 60 giorni prima del 03 gennaio 2024.
Come sopra evidenziato, all'odierna pubblica udienza, su precisa richiesta di delucidazioni in ordine alla data di notifica della cartella impugnata, il difensore del ricorrente ha solo precisato di avere ricevuto la cartella dal proprio assistito nella data indicata, ma non ha fornito alcuna specifica prova circa la data di effettiva notifica della cartella e null'altro ha osservato, insistendo sul ricorso.
La mancanza della prova in ordine alla data di notifica dell'atto impugnato, solo indicata in ricorso, ma non dimostrata dalla parte ricorrente, non consente alla Corte di verificare la osservanza del termine per la proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 ai sensi del quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.” In proposito, v. Cass. 26932/2014; 7051/2012; 6481/2010.
Il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione necessaria per dimostrare che la proposizione del ricorso è avvenuta entro i sessanta giorni dalla notifica dell'atto opposto.
In proposito la Suprema Corte, nella recente Ordinanza n. 20627/2025, dopo avere richiamato le disposizioni dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992, ha statuito che: «3.4. Dalle norme ora richiamate emerge a chiare lettere la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione. Detta rilevabilità d'ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso. D'altronde, ricade sul ricorrente l'onere della prova sulla tempestiva notifica del ricorso ed a nulla rileva il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 d. lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio. Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte.»
In definitiva, questa Corte, non potendo ritenere dimostrata la tempestiva proposizione della impugnazione, non può che dichiarare la inammissibilità del ricorso.
Con la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto della complessità della controversia nonché delle considerazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni in ordine al merito della ripresa a tassazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2026.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3815/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220061767662 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la parte ricorrente - in collegamento da remoto - l'avv. Difensore_1 il quale dichiara di aver ricevuto la cartella, dal proprio assistito, in data 03/01/2024 e di aver conseguentemente proposto subito il ricorso.
Il Presidente del Collegio chiarisce e ribadisce che non è in atti alcuna prova circa la data di notifica della cartella.
Resistente (A.E.): E' presente per l'Ag. Entrate Direzione Provinciale di Catania il dott. Nominativo_1 il quale si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (Ader): E' presente per l'Ag.entrate-Riscossione l'avv. Nominativo_2 - in collegamento da remoto ed in delega dell'avv. Difensore_2 - la quale preliminarmente eccepisce l'inammissibilità delle memorie depositate da parte ricorrente in data 26/12/2025 e, per il resto, si riporta ai propri atti insistendo sulla correttezza della relata di notifica conosciuta dal contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 03/01/2024 ed inviato il 29/04/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania avverso la cartella di pagamento n.
29320220061767662 e la sottesa iscrizione a ruolo.
Premette che in data 3 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Catania ha notificato la cartella di pagamento in oggetto [All. 1], con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania ha iscritto a ruolo la somma di 41.529,28 euro di cui 30.142,08 euro a titolo di IRPEF per la tassazione separata del Trattamento di Fine Rapporto percepito nell'anno 2016, interessi per 2.338,70 euro e sanzioni per
9.042,62 euro, a seguito del controllo ex art. 36bis del D.P.R. 602/1973 in rettifica della dichiarazione Mod.
Unico 2017 per il periodo di imposta 2016.
In via preliminare, si rileva la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza ex art. 25 del DPR n. 602/73 in combinato disposto con l'art. 36 bis del DPR 600/73. Nullità della notifica. Intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Nel caso di specie, trattandosi di iscrizione a ruolo per l'anno d'imposta 2016, in rettifica ex art. 36 bis del
DPR n. 600/73 della dichiarazione dei redditi Unico/2017 l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31.12.2020.
Di contro, la notifica della cartella di pagamento è sopraggiunta solo il 3 gennaio 2024 ossia allo spirare dei sopradetti termini di decadenza.
Va dipoi evidenziato che in fattispecie non risultano essere stati osservati i dettami normativi in tema di notifica degli atti impositivi a mezzo posta, sicché qualsivoglia sanatoria a mente dell' art. 156 cpc invocata ex adverso per eventuale raggiungimento dello scopo, conseguente all'impugnazione della stessa cartella di pagamento, può aver effetto solo ex nunc ossia alla data di proposizione del ricorso, tenuti fermi gli effetti decadenziali già maturati.
Sempre in via preliminare, si deduce la nullità dell'impugnata cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo per mancanza di motivazione. Violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000.
In particolare la rettifica ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 dei Redditi/2017 sarebbe avvenuta in forza dei dati esposti nella Certificazione Unica/2017 presentata dal sostituto d'imposta e dunque non conosciuta dal ricorrente in violazione del suo diritto di difesa.
Ancora in via preliminare: nullità della cartella e del ruolo per mancata instaurazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 36bis DPR n. 600/1973, dell'art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 6, commi 1 e
5, L. n. 212/2000.
L'Ufficio, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, dopo avere proceduto alla liquidazione di sanzioni e interessi, è passato direttamente alla fase della riscossione senza comunicare alla contribuente l'esito della liquidazione, violando le norme sopra menzionate e inficiando di nullità l'intero procedimento di controllo avviato.
In via principale si rileva l'illegittimità e/o infondatezza del ruolo e della cartella;
non debenza delle pretese creditorie ex adverso vantate. violazione del principio di doppia imposizione Italia-Australia.
L'impugnata cartella di pagamento, relativa alla rettifica della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta
2016, riguarda l'assoggettamento del ricorrente a tassazione separata del TF da questo percepito nell'anno 2016 dalla Società_1 spa (c.f. P.IVA_1).
Difatti la rettifica cartolare operata dall'Agenzia Fiscale sarebbe fondata sulla CU 2017 trasmessa dalla Società_1 che quale ex datrice di lavoro ha operato da sostituto d'imposta del contribuente. Tali atti non sono stati allegati né il loro contenuto essenziale è stato riprodotto.
Dalla scarna motivazione della cartella si deduce che sulle erogazioni effettuate dal datore di lavoro nell'anno
2016 pari a 134.052,54 euro, a copertura di un arco temporale novennale, l'Ufficio ha liquidato una tassazione separata con aliquota media del quinquennio precedente pari al 23% per complessivi 30.142,08 euro.
In verità il sig. Ricorrente_1, come ben noto all'Ufficio che ha spedito l'atto impugnato in 21 Pine Ave Briar Hill 00000 - Nominativo_3 ( cfr. ultima pagina All. 1 busta contenente la cartella di pagamento) è residente in [...]per come dallo stesso indicato nel frontespizio della propria dichiarazione dei redditi .
Il ricorrente è stato posto in mobilità transnazionale quale lavoratore dipendente della Società_1 dal 2006 e sino al 2016, momento di cessazione del rapporto di lavoro ed erogazione del TF , proprio in Australia ed ivi trasferitosi STABILMENTE ha dichiarato e pagato le relative imposte.
Nella specie, dunque, non può essere applicata alcuna imposizione domestica nello Stato italiano in quanto non conforme alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985.
Difetta in fattispecie il requisito di residenza fiscale in Italia del contribuente previsto dall'articolo 2 del DPR
n 917/86 in quanto il contribuente è definitivamente residente, tanto civilmente quanto fiscalmente, in un paese estero.
Come noto, le disposizioni fiscali domestiche devono raffrontarsi con quanto previsto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
In virtù dell'accordo odiernamente vigente tra l'Italia e il Paese estero, il trattamento di fine rapporto percepito dal ricorrente deve essere escluso da tassazione in Italia in quanto l'attività lavorativa è stata svolta integralmente in Australia. L'assimilazione del TF maturato interamente all'estero ai “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe” consente di escluderlo da imposizione in Italia, poiché va trattato alla stregua di retribuzione corrisposta ad un lavoratore in relazione a una prestazione lavorativa resa in uno stato estero.
Ne discende che detto reddito potrà essere reso imponibile solo in Australia per espressa deroga operata dalle disposizioni convenzionali - per come definite dall'articolo 15 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni – alle disposizioni nazionali, in quanto il lavoratore è risultato essere residente nel Paese estero al momento della corresponsione.
In mero subordine, a mente dell'art. ex art. 165 del TUIR si fa istanza a questa Corte di Giustizia affinché ridetermini, quale giudice del merito e per quanto di diritto, l'imposta da corrispondere a tassazione separata per l'anno 2016 dichiarando che quanto già corrisposto dal ricorrente, per come emerge nella dichiarazione estera del medesimo anno, sia considerato, in tutto o in parte, un credito d'imposta da portare a deconto del dovuto.
In mero subordine, a mente dell'art. ex art. 165 del TUIR si fa istanza a questa Corte di Giustizia affinché ridetermini, quale giudice del merito e per quanto di diritto, l'imposta da corrispondere a tassazione separata per l'anno 2016 dichiarando che quanto già corrisposto dal ricorrete, per come emerge nella dichiarazione estera del medesimo anno, sia considerato, in tutto o in parte, un credito d'imposta da portare a deconto del dovuto.
In ogni caso si rileva l'illegittimità, l'inapplicabilità e/o l'infondatezza delle sanzioni irrogate. Esclusioni per la sussistenza di ragioni di obbiettive condizioni d'incertezza.
La suddetta obiettiva incertezza è per l'appunto derivata dall'operatività delle convenzioni bilaterali e transnazionali che hanno condotto il contribuente ad aver dichiarato e corrisposto i redditi da oltre quindici anni in Australia senza aver subito controlli fiscali.
In ulteriore subordine ricorrono i presupposti per la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi del novellato quarto comma dell'art. 7 del DLgs. 472/97 risultando manifesta la sproporzione tra entità del tributo e della sanzione
Chiede di annullare la iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento;
di dichiarare illegittime ed inapplicabili le sanzioni, anche per obiettive condizioni d'incertezza, ovvero ridurle nella misura del minimo edittale.
Con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 30/05/2024.
Contesta i motivi di ricorso ed insiste sulla legittimità dell'operato dell'Ufficio e sulla fondatezza della pretesa erariale.
Nel corso della istruttoria, parte ricorrente non ha prodotto il contratto di lavoro che avrebbe potuto evidenziare il luogo di svolgimento della attività lavorativa. Ha prodotto invece due “lettere di rinnovo del trasferimento in Australia” del 31 dicembre 2010 e del 12 luglio 2012.
Dalle interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria si è potuto constatare che negli anni 2006,
2007, 2008, 2009 il sostituto di imposta ha erogato redditi e versato le ritenute in Italia.
Evidentemente l'attività lavorativa svolta negli anni dal 2006 al 2009 è stata svolta in Italia e tassata in Italia. Al fine di verificare in concreto quale dei due Stati possa esercitare la potestà impositiva, occorre tenere presente che il TF matura anno per anno, per cui non è possibile considerare, ai fini della verifica della residenza del percipiente e della localizzazione del lavoro solo l'anno di erogazione dell'emolumento complessivamente spettante. Occorre invece considerare distintamente i periodi in cui il lavoro è stato effettuato in Italia da quelli in nei quali il lavoro è stato svolto in Australia.
Considerato quanto sopra, la quota parte di TF riferibile agli anni dal 2006 al 2009 (anni in cui il ricorrente pur essendo iscritto all'AIRE ha prestato la sua attività lavorativa nel territorio italiano –tant'è che il sostituto ha versato i contributi e le ritenute in Italia), è soggetta a tassazione in Italia;
mentre la quota parte di TF riferibile agli anni successivi (dal 2010 al 2016) potrà essere assoggettata a tassazione nello Stato estero di residenza.
Chiede di confermare l'operato dell'Ufficio nei termini sopra detti e disporre la tassazione della quota parte di TF in Italia per gli anni dal 2006 al 2009 e la tassazione della quota parte di TF in Australia per gli anni dal 2010 al 2016; di compensare le spese di giudizio in considerazione della complessità del caso.
Con atto depositato in data 26/06/2024 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Contesta i motivi di ricorso relativi alla presunta nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta decadenza ex art. 25 del DPR n. 602/73 in combinato disposto con l'art. 36 bis del DPR
600/73 e di intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi ed al presunto difetto di motivazione.
Evidenzia il difetto di legittimazione passiva della Riscossione in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa impositiva (mancata instaurazione del contraddittorio;
non debenza delle pretese creditorie per violazione del principio di doppia imposizione Italia-Australia; omessa notifica avviso di accertamento;
l'illegittimità, l'inapplicabilità e/o l'infondatezza delle sanzioni irrogate).
Chiede di rigettare il ricorso;
di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Concessionario per tutti i fatti antecedenti la consegna del ruolo;
di condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di averli anticipati e non riscossi.
Il ricorrente in data 26/12/2025 deposita memorie con le quali, contestando le deduzioni degli Uffici, ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso (decadenza dalla pretesa impositiva;
difetto di motivazione;
mancata instaurazione del contraddittorio;
non debenza della pretesa tributaria;
violazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973; illegittimità delle sanzioni) ed insiste sulle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Alla pubblica udienza del giorno 7 gennaio 2026 viene trattata, come da verbale, la controversia.
Dopo preliminare esame degli atti del fascicolo da parte del Collegio, il Presidente/Relatore richiama l'attenzione sulla data di notifica della cartella impugnata - come indicata dal ricorrente - nella data del
03/01/2024, medesimo giorno in cui è stato notificato il ricorso alle controparti e chiede pertanto delucidazioni alla parte ricorrente sulla correttezza dell'indicazione di tale data di notifica della cartella.
E' presente per la parte ricorrente - in collegamento da remoto – l'avv. Difensore_1 il quale dichiara di aver ricevuto la cartella, dal proprio assistito, in data 03/01/2024 e di aver conseguentemente proposto subito il ricorso.
Il Presidente del Collegio chiarisce e ribadisce che non è in atti alcuna prova circa la data di notifica della cartella.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nelle conclusioni.
Il difensore dell'Ag.entrate-Riscossione, avv. Nominativo_2 – in collegamento da remoto ed in delega dell'avv. Difensore_2 - preliminarmente eccepisce l'inammissibilità delle memorie depositate da parte ricorrente in data 26/12/2025 e, per il resto, si riporta ai propri atti insistendo sulla correttezza della relata di notifica conosciuta dal contribuente.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente, impugnando la sopra indicata cartella, ne sostiene la illegittimità e ne chiede l'annullamento.
Le parti resistenti, come visto, insistono sulla regolarità del proprio operato e sulla legittimità e fondatezza della pretesa erariale.
Questa Corte rileva che parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 03/01/2024, cioè la medesima data in cui il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo PEC alle controparti.
Rileva, inoltre, che la cartella di pagamento in oggetto è stata spedita all'odierno ricorrente con Raccomandata del 26/10/2023, come risulta da documentazione depositata in atti dallo stesso ricorrente, quindi oltre 60 giorni prima del 03 gennaio 2024.
Come sopra evidenziato, all'odierna pubblica udienza, su precisa richiesta di delucidazioni in ordine alla data di notifica della cartella impugnata, il difensore del ricorrente ha solo precisato di avere ricevuto la cartella dal proprio assistito nella data indicata, ma non ha fornito alcuna specifica prova circa la data di effettiva notifica della cartella e null'altro ha osservato, insistendo sul ricorso.
La mancanza della prova in ordine alla data di notifica dell'atto impugnato, solo indicata in ricorso, ma non dimostrata dalla parte ricorrente, non consente alla Corte di verificare la osservanza del termine per la proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 ai sensi del quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.” In proposito, v. Cass. 26932/2014; 7051/2012; 6481/2010.
Il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione necessaria per dimostrare che la proposizione del ricorso è avvenuta entro i sessanta giorni dalla notifica dell'atto opposto.
In proposito la Suprema Corte, nella recente Ordinanza n. 20627/2025, dopo avere richiamato le disposizioni dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992, ha statuito che: «3.4. Dalle norme ora richiamate emerge a chiare lettere la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione. Detta rilevabilità d'ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso. D'altronde, ricade sul ricorrente l'onere della prova sulla tempestiva notifica del ricorso ed a nulla rileva il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 d. lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio. Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte.»
In definitiva, questa Corte, non potendo ritenere dimostrata la tempestiva proposizione della impugnazione, non può che dichiarare la inammissibilità del ricorso.
Con la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto della complessità della controversia nonché delle considerazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni in ordine al merito della ripresa a tassazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III - dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2026.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo