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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1640/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA NI AR, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7138/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 861/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 29/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220229000897532000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 0002657840001 RUTENUTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 0002657840001 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 0002657840001 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 0002045361001 REGISTRO 2007
- sull'appello n. 4373/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 IRPEG 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 RITENUTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia deriva dalla impugnazione della pronuncia di prime cure che aveva accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento censurata sulla base della ritenuta irritualità del procedimento di notificazione non perfezionatasi per non risiedere nel 2008 a Luogo 1 la contribuente.
L'appellante ha censurato la motivazione offerta dal giudice di prime cure sul punto considerato che nel
2016 dopo due tentativi di notifica all'indirizzo di residenza della signora Resistente_1, si procedeva correttamente al deposito presso la casa comunale. Per cui non soltanto il procedimento di notifica era da ritenersi corretto, ma valeva ad interrompere la prescrizione del credito erariale.
La pretesa erariale non risulterebbe in ogni caso prescritta, poiché in data 21/10/2016, veniva notificato alla contribuente un ulteriore atto interruttivo, rappresentato dall'atto di pignoramento presso terzi n.
01284201600001237/001, contenente tra le altre anche le cartelle contenute LLintimazione oggetto del presente giudizio.
Con riguardo alle altre eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo, l'appellante ha eccepito la preclusione di ogni discussione con riguardo al merito della controversia, per essere divenuta la pretesa definitiva a seguito di mancata opposizione di tutti gli atti presupposti (avviso di accertamento e successive cartelle).
Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata sottende due cartelle di pagamento: • Cartella di pagamento n.01220070002657840001 notificata il 08/05/2007 importo euro 438.164,80 • Cartella di pagamento n. 01220120002045361001 notificata il 19/03/2012 importo euro 185,43. Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sarebbero state regolarmente notificate e mai impugnate, con conseguente definitività della pretesa impositiva dalle stesse recate.
Entrambe le richiamate cartelle venivano notificate in mani proprie.
Attesa la durata prescrizionale del termine per i crediti erariali in questione (IVA, IRES e IRAP) nessuna prescrizione risulterebbe verificatasi a dire LLappellante.
Chiedeva, quindi, la riforma integrale della pronuncia impugnata.
Si costituiva la contribuente Resistente_1 evidenziando che il contenzioso trae origine dall'intimazione di pagamento n. 012 2022 90008975 32/000, notificata alla Dott.ssa Resistente_1 il dì 08.06.2022.
Con l'intimazione in questione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Avellino invitava la ricorrente ad effettuare il pagamento della somma di € 438.164,80, oltre spese esecutive, per somme relative alla cartella di pagamento n. 01220070002657840001 – asseritamente notificata in data 08.05.2007 a titolo di omesso/tardivo versamento LLIRPEG e LLI.V.A. , “ritenute Irpef” ed “Irap” , in relazione all'anno d'imposta 2004, con i relativi interessi e sanzioni;
- il pagamento della somma di € 185,43, relativa alla cartella di pagamento n. 0122012000204561001 per imposta di registro - 2007, con relative sanzioni ed interessi.
La contribuente sosteneva di non aver mai sottoscritto gli avvisi di ricevimento che recavano un firma apocrifa non riconducibile alla stessa.
La ricorrente peraltro aveva disconosciuto la conformità all'originale LLavviso di ricevimento LLintimazione di pagamento asseritamente notificata nel 2016. Tale copia, secondo quanto sostenuto dalla contribuente, presentava diverse cancellature e abrasioni oltre che a recare delle incongruenze ricollegabili alle date intercorrenti tra la tentata notifica e il deposito nella casa comunale.
In ogni caso evidenziava l'inesistenza dei presupposti soggettivi per maturare l'obbligo a tributi non ricollegabili a lei come persona fisica. E per tale ragione depositava istanza di autotutela chiedendo il rinvio della decisione non essendo ancora decorsi per l'ufficio i termini di legge per procedere al suo esame.
La signora Resistente_1 ha sostenuto di non essere mai stata coinvolta nella gestione della compagine societaria della Società_1 SPA.
In ogni caso censurava il procedimento di notifica come avvenuto, il concetto di irreperibilità assoluta in quanto diverso da quello di irreperibilità temporanea.
In ogni caso, ha censurato la produzione di nuovi documenti in appello volti a provare la correttezza della notifica degli atti ritenuti interruttivi da parte LLUfficio. E ne disconosce la conformità all'originale. Ha concluso chiedendo la produzione LLoriginale riservandosi di proporre querela di falso non essendo riconducibile alla Resistente_1, a suo dire, la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto della intervenuta riunione dei due appelli proposti su questioni connesse. Invero, questa Corte decide sull'appello n.7138 del 2024 proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia n.861 del 2023 e sull'appello LLagenzia delle entrate riscossione n.4373 del 2024 proposto avverso la pronuncia n.481 del 2024.
Il primo dei ricorsi in appello ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.01220229000897532/000,
notificata in data 8.6.2022, relativa a tre cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate secondo quanto prospettato dalla contribuente, per un importo complessivo di €438.164,80 dovuto per imposte
IRPEG, IVA, IRAP e ritenute IRPEF per l'anno 2004. La pronuncia impugnata ha dichiarato la prescrizione dei crediti tributari indicati nelle tre cartelle riportate nella opposta intimazione, e ciò in via preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso.
Deve rilevarsi in questa sede che il procedimento di notifica come contestato non si è regolarmente perfezionato in considerazione del fatto che il precedente atto di intimazione n.01220169002121000/000 non è stato ritualmente notificato a causa della accertata irreperibilità
del destinatario, ricercato ma non trovato nel Comune di Luogo 1, ove non era più residente sin dal
10.9.2008, così come da certificato di residenza storico esibito dalla ricorrente.
Di conseguenza non appare rispettato rispettato il disposto del comma terzo LLart.60 DPR 600/1973 avendo l'Agenzia omesso di verificare il nuovo domicilio anagrafico della Resistente_1.
In tal modo non può che ritenersi inesistente la notifica LLintimazione in data 21.6.2016 e quindi inidonea ad interrompere il termine ordinario di prescrizione, certamente decorso per tutte e tre le cartelle indicate, così da rendere inesigibile il credito vantato. L'ulteriore appello riunito ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 0122023900239066000,
notificatale il 4 dicembre 2024, insieme a “tutti gli atti presupposti, connessi, collegati o e consequenziali”, con cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione le aveva chiesto il pagamento di €
447.720,17 in ragione della cartella esattoriale n. 01220070002657840001, mai notificatale, per
IRPEG, IVA, ritenute IRPEF e IRAP LLanno 2004.”.
Il pronunciamento oggetto di censura nel secondo appello, la sentenza n. 481/2024, dopo aver dato atto della eccezione della costituita AD di “inammissibilità LLavverso gravame, per avere la ricorrente già impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220229000897532000, anch'essa fondata sulla cartella n.
0122007000265784000 ha preso atto della pendenza del relativo giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7813/2023 R.G e ne ha rilevato la coincidenza. Dalla lettura della decisione in questione, pronunciata nei confronti LLAgenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino e nel contraddittorio LLAgenzia delle entrate-
Riscossione, può ritenersi che i giudici abbiano ritenuto maturato il termine di prescrizione dei crediti erariali, non interrotto dalla notifica nel 2016 LLintimazione di pagamento n. 01220169002121000 e che pertanto, accogliendo il ricorso, la Corte ha inteso annullare non solo l'intimazione di pagamento, ma anche le due sottese cartelle.
Il tenore di tale decisum impedisce a questo Collegio un ulteriore pronunciamento sulla prescrizione dei crediti erariali sottesi alla cartella n. 01220070002657840001.
Dunque , la prima controversia riguarda l'intimazione notifica nel 2022 avente ad oggetto gli stessi titoli della seconda intimazione notificata nel 2024.
Di qui la corretta riunione intervenuta in questa fase processuale tenuto conto LLindubitabile rapporto di pregiudizialità tra le due decisioni.
Al fine di delimitare l'ampiezza del decisum, la prima sentenza risulta impugnata dall'agenzia delle entrate, assente nel giudizio di primo grado, che oppone la validità della notificazione della intimazione del 2016 facendo poi riferimento ad altro atto interruttivo del 2022 costituito dal pignoramento presso terzi, titolo del quale però l'agenzia non pare intenda avvalersi all'esito LLinadempimento LLordinanza istruttoria di questa Corte sul punto, non avendo prodotto l'originale della notifica oggetto di contestazione.
La seconda sentenza risulta appellata dall'Agenzia delle Entrate riscossione sostanzialmente per la condanna alle spese, mentre l'AD intimata è rimasta assente in appello.
Fatta tale premessa, questa Corte non può che soffermarsi, come anticipato sopra, sulla esistenza e validità della notifica ex art. 60' lett. E dpr 600/1973 per irreperibilità assoluta della intimazione n.01220169002121000/000 eseguita il 21.6.2016.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte di recente con la pronuncia n. 27080 del 9 ottobre 2025 nonché con Cass. 24/05/2024, n. 14658 le cui motivazioni affermano che nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del
1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito LLatto nella casa comunale ed all'affissione LLavviso nell'albo LLEnte territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso.
Alla luce di questo criterio dalla relata in atti relativa alla detta intimazione risulta che: è stata effettuata a mezzo messo notificatore;
il messo attesta di aver fatto due accessi prima dichiarando semplicemente destinatario irreperibile ed infine affermando destinatario irreperibile, senza dare conto di una benché minima attività di ricerca oltre una richiesta di visura. Siamo, quindi, proprio nell'ipotesì richiamata dalla giurisprudenza, non essendo attestata alcuna attività concreta di ricerca non superabile con l'utilizzo di formule stereotipate come quelle riportate dal documento in atti. La notifica della intimazione è dunque invalida. Invero, dal certificato storico di residenza risulta che la contribuente non abbia mai modificato anagraficamente la sua posizione dal Comune di Luogo 1.
Come già evidenziato, ogni rilevanza attribuibile alla notifica del pignoramento presso terzi ai fini prescrizionali, perde consistenza dinanzi al comportamento processuale LLAgenzia delle Entrate. Il mancato deposito LLoriginale , in presenza di contestazioni sulla difformità tra copia e originale e la non attribuibilità della sottoscrizione, lascia ragionevolmente ritenere non provata la notifica del pignoramento.
Alcun rinvio peraltro può essere concesso in mancanza di presupposti oggettivi per una remissione in termini per causa non imputabile rispetto ad un ordine del giudice rimasto inadempiuto.
Con riguardo all'appello riunito al primo ogni contestazione relativa alla condanna intervenuta a carico LLAD per aver duplicato la richiesta nei confronti della contribuente non coglie nel segno in quanto la seconda intimazione predisposta il 19 giugno 2023 è stata poi notificata il 3 dicembre 2023 quando la prima sentenza era stata già pubblicata nel settembre 2023.
Ogni altro motivo di censura deve rimanere assorbito dalla presente motivazione perché riguardante questioni afferenti il primo giudizio che deve chiudersi come precisato.
Di conseguenza va rigettato sia il primo appello LLAgenzia delle Entrate per i motivi già esplicitati che l'appello LLAgenzia delle Entrate riscossione perché infondato rispetto al primo motivo e privo di reale interesse con riguardo al secondo motivo.
Le spese del primo giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto LLorientamento giurisprudenziale richiamato che va consolidandosi.
Con riguardo alla posizione LLAD , quest'ultima va condannata al rimborso delle spese di lite per soccombenza da liquidarsi in in euro 1.200,00 oltre rimb. For. 15% nonché IVA e CAP se dovuti che distrae in favore del suo difensore Avv. Difensore_2, per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Sciolta, in data 12 gennaio 2026, la riserva di decisione;
così decide: Rigetta entrambi gli appelli riuniti.
Condanna AD a rifondere alla parte contibuente le spese del grado che liquida in euro 1.200,00 oltre rimb. For. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore del suo difensore Avv. Difensore_2, per dichiarata fattane anticipazione. Compensa integralmente e reciprocamente le spese del presente grado tra AD e la contribuente e tra AD ed AD..
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA NI AR, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7138/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 861/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 29/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220229000897532000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 0002657840001 RUTENUTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 0002657840001 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2007 0002657840001 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2012 0002045361001 REGISTRO 2007
- sull'appello n. 4373/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 IRPEG 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 RITENUTE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002390666000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia deriva dalla impugnazione della pronuncia di prime cure che aveva accolto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento censurata sulla base della ritenuta irritualità del procedimento di notificazione non perfezionatasi per non risiedere nel 2008 a Luogo 1 la contribuente.
L'appellante ha censurato la motivazione offerta dal giudice di prime cure sul punto considerato che nel
2016 dopo due tentativi di notifica all'indirizzo di residenza della signora Resistente_1, si procedeva correttamente al deposito presso la casa comunale. Per cui non soltanto il procedimento di notifica era da ritenersi corretto, ma valeva ad interrompere la prescrizione del credito erariale.
La pretesa erariale non risulterebbe in ogni caso prescritta, poiché in data 21/10/2016, veniva notificato alla contribuente un ulteriore atto interruttivo, rappresentato dall'atto di pignoramento presso terzi n.
01284201600001237/001, contenente tra le altre anche le cartelle contenute LLintimazione oggetto del presente giudizio.
Con riguardo alle altre eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo, l'appellante ha eccepito la preclusione di ogni discussione con riguardo al merito della controversia, per essere divenuta la pretesa definitiva a seguito di mancata opposizione di tutti gli atti presupposti (avviso di accertamento e successive cartelle).
Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata sottende due cartelle di pagamento: • Cartella di pagamento n.01220070002657840001 notificata il 08/05/2007 importo euro 438.164,80 • Cartella di pagamento n. 01220120002045361001 notificata il 19/03/2012 importo euro 185,43. Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sarebbero state regolarmente notificate e mai impugnate, con conseguente definitività della pretesa impositiva dalle stesse recate.
Entrambe le richiamate cartelle venivano notificate in mani proprie.
Attesa la durata prescrizionale del termine per i crediti erariali in questione (IVA, IRES e IRAP) nessuna prescrizione risulterebbe verificatasi a dire LLappellante.
Chiedeva, quindi, la riforma integrale della pronuncia impugnata.
Si costituiva la contribuente Resistente_1 evidenziando che il contenzioso trae origine dall'intimazione di pagamento n. 012 2022 90008975 32/000, notificata alla Dott.ssa Resistente_1 il dì 08.06.2022.
Con l'intimazione in questione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Avellino invitava la ricorrente ad effettuare il pagamento della somma di € 438.164,80, oltre spese esecutive, per somme relative alla cartella di pagamento n. 01220070002657840001 – asseritamente notificata in data 08.05.2007 a titolo di omesso/tardivo versamento LLIRPEG e LLI.V.A. , “ritenute Irpef” ed “Irap” , in relazione all'anno d'imposta 2004, con i relativi interessi e sanzioni;
- il pagamento della somma di € 185,43, relativa alla cartella di pagamento n. 0122012000204561001 per imposta di registro - 2007, con relative sanzioni ed interessi.
La contribuente sosteneva di non aver mai sottoscritto gli avvisi di ricevimento che recavano un firma apocrifa non riconducibile alla stessa.
La ricorrente peraltro aveva disconosciuto la conformità all'originale LLavviso di ricevimento LLintimazione di pagamento asseritamente notificata nel 2016. Tale copia, secondo quanto sostenuto dalla contribuente, presentava diverse cancellature e abrasioni oltre che a recare delle incongruenze ricollegabili alle date intercorrenti tra la tentata notifica e il deposito nella casa comunale.
In ogni caso evidenziava l'inesistenza dei presupposti soggettivi per maturare l'obbligo a tributi non ricollegabili a lei come persona fisica. E per tale ragione depositava istanza di autotutela chiedendo il rinvio della decisione non essendo ancora decorsi per l'ufficio i termini di legge per procedere al suo esame.
La signora Resistente_1 ha sostenuto di non essere mai stata coinvolta nella gestione della compagine societaria della Società_1 SPA.
In ogni caso censurava il procedimento di notifica come avvenuto, il concetto di irreperibilità assoluta in quanto diverso da quello di irreperibilità temporanea.
In ogni caso, ha censurato la produzione di nuovi documenti in appello volti a provare la correttezza della notifica degli atti ritenuti interruttivi da parte LLUfficio. E ne disconosce la conformità all'originale. Ha concluso chiedendo la produzione LLoriginale riservandosi di proporre querela di falso non essendo riconducibile alla Resistente_1, a suo dire, la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto della intervenuta riunione dei due appelli proposti su questioni connesse. Invero, questa Corte decide sull'appello n.7138 del 2024 proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia n.861 del 2023 e sull'appello LLagenzia delle entrate riscossione n.4373 del 2024 proposto avverso la pronuncia n.481 del 2024.
Il primo dei ricorsi in appello ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.01220229000897532/000,
notificata in data 8.6.2022, relativa a tre cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate secondo quanto prospettato dalla contribuente, per un importo complessivo di €438.164,80 dovuto per imposte
IRPEG, IVA, IRAP e ritenute IRPEF per l'anno 2004. La pronuncia impugnata ha dichiarato la prescrizione dei crediti tributari indicati nelle tre cartelle riportate nella opposta intimazione, e ciò in via preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso.
Deve rilevarsi in questa sede che il procedimento di notifica come contestato non si è regolarmente perfezionato in considerazione del fatto che il precedente atto di intimazione n.01220169002121000/000 non è stato ritualmente notificato a causa della accertata irreperibilità
del destinatario, ricercato ma non trovato nel Comune di Luogo 1, ove non era più residente sin dal
10.9.2008, così come da certificato di residenza storico esibito dalla ricorrente.
Di conseguenza non appare rispettato rispettato il disposto del comma terzo LLart.60 DPR 600/1973 avendo l'Agenzia omesso di verificare il nuovo domicilio anagrafico della Resistente_1.
In tal modo non può che ritenersi inesistente la notifica LLintimazione in data 21.6.2016 e quindi inidonea ad interrompere il termine ordinario di prescrizione, certamente decorso per tutte e tre le cartelle indicate, così da rendere inesigibile il credito vantato. L'ulteriore appello riunito ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 0122023900239066000,
notificatale il 4 dicembre 2024, insieme a “tutti gli atti presupposti, connessi, collegati o e consequenziali”, con cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione le aveva chiesto il pagamento di €
447.720,17 in ragione della cartella esattoriale n. 01220070002657840001, mai notificatale, per
IRPEG, IVA, ritenute IRPEF e IRAP LLanno 2004.”.
Il pronunciamento oggetto di censura nel secondo appello, la sentenza n. 481/2024, dopo aver dato atto della eccezione della costituita AD di “inammissibilità LLavverso gravame, per avere la ricorrente già impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220229000897532000, anch'essa fondata sulla cartella n.
0122007000265784000 ha preso atto della pendenza del relativo giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7813/2023 R.G e ne ha rilevato la coincidenza. Dalla lettura della decisione in questione, pronunciata nei confronti LLAgenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino e nel contraddittorio LLAgenzia delle entrate-
Riscossione, può ritenersi che i giudici abbiano ritenuto maturato il termine di prescrizione dei crediti erariali, non interrotto dalla notifica nel 2016 LLintimazione di pagamento n. 01220169002121000 e che pertanto, accogliendo il ricorso, la Corte ha inteso annullare non solo l'intimazione di pagamento, ma anche le due sottese cartelle.
Il tenore di tale decisum impedisce a questo Collegio un ulteriore pronunciamento sulla prescrizione dei crediti erariali sottesi alla cartella n. 01220070002657840001.
Dunque , la prima controversia riguarda l'intimazione notifica nel 2022 avente ad oggetto gli stessi titoli della seconda intimazione notificata nel 2024.
Di qui la corretta riunione intervenuta in questa fase processuale tenuto conto LLindubitabile rapporto di pregiudizialità tra le due decisioni.
Al fine di delimitare l'ampiezza del decisum, la prima sentenza risulta impugnata dall'agenzia delle entrate, assente nel giudizio di primo grado, che oppone la validità della notificazione della intimazione del 2016 facendo poi riferimento ad altro atto interruttivo del 2022 costituito dal pignoramento presso terzi, titolo del quale però l'agenzia non pare intenda avvalersi all'esito LLinadempimento LLordinanza istruttoria di questa Corte sul punto, non avendo prodotto l'originale della notifica oggetto di contestazione.
La seconda sentenza risulta appellata dall'Agenzia delle Entrate riscossione sostanzialmente per la condanna alle spese, mentre l'AD intimata è rimasta assente in appello.
Fatta tale premessa, questa Corte non può che soffermarsi, come anticipato sopra, sulla esistenza e validità della notifica ex art. 60' lett. E dpr 600/1973 per irreperibilità assoluta della intimazione n.01220169002121000/000 eseguita il 21.6.2016.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte di recente con la pronuncia n. 27080 del 9 ottobre 2025 nonché con Cass. 24/05/2024, n. 14658 le cui motivazioni affermano che nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del
1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito LLatto nella casa comunale ed all'affissione LLavviso nell'albo LLEnte territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso.
Alla luce di questo criterio dalla relata in atti relativa alla detta intimazione risulta che: è stata effettuata a mezzo messo notificatore;
il messo attesta di aver fatto due accessi prima dichiarando semplicemente destinatario irreperibile ed infine affermando destinatario irreperibile, senza dare conto di una benché minima attività di ricerca oltre una richiesta di visura. Siamo, quindi, proprio nell'ipotesì richiamata dalla giurisprudenza, non essendo attestata alcuna attività concreta di ricerca non superabile con l'utilizzo di formule stereotipate come quelle riportate dal documento in atti. La notifica della intimazione è dunque invalida. Invero, dal certificato storico di residenza risulta che la contribuente non abbia mai modificato anagraficamente la sua posizione dal Comune di Luogo 1.
Come già evidenziato, ogni rilevanza attribuibile alla notifica del pignoramento presso terzi ai fini prescrizionali, perde consistenza dinanzi al comportamento processuale LLAgenzia delle Entrate. Il mancato deposito LLoriginale , in presenza di contestazioni sulla difformità tra copia e originale e la non attribuibilità della sottoscrizione, lascia ragionevolmente ritenere non provata la notifica del pignoramento.
Alcun rinvio peraltro può essere concesso in mancanza di presupposti oggettivi per una remissione in termini per causa non imputabile rispetto ad un ordine del giudice rimasto inadempiuto.
Con riguardo all'appello riunito al primo ogni contestazione relativa alla condanna intervenuta a carico LLAD per aver duplicato la richiesta nei confronti della contribuente non coglie nel segno in quanto la seconda intimazione predisposta il 19 giugno 2023 è stata poi notificata il 3 dicembre 2023 quando la prima sentenza era stata già pubblicata nel settembre 2023.
Ogni altro motivo di censura deve rimanere assorbito dalla presente motivazione perché riguardante questioni afferenti il primo giudizio che deve chiudersi come precisato.
Di conseguenza va rigettato sia il primo appello LLAgenzia delle Entrate per i motivi già esplicitati che l'appello LLAgenzia delle Entrate riscossione perché infondato rispetto al primo motivo e privo di reale interesse con riguardo al secondo motivo.
Le spese del primo giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto LLorientamento giurisprudenziale richiamato che va consolidandosi.
Con riguardo alla posizione LLAD , quest'ultima va condannata al rimborso delle spese di lite per soccombenza da liquidarsi in in euro 1.200,00 oltre rimb. For. 15% nonché IVA e CAP se dovuti che distrae in favore del suo difensore Avv. Difensore_2, per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Sciolta, in data 12 gennaio 2026, la riserva di decisione;
così decide: Rigetta entrambi gli appelli riuniti.
Condanna AD a rifondere alla parte contibuente le spese del grado che liquida in euro 1.200,00 oltre rimb. For. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore del suo difensore Avv. Difensore_2, per dichiarata fattane anticipazione. Compensa integralmente e reciprocamente le spese del presente grado tra AD e la contribuente e tra AD ed AD..