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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. ID TO PRESIDENTE dott.ssa UE MA GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1216/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Gerboni;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. MAna Tenti e dall'avv. Controparte_1
TE NI;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.ssa MAa Letizia Fucci;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 17.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio sottoscritto personalmente dai coniugi il
25.11.2025, depositato nel fascicolo telematico il 26.11.2025 dalla parte ricorrente, con la integrazione aggiunta a verbale all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 9.7.2025 ha promosso la presente Parte_1 causa di separazione nei confronti del coniuge , con il Controparte_1 quale ha contratto matrimonio a Napoli il 14.10.2000.
Si è costituito . Controparte_1
Le parti sono comparse personalmente alla prima udienza in data 11.11.2025.
Successivamente hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e all'udienza del 17.12.2025 hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Procedendo alla decisione, il Collegio osserva quanto segue.
E' provato che (nata nel 1974) e (nato Parte_1 Controparte_1 nel 1973) hanno contratto matrimonio il 14.10.2000 a Napoli. La coppia ha avuto due figli, il primo nato nel 2004 e il secondo nel 2005. L'ultima residenza familiare è stata fissata a Gabicce Mare.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata tra i coniugi e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1216/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
pagina 2 di 7 A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Napoli il 14.10.2000; Controparte_1
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti, come da foglio sottoscritto personalmente dai coniugi il 25.11.2025, depositato nel fascicolo telematico il 26.11.2025 dalla parte ricorrente, con la integrazione aggiunta a verbale all'udienza del 17.12.2025, di seguito riprodotto:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 pagina 5 di 7
Segue l'integrazione aggiunta a verbale all'udienza del 17.12.2025:
pagina 6 di 7 “il versamento degli assegni mensili di mantenimento di cui ai punti 4 e 5 dell'accordo verrà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il giudice rel./est Il Presidente
UE MA ID TO
atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. ID TO PRESIDENTE dott.ssa UE MA GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1216/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Gerboni;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. MAna Tenti e dall'avv. Controparte_1
TE NI;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.ssa MAa Letizia Fucci;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 17.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio sottoscritto personalmente dai coniugi il
25.11.2025, depositato nel fascicolo telematico il 26.11.2025 dalla parte ricorrente, con la integrazione aggiunta a verbale all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 9.7.2025 ha promosso la presente Parte_1 causa di separazione nei confronti del coniuge , con il Controparte_1 quale ha contratto matrimonio a Napoli il 14.10.2000.
Si è costituito . Controparte_1
Le parti sono comparse personalmente alla prima udienza in data 11.11.2025.
Successivamente hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e all'udienza del 17.12.2025 hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Procedendo alla decisione, il Collegio osserva quanto segue.
E' provato che (nata nel 1974) e (nato Parte_1 Controparte_1 nel 1973) hanno contratto matrimonio il 14.10.2000 a Napoli. La coppia ha avuto due figli, il primo nato nel 2004 e il secondo nel 2005. L'ultima residenza familiare è stata fissata a Gabicce Mare.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata tra i coniugi e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1216/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
pagina 2 di 7 A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Napoli il 14.10.2000; Controparte_1
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti, come da foglio sottoscritto personalmente dai coniugi il 25.11.2025, depositato nel fascicolo telematico il 26.11.2025 dalla parte ricorrente, con la integrazione aggiunta a verbale all'udienza del 17.12.2025, di seguito riprodotto:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 pagina 5 di 7
Segue l'integrazione aggiunta a verbale all'udienza del 17.12.2025:
pagina 6 di 7 “il versamento degli assegni mensili di mantenimento di cui ai punti 4 e 5 dell'accordo verrà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il giudice rel./est Il Presidente
UE MA ID TO
atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7