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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 1°.3.2020 da
c.f. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 del Vallo (TP), rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico Giuseppe Banfi , elettivamente domiciliato presso il relativo studio, in Piacenza, Vicolo Borghi n. 6, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
ER c.f. nata l'[...] a [...] CP_1 C.F._2
LL (ME), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Tomasi Scianò, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata LL (ME) , Via Medici n.73, in virtù di procura come da foglio separato allegato alla memoria di costituzione.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella. - INTERVENUTO -
All'udienza del 17.1.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1°.
3.2020 chiedeva dichiararsi Parte_1 la separazione personale dalla moglie - con la quale aveva contratto Controparte_2 matrimonio, in Rivergaro (PC), in data 3.4.2004, matrimonio dal quale erano nati i figli
(il 13.8.2004), (il 4.7.2009) e (il 14.5.2015) – con addebito Per_1 Per_2 Per_3 della separazione alla moglie ed alle condizioni indicate in ricorso.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva, quale causa impeditiva di ogni possibile ricostituzione di una tollerabile convivenza tra i coniugi, l'intervenuta dissoluzione definitiva della comunione familiare, dovuta principalmente a condotte della moglie, per aver intrapreso una relazione extraconiugale a partire dall'aprile-maggio
2019, ciò da cui era conseguita una separazione di fatto tra i coniugi (che svolgevano entrambi attività lavorativa) con una provvisoria regolamentazione della collocazione e della frequentazione dei figli minori.
Con comparsa in data 30.6.2020 si costituiva associandosi Controparte_2 alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione del ricorrente, sostenendo anzi che quest'ultimo aveva tenuto condotte aggressive nei suoi confronti che avevano comportato interventi delle Forze dell'Ordine, fino a prendere atto, nel trascorrere del tempo, della definitiva disgregazione del nucleo familiare.
All'udienza presidenziale del 22.7.2020 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, di tal che, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti, che confermavano i rispettivi atti e si accordavano in via provvisoria come da regolamento sottoscritto alla stessa udienza, chiedendo la pronuncia dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti in conformità allo stesso regolamento concordato, in modo da consentire alle parti di intraprendere il percorso di mediazione familiare presso il Centro Famiglie di Castel San Giovanni e verificarne l'esito. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali e così venivano autorizzati i coniugi a vivere separati e veniva disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre e frequentazione del padre, risultando stabilito anche un regolamento economico e l'impegno all'avvio del percorso presso il
Centro Famiglie di Castel San Giovanni.
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 1°.12.2020,
(svoltasi nelle forme dell'udienza c.d. figurata, mediante deposito di note scritte), venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c.
Nel corso del giudizio, depositati dalle parti contrapposti ricorsi ex art. 709 c.p.c., acquisita relazione da parte dei Servizi Sociali all'udienza del 10.3.2022 Per_4 veniva disposta la modifica dei provvedimenti presidenziali sulla base dell'accordo provvisorio nelle more raggiunto dalle parti, come da fogli dalle stesse parti sottoscritti e costituenti parte integrante del verbale d'udienza del 10.3.2022, e, precisate dalle stesse le conclusioni in relazione alla domanda congiunta di pronuncia di sentenza non definitiva, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza non definitiva in data 8-9.6.2022 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data veniva rimessa la causa in istruttoria per l'ulteriore trattazione ed istruzione in merito alle ulteriori domande delle parti relative alle condizioni di separazione.
Rimesse le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 3.11.2022, il
Procuratore di parte ricorrente insisteva sull'ammissione dei mezzi istruttori così come il
Difensore della resistente, di tal che il G.I. si riservava.
Con ordinanza dell'11.1.2023, a scioglimento della riserva del 3.11.2022, veniva disposta l'acquisizione di relazione aggiornata da parte del Servizio Sociale territorialmente competente in merito alla condizione dei minori e del relativo Per_4 nucleo familiare, con particolare riguardo ai rapporti dei minori con ciascuno dei genitori ed all'organizzazione di vita degli stessi anche in relazione al contesto di vita dei genitori.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti diretti a consentire l'avvio di un percorso di mediazione da parte dei coniugi, all'udienza del 21.3.2024, la Difesa del ricorrente dava atto che il percorso di mediazione familiare si era rilevato impraticabile in ragione della pendenza, nelle more del giudizio di separazione, di un procedimento penale a carico del sig. per maltrattamenti in famiglia promosso dalla moglie. Le parti davano atto Pt_1 altresì della chiusura delle indagini preliminari con fissazione di udienza davanti al GUP
e di richiesta del P.M. di rinvio a giudizio del sig. Le rispettive Difese Pt_1 rappresentavano comunque che le parti stavano dando attuazione al regolamento come già concordato dalle stesse, con vigilanza e monitoraggio da parte del Servizio Sociale.
Veniva pertanto disposto il rinvio ad altra udienza al fine di consentire alle parti la produzione degli atti del procedimento penale pendente a carico del ricorrente nonchè della documentazione relativa alla rispettiva situazione economico-reddituale.
A seguito dell'udienza del 24.10.2024, sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata dalle parti, con ordinanza del 12.11.2024, a scioglimento di riserva, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva disposto rinvio all'udienza del 17.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.1.2025, precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso - già emessa in data 8-9.6.2022 sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e – si tratta Parte_1 Controparte_2 di decidere in merito alla domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente ed alle condizioni di separazione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo e dallo stesso reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che siffatta domanda non possa trovare accoglimento, in assenza della dimostrazione che la rottura del vincolo matrimoniale sia riconducibile in via esclusiva all'altro coniuge.
Al riguardo, com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In linea generale e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante,
Cass., sez. I, 30.4.2024, n. 11631; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414; Cass., sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713). Infatti, “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., sez. VI-I,
27.01.2014, n. 1696).
Ancora, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., sez. I, 14.11.2001, n. 14162).
Nello stesso senso, si ritiene che l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione degli obblighi assunti con il matrimonio è idonea ad escludere il nesso causale ai fini dell'addebito della separazione e tale circostanza è rilevabile d'ufficio, purché desumibile dalle risultanze processuali (Cass. sez. I, 21.07.2021, n. 20866).
Nel caso di specie, a fronte di una ricostruzione della vita coniugale da parte di ciascuno dei coniugi volta a ricondurre esclusivamente alle condotte dell'altro le ragioni della disgregazione del vincolo coniugale, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze processuali, risulta, al contrario, fondato ritenere che il disfacimento della comunione di vita matrimoniale sia maturato in un contesto di forte conflittualità e di gravi divergenze dei coniugi, suscettibile di generare un progressivo allontanamento tra gli stessi, in un quadro in cui il ricorrente, da un lato, lamenta di essere stato tradito dalla moglie diverse volte durante la convivenza matrimoniale e dall'altro, la moglie invece lamenta una gelosia ossessiva da parte del marito sfociata nel corso del matrimonio in più episodi di violenza nei suoi confronti, ciò che giustifica il venir meno dell'affectio coniugalis e della reciproca fiducia tra i coniugi.
In particolare, il ricorrente fonda la domanda di addebito riconducendo la disgregazione dell'unione alle relazioni extra coniugali intrattenute dalla moglie durante la convivenza matrimoniale, in particolare nel periodo di aprile/maggio 2019. Al riguardo rileva considerare che il quadro che emerge dalle risultanze processuali e dalla documentazione prodotta agli atti, è del tutto significativo nel senso che il rapporto matrimoniale fosse in crisi da già tempo, laddove sono, tra l'altro, emerse condotte violente fisiche e verbali del marito nei confronti della moglie, talune oggetto anche di denuncia presso le autorità. Nella specie, la resistente ha allegato documentazione di condotte violente tenute dal marito a partire già dal 2013, quando il Pronto Soccorso di
Piacenza refertava traumi ed escoriazioni sulla persona della nonché CP_2 successivi esposti davanti agli agenti della Questura di Piacenza da parte della stessa per fatti relativi al periodo di maggio 2019 (doc.
2-5 del fascicolo della resistente), con instaurazione di procedimento penale a carico di per maltrattamenti in famiglia Pt_1 ai sensi dell'art. 572 c.p., con rinvio a giudizio di quest'ultimo (produzioni documentali di parte resistente del 22.9.24).
Ne consegue che, la violazione dell'obbligo di fedeltà non giustifica di per sé la pronuncia di addebito, rilevando a tal fine solo quando è causa del disgregarsi dell'unione familiare, non potendo ritenersi accertata, nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale tra le lamentate infedeltà e la crisi coniugale, in un quadro in cui le stesse condotte del marito giustificano una preesistente intollerabilità della convivenza.
Alla luce del descritto quadro dei rapporti tra i coniugi, che trova riscontro nelle risultanze documentali agli atti, deve essere pertanto rigettata la domanda di addebito formulata dal ricorrente.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
In primo luogo, va considerato che nelle more del giudizio la figlia primogenita
è divenuta maggiorenne, pertanto nulla va disposto in punto di affidamento. Per_1
In merito all'affidamento dei figli minori e va in primo luogo Per_2 Per_3 osservato che entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e diritto di visita con fine settimana alternato con ciascun genitore, confermando sostanzialmente quanto concordato con regolamento provvisorio all'udienza del
10.3.2022, in ordine alle condizioni di separazione, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali del 22.7.2020.
Al riguardo, non può tuttavia sottacersi come nelle plurime relazioni trasmesse dai
Servizi Sociali sia stato evidenziato un quadro di rapporti della coppia Per_4 genitoriale connotato da una forte conflittualità “ che nel corso del tempo ha portato i figli minori allo schieramento con uno o con l'altro genitore a seconda dei casi” dando atto che
“l'equilibrio che in passato era stato raggiunto, ciclicamente viene scombussolato da momenti in cui non viene rispettata la regolamentazione concordata dalle parti” (cfr. relazioni dei Servizi Sociali pervenute in data 20.10.2023, 24.4.2023, Per_4
24.9.2021).
Ne consegue che, nel caso di specie, pur in un contesto di perdurante difficoltà dei genitori di relazionarsi in merito ai figli – che si auspica possa essere gradualmente superata, anche attraverso l'attività di indirizzo e monitoraggio dei Servizi Sociali – in ogni caso, su conforme richiesta delle parti, può trovare conferma il regolamento concordato in data 10.3.2022 così mantenendo l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza abituale Per_2 Per_3 presso la madre.
Nel contempo, a fronte della conflittualità della coppia genitoriale, è parimenti necessario demandare ai Servizi Sociali di proseguire nell'attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno del nucleo familiare affinché le eventuali divergenze tra i coniugi non compromettano il fragile equilibrio della coppia genitoriale, nell'interesse dei minori.
Anche con riguardo al regolamento economico della separazione, sull'accordo delle parti, deve essere confermato il versamento a carico di di un contributo Pt_1 per il mantenimento dei due figli minori nonché della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, pari a Euro 350,00 mensili, assegno da ritenersi congruo e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF.
Per quanto attiene all'assegno unico universale per i figli a carico, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS n. 1714 del 20.4.2022
– è che esso sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvo diversi accordi tra le parti. Nel caso di specie, a fronte di un affidamento condiviso con collocazione paritaria dei figli minori con ciascun genitore, ritiene il Collegio che non si configurino i presupposti per derogare alla regola sopra richiamata, dovendo pertanto l'Assegno Unico per i figli minori essere percepito in pari misura tra le parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo. Infine, con riguardo alle ulteriori questioni dedotte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, anche in merito a spese connesse alla conduzione della casa coniugale dal giugno 2019 fino al rilascio (quali spese di gestione e utenze), le stesse sono da dichiararsi inammissibili in questa sede in quanto non inerenti al regolamento di separazione o già regolate nell'ambito dello stesso.
Quanto alle spese processuali, in considerazione della natura e dell'esito della causa, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, già dichiarata con sentenza del Tribunale di Piacenza in data 8-
9.6.2022 la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_2 così decide:
- Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
;
[...]
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre, con diritto di visita di due giorni infrasettimanali (dal lunedì al giovedì) da concordarsi anticipatamente ed un fine settimana con ciascun genitore alternato, in conformità al regolamento concordato dalle parti all'udienza del 10.3.2022.
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i minori giorni 15 continuativi nel periodo di chiusura estiva delle scuole, periodo da concordarsi tra i coniugi.
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i minori, in via alternata, il giorno di Natale e della Pasqua di ciascun anno.
2. Pone a carico di un assegno mensile di mantenimento a Parte_1 favore dei due figli minori, e e della figlia Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a Euro 350,00 mensili complessivi, con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal marzo 2023, oltre al
50% delle spese straordinarie in conformità alle Linee Guida C.N.F.;
3. Assegno Unico da ripartire al 50% tra i genitori, come per legge;
4. Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Per_4 mantenere in ogni caso l'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare, nell'interesse dei minori;
5. Dichiara inammissibili le ulteriori domande delle parti. -Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
-Dispone la comunicazione al Servizio Sociale per quanto di Per_4 competenza.
Piacenza, 24 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 1°.3.2020 da
c.f. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 del Vallo (TP), rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico Giuseppe Banfi , elettivamente domiciliato presso il relativo studio, in Piacenza, Vicolo Borghi n. 6, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
ER c.f. nata l'[...] a [...] CP_1 C.F._2
LL (ME), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Tomasi Scianò, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata LL (ME) , Via Medici n.73, in virtù di procura come da foglio separato allegato alla memoria di costituzione.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella. - INTERVENUTO -
All'udienza del 17.1.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1°.
3.2020 chiedeva dichiararsi Parte_1 la separazione personale dalla moglie - con la quale aveva contratto Controparte_2 matrimonio, in Rivergaro (PC), in data 3.4.2004, matrimonio dal quale erano nati i figli
(il 13.8.2004), (il 4.7.2009) e (il 14.5.2015) – con addebito Per_1 Per_2 Per_3 della separazione alla moglie ed alle condizioni indicate in ricorso.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva, quale causa impeditiva di ogni possibile ricostituzione di una tollerabile convivenza tra i coniugi, l'intervenuta dissoluzione definitiva della comunione familiare, dovuta principalmente a condotte della moglie, per aver intrapreso una relazione extraconiugale a partire dall'aprile-maggio
2019, ciò da cui era conseguita una separazione di fatto tra i coniugi (che svolgevano entrambi attività lavorativa) con una provvisoria regolamentazione della collocazione e della frequentazione dei figli minori.
Con comparsa in data 30.6.2020 si costituiva associandosi Controparte_2 alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione del ricorrente, sostenendo anzi che quest'ultimo aveva tenuto condotte aggressive nei suoi confronti che avevano comportato interventi delle Forze dell'Ordine, fino a prendere atto, nel trascorrere del tempo, della definitiva disgregazione del nucleo familiare.
All'udienza presidenziale del 22.7.2020 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, di tal che, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti, che confermavano i rispettivi atti e si accordavano in via provvisoria come da regolamento sottoscritto alla stessa udienza, chiedendo la pronuncia dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti in conformità allo stesso regolamento concordato, in modo da consentire alle parti di intraprendere il percorso di mediazione familiare presso il Centro Famiglie di Castel San Giovanni e verificarne l'esito. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali e così venivano autorizzati i coniugi a vivere separati e veniva disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti, che prevedeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre e frequentazione del padre, risultando stabilito anche un regolamento economico e l'impegno all'avvio del percorso presso il
Centro Famiglie di Castel San Giovanni.
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 1°.12.2020,
(svoltasi nelle forme dell'udienza c.d. figurata, mediante deposito di note scritte), venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c.
Nel corso del giudizio, depositati dalle parti contrapposti ricorsi ex art. 709 c.p.c., acquisita relazione da parte dei Servizi Sociali all'udienza del 10.3.2022 Per_4 veniva disposta la modifica dei provvedimenti presidenziali sulla base dell'accordo provvisorio nelle more raggiunto dalle parti, come da fogli dalle stesse parti sottoscritti e costituenti parte integrante del verbale d'udienza del 10.3.2022, e, precisate dalle stesse le conclusioni in relazione alla domanda congiunta di pronuncia di sentenza non definitiva, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza non definitiva in data 8-9.6.2022 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data veniva rimessa la causa in istruttoria per l'ulteriore trattazione ed istruzione in merito alle ulteriori domande delle parti relative alle condizioni di separazione.
Rimesse le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 3.11.2022, il
Procuratore di parte ricorrente insisteva sull'ammissione dei mezzi istruttori così come il
Difensore della resistente, di tal che il G.I. si riservava.
Con ordinanza dell'11.1.2023, a scioglimento della riserva del 3.11.2022, veniva disposta l'acquisizione di relazione aggiornata da parte del Servizio Sociale territorialmente competente in merito alla condizione dei minori e del relativo Per_4 nucleo familiare, con particolare riguardo ai rapporti dei minori con ciascuno dei genitori ed all'organizzazione di vita degli stessi anche in relazione al contesto di vita dei genitori.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti diretti a consentire l'avvio di un percorso di mediazione da parte dei coniugi, all'udienza del 21.3.2024, la Difesa del ricorrente dava atto che il percorso di mediazione familiare si era rilevato impraticabile in ragione della pendenza, nelle more del giudizio di separazione, di un procedimento penale a carico del sig. per maltrattamenti in famiglia promosso dalla moglie. Le parti davano atto Pt_1 altresì della chiusura delle indagini preliminari con fissazione di udienza davanti al GUP
e di richiesta del P.M. di rinvio a giudizio del sig. Le rispettive Difese Pt_1 rappresentavano comunque che le parti stavano dando attuazione al regolamento come già concordato dalle stesse, con vigilanza e monitoraggio da parte del Servizio Sociale.
Veniva pertanto disposto il rinvio ad altra udienza al fine di consentire alle parti la produzione degli atti del procedimento penale pendente a carico del ricorrente nonchè della documentazione relativa alla rispettiva situazione economico-reddituale.
A seguito dell'udienza del 24.10.2024, sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata dalle parti, con ordinanza del 12.11.2024, a scioglimento di riserva, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva disposto rinvio all'udienza del 17.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.1.2025, precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso - già emessa in data 8-9.6.2022 sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e – si tratta Parte_1 Controparte_2 di decidere in merito alla domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente ed alle condizioni di separazione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo e dallo stesso reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che siffatta domanda non possa trovare accoglimento, in assenza della dimostrazione che la rottura del vincolo matrimoniale sia riconducibile in via esclusiva all'altro coniuge.
Al riguardo, com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In linea generale e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante,
Cass., sez. I, 30.4.2024, n. 11631; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414; Cass., sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713). Infatti, “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., sez. VI-I,
27.01.2014, n. 1696).
Ancora, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., sez. I, 14.11.2001, n. 14162).
Nello stesso senso, si ritiene che l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione degli obblighi assunti con il matrimonio è idonea ad escludere il nesso causale ai fini dell'addebito della separazione e tale circostanza è rilevabile d'ufficio, purché desumibile dalle risultanze processuali (Cass. sez. I, 21.07.2021, n. 20866).
Nel caso di specie, a fronte di una ricostruzione della vita coniugale da parte di ciascuno dei coniugi volta a ricondurre esclusivamente alle condotte dell'altro le ragioni della disgregazione del vincolo coniugale, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze processuali, risulta, al contrario, fondato ritenere che il disfacimento della comunione di vita matrimoniale sia maturato in un contesto di forte conflittualità e di gravi divergenze dei coniugi, suscettibile di generare un progressivo allontanamento tra gli stessi, in un quadro in cui il ricorrente, da un lato, lamenta di essere stato tradito dalla moglie diverse volte durante la convivenza matrimoniale e dall'altro, la moglie invece lamenta una gelosia ossessiva da parte del marito sfociata nel corso del matrimonio in più episodi di violenza nei suoi confronti, ciò che giustifica il venir meno dell'affectio coniugalis e della reciproca fiducia tra i coniugi.
In particolare, il ricorrente fonda la domanda di addebito riconducendo la disgregazione dell'unione alle relazioni extra coniugali intrattenute dalla moglie durante la convivenza matrimoniale, in particolare nel periodo di aprile/maggio 2019. Al riguardo rileva considerare che il quadro che emerge dalle risultanze processuali e dalla documentazione prodotta agli atti, è del tutto significativo nel senso che il rapporto matrimoniale fosse in crisi da già tempo, laddove sono, tra l'altro, emerse condotte violente fisiche e verbali del marito nei confronti della moglie, talune oggetto anche di denuncia presso le autorità. Nella specie, la resistente ha allegato documentazione di condotte violente tenute dal marito a partire già dal 2013, quando il Pronto Soccorso di
Piacenza refertava traumi ed escoriazioni sulla persona della nonché CP_2 successivi esposti davanti agli agenti della Questura di Piacenza da parte della stessa per fatti relativi al periodo di maggio 2019 (doc.
2-5 del fascicolo della resistente), con instaurazione di procedimento penale a carico di per maltrattamenti in famiglia Pt_1 ai sensi dell'art. 572 c.p., con rinvio a giudizio di quest'ultimo (produzioni documentali di parte resistente del 22.9.24).
Ne consegue che, la violazione dell'obbligo di fedeltà non giustifica di per sé la pronuncia di addebito, rilevando a tal fine solo quando è causa del disgregarsi dell'unione familiare, non potendo ritenersi accertata, nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale tra le lamentate infedeltà e la crisi coniugale, in un quadro in cui le stesse condotte del marito giustificano una preesistente intollerabilità della convivenza.
Alla luce del descritto quadro dei rapporti tra i coniugi, che trova riscontro nelle risultanze documentali agli atti, deve essere pertanto rigettata la domanda di addebito formulata dal ricorrente.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
In primo luogo, va considerato che nelle more del giudizio la figlia primogenita
è divenuta maggiorenne, pertanto nulla va disposto in punto di affidamento. Per_1
In merito all'affidamento dei figli minori e va in primo luogo Per_2 Per_3 osservato che entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e diritto di visita con fine settimana alternato con ciascun genitore, confermando sostanzialmente quanto concordato con regolamento provvisorio all'udienza del
10.3.2022, in ordine alle condizioni di separazione, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali del 22.7.2020.
Al riguardo, non può tuttavia sottacersi come nelle plurime relazioni trasmesse dai
Servizi Sociali sia stato evidenziato un quadro di rapporti della coppia Per_4 genitoriale connotato da una forte conflittualità “ che nel corso del tempo ha portato i figli minori allo schieramento con uno o con l'altro genitore a seconda dei casi” dando atto che
“l'equilibrio che in passato era stato raggiunto, ciclicamente viene scombussolato da momenti in cui non viene rispettata la regolamentazione concordata dalle parti” (cfr. relazioni dei Servizi Sociali pervenute in data 20.10.2023, 24.4.2023, Per_4
24.9.2021).
Ne consegue che, nel caso di specie, pur in un contesto di perdurante difficoltà dei genitori di relazionarsi in merito ai figli – che si auspica possa essere gradualmente superata, anche attraverso l'attività di indirizzo e monitoraggio dei Servizi Sociali – in ogni caso, su conforme richiesta delle parti, può trovare conferma il regolamento concordato in data 10.3.2022 così mantenendo l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza abituale Per_2 Per_3 presso la madre.
Nel contempo, a fronte della conflittualità della coppia genitoriale, è parimenti necessario demandare ai Servizi Sociali di proseguire nell'attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno del nucleo familiare affinché le eventuali divergenze tra i coniugi non compromettano il fragile equilibrio della coppia genitoriale, nell'interesse dei minori.
Anche con riguardo al regolamento economico della separazione, sull'accordo delle parti, deve essere confermato il versamento a carico di di un contributo Pt_1 per il mantenimento dei due figli minori nonché della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, pari a Euro 350,00 mensili, assegno da ritenersi congruo e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF.
Per quanto attiene all'assegno unico universale per i figli a carico, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS n. 1714 del 20.4.2022
– è che esso sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvo diversi accordi tra le parti. Nel caso di specie, a fronte di un affidamento condiviso con collocazione paritaria dei figli minori con ciascun genitore, ritiene il Collegio che non si configurino i presupposti per derogare alla regola sopra richiamata, dovendo pertanto l'Assegno Unico per i figli minori essere percepito in pari misura tra le parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo. Infine, con riguardo alle ulteriori questioni dedotte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, anche in merito a spese connesse alla conduzione della casa coniugale dal giugno 2019 fino al rilascio (quali spese di gestione e utenze), le stesse sono da dichiararsi inammissibili in questa sede in quanto non inerenti al regolamento di separazione o già regolate nell'ambito dello stesso.
Quanto alle spese processuali, in considerazione della natura e dell'esito della causa, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, già dichiarata con sentenza del Tribunale di Piacenza in data 8-
9.6.2022 la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_2 così decide:
- Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
;
[...]
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre, con diritto di visita di due giorni infrasettimanali (dal lunedì al giovedì) da concordarsi anticipatamente ed un fine settimana con ciascun genitore alternato, in conformità al regolamento concordato dalle parti all'udienza del 10.3.2022.
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i minori giorni 15 continuativi nel periodo di chiusura estiva delle scuole, periodo da concordarsi tra i coniugi.
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i minori, in via alternata, il giorno di Natale e della Pasqua di ciascun anno.
2. Pone a carico di un assegno mensile di mantenimento a Parte_1 favore dei due figli minori, e e della figlia Per_2 Per_3 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a Euro 350,00 mensili complessivi, con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal marzo 2023, oltre al
50% delle spese straordinarie in conformità alle Linee Guida C.N.F.;
3. Assegno Unico da ripartire al 50% tra i genitori, come per legge;
4. Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Per_4 mantenere in ogni caso l'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare, nell'interesse dei minori;
5. Dichiara inammissibili le ulteriori domande delle parti. -Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
-Dispone la comunicazione al Servizio Sociale per quanto di Per_4 competenza.
Piacenza, 24 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti