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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, composto da:
IO NT Presidente rel.
EN PR IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 183 Reg. Gen. anno 2025 promosso da
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Marcello Menconi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
c RICORRENTE
Contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2
studio dell'Avv. Massimiliano Francini, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 18.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“Si insiste affinché la causa sia revocata l'ordinanza di precisazione delle conclusioni, affinché: 1) vengano ordinate indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'affettivo tenore di vita del sig.
, anche ex art. 473bis 2 cpc;
2) venga acquisito il fascicolo della causa di Controparte_1 divorzio rg n. 42/2020 al fine di meglio comparare i redditi degli ex coniugi con quelli del tempo in cui si è svolto detto procedimento. In caso l'Ill.mo Presidente non revocasse la suddetta ordinanza, si rassegnano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che di seguito si ritrascrivono: La sig.ra , come sopra rappresentata e domiciliata, ogni contraria Parte_1 istanza disattesa e rigettata per i motivi di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento ed in particolare per quanto esposto al punto 15:ovverosia in quanto attualmente la sig.ra
[...]
ha un reddito praticamente invariato rispetto a quello descritto nella sentenza di Parte_1
“Divorzio” e non percepisce interamente gli assegni familiari che divide al 50% con l'ex coniuge il quale, al contrario, non è più gravato di quel provvedimento (all.n.5) che aveva indotto il Collegio a diminuire l'assegno divorzile dai richiesti
pagina 1 di 4 350 euro mensili, ritenuti - in realtà - congrui, agli euro 280 stabiliti nel provvedimento decisorio;
chiede che, il Tribunale adito voglia, modificando il precedente provvedimento (costituito da Sentenza n. 256/2023 del Tribunale di Massa) disporre l'obbligo per il padre
di concorrere al mantenimento del figlio della coppia Controparte_1 Persona_1 con corresponsione di un assegno mensile di euro 350,00 (anziché 280), con decorrenza dal deposito del presente ricorso, importo rivalutatile ogni anno secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”; per parte resistente:
“Rigettare la richiesta di modifica del precedente provvedimento contenuto nella sentenza del
Tribunale di Massa n. 256/2023 contenuta nel ricorso introduttivo e per l'effetto rigettare la
richiesta dii disporre l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento Controparte_1
del figlio , con corresponsione di un assegno mensile di € 350,00, con decorrenza dal Per_1
deposito del ricorso introduttivo e per l'effetto confermare l'obbligo per il padre CP_1
di concorrere al mantenimento del figlio con corresponsione di una assegno
[...] Per_1
mensile di € 280,00; condannare la controparte alla refusione delle spese del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha chiesto la modifica delle condizioni statuite dal Tribunale di Massa Parte_1
nella sentenza n. 256/2023 del 19.4.2023, con la quale, previa pronuncia parziale in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con era stato Controparte_1
posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di € 280,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La parte ricorrente deduce che la quantificazione operata dal Tribunale in punto di contributo al mantenimento, previa verifica delle reciproche situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, aveva tenuto conto della pendenza di un pignoramento mensile di
€ 320,00 a carico del a seguito di esecuzione intrapresa dalla per il CP_1 Pt_1
mancato pagamento di mensilità dovute. In particolare, secondo l'assunto, il Tribunale di
Massa aveva osservato che, una volta venuta meno la trattenuta sullo stipendio, sarebbero potute sussistere le condizioni per un aumento corrispondente.
La parte ricorrente, su tali presupposti, chiedeva, quindi l'elevazione del contributo al mantenimento del figlio minore dall'importo di € 280,00 mensili a € 350,00.
pagina 2 di 4 Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta contestava il fondamento della proposta domanda, sul rilievo che le proprie condizioni economiche, rispetto a quelle considerate nella pronuncia del Tribunale di Massa, erano diminuite, essendo esso ricorrente, oltre che gravato da numerose spese, titolare del solo trattamento pensionistico, per un importo di circa 1.500,00 euro mensili, a fronte di redditi annuali di importo variabile tra
27.000,000 e 29.000,00 euro.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, veniva quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 15.7.2025.
2.
La domanda è sostanzialmente fondata sulla seguente tesi di fondo: venuta meno la trattenuta sullo stipendio di € 320,00, il contributo al mantenimento del figlio doveva necessariamente considerarsi soggetto ad aumento, in ragione del miglioramento della complessiva situazione economica del resistente.
L'assunto non appare meritevole di accoglimento, dovendosi considerare come, a seguito dell'intervenuto pensionamento del ricorrente, quale emergente dalla prodotta documentazione (cedolino pensione corrisposta dall' ), la condizione economica e CP_2
patrimoniale del resistente, rispetto a quella esistente al momento della quantificazione operata dal Tribunale, sulla base anche dei disposti accertamenti della Guardia di
Finanza, abbia conosciuto un obiettivo decremento.
Invero, ferme le voci di spesa incomprimibili esistenti allora ed oggi, il passaggio da redditi lordi oscillanti tra 27.000,00 e 29.000,00 euro ad un trattamento pensionistico mensile di € 1.450,00 netto (al lordo di circa € 1.900,00) non registra alcun aumento della capacità reddituale, segnando, al contrario, un decremento.
Per ciò solo, non emergendo ulteriori indici obiettivi a suffragio della dedotta tesi di fondo, né potendosi dar corso ai richiesti accertamenti tributari, siccome esplorativi
(quanto al fascicolo del precedente giudizio era eventuale onere della parte interessata, parte in quel giudizio, procedere alla produzione di copia degli atti, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione) va quindi respinta la domanda.
pagina 3 di 4 3.
Le spese processuali seguono la soccombenza e trovano liquidazione (tenuto conto della non complessità della causa) nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € Parte_1
2.300,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 17 ottobre 2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
IO NT
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, composto da:
IO NT Presidente rel.
EN PR IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 183 Reg. Gen. anno 2025 promosso da
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Marcello Menconi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
c RICORRENTE
Contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2
studio dell'Avv. Massimiliano Francini, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 18.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“Si insiste affinché la causa sia revocata l'ordinanza di precisazione delle conclusioni, affinché: 1) vengano ordinate indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'affettivo tenore di vita del sig.
, anche ex art. 473bis 2 cpc;
2) venga acquisito il fascicolo della causa di Controparte_1 divorzio rg n. 42/2020 al fine di meglio comparare i redditi degli ex coniugi con quelli del tempo in cui si è svolto detto procedimento. In caso l'Ill.mo Presidente non revocasse la suddetta ordinanza, si rassegnano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che di seguito si ritrascrivono: La sig.ra , come sopra rappresentata e domiciliata, ogni contraria Parte_1 istanza disattesa e rigettata per i motivi di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento ed in particolare per quanto esposto al punto 15:ovverosia in quanto attualmente la sig.ra
[...]
ha un reddito praticamente invariato rispetto a quello descritto nella sentenza di Parte_1
“Divorzio” e non percepisce interamente gli assegni familiari che divide al 50% con l'ex coniuge il quale, al contrario, non è più gravato di quel provvedimento (all.n.5) che aveva indotto il Collegio a diminuire l'assegno divorzile dai richiesti
pagina 1 di 4 350 euro mensili, ritenuti - in realtà - congrui, agli euro 280 stabiliti nel provvedimento decisorio;
chiede che, il Tribunale adito voglia, modificando il precedente provvedimento (costituito da Sentenza n. 256/2023 del Tribunale di Massa) disporre l'obbligo per il padre
di concorrere al mantenimento del figlio della coppia Controparte_1 Persona_1 con corresponsione di un assegno mensile di euro 350,00 (anziché 280), con decorrenza dal deposito del presente ricorso, importo rivalutatile ogni anno secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”; per parte resistente:
“Rigettare la richiesta di modifica del precedente provvedimento contenuto nella sentenza del
Tribunale di Massa n. 256/2023 contenuta nel ricorso introduttivo e per l'effetto rigettare la
richiesta dii disporre l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento Controparte_1
del figlio , con corresponsione di un assegno mensile di € 350,00, con decorrenza dal Per_1
deposito del ricorso introduttivo e per l'effetto confermare l'obbligo per il padre CP_1
di concorrere al mantenimento del figlio con corresponsione di una assegno
[...] Per_1
mensile di € 280,00; condannare la controparte alla refusione delle spese del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha chiesto la modifica delle condizioni statuite dal Tribunale di Massa Parte_1
nella sentenza n. 256/2023 del 19.4.2023, con la quale, previa pronuncia parziale in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con era stato Controparte_1
posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di € 280,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La parte ricorrente deduce che la quantificazione operata dal Tribunale in punto di contributo al mantenimento, previa verifica delle reciproche situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, aveva tenuto conto della pendenza di un pignoramento mensile di
€ 320,00 a carico del a seguito di esecuzione intrapresa dalla per il CP_1 Pt_1
mancato pagamento di mensilità dovute. In particolare, secondo l'assunto, il Tribunale di
Massa aveva osservato che, una volta venuta meno la trattenuta sullo stipendio, sarebbero potute sussistere le condizioni per un aumento corrispondente.
La parte ricorrente, su tali presupposti, chiedeva, quindi l'elevazione del contributo al mantenimento del figlio minore dall'importo di € 280,00 mensili a € 350,00.
pagina 2 di 4 Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta contestava il fondamento della proposta domanda, sul rilievo che le proprie condizioni economiche, rispetto a quelle considerate nella pronuncia del Tribunale di Massa, erano diminuite, essendo esso ricorrente, oltre che gravato da numerose spese, titolare del solo trattamento pensionistico, per un importo di circa 1.500,00 euro mensili, a fronte di redditi annuali di importo variabile tra
27.000,000 e 29.000,00 euro.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, veniva quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 15.7.2025.
2.
La domanda è sostanzialmente fondata sulla seguente tesi di fondo: venuta meno la trattenuta sullo stipendio di € 320,00, il contributo al mantenimento del figlio doveva necessariamente considerarsi soggetto ad aumento, in ragione del miglioramento della complessiva situazione economica del resistente.
L'assunto non appare meritevole di accoglimento, dovendosi considerare come, a seguito dell'intervenuto pensionamento del ricorrente, quale emergente dalla prodotta documentazione (cedolino pensione corrisposta dall' ), la condizione economica e CP_2
patrimoniale del resistente, rispetto a quella esistente al momento della quantificazione operata dal Tribunale, sulla base anche dei disposti accertamenti della Guardia di
Finanza, abbia conosciuto un obiettivo decremento.
Invero, ferme le voci di spesa incomprimibili esistenti allora ed oggi, il passaggio da redditi lordi oscillanti tra 27.000,00 e 29.000,00 euro ad un trattamento pensionistico mensile di € 1.450,00 netto (al lordo di circa € 1.900,00) non registra alcun aumento della capacità reddituale, segnando, al contrario, un decremento.
Per ciò solo, non emergendo ulteriori indici obiettivi a suffragio della dedotta tesi di fondo, né potendosi dar corso ai richiesti accertamenti tributari, siccome esplorativi
(quanto al fascicolo del precedente giudizio era eventuale onere della parte interessata, parte in quel giudizio, procedere alla produzione di copia degli atti, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione) va quindi respinta la domanda.
pagina 3 di 4 3.
Le spese processuali seguono la soccombenza e trovano liquidazione (tenuto conto della non complessità della causa) nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € Parte_1
2.300,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 17 ottobre 2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
IO NT
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