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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
D'ONOFRIO OV, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4273/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025 00000 SUCCESSIONI E DONAZIONI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano l'avviso di accertamento e liquidazione – Successione n. 2025 – 00000 – 14 notificato in data 30/06/2025 e relative pretese da parte dell'Agenzia delle Entrate , concludendo per il suo annullamento. L'agenzie , costituitasi, ha assunto di aver accertato, sulla base della documentazione allegata all'istanza di accesso agli atti del 6.09.2025, intesa come istanza di autotutela, la veridicità dell'affermata inesistenza dell'unità immobiliare inserita nella dichiarazione di successione n. 2025-Società_1, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere , potendosi compensare le spese di lite per aver l'agenzia resistente ,nei trenta giorni dall'istanza di accesso agli atti, riguardata come istanza di autotutela, provveduto ad annullare l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla dichiarazione di successione n. 2025-Società_1, dandone tempestiva comunicazione ai sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , come documentato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate. Così deciso in Caserta il 23/1/26
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
D'ONOFRIO OV, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4273/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025 00000 SUCCESSIONI E DONAZIONI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano l'avviso di accertamento e liquidazione – Successione n. 2025 – 00000 – 14 notificato in data 30/06/2025 e relative pretese da parte dell'Agenzia delle Entrate , concludendo per il suo annullamento. L'agenzie , costituitasi, ha assunto di aver accertato, sulla base della documentazione allegata all'istanza di accesso agli atti del 6.09.2025, intesa come istanza di autotutela, la veridicità dell'affermata inesistenza dell'unità immobiliare inserita nella dichiarazione di successione n. 2025-Società_1, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere , potendosi compensare le spese di lite per aver l'agenzia resistente ,nei trenta giorni dall'istanza di accesso agli atti, riguardata come istanza di autotutela, provveduto ad annullare l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla dichiarazione di successione n. 2025-Società_1, dandone tempestiva comunicazione ai sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , come documentato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate. Così deciso in Caserta il 23/1/26