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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8719 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 10.9.2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4962/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MAGGIORI RITA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio degli avv.ti COLUZZI ALESSANDRO e GRIMALDI ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione trasferimento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2024, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto dalla Casal Srl, di proprietà della famiglia in data 5.5.2005; che alla morte di uno Per_1 dei due titolari, le relative quote venivano ereditate dalle figlie ed Persona_2 Per_3
che successivamente la Casal Srl mutava denominazione in Persona_4 CP_2 che in data 1.1.2022 detta società cedeva un ramo d'azienda alla di proprietà del CP_1
solo ed il ricorrente veniva pertanto trasferito presso il suddetto datore Parte_2
di lavoro, quale addetto vendita presso il punto vendita “il Castoro” di VI AC
LI; che in data 27.10.2023 il ricorrente chiedeva al datore di lavoro di non essere adibito a turni gravosi per documentate ragioni mediche;
che per tutta risposta in data
28.10.2023 il ricorrente riceveva la comunicazione del trasferimento presso il punto vendita
1 di VI IN;
che sin dal settembre 2023 la effettuava una scissione societaria, CP_1
creando la di cui erano socie le sole sig.re ed che in CP_3 Per_3 Persona_4 data 14.12.2023 la cedeva il ramo d'azienda costituto dal punto vendita di VI IN CP_1
alla suddetta e, conseguentemente il rapporto di lavoro del ricorrente. CP_3
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del proprio trasferimento dal punto vendita di VI AC LI a quello di VI IN, poi ceduto alla deducendo l'assenza di ragioni organizzative, e la ritorsività del trasferimento CP_3 adottato quale reazione alla richiesta di esonero da lavori gravosi per ragioni di salute.
Ha pertanto chiesto che, previo accertamento della illegittimità del trasferimento del
28.10.2023 e, conseguentemente, dell'inefficacia della cessione del ramo d'azienda nei propri confronti, la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel punto vendita di VI CP_1
AC LI ovvero in altro punto vendita della nonché a risarcirlo del danno CP_1
morale patito, quantificato in € 20.000,00.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha contestato l'avverso ricorso, CP_1 deducendo, per quanto qui rileva, che il trasferimento del ricorrente dal punto vendita di VI
AC LI a quello di VI IN era giustificato dall'esigenza di coprire il posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dipendente Testimone_1
addetta al punto vendita di VI IN ed inquadrata, come il ricorrente, nel IV livello, evidenziando altresì che presso il punto vendita di VI AC LI vi era un esubero di personale del livello del ricorrente, tanto che la società non aveva assunto alcuna altra risorsa in sostituzione del ricorrente.
1.Il presente giudizio ha, dunque, ad oggetto l'accertamento dell'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente a previo accertamento della CP_3 illegittimità del trasferimento del ricorrente dal punto vendita di AC LI (rimasto a a quello di VI IN, ceduto a CP_1 CP_3
E' vero che nelle conclusioni riportate nelle note autorizzate del 4.12.2024 (reiterate nelle note del 29.8.2025) il ricorrente ha omesso di chiedere l'accertamento dell'inefficacia della cessione del proprio rapporto di lavoro alla cessionaria del ramo d'azienda CP_3 costituito appunto dal punto vendita di VI IN (accertamento questo chiesto invece nelle conclusioni del ricorso introduttivo) e tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, questo giudice non ritiene che tale omissione sia qualificabile come rinuncia del
2 ricorrente alla relativa domanda, tenuto conto dell'assenza di un'espressa e formale rinuncia e della complessiva articolazione delle prospettazioni difensive della parte nelle suddette note autorizzate, oltre che nella reiterata richiesta di “reintegra” presso la CP_1
2. In tale contesto, va poi evidenziata l'insussistenza di un litisconsorzio necessario con la cessionaria posto il principio secondo il quale “ove un lavoratore, CP_3
agendo in giudizio, affermi la persistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente il ramo
d'azienda e neghi il rapporto con il cessionario, non sussiste litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto in siffatta evenienza il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad un solo soggetto, ossia a quello che reputa essere il vero e unico datore di lavoro” (Cass., sez. lav., 21/11/2012 n. 20422).
3. Nelle more del giudizio, risulta che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni da CP_3
A detta della convenuta la volontaria cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria determinerebbe la sopravvenuta inammissibilità della domanda attorea, per carenza di interesse ad agire.
La tesi non è fondata, posto che la volontaria cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria non implica di per sè alcuna rinuncia al rapporto di lavoro con la cedente, al cui ripristino il presente giudizio è finalizzato.
4. Nel merito, dalla documentazione depositata in atti emerge che: in data 27.10.2023 alle h.
9.04 il ricorrente inviava via e-mail al datore di lavoro il certificato medico, redatto in data 16.10.2023, attestante la patologia di lombalgia cronica, con prescrizione di “sgravi sul posto di lavoro” consistenti nell'evitare sollevamento di carichi oltre i 5kg, movimenti di flessione del corpo e stazionamento prolungato in posti freddi (doc. 6 di parte ricorrente); in data 28.10.2023 la convenuta comunicava al ricorrente il trasferimento dal punto vendita di VI AC LI a quello di VI IN, a decorrere dal 30.10.2023 (doc. 3 di parte ricorrente); impugnato il provvedimento e chiesti i motivi del trasferimento, con missiva del
22.11.2023, la società specificava le esigenze tecniche organizzative sottese al provvedimento, significando la necessità di coprire il posto vacante a seguito delle
3 dimissioni rassegnate dalla dipendente di profilo identico a quello del Testimone_1
ricorrente (doc. 5 di parte ricorrente); in data 9.1.2024 il rapporto di lavoro del ricorrente veniva ceduto alla per CP_3
effetto della cessione a detta società del ramo d'azienda costituito dal punto vendita di VI
IN; cessione comunicata alle ooss in data 13.12.2023 (doc. 15 di parte ricorrente).
5. In merito al trasferimento del ricorrente dall'esercizio commerciale di VI AC
LI a quello di VI IN, parte convenuta contesta l'applicabilità dell'art. 2103
c.c., sul presupposto che tale punto vendita è sito nel territorio dello stesso Comune e non distante dalla abitazione del ricorrente e dal precedente luogo di lavoro.
La tesi non è fondata, giacché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di trasferimento del lavoratore, poiché la finalità principale della norma di cui all'art
2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte,
l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale.” (Cass. 29/07/2003 n. 11660 e successive conformi).
E' peraltro incontestato che il punto vendita di VI IN costituisce un'unità produttiva autonoma e distinta da quella di VI AC Bulicante e del resto tanto emerge inequivocabilmente dalla circostanza che detto punto vendita è stato oggetto di cessione di ramo d'azienda alla a differenza di quello di VI AC Bulicante. CP_3
Ne segue l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. al trasferimento per cui è causa.
6. In merito alle ragioni organizzative del trasferimento del ricorrente presso il punto vendita di VI IN, si osserva che dai LUL depositati in atti, accompagnati dalla relazione del commercialista della società, emerge che:
4 nel periodo per cui è causa, presso il punto vendita di VI IN sono cessati (per dimissioni) i dipendenti in data 2.10.2023 e in data Testimone_1 Persona_5
26.11.2023, entrambi addetti alle operazioni di vendita.
Nel contempo, risultano essere stati trasferiti presso tale punto vendita, in data
3.10.2023, il dipendente (anch'egli 4 livello ed addetto alle operazioni di Persona_6
vendita) ed in data 28.10.2023, il ricorrente.
Risulta inoltre che presso il supermercato di VI AC LI non è stata assunta alcuna risorsa full time di 4 livello con profilo di cassiere e/o addetto alle operazioni ausiliarie di vendita.
7. Il teste ha riferito di essere stato trasferito dal punto vendita di Persona_6
Prenestina a quello di IN prima del ricorrente, al fine di sostituire la collega dimissionaria così come riferitogli dal superiore precisando di Tes_1 Testimone_2
essere stato addetto alla cassa ed al rifornimento scaffali e che il ricorrente, quando arrivò nel locale di IN, continuò a svolgere le medesime mansioni di cassiere, alle quali era già adibito presso il locale di AC LI;
evidenziando che solo da febbraio 2024, cioè a seguito del trasferimento del rapporto di lavoro a il teste venne addetto al CP_3 reparto ortofrutta.
Il ha poi riferito che nel punto vendita di IN, si dimise successivamente Per_6 anche il collega (evidentemente , riferendo tuttavia che tale collega Per_5 Persona_5
venne sostituito non già dal ricorrente, bensì dal collega . CP_4
Dall'esame del LUL depositati in atti, tuttavia il dipendente (al quale Testimone_3 si è evidentemente riferito il teste, indicandolo come “Nello”) risulta in forza presso il supermercato di VI IN sin dall'agosto 2023.
Escusso in qualità di teste, l' , precisato di aver avere svolto la propria Tes_3
prestazione lavorativa presso il punto vendita di VI di AC LI per tredici anni;
ha chiarito di avere lavorato, a partire da qualche mese prima del passaggio alle dipendenze di contemporaneamente nelle sedi di AC LI, di “San Leo” a Fidene, dove CP_3 era stato distaccato e di via IN dove era formalmente trasferito, chiarendo tuttavia di essere stato adibito stabilmente al punto vendita di VI IN solo successivamente.
In particolare il teste ha riferito di avere conosciuto il dipendente Persona_5 responsabile del reparto ortofrutta, nel mese di agosto allorquando lo sostituì durante le
5 ferie;
di essere poi rientrato nel punto vendita “San Leo” quando il rientrò dalle Per_5
ferie, per poi nuovamente passare in pianta stabile presso il locale di VI IN, in qualità di responsabile del reparto ortofrutta, allorquando il si dimise. Per_5
Il teste ha infine riferito di non aver mai lavorato con il ricorrente nel reparto ortofrutta, e di non aver mai conosciuto la collega che si dimise prima che Testimone_1
il teste fosse stabilmente trasferito al punto vendita di VI IN.
8. Ciò posto, la società convenuta ha giustificato il trasferimento del ricorrente con l'esigenza di sostituire la dipendente dimissionaria attesa anche l'esistenza Testimone_1
di dipendenti in eccesso nel punto vendita di AC LI.
Sebbene tale ultima affermazione sia dimostrata dalla circostanza che, come risulta dai LUL depositati, la non ha proceduto a nuove assunzioni in seguito al CP_1 trasferimento dei due dipendenti da AC LI, non trova invece riscontro l'esigenza di sostituzione della dipendente con il ricorrente, atteso quanto dichiarato dai Tes_1 testimoni e quanto risulta dalle tempistiche dei trasferimenti operati dal datore di lavoro.
Invero, come sopra menzionato, il teste ha dichiarato di essere stato reso Per_6
edotto, dall'ispettore (di cui la società non ha contestato il riferito ruolo) Testimone_2 che le ragioni del proprio trasferimento presso il punto vendita di VI IN consistessero proprio nella necessità di sostituire la dimissionaria Tes_1
Tale affermazione appare verosimile e trova conferma nel fatto: che il Per_6
similmente alla e al ricorrente era inquadrato come dipendente addetto alle Tes_1 Pt_1 operazioni di vendita, IV liv., e già nel supermercato di provenienza svolgeva mansioni di cassa, rifornimento e ortofrutta;
che il recesso dal rapporto di lavoro della Tes_1
contrariamente a quanto dedotto dalla società, non era avvenuto improvvisamente, ma era stato comunicato già con modulo trasmesso in data 14.9.2023, con efficacia, come menzionato, a decorrere dal successivo 3 ottobre 2023; che il trasferimento del era Per_6 stato adottato ad opera della società proprio a decorrere dallo stesso 3 ottobre 2023.
Risulta, allora, ben più verosimile che la società convenuta abbia sostituito la con il e non già con il ricorrente, trasferito solo in data 28.10.2023 con Tes_1 Per_6 decorrenza dal 30.10.23, e dunque tre settimane dopo la data effettiva delle dimissioni della dipendente ed oltre quarantacinque giorni dopo la sua comunicazione di recesso.
6 Quanto sostenuto dalla resistente, poi, con riferimento al fondamento del trasferimento del nell'esigenza di sostituire il dipendente addetto Per_6 Persona_5 al reparto ortofrutta, dimessosi con decorrenza dal 26 novembre 2023, come risulta dai LUL
e dall'ultima busta paga in atti, appare confutato: dalla testimonianza del – che ha Per_6 appunto riferito di aver svolto le mansioni di cassiere sino alla decisione della nuova gestione di deputarlo al reparto ortofrutta nel febbraio 2024; dalla non contemporaneità del trasferimento del con le dimissioni del (successive di circa due mesi); Per_6 Per_5 dell'assenza di ogni prova della circostanza dedotta dalla convenuta secondo la quale il sarebbe stato trasferito a IN a seguito del preavviso di dimissioni del Per_6 per affiancare quest'ultimo e poi sostituirlo nel reparto ortofrutta. Per_5
Tale versione dei fatti poi risulta sconfessata anche dalle dichiarazioni del , il Tes_3 quale, nonostante la confusione sulle date di trasferimento, presumibilmente ascrivibile anche al riferito contemporaneo svolgimento delle mansioni presso tre distinti punti vendita, ha riferito di aver sostituito il quale responsabile del reparto orto-frutta, dapprima Per_5 saltuariamente (durante le ferie del collega) e poi definitivamente, all'esito delle dimissioni di questi.
In tale contesto istruttorio, la stretta consequenzialità temporale dell'impugnato trasferimento rispetto alla richiesta del di esonero da turni gravosi, per documentate Pt_1 ragioni di salute (inviata appunto il giorno prima), costituisce un ulteriore indice dell'assenza delle ragioni organizzative addotte dalla società convenuta a sostegno del trasferimento.
Infondate oltre che tardive risultano poi le allegazioni di parte convenuta, contenute nelle sole note del 2.9.2025, in merito all'ulteriore “fuoriuscita” dei dipendenti e Pt_3 dal punto vendita di VI IN. Parte_4
Nessuna evidenza documentale risulta con riferimento alla cessazione del rapporto del Mentre, con riferimento al dalla relazione del commercialista Pt_3 Parte_4 Per_7
allegata sub doc. A alle note della convenuta del 8.7.2024, emerge che detto dipendente con mansioni di macellaio, IV livello, è stato trasferito ad ottobre 2023 presso il Parte_4 punto vendita di VI Prenestina, per sostituire il collega a sua volta trasferito al Tes_4
punto vendita di VI AC LI, in sostituzione della collega a sua volta Per_8 spostata da VI AC LI a IN.
7 Tali evidenze dimostrano vieppiù come la società, in prossimità della cessione del ramo d'azienda di VI IN abbia trasferito il personale da un punto vendita all'altro, non già per oggettive carenze e/o esuberi di personale, bensì sulla scorta di una “rotazione”, non ricollegabile ad oggettive ragioni organizzative, peraltro neppure addotte.
9. Così accertata l'illegittimità del trasferimento del presso il punto vendita di Pt_1
VI IN, deve dichiararsi l'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente alla cessionaria del ramo d'azienda costituito dal punto vendita di VI CP_3
IN e la conseguente persistenza del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla convenuta CP_1
Ne segue la condanna della al ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente con CP_1
decorrenza dal 9.1.2024 ed alla conseguente riammissione in servizio presso l'esercizio commerciale di VI AC LI ovvero, se indisponibile, presso altro esercizio commerciale.
10. Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della società al risarcimento del danno morale, quantificandolo in € 20.000,00.
Tale domanda tuttavia non può essere accolta, attesa l'assoluta carenza allegazioni e mezzi di prova.
11. E' infine tardiva la domanda attorea, contenuta solo nelle note del 4.12.204 (e reiterata nelle note del 29.8.2025) volta al risarcimento del danno patrimoniale costituito
“dalla mancata corresponsione dello stipendio da gennaio 2024 ad aprile 2024 in costanza del rapporto di lavoro con la . CP_3
Tale tipologia di danno, ben diversa da quello morale, non è infatti stata tempestivamente in ricorso, limitato, si ripete, al solo risarcimento del danno morale.
12. Le spese di lite, stante il limitato accoglimento della domanda attorea, si compensano fra le parti in ragione di un terzo, mentre i residui due terzi, si pongono a carico della società soccombente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta del valore della controversia (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe forensi in vigore, nell'ammontare minimo.
P.Q.M.
8 Accerta l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso l'esercizio commerciale di VI IN datato 28.10.2023 e per l'effetto dichiara l'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente alla cessionaria del ramo d'azienda costituito CP_3
dall'esercizio commerciale di VI IN e la conseguente persistenza del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla convenuta CP_1
condanna la convenuta al ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente sin dal CP_1
9.1.2024 ed alla conseguente riammissione in servizio del ricorrente presso l'esercizio commerciale di VI AC LI ovvero, se indisponibile, presso altro esercizio commerciale;
rigetta le residue domande attoree;
condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati (i due terzi) in € 3.086,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti il residuo un terzo.
Roma 10.9.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT Dott.ssa Flavia Ferretti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 10.9.2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4962/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MAGGIORI RITA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio degli avv.ti COLUZZI ALESSANDRO e GRIMALDI ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione trasferimento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2024, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto dalla Casal Srl, di proprietà della famiglia in data 5.5.2005; che alla morte di uno Per_1 dei due titolari, le relative quote venivano ereditate dalle figlie ed Persona_2 Per_3
che successivamente la Casal Srl mutava denominazione in Persona_4 CP_2 che in data 1.1.2022 detta società cedeva un ramo d'azienda alla di proprietà del CP_1
solo ed il ricorrente veniva pertanto trasferito presso il suddetto datore Parte_2
di lavoro, quale addetto vendita presso il punto vendita “il Castoro” di VI AC
LI; che in data 27.10.2023 il ricorrente chiedeva al datore di lavoro di non essere adibito a turni gravosi per documentate ragioni mediche;
che per tutta risposta in data
28.10.2023 il ricorrente riceveva la comunicazione del trasferimento presso il punto vendita
1 di VI IN;
che sin dal settembre 2023 la effettuava una scissione societaria, CP_1
creando la di cui erano socie le sole sig.re ed che in CP_3 Per_3 Persona_4 data 14.12.2023 la cedeva il ramo d'azienda costituto dal punto vendita di VI IN CP_1
alla suddetta e, conseguentemente il rapporto di lavoro del ricorrente. CP_3
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del proprio trasferimento dal punto vendita di VI AC LI a quello di VI IN, poi ceduto alla deducendo l'assenza di ragioni organizzative, e la ritorsività del trasferimento CP_3 adottato quale reazione alla richiesta di esonero da lavori gravosi per ragioni di salute.
Ha pertanto chiesto che, previo accertamento della illegittimità del trasferimento del
28.10.2023 e, conseguentemente, dell'inefficacia della cessione del ramo d'azienda nei propri confronti, la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel punto vendita di VI CP_1
AC LI ovvero in altro punto vendita della nonché a risarcirlo del danno CP_1
morale patito, quantificato in € 20.000,00.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha contestato l'avverso ricorso, CP_1 deducendo, per quanto qui rileva, che il trasferimento del ricorrente dal punto vendita di VI
AC LI a quello di VI IN era giustificato dall'esigenza di coprire il posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dipendente Testimone_1
addetta al punto vendita di VI IN ed inquadrata, come il ricorrente, nel IV livello, evidenziando altresì che presso il punto vendita di VI AC LI vi era un esubero di personale del livello del ricorrente, tanto che la società non aveva assunto alcuna altra risorsa in sostituzione del ricorrente.
1.Il presente giudizio ha, dunque, ad oggetto l'accertamento dell'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente a previo accertamento della CP_3 illegittimità del trasferimento del ricorrente dal punto vendita di AC LI (rimasto a a quello di VI IN, ceduto a CP_1 CP_3
E' vero che nelle conclusioni riportate nelle note autorizzate del 4.12.2024 (reiterate nelle note del 29.8.2025) il ricorrente ha omesso di chiedere l'accertamento dell'inefficacia della cessione del proprio rapporto di lavoro alla cessionaria del ramo d'azienda CP_3 costituito appunto dal punto vendita di VI IN (accertamento questo chiesto invece nelle conclusioni del ricorso introduttivo) e tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, questo giudice non ritiene che tale omissione sia qualificabile come rinuncia del
2 ricorrente alla relativa domanda, tenuto conto dell'assenza di un'espressa e formale rinuncia e della complessiva articolazione delle prospettazioni difensive della parte nelle suddette note autorizzate, oltre che nella reiterata richiesta di “reintegra” presso la CP_1
2. In tale contesto, va poi evidenziata l'insussistenza di un litisconsorzio necessario con la cessionaria posto il principio secondo il quale “ove un lavoratore, CP_3
agendo in giudizio, affermi la persistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente il ramo
d'azienda e neghi il rapporto con il cessionario, non sussiste litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto in siffatta evenienza il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad un solo soggetto, ossia a quello che reputa essere il vero e unico datore di lavoro” (Cass., sez. lav., 21/11/2012 n. 20422).
3. Nelle more del giudizio, risulta che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni da CP_3
A detta della convenuta la volontaria cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria determinerebbe la sopravvenuta inammissibilità della domanda attorea, per carenza di interesse ad agire.
La tesi non è fondata, posto che la volontaria cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria non implica di per sè alcuna rinuncia al rapporto di lavoro con la cedente, al cui ripristino il presente giudizio è finalizzato.
4. Nel merito, dalla documentazione depositata in atti emerge che: in data 27.10.2023 alle h.
9.04 il ricorrente inviava via e-mail al datore di lavoro il certificato medico, redatto in data 16.10.2023, attestante la patologia di lombalgia cronica, con prescrizione di “sgravi sul posto di lavoro” consistenti nell'evitare sollevamento di carichi oltre i 5kg, movimenti di flessione del corpo e stazionamento prolungato in posti freddi (doc. 6 di parte ricorrente); in data 28.10.2023 la convenuta comunicava al ricorrente il trasferimento dal punto vendita di VI AC LI a quello di VI IN, a decorrere dal 30.10.2023 (doc. 3 di parte ricorrente); impugnato il provvedimento e chiesti i motivi del trasferimento, con missiva del
22.11.2023, la società specificava le esigenze tecniche organizzative sottese al provvedimento, significando la necessità di coprire il posto vacante a seguito delle
3 dimissioni rassegnate dalla dipendente di profilo identico a quello del Testimone_1
ricorrente (doc. 5 di parte ricorrente); in data 9.1.2024 il rapporto di lavoro del ricorrente veniva ceduto alla per CP_3
effetto della cessione a detta società del ramo d'azienda costituito dal punto vendita di VI
IN; cessione comunicata alle ooss in data 13.12.2023 (doc. 15 di parte ricorrente).
5. In merito al trasferimento del ricorrente dall'esercizio commerciale di VI AC
LI a quello di VI IN, parte convenuta contesta l'applicabilità dell'art. 2103
c.c., sul presupposto che tale punto vendita è sito nel territorio dello stesso Comune e non distante dalla abitazione del ricorrente e dal precedente luogo di lavoro.
La tesi non è fondata, giacché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di trasferimento del lavoratore, poiché la finalità principale della norma di cui all'art
2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte,
l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale.” (Cass. 29/07/2003 n. 11660 e successive conformi).
E' peraltro incontestato che il punto vendita di VI IN costituisce un'unità produttiva autonoma e distinta da quella di VI AC Bulicante e del resto tanto emerge inequivocabilmente dalla circostanza che detto punto vendita è stato oggetto di cessione di ramo d'azienda alla a differenza di quello di VI AC Bulicante. CP_3
Ne segue l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. al trasferimento per cui è causa.
6. In merito alle ragioni organizzative del trasferimento del ricorrente presso il punto vendita di VI IN, si osserva che dai LUL depositati in atti, accompagnati dalla relazione del commercialista della società, emerge che:
4 nel periodo per cui è causa, presso il punto vendita di VI IN sono cessati (per dimissioni) i dipendenti in data 2.10.2023 e in data Testimone_1 Persona_5
26.11.2023, entrambi addetti alle operazioni di vendita.
Nel contempo, risultano essere stati trasferiti presso tale punto vendita, in data
3.10.2023, il dipendente (anch'egli 4 livello ed addetto alle operazioni di Persona_6
vendita) ed in data 28.10.2023, il ricorrente.
Risulta inoltre che presso il supermercato di VI AC LI non è stata assunta alcuna risorsa full time di 4 livello con profilo di cassiere e/o addetto alle operazioni ausiliarie di vendita.
7. Il teste ha riferito di essere stato trasferito dal punto vendita di Persona_6
Prenestina a quello di IN prima del ricorrente, al fine di sostituire la collega dimissionaria così come riferitogli dal superiore precisando di Tes_1 Testimone_2
essere stato addetto alla cassa ed al rifornimento scaffali e che il ricorrente, quando arrivò nel locale di IN, continuò a svolgere le medesime mansioni di cassiere, alle quali era già adibito presso il locale di AC LI;
evidenziando che solo da febbraio 2024, cioè a seguito del trasferimento del rapporto di lavoro a il teste venne addetto al CP_3 reparto ortofrutta.
Il ha poi riferito che nel punto vendita di IN, si dimise successivamente Per_6 anche il collega (evidentemente , riferendo tuttavia che tale collega Per_5 Persona_5
venne sostituito non già dal ricorrente, bensì dal collega . CP_4
Dall'esame del LUL depositati in atti, tuttavia il dipendente (al quale Testimone_3 si è evidentemente riferito il teste, indicandolo come “Nello”) risulta in forza presso il supermercato di VI IN sin dall'agosto 2023.
Escusso in qualità di teste, l' , precisato di aver avere svolto la propria Tes_3
prestazione lavorativa presso il punto vendita di VI di AC LI per tredici anni;
ha chiarito di avere lavorato, a partire da qualche mese prima del passaggio alle dipendenze di contemporaneamente nelle sedi di AC LI, di “San Leo” a Fidene, dove CP_3 era stato distaccato e di via IN dove era formalmente trasferito, chiarendo tuttavia di essere stato adibito stabilmente al punto vendita di VI IN solo successivamente.
In particolare il teste ha riferito di avere conosciuto il dipendente Persona_5 responsabile del reparto ortofrutta, nel mese di agosto allorquando lo sostituì durante le
5 ferie;
di essere poi rientrato nel punto vendita “San Leo” quando il rientrò dalle Per_5
ferie, per poi nuovamente passare in pianta stabile presso il locale di VI IN, in qualità di responsabile del reparto ortofrutta, allorquando il si dimise. Per_5
Il teste ha infine riferito di non aver mai lavorato con il ricorrente nel reparto ortofrutta, e di non aver mai conosciuto la collega che si dimise prima che Testimone_1
il teste fosse stabilmente trasferito al punto vendita di VI IN.
8. Ciò posto, la società convenuta ha giustificato il trasferimento del ricorrente con l'esigenza di sostituire la dipendente dimissionaria attesa anche l'esistenza Testimone_1
di dipendenti in eccesso nel punto vendita di AC LI.
Sebbene tale ultima affermazione sia dimostrata dalla circostanza che, come risulta dai LUL depositati, la non ha proceduto a nuove assunzioni in seguito al CP_1 trasferimento dei due dipendenti da AC LI, non trova invece riscontro l'esigenza di sostituzione della dipendente con il ricorrente, atteso quanto dichiarato dai Tes_1 testimoni e quanto risulta dalle tempistiche dei trasferimenti operati dal datore di lavoro.
Invero, come sopra menzionato, il teste ha dichiarato di essere stato reso Per_6
edotto, dall'ispettore (di cui la società non ha contestato il riferito ruolo) Testimone_2 che le ragioni del proprio trasferimento presso il punto vendita di VI IN consistessero proprio nella necessità di sostituire la dimissionaria Tes_1
Tale affermazione appare verosimile e trova conferma nel fatto: che il Per_6
similmente alla e al ricorrente era inquadrato come dipendente addetto alle Tes_1 Pt_1 operazioni di vendita, IV liv., e già nel supermercato di provenienza svolgeva mansioni di cassa, rifornimento e ortofrutta;
che il recesso dal rapporto di lavoro della Tes_1
contrariamente a quanto dedotto dalla società, non era avvenuto improvvisamente, ma era stato comunicato già con modulo trasmesso in data 14.9.2023, con efficacia, come menzionato, a decorrere dal successivo 3 ottobre 2023; che il trasferimento del era Per_6 stato adottato ad opera della società proprio a decorrere dallo stesso 3 ottobre 2023.
Risulta, allora, ben più verosimile che la società convenuta abbia sostituito la con il e non già con il ricorrente, trasferito solo in data 28.10.2023 con Tes_1 Per_6 decorrenza dal 30.10.23, e dunque tre settimane dopo la data effettiva delle dimissioni della dipendente ed oltre quarantacinque giorni dopo la sua comunicazione di recesso.
6 Quanto sostenuto dalla resistente, poi, con riferimento al fondamento del trasferimento del nell'esigenza di sostituire il dipendente addetto Per_6 Persona_5 al reparto ortofrutta, dimessosi con decorrenza dal 26 novembre 2023, come risulta dai LUL
e dall'ultima busta paga in atti, appare confutato: dalla testimonianza del – che ha Per_6 appunto riferito di aver svolto le mansioni di cassiere sino alla decisione della nuova gestione di deputarlo al reparto ortofrutta nel febbraio 2024; dalla non contemporaneità del trasferimento del con le dimissioni del (successive di circa due mesi); Per_6 Per_5 dell'assenza di ogni prova della circostanza dedotta dalla convenuta secondo la quale il sarebbe stato trasferito a IN a seguito del preavviso di dimissioni del Per_6 per affiancare quest'ultimo e poi sostituirlo nel reparto ortofrutta. Per_5
Tale versione dei fatti poi risulta sconfessata anche dalle dichiarazioni del , il Tes_3 quale, nonostante la confusione sulle date di trasferimento, presumibilmente ascrivibile anche al riferito contemporaneo svolgimento delle mansioni presso tre distinti punti vendita, ha riferito di aver sostituito il quale responsabile del reparto orto-frutta, dapprima Per_5 saltuariamente (durante le ferie del collega) e poi definitivamente, all'esito delle dimissioni di questi.
In tale contesto istruttorio, la stretta consequenzialità temporale dell'impugnato trasferimento rispetto alla richiesta del di esonero da turni gravosi, per documentate Pt_1 ragioni di salute (inviata appunto il giorno prima), costituisce un ulteriore indice dell'assenza delle ragioni organizzative addotte dalla società convenuta a sostegno del trasferimento.
Infondate oltre che tardive risultano poi le allegazioni di parte convenuta, contenute nelle sole note del 2.9.2025, in merito all'ulteriore “fuoriuscita” dei dipendenti e Pt_3 dal punto vendita di VI IN. Parte_4
Nessuna evidenza documentale risulta con riferimento alla cessazione del rapporto del Mentre, con riferimento al dalla relazione del commercialista Pt_3 Parte_4 Per_7
allegata sub doc. A alle note della convenuta del 8.7.2024, emerge che detto dipendente con mansioni di macellaio, IV livello, è stato trasferito ad ottobre 2023 presso il Parte_4 punto vendita di VI Prenestina, per sostituire il collega a sua volta trasferito al Tes_4
punto vendita di VI AC LI, in sostituzione della collega a sua volta Per_8 spostata da VI AC LI a IN.
7 Tali evidenze dimostrano vieppiù come la società, in prossimità della cessione del ramo d'azienda di VI IN abbia trasferito il personale da un punto vendita all'altro, non già per oggettive carenze e/o esuberi di personale, bensì sulla scorta di una “rotazione”, non ricollegabile ad oggettive ragioni organizzative, peraltro neppure addotte.
9. Così accertata l'illegittimità del trasferimento del presso il punto vendita di Pt_1
VI IN, deve dichiararsi l'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente alla cessionaria del ramo d'azienda costituito dal punto vendita di VI CP_3
IN e la conseguente persistenza del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla convenuta CP_1
Ne segue la condanna della al ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente con CP_1
decorrenza dal 9.1.2024 ed alla conseguente riammissione in servizio presso l'esercizio commerciale di VI AC LI ovvero, se indisponibile, presso altro esercizio commerciale.
10. Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della società al risarcimento del danno morale, quantificandolo in € 20.000,00.
Tale domanda tuttavia non può essere accolta, attesa l'assoluta carenza allegazioni e mezzi di prova.
11. E' infine tardiva la domanda attorea, contenuta solo nelle note del 4.12.204 (e reiterata nelle note del 29.8.2025) volta al risarcimento del danno patrimoniale costituito
“dalla mancata corresponsione dello stipendio da gennaio 2024 ad aprile 2024 in costanza del rapporto di lavoro con la . CP_3
Tale tipologia di danno, ben diversa da quello morale, non è infatti stata tempestivamente in ricorso, limitato, si ripete, al solo risarcimento del danno morale.
12. Le spese di lite, stante il limitato accoglimento della domanda attorea, si compensano fra le parti in ragione di un terzo, mentre i residui due terzi, si pongono a carico della società soccombente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta del valore della controversia (scaglione sino ad € 52.000) e delle tariffe forensi in vigore, nell'ammontare minimo.
P.Q.M.
8 Accerta l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso l'esercizio commerciale di VI IN datato 28.10.2023 e per l'effetto dichiara l'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente alla cessionaria del ramo d'azienda costituito CP_3
dall'esercizio commerciale di VI IN e la conseguente persistenza del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla convenuta CP_1
condanna la convenuta al ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente sin dal CP_1
9.1.2024 ed alla conseguente riammissione in servizio del ricorrente presso l'esercizio commerciale di VI AC LI ovvero, se indisponibile, presso altro esercizio commerciale;
rigetta le residue domande attoree;
condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati (i due terzi) in € 3.086,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti il residuo un terzo.
Roma 10.9.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT Dott.ssa Flavia Ferretti
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