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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1112 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Martone
Parte opponente
E
P. IVA: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del dott. P. IVA: , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abenavoli
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
719/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 50.000,00, in forza della fideiussione con cui sono state garantite le obbligazioni assunte dalla nei Parte_2
pagina 1 di 8 confronti dell'istituto di credito degli interessi;
delle spese della Controparte_4
procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione omnibus con clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex
1957 c.c., attesa la sua contrarietà alla legge 287/1990 (normativa antitrust); la carenza di legittimazione attiva dell'opposta nel procedimento monitorio, non essendoci prova del potere della mandataria dell'opposta né della titolarità del credito in capo a quest'ultima;
l'indebito arricchimento della Banca e, per essa, della cessionaria, essendo stato il debito di quasi interamente soddisfatto con il ricavato della vendita all'asta dei beni Parte_2
dell'opponente nel procedimento esecutivo r.g.n. 715/2018.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui sopra;
di disporre la CTU per determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla di riunire il presente giudizio con quello avente r.g. es. CP_4
n. 175/2018 per connessione soggettiva e oggettiva.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha eccepito, in via assorbente, la nullità dell'atto di citazione, carente dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; l'irrilevanza delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza, non avendo queste alcuna incidenza nei rapporti tra Banca
finanziatrice e fideiussore, a differenza della clausola di deroga al 1957 c.c., che risulterebbe comunque suscettibile di essere concordata tra le parti;
la piena legittimazione attiva della
, risultante dalla procura speciale allegata nel ricorso monitorio;
Controparte_2
la legittimità ad esperire nei confronti del debitore, anche contemporaneamente, tutte le attività esecutive necessarie alla soddisfazione del proprio credito fino alla sua realizzazione.
Per i suesposti motivi ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione avversario;
di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di respingere, nel merito, l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 316/2023; di accertare, in ogni caso, che parte opponente è
debitrice nei confronti dell'opposta di € 50.000,00 e/o della maggiore e/o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria e di condannarla al relativo pagamento.
pagina 2 di 8 Constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e respinte le richieste istruttorie, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025
******
1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall'opposta e concernente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per carenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4
dell'art. 163 c.p.c.
Questo, sul punto, il risalente insegnamento della Suprema Corte: “La nullità della citazione
per difetti attinenti all'enunciazione del petitum si produce, però, solo quando questo sia stato del tutto
omesso o sia assolutamente incerto (art. 164, 4° comma, c.p.c.).
Lo stabilire se una tale assoluta incertezza ricorra postula, evidentemente, una valutazione da fare
caso per caso, nel rispetto però di alcuni criteri di ordine generale. Occorre anzitutto tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
in secondo luogo che l'oggetto deve
risultare «assolutamente» incerto.
Quest'ultimo elemento deve esser vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che
impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua
domanda: ragione che principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata
contezza del thema decidendum). Non potrà dunque prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura dell'oggetto della domanda medesima e dalla relazione in cui con esso
eventualmente si trovi la controparte: se tale da consentire comunque un'agevole individuazione di
quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente
difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa.
Per il resto, le eventuali incompletezze riscontrabili nell'esposizione dell'atto di citazione, ove non
eliminate successivamente in conformità alle regole del processo, potranno solo incidere
sull'accoglibilità della domanda ad opera del giudice, ma non anche sulla formale validità dell'atto
introduttivo del giudizio.” (Cass. n. 17023/2003).
pagina 3 di 8 Calati tali criteri nella fattispecie di cui al presente giudizio, si deve escludere che l'oggetto della domanda risulti omesso o, comunque, incerto.
L'esatta individuazione dei motivi di opposizione, cioè l'esposizione completa – seppure sintetica – delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto attinenti alla nullità della fideiussione, alla carenza di legittimazione attiva della e Controparte_2
all'indebito arricchimento della banca –, ha consentito alla società opposta la concreta individuazione dell'oggetto delle doglianze dell'opponente, tanto che l'opposta si è difesa mediante la precisa contestazione di ciascuno degli avversi motivi di opposizione.
L'eccezione preliminare proposta dall'opposta è, dunque, infondata.
2. Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione in ordine logico, l'opponente ha eccepito il difetto di prova del potere della mandataria e il difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, cessionaria del medesimo.
Il motivo è infondato.
In particolare, l'opposta ha prodotta la procura speciale con la quale la RI ha CP_1
conferito mandato alla per il recupero dei crediti di cui la Controparte_2
prima è titolare (doc. n. 1, all. ricorso monitorio).
Inoltre, nello stesso avviso di cessione del credito ex legge 130/1990 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale si legge che “ è stata incaricata da Controparte_5 CP_1
di svolgere, in qualità di Servicer, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di
[...]
soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis della Legge 130” (doc. n. 3, all. ricorso monitorio).
Quanto al difetto di prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta,
veicolato impropriamente dall'opponente come difetto di prova della legittimazione attiva dell'opposta, la titolarità del credito risulta dalla documentazione in atti e, segnatamente,
dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente il credito (doc. n. 3, all. comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 8 3. Viene, a questo punto, valutato il motivo di opposizione con cui l'opponente si è doluta della nullità della fideiussione ex art. 2 legge 287/1990 per conformità al modulo ABI,
dichiarato nullo con provvedimento della Banca d'Italia.
Parte opponente non ha prodotto né il modulo ABI né la delibera della Banca d'Italia,
sicché il Tribunale non può svolgere alcun controllo circa la rispondenza delle clausole oggetto della fideiussione in atti alle analoghe clausole contenute nel modulo ABI.
Secondariamente, anche a voler ipotizzare la suddetta conformità, la tesi della nullità
proposta dall'opponente non meriterebbe condivisione.
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti
di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle
sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della
legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle
dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata", salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass. n. 41994/2021; Cass. n. 24044/2019).
Applicati questi principi nel caso di specie, la fideiussione versata in atti, se anche fosse conforme a quella di cui al modulo ABI, non potrebbe ritenersi affetta nemmeno da nullità
parziale: tenuto conto dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 1994 con variazione di importo nel 1996, doc. n. 5, all. ricorso monitorio), dovrebbe, anche ove fosse prodotto il relativo documento, fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della CP_4
medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005, periodo cui è stata limitata l'istruttoria; cfr. in tal senso anche Tribunale di Roma n. 6749/2023 che, con riguardo a fideiussioni stipulate in data anteriore al periodo oggetto di esame da parte di Banca d'Italia,
pagina 5 di 8 argomenta nel seguente modo: “Trattasi, dunque, di fideiussioni risalenti a data anteriore non
soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia il 2/5/2005, posto a fondamento della
decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e
rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-
on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla Banca d'Italia in veste di autorità
antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello
schema di fideiussione omnibus predisposto dall'AB. nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo
la Banca d'Italia intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002. Ciò
posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte
attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova
dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito
elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per
effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello
schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della
fideiussioni controverse.”)
Ciò comporta che l'odierna opponente era senz'altro onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90, dimostrando che nell'anno 1994 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
pagina 6 di 8 A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza
di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora
l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L.
n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita
in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte
attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib.
Milano n. 6441 del 20/07/2022).
Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
Per le ragioni esposte, il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità della fideiussione omnibus risulta infondato.
4. Da ultimo va esaminata l'eccezione dell'opponente riferita all'indebito arricchimento della e, per essa, della cessionaria, sollevata sull'assunto che la creditrice avrebbe CP_4
soddisfatto il credito di cui si discute con il ricavato della vendita all'asta di beni dell'opponente nella procedura esecutiva r.g. 715/2018; l'opponente ha chiesto la riunione di questo giudizio alla menzionata procedura esecutiva.
In argomento non può che rilevarsi come l'opponente abbia apoditticamente proposto l'esaminanda eccezione, afferente in realtà all'estinzione del credito dell'opposta, senza tuttavia supportarla con alcun tipo di documentazione, ragion per cui la stessa deve ritenersi infondata.
Con riferimento alla richiesta di riunione dei procedimenti, va succintamente argomentato che, affinché possa disporsi la riunione ex art. 274 c.p.c., le cause debbono essere connesse per soggetti ovvero per petitum e/o causa petendi.
pagina 7 di 8 A giudizio del giudicante di tale connessione non sono provati i presupposti, anche in considerazione della diversa natura delle procedure che si vorrebbero riunite, giudizio di cognizione da un lato e procedura esecutiva dall'altro.
5. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione risulta infondata e meritevole di rigetto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia;
della sua semplicità; della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.409,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 14.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1112 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Martone
Parte opponente
E
P. IVA: , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del dott. P. IVA: , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abenavoli
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
719/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 50.000,00, in forza della fideiussione con cui sono state garantite le obbligazioni assunte dalla nei Parte_2
pagina 1 di 8 confronti dell'istituto di credito degli interessi;
delle spese della Controparte_4
procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di fideiussione omnibus con clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex
1957 c.c., attesa la sua contrarietà alla legge 287/1990 (normativa antitrust); la carenza di legittimazione attiva dell'opposta nel procedimento monitorio, non essendoci prova del potere della mandataria dell'opposta né della titolarità del credito in capo a quest'ultima;
l'indebito arricchimento della Banca e, per essa, della cessionaria, essendo stato il debito di quasi interamente soddisfatto con il ricavato della vendita all'asta dei beni Parte_2
dell'opponente nel procedimento esecutivo r.g.n. 715/2018.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui sopra;
di disporre la CTU per determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla di riunire il presente giudizio con quello avente r.g. es. CP_4
n. 175/2018 per connessione soggettiva e oggettiva.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha eccepito, in via assorbente, la nullità dell'atto di citazione, carente dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; l'irrilevanza delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza, non avendo queste alcuna incidenza nei rapporti tra Banca
finanziatrice e fideiussore, a differenza della clausola di deroga al 1957 c.c., che risulterebbe comunque suscettibile di essere concordata tra le parti;
la piena legittimazione attiva della
, risultante dalla procura speciale allegata nel ricorso monitorio;
Controparte_2
la legittimità ad esperire nei confronti del debitore, anche contemporaneamente, tutte le attività esecutive necessarie alla soddisfazione del proprio credito fino alla sua realizzazione.
Per i suesposti motivi ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione avversario;
di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di respingere, nel merito, l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 316/2023; di accertare, in ogni caso, che parte opponente è
debitrice nei confronti dell'opposta di € 50.000,00 e/o della maggiore e/o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria e di condannarla al relativo pagamento.
pagina 2 di 8 Constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e respinte le richieste istruttorie, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025
******
1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall'opposta e concernente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per carenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4
dell'art. 163 c.p.c.
Questo, sul punto, il risalente insegnamento della Suprema Corte: “La nullità della citazione
per difetti attinenti all'enunciazione del petitum si produce, però, solo quando questo sia stato del tutto
omesso o sia assolutamente incerto (art. 164, 4° comma, c.p.c.).
Lo stabilire se una tale assoluta incertezza ricorra postula, evidentemente, una valutazione da fare
caso per caso, nel rispetto però di alcuni criteri di ordine generale. Occorre anzitutto tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
in secondo luogo che l'oggetto deve
risultare «assolutamente» incerto.
Quest'ultimo elemento deve esser vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che
impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua
domanda: ragione che principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata
contezza del thema decidendum). Non potrà dunque prescindersi, nel valutare il grado di incertezza
della domanda, dalla natura dell'oggetto della domanda medesima e dalla relazione in cui con esso
eventualmente si trovi la controparte: se tale da consentire comunque un'agevole individuazione di
quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente
difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa.
Per il resto, le eventuali incompletezze riscontrabili nell'esposizione dell'atto di citazione, ove non
eliminate successivamente in conformità alle regole del processo, potranno solo incidere
sull'accoglibilità della domanda ad opera del giudice, ma non anche sulla formale validità dell'atto
introduttivo del giudizio.” (Cass. n. 17023/2003).
pagina 3 di 8 Calati tali criteri nella fattispecie di cui al presente giudizio, si deve escludere che l'oggetto della domanda risulti omesso o, comunque, incerto.
L'esatta individuazione dei motivi di opposizione, cioè l'esposizione completa – seppure sintetica – delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto attinenti alla nullità della fideiussione, alla carenza di legittimazione attiva della e Controparte_2
all'indebito arricchimento della banca –, ha consentito alla società opposta la concreta individuazione dell'oggetto delle doglianze dell'opponente, tanto che l'opposta si è difesa mediante la precisa contestazione di ciascuno degli avversi motivi di opposizione.
L'eccezione preliminare proposta dall'opposta è, dunque, infondata.
2. Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione in ordine logico, l'opponente ha eccepito il difetto di prova del potere della mandataria e il difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, cessionaria del medesimo.
Il motivo è infondato.
In particolare, l'opposta ha prodotta la procura speciale con la quale la RI ha CP_1
conferito mandato alla per il recupero dei crediti di cui la Controparte_2
prima è titolare (doc. n. 1, all. ricorso monitorio).
Inoltre, nello stesso avviso di cessione del credito ex legge 130/1990 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale si legge che “ è stata incaricata da Controparte_5 CP_1
di svolgere, in qualità di Servicer, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di
[...]
soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis della Legge 130” (doc. n. 3, all. ricorso monitorio).
Quanto al difetto di prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta,
veicolato impropriamente dall'opponente come difetto di prova della legittimazione attiva dell'opposta, la titolarità del credito risulta dalla documentazione in atti e, segnatamente,
dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente il credito (doc. n. 3, all. comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 8 3. Viene, a questo punto, valutato il motivo di opposizione con cui l'opponente si è doluta della nullità della fideiussione ex art. 2 legge 287/1990 per conformità al modulo ABI,
dichiarato nullo con provvedimento della Banca d'Italia.
Parte opponente non ha prodotto né il modulo ABI né la delibera della Banca d'Italia,
sicché il Tribunale non può svolgere alcun controllo circa la rispondenza delle clausole oggetto della fideiussione in atti alle analoghe clausole contenute nel modulo ABI.
Secondariamente, anche a voler ipotizzare la suddetta conformità, la tesi della nullità
proposta dall'opponente non meriterebbe condivisione.
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti
di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle
sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della
legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle
dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata", salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass. n. 41994/2021; Cass. n. 24044/2019).
Applicati questi principi nel caso di specie, la fideiussione versata in atti, se anche fosse conforme a quella di cui al modulo ABI, non potrebbe ritenersi affetta nemmeno da nullità
parziale: tenuto conto dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 1994 con variazione di importo nel 1996, doc. n. 5, all. ricorso monitorio), dovrebbe, anche ove fosse prodotto il relativo documento, fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della CP_4
medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005, periodo cui è stata limitata l'istruttoria; cfr. in tal senso anche Tribunale di Roma n. 6749/2023 che, con riguardo a fideiussioni stipulate in data anteriore al periodo oggetto di esame da parte di Banca d'Italia,
pagina 5 di 8 argomenta nel seguente modo: “Trattasi, dunque, di fideiussioni risalenti a data anteriore non
soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia il 2/5/2005, posto a fondamento della
decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e
rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-
on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla Banca d'Italia in veste di autorità
antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello
schema di fideiussione omnibus predisposto dall'AB. nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo
la Banca d'Italia intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002. Ciò
posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte
attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova
dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito
elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per
effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello
schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della
fideiussioni controverse.”)
Ciò comporta che l'odierna opponente era senz'altro onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90, dimostrando che nell'anno 1994 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
pagina 6 di 8 A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza
di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora
l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L.
n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita
in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte
attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib.
Milano n. 6441 del 20/07/2022).
Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
Per le ragioni esposte, il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità della fideiussione omnibus risulta infondato.
4. Da ultimo va esaminata l'eccezione dell'opponente riferita all'indebito arricchimento della e, per essa, della cessionaria, sollevata sull'assunto che la creditrice avrebbe CP_4
soddisfatto il credito di cui si discute con il ricavato della vendita all'asta di beni dell'opponente nella procedura esecutiva r.g. 715/2018; l'opponente ha chiesto la riunione di questo giudizio alla menzionata procedura esecutiva.
In argomento non può che rilevarsi come l'opponente abbia apoditticamente proposto l'esaminanda eccezione, afferente in realtà all'estinzione del credito dell'opposta, senza tuttavia supportarla con alcun tipo di documentazione, ragion per cui la stessa deve ritenersi infondata.
Con riferimento alla richiesta di riunione dei procedimenti, va succintamente argomentato che, affinché possa disporsi la riunione ex art. 274 c.p.c., le cause debbono essere connesse per soggetti ovvero per petitum e/o causa petendi.
pagina 7 di 8 A giudizio del giudicante di tale connessione non sono provati i presupposti, anche in considerazione della diversa natura delle procedure che si vorrebbero riunite, giudizio di cognizione da un lato e procedura esecutiva dall'altro.
5. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione risulta infondata e meritevole di rigetto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia;
della sua semplicità; della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.409,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 14.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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