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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. IA LA – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1206, avverso il Decreto di rigetto n. cronol. 4816/2024 del 21/03/2024 emesso dal
Tribunale di Foggia, II° Sezione Civile;
tra
nato a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla via Curiel 4 presso lo studio dell'Avv.
IE UO, che lo rappresenta in virtù di mandato telematico in calce all'atto di appello;
Appellante
e
, in persona del Presidente pro tempore, CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
Appellati contumaci
pagina 1 di 15 Conclusioni: All'udienza collegiale del 16.12.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dal difensore dell'appellante con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 6.02.2021, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, l' e la , in persona dei rispettivi CP_2 CP_1 legale rappresentati p.t., formulando le seguenti conclusioni: “ritenuta la responsabilità esclusiva delle convenute in ordine ai fatti esposti, condannare la all'annullamento della CP_1 determinazione del 14/01/2019 con cui si comunica ufficialmente la revoca dei contributi relativi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013, ottenuti con la domanda di sostegno n. 35380027553 del 04/03/2013 per assenza di motivazione, illogicità e manifesta infondatezza della richiesta di sostituzione della polizza fideiussoria che rappresenta condizione di ammissibilità al pagamento dell'acconto e non di decadenza dal beneficio, e per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi trattenuti indebitamente sulla propria domanda PAC ed CP_2
ammontanti ad euro 12.814,79…”.
A sostegno della domanda, lo deduceva, in fatto, che, con la propria azienda Parte_1 agricola, aveva presentato la domanda di sostegno iniziale n. 35380027553del 04/03/2013, alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013 – piano nazionale di sostegno vitivinicolo reg. CE n. 1234/07, intesa ad ottenere un aiuto economico per la ristrutturazione e riconversione del vigneto per una superficie di mq 28.793; la CP_1
, con comunicazione n. 030/63990 del 29/07/2013, pubblicata sul BURP n. 9 del
[...]
17/01/2013, aveva approvato il progetto preliminare relativo alla misura O.C.M. vino;
con determinazione dirigenziale n. 288 del 19/06/2013, gli aveva concesso gli aiuti a valere sulla misura O.C.M. vino pari ad euro 38.813,89 sulla spesa complessiva ammessa pari ad euro
60.646,70; a fronte di tale concessione l' aveva disposto il pagamento, in sua favore, CP_2
pagina 2 di 15 della somma di euro 38.813,89 a titolo di anticipazione/saldo con una singola disposizione;
all'atto della domanda iniziale di sostegno prevista dalla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013, esso ricorrente aveva regolarmente presentato polizza fideiussoria emessa dalla Gable Insaurance AG n. ATT20130454 del 17/09/2013 così come previsto dal bando di misura al fine del percepimento delle somme in acconto così come previsto dall'art. dall'art. 52 del regolamento (CE) n. 679 del 2011; nelle more e durante il corso degli interventi di reimpianto vigneto la predetta compagnia assicurativa veniva dichiarata fallita e l'Organismo Pagatore AGEA, con comunicazione del 22/01/2016, richiedeva la sostituzione della garanzia assicurativa pena la dichiarazione di inadempienza dell'azienda ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
1974/2006 e, di conseguenza, minacciava l'attivazione della procedura atta a recuperare gli importi erogati;
esso ricorrente aveva invano provato a sostituire la polizza fideiussoria ed aveva correttamente utilizzato la somma ricevuta, rendicontata presso la per CP_1 la realizzazione delle opere, verificate dall'Ispettorato di Foggia;
nonostante ciò l'Organismo
Pagatore aveva revocato quanto pagato, ed aveva trattenuto i soldi del produttore CP_2
derivanti dalla domanda unica di pagamento (pagamenti derivanti dal fondo feaga e diversi dalla misura feasr per cui è causa); in data 26.11.2018, egli aveva richiesto alla CP_1
l'annullamento della procedura di recupero del contributo riscosso rilevando come avesse osservato tutte le prescrizioni previste dal bando di misura, come fosse prossimo ad ultimare tutta la pratica ed a trovare polizza fideiussoria in sostituzione;
la , con CP_1
comunicazione del 14/01/2019, aveva riscontrato la predetta comunicazione rilevando come fosse indispensabile presentare nuova polizza fideiussoria a garanzia dell'esito positivo dell'intervento; in data 9 settembre 2019, la ditta ricorrente aveva presentato alla CP_1
e ad richiesta di collaudo con trasmissione della documentazione consuntiva a
[...] CP_2 chiusura di tutta la procedura amministrativa;
con pec del 2/12/2020, aveva chiesto chiarimenti ad rilevando come l'Organismo, nel trattenere gli importi, stesse CP_2
commettendo un abuso atteso che i vigneti compresi nella pratica di ristrutturazione e pagina 3 di 15 riconversione fossero stati regolarmente realizzati e fosse stata prodotta certificazione di collaudo tecnico;
sempre nella medesima comunicazione esso ricorrente aveva rilevato come lo stesso Organismo Pagatore, a seguito di controlli in loco sull'azienda, avesse rilevato ed attestato nella comunicazione n. 169631319 del 19/11/2019 che i due appezzamenti di vigneto, compresi nel fascicolo aziendale della ricorrente, estesi per circa 3 ettari e censiti in catasto nel comune di Torremaggiore al Foglio n. 61 p.lle 54, 75, 59, 76, 63, 65 e Foglio n. 82
p.lle 44, 46 e 471 fossero effettivamente condotte a vigneto;
l' aveva riscontrato tale CP_2
comunicazione e riferito testualmente: “in considerazione della mancata realizzazione dell'attività per la quale è stato erogato il predetto anticipo, questa Amministrazione ha richiesto la restituzione di quanto erogato e, in aggiunta, il pagamento della somma di euro 7.756,84 a titolo di sanzione, per un importo totale pari ad euro 46.541,02”; in buona sostanza l' pur avendo ricevuto richiesta CP_2
di collaudo per l'impianto in oggetto e pur avendo attestato la realizzazione e la conduzione del medesimo, aveva inteso recuperare gli importi riconosciuti per assenza della polizza fideiussoria sostitutiva così come riferito dal carteggio interposto con la . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, la chiedeva il rigetto delle domande, in quanto CP_1 infondate in fatto e diritto. L' rimaneva, invece, contumace. CP_2
Con decreto pubblicato in data 21.03.2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda e condannato parte ricorrente a rimborsare alla controparte costituita le spese di lite, liquidate in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Avverso tale sentenza, ha interposto gravame con atto di citazione Parte_1 notificato il 24.09.2024, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza di rigetto …, ritenuta la responsabilità esclusiva delle convenute in ordine ai fatti esposti, condannare la all'annullamento della determinazione del CP_1
14/01/2019 con cui comunicava ufficialmente la revoca dei contributi relativi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013, ottenuti con la domanda di sostegno n. 35380027553 del 04/03/2013 per assenza di motivazione, illogicità e manifesta
pagina 4 di 15 infondatezza della richiesta di sostituzione della polizza fideiussoria, e per l'effetto condannare l' CP_2 al pagamento degli importi trattenuti indebitamente sulla propria domanda PAC o della somma maggiore o minore che emergerà nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere ai pagamenti secondo la documentazione prodotta nel collaudo e che certifichi il completamento dell'opera.
Benchè ritualmente citate, la e l' non si sono costituite in giudizio e CP_1 CP_2
sono state dichiarate contumace.
Con ordinanza del 25/26.02.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di ctu avanzata dall'appellante, in quanto meramente esplorativa. Indi, autorizzato il deposito di note difensive ex art.352 cpc, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17.12.2025, svolta mediante trattazione scritta.
*****
A fondamento della decisione impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato che la CP_1
, con la nota prot. 63990 del 29.6.2013, facendo seguito alla determinazione dirigenziale
[...]
n. 288 del 19.6.2013, aveva comunicato allo l'accoglimento della sua domanda di Parte_1 sostegno n. 35380027553 del 04/03/2013, relativa alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013 – piano nazionale di sostegno vitivinicolo reg. CE n. 1234/07, e la conseguente concessione di un anticipo sul finanziamento richiesto nella misura di euro
38.784,17, garantito dal rilascio di apposita polizza fideiussoria. Con la stessa nota, l'ente regionale aveva sottolineato la necessaria osservanza degli impegni ed obblighi di cui al
“quadro B” della domanda di sostegno, in particolare invitando il beneficiario a presentare entro il termine di 20 giorni una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e richiamando l'obbligo di “completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna viticola
pagina 5 di 15 successiva a quella del pagamento dell'anticipazione del sostegno comunitario” e di “inoltrare all' la comunicazione di termine lavori e richiesta di collaudo entro 15 Controparte_3 giorni lavorativi a partire dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2015” corredata dalla documentazione ivi specificamente indicata . Soltanto in data 9.9.2019, ben oltre il termine previsto nell'atto di concessione del finanziamento, lo aveva Parte_1 comunicato all' l'ultimazione dei lavori finanziati ed aveva Controparte_3
chiesto il collaudo delle opere eseguite. Con nota del 19.11.2019 aveva comunicato CP_2
l'esito (positivo) della prima attività di monitoraggio, riservandosi di “proseguire l'istruttoria amministrativa secondo le procedure ordinarie”. Non risultava quindi allegato agli atti un certificato di collaudo delle opere realizzate. Con nota del 23.11.2020, l'Organismo CP_2
Pagatore, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dallo gli Parte_1 comunicava la richiesta di restituzione del contributo erogato (con l'applicazione della relativa sanzione) in ragione della “mancata realizzazione dell'attività per la quale è stato erogato
l'anticipo”. Dunque, la decadenza dal contributo era stata disposta non per la mancata sostituzione della polizza fideiussoria emessa da una società nelle more fallita
(sostituzione richiesta da e dalla con le note del 22.11.2016 e del 14.1.2019 CP_2 CP_1 agli atti) - o comunque non solo per detta motivazione -, ma per la mancata realizzazione delle opere finanziate nel termine previsto, in violazione di un preciso obbligo previsto a pena di decadenza nel quadro B della domanda di sostegno e poi richiamato e specificato nell'atto di concessione del finanziamento. Risultava, pertanto, infondata la domanda di annullamento proposta dallo incentrata sull'erroneo presupposto della natura Parte_1
determinante della mancata sostituzione della polizza fideiussoria quale pretesa unica causa di decadenza dal contributo comunitario.
I.Con l'unico articolato motivo, l'appellante ha lamentato la -erronea interpretazione dei fatti di causa – in quanto il giudice di prime cure avrebbe evidenziato la mancata allegazione del certificato di collaudo, come se esso fosse determinato dall'inadempimento del ricorrente, il quale, al contrario, in ossequio ai suoi doveri scaturenti dal aveva formulato la CP_4
pagina 6 di 15 richiesta di collaudo che non aveva ricevuto alcun tipo di riscontro, sicchè la condotta della la quale non aveva proceduto al collaudo finale che aveva determinato la decadenza CP_1
dal contributo, costituiva l'oggetto del giudizio. Inoltre, “sulla tempistica”, l'appellante ha censurato la ricostruzione fattuale riportata nella sentenza, ossia l'esistenza del termine perentorio del 31.05.2015 per completare i lavori, poichè detto termine non sarebbe assolutamente perentorio in quanto, “in presenza di comprovate cause di forza maggiore”, che impediscono di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda potrebbe presentare istanza di proroga del termine dei lavori.
Nella specie, la ditta ricorrente avrebbe ricevuto materialmente i pagamenti nel mese di aprile 2014 ed avrebbe comunicato all' l'ultimazione dei Controparte_3 lavori finanziati e la richiesta di collaudo delle opere eseguite in data 9 settembre 2019.
Essa ditta avrebbe utilizzato i pagamenti per la realizzazione dell'impianto e delle materiali lavorazioni, come attesterebbero i documenti a corredo della richiesta del certificato di collaudo, ed i lavori sarebbero terminati già dal mese di aprile del 2019. In realtà, la CP_1
con comunicazione del 14/01/2019 riscontrava la comunicazione del ricorrente
[...]
rilevando come fosse indispensabile presentare nuova polizza fideiussoria a garanzia dell'esito positivo dell'intervento. In tale riscontro quindi la , non aveva CP_1
rilevato la tardività del completamento dei lavori (entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella del pagamento dell'anticipazione del sostegno comunitario) ma semplicemente l'indispensabilità della produzione di nuova polizza fideiussoria a garanzia del buon esito del procedimento amministrativo. Esso ricorrente avrebbe provato a stipulare una nuova polizza assicurativa, ma, avendo già completato l'impianto, si sarebbe visto respingere tale richiesta. Pertanto, il vero motivo per cui la avrebbe concluso CP_1
l'istruttoria negativamente non atterrebbe al mancato rispetto del termine ma alla mancata produzione di una nuova polizza fideiussoria. Tale motivazione sarebbe assolutamente illegittima, al pari di quella posta a corredo della decisione impugnata, perché la produzione
pagina 7 di 15 di polizza fideiussoria rappresenterebbe una mera condizione di ammissibilità ai pagamenti in anticipo e non potrebbe costituire una causa di decadenza.
In tale senso, deporrebbero le stesse determine regionali e la normativa comunitaria. In particolare, l'art. 52 del regolamento (CE) n. 679 del 2011 prevede che l'importo degli anticipi
è limitato al 50 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Anche la determinazione n. 143 del 2013 della , che recepisce le CP_1
norme del legislatore comunitario tramutandole in bandi di misura, stabilisce che ai sensi dell'art. 1 comma 12 del Reg. CE 679/2011 l'importo dell'anticipo è limitato al 50% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai benefici. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) corrispondente al 110% dell'importo anticipato richiesto. Nel caso concreto, la ditta avrebbe regolarmente adempiuto a tale onere ed infatti aveva ricevuto l'anticipazione, ma successivamente la compagnia di assicurazione sarebbe fallita ed egli avrebbe provato invano a sostituire la polizza, sicchè il venire meno della garanzia non sarebbe a sé imputabile.
I.a Le censure dell'appellante, ad avviso della Corte, sono infondate ed immeritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte dall' appellante risulta che:
- in data 5.03.2013, egli presentava la domanda di sostegno iniziale n. 35380027553 alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013 – piano nazionale di sostegno vitivinicolo reg. CE n. 1234/07, intesa ad ottenere un aiuto economico per la ristrutturazione e riconversione del vigneto per una superficie di mq 28.793 (all.1);
-in data 17.09.2013, stipulava la polizza fideiussoria con la per Controparte_5
l'importo di €.46.541,00 a copertura dell'anticipo ricevuto (all.6);
- con raccomandata AR in data 29.07.2013, la , gli comunicava che, con CP_1
determina dirigenziale n.288 del 19/06/2013, gli aveva concesso il finanziamento del sostegno pagina 8 di 15 comunitario pari ad euro 38.813,89 in forma anticipata per la realizzazione delle opere approvate tramite produzione di apposita garanzia fideiussoria (all.4);
-a fronte di tale concessione, in data 9.04.2014, l' disponeva il pagamento, in suo favore, CP_2
della somma di euro 38.813,89 (all.5);
- con comunicazione del 22.11.2016, l' gli comunicava che , in data 16.11.2016, l' CP_2 CP_6
aveva reso noto l'avvio della procedura fallimentare nei confronti della Gable Insurance e che pertanto, ai sensi dell'art.19 del Reg UE 907/2014, chiedeva la produzione entro e non oltre il termini di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione medesima, una garanzia in sostituzione; in mancanza l'azienda sarebbe stata considerata inadempiente al disposto dell'art.9 del reg CEE 555/08 con conseguente recupero di quanto erogato ( all.7);
- in data 26.11.2018, lo chiedeva l'annullamento della procedura di recupero del Parte_1
contributo riscosso per la realizzazione del vigneto facendo presente “di aver avuto molti problemi ed impedimento negli ultimi anni e ciò ha provocato il ritardo nella chiusura dell'intervento, tra questi anche il fallimento della compagnia assicuratrice” ed impegnandosi ad attivare una nuova polizza fideiussora in sostituzione di quella precedente ed a presentare nel più breve tempo possibile la domanda di collaudo con i documenti giustificativi dell'intervento realizzato ( al.10);
-in data 14.01.2019, la ribadiva la necessità di esibire una nuova polizza CP_1
fideiussoria e che, in mancanza di sarebbe avviato il procedimento di recupero delle somme percepite con gli aggravi previsti dalle leggi vigenti (all.11);
-in data 7-9.09.2019, lo comunicava all' ed alla di aver Parte_1 CP_2 CP_1 ultimato i lavori, trasmetteva il consultivo delle fatture quietanzate inerenti ai costi sostenuti e chiedeva il collaudo delle opere e lo svincolo della fideiussione rilasciata (all.12);
- con comunicazione n. 169631319 del 19/11/2019, l' gli comunicava “la chiusura del CP_2 procedimento di rilevazione con il sistema del monitoraggio” e che avrebbe proseguito l'istruttoria amministrativa sulla domanda secondo la procedura ordinaria (all.14);
pagina 9 di 15 - con comunicazione del 23.11.2020, l' “in considerazione della mancata realizzazione CP_2 dell'attività per la quale è stato erogato il predetto anticipo, questa Amministrazione ha richiesto la restituzione di quanto erogato e, in aggiunta, il pagamento della somma di euro 7.756,84 a titolo di sanzione, per un importo totale pari ad euro 46.541,02”(all. 15).
Tanto premesso in fatto, occorre evidenziare che, dall'esame della comunicazione dell'atto di concessione del finanziamento della agricoltura del 29.07.2013, si Controparte_7
evince chiaramente la ditta richiedente avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione di
“termine lavori e richiesta di collaudo entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data del termine dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2015”.
Tale scadenza (del 31.07.2015) per il completamento delle operazioni di investimento era evidentemente nota anche all'appellante, il quale, in allegato alla domanda del 5.03.2013, produceva la relazione tecnica datata 25.02.2013, a firma del tecnico dr. agr. Per_1
, in cui venivano descritti gli interventi programmati ed era precisato che
[...]
“l'impianto del vigneto sarà completato entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva quella presentata (ovvero entro il 31.07.2015) salvo proroghe eventualmente concesse come da regolamento”.
Dalle disposizioni regionali di attuazione di cui all'ALLEGATO ”A” OCM Vino - Campagna
2012/2013- Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” di cui al Bollettino Ufficiale della - n. 9 del 17-01-201319 ( allegato dalla costituita nel CP_1 CP_1
giudizio di primo grado) risulta chiaramente, al punto n.19 ( Termini di lavoro e richiesta di collaudo) che “Ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. (CE) n. 555/2008 il beneficiario che ha ottenuto il sostegno comunitario anticipato su cauzione è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo”.
Al punto 22 (Proroga del termine dei lavori) è, altresì, previsto che: “In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro
i termini previsti al precedente punto 19, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine
pagina 10 di 15 lavori. La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori, previo riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi. Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione è consentito concedere proroghe per un periodo massimo di 1 (uno) anno oltre il termine previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008).
E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:
a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.
Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come di seguito riportato, previa richiesta da presentare formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi:
c) decesso del beneficiario;
d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
e) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.
Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione pagina 11 di 15 del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”.
Pertanto, l'esame del complesso delle disposizioni normative innanzi richiamate depone nel senso che, in mancanza di proroga richiesta e concessa per comprovate cause di forza maggiore, il termine per il completamento dei lavori e richiesta di collaudo debba ritenersi perentorio.
Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a sostenere che il termine del 31.07.2015 non sarebbe un termine perentorio perché, in presenza di comprovate cause di forza maggiore,
l'azienda potrebbe richiedere la proroga del termine dei lavori, ma non ha allegato né la richiesta di proroga, né da quali cause di forza maggiore la stessa sarebbe stata giustificata
e comprovata, né tanto meno la concessione della proroga da parte dell'amministrazione regionale.
E' la stessa difesa dell'appellante a sostenere che “il ricorrente ha ricevuto materialmente i pagamenti nel mese di aprile 2014 ed ha comunicato all'ufficio provinciale agricoltura l'ultimazione dei lavori finanziati richiedendo il collaudo delle opere eseguite in data 9.09.2019” (cfr. pag.
5-5 dell'atto di appello), ossia oltre cinque anni dopo. La circostanza che già dal mese e di aprile 2019, i lavori fossero già terminati non muta i termini della questione, né del ritardo assolutamente spropositato ed ingiustificato rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
D'altra parte, anche a voler ipotizzare che abbia concesso una proroga CP_8
straordinaria allo (proroga che, si ribadisce, non risulta documentata), al fine di Parte_1
consentire al beneficiario la sostituzione della proroga (di cui alla comunicazione del CP_2
22.22.2016) o per altri motivi, questa giammai avrebbe potuto protrarsi oltre il termine annuale dalla scadenza di quello previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008), come da regolamento.
pagina 12 di 15 A tale riguardo, va evidenziato che lo stesso ha allegato la comunicazione del Parte_1
26.11.2018, dallo stesso inviata alla con quale lo stesso, a quella data, CP_1
evidenziava “di aver avuto molti problemi ed impedimenti negli ultimi anni e ciò ha provocato il ritardo nella chiusura dell'intervento, tra questi anche il fallimento della compagnia assicuratrice” e si impegnava ad attivare una nuova polizza fideiussora in sostituzione di quella precedente ed a presentare nel più breve tempo possibile la domanda di collaudo con i documenti giustificativi dell'intervento realizzato . Ciononostante,
l'appellante non provvedeva ad attivare una nuova polizza fideiussoria, e solo dopo diversi mesi, in data 7-9.09.2019, comunicava all' ed alla di aver ultimato i CP_2 CP_1
lavori e chiedeva il collaudo delle opere.
Né, a fronte di tale condotta, oltremodo inadempiente ed intempestiva del ricorrente, potrebbe rilevare la circostanza che la , con comunicazione del 14/01/2019, CP_1
abbia riscontrato la precedente comunicazione dello stesso (del 26.11.2028), senza rilevare la tardività del completamento dei lavori, giacchè giammai il contenuto della detta comunicazione (del 14.01.2019), potrebbe giustificare l'inammissibile ritardo nel completamento dei lavori, essendo finalizzata piuttosto ad evidenziare un'altra inadempienza del beneficiario, ossia la mancata sostituzione della polizza fideiussoria.
Va, infine, aggiunto che non può essere condivisa neanche la natura che la difesa dell'appellante intende attribuire alla polizza fideiussoria, secondo cui, essa rappresenterebbe
“una condizione di ammissibilità dei pagamenti in anticipo e non può costituire per tutta evidenza causa di decadenza”. Se è pur vero che l'art. 52 del regolamento (CE) n. 679 del 2011 prevede che liquidazione degli anticipi sia subordinata alla costituzione della polizza, ciò non toglie che quest'ultima sia un adempimento necessario previsto dal bando a garanzia del rituale adempimento delle obbligazioni assunte con la domanda di sostegno e con la concessione del finanziamento e che, quindi, debba sussistere sino al momento del completamento della procedura con il collaudo finale. Infatti, nella comunicazione dell'atto di concessione del finanziamento si legge che “ai sensi ed in attuazione di quanto disposto al punto 11 della circolare
pagina 13 di 15 n.14 del 6.04.2012, la mancata presentazione della comunicazione termini di lavori e richiesta di CP_2 collaudo entro i termini sopra indicati (31.07.2015), comporta l'incameramento della cauzione”.
Nella stessa comunicazione dell'atto di concessione del finanziamento, si legge, altresì, che
“nel caso in cui la documentazione sopra contrassegnata (ossia la garanzia fideiussoria) non verrà Contr prodotta entro i termini prescritto, questo non darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario… e disporrà la revoca del presente atto di concessione”.
Ne consegue che correttamente la con determinazione del 14/01/2019 ha CP_1
comunicato allo la revoca dei contributi relativi alla misura ristrutturazione e Parte_1
riconversione vigneti campagna 2012/2013, ottenuti con la domanda di sostegno n.
35380027553 del 04/03/2013 ed altrettanto correttamente l' ha comunicato al beneficiario CP_2
che: “in considerazione della mancata realizzazione dell'attività per la quale è stato erogato il predetto anticipo, questa Amministrazione ha richiesto la restituzione di quanto erogato e, in aggiunta, il pagamento della somma di euro 7.756,84 a titolo di sanzione, per un importo totale pari ad euro
46.541,02” .
Pertanto, va condivisa la statuizione del giudice di prime cure, il quale ha rigettato la domanda, ritenendo che la decadenza dal contributo sia stata correttamente disposta, non solo, per la mancata sostituzione della polizza fideiussoria emessa dalla società nelle more fallita, ma soprattutto per la mancata realizzazione delle opere finanziate nel termine previsto, in violazione di un preciso obbligo previsto a pena di decadenza nel quadro B della domanda di sostegno e poi richiamato e specificato nell'atto di concessione del finanziamento.
Le considerazioni che precedono devono ritenersi assorbenti, a prescindere dalla questione della mancanza del certificato di collaudo, che è effettivamente una conseguenza della decadenza dal contributo, disposto dall' ed oggetto di impugnazione. CP_2
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti convenute.
pagina 14 di 15
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello spiegato da con Parte_1
atto di citazione notificato il 24.09.2024 avverso il Decreto di rigetto n. cronol. 4816/2024 del
21/03/2024 emesso dal Tribunale di Foggia, II° Sezione Civile, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il decreto n.4816/2024 del 21/03/2024 emesso dal Tribunale di Foggia;
- nulla per le spese stante la contumacia delle parti convenute;
- così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 18.12.2025
Il Cons. estensore
Dr.Emma Manzionna
Il Presidente
dr. IA LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. IA LA – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1206, avverso il Decreto di rigetto n. cronol. 4816/2024 del 21/03/2024 emesso dal
Tribunale di Foggia, II° Sezione Civile;
tra
nato a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla via Curiel 4 presso lo studio dell'Avv.
IE UO, che lo rappresenta in virtù di mandato telematico in calce all'atto di appello;
Appellante
e
, in persona del Presidente pro tempore, CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
Appellati contumaci
pagina 1 di 15 Conclusioni: All'udienza collegiale del 16.12.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dal difensore dell'appellante con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 6.02.2021, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, l' e la , in persona dei rispettivi CP_2 CP_1 legale rappresentati p.t., formulando le seguenti conclusioni: “ritenuta la responsabilità esclusiva delle convenute in ordine ai fatti esposti, condannare la all'annullamento della CP_1 determinazione del 14/01/2019 con cui si comunica ufficialmente la revoca dei contributi relativi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013, ottenuti con la domanda di sostegno n. 35380027553 del 04/03/2013 per assenza di motivazione, illogicità e manifesta infondatezza della richiesta di sostituzione della polizza fideiussoria che rappresenta condizione di ammissibilità al pagamento dell'acconto e non di decadenza dal beneficio, e per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi trattenuti indebitamente sulla propria domanda PAC ed CP_2
ammontanti ad euro 12.814,79…”.
A sostegno della domanda, lo deduceva, in fatto, che, con la propria azienda Parte_1 agricola, aveva presentato la domanda di sostegno iniziale n. 35380027553del 04/03/2013, alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013 – piano nazionale di sostegno vitivinicolo reg. CE n. 1234/07, intesa ad ottenere un aiuto economico per la ristrutturazione e riconversione del vigneto per una superficie di mq 28.793; la CP_1
, con comunicazione n. 030/63990 del 29/07/2013, pubblicata sul BURP n. 9 del
[...]
17/01/2013, aveva approvato il progetto preliminare relativo alla misura O.C.M. vino;
con determinazione dirigenziale n. 288 del 19/06/2013, gli aveva concesso gli aiuti a valere sulla misura O.C.M. vino pari ad euro 38.813,89 sulla spesa complessiva ammessa pari ad euro
60.646,70; a fronte di tale concessione l' aveva disposto il pagamento, in sua favore, CP_2
pagina 2 di 15 della somma di euro 38.813,89 a titolo di anticipazione/saldo con una singola disposizione;
all'atto della domanda iniziale di sostegno prevista dalla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013, esso ricorrente aveva regolarmente presentato polizza fideiussoria emessa dalla Gable Insaurance AG n. ATT20130454 del 17/09/2013 così come previsto dal bando di misura al fine del percepimento delle somme in acconto così come previsto dall'art. dall'art. 52 del regolamento (CE) n. 679 del 2011; nelle more e durante il corso degli interventi di reimpianto vigneto la predetta compagnia assicurativa veniva dichiarata fallita e l'Organismo Pagatore AGEA, con comunicazione del 22/01/2016, richiedeva la sostituzione della garanzia assicurativa pena la dichiarazione di inadempienza dell'azienda ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
1974/2006 e, di conseguenza, minacciava l'attivazione della procedura atta a recuperare gli importi erogati;
esso ricorrente aveva invano provato a sostituire la polizza fideiussoria ed aveva correttamente utilizzato la somma ricevuta, rendicontata presso la per CP_1 la realizzazione delle opere, verificate dall'Ispettorato di Foggia;
nonostante ciò l'Organismo
Pagatore aveva revocato quanto pagato, ed aveva trattenuto i soldi del produttore CP_2
derivanti dalla domanda unica di pagamento (pagamenti derivanti dal fondo feaga e diversi dalla misura feasr per cui è causa); in data 26.11.2018, egli aveva richiesto alla CP_1
l'annullamento della procedura di recupero del contributo riscosso rilevando come avesse osservato tutte le prescrizioni previste dal bando di misura, come fosse prossimo ad ultimare tutta la pratica ed a trovare polizza fideiussoria in sostituzione;
la , con CP_1
comunicazione del 14/01/2019, aveva riscontrato la predetta comunicazione rilevando come fosse indispensabile presentare nuova polizza fideiussoria a garanzia dell'esito positivo dell'intervento; in data 9 settembre 2019, la ditta ricorrente aveva presentato alla CP_1
e ad richiesta di collaudo con trasmissione della documentazione consuntiva a
[...] CP_2 chiusura di tutta la procedura amministrativa;
con pec del 2/12/2020, aveva chiesto chiarimenti ad rilevando come l'Organismo, nel trattenere gli importi, stesse CP_2
commettendo un abuso atteso che i vigneti compresi nella pratica di ristrutturazione e pagina 3 di 15 riconversione fossero stati regolarmente realizzati e fosse stata prodotta certificazione di collaudo tecnico;
sempre nella medesima comunicazione esso ricorrente aveva rilevato come lo stesso Organismo Pagatore, a seguito di controlli in loco sull'azienda, avesse rilevato ed attestato nella comunicazione n. 169631319 del 19/11/2019 che i due appezzamenti di vigneto, compresi nel fascicolo aziendale della ricorrente, estesi per circa 3 ettari e censiti in catasto nel comune di Torremaggiore al Foglio n. 61 p.lle 54, 75, 59, 76, 63, 65 e Foglio n. 82
p.lle 44, 46 e 471 fossero effettivamente condotte a vigneto;
l' aveva riscontrato tale CP_2
comunicazione e riferito testualmente: “in considerazione della mancata realizzazione dell'attività per la quale è stato erogato il predetto anticipo, questa Amministrazione ha richiesto la restituzione di quanto erogato e, in aggiunta, il pagamento della somma di euro 7.756,84 a titolo di sanzione, per un importo totale pari ad euro 46.541,02”; in buona sostanza l' pur avendo ricevuto richiesta CP_2
di collaudo per l'impianto in oggetto e pur avendo attestato la realizzazione e la conduzione del medesimo, aveva inteso recuperare gli importi riconosciuti per assenza della polizza fideiussoria sostitutiva così come riferito dal carteggio interposto con la . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, la chiedeva il rigetto delle domande, in quanto CP_1 infondate in fatto e diritto. L' rimaneva, invece, contumace. CP_2
Con decreto pubblicato in data 21.03.2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda e condannato parte ricorrente a rimborsare alla controparte costituita le spese di lite, liquidate in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Avverso tale sentenza, ha interposto gravame con atto di citazione Parte_1 notificato il 24.09.2024, chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza di rigetto …, ritenuta la responsabilità esclusiva delle convenute in ordine ai fatti esposti, condannare la all'annullamento della determinazione del CP_1
14/01/2019 con cui comunicava ufficialmente la revoca dei contributi relativi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013, ottenuti con la domanda di sostegno n. 35380027553 del 04/03/2013 per assenza di motivazione, illogicità e manifesta
pagina 4 di 15 infondatezza della richiesta di sostituzione della polizza fideiussoria, e per l'effetto condannare l' CP_2 al pagamento degli importi trattenuti indebitamente sulla propria domanda PAC o della somma maggiore o minore che emergerà nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere ai pagamenti secondo la documentazione prodotta nel collaudo e che certifichi il completamento dell'opera.
Benchè ritualmente citate, la e l' non si sono costituite in giudizio e CP_1 CP_2
sono state dichiarate contumace.
Con ordinanza del 25/26.02.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di ctu avanzata dall'appellante, in quanto meramente esplorativa. Indi, autorizzato il deposito di note difensive ex art.352 cpc, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 17.12.2025, svolta mediante trattazione scritta.
*****
A fondamento della decisione impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato che la CP_1
, con la nota prot. 63990 del 29.6.2013, facendo seguito alla determinazione dirigenziale
[...]
n. 288 del 19.6.2013, aveva comunicato allo l'accoglimento della sua domanda di Parte_1 sostegno n. 35380027553 del 04/03/2013, relativa alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013 – piano nazionale di sostegno vitivinicolo reg. CE n. 1234/07, e la conseguente concessione di un anticipo sul finanziamento richiesto nella misura di euro
38.784,17, garantito dal rilascio di apposita polizza fideiussoria. Con la stessa nota, l'ente regionale aveva sottolineato la necessaria osservanza degli impegni ed obblighi di cui al
“quadro B” della domanda di sostegno, in particolare invitando il beneficiario a presentare entro il termine di 20 giorni una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e richiamando l'obbligo di “completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna viticola
pagina 5 di 15 successiva a quella del pagamento dell'anticipazione del sostegno comunitario” e di “inoltrare all' la comunicazione di termine lavori e richiesta di collaudo entro 15 Controparte_3 giorni lavorativi a partire dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2015” corredata dalla documentazione ivi specificamente indicata . Soltanto in data 9.9.2019, ben oltre il termine previsto nell'atto di concessione del finanziamento, lo aveva Parte_1 comunicato all' l'ultimazione dei lavori finanziati ed aveva Controparte_3
chiesto il collaudo delle opere eseguite. Con nota del 19.11.2019 aveva comunicato CP_2
l'esito (positivo) della prima attività di monitoraggio, riservandosi di “proseguire l'istruttoria amministrativa secondo le procedure ordinarie”. Non risultava quindi allegato agli atti un certificato di collaudo delle opere realizzate. Con nota del 23.11.2020, l'Organismo CP_2
Pagatore, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dallo gli Parte_1 comunicava la richiesta di restituzione del contributo erogato (con l'applicazione della relativa sanzione) in ragione della “mancata realizzazione dell'attività per la quale è stato erogato
l'anticipo”. Dunque, la decadenza dal contributo era stata disposta non per la mancata sostituzione della polizza fideiussoria emessa da una società nelle more fallita
(sostituzione richiesta da e dalla con le note del 22.11.2016 e del 14.1.2019 CP_2 CP_1 agli atti) - o comunque non solo per detta motivazione -, ma per la mancata realizzazione delle opere finanziate nel termine previsto, in violazione di un preciso obbligo previsto a pena di decadenza nel quadro B della domanda di sostegno e poi richiamato e specificato nell'atto di concessione del finanziamento. Risultava, pertanto, infondata la domanda di annullamento proposta dallo incentrata sull'erroneo presupposto della natura Parte_1
determinante della mancata sostituzione della polizza fideiussoria quale pretesa unica causa di decadenza dal contributo comunitario.
I.Con l'unico articolato motivo, l'appellante ha lamentato la -erronea interpretazione dei fatti di causa – in quanto il giudice di prime cure avrebbe evidenziato la mancata allegazione del certificato di collaudo, come se esso fosse determinato dall'inadempimento del ricorrente, il quale, al contrario, in ossequio ai suoi doveri scaturenti dal aveva formulato la CP_4
pagina 6 di 15 richiesta di collaudo che non aveva ricevuto alcun tipo di riscontro, sicchè la condotta della la quale non aveva proceduto al collaudo finale che aveva determinato la decadenza CP_1
dal contributo, costituiva l'oggetto del giudizio. Inoltre, “sulla tempistica”, l'appellante ha censurato la ricostruzione fattuale riportata nella sentenza, ossia l'esistenza del termine perentorio del 31.05.2015 per completare i lavori, poichè detto termine non sarebbe assolutamente perentorio in quanto, “in presenza di comprovate cause di forza maggiore”, che impediscono di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda potrebbe presentare istanza di proroga del termine dei lavori.
Nella specie, la ditta ricorrente avrebbe ricevuto materialmente i pagamenti nel mese di aprile 2014 ed avrebbe comunicato all' l'ultimazione dei Controparte_3 lavori finanziati e la richiesta di collaudo delle opere eseguite in data 9 settembre 2019.
Essa ditta avrebbe utilizzato i pagamenti per la realizzazione dell'impianto e delle materiali lavorazioni, come attesterebbero i documenti a corredo della richiesta del certificato di collaudo, ed i lavori sarebbero terminati già dal mese di aprile del 2019. In realtà, la CP_1
con comunicazione del 14/01/2019 riscontrava la comunicazione del ricorrente
[...]
rilevando come fosse indispensabile presentare nuova polizza fideiussoria a garanzia dell'esito positivo dell'intervento. In tale riscontro quindi la , non aveva CP_1
rilevato la tardività del completamento dei lavori (entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella del pagamento dell'anticipazione del sostegno comunitario) ma semplicemente l'indispensabilità della produzione di nuova polizza fideiussoria a garanzia del buon esito del procedimento amministrativo. Esso ricorrente avrebbe provato a stipulare una nuova polizza assicurativa, ma, avendo già completato l'impianto, si sarebbe visto respingere tale richiesta. Pertanto, il vero motivo per cui la avrebbe concluso CP_1
l'istruttoria negativamente non atterrebbe al mancato rispetto del termine ma alla mancata produzione di una nuova polizza fideiussoria. Tale motivazione sarebbe assolutamente illegittima, al pari di quella posta a corredo della decisione impugnata, perché la produzione
pagina 7 di 15 di polizza fideiussoria rappresenterebbe una mera condizione di ammissibilità ai pagamenti in anticipo e non potrebbe costituire una causa di decadenza.
In tale senso, deporrebbero le stesse determine regionali e la normativa comunitaria. In particolare, l'art. 52 del regolamento (CE) n. 679 del 2011 prevede che l'importo degli anticipi
è limitato al 50 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Anche la determinazione n. 143 del 2013 della , che recepisce le CP_1
norme del legislatore comunitario tramutandole in bandi di misura, stabilisce che ai sensi dell'art. 1 comma 12 del Reg. CE 679/2011 l'importo dell'anticipo è limitato al 50% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai benefici. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) corrispondente al 110% dell'importo anticipato richiesto. Nel caso concreto, la ditta avrebbe regolarmente adempiuto a tale onere ed infatti aveva ricevuto l'anticipazione, ma successivamente la compagnia di assicurazione sarebbe fallita ed egli avrebbe provato invano a sostituire la polizza, sicchè il venire meno della garanzia non sarebbe a sé imputabile.
I.a Le censure dell'appellante, ad avviso della Corte, sono infondate ed immeritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte dall' appellante risulta che:
- in data 5.03.2013, egli presentava la domanda di sostegno iniziale n. 35380027553 alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013 – piano nazionale di sostegno vitivinicolo reg. CE n. 1234/07, intesa ad ottenere un aiuto economico per la ristrutturazione e riconversione del vigneto per una superficie di mq 28.793 (all.1);
-in data 17.09.2013, stipulava la polizza fideiussoria con la per Controparte_5
l'importo di €.46.541,00 a copertura dell'anticipo ricevuto (all.6);
- con raccomandata AR in data 29.07.2013, la , gli comunicava che, con CP_1
determina dirigenziale n.288 del 19/06/2013, gli aveva concesso il finanziamento del sostegno pagina 8 di 15 comunitario pari ad euro 38.813,89 in forma anticipata per la realizzazione delle opere approvate tramite produzione di apposita garanzia fideiussoria (all.4);
-a fronte di tale concessione, in data 9.04.2014, l' disponeva il pagamento, in suo favore, CP_2
della somma di euro 38.813,89 (all.5);
- con comunicazione del 22.11.2016, l' gli comunicava che , in data 16.11.2016, l' CP_2 CP_6
aveva reso noto l'avvio della procedura fallimentare nei confronti della Gable Insurance e che pertanto, ai sensi dell'art.19 del Reg UE 907/2014, chiedeva la produzione entro e non oltre il termini di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione medesima, una garanzia in sostituzione; in mancanza l'azienda sarebbe stata considerata inadempiente al disposto dell'art.9 del reg CEE 555/08 con conseguente recupero di quanto erogato ( all.7);
- in data 26.11.2018, lo chiedeva l'annullamento della procedura di recupero del Parte_1
contributo riscosso per la realizzazione del vigneto facendo presente “di aver avuto molti problemi ed impedimento negli ultimi anni e ciò ha provocato il ritardo nella chiusura dell'intervento, tra questi anche il fallimento della compagnia assicuratrice” ed impegnandosi ad attivare una nuova polizza fideiussora in sostituzione di quella precedente ed a presentare nel più breve tempo possibile la domanda di collaudo con i documenti giustificativi dell'intervento realizzato ( al.10);
-in data 14.01.2019, la ribadiva la necessità di esibire una nuova polizza CP_1
fideiussoria e che, in mancanza di sarebbe avviato il procedimento di recupero delle somme percepite con gli aggravi previsti dalle leggi vigenti (all.11);
-in data 7-9.09.2019, lo comunicava all' ed alla di aver Parte_1 CP_2 CP_1 ultimato i lavori, trasmetteva il consultivo delle fatture quietanzate inerenti ai costi sostenuti e chiedeva il collaudo delle opere e lo svincolo della fideiussione rilasciata (all.12);
- con comunicazione n. 169631319 del 19/11/2019, l' gli comunicava “la chiusura del CP_2 procedimento di rilevazione con il sistema del monitoraggio” e che avrebbe proseguito l'istruttoria amministrativa sulla domanda secondo la procedura ordinaria (all.14);
pagina 9 di 15 - con comunicazione del 23.11.2020, l' “in considerazione della mancata realizzazione CP_2 dell'attività per la quale è stato erogato il predetto anticipo, questa Amministrazione ha richiesto la restituzione di quanto erogato e, in aggiunta, il pagamento della somma di euro 7.756,84 a titolo di sanzione, per un importo totale pari ad euro 46.541,02”(all. 15).
Tanto premesso in fatto, occorre evidenziare che, dall'esame della comunicazione dell'atto di concessione del finanziamento della agricoltura del 29.07.2013, si Controparte_7
evince chiaramente la ditta richiedente avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione di
“termine lavori e richiesta di collaudo entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data del termine dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2015”.
Tale scadenza (del 31.07.2015) per il completamento delle operazioni di investimento era evidentemente nota anche all'appellante, il quale, in allegato alla domanda del 5.03.2013, produceva la relazione tecnica datata 25.02.2013, a firma del tecnico dr. agr. Per_1
, in cui venivano descritti gli interventi programmati ed era precisato che
[...]
“l'impianto del vigneto sarà completato entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva quella presentata (ovvero entro il 31.07.2015) salvo proroghe eventualmente concesse come da regolamento”.
Dalle disposizioni regionali di attuazione di cui all'ALLEGATO ”A” OCM Vino - Campagna
2012/2013- Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” di cui al Bollettino Ufficiale della - n. 9 del 17-01-201319 ( allegato dalla costituita nel CP_1 CP_1
giudizio di primo grado) risulta chiaramente, al punto n.19 ( Termini di lavoro e richiesta di collaudo) che “Ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. (CE) n. 555/2008 il beneficiario che ha ottenuto il sostegno comunitario anticipato su cauzione è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento dell'anticipo”.
Al punto 22 (Proroga del termine dei lavori) è, altresì, previsto che: “In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro
i termini previsti al precedente punto 19, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine
pagina 10 di 15 lavori. La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori, previo riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi. Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione è consentito concedere proroghe per un periodo massimo di 1 (uno) anno oltre il termine previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008).
E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:
a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.
Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come di seguito riportato, previa richiesta da presentare formalmente all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi:
c) decesso del beneficiario;
d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
e) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.
Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione pagina 11 di 15 del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”.
Pertanto, l'esame del complesso delle disposizioni normative innanzi richiamate depone nel senso che, in mancanza di proroga richiesta e concessa per comprovate cause di forza maggiore, il termine per il completamento dei lavori e richiesta di collaudo debba ritenersi perentorio.
Nella fattispecie, l'appellante si è limitato a sostenere che il termine del 31.07.2015 non sarebbe un termine perentorio perché, in presenza di comprovate cause di forza maggiore,
l'azienda potrebbe richiedere la proroga del termine dei lavori, ma non ha allegato né la richiesta di proroga, né da quali cause di forza maggiore la stessa sarebbe stata giustificata
e comprovata, né tanto meno la concessione della proroga da parte dell'amministrazione regionale.
E' la stessa difesa dell'appellante a sostenere che “il ricorrente ha ricevuto materialmente i pagamenti nel mese di aprile 2014 ed ha comunicato all'ufficio provinciale agricoltura l'ultimazione dei lavori finanziati richiedendo il collaudo delle opere eseguite in data 9.09.2019” (cfr. pag.
5-5 dell'atto di appello), ossia oltre cinque anni dopo. La circostanza che già dal mese e di aprile 2019, i lavori fossero già terminati non muta i termini della questione, né del ritardo assolutamente spropositato ed ingiustificato rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
D'altra parte, anche a voler ipotizzare che abbia concesso una proroga CP_8
straordinaria allo (proroga che, si ribadisce, non risulta documentata), al fine di Parte_1
consentire al beneficiario la sostituzione della proroga (di cui alla comunicazione del CP_2
22.22.2016) o per altri motivi, questa giammai avrebbe potuto protrarsi oltre il termine annuale dalla scadenza di quello previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento, così come previsto dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008), come da regolamento.
pagina 12 di 15 A tale riguardo, va evidenziato che lo stesso ha allegato la comunicazione del Parte_1
26.11.2018, dallo stesso inviata alla con quale lo stesso, a quella data, CP_1
evidenziava “di aver avuto molti problemi ed impedimenti negli ultimi anni e ciò ha provocato il ritardo nella chiusura dell'intervento, tra questi anche il fallimento della compagnia assicuratrice” e si impegnava ad attivare una nuova polizza fideiussora in sostituzione di quella precedente ed a presentare nel più breve tempo possibile la domanda di collaudo con i documenti giustificativi dell'intervento realizzato . Ciononostante,
l'appellante non provvedeva ad attivare una nuova polizza fideiussoria, e solo dopo diversi mesi, in data 7-9.09.2019, comunicava all' ed alla di aver ultimato i CP_2 CP_1
lavori e chiedeva il collaudo delle opere.
Né, a fronte di tale condotta, oltremodo inadempiente ed intempestiva del ricorrente, potrebbe rilevare la circostanza che la , con comunicazione del 14/01/2019, CP_1
abbia riscontrato la precedente comunicazione dello stesso (del 26.11.2028), senza rilevare la tardività del completamento dei lavori, giacchè giammai il contenuto della detta comunicazione (del 14.01.2019), potrebbe giustificare l'inammissibile ritardo nel completamento dei lavori, essendo finalizzata piuttosto ad evidenziare un'altra inadempienza del beneficiario, ossia la mancata sostituzione della polizza fideiussoria.
Va, infine, aggiunto che non può essere condivisa neanche la natura che la difesa dell'appellante intende attribuire alla polizza fideiussoria, secondo cui, essa rappresenterebbe
“una condizione di ammissibilità dei pagamenti in anticipo e non può costituire per tutta evidenza causa di decadenza”. Se è pur vero che l'art. 52 del regolamento (CE) n. 679 del 2011 prevede che liquidazione degli anticipi sia subordinata alla costituzione della polizza, ciò non toglie che quest'ultima sia un adempimento necessario previsto dal bando a garanzia del rituale adempimento delle obbligazioni assunte con la domanda di sostegno e con la concessione del finanziamento e che, quindi, debba sussistere sino al momento del completamento della procedura con il collaudo finale. Infatti, nella comunicazione dell'atto di concessione del finanziamento si legge che “ai sensi ed in attuazione di quanto disposto al punto 11 della circolare
pagina 13 di 15 n.14 del 6.04.2012, la mancata presentazione della comunicazione termini di lavori e richiesta di CP_2 collaudo entro i termini sopra indicati (31.07.2015), comporta l'incameramento della cauzione”.
Nella stessa comunicazione dell'atto di concessione del finanziamento, si legge, altresì, che
“nel caso in cui la documentazione sopra contrassegnata (ossia la garanzia fideiussoria) non verrà Contr prodotta entro i termini prescritto, questo non darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario… e disporrà la revoca del presente atto di concessione”.
Ne consegue che correttamente la con determinazione del 14/01/2019 ha CP_1
comunicato allo la revoca dei contributi relativi alla misura ristrutturazione e Parte_1
riconversione vigneti campagna 2012/2013, ottenuti con la domanda di sostegno n.
35380027553 del 04/03/2013 ed altrettanto correttamente l' ha comunicato al beneficiario CP_2
che: “in considerazione della mancata realizzazione dell'attività per la quale è stato erogato il predetto anticipo, questa Amministrazione ha richiesto la restituzione di quanto erogato e, in aggiunta, il pagamento della somma di euro 7.756,84 a titolo di sanzione, per un importo totale pari ad euro
46.541,02” .
Pertanto, va condivisa la statuizione del giudice di prime cure, il quale ha rigettato la domanda, ritenendo che la decadenza dal contributo sia stata correttamente disposta, non solo, per la mancata sostituzione della polizza fideiussoria emessa dalla società nelle more fallita, ma soprattutto per la mancata realizzazione delle opere finanziate nel termine previsto, in violazione di un preciso obbligo previsto a pena di decadenza nel quadro B della domanda di sostegno e poi richiamato e specificato nell'atto di concessione del finanziamento.
Le considerazioni che precedono devono ritenersi assorbenti, a prescindere dalla questione della mancanza del certificato di collaudo, che è effettivamente una conseguenza della decadenza dal contributo, disposto dall' ed oggetto di impugnazione. CP_2
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti convenute.
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello spiegato da con Parte_1
atto di citazione notificato il 24.09.2024 avverso il Decreto di rigetto n. cronol. 4816/2024 del
21/03/2024 emesso dal Tribunale di Foggia, II° Sezione Civile, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il decreto n.4816/2024 del 21/03/2024 emesso dal Tribunale di Foggia;
- nulla per le spese stante la contumacia delle parti convenute;
- così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 18.12.2025
Il Cons. estensore
Dr.Emma Manzionna
Il Presidente
dr. IA LA
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