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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61613 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. FIUMARA ANGELO Parte_1
PARTE ATTRICE
e
rappresentata e difesa dall'Avv. PACIELLO SILVIA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via istruttoria ammettere i mezzi di istruttori tutti articolati nella memoria 183 6 c cpc n. 2 che qui si intendono integralmente ribaditi e trascritti ed in particolare la prova testi sui capitoli ivi articolati e con i testi indicati nonché ordinare alla IG.ra ovvero CP_1 richiedere l'esibizione al Banco BPM – Agenzia Roma n. 57, degli estratti conto integrali n. 1674 intestati alla IG.ra . Nel merito in accoglimento della CP_1
spiegata opposizione, dichiarare la inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità della procedura esecutiva intrapresa e dell'atto di precetto notificato in data
23.03.2021 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto - Dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza del 4.8.2022 in riferimento alla condanna del IG.
al pagamento di Euro 5.000,00 a titolo di spese legali della fase cautelare del Parte_1
giudizio di opposizione o comunque ridurla per le ragioni indicate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase cautelare e del presente giudizio di merito”; per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, stante la palese inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della spiegata opposizione all'esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Roma R.G.E. n. 471/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio”.
FATTO - In data 23.03.2021 la IG.ra notificava un atto di precetto CP_1 dell'importo complessivo di € 59.590,94, relativo al periodo gennaio 2016 - novembre
2020 (ratei assegno mensile di € 1.000,00), oltre agli interessi dalla data di notifica dell'atto al soddisfo, le spese di notifica e di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende, sul presupposto di essere creditrice nei confronti del IG.
in forza del decreto n. 83/2007 emesso dal Tribunale di Roma in Parte_1 data 06.05.2007, (pubblicato in data 09.05.2007) nell'ambito del procedimento n.
2558/2007 RGAC (Cron. N. 5087/2007) promosso per l'ottenimento del contributo di mantenimento in favore dei figli all'epoca minorenni.
In data 16.04.2021 la IG.ra promuoveva dinanzi il Tribunale di Roma CP_1
procedura espropriativa immobiliare ai danni del IG. pignorando la quota del Parte_1 diritto di proprietà pari all'intero (1/1) degli immobili di proprietà del . Parte_1
Con ricorso del 01.12.2021 il IG. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'esecuzione fondata sul titolo costituito dal decreto del Tribunale di Roma del 06.05.2007 ai sensi dell'art. 148
c.c. per il mantenimento dei figli naturali, nonché contestuale istanza di riduzione del pignoramento adducendo la nullità del pignoramento e illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, l'inesistenza del titolo esecutivo, l'estinzione del credito preteso per intervenuto pagamento e per compensazione del controcredito vantato dal
. Parte_1
Si costituiva la IG.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante CP_1
l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della spiegata opposizione all'esecuzione.
Il G.E. con ordinanza del 04.08.2022 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite le Parte_1
liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, e fissava in giorni sessanta il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione del 3.10.2022 il IG. introduceva il giudizio di Parte_1 merito, poi per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Pag. 2 di 5 adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o respinta, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la inammissibilità e/o
l'improcedibilità e/o la nullità della procedura esecutiva intrapresa e dell' atto di precetto notificato in data 23.03.2021 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
-Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza del 4.8.2022 in riferimento alla condanna del IG. al pagamento di Euro 5.000,00 a titolo di spese legali Parte_1
della fase cautelare del giudizio di opposizione o comunque ridurla per le ragioni sopra indicate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale contestava e impugnava le CP_1
domande avversarie ritenendole infondate in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, stante la palese inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della spiegata opposizione all'esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Roma R.G.E. n. 471/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
All'udienza del 29/01/2025 (udienza tenuta sulla base delle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni) sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO – Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
Infatti, va premesso che nostro ordinamento i genitori hanno il diritto di richiedere, mediante la presentazione di ricorso al tribunale competente, la revisione e la modifica delle condizioni riguardanti l'affidamento del minore e altresì la modifica delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del mantenimento stabilite e ciò a prescindere dal fatto che la coppia sia stata unita o meno in matrimonio. La modifica di tale regolamentazione pregressa può essere chiesta in forma contenziosa o anche concordemente dai genitori, che potranno presentare un ricorso congiunto e non solo “giudiziale”, seguendo il medesimo iter delle coppie regolarmente sposate. In
Pag. 3 di 5 particolare, l'art. 337 quinquies cod.proc.civ. riconosce ai genitori la facoltà di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e la misura e la modalità del contributo da corrispondere per il loro mantenimento.
Pertanto, la eventuale riconciliazione tra i genitori e il pagamento dell'assegno di mantenimento in forme diverse da quelle previste nel titolo giudiziale, dovevano essere frutto di un preventivo accertamento in sede giudiziale con contestuale modifica dell'originario titolo esecutivo.
Va, inoltre, ricordato:
✓ sia che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione”
(vds., ex multis, Cass. N. 20303 del 25/09/2014);
✓ sia che la Corte di Cassazione (n.9686 del 26 maggio 2020) ha ribadito il principio secondo cui “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria
è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile”.
Pertanto, poiché nel titolo esecutivo oggetto del presente giudizio è così espressamente previsto:
Pag. 4 di 5 ne deriva che ogni variazione di tali condizioni (eventuale riconciliazione tra i coniugi o diversa modalità di pagamento dell'assegno) doveva essere oggetto di una preventiva modifica dell'originario titolo giudiziale sul quale è stata intrapresa la procedura esecutiva.
Infine, non può essere modificato in questa sede l'importo delle spese legali liquidate con il provvedimento cautelare in quanto la relativa doglianza doveva essere oggetto di reclamo ex art. 669 terdecis cod.proc.civ..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della inesistenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte attrice;
✓ condanna a rimborsare, in favore di controparte le Parte_1
spese di giudizio che liquida in € 4.936,40 per compenso professionale, oltre la
C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 28/04/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61613 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. FIUMARA ANGELO Parte_1
PARTE ATTRICE
e
rappresentata e difesa dall'Avv. PACIELLO SILVIA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via istruttoria ammettere i mezzi di istruttori tutti articolati nella memoria 183 6 c cpc n. 2 che qui si intendono integralmente ribaditi e trascritti ed in particolare la prova testi sui capitoli ivi articolati e con i testi indicati nonché ordinare alla IG.ra ovvero CP_1 richiedere l'esibizione al Banco BPM – Agenzia Roma n. 57, degli estratti conto integrali n. 1674 intestati alla IG.ra . Nel merito in accoglimento della CP_1
spiegata opposizione, dichiarare la inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità della procedura esecutiva intrapresa e dell'atto di precetto notificato in data
23.03.2021 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto - Dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza del 4.8.2022 in riferimento alla condanna del IG.
al pagamento di Euro 5.000,00 a titolo di spese legali della fase cautelare del Parte_1
giudizio di opposizione o comunque ridurla per le ragioni indicate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase cautelare e del presente giudizio di merito”; per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, stante la palese inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della spiegata opposizione all'esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Roma R.G.E. n. 471/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio”.
FATTO - In data 23.03.2021 la IG.ra notificava un atto di precetto CP_1 dell'importo complessivo di € 59.590,94, relativo al periodo gennaio 2016 - novembre
2020 (ratei assegno mensile di € 1.000,00), oltre agli interessi dalla data di notifica dell'atto al soddisfo, le spese di notifica e di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende, sul presupposto di essere creditrice nei confronti del IG.
in forza del decreto n. 83/2007 emesso dal Tribunale di Roma in Parte_1 data 06.05.2007, (pubblicato in data 09.05.2007) nell'ambito del procedimento n.
2558/2007 RGAC (Cron. N. 5087/2007) promosso per l'ottenimento del contributo di mantenimento in favore dei figli all'epoca minorenni.
In data 16.04.2021 la IG.ra promuoveva dinanzi il Tribunale di Roma CP_1
procedura espropriativa immobiliare ai danni del IG. pignorando la quota del Parte_1 diritto di proprietà pari all'intero (1/1) degli immobili di proprietà del . Parte_1
Con ricorso del 01.12.2021 il IG. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'esecuzione fondata sul titolo costituito dal decreto del Tribunale di Roma del 06.05.2007 ai sensi dell'art. 148
c.c. per il mantenimento dei figli naturali, nonché contestuale istanza di riduzione del pignoramento adducendo la nullità del pignoramento e illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, l'inesistenza del titolo esecutivo, l'estinzione del credito preteso per intervenuto pagamento e per compensazione del controcredito vantato dal
. Parte_1
Si costituiva la IG.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante CP_1
l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della spiegata opposizione all'esecuzione.
Il G.E. con ordinanza del 04.08.2022 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite le Parte_1
liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, e fissava in giorni sessanta il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito.
Con atto di citazione del 3.10.2022 il IG. introduceva il giudizio di Parte_1 merito, poi per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Pag. 2 di 5 adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o respinta, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la inammissibilità e/o
l'improcedibilità e/o la nullità della procedura esecutiva intrapresa e dell' atto di precetto notificato in data 23.03.2021 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
-Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza del 4.8.2022 in riferimento alla condanna del IG. al pagamento di Euro 5.000,00 a titolo di spese legali Parte_1
della fase cautelare del giudizio di opposizione o comunque ridurla per le ragioni sopra indicate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale contestava e impugnava le CP_1
domande avversarie ritenendole infondate in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, stante la palese inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della spiegata opposizione all'esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Roma R.G.E. n. 471/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
All'udienza del 29/01/2025 (udienza tenuta sulla base delle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni) sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO – Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
Infatti, va premesso che nostro ordinamento i genitori hanno il diritto di richiedere, mediante la presentazione di ricorso al tribunale competente, la revisione e la modifica delle condizioni riguardanti l'affidamento del minore e altresì la modifica delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del mantenimento stabilite e ciò a prescindere dal fatto che la coppia sia stata unita o meno in matrimonio. La modifica di tale regolamentazione pregressa può essere chiesta in forma contenziosa o anche concordemente dai genitori, che potranno presentare un ricorso congiunto e non solo “giudiziale”, seguendo il medesimo iter delle coppie regolarmente sposate. In
Pag. 3 di 5 particolare, l'art. 337 quinquies cod.proc.civ. riconosce ai genitori la facoltà di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e la misura e la modalità del contributo da corrispondere per il loro mantenimento.
Pertanto, la eventuale riconciliazione tra i genitori e il pagamento dell'assegno di mantenimento in forme diverse da quelle previste nel titolo giudiziale, dovevano essere frutto di un preventivo accertamento in sede giudiziale con contestuale modifica dell'originario titolo esecutivo.
Va, inoltre, ricordato:
✓ sia che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione”
(vds., ex multis, Cass. N. 20303 del 25/09/2014);
✓ sia che la Corte di Cassazione (n.9686 del 26 maggio 2020) ha ribadito il principio secondo cui “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria
è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile”.
Pertanto, poiché nel titolo esecutivo oggetto del presente giudizio è così espressamente previsto:
Pag. 4 di 5 ne deriva che ogni variazione di tali condizioni (eventuale riconciliazione tra i coniugi o diversa modalità di pagamento dell'assegno) doveva essere oggetto di una preventiva modifica dell'originario titolo giudiziale sul quale è stata intrapresa la procedura esecutiva.
Infine, non può essere modificato in questa sede l'importo delle spese legali liquidate con il provvedimento cautelare in quanto la relativa doglianza doveva essere oggetto di reclamo ex art. 669 terdecis cod.proc.civ..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della inesistenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte attrice;
✓ condanna a rimborsare, in favore di controparte le Parte_1
spese di giudizio che liquida in € 4.936,40 per compenso professionale, oltre la
C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 28/04/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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