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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032404158/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032404158/2024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032404158/2024 IRAP 2018
- ATTO CONTESTAZI n. T9BCO2400987/2024 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2410/2025 depositato il
13/06/2025
Richieste delle parti:
Il rapp.dell'Ufficio esibisce dispositivo della sentenza resa dalla CGT di II grado della Lombardia relativo all'anno precedente questo trattato confermativa delle sentenze di I Grado pronunciata a favore dell'Ufficio
Il rappresentante del ricorrente nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Ricorrente_2. S.r.l., rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
T9B032404158/2024 e l'atto di contestazione n. T9BCO2400987/2024, notificati in data 22/11/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio controlli, relativi all'anno d'imposta
2018, aventi ad oggetto IRES, IRAP e IVA, per complessivi € 388.996,65.
L'avviso di accertamento si inserisce in un più ampio contesto investigativo avviato dalla Procura della Repubblica di Milano (procedimento penale Numero_1 R.G.N.R. mod. 21), incentrato su una complessa operazione immobiliare finanziata con fondi pubblici regionali.
Al centro della vicenda vi è l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Cormano (MI), Indirizzo_1
, da parte della Fondazione_1 grazie ad un contributo straordinario pari ad € 1.000.000,00, erogato da parte della Regione Lombardia.
Nello specifico, l'operazione immobiliare si è svolta nel seguente modo: l'immobile è stato acquistato da parte di Società_1 S.r.l. dalla Società_2 S.r.l. al prezzo di € 400.000,00 e poi rivenduto alla Fondazione_1 per € 800.000,00.
L'Società_1 ha incaricato la società Ricorrente_2. S.r.l., costituita pochi mesi prima dell'operazione, per effettuare i lavori di ristrutturazione.
Secondo quanto accertato, la Ricorrente_2. S.r.l., pur formalmente amministrata da Nominativo_1, era in realtà gestita di fatto da Ricorrente_1, imprenditore bergamasco, con un ruolo determinante esercitato da Nominativo_2, che all'epoca ricopriva la funzione di Presidente e Rappresentante legale all'interno della Fondazione.
La società Ricorrente_2 avrebbe rivestito il ruolo di società “di comodo”, priva di una reale struttura operativa, utilizzata per emettere fatture per lavori solo in minima parte eseguiti.
Nel dettaglio, la Ricorrente_2 ha emesso due fatture nei confronti dell'Società_1 per un totale di € 650.000, oltre IVA, a fronte di lavori di ristrutturazione (tali fatture sono ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti, in quanto non corrispondenti a lavori realmente eseguiti).
Le somme incassate da Ricorrente_2 sono state, in parte, girate alla Società_3 S.r.l. (alla quale sono stati subappaltati parte dei lavori di ristrutturazione sempre dalla Ricorrente_2), società riconducibile allo stesso Ricorrente_1, per € 390.000 e successivamente redistribuite a una serie di soggetti.
Dalla provvista di € 390.000 incassata da Società_3 S.r.l., sono stati:
- versati € 100.000 alla Società_5 S.r.l., società fittizia riferibile a Nominativo_2 e Nominativo_3;
- trasferiti € 45.000 su un conto estero in valuta russa;
- bonificati € 88.444 a favore di Società_6 S.r.l., riconducibile agli stessi soggetti.
L'Agenzia delle Entrate, sulla base del PVC del 17 maggio 2022, ha ritenuto che tali operazioni, pur formalmente documentate da contratti, fatture e rogiti, fossero in realtà artificiose e simulate, con l'unico scopo di trasferire indebitamente risorse pubbliche a soggetti privati. La documentazione contabile presentata
è stata giudicata inidonea a giustificare la realtà economica delle operazioni.
Per tali ragioni, l'Ufficio ha disconosciuto i costi per complessivi € 283.444 ai fini IRES e IRAP e ha ritenuto indebitamente detratta l'IVA per € 34.100, in quanto relativa a operazioni ritenute inesistenti.
Complessivamente, l'importo accertato (tra imposte, interessi e sanzioni) ammonta a € 388.996,65.
Inoltre, considerate le movimentazioni finanziarie verso l'estero e la mancanza di una struttura economica reale da parte della Ricorrente_2. S.r.l., l'Ufficio ha disposto anche l'iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 29 del D.L. 78/2010, motivata da un fondato pericolo per la riscossione.
In conclusione, secondo l'Amministrazione finanziaria, l'intera operazione immobiliare – dall'acquisto dell'immobile fino ai presunti lavori di ristrutturazione – sarebbe stata organizzata con finalità fraudolente, attraverso un sistema di società fittizie, prestazioni simulate e canali finanziari opachi, con l'obiettivo di utilizzare risorse pubbliche regionali per fini privati.
Tanto precisato, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti principali motivi:
1) violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 e conseguente nullità del provvedimento impugnato;
2) violazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio in sede accertativa: l'assoluta carenza probatoria delle tesi erariali con riferimento all'IVA;
3) violazione della disciplina della riscossione ex art. 15 bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 29 del D.L.
n. 78/2010: l'assenza di motivazione in merito all'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione che giustifichi l'iscrizione a ruolo straordinaria.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 6.05.2025 chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Sulla violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000, l'Ufficio, preliminarmente, richiama la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 2104/2024, relativa all'annualità 2017. L'Ufficio evidenzia che la Corte ha già ritenuto completa la motivazione degli atti impugnati, affermando che l'Ufficio aveva preso in considerazione diversi elementi posti a base della pretesa e che le risultanze del processo penale (concluso con condanna) avevano confermato gli elementi fiscali e contabili emersi in sede di autonoma verifica, qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte, in quella decisione, ha inoltre ritenuto che negli atti fossero chiari le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto. Sulla base di tale precedente,
l'Ufficio sostiene che, anche per l'annualità 2018 (ricompresa nel medesimo procedimento di verifica concluso con PVC), risulta già “pienamente appurato” che l'impianto probatorio e giustificativo della pretesa, come illustrato nei propri atti, è completo e adeguato.
L'Ufficio eccepisce l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, sostenendo di aver assolto all'onere probatorio, avendo indicato negli atti impugnati gli elementi e le risultanze della verifica fiscale posti a fondamento del recupero IVA, nonché il ruolo del contribuente nel meccanismo fraudolento. Con riferimento alle risultanze del procedimento penale richiamate dalla parte, osserva l'Agenzia che si tratta di elementi non definitivi, relativi a un giudizio ancora pendente e fondato su regole probatorie diverse, evidenziando inoltre che l'accertamento si basa su un'autonoma attività istruttoria. L'Ufficio, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione, sottolinea che l'Amministrazione è tenuta a fornire anche presunzioni semplici dell'inesistenza delle operazioni, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza, non essendo sufficiente la mera regolarità formale della documentazione.
L'Ufficio eccepisce l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria in presenza di un fondato pericolo per la riscossione. L'Ufficio evidenzia che tale pericolo è stato motivato nell'avviso di accertamento, richiamando specifici elementi risultanti dall'Anagrafe Tributaria, quali l'esistenza di rilevanti iscrizioni a ruolo (totale di € 189.342,58), l'omesso deposito dei bilanci dall'anno
2021, nonché l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IRES, IRAP (a.i. 2021) e IVA (a.i. 2022).
Inoltre, la situazione patrimoniale della società rende concreto il rischio di mancato recupero del credito erariale in caso di differimento della riscossione, giustificando pertanto l'affidamento integrale delle somme all'Agente della riscossione senza sospensione. L'Ufficio, quindi, afferma che la società ricorrente costituirebbe una mera “scatola vuota”, priva di una reale struttura operativa, utilizzata nell'ambito del meccanismo fraudolento, circostanza che rafforzerebbe la valutazione di pericolo per la riscossione.
Alla pubblica udienza del 13.06.2025 sono presenti i rappresentanti delle parti, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Innanzitutto, occorre sottolineare che il rapporto tra processo penale e processo tributario è caratterizzato dal principio del “doppio binario” ex art. 20 D. Lgs. n. 74/2000 che stabilisce, anche con riferimento ai medesimi fatti, una netta autonomia tra i due procedimenti;
e ciò sulla base della netta differenza tra gli strumenti probatori a disposizione nei due giudizi: presunzione di innocenza sino a prova contraria nel processo penale;
presunzione di colpevolezza nel processo tributario.
Il legislatore, con la riforma del D. L. n. 87/2024 ha inserito nel D. lgs. n. 74/2000 l'art. 21 bis, norma che, al comma 2, stabilisce “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”
Inoltre, lo stesso articolo, al comma 3, prevede che l'efficacia si estenda anche nei confronti della persona fisica e degli enti nell'interesse dei quali un soggetto ha agito.
Ebbene, tale disciplina non può ritenersi applicabile al caso di specie, dato che non vi è una sentenza irrevocabile di assoluzione in sede penale, bensì, una sentenza di condanna in primo grado emessa dal
Tribunale di Milano. Inoltre, non assume alcuna valenza la richiesta di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” avanzata dal Procuratore Generale in fase di appello.
A tal proposito, infatti, non risulta agli atti che vi sia stata sentenza conclusiva di secondo grado in sede penale.
Pertanto, le prove e le risultanze dibattimentali nell'ambito del processo penale, riportate in maniera alquanto dettagliata all'interno del ricorso, non assumono alcun rilievo nel processo tributario di cui si discute, avente ad oggetto atti impositivi impugnati derivanti da apposita verifica eseguita dall'Ufficio impositore e dal successivo PVC del 17.05.2022 allegato in atti.
Circa l'invocata nullità degli atti impugnati per radicale difetto di motivazione degli stessi, in violazione dell'art. 7, co. 1, L. 212/2000, si osserva quanto segue.
Sostiene parte ricorrente che l'Ufficio non abbia assolto all'obbligo di una adeguata motivazione degli atti impugnati essendosi rifatto interamente alle risultanze probatorie del parallelo processo penale, omettendo, quindi, di analizzare i diversi elementi che sarebbero emersi in fase dibattimentale a favore della posizione dei ricorrenti.
Vale precisare che, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poterla contestare in sede giurisdizionale, esercitando, così, il proprio diritto di difesa efficacemente.
Ciò posto, in tale prospettiva si ritiene esaustiva e sufficiente la motivazione degli atti impugnati, dato che contengono l'enunciazione precisa delle ragioni che ne sono a base, tant'è che su ogni punto il ricorrente ha potuto replicare, dimostrando così di essere stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
Né può dubitarsi del fatto che l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” e soddisfa l'obbligo di motivazione ogniqualvolta l'ente impositore abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Tale avviso, quindi, può ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento, come nel caso di specie, ad un verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ovvero dallo stesso Ufficio impositore, i cui elementi essenziali risultino trascritti nell'atto impositivo e di conseguenza recepiscano i risultati del PVC.
Nel caso di specie, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento e nell'atto di contestazione in questa sede impugnati,
a sostegno delle proprie presunzioni, ha elencato, dettagliatamente tutti gli elementi fiscali e contabili emersi in sede di verifica fiscale costituenti indizi gravi, precisi e concordanti, adempiendo, così, all'onere della motivazione ai sensi dell'art. 7 citato e dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973.
Attraverso tali elementi l'Ufficio ha descritto il meccanismo “negoziale” messo in atto, evidenziando la piena ingerenza del sig. Ricorrente_1 nelle attività svolte dalla Ricorrente_2 S.r.l., la funzione prettamente strumentale e di comodo della stessa società, creata appunto al solo scopo di far transitare ingenti risorse pubbliche a favore degli altri soggetti coinvolti nel sodalizio, nonché l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Con ulteriore censura, si contesta “la violazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio in sede amministrativa: l'assoluta carenza probatoria delle tesi erariali con riferimento all'IVA”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Parte ricorrente ritiene che, per quanto concerne il recupero dell'IVA effettuato con gli atti impugnati, a fronte delle risultanze probatorie emerse in sede dibattimentale nell'ambito del processo penale, come evidenziate ampiamente nel ricorso introduttivo, l'Ufficio non le abbia esaminate e non abbia esperito alcuna attività istruttoria ulteriore rispetto alle scarne attività condotte dalla G.d.F., non assolvendo, così, all'onere della prova.
Tali risultanze probatorie, emerse in sede penale, però, come sopra specificato, non possono essere prese in considerazione nel processo tributario. Peraltro, va ribadito che:
- l'Ufficio alla base del recupero a tassazione dell'IVA ha utilizzato gli elementi rilevati nell'ambito della verifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Settore Contrasto Illeciti, Settore Territoriale Lombardia, elementi che, ancorché assimilabili a quelli di cui al procedimento penale, assumono una propria autonomia;
- il procedimento penale in primo grado si è concluso con una sentenza di condanna del contribuente e, quindi, con il disconoscimento degli elementi addotti a proprio discarico, non definitivi data la pendenza in secondo grado del ricorso.
Con ultimo motivo di ricorso si eccepisce l'assenza di motivazione in merito all'esistenza di fondato pericolo per la riscossione che giustifichi l'iscrizione a ruolo straordinaria, in violazione dell'art. 15 bis D.P.R. n.
602/1973 e dell'art. 29 D.L. n. 78/2010.
Anche questa censura è infondata.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento opposto, a carico della Ricorrente_2 S.r. l. risultavano numerose inadempienze, quali: - iscrizioni a ruolo pregresse di importo rilevante;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) a.i. 2021 e della dichiarazione IVA a.i. 2022; - omesso deposito del bilancio di esercizio dall'anno 2021.
Tale Società è risultata, inoltre, carente di una propria autonomia operativa, nonchè di struttura e mezzi adeguati a eseguire i lavori dichiarati;
ha emesso fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti agendo quale società “di scopo” per la distrazione di fondi pubblici.
Sicché, la Corte ritiene che l'Ufficio, sulla base di tali elementi, abbia correttamente ritenuto sussistere un fondato pericolo per la riscossione procedendo con l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario di quanto dovuto come risultante dagli atti impugnati.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 10.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente in € 10.000,00. Milano, lì 13 giugno 2025 Il Relatore - - Il
Presidente - Vittorio Dell'Atti Massimo Mietto
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032404158/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032404158/2024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032404158/2024 IRAP 2018
- ATTO CONTESTAZI n. T9BCO2400987/2024 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2410/2025 depositato il
13/06/2025
Richieste delle parti:
Il rapp.dell'Ufficio esibisce dispositivo della sentenza resa dalla CGT di II grado della Lombardia relativo all'anno precedente questo trattato confermativa delle sentenze di I Grado pronunciata a favore dell'Ufficio
Il rappresentante del ricorrente nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Ricorrente_2. S.r.l., rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
T9B032404158/2024 e l'atto di contestazione n. T9BCO2400987/2024, notificati in data 22/11/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio controlli, relativi all'anno d'imposta
2018, aventi ad oggetto IRES, IRAP e IVA, per complessivi € 388.996,65.
L'avviso di accertamento si inserisce in un più ampio contesto investigativo avviato dalla Procura della Repubblica di Milano (procedimento penale Numero_1 R.G.N.R. mod. 21), incentrato su una complessa operazione immobiliare finanziata con fondi pubblici regionali.
Al centro della vicenda vi è l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Cormano (MI), Indirizzo_1
, da parte della Fondazione_1 grazie ad un contributo straordinario pari ad € 1.000.000,00, erogato da parte della Regione Lombardia.
Nello specifico, l'operazione immobiliare si è svolta nel seguente modo: l'immobile è stato acquistato da parte di Società_1 S.r.l. dalla Società_2 S.r.l. al prezzo di € 400.000,00 e poi rivenduto alla Fondazione_1 per € 800.000,00.
L'Società_1 ha incaricato la società Ricorrente_2. S.r.l., costituita pochi mesi prima dell'operazione, per effettuare i lavori di ristrutturazione.
Secondo quanto accertato, la Ricorrente_2. S.r.l., pur formalmente amministrata da Nominativo_1, era in realtà gestita di fatto da Ricorrente_1, imprenditore bergamasco, con un ruolo determinante esercitato da Nominativo_2, che all'epoca ricopriva la funzione di Presidente e Rappresentante legale all'interno della Fondazione.
La società Ricorrente_2 avrebbe rivestito il ruolo di società “di comodo”, priva di una reale struttura operativa, utilizzata per emettere fatture per lavori solo in minima parte eseguiti.
Nel dettaglio, la Ricorrente_2 ha emesso due fatture nei confronti dell'Società_1 per un totale di € 650.000, oltre IVA, a fronte di lavori di ristrutturazione (tali fatture sono ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti, in quanto non corrispondenti a lavori realmente eseguiti).
Le somme incassate da Ricorrente_2 sono state, in parte, girate alla Società_3 S.r.l. (alla quale sono stati subappaltati parte dei lavori di ristrutturazione sempre dalla Ricorrente_2), società riconducibile allo stesso Ricorrente_1, per € 390.000 e successivamente redistribuite a una serie di soggetti.
Dalla provvista di € 390.000 incassata da Società_3 S.r.l., sono stati:
- versati € 100.000 alla Società_5 S.r.l., società fittizia riferibile a Nominativo_2 e Nominativo_3;
- trasferiti € 45.000 su un conto estero in valuta russa;
- bonificati € 88.444 a favore di Società_6 S.r.l., riconducibile agli stessi soggetti.
L'Agenzia delle Entrate, sulla base del PVC del 17 maggio 2022, ha ritenuto che tali operazioni, pur formalmente documentate da contratti, fatture e rogiti, fossero in realtà artificiose e simulate, con l'unico scopo di trasferire indebitamente risorse pubbliche a soggetti privati. La documentazione contabile presentata
è stata giudicata inidonea a giustificare la realtà economica delle operazioni.
Per tali ragioni, l'Ufficio ha disconosciuto i costi per complessivi € 283.444 ai fini IRES e IRAP e ha ritenuto indebitamente detratta l'IVA per € 34.100, in quanto relativa a operazioni ritenute inesistenti.
Complessivamente, l'importo accertato (tra imposte, interessi e sanzioni) ammonta a € 388.996,65.
Inoltre, considerate le movimentazioni finanziarie verso l'estero e la mancanza di una struttura economica reale da parte della Ricorrente_2. S.r.l., l'Ufficio ha disposto anche l'iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 29 del D.L. 78/2010, motivata da un fondato pericolo per la riscossione.
In conclusione, secondo l'Amministrazione finanziaria, l'intera operazione immobiliare – dall'acquisto dell'immobile fino ai presunti lavori di ristrutturazione – sarebbe stata organizzata con finalità fraudolente, attraverso un sistema di società fittizie, prestazioni simulate e canali finanziari opachi, con l'obiettivo di utilizzare risorse pubbliche regionali per fini privati.
Tanto precisato, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti principali motivi:
1) violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 e conseguente nullità del provvedimento impugnato;
2) violazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio in sede accertativa: l'assoluta carenza probatoria delle tesi erariali con riferimento all'IVA;
3) violazione della disciplina della riscossione ex art. 15 bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 29 del D.L.
n. 78/2010: l'assenza di motivazione in merito all'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione che giustifichi l'iscrizione a ruolo straordinaria.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 6.05.2025 chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Sulla violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000, l'Ufficio, preliminarmente, richiama la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 2104/2024, relativa all'annualità 2017. L'Ufficio evidenzia che la Corte ha già ritenuto completa la motivazione degli atti impugnati, affermando che l'Ufficio aveva preso in considerazione diversi elementi posti a base della pretesa e che le risultanze del processo penale (concluso con condanna) avevano confermato gli elementi fiscali e contabili emersi in sede di autonoma verifica, qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte, in quella decisione, ha inoltre ritenuto che negli atti fossero chiari le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto. Sulla base di tale precedente,
l'Ufficio sostiene che, anche per l'annualità 2018 (ricompresa nel medesimo procedimento di verifica concluso con PVC), risulta già “pienamente appurato” che l'impianto probatorio e giustificativo della pretesa, come illustrato nei propri atti, è completo e adeguato.
L'Ufficio eccepisce l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, sostenendo di aver assolto all'onere probatorio, avendo indicato negli atti impugnati gli elementi e le risultanze della verifica fiscale posti a fondamento del recupero IVA, nonché il ruolo del contribuente nel meccanismo fraudolento. Con riferimento alle risultanze del procedimento penale richiamate dalla parte, osserva l'Agenzia che si tratta di elementi non definitivi, relativi a un giudizio ancora pendente e fondato su regole probatorie diverse, evidenziando inoltre che l'accertamento si basa su un'autonoma attività istruttoria. L'Ufficio, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione, sottolinea che l'Amministrazione è tenuta a fornire anche presunzioni semplici dell'inesistenza delle operazioni, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza, non essendo sufficiente la mera regolarità formale della documentazione.
L'Ufficio eccepisce l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria in presenza di un fondato pericolo per la riscossione. L'Ufficio evidenzia che tale pericolo è stato motivato nell'avviso di accertamento, richiamando specifici elementi risultanti dall'Anagrafe Tributaria, quali l'esistenza di rilevanti iscrizioni a ruolo (totale di € 189.342,58), l'omesso deposito dei bilanci dall'anno
2021, nonché l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IRES, IRAP (a.i. 2021) e IVA (a.i. 2022).
Inoltre, la situazione patrimoniale della società rende concreto il rischio di mancato recupero del credito erariale in caso di differimento della riscossione, giustificando pertanto l'affidamento integrale delle somme all'Agente della riscossione senza sospensione. L'Ufficio, quindi, afferma che la società ricorrente costituirebbe una mera “scatola vuota”, priva di una reale struttura operativa, utilizzata nell'ambito del meccanismo fraudolento, circostanza che rafforzerebbe la valutazione di pericolo per la riscossione.
Alla pubblica udienza del 13.06.2025 sono presenti i rappresentanti delle parti, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Innanzitutto, occorre sottolineare che il rapporto tra processo penale e processo tributario è caratterizzato dal principio del “doppio binario” ex art. 20 D. Lgs. n. 74/2000 che stabilisce, anche con riferimento ai medesimi fatti, una netta autonomia tra i due procedimenti;
e ciò sulla base della netta differenza tra gli strumenti probatori a disposizione nei due giudizi: presunzione di innocenza sino a prova contraria nel processo penale;
presunzione di colpevolezza nel processo tributario.
Il legislatore, con la riforma del D. L. n. 87/2024 ha inserito nel D. lgs. n. 74/2000 l'art. 21 bis, norma che, al comma 2, stabilisce “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”
Inoltre, lo stesso articolo, al comma 3, prevede che l'efficacia si estenda anche nei confronti della persona fisica e degli enti nell'interesse dei quali un soggetto ha agito.
Ebbene, tale disciplina non può ritenersi applicabile al caso di specie, dato che non vi è una sentenza irrevocabile di assoluzione in sede penale, bensì, una sentenza di condanna in primo grado emessa dal
Tribunale di Milano. Inoltre, non assume alcuna valenza la richiesta di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” avanzata dal Procuratore Generale in fase di appello.
A tal proposito, infatti, non risulta agli atti che vi sia stata sentenza conclusiva di secondo grado in sede penale.
Pertanto, le prove e le risultanze dibattimentali nell'ambito del processo penale, riportate in maniera alquanto dettagliata all'interno del ricorso, non assumono alcun rilievo nel processo tributario di cui si discute, avente ad oggetto atti impositivi impugnati derivanti da apposita verifica eseguita dall'Ufficio impositore e dal successivo PVC del 17.05.2022 allegato in atti.
Circa l'invocata nullità degli atti impugnati per radicale difetto di motivazione degli stessi, in violazione dell'art. 7, co. 1, L. 212/2000, si osserva quanto segue.
Sostiene parte ricorrente che l'Ufficio non abbia assolto all'obbligo di una adeguata motivazione degli atti impugnati essendosi rifatto interamente alle risultanze probatorie del parallelo processo penale, omettendo, quindi, di analizzare i diversi elementi che sarebbero emersi in fase dibattimentale a favore della posizione dei ricorrenti.
Vale precisare che, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poterla contestare in sede giurisdizionale, esercitando, così, il proprio diritto di difesa efficacemente.
Ciò posto, in tale prospettiva si ritiene esaustiva e sufficiente la motivazione degli atti impugnati, dato che contengono l'enunciazione precisa delle ragioni che ne sono a base, tant'è che su ogni punto il ricorrente ha potuto replicare, dimostrando così di essere stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
Né può dubitarsi del fatto che l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” e soddisfa l'obbligo di motivazione ogniqualvolta l'ente impositore abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Tale avviso, quindi, può ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento, come nel caso di specie, ad un verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ovvero dallo stesso Ufficio impositore, i cui elementi essenziali risultino trascritti nell'atto impositivo e di conseguenza recepiscano i risultati del PVC.
Nel caso di specie, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento e nell'atto di contestazione in questa sede impugnati,
a sostegno delle proprie presunzioni, ha elencato, dettagliatamente tutti gli elementi fiscali e contabili emersi in sede di verifica fiscale costituenti indizi gravi, precisi e concordanti, adempiendo, così, all'onere della motivazione ai sensi dell'art. 7 citato e dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973.
Attraverso tali elementi l'Ufficio ha descritto il meccanismo “negoziale” messo in atto, evidenziando la piena ingerenza del sig. Ricorrente_1 nelle attività svolte dalla Ricorrente_2 S.r.l., la funzione prettamente strumentale e di comodo della stessa società, creata appunto al solo scopo di far transitare ingenti risorse pubbliche a favore degli altri soggetti coinvolti nel sodalizio, nonché l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Con ulteriore censura, si contesta “la violazione delle regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio in sede amministrativa: l'assoluta carenza probatoria delle tesi erariali con riferimento all'IVA”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Parte ricorrente ritiene che, per quanto concerne il recupero dell'IVA effettuato con gli atti impugnati, a fronte delle risultanze probatorie emerse in sede dibattimentale nell'ambito del processo penale, come evidenziate ampiamente nel ricorso introduttivo, l'Ufficio non le abbia esaminate e non abbia esperito alcuna attività istruttoria ulteriore rispetto alle scarne attività condotte dalla G.d.F., non assolvendo, così, all'onere della prova.
Tali risultanze probatorie, emerse in sede penale, però, come sopra specificato, non possono essere prese in considerazione nel processo tributario. Peraltro, va ribadito che:
- l'Ufficio alla base del recupero a tassazione dell'IVA ha utilizzato gli elementi rilevati nell'ambito della verifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Settore Contrasto Illeciti, Settore Territoriale Lombardia, elementi che, ancorché assimilabili a quelli di cui al procedimento penale, assumono una propria autonomia;
- il procedimento penale in primo grado si è concluso con una sentenza di condanna del contribuente e, quindi, con il disconoscimento degli elementi addotti a proprio discarico, non definitivi data la pendenza in secondo grado del ricorso.
Con ultimo motivo di ricorso si eccepisce l'assenza di motivazione in merito all'esistenza di fondato pericolo per la riscossione che giustifichi l'iscrizione a ruolo straordinaria, in violazione dell'art. 15 bis D.P.R. n.
602/1973 e dell'art. 29 D.L. n. 78/2010.
Anche questa censura è infondata.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento opposto, a carico della Ricorrente_2 S.r. l. risultavano numerose inadempienze, quali: - iscrizioni a ruolo pregresse di importo rilevante;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) a.i. 2021 e della dichiarazione IVA a.i. 2022; - omesso deposito del bilancio di esercizio dall'anno 2021.
Tale Società è risultata, inoltre, carente di una propria autonomia operativa, nonchè di struttura e mezzi adeguati a eseguire i lavori dichiarati;
ha emesso fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti agendo quale società “di scopo” per la distrazione di fondi pubblici.
Sicché, la Corte ritiene che l'Ufficio, sulla base di tali elementi, abbia correttamente ritenuto sussistere un fondato pericolo per la riscossione procedendo con l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario di quanto dovuto come risultante dagli atti impugnati.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 10.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente in € 10.000,00. Milano, lì 13 giugno 2025 Il Relatore - - Il
Presidente - Vittorio Dell'Atti Massimo Mietto